Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 novembre 2006 |
Attuazione dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ai sensi del quale l'attivita' dei concessionari del servizio nazionale della riscossione e' remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei criteri ivi indicati; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, secondo il quale, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla «Riscossione S.p.a.» ed alle societa' dalla stessa partecipate, complessivamente denominati agenti della riscossione; Visto il comma 3 dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, come riformulato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ai sensi del quale, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, l'aggio di remunerazione del servizio di riscossione e' a carico del debitore nella misura determinata con il decreto di cui al comma 1 del medesimo art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e, comunque, non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo; Considerato che, come risulta dalla relazione di accompagnamento all'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 262 del 2006, la finalita' di tale disposizione e' quella di operare un ampio trasferimento sui debitori degli oneri dell'attivita' di riscossione coattiva e di evitare, cosi', che la generalita' dei cittadini debba sostenere impropriamente i costi derivanti dagli inadempimenti che originano le iscrizioni a ruolo e che, conseguentemente, occorrerebbe determinare la percentuale da individuare con il presente decreto nella misura massima consentita dal legislatore; Considerato, tuttavia, che, in sede di prima applicazione del novellato art. 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, evidenti motivi di ragionevolezza inducono a fissare la percentuale dell'aggio di riscossione a carico del debitore che effettua il pagamento entro il termine di sessanta giorni in una misura comunque non superiore a quella del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, che, anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006, gravava sul debitore in caso di pagamento oltre il predetto termine; Decreta: Art. 1. 1. La misura dell'aggio di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a carico del debitore in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, e' determinata nel 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2006 Il Ministro: Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 375 |
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