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| Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 17 novembre 2006 |  | Attuazione   dell'articolo 17,   comma 3,   del  decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto  l'art.  17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ai sensi del quale l'attivita' dei concessionari del servizio nazionale  della  riscossione  e' remunerata con un aggio sulle somme iscritte  a  ruolo  riscosse pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi  con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sulla base dei criteri ivi indicati;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia e delle finanze;
 Visto  l'art.  3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, secondo il quale, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti  in  norme  vigenti ai concessionari del servizio nazionale della  riscossione si intendono riferiti alla «Riscossione S.p.a.» ed alle  societa'  dalla stessa partecipate, complessivamente denominati agenti della riscossione;
 Visto il comma 3 dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 112 del  1999,  come  riformulato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  ai  sensi del quale, in caso di pagamento entro  il  sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, l'aggio di remunerazione del servizio di riscossione e' a carico del debitore nella  misura  determinata  con  il  decreto  di  cui  al comma 1 del medesimo art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e, comunque, non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo;
 Considerato  che,  come  risulta dalla relazione di accompagnamento all'art.  2, comma 3, del decreto-legge n. 262 del 2006, la finalita' di  tale disposizione e' quella di operare un ampio trasferimento sui debitori  degli  oneri  dell'attivita'  di  riscossione coattiva e di evitare,  cosi',  che  la  generalita'  dei cittadini debba sostenere impropriamente i costi derivanti dagli inadempimenti che originano le iscrizioni  a ruolo e che, conseguentemente, occorrerebbe determinare la  percentuale  da  individuare con il presente decreto nella misura massima consentita dal legislatore;
 Considerato,  tuttavia,  che,  in  sede  di  prima applicazione del novellato  art.  17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  evidenti  motivi  di  ragionevolezza  inducono a fissare la percentuale  dell'aggio  di  riscossione  a  carico  del debitore che effettua  il  pagamento  entro  il  termine di sessanta giorni in una misura comunque non superiore a quella del 4,65 per cento delle somme iscritte  a  ruolo,  che,  anteriormente  all'entrata  in  vigore del decreto-legge  n.  262  del  2006,  gravava  sul  debitore in caso di pagamento oltre il predetto termine;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  misura  dell'aggio di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo  13 aprile 1999, n. 112, a carico del debitore in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, e' determinata nel 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 novembre 2006
 Il Ministro: Padoa Schioppa
 
 Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
 Economia e finanze, foglio n. 375
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