| IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato,  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del  24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
 Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del  29 settembre  2002  con  la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del  14 dicembre  2004  con  la  quale  il  presidente  della regione Sardegna   e'   stato   confermato  quale  commissario  delegato  per l'emergenza  idrica  fino  al  31 dicembre  2006 con la previsione di prosecuzione   in   regime  ordinario  delle  attivita'  avviate  dal commissario stesso in regime straordinario;
 Atteso  che la giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 50/39 del 5 dicembre 2006, avente ad oggetto «Commissario governativo per  l'emergenza  idrica  in  Sardegna.  Proposta  di vincolo risorse regionali   per   la  realizzazione  di  interventi  di  manutenzione ordinaria,  straordinaria,  e  di  riefficientamento  delle  reti  ed impianti  idrici  del  servizio  idrico  integrato»  ha  previsto  la realizzazione  di  interventi di efficientamento delle infrastrutture di  competenza  dell'ente  gestore  del  servizio  idrico  integrato, finalizzate  al  risparmio  ed all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse  idriche,  prevedendo  all'uopo  l'utilizzo  di  risorse  del bilancio   regionale,   (U.P.B.)   da   attivarsi  con  provvedimento commissariale  di  vincolo e successiva modifica di bilancio ai sensi di quanto disposto con legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, art. 10;
 Atteso  che  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 1,  dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  2409  sopra  citata il commissario   governativo   per   l'emergenza  idrica  puo'  disporre l'utilizzo  di  risorse  gia'  destinate dalla regione autonoma della Sardegna, previa intesa con la regione medesima, per la realizzazione di  interventi emergenziali e che ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  n.  3386/2004,  il commissario  governativo  e'  autorizzato  ad  avvalersi  di  risorse comunitarie,  nazionali,  regionali  e  locali  comunque  assegnate o destinate   alla   realizzazione   di   interventi   in   materia  di approvvigionamento idrico;
 Ritenuto pertanto, in relazione alla natura degli interventi di cui alla   predetta   deliberazione  della  giunta  regionale,  di  dover vincolare   le   risorse   finanziarie  regionali  individuate  dalla deliberazione medesima;
 Atteso  che  l'assessorato della programmazione bilancio credito ed assetto  del  territorio  provvedera'  alle  opportune  variazioni di bilancio,  conformemente  al disposto di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 7/2004;
 Ordina:
 Art. 1.
 Vincolo risorse finanziarie
 1. Per  le  motivazioni  di  cui in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995,  e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n. 3386/2004, su proposta della regione autonoma della Sardegna  acquisita  l'intesa  con  la  regione stessa, ai fini della realizzazione   di  interventi  urgenti  di  manutenzione  ordinaria, straordinaria,  e  di riefficientamento delle reti ed impianti idrici del  servizio  idrico integrato volti al superamento di problematiche connesse  all'emergenza  idrica, da realizzarsi da parte del soggetto gestore   del  servizio  idrico  integrato,  e'  vincolato  l'importo complessivo di Euro 2.230.133,96 di cui:
 a) Euro 1.672.600,47  gia' impegnati e disponibili nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici nelle U.P.B. e capitoli di seguito elencati:
 
 U.P.B.                |Capitolo               |Importo S08.072....           |08213-00               |1.297.600,47 S08.072....           |08230-00               |375.000,00
 |Totale . . .           |1.672.600,47
 
 b) Euro 557.533,49   gia'   erogati   agli   enti   attuatori   e corrispondenti  al  25%  dei singoli finanziamenti, da reintegrarsi a cura   degli   enti   attuatori  stessi,  mediante  riversamento  nel competente  capitolo  di  bilancio  regionale  U.P.B.  E03.011 - cap. 36115-00.
 2.  L'assessorato  della  programmazione bilancio credito e assetto del  territorio  provvedera'  alle  opportune variazioni di bilancio, conseguenti  al vincolo di destinazione di cui al precedente comma 1, ai  sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2004, sulla base di quanto disposto dalla giunta regionale con la deliberazione di cui in premessa, relative a:
 a) attribuzione  del suindicato stanziamento di Euro 1.672.600,47 all'U.P.B.  S08.014  -  cap.  8028  per la successiva assegnazione al gestore   del  servizio  idrico  integrato  per  le  finalita'  sopra indicate;
 b) iscrizione,  ad  avvenuto riversamento, del suindicato importo di  Euro 557.533,49 nell'U.P.B. S08.014 - cap. 8028 corrispondente al 25%  dei  finanziamenti  gia'  erogati, che gli stessi enti attuatori dovranno  restituire  mediante  riversamento  sul  bilancio regionale U.P.B.  E03.011  -  cap.  36115,  per  la  successiva assegnazione al gestore   del  servizio  idrico  integrato  per  le  finalita'  sopra indicate.
 3. Gli  stanziamenti  di cui alla presente ordinanza sono mantenuti nel   bilancio  della  regione  autonoma  della  Sardegna,  ai  sensi dell'art.  60  della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 11, sino alla completa realizzazione degli interventi.
 E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
 La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
 Cagliari, 5 dicembre 2006
 Il commissario governativo: Soru
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