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| Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 24 ottobre 2006 |  | Modalita' di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle  quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella   lista   dei   farmaci   e  delle  sostanze  biologicamente  o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato  doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
 Vista   la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai   medicinali   per   uso   umano   e   successive  integrazioni  e modificazioni;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto   il  proprio  decreto  24 settembre  2003  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  del  5 novembre  2003 - serie generale - n. 257, concernente  modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni contenute nell'art.  7  della  legge  14 dicembre  2000,  n.  376, e successive integrazioni e modificazioni;
 Visto   il  proprio  decreto  30 dicembre  2004,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2005 - serie generale - n. 22;
 Visto  il proprio decreto 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  3 giugno  2005 - serie generale - n. 127, supplemento ordinario n. 104 e successive integrazioni e modificazioni;
 Visto  il decreto 3 febbraio 2006 di concerto tra il Ministro della salute  ed  il  Ministro per i beni e le attivita' culturali, recante «Revisione  della  lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente  attive e delle pratiche mediche il cui impiego e' considerato  doping,  ai  sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato  nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 14 febbraio 2006, n. 37, successive integrazioni e modificazioni;
 Vista la proposta elaborata dal Gruppo tecnico costituito ex art. 2 del predetto decreto 30 dicembre 2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  farmacisti  sono  tenuti  a  trasmettere,  esclusivamente in modalita'  elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della  salute  i  dati  riferiti  all'anno  precedente  relativi alle quantita'  utilizzate  e  vendute  di  ogni  singolo principio attivo vietato  per  doping,  a partire dall'anno 2006, secondo le modalita' indicate  sul sito Internet del Ministero della salute all'indirizzo: www.ministerosalute.it
 2. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
 a) quantita'  di  alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa;
 b) quantita'  di  mannitolo  utilizzate per via diversa da quella endovenosa  e  quantita'  dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi,  utilizzate  per le preparazioni per uso topico, ivi comprese  quelle  per  uso  cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del decreto 3 febbraio 2006 citato in premessa.
 3.  Il  farmacista e' tenuto a conservare, in originale o in copia, le  ricette  o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di  tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a  trasmissione  dei  dati  per  sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.
 Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 ottobre 2006
 Il Ministro: Turco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registo n. 5, foglio n. 236
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