Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 24 ottobre 2006 |
Modalita' di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»; Visto il proprio decreto 24 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003 - serie generale - n. 257, concernente modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il proprio decreto 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2005 - serie generale - n. 22; Visto il proprio decreto 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2005 - serie generale - n. 127, supplemento ordinario n. 104 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto 3 febbraio 2006 di concerto tra il Ministro della salute ed il Ministro per i beni e le attivita' culturali, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 14 febbraio 2006, n. 37, successive integrazioni e modificazioni; Vista la proposta elaborata dal Gruppo tecnico costituito ex art. 2 del predetto decreto 30 dicembre 2004; Decreta: Art. 1. 1. I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalita' elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantita' utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, a partire dall'anno 2006, secondo le modalita' indicate sul sito Internet del Ministero della salute all'indirizzo: www.ministerosalute.it 2. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle: a) quantita' di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa; b) quantita' di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantita' dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del decreto 3 febbraio 2006 citato in premessa. 3. Il farmacista e' tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 ottobre 2006 Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registo n. 5, foglio n. 236 |
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