| IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto  l'art.  38,  commi 1 ed 1-bis del testo unico delle leggi in materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  del Ministero della sanita' del 28 aprile 1993, concernente  «Modalita'  di acquisto delle preparazioni farmaceutiche inserite nella tabella V di cui al testo unico delle leggi in materia di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte delle imprese autorizzate al commercio all'ingrosso;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  E' approvato il buono acquisto, con le relative norme d'uso, di cui agli allegati I e II al presente decreto.
 2.  Il  buono  acquisto  e'  utilizzato  per  l'acquisto, vendita o cessione  a  qualsiasi  titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche  in  modo cumulativo, iscritte nelle tabelle I e Il, sezioni A, B,  C, D ed E secondo quanto disposto dall'art. 38, comma 1 del testo unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
 3. Il buono acquisto e' formato da quattro copie e puo' presentarsi in  blocchi  preconfezionati,  contenenti  non  piu'  di  cento buoni acquisto, o puo' essere stampato estemporaneamente mediante opportuni sistemi,   anche  di  tipo  informatico,  al  momento  dell'emissione dell'ordine.
 4.  Il buono acquisto e' numerato secondo una progressione numerica annuale, propria di ciascuna impresa autorizzata o farmacia.
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