IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 38, commi 1 ed 1-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministero della sanita' del 28 aprile 1993, concernente «Modalita' di acquisto delle preparazioni farmaceutiche inserite nella tabella V di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte delle imprese autorizzate al commercio all'ingrosso; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il buono acquisto, con le relative norme d'uso, di cui agli allegati I e II al presente decreto. 2. Il buono acquisto e' utilizzato per l'acquisto, vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in modo cumulativo, iscritte nelle tabelle I e Il, sezioni A, B, C, D ed E secondo quanto disposto dall'art. 38, comma 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. 3. Il buono acquisto e' formato da quattro copie e puo' presentarsi in blocchi preconfezionati, contenenti non piu' di cento buoni acquisto, o puo' essere stampato estemporaneamente mediante opportuni sistemi, anche di tipo informatico, al momento dell'emissione dell'ordine. 4. Il buono acquisto e' numerato secondo una progressione numerica annuale, propria di ciascuna impresa autorizzata o farmacia. |