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| Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DECRETO 19 dicembre 2006 |  | Direttive  e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2007. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
 Visto  l'art.  6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con   decreto   legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  e  successive modificazioni;
 Viste  le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
 Considerato  che,  al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni  di  sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore  intensita'  della  stessa,  si rende necessario limitare la circolazione,  fuori  dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
 Considerato  che,  per  le  stesse motivazioni, si rende necessario limitare  la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a  trasporti  eccezionali  nonche'  dei veicoli che trasportano merci pericolose  ai  sensi  dell'art.  168,  commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai  veicoli  ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi  e  negli  altri particolari giorni dell'anno 2007 di seguito elencati:
 a) tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  gennaio, febbraio, marzo, aprile,  maggio,  ottobre, novembre  e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;
 b) tutte   le  domeniche  dei  mesi  di  giugno,  luglio,  agosto e settembre dalle ore 7 alle ore 24;
 c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;
 d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
 e) dalle ore 16 alle ore 22 del 6 aprile;
 f) dalle ore 8 alle ore 22 del 7 aprile;
 g) dalle ore 8 alle ore 22 del 9 aprile;
 h) dalle ore 8 alle ore 14 del 10 aprile;
 i) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
 j) dalle ore 16 alle ore 22 del 28 aprile;
 k) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° maggio;
 l) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;
 m) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 giugno;
 n) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 luglio;
 o) dalle ore 7 alle ore 24 del 14 luglio;
 p) dalle ore 7 alle ore 24 del 21 luglio;
 q) dalle ore 16 alle ore 24 del 27 luglio;
 r) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 luglio:
 s) dalle ore 16 alle ore 24 del 3 agosto:
 t) dalle ore 7 alle ore 24 del 4 agosto;
 u) dalle ore 7 alle ore 24 dell'11 agosto:
 v) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
 w) dalle ore 7 alle ore 24 del 18 agosto;
 x) dalle ore 7 alle ore 24 del 25 agosto;
 y) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° settembre;
 z) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;
 aa) dalle ore 16 alle ore 22 del 7 dicembre;
 bb) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre:
 cc) dalle ore 16 alle ore 22 del 22 dicembre;
 dd) dalle ore 16 alle ore 22 del 24 dicembre:
 ee) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
 ff) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre;
 gg) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 dicembre;
 2. Per  i  complessi  di  veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite  di  massa  di  cui  al  comma precedente deve essere riferito unicamente  al  trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui  questo ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di  idonea  documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora  il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del  regolamento  CEE  n.  3820/85  e  successive modifiche - cada in coincidenza  del  posticipo  di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.
 2.   Per   i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti  di  idonea documentazione  attestante  la  destinazione del viaggio, l'orario di termine  del  divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti in   Sardegna   muniti   di   idonea   documentazione  attestante  la destinazione   del   viaggio  l'orario  di  termine  del  divieto  e' anticipato di ore quattro.
 3.  Tale  anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti  agli  interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino, Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali  di  Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli  aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si  applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' a carico vuote  (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi  interporti  terminals  intermodali ed aereoporti, all'estero, nonche'  ai  complessi  veicolari  scarichi,  che  siano diretti agli interporti  e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti  veicoli  devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di  spedizione)  attestante  la  destinazione  delle  merci.  Analoga anticipazione   e'   accordata  ai  veicoli  impiegati  in  trasporti combinati  strada-rotaia  o  strada-mare,  che rientrano nel campo di applicazione   dell'art.  38  della  legge  1° agosto  2002,  n.  166 (combinato  ferroviario)  o  dell'art.  3,  comma 2-ter,  della legge 22 novembre  2002,  n.  265  (combinato marittimo), purche' muniti di idonea  documentazione  attestante  la  destinazione del viaggio e di lettera   di   prenotazione   (prenotazione)   o  titolo  di  viaggio (biglietto) per l'imbarco.
 4.  Per  i  veicoli  che  circolano  in Sardegna, provenienti dalla rimanente  parte  del  territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione  attestante  l'origine del viaggio, l'orario di inizio del  divieto  e'  posticipato  di  ore  quattro.  Alfine  di favorire l'intermodalita'  del trasporto, la stessa deroga oraria e' accordata ai  veicoli  che  circolano  in  Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione  di  quello  proveniente  dalla Calabria, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
 5.  Per  i  veicoli  che  circolano  in  Sardegna, diretti ai porti dell'isola  per  imbarcarsi  sui traghetti diretti verso la rimanente parte   del   territorio   nazionale,   purche'   muniti   di  idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione  (prenotazione)  o  titolo  di  viaggio  (biglietto) per l'imbarco,  il  divieto  di  cui  all'art.  1 non trova applicazione. Analoga  deroga,  alle stesse condizioni, e' accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale  che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria.
 6.  Salvo  quanto  disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficolta'   di   circolazione   in   presenza   dei   cantieri  per l'ammodernamento  dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di quelle  connesse  con  le  operazioni  di traghettamento, da e per la Calabria,  per  i  veicoli  provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti   di   idonea   documentazione   attestante   l'origine  e  la destinazione   del   viaggio,  l'orario  di  inizio  del  divieto  e' posticipato  di ore 2 e l'orario di termine del divieto e' anticipato di 2 ore.
 7.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano,   o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai  veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  divieto  di  cui  all'art.  1  non trova applicazione per i veicoli  e  per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
 a) adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.):
 b) militari   o   con  targa  CRI  (Croce  rossa  italiana),  per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
 c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
 d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio  nettezza  urbana»  nonche'  quelli  che,  per  conto delle amministrazioni   comunali,   effettuano   il  servizio  «smaltimento rifiuti»,   purche'  muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'amministrazione comunale;
 e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste Italiane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema «PT» o con l'emblema  «Poste  Italiane»,  nonche'  quelli  di  supporto, purche' muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal Ministero delle comunicazioni;
 f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
 g) adibiti  al  trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
 h) adibiti  al  trasporto  esclusivamente  di animali destinati a gareggiare  in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore:
 i) adibiti  esclusivamente  al  servizio di ristoro a bordo degli aeromobili   o   che  trasportano  motori  e  parti  di  ricambio  di aeromobili;
 l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili  destinati  alla  marina mercantile, purche' muniti di idonea documentazione;
 m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
 m 1) giornali, quotidiani e periodici;
 m 2) prodotti per uso medico;
 m  3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari,  purche',  in  quest'ultimo  caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso.
 Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde  delle  dimensioni  di  0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa  in  nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
 n) classificati  macchine  agricole  ai  sensi  dell'art.  57 del decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285   e   successive modificazioni,  adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non  comprese  nella  rete  stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
 o) costituiti  da  autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
 p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
 q) per  il  trasporto  di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
 r) per  il  trasporto  di  prodotti  deperibili,  quali  frutta e ortaggi  freschi,  carni  e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati  alla  macellazione  o  provenienti  dall'estero, nonche' i sottoprodotti  derivati  dalla  macellazione  degli  stessi,  pulcini destinati  all'allevamento,  latticini  freschi,  derivati  del latte freschi  e  sementi  vive.  Detti  veicoli  devono  essere  muniti di cartelli  indicatori  di  colore  verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di  altezza  pari  a  0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
 2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':
 a) per   i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di revisione,  limitatamente alle giornate di sabato, purche' il veicolo sia  munito  del  foglio  di prenotazione e solo per il percorso piu' breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento  delle  operazioni  di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
 b) per  i  veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa  intestataria  degli stessi, purche' tali veicoli non si trovino  ad  una  distanza  superiore  a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario   di   inizio   del   divieto  e  non  percorrano  tratti autostradali;
 c) per  i  trattori  isolati  per il solo percorso per il rientro presso  la  sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai  trattori  impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Dal  divieto  di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di autorizzazione prefettizia:
 a) i  veicoli  adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di  cui  all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per  fattori  climatici  e  stagionali,  sono  soggetti  ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai  luoghi  di  produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' i veicoli  ed  i  complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
 b) i  veicoli  ed  i  complessi di veicoli, classificati macchine agricole,  destinati  al  trasporto  di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
 c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata  necessita'  ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze  legate  a  cicli  continui  di  produzione  industriale tra imprese  localizzate  in  regioni  contigue,  a  condizione  che tali esigenze  siano  riferibili  a  situazioni eccezionali, contingenti e difficilmente ripetibili.
 2.  I  veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione  in  deroga,  devono  altresi' essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m  di  altezza,  con  impressa  in  nero  la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Per  i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere inoltrate,  almeno  dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter  circolare,  di  norma alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo   della  provincia  di  partenza,  che,  accertata  la  reale rispondenza  di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1,  dell'art.  4,  ove  non  sussistano  motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
 a) l'arco temporale di' validita', non superiore a sei mesi;
 b) la  targa  del  veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere  indicate  le  targhe  di piu' veicoli se connessi alla stessa necessita';
 c) le  localita'  di  partenza  e  di  arrivo, nonche' i percorsi consentiti  in  base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe  solo  l'ambito  di una provincia puo' essere indicata l'area territoriale  ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto:
 d) il  prodotto  o  i  prodotti  per  il  trasporto  dei quali e' consentita la circolazione;
 e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per  il  trasporto  dei  prodotti  indicati nella richiesta e che sul veicolo   devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con  le caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
 2.  Per  i  veicoli  e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1,  dell'art.  4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga  devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in   cui  si  chiede  di  poter  circolare,  alla  Prefettura-Ufficio territoriale  del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
 a) l'arco  temporale  di  validita',  corrispondente  alla durata della  campagna  di  produzione agricola che in casi particolari puo' essere esteso all'intero anno solare;
 b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare:
 c) l'area   territoriale   ove   e'  consentita  la  circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
 3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4,  nel  caso  in  cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di effettuare,  da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di deroga  e  la  costanza  della tipologia dei prodotti trasportati, e' ammessa  la  facolta', da parte della Prefettura-Ufficio territoriale del  Governo,  di  rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso non  oltre  il  termine  dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante  l'apposizione  di  un  visto  di  convalida,  a  seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Per  i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere inoltrate,   in   tempo   utile,  di  norma  alla  Prefettura-Ufficio territoriale  del  Governo della provincia di partenza, che, valutate le  necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali   e   generali   della   circolazione,   puo'   rilasciare  il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
 a) il  giorno di validita': l'estensione a piu' giorni e' ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
 b) la  targa  del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe e'  ammessa  solo  in  relazione  alla  necessita'  di suddividere il trasporto in piu' parti;
 c) le  localita'  di  partenza  e  di arrivo, nonche' il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
 d) il prodotto oggetto del trasporto;
 e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per  il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati  cartelli  indicatori,  con le caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
 2.  Per  le  autorizzazioni  di  cui all'art. 4, comma 1, punto c), limitatamente  ai  veicoli  utilizzati  per lo svolgimento di fiere e mercati  ed  ai  veicoli  adibiti  al  trasporto  di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza  di  effettuare  piu'  viaggi  in  regime di deroga per la stessa  tipologia  dei  prodotti  trasportati,  le  Prefetture-Uffici territoriali  del  Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano   un'unica   autorizzazione  di  validita'  temporale  non superiore  a  quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per  ogni  giornata  in  cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa  dei  veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.  Analogamente,  nel  caso di rilascio di autorizzazioni per  veicoli  impiegati  per  esigenze  legate  a  cicli  continui di produzione,    la   Prefettura-Ufficio   territoriale   del   Governo competente,  dovra'  esaminare  e  valutare l'indispensabilita' della richiesta,  sulla  base  di  specifica documentazione che comprovi la necessita',  da  parte  dell'azienda  di produzione, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
 |  |  |  | Art. 7. 1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, puo'  essere  rilasciata  anche dalla Prefettura-Ufficio territoriale del  Governo  nel  cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue  il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel  cui  territorio  di  competenza  ha  inizio il viaggio che viene effettuato  in  regime  di  deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
 2.   Per   i   veicoli   provenienti  dall'estero,  la  domanda  di autorizzazione   alla   circolazione   puo'  essere  presentata  alla Prefettura-Ufficio   territoriale  del  Governo  della  provincia  di confine,  dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente  o  dal  destinatario  delle  merci  o  da una agenzia di servizi  a  cio'  delegata  dagli  interessati.  In tali casi, per la concessione  delle  autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere conto,  in  particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita'  del trasporto, anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le localita' di confine.
 3.  Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori   Prefetti   dovranno   tener   conto,   nel  rilascio  delle autorizzazioni  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettere a) e c), anche delle  difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione geografica della  Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
 4.  Durante  i  periodi  di  divieto  i Prefetti nel cui territorio ricadano  posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli  provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Il  calendario  di  cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
 a) adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
 b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
 c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
 d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio  Nettezza  Urbana»  nonche'  quelli  che  per  conto  delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purche'     muniti     di    apposita    documentazione    rilasciata dall'amministrazione comunale;
 e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste Italiane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema «PT» o con l'emblema  «Poste  Italiane»,  nonche'  quelli  di  supporto, purche' muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibiti ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal Ministero delle comunicazioni;
 f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
 g) adibiti  al  trasporto  di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
 h) macchine   agricole,   eccezionali  ai  sensi  dell'art.  104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  che  circolano  su  strade  non  comprese  nella rete stradale  di  interesse  nazionale  di  cui  al  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Il  trasporto  delle  merci  pericolose comprese nella classe 1 della   classifica   di   cui  all'art.  168,  comma 1,  del  decreto legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' vietato  comunque,  indipendentemente dalla massa complessiva massima del  veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi' alle ore 24 della domenica successiva.
 2.  Per  tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla  circolazione  ad  eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti  nella  IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato A al Regolamento  per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio decreto 6 maggio  1940,  n.  635,  a  condizione  che  lo  stesso avvenga nel rispetto  di  tutte  le  normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
 3.  In  deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere rilasciate  autorizzazioni  prefettizie  per  motivi di necessita' ed urgenza,  per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali  siano  previsti  tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo   tale  da  rendere  indispensabile,  sulla  base  di  specifica documentazione  rilasciata  dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo   continuo  anche  nei  giorni  festivi.  Dette  autorizzazioni potranno   essere   rilasciate   limitatamente   a   tratti  stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che  possano  costituire  potenziale  pericolo  in  dipendenza  della circolazione   dei   veicoli.  Nelle  stesse  autorizzazioni  saranno indicati  gli  itinerari,  gli  orari  e  le modalita' che gli stessi Prefetti   riterranno  necessari  ed  opportuni  nel  rispetto  delle esigenze  di  massima  sicurezza  del  trasporto e della circolazione stradale.  Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene  prevedibile  la  massima  affluenza  di  traffico  veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.
 |  |  |  | Art. 10. 1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono estendibili:  ai  veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo lavorativo  che  comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
 |  |  |  | Art. 11. 1.  Le  Prefetture-Uffici  territoriali  del Governo attueranno, ai sensi  dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni,   le   direttive  contenute  nel  presente  decreto  e provvederanno  a  darne  conoscenza  alle  Amministrazioni regionali, provinciali  e  comunali,  nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati.
 2.   Ai   fini   statistici  e  per  lo  studio  del  fenomeno,  le Prefetture-Uffici  territoriali  del  Governo comunicano, con cadenza semestrale,  ai  Ministeri  dell'interno e delle Infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.
 3.  Entro  quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore delle disposizioni  del  presente  decreto,  sara'  verificata, avvalendosi anche della Consulta generale per l'autotrasporto, la possibilita' di apportare  modifiche  e  integrazioni  finalizzate  a contemperare il raggiungimento   di   maggiori  livelli  di  sicurezza  stradale  con l'esigenza   di  garantire  la  circolazione  di  veicoli  adibiti  a specifici  trasporti  o  per  fronteggiare  eventuali  situazioni  di emergenza.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 dicembre 2006
 Il Ministro: Bianchi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 20
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