Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2006
Individuazione dei dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati di cui all'articolo 35, commi 25 e 26, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:

1. Individuazione dei dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati trasmessi all'Anagrafe tributaria dagli operatori finanziari.

1.1. Possono accedere ai dati di cui all'art. 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i dipendenti di ciascun agente della riscossione indicati dal relativo direttore generale, sulla base di valutazioni di competenza e professionalita', tra quelli autenticati ai sensi dell'allegato n. 2 al decreto del 16 novembre 2000 del Ministro delle finanze ed il cui rapporto di lavoro con lo stesso agente della riscossione e' in essere da almeno due anni; ciascun accesso a tali dati e', comunque, autorizzato dallo stesso direttore generale.
1.2. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, i direttori generali degli agenti della riscossione trasmettono all'Agenzia delle entrate un elenco dei dipendenti autorizzati all'accesso di cui all'art. 1.1; a decorrere dal 2008, tale elenco e' trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. 2. Individuazione dei dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai restanti dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo.

2.1. Possono accedere ai dati di cui all'art. 35, comma 26, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i dipendenti di ciascun agente della riscossione indicati dal relativo direttore generale, sulla base di valutazioni di competenza e professionalita', tra quelli il cui rapporto di lavoro con lo stesso agente della riscossione e' in essere da almeno un anno.
2.2. Ai fini dell'accesso ai dati di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1.2. Motivazioni.

Il presente provvedimento e' emanato in attuazione dell'art. 35, comma 26-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo il quale l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione (vale a dire Riscossione s.p.a e le sue partecipate) che possono accedere ai dati rilevanti ai fini della riscossione a mezzo ruolo.
L'articolo 1.1 regola l'accesso ai dati relativi ai rapporti detenuti con gli operatori finanziari e messi da questi ultimi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. A tale accesso sono ammessi i dipendenti di ogni agente della riscossione scelti dal proprio direttore generale, in base a valutazioni di competenza e professionalita', tra coloro che risultano autenticati all'utilizzazione della c.d. procedura «Arco» (attraverso la quale gli stessi agenti della riscossione consultano le categorie di informazioni, contenute nell'Anagrafe tributaria, identificate nel decreto ministeriale 16 novembre 2000) e che sono in servizio da almeno due anni.
In tal modo, l'accesso in parola sara' consentito esclusivamente a soggetti che:
1) in base alle vigenti norme dell'ordinamento, sono gia' considerati idonei ad acquisire le altre notizie, estremamente riservate, consultabili dagli agenti della riscossione con interrogazioni al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e, sono, pertanto, facilmente identificabili, in quanto autenticati con le modalita' previste dall'allegato n. 2 al citato decreto ministeriale 16 novembre 2000;
2) possiedono adeguati requisiti sotto il profilo dell'anzianita' di servizio, della competenza e della professionalita'.
Viene, cosi', rigorosamente limitata la discrezionalita' attribuita in materia dalla legge ai direttori generali degli agenti della riscossione.
L'art. 1.1, infine, precisa - per evitare possibili abusi - che l'autorizzazione del direttore generale dell'agente della riscossione deve riguardare ciascun accesso ai predetti dati.
All'art. 1.2 sono dettate le regole procedurali per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei nominativi individuati ai sensi dell'art. 1.1, regole che si applicano anche per i soggetti autorizzati all'accesso alle informazioni di cui al successivo art. 2.1.
L'articolo 2.1 prevede che dei restanti dati rilevanti ai fini della riscossione coattiva possano prendere conoscenza i dipendenti di ciascun agente della riscossione con almeno un anno di anzianita' scelti, sempre in considerazione della loro competenza e professionalita', dal relativo direttore generale. Anche per l'accesso a tali dati, quindi, la discrezionalita' del direttore generale dell'azienda procedente, pur se piu' ampia di quella disciplinata all'art. n. 2.1, viene adeguatamente limitata. Riferimenti normativi.

a) Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera b);
b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6);
c) Disposizioni relative all'accesso degli agenti della riscossione ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo:
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (art. 35, comma 25, 26 e 26-bis);
d) Disposizioni relative alla riforma del servizio nazionale della riscossione:
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (art. 3).
Roma, 18 dicembre 2006
Il direttore: Romano
 
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