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| Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2006 |  | Definizione  dei  termini  e  delle  procedure  di applicazione delle disposizioni previste per i contribuenti minimi in franchigia, di cui all'articolo 32-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
 Dispone:
 
 1. Modalita'   e   termini   di  comunicazione  dei  presupposti  per l'applicazione del regime di franchigia.
 
 1.1  I  contribuenti persone fisiche che hanno realizzato nell'anno solare  precedente,  o,  in  caso  di  inizio attivita', prevedono di realizzare  un volume di affari, ragguagliato all'anno, non superiore a  7.000 euro, comunicano di possedere i requisiti per l'applicazione del  regime  di  franchigia  di  cui  all'art. 32-bis del decreto del Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  con  la dichiarazione  di inizio, variazione attivita' di cui all'art. 35 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i soggetti   in  attivita'  presentano  la  predetta  dichiarazione  di variazione  dati entro i termini della prima comunicazione telematica dei corrispettivi.
 1.2  Il  regime  di  franchigia  si  estende di anno in anno fino a quando  persistono i requisiti di cui all'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Opzione per il regime ordinario e revoca.
 
 2.1.  I  contribuenti  in  possesso  dei  requisiti di cui all'art. 32-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  possono  optare  per  l'applicazione  dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione e' valida per almeno un triennio.
 2.2  I  contribuenti  in  attivita',  che  intendono  continuare ad applicare  l'imposta  nei modi ordinari, esercitano l'opzione secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del  10 novembre  1997,  n.  442,  ovvero  adottando un comportamento concludente e comunicando l'opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
 2.3.  I  soggetti  in regime di franchigia comunicano la scelta per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari con la dichiarazione di variazione  di  cui  al  suddetto  art.  35, comma 3, entro i termini dell'ultimo invio telematico dei corrispettivi.
 2.4.   I   contribuenti   che   intendono  revocare  l'opzione  per l'applicazione  dell'imposta  nei modi ordinari, comunicano la scelta operata  con  la  dichiarazione  di  variazione  di  cui all'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  entro  i  termini  della prima comunicazione telematica dei corrispettivi. 3. Attribuzione e revoca del numero speciale di partita IVA.
 
 3.1  L'Agenzia  delle entrate, a seguito delle comunicazioni di cui ai  punti  1.1  e  2.4,  revoca, se assegnato, il numero ordinario di partita  IVA  e  attribuisce un numero speciale di partita IVA che e' utilizzato per il periodo di permanenza nel regime di franchigia.
 3.2  L'Agenzia  delle  entrate,  a  seguito  della dichiarazione di variazione  di cui al punto 2.3, revoca il numero speciale di partita IVA e attribuisce il numero ordinario di partita IVA.
 3.3  L'Agenzia  delle entrate, a seguito del superamento dei limiti imposti  dall'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n. 633, revoca il numero speciale di partita IVA e attribuisce  il  numero ordinario di partita IVA, con le modalita' di cui al punto 7.3. 4. Esoneri.
 
 4.1 I contribuenti minimi in franchigia sono esonerati dai seguenti adempimenti:
 a) versamento  dell'imposta  e  tutti gli altri obblighi previsti dal  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi  compresi  quelli  di cui agli articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
 b) pagamento  mediante  modalita' telematiche di cui all'art. 37, comma 49,  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito con modificazioni  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, delle imposte, dei contributi  e  dei  premi  di  cui  all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo  9 luglio  1997,  n.  241, e delle entrate spettanti agli enti  ed  alle casse previdenziali di cui all'art. 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997;
 c) obblighi  previsti  per  le  operazioni intracomunitarie dagli articoli 47 e 48 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 5. Obblighi.
 
 5.1 I contribuenti minimi in franchigia, che non possono esercitare il   diritto   di   rivalsa  e  non  hanno  diritto  alla  detrazione dell'imposta  assolta  sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni, sono soggetti ai seguenti obblighi:
 a) numerano  e  conservano  le  fatture di acquisto e le bollette doganali;
 b) certificano e comunicano telematicamente i corrispettivi;
 c) presentano  agli  uffici  doganali gli elenchi di cui all'art. 50,  comma 6,  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
 d) indicano  in luogo dell'ammontare dell'imposta, se obbligati a certificare  i  corrispettivi  con  fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, l'annotazione  che  si  tratta  di  operazione  effettuata  ai  sensi dell'art.   32-bis   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 e) integrano  la  fattura,  emessa  dal  cedente o dal prestatore senza   addebito   di   imposta,   con   l'indicazione  dell'aliquota applicabile  e dell'imposta relativa e versano l'IVA, entro il giorno 16  del  mese  successivo a quello di effettuazione delle operazioni, quando  in qualita' di cessionari o committenti effettuano operazioni passive per le quali sono tenuti al pagamento dell'imposta;
 f) effettuano la rettifica della detrazione dell'imposta ai sensi dell'art.   19-bis2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno  precedente  a  quello  di  transito nel regime medesimo. La rettifica  e'  eseguita  limitatamente  ai  beni e servizi non ancora ceduti  o  non ancora utilizzati e ai beni ammortizzabili per i quali non  sono  ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in  funzione, ovvero dieci anni decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione  in  caso  di  fabbricati,  porzioni di fabbricati e aree fabbricabili.  Analoga  rettifica  deve  essere effettuata in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario;
 g) versano  l'imposta  dovuta  per  effetto della rettifica della detrazione  di  cui all'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in un'unica soluzione, ovvero, in tre  rate  di pari importo. La prima o unica rata e' versata entro il termine  per  il  versamento  a  saldo dell'imposta relativa all'anno precedente  a  quello  di  applicazione  del regime di franchigia; le successive  rate  sono  versate  entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa ai due periodi successivi;
 h) versano  in  un unica soluzione, alla cessazione del regime di franchigia,  per  legge  o  per  opzione,  le  residue rate di cui al punto g)   entro   il  termine  stabilito  per  il  primo  versamento periodico,   successivo   all'ultima   comunicazione  telematica  dei corrispettivi.
 Con  successivo  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate  saranno  stabilite le modalita', i termini e le procedure da osservare  per  l'invio  telematico dei corrispettivi di cui all'art. 32-bis,   comma 1,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. Assistenza fiscale.
 
 6.1  I  contribuenti  minimi  in regime di franchigia che intendono avvalersi  dell'assistenza  fiscale  dell'Agenzia  delle  entrate per l'adempimento  degli  obblighi  tributari, devono farne richiesta, in carta  libera,  ad  un  Ufficio  locale  dell'Agenzia  delle entrate, indicando  distintamente  gli estremi anagrafici, il codice fiscale o la  partita  IVA.  La  richiesta  puo'  essere  presentata o spedita, mediante  il  servizio postale con raccomandata, ad un Ufficio locale dell'Agenzia  delle  entrate  entro  il  mese  di gennaio dell'anno a decorrere   dal  quale  si  intende  fruire  dell'assistenza  stessa. L'assistenza  fiscale viene prestata dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle  entrate  competente  in  ragione  del  domicilio  fiscale  del richiedente.
 6.2  La  revoca della richiesta di assistenza fiscale e' effettuata secondo le modalita' indicate nel punto 6.1 ed ha effetto a decorrere dal  giorno  di  ricevimento della stessa da parte dell'Ufficio delle entrate competente.
 6.3  Il  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle  entrate mette a disposizione  degli Uffici locali una funzione attraverso la quale si puo'   verificare,  sulla  scorta  dei  dati  trasmessi,  l'eventuale superamento dei limiti previsti.
 6.4  L'assistenza fiscale dell'Agenzia si svolge mediante strumenti informatici,  corredati  di  accessori  idonei,  da utilizzare per la connessione  con  il  sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. Gli   Uffici  locali  assistono  direttamente  i  contribuenti  negli adempimenti  tributari  e  provvedono a fornire consulenza tributaria nelle  materie  connesse  all'applicazione  del  regime fiscale della franchigia. 7. Cessazione del regime di franchigia per legge.
 
 7.1  Il  regime  di franchigia cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  e' realizzato un volume di affari   superiore   a  7.000  euro  o  vengono  effettuate  cessioni all'esportazione.
 7.2  Il  regime  di franchigia cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno  nel  corso  del  quale  il  volume d'affari dichiarato dal contribuente  o  rettificato  dall'ufficio supera del 50 per cento il limite  di 7.000 euro. In tale ipotesi i soggetti di cui al punto 1.1 hanno  l'obbligo di istituire i registri IVA previsti dal decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di annotare i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e l'ammontare   degli  acquisti  effettuati  nell'intero  anno  solare. L'imposta e' dovuta sulle operazioni effettuate dall'inizio dell'anno al  netto  delle  detrazioni,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  23 marzo  1998,  n. 100, ed e' versata entro   il  termine  stabilito  per  il  primo  versamento  periodico successivo  alla  data  di comunicazione telematica dei corrispettivi che hanno determinato il superamento del limite.
 7.3 Al superamento dei limiti previsti dall'art. 32-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di cui ai punti  7.1  e  7.2,  l'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base dei dati riguardanti  i  corrispettivi periodici trasmessi per via telematica, comunica  al  contribuente  la  cessazione  del regime di franchigia. L'ufficio  locale competente provvede, entro trenta giorni dalla data di  invio  telematico  dei  corrispettivi  che  hanno  determinato il superamento  di  cui  al  punto  7.2 ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo  a  quello  in  cui  e' stato superato il limite di cui al punto  7.1,  a  revocare  il  numero  speciale  di  partita  IVA e ad attribuire  quello  ordinario,  dandone comunicazione al contribuente per mezzo di lettera raccomandata. Motivazione.
 
 Con  il  presente  provvedimento  viene data attuazione al disposto dell'art.  32-bis  del  decreto  del  Presidente della Repubblica del 26 ottobre  1972,  n.  633,  introdotto  dall'art.  37, comma 15, del decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito con modificazioni dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248,  specificando  i termini e le procedure  di  applicazione  delle  relative disposizioni, nonche' le modalita'  da  osservare  in  occasione  dell'opzione  per  il regime ordinario.
 Il  regime di franchigia interessa i contribuenti in attivita', che nell'anno  precedente  hanno  conseguito  un  volume  di  affari  non superiore   a   7.000   euro   e   non   hanno   effettuato  cessioni all'esportazione,  nonche'  i  contribuenti  che  iniziano la propria attivita'  e prevedono di conseguire un volume d'affari non superiore ai 7.000 euro ragguagliato all'anno e di non fare esportazioni.
 Il   provvedimento   detta   le   procedure  e  i  termini  per  la comunicazione  dei  dati necessari al fine di ottenere l'attribuzione del  numero  speciale  di  partita  IVA,  per  applicare il regime di franchigia  e  per  la  richiesta  di  assistenza fiscale all'Ufficio competente.  Disciplina,  altresi', le modalita' di uscita dal regime di franchigia sia per opzione che per legge, quando viene superato il limite stabilito per l'applicazione del regime stesso.
 In   ragione  dell'esiguo  volume  d'affari  e  dell'esonero  dagli obblighi  previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del  1972,  ad  eccezione  di  quelli  imposti  dal  citato  art. 37, comma 15,  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito con modificazioni  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, e disciplinati nel presente  provvedimento,  i contribuenti in franchigia sono esonerati dall'obbligo  di utilizzare modalita' telematiche, ai sensi dell'art. 37,  comma 49,  del  decreto-legge n. 223 del 2006, per il versamento delle  imposte,  dei  contributi e dei premi di cui art. 17, comma 2, del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  e delle entrate spettanti  agli  enti ed alle casse previdenziali di cui all'art. 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
 Si riportano i riferimenti normativi presupposti dal provvedimento:
 art.   32-bis   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 art.  37,  comma 15,  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 art.  37,  comma 49,  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 art.   19-bis2   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 art.  21  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 art.  35  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
 art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 art. 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 art.  3,  comma 3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
 art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
 art.  8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
 art.  47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
 art.  48 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
 art.  50,  comma 6,  del  decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
 
 Decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 67 comma 1; art. 68, comma 1).
 Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5,  comma 1;  art. 6, comma 1).
 Regolamento  di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
 Roma, 20 dicembre 2006
 Il direttore: Romano
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