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| Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 4 dicembre 2006 |  | Determinazioni   in   materia   di   rinnovo  delle  concessioni  per la gestione  del  gioco  del  Bingo,  di  cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 
 Visto  il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per  l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto  il  decreto  direttoriale  16 novembre  2000, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2000, n.   279,   concernente   approvazione  del  piano  di  distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 concernente  approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
 Visto  il  decreto  direttoriale  11 luglio  2001, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   del   16 luglio   2001,  n.  163,  concernente graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  direttoriale  17 giugno  2003, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   del   24 giugno   2003,  n.  144,  concernente determinazioni in materia di trasferimento delle sale-bingo;
 Visto,  in  particolare, l'art. 15, comma 1, della convenzione tipo per  l'affidamento  in concessione della gestione del gioco del Bingo il quale prevede: «La presente convenzione avra' durata di sei anni a decorrere  dall'inizio  dell'attivita'  di  gestione del gioco e puo' essere  rinnovata  per  una  sola volta. A tal fine il concessionario formula  espressa  richiesta  all'Amministrazione, da effettuarsi con raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza.  L'Amministrazione,  valutata anche la gestione effettuata, comunica  con  lo  stesso mezzo le proprie determinazioni al riguardo entro tre mesi dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel detto termine, la richiesta s'intende accettata.»;
 Ritenuto  opportuno  stabilire, ai fini istruttori del procedimento di  rinnovo  delle convenzioni per l'affidamento in concessione della gestione  del Bingo, le relative modalita' e requisiti e i criteri di valutazione  della  gestione  effettuata,  nonche'  le  procedure per l'assegnazione di eventuali nuove concessioni;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Rinnovo delle convenzioni di concessione per la gestione del Bingo
 
 1. La   richiesta  di  cui  all'art.  15,  comma 1,  della  vigente convenzione  di  concessione,  e'  inoltrata,  con  le  modalita' ivi indicate,  non  prima  di  nove mesi dalla scadenza della convenzione stessa.
 2. Unitamente  alla istanza di cui al comma 1, e' trasmessa, a pena di  improcedibilita'  dell'istanza stessa, la seguente documentazione comprovante  il  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dalla normativa vigente per il rilascio delle concessioni della specie:
 a) dichiarazione  del legale rappresentante, conforme allo schema allegato,  resa  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 b) certificazione  di  regolarita'  contributiva  rilasciata, per quanto di rispettiva competenza, dall'I.N.P.S. e dall'INAIL, ai sensi dell'art.  2  del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla  legge  22 novembre  2002, n. 266 e di cui all'art. 1, comma 8, del   decreto   legislativo  14 agosto  1996,  n.  494  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 c) certificato  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese non anteriore  a sei mesi, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e  Artigianato,  riportante  le  generalita' dell'impresa, gli organi sociali   in   carica,   l'attivita'   d'impresa,   l'indicazione  di insussistenza  nell'ultimo  quinquennio,  di procedimenti concorsuali iniziati  o  pendenti  a  carico  della societa', nonche' la dicitura anti-mafia  ai  sensi  dell'art.  9  del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
 d) visura camerale contenente l'elenco dei soci e l'entita' delle quote sociali da essi rispettivamente possedute;
 e) copia   dell'atto   (contratto,  compromesso,  preliminare...) attestante  la  disponibilita'  giuridica  del  locale  ove si svolge l'attivita' oggetto della concessione Bingo per tutta la durata della convenzione.
 3. Il rinnovo della convenzione di concessione e' subordinato:
 a) alla prestazione della cauzione prevista dall'art. 9, comma 1, del  decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dall'art. 6 della convenzione  di  concessione,  costituita  a  mezzo  di  fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente;
 b) alla   presentazione   del  titolo  definitivo  attestante  la disponibilita'  giuridica,  per  tutta  la  durata della concessione, dell'immobile  ove  si  svolge  la  gestione  del bingo, qualora tale titolo  definitivo  non sia stato trasmesso unitamente all'istanza di cui al comma 1;
 c) alla   restituzione   dell'originale   della   convenzione  di concessione di cui si richiede il rinnovo;
 d) al  pagamento  delle  spese  di  scritturazione  e copia della convenzione;
 4. La   convenzione   non   e'  rinnovata  nel  caso  in  cui  il concessionario:
 a) non  abbia  provveduto  alla integrale estinzione di eventuali debiti a titolo di prelievo erariale e di compenso per il controllore centralizzato del gioco, compresi gli interessi di mora;
 b) non   abbia   provveduto   al   pagamento   delle   spese   di registrazione,  scritturazione  e  copia  della  convenzione  di  cui richiede il rinnovo;
 c) non abbia provveduto al pagamento della penale di cui all'art. 1,  comma 5-bis  della legge 8 agosto 2002, n. 178, salvo la pendenza di procedimenti giurisdizionali.
 5. Le  convenzioni di concessione rinnovate saranno registrate solo in caso d'uso.
 |  |  |  | Art. 2. Assegnazione di nuove concessioni
 
 1. L'assegnazione  di  nuove  concessioni su base territoriale, nei limiti  stabiliti  dall'art.  3  della  direttiva  del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, e nel rispetto dei parametri stabiliti dal paragrafo 4  del  decreto  direttoriale 17 giugno 2003, e' effettuata con  gare  da  espletare  secondo  la normativa comunitaria, ai sensi dell'art.  1,  comma 2,  del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.  A decorrere dalla data del presente provvedimento non si applica la   disposizione   contenuta   nell'art.  2,  comma 4,  del  decreto direttoriale 11 luglio 2001.
 Roma, 4 dicembre 2006
 Il direttore generale: Tino
 
 Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006 Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6 Econo  mia e finanze, foglio n. 395
 |  |  |  | DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, n. 445.
 
 Il/La  sottoscritto/a....  nato/a  a....  (...), il.... residente in....   (.........),   via/piazza....   n.........  in  qualita'  di rappresentante  legale  della.... con sede legale in.... (.........), via/piazza....   n.........  codice  fiscale....  partita  I.V.A..... consapevole  delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  445/2000  previste  in  caso  di dichiarazioni mendaci;
 Dichiara:
 
 Sotto la propria responsabilita', che:
 1) la   suddetta   impresa  possiede  i  requisiti  di  seguito elencati,  previsti  dall'art.  38,  comma 1, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  concernente codice dei contratti pubblici relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 a) l'impresa   non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di liquidazione  coatta,  di  concordato preventivo e non e' in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 b) non  e' pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 c) a  proprio  carico  non  e'  stata pronunciata sentenza di condanna  passata  in  giudicato  o emesso decreto penale di condanna divenuto  irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita'  professionale,  ne'  e'  stata  pronunciata  condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a  un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'art.  45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
 d) l'impresa  non  ha  violato  il  divieto  di  intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 e) l'impresa  non  ha  commesso gravi infrazioni, debitamente accertate,  alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante  dai  rapporti  di  lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006;
 f) l'impresa  non  ha  commesso  grave  negligenza o malafede nell'esecuzione  delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, ne' un errore grave nell'esercizio dell'attivita' professionale;
 g) l'impresa  non  ha  commesso  violazioni,  definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
 h) l'impresa  non  ha  reso  false dichiarazioni in merito ai requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per la partecipazione alle procedure  di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006;
 i) l'impresa  non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
 l) barrare la voce che interessai:
 ( ) l'impresa  e'  in regola con le norme che disciplinano il diritto  al  lavoro  dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 ( ) l'impresa  non  e'  soggetta  agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 m) che  nei  confronti  dell'impresa  non e' stata applicata la sanzione  interdittiva  di  cui  all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto  legislativo  dell'8 giugno  2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
 2) barrare la voce che interessa:
 ( ) non  ha  riportato  condanne  per le quali ha beneficiato della non menzione;
 ( ) ha  riportato  le  seguenti  condanne  per  le  quali  ha beneficiato della non menzione.
 Allega fotocopia di valido documento di riconoscimento.
 (Luogo e data)....
 Il rappresentante legale
 (firma per esteso)
 ...............
 
 N.B.:  La dichiarazione di cui alle lettere b) e c) del punto 1), e  la dichiarazione di cui al punto 2) devono essere sottoscritte dai seguenti soggetti:
 dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
 da tutti i soci, se si tratta di societa' in nome collettivo;
 dai soci accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice;
 dagli  amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di societa'.
 La  dichiarazione di cui alla lettera c) del punto 1) deve essere rilasciata  anche  dai  soggetti  cessati  dalla  carica nel triennio antecedente la data della dichiarazione stessa. Qualora nei confronti di  tali soggetti, siano stati emessi i provvedimenti giurisdizionali indicati  alla  suddetta lettera c), l'impresa e' tenuta a dimostrare di  aver  adottato  atti  o  misure  di  completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
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