Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 4 dicembre 2006 |
Determinazioni in materia di rinnovo delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2000, n. 279, concernente approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 concernente approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2001, n. 163, concernente graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo, e successive modificazioni; Visto il decreto direttoriale 17 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003, n. 144, concernente determinazioni in materia di trasferimento delle sale-bingo; Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo il quale prevede: «La presente convenzione avra' durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco e puo' essere rinnovata per una sola volta. A tal fine il concessionario formula espressa richiesta all'Amministrazione, da effettuarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza. L'Amministrazione, valutata anche la gestione effettuata, comunica con lo stesso mezzo le proprie determinazioni al riguardo entro tre mesi dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel detto termine, la richiesta s'intende accettata.»; Ritenuto opportuno stabilire, ai fini istruttori del procedimento di rinnovo delle convenzioni per l'affidamento in concessione della gestione del Bingo, le relative modalita' e requisiti e i criteri di valutazione della gestione effettuata, nonche' le procedure per l'assegnazione di eventuali nuove concessioni; Decreta:
Art. 1. Rinnovo delle convenzioni di concessione per la gestione del Bingo
1. La richiesta di cui all'art. 15, comma 1, della vigente convenzione di concessione, e' inoltrata, con le modalita' ivi indicate, non prima di nove mesi dalla scadenza della convenzione stessa. 2. Unitamente alla istanza di cui al comma 1, e' trasmessa, a pena di improcedibilita' dell'istanza stessa, la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio delle concessioni della specie: a) dichiarazione del legale rappresentante, conforme allo schema allegato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) certificazione di regolarita' contributiva rilasciata, per quanto di rispettiva competenza, dall'I.N.P.S. e dall'INAIL, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni; c) certificato di iscrizione nel registro delle imprese non anteriore a sei mesi, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato, riportante le generalita' dell'impresa, gli organi sociali in carica, l'attivita' d'impresa, l'indicazione di insussistenza nell'ultimo quinquennio, di procedimenti concorsuali iniziati o pendenti a carico della societa', nonche' la dicitura anti-mafia ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; d) visura camerale contenente l'elenco dei soci e l'entita' delle quote sociali da essi rispettivamente possedute; e) copia dell'atto (contratto, compromesso, preliminare...) attestante la disponibilita' giuridica del locale ove si svolge l'attivita' oggetto della concessione Bingo per tutta la durata della convenzione. 3. Il rinnovo della convenzione di concessione e' subordinato: a) alla prestazione della cauzione prevista dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dall'art. 6 della convenzione di concessione, costituita a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente; b) alla presentazione del titolo definitivo attestante la disponibilita' giuridica, per tutta la durata della concessione, dell'immobile ove si svolge la gestione del bingo, qualora tale titolo definitivo non sia stato trasmesso unitamente all'istanza di cui al comma 1; c) alla restituzione dell'originale della convenzione di concessione di cui si richiede il rinnovo; d) al pagamento delle spese di scritturazione e copia della convenzione; 4. La convenzione non e' rinnovata nel caso in cui il concessionario: a) non abbia provveduto alla integrale estinzione di eventuali debiti a titolo di prelievo erariale e di compenso per il controllore centralizzato del gioco, compresi gli interessi di mora; b) non abbia provveduto al pagamento delle spese di registrazione, scritturazione e copia della convenzione di cui richiede il rinnovo; c) non abbia provveduto al pagamento della penale di cui all'art. 1, comma 5-bis della legge 8 agosto 2002, n. 178, salvo la pendenza di procedimenti giurisdizionali. 5. Le convenzioni di concessione rinnovate saranno registrate solo in caso d'uso. |
| Art. 2. Assegnazione di nuove concessioni
1. L'assegnazione di nuove concessioni su base territoriale, nei limiti stabiliti dall'art. 3 della direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, e nel rispetto dei parametri stabiliti dal paragrafo 4 del decreto direttoriale 17 giugno 2003, e' effettuata con gare da espletare secondo la normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. A decorrere dalla data del presente provvedimento non si applica la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 11 luglio 2001. Roma, 4 dicembre 2006 Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Econo mia e finanze, foglio n. 395 |
| DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, n. 445.
Il/La sottoscritto/a.... nato/a a.... (...), il.... residente in.... (.........), via/piazza.... n......... in qualita' di rappresentante legale della.... con sede legale in.... (.........), via/piazza.... n......... codice fiscale.... partita I.V.A..... consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 previste in caso di dichiarazioni mendaci; Dichiara:
Sotto la propria responsabilita', che: 1) la suddetta impresa possiede i requisiti di seguito elencati, previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; a) l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non e' in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) non e' pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; c) a proprio carico non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale, ne' e' stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; d) l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) l'impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006; f) l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, ne' un errore grave nell'esercizio dell'attivita' professionale; g) l'impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; h) l'impresa non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006; i) l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; l) barrare la voce che interessai: ( ) l'impresa e' in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; ( ) l'impresa non e' soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; m) che nei confronti dell'impresa non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 2) barrare la voce che interessa: ( ) non ha riportato condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; ( ) ha riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione. Allega fotocopia di valido documento di riconoscimento. (Luogo e data).... Il rappresentante legale (firma per esteso) ...............
N.B.: La dichiarazione di cui alle lettere b) e c) del punto 1), e la dichiarazione di cui al punto 2) devono essere sottoscritte dai seguenti soggetti: dal titolare, se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci, se si tratta di societa' in nome collettivo; dai soci accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di societa'. La dichiarazione di cui alla lettera c) del punto 1) deve essere rilasciata anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della dichiarazione stessa. Qualora nei confronti di tali soggetti, siano stati emessi i provvedimenti giurisdizionali indicati alla suddetta lettera c), l'impresa e' tenuta a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. |
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