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| Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 21 dicembre 2006 |  | Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, settima e ottava tranche. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.   3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 380  della  legge 23 dicembre   2005,   n.   266,   ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato interno  od  estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso  di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni  stesse vengano disposte dal Direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;
 Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della Direzione  Seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;
 Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra  nel  limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
 Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre e 25 ottobre 2006  con  i  quali  e'  stata  disposta  1'emissione delle prime sei tranches   dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  con  godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale  del  4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e' disposta  l'emissione  di  una  settima  tranche  dei  certificati di credito  del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013,  fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui  al  decreto  del 25 agosto 2006, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2006.
 La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, non verra'  corrisposta  dal  momento  che, alla data del regolamento dei titoli, sara' gia' scaduta.
 |  |  |  | Art. 2. Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle modalita'  indicate  negli  articoli 9  e  10  del citato decreto del 25 agosto 2006, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2006.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui  agli  articoli 11,  12  e  13 del medesimo decreto del 25 agosto 2006.
 Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 3. Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  ottava tranche  dei  certificati  stessi  per  un importo massimo del 10 per cento  dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1  del  presente decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche  con  almeno  una  richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non inferiore  al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2006, in quanto applicabili, e verra' collocata al  prezzo  di  aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 dicembre 2006.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli  di  cui  lo  specialista  e'  risultato aggiudi-catario nelle ultime  tre  aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 4. Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 2 gennaio  2007,  al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 1 giorno. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera'   ad   inserire  le  relative  partite  nel  servizio  di compensazione  e  liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2007.
 A  fronte  di  tali  versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  Capo  X, capitolo 5100 (unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita' previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 5. Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2013,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario  2013,  faranno  carico ai capitoli che verranno iscritti nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del  citato  decreto  del  25 agosto  2006,  sara'  scritturato dalle Sezioni  di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  finanziario  2007, corrispondente al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 dicembre 2006
 Il direttore generale: Cannata
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