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| Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 18 dicembre 2006 |  | Misure  del  diritto  speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi,  istituito  nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni. |  | 
 |  |  |  | IL VICEMINISTRO 
 Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che  il  decreto  del  Ministro  per le finanze, con il quale vengono fissate,  ai  sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le  misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art.   2   della   medesima  legge,  introdotti  nel  territorio extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale;
 Vista  la  legge  27 febbraio  2002,  n.  16,  di  conversione  del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera a)  della  citata  legge  n.  762 del 1973, ha determinato il nuovo  ammontare  massimo  del  diritto  speciale  applicabile  sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro  233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;
 Visto  il  decreto  del 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  304  del  31 dicembre  2005, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2006, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri  generi,  istituito  nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi   della   legge   1° novembre   1973,   n.  762,  e  successive modificazioni;
 Visto  l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce   il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e,  nel contempo,  sopprime  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il 13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice Ministro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
 Considerato  che il comune di Livigno, con deliberazione n. 202 del 5 ottobre  2006,  divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata  eseguibilita', ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della  legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;
 Considerato  che  la  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attivita' degli   Uffici   Provinciali   Industria,   Commercio  e  Artigianato (U.P.I.C.A.)  non  ha  formulato osservazioni sull'entita' dei valori medi  dei  prezzi indicati nella suddette deliberazioni relativamente agli  oli  combustibili  e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b) della medesima legge;
 Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del  diritto  speciale  previsto  dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2007;
 Ritenuto   che,   in   applicazione  delle  disposizioni  contenute nell'art.  3,  comma  1-bis,  della  legge 27 febbraio 2002, n. 16 di conversione  del  decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 e' opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in euro 0,233  al  litro  e  in  euro  0,155 al litro per il gasolio e per il petrolio;
 Ritenuto  di  confermare  l'aliquota del medesimo diritto speciale, indicata  nel  decreto  ministeriale del 31 dicembre 2005, per quanto concerne gli oli combustibili;
 Ritenuto  che,  per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono  essere  stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione;
 1) Olio combustibile fluido: (al q.le):
 a) superiore a 3° E                euro 2,80;
 b) fino a 5° E                     euro 2,50;
 2) Olio semifluido denso: (al q.le):
 a) da 5° fino a 7° E                euro 3,00;
 b) superiore a 7° E                 euro 2,80.
 Decreta:
 
 Art. 1.
 La  misura  del  diritto  speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre   1973,  n.  762,  con  le  modifiche  successive,  viene stabilita  in euro 0,233 al litro per la benzina, euro 0,085 al litro per  il  gasolio uso trazione, euro 0,030 al litro per il gasolio uso riscaldamento ed euro 0,050 al litro per il petrolio.
 |  |  |  | Art. 2. L'aliquota   del   diritto  speciale  previsto  dalle  disposizioni legislative  in  rassegna,  per  gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.
 |  |  |  | Art. 3. I  valori  medi  e  le  misure  del diritto speciale previsti dagli articoli 2  e  3  della  legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni,  per  i  lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti  dall'estero  vengono  fissati  nell'importo  per ciascuno indicato   nell'allegato   prospetto   «A»,   che  costituisce  parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. Le  disposizioni  degli  articoli precedenti  hanno  effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.
 L'Ufficio delle entrate di Tirano e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 dicembre 2006
 Il Vice Ministro: Visco
 |  |  |  | Allegato A Prezzi medi e misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno
 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 21 a pag. 25  <----
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