Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 dicembre 2006
Assegnazione diretta di rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitorie del gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 recante il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Vista la legge 23 luglio 1980, n. 384, recante modifiche alla citata legge 1293/1957;
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25 concernente modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili;
Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modificazioni alla predetta legge 2 agosto 1982, n. 528;
Vista la legge 12 novembre 1990, n. 331 con la quale e' stato convertito in legge il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato;
Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Considerato che l'art. 3, comma 42-bis, della predetta legge dispone l'assegnazione di rivendite di generi di monopolio ai titolari di ricevitorie del lotto che, per effetto di nuove attivazioni di analoghe concessioni presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda;
Considerato altresi' che per l'attuazione di quanto sopra lo stesso art. 3, comma 42-bis, dispone che le relative condizioni e termini siano stabilite con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

I soggetti di cui all'art. 3, comma 42-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248, in servizio all'entrata in vigore del presente regolamento, possono presentare istanza per l'assegnazione di una rivendita di generi di monopolio, in qualunque comune del territorio nazionale.
Le istanze in questione, con l'indicazione, a pena di nullita', del locale prescelto per la rivendita, devono essere esclusivamente presentate o spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo il modello di cui all'allegato 1, entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, all'Ufficio regionale competente per territorio.
 
Art. 2.

Il beneficio di cui al precedente articolo e' concesso, alle condizioni di cui all'art. 3 comma 42-bis D.L.I. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248, e al presente regolamento e ferme restando le disposizioni sulle rivendite dei generi di monopolio in tema di distanze e redditivita', ai titolari di ricevitoria, la cui sede sia ubicata a meno di metri 200 dalla rivendita piu' vicina con annessa ricevitoria lotto, che presentino apposita istanza ai sensi dell'art. 1.
Il beneficio e' altresi' esteso, alle stesse condizioni e disposizioni richiamate al precedente comma, anche ai ricevitori il cui esercizio risulti ubicato in una circoscrizione comunale nella quale, nel quinquennio 2001-2005, vi sia stato un incremento di nuove istituzioni di ricevitorie lotto non inferiore o uguale al 50% e che abbiano mediamente subito, nel periodo 2001-2005 rapportato al quinquennio 1996-2000, un decremento percentuale del reddito, derivante dalla raccolta del gioco del lotto, raffrontato al dato medio percentuale, registrato nel Comune di riferimento per i redditi di analoga natura e nei medesimi periodi, come dai valori indicati nell'elenco allegato, parte integrante del presente regolamento. (Tabella A).
 
Art. 3.

In caso di mancato esercizio del diritto all'assegnazione da parte del titolare della ricevitoria e, comunque, entro il limite temporale di cui all'art. 1 del presente decreto, il beneficio e' esteso, secondo le norme vigenti in materia di rivendite, nell'ordine, al 1° coadiutore, al 2° coadiutore, ad un parente entro il quarto grado, o ad un affine entro il terzo grado.
Il mancato esercizio del diritto, da parte del titolare della ricevitoria, che avvenga entro il biennio di cui all'art. 1 deve risultare da atto espresso di rinuncia con la contestuale individuazione, nell'ordine indicato dalla norma, del soggetto cui il beneficio e' esteso. Se tale ultimo soggetto non dovesse, parimenti, esercitare il diritto, cio' dovra' risultare da atto espresso di rinuncia.
 
Art. 4.

Le istanze di cui all'art. 1 hanno priorita' di esame rispetto alle proposte di impianto presentate da soggetti diversi eventualmente incidenti, in tutto o in parte, nelle stesse zone, salvo che non sia stata gia' bandita l'asta o il concorso per la relativa assegnazione. In caso di piu' istanze presentate per la stessa zona da piu' proponenti legittimati ai sensi del presente regolamento sara' data priorita' di esame secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze medesime. In caso di ulteriore parita' si dara' priorita' all'istanza del soggetto con maggiore anzianita' di servizio e, in subordine, alla domanda del ricevitore che abbia realizzato un aggio lotto inferiore nell'ultimo esercizio finanziario.
Nel caso in cui dette istanze di assegnazione, come disciplinate, ai sensi del predetto regolamento, siano presentate per la stessa zona per la quale sono presentate istanze di trasferimento di rivendite gia' esistenti, l'ordine di trattazione avviene secondo il criterio cronologico di presentazione. Se le suddette istanze sono state presentate nella stessa data si da' preferenza al titolare della concessione con piu' anzianita' di servizio.
 
Art. 5.

In sede di prima assegnazione il conferimento della rivendita avviene a titolo gratuito e per un triennio, durante il quale e' fatto divieto di cessione come regolato dall'art. 31 l. 1293/1957 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorso tale periodo, la rivendita stessa viene classificata di prima o seconda categoria, con possibilita' di rinnovo ai sensi del vigente ordinamento in materia.
 
Art. 6.

Ai titolari delle ricevitorie di cui trattasi che abbiano ottenuto, ai sensi del presente regolamento, la titolarita' della rivendita di generi di monopolio, e' consentito trasferire, nel locale di quest'ultima, la ricevitoria a prescindere dai rispettivi ambiti comunali di appartenenza.
 
Art. 7.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in tema di gestione di rivendite di generi di monopolio e ricevitorie lotto.
Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed esplichera' i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio 400
 
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