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| Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 12 dicembre 2006 |  | Assegnazione  diretta di rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitorie del gioco del lotto. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 
 Vista  la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.  1074 recante il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957,  n.  1293,  sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
 Vista  la  legge  23 luglio  1980,  n.  384, recante modifiche alla citata legge 1293/1957;
 Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto;
 Vista  la  legge  29 gennaio  1986, n. 25 concernente modificazioni alla  legge  22 dicembre  1957,  n.  1293,  sulla  organizzazione dei servizi  di  distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili;
 Vista  la  legge  19 aprile 1990, n. 85, recante modificazioni alla predetta legge 2 agosto 1982, n. 528;
 Vista  la  legge  12 novembre  1990,  n.  331 con la quale e' stato convertito  in  legge  il  decreto-legge  15 settembre  1990,  n. 261 recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni  per  il  contenimento  del disavanzo del bilancio dello Stato;
 Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la conversione, con  modificazioni,  del  decreto  legge  30 settembre  2005,  n. 203 recante  misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
 Considerato  che  l'art.  3,  comma 42-bis,  della  predetta  legge dispone  l'assegnazione  di  rivendite  di  generi  di  monopolio  ai titolari   di  ricevitorie  del  lotto  che,  per  effetto  di  nuove attivazioni  di  analoghe  concessioni  presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore  ai  200  metri  da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito  dell'ampliamento  della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo   mutamento  delle  condizioni  di  mercato  che  abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda;
 Considerato altresi' che per l'attuazione di quanto sopra lo stesso art.  3,  comma 42-bis,  dispone che le relative condizioni e termini siano    stabilite    con    regolamento   del   direttore   generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
 
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1
 
 I  soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma 42-bis, del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,  convertito con modificazioni con legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  in  servizio  all'entrata  in vigore del presente  regolamento,  possono presentare istanza per l'assegnazione di  una  rivendita  di  generi  di monopolio, in qualunque comune del territorio nazionale.
 Le istanze in questione, con l'indicazione, a pena di nullita', del locale  prescelto  per  la  rivendita,  devono  essere esclusivamente presentate o spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo  il modello di cui all'allegato 1, entro e non oltre due anni dall'entrata   in   vigore   del  presente  regolamento,  all'Ufficio regionale competente per territorio.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Il  beneficio  di  cui  al  precedente  articolo e'  concesso, alle condizioni  di  cui all'art. 3 comma 42-bis D.L.I. 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248, e al presente regolamento e ferme restando le disposizioni sulle rivendite dei generi di monopolio in tema di distanze e redditivita', ai  titolari  di ricevitoria, la cui sede sia ubicata a meno di metri 200  dalla  rivendita  piu' vicina con annessa ricevitoria lotto, che presentino apposita istanza ai sensi dell'art. 1.
 Il   beneficio   e'  altresi'  esteso,  alle  stesse  condizioni  e disposizioni  richiamate  al precedente comma, anche ai ricevitori il cui  esercizio  risulti  ubicato in una circoscrizione comunale nella quale, nel quinquennio 2001-2005, vi sia stato un incremento di nuove istituzioni  di ricevitorie lotto non inferiore o uguale al 50% e che abbiano  mediamente  subito,  nel  periodo  2001-2005  rapportato  al quinquennio   1996-2000,   un  decremento  percentuale  del  reddito, derivante  dalla  raccolta  del  gioco del lotto, raffrontato al dato medio percentuale, registrato nel Comune di riferimento per i redditi di  analoga  natura  e nei medesimi periodi, come dai valori indicati nell'elenco  allegato,  parte  integrante  del  presente regolamento. (Tabella A).
 |  |  |  | Art. 3. 
 In  caso di mancato esercizio del diritto all'assegnazione da parte del titolare della ricevitoria e, comunque, entro il limite temporale di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto, il beneficio e' esteso, secondo  le norme vigenti in materia di rivendite, nell'ordine, al 1° coadiutore,  al 2° coadiutore, ad un parente entro il quarto grado, o ad un affine entro il terzo grado.
 Il  mancato  esercizio  del  diritto,  da  parte del titolare della ricevitoria,  che  avvenga  entro  il  biennio di cui all'art. 1 deve risultare   da   atto   espresso   di  rinuncia  con  la  contestuale individuazione, nell'ordine indicato dalla norma, del soggetto cui il beneficio  e' esteso. Se tale ultimo soggetto non dovesse, parimenti, esercitare  il  diritto,  cio'  dovra'  risultare da atto espresso di rinuncia.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Le istanze di cui all'art. 1 hanno priorita' di esame rispetto alle proposte  di  impianto  presentate  da soggetti diversi eventualmente incidenti,  in tutto o in parte, nelle stesse zone, salvo che non sia stata gia' bandita l'asta o il concorso per la relativa assegnazione. In  caso  di  piu'  istanze  presentate  per  la  stessa zona da piu' proponenti  legittimati  ai sensi del presente regolamento sara' data priorita'  di  esame  secondo  l'ordine  cronologico di presentazione delle  istanze  medesime.  In  caso  di  ulteriore  parita'  si dara' priorita'   all'istanza  del  soggetto  con  maggiore  anzianita'  di servizio  e,  in  subordine,  alla  domanda  del ricevitore che abbia realizzato   un   aggio   lotto   inferiore   nell'ultimo   esercizio finanziario.
 Nel  caso  in cui dette istanze di assegnazione, come disciplinate, ai  sensi  del  predetto  regolamento, siano presentate per la stessa zona  per  la  quale  sono  presentate  istanze  di  trasferimento di rivendite  gia' esistenti, l'ordine di trattazione avviene secondo il criterio  cronologico  di  presentazione. Se le suddette istanze sono state  presentate  nella  stessa  data  si da' preferenza al titolare della concessione con piu' anzianita' di servizio.
 |  |  |  | Art. 5. 
 In  sede  di  prima  assegnazione  il  conferimento della rivendita avviene  a  titolo  gratuito  e  per un triennio, durante il quale e' fatto  divieto  di cessione come regolato dall'art. 31 l. 1293/1957 e successive modificazioni ed integrazioni.
 Decorso  tale  periodo,  la  rivendita stessa viene classificata di prima  o  seconda categoria, con possibilita' di rinnovo ai sensi del vigente ordinamento in materia.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Ai titolari delle ricevitorie di cui trattasi che abbiano ottenuto, ai  sensi del presente regolamento, la titolarita' della rivendita di generi   di  monopolio,  e'  consentito  trasferire,  nel  locale  di quest'ultima,  la  ricevitoria  a  prescindere  dai rispettivi ambiti comunali di appartenenza.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Per  quanto  non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in tema di gestione di rivendite di generi di monopolio e ricevitorie lotto.
 Il  presente  regolamento sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed esplichera' i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 12 dicembre 2006
 Il direttore generale: Tino
 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006
 
 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
 Economia e finanze, foglio 400
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