IL PRESIDENTE
Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 14 dicembre 2000; Visto il progetto di bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio 2007, predisposto dal Segretario generale in data 24 novembre 2006; Vista la relazione del 1° dicembre 2006, con la quale il Collegio dei revisori ha reso un parere negativo sul citato progetto di bilancio in quanto lo stesso non prevede una riduzione delle spese per consumi intermedi, in conformita' di quanto in proposito prescritto dall'art. 22, comma 2, della legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il parere reso nella seduta del 4 dicembre 2006 dal Consiglio di amministrazione, che, pur valutando positivamente il predetto progetto di bilancio 2007, non ha espresso unanimita' di consensi in ordine alla non prevista applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 22, comma 2, della legge n. 248/2006; Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 20 dicembre 2006, con la quale il Consiglio di presidenza ha espresso parere favorevole sul summenzionato progetto di bilancio 2007, avendo ritenuto che la norma di cui all'art. 22 della legge n. 248/2006 non si applica alla Corte dei conti; Considerato che resta tuttora incerta l'applicabilita' alla Corte della norma restrittiva di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 248/2006, come emerge dai pareri degli organi consultivi sopra citati; Ritenuto, pertanto, necessario ricorrere all'esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del surrichiamato regolamento di autonomia finanziaria, tenuto conto delle gravi implicazioni sulla funzionalita' dell'Istituto che l'applicazione della suindicata norma di legge comporterebbe ed in attesa delle opportune disposizioni interpretative del Ministero dell'economia e delle finanze; Su proposta del Segretario generale; Decreta:
E' autorizzato per l'anno 2007 l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi. La gestione provvisoria e' consentita nei limiti di tre dodicesimi della spesa iniziale prevista da ciascun capitolo del bilancio di previsione 2006 ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il presente decreto, munito del visto del Servizio del bilancio, sara' trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2006 Il presidente: Staderini |