Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2006
Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza e la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari. (Ordinanza n. 3557).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che il Politeama Petruzzelli di Bari e' uno dei maggiori teatri dell'opera italiani, in considerazione della funzione culturale formativa e sociale che ha sempre assolto;
Considerato che allo stato detta struttura teatrale, e' inagibile a seguito dell'incendio verificatosi il 26 ottobre 1991, ad eccezione di una porzione ristrutturata e precisamente del foyeur;
Considerato inoltre che gli interventi fino ad ora posti in essere hanno consentito solo il recupero di una parte dell'edificio oltre al tetto e alla cupola e che nella stessa area sono ancora in corso i necessari lavori di riedificazione e di messa in sicurezza delle parti danneggiate e che la mancata conclusione di questi ultimi desta particolare preoccupazione anche sotto il profilo del pericolo dell'incolumita' delle persone;
Tenuto conto, quindi, che sussiste l'ineludibile esigenza di procedere, al fine di garantire la celere ripresa delle attivita' culturali di pubblico interesse, in termini di somma urgenza, alla realizzazione di un quadro compiuto di interventi tesi ad assicurare il totale recupero funzionale della struttura teatrale;
Ritenuto necessario inserire tutti gli interventi occorrenti e tutte risorse economiche a disposizione nell'ambito di un'unica procedura di gara per la scelta del soggetto affidatario, assicurando nel contempo la trasparenza delle procedure per incoraggiare la massima partecipazione dei concorrenti;
Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 15 dicembre 2006;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, commi 105, 106 e 107;
Tenuto conto, in particolare, che il contributo previsto dall'art. 2, comma 107 dalla predetta legge n. 286/2006, pari a 8.000.000,00 di euro, sara' utilizzato, oltre alle risorse gia' finalizzate, alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari;
Considerato che l'ulteriore protrarsi della situazione e' suscettibile di determinare pregiudizi irreparabili alle parti del teatro non definitivamente compromesse dall'incendio, sicche' occorre adottare, in via preventiva, ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare situazioni di pericolo alle strutture ed ai visitatori;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile in prevenzione ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari ad assicurare condizioni di fruibilita' in termini di sicurezza dell'intera struttura teatrale;
Vista la nota del Sindaco del Comune di Bari del 19 dicembre 2006 con la quale il medesimo ha evidenziato la necessita' di intervenire con urgenza per la definitiva messa in sicurezza della struttura teatrale che, presentando numerosi punti di criticita' strutturale, nel caso di intense precipitazioni, potrebbe essere definitivamente compromessa;
Acquisita l'intesa della Regione Puglia con la nota del 20 dicembre 2006;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
D'intesa con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali;
Dispone:

Art. 1.
1. Le opere e gli interventi di cui alla presente ordinanza sono indifferibili ed urgenti e autorizzano il ricorso alle procedure acceleratorie previste dall'ordinamento giuridico vigente.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, l'ing. Angelo Balducci, e' nominato Commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticita' citata in premessa. A tal fine il Commissario delegato pianifica i necessari interventi finalizzati all'eliminazione di situazioni di pericolo per le cose e le persone, ponendo in essere i conseguenti atti volti alla realizzazione degli interventi medesimi, nonche', se del caso, interrompe procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con l'urgenza delle iniziative necessarie.
3. Per l'espletamento degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale di uno o piu' soggetti attuatori, cui affida specifici settori di intervento sulla base di direttive ed indicazioni, utilizzando, ove ritenuto necessario, le strutture e le risorse finanziarie facenti capo alle Amministrazioni dei beni culturali e alle competenti soprintendenze.
4. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di una struttura all'uopo istituita composta da personale dipendente del Ministero dei beni culturali, nel limite massimo di 5 unita', cui potranno essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in materia.
5. Per l'attuazione degli interventi di competenza il Commissario delegato, ove ne ricorrono i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.
 
Art. 2.
1. Per la realizzazione degli interventi occorrenti alla messa in sicurezza ed alla ristrutturazione del teatro, il Commissario delegato, utilizza gli stanziamenti destinati dall'art. 2, comma 107 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 8.000.000,00 di euro, nonche' la somma di euro 21.000.000,00 a valere sulle disponibilita' finanziarie della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite direttamente sulla apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2006
Il Presidente: Prodi
 
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