| 
| Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 21 dicembre 2006 |  | Disciplina  del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005. (Decreto n. 12541). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003,  che  stabilisce  norme  comuni  relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;
 Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003  che  modifica  il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);
 Visto  il  regolamento  (CE)  n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004,   che   modifica   il  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  e,  in particolare, l'allegato IV;
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003  che  istituisce  un  sistema di identificazione e registrazione degli  ovini  e  dei  caprini  e  che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
 Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalita' di applicazione del regime del pagamento unico di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni;
 Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004,  recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni;
 Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005  sul  sostegno  allo  sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo rurale (FEASR) e le relative disposizioni applicative;
 Visto il decreto ministeriale del 15 dicembre 2005, n. 4432 recante «disciplina  del  regime di condizionalita' dei pagamenti della PAC e abrogazione  del  decreto ministeriale 13 dicembre 2004, e successive modifiche  e  integrazioni»  ed  in  particolare  gli  articoli 2 e 3 relativi, rispettivamente, all'elenco degli atti e delle norme e alle riduzioni ed esclusioni;
 Ravvisata l'urgenza di prorogare il termine perentorio previsto per la   definizione   dei   provvedimenti   regionali   in   materia  di condizionalita'   per   l'annualita'   2007,   al  fine  di  renderli compatibili  e  coerenti  con  la  programmazione  dei nuovi Piani di sviluppo rurale 2007-2013;
 Ritenuta  la  necessita'  di  dettare ulteriori disposizioni per la prosecuzione  e  il  perfezionamento  del  regime di condizionalita', anche  al  fine di armonizzare le norme regionali con le disposizioni del presente decreto;
 Sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella riunione del 14 dicembre 2006;
 
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) «atto»:   ciascuna  delle  direttive  e  dei  regolamenti  che figurano   nell'allegato  III  del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003, relativo  ai  criteri di gestione obbligatori, cosi' come individuati nell'allegato 1 al presente decreto;
 b) «norma»: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali  di  cui all'art. 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n.  1782/03,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  cosi'  come definite nell'allegato 2 al presente decreto;
 c) «autorita'  di  controllo competente»: l'Organismo pagatore ai sensi dell'art. 42 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/04;
 d) «ente  di  controllo  specializzato»: l'organo di controllo ai sensi  dell'art.  42  paragrafo 1  del  regolamento  (CE)  n. 796/04, delegato  dall'Organismo  pagatore  alla  verifica  del  rispetto dei criteri  di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
 e) «azienda»:  l'insieme delle unita' di produzione gestite da un agricoltore,  cosi'  come definita all'art. 2, pragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/03.
 |  |  |  | Art. 2. Elenco degli atti e delle norme
 1. Ai  fini  e  per  gli  effetti di cui agli allegati III e IV del regolamento   (CE)   n.  1782/03,  le  regioni  e  province  autonome definiscono    con    propri    provvedimenti,    per   l'anno   2007 inderogabilmente  entro  sessanta  giorni dalla data di pubblicazione del    presente    decreto   e,   per   le   annualita'   successive, inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione,   l'elenco   degli   impegni   applicabili   a  livello territoriale  in  base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni  agronomiche  e  ambientali  elencate  nell'allegato  2 al presente decreto.
 1-bis.   Al   fine   di  armonizzare  le  norme  regionali  con  le disposizioni  del  presente  decreto,  le regioni e province autonome trasmettono  preventivamente le bozze di lavoro al MiPAAF che, se del caso,  attiva  un confronto con le regioni e province autonome stesse ed,  eventualmente,  con  gli  organismi  tecnici  di  supporto  e le Amministrazioni  competenti  a livello regionale e nazionale, per gli adempimenti di competenza.
 2.  In  assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome emanati  in  base  al  precedente comma 1, si applicano, a livello di azienda  agricola,  gli  impegni  indicati  negli  allegati  1 e 2 al presente decreto.
 3.  Le  norme  per  il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche  e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano qualsiasi  superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti  e  delle  indennita'  di  cui all'art. 36, lettera a), punti da i)  a v),  e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento CE n. 1698/05   e   sono   differenziate   a  seconda  delle  tipologie  di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:
 a) superfici  a  seminativo  ai  sensi  dell'art.  2  punto 1 del regolamento  (CE)  n.  796/04,  comprese  quelle  investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);
 b) superfici  a  seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione  (set-aside)  e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici  ritirate  dalla  produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute  in  buone  condizioni  agronomiche  e  ambientali  a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;
 c) pascolo   permanente   ai   sensi  dell'art.  2  punto  2  del regolamento (CE) n. 796/04;
 d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;
 e) qualsiasi  superficie  agricola  di un'azienda beneficiaria di pagamenti diretti.
 4.  Ogni  agricoltore  beneficiario  di  pagamenti  diretti e delle indennita'  di  cui  all'art.  36,  lettera a),  punti  da i) a v), e lettera b),  punti i),  iv)  e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 e' tenuto  a  rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per il  mantenimento  dei  terreni  in  buone  condizioni  agronomiche  e ambientali  cosi'  come  definite  dalle regioni e province autonome, ovvero, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, le  norme  indicate  negli  allegati  1 e 2 al presente decreto. Sono fatti salvi:
 i  casi  di circostanze eccezionali o di forza maggiore di cui al paragrafo 4  dell'art.  40  del  regolamento  (CE)  n.  1782/03, come definiti dal decreto ministeriale 20 luglio 2004 n. 1628;
 i  casi  disciplinati  dalle buone pratiche agronomiche applicate nel  contesto  del  regolamento  (CE)  n.  1257/99  nonche' le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche.
 5.  Ai  sensi dell'art. 74 del regolamento (CE) n. 796/04, nel caso di  cessione,  a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi  del  cedente,  gli  adempimenti  necessari  per beneficiare dell'aiuto,  nonche'  le  dichiarazioni  effettuate dal cedente prima della    cessione    sono   attribuite   al   rilevatario   ai   fini dell'applicazione del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Accertamento e risoluzione delle violazioni
 1.    L'autorita'   di   controllo   competente   e'   responsabile dell'attuazione  dei  controlli  relativi  alla condizionalita', come previsto  dal  regolamento  (CE)  n. 796/04, e successive modifiche e integrazioni.
 2.  Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorita' di controllo   competente   definisce   con   propri   provvedimenti  le prescrizioni  per  il rispetto delle disposizioni violate, fissando i relativi termini per la regolarizzazione.
 3.  Quando  risulta  l'adempimento  alle  prescrizioni  di  cui  al precedente  comma 2,  o nel caso tali prescrizioni non possano essere attuate  per  cause  indipendenti  dalla  volonta'  dell'agricoltore, l'Organismo  pagatore competente quantifica la riduzione nella misura minima  prevista  dagli  articoli 66  e  67  del  regolamento (CE) n. 796/2004, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per le violazioni intenzionali.
 4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi 2  e  3 non si applicano  nel caso in cui la natura della violazione produca effetti tali  da  non  consentire  il  ripristino  di una situazione di fatto conforme  a  quella  prescritta  dalle  disposizioni violate e non si applicano  in  caso  di  recidiva  da  parte  dell'agricoltore  nella violazione delle medesime disposizioni.
 5.  Resta  fermo  l'obbligo dell'autorita' di controllo di riferire all'Autorita'  giudiziaria  ove  la  violazione accertata costituisca reato.
 |  |  |  | Art. 4. Riduzioni ed esclusioni
 1. Ove siano accertate delle violazioni degli impegni relativi alla condizionalita',  gli Organismi pagatori competenti sono responsabili dell'applicazione  delle riduzioni ed esclusioni secondo le modalita' di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/04.
 2.  La  violazione  parziale  o  totale  dell'impegno,  nonche' gli eventuali   effetti,  in  termini  di  portata,  gravita'  e  durata, comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento diretto per l'anno  civile  in cui si verifica l'inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto.
 3.  Si  considera  intenzionale  l'infrazione  rilevata  in uno dei seguenti casi:
 a) quando  l'infrazione  alla  singola  norma  supera  i  livelli stabiliti  dall'Autorita' di controllo, secondo le modalita' previste dall'art. 8;
 b) quando   l'Autorita'   di   controllo   riscontra  il  mancato adempimento  delle  prescrizioni  per  il rispetto delle disposizioni violate, ove previste, nei tempi e con le modalita' definite da detta Autorita', a norma dell'art. 3 del presente decreto;
 c) quando  il  carattere di intenzionalita' sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei criteri di gestione obbligatori;
 d) quando  si  verificano  le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione,   secondo  quanto  previsto  dall'art.  66  (4)  del Regolamento (CE) n. 796/04.
 |  |  |  | Art. 5. Importi risultanti dalla condizionalita'
 1. I  fondi  risultanti  dalle  riduzioni  operate  dagli Organismi pagatori  a seguito dell'applicazione della condizionalita', al netto della  trattenuta del 25% a norma dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1782/03, sono accreditati alla sezione Garanzia del FEOGA.
 2.  La  rimanente  parte dei fondi non restituiti al FEOGA, in base alla  procedura  di cui al precedente comma 1, e' destinata ad azioni di  formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalita'.
 3.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  sono  definite le modalita' di riparto fra le regioni e le province   autonome  degli  importi  di  cui  al  precedente  comma 2 risultanti dalla condizionalita'.
 |  |  |  | Art. 6. Compiti del Comitato paritetico
 1. Il   Comitato   paritetico   di   cui  all'art.  8  del  decreto ministeriale  5 agosto 2004 n. 1787 svolge il compito di monitorare e formulare  eventuali  proposte di modifica in ordine all'applicazione della  condizionalita'.  Per  lo  svolgimento  di  tale  compito,  il Comitato viene integrato dai rappresentanti degli Organismi pagatori, del  Ministero  dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste riconosciute.
 2.  Il  Comitato  si  avvale  dell'assistenza  tecnica di INEA e di ISMEA, del CRA e della consulenza giuridica dell'IDAIC.
 |  |  |  | Art. 7. Attuazione temporale della condizionalita'
 1.  I criteri di gestione obbligatori indicati nell'allegato 1 e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e  ambientali,  di  cui  all'allegato 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.
 |  |  |  | Art. 8. Autorita' competente al coordinamento dei controlli
 1.  AGEA,  in qualita' di autorita' competente al coordinamento dei controlli,  ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99/2004,  con  propri  provvedimenti, sentite le regioni, le province autonome ed il Comitato di cui all'art. 6, stabilisce i termini e gli aspetti  procedurali  di  attuazione  del  presente decreto nonche' i criteri  comuni  di  controllo  e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.
 2.  Gli  Organismi  pagatori competenti possono affidare ad enti di controllo  specializzati  l'effettuazione dei controlli in materia di condizionalita'  di  loro  competenza, in attuazione del paragrafo 1, art. 42, del regolamento (CE) n. 796/04.
 3.  AGEA, a norma dell'art. 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/04,  mette  in atto le opportune modalita' di verifica e garanzia affinche'   l'efficacia   dei   controlli   effettuati   direttamente dall'Organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenibile affidando l'esecuzione degli stessi ad enti di controllo specializzati.
 |  |  |  | Art. 9. Abrogazioni
 1.   E'  abrogato  a  decorrere  dal  1° gennaio  2007  il  decreto ministeriale 15 dicembre 2005.
 2. Restano abrogati:
 a) il  decreto  ministeriale 15 settembre 2000, n. 23, in materia di ecocondizionalita';
 b) il    decreto    ministeriale    13 dicembre   2004   relativo all'attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004;
 c) l'art.  11,  commi 2  e  3,  del decreto ministeriale 15 marzo 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 dicembre 2006
 Il Ministro: De Castro
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere immagini da pag. 8 a pag. 17  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere immagini da pag. 18 a pag. 27  <----
 |  |  |  |  |