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| Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | REGIONE VENETO |  | COMUNICATO |  | Legge  regionale  21 dicembre  2006,  n. 27 recante: «Disposizioni in materia di tributi regionali» |  | 
 |  |  |  | IL CONSIGLIO REGIONALE 
 Ha approvato
 
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
 P r o m u l g a
 
 la seguente legge regionale:
 Art. 1.
 Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
 
 1. Salvo  quanto  disposto  al  comma 2,  per  l'anno  2007  sono confermate  le  disposizioni  in  materia  di  addizionale  regionale all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche previste per l'anno 2006  dall'art.  1  della  legge  regionale  26 novembre  2005, n. 19 «Disposizioni in materia di tributi regionali».
 2. In  considerazione delle modifiche apportate in sede nazionale alla struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», e' rideterminata  la  soglia  di  reddito  imponibile per la quale trova applicazione  l'aliquota  base dello 0,9 per cento di cui all'art. 50 del   decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446  «Istituzione dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli scaglioni,  delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina  dei tributi locali». Pertanto, per l'anno 2007 all'art. 1 della   legge   regionale   26 novembre  2005,  n.  19  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 1, l'importo di euro: «29.000,00» e' sostituito dal seguente: «28.000,00»;
 b) al comma 2, l'importo di euro: «29.000,00» e' sostituito dal seguente: «28.000,00»;
 c) al comma 3, le parole: «tra euro 29.001,00 e euro 29.147,00» sono   sostituite   dalle   seguenti:  «tra  euro  28.001,00  e  euro 28.142,00»,  e  l'importo  di  euro:  «28.739,00»  e'  sostituito dal seguente: «27.748,00».
 3. Resta   altresi'   confermato  quanto  stabilito  dal  comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.
 |  |  |  | Art. 2. Disposizioni  sull'addizionale  regionale  all'imposta di consumo sul gas metano
 
 1. A  decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote dell'addizionale regionale   all'imposta   erariale   di  consumo  sul  gas  metano  e dell'imposta  sostitutiva  di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 «Istituzione e disciplina   dell'addizionale   regionale   all'imposta  erariale  di trascrizione  di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni,  dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas  metano  e  per  le  utenze  esenti,  di  un'imposta  sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario   di  istituire  un'imposta  regionale  sulla  benzina  per autotrazione»,  sono  determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
 2. Le  tariffe  relative  agli  usi  industriali,  artigianali ed agricoli  restano  determinate  nella  misura  del 50 per cento della corrispondente imposta erariale.
 |  |  |  | Art. 3. Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
 
 1. L'art.  16, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 e' cosi' sostituito:
 «3. La Regione puo', altresi', concedere alle cooperative sociali agevolazioni  fiscali  su  base regionale relativamente ai tributi di propria pertinenza.».
 |  |  |  | Art. 4. Agevolazioni  IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonche' per la costituzione di nuove cooperative sociali
 
 1. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove   imprese   giovanili   che  si  costituiscono  nel  territorio regionale,  in  possesso  dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale  24 dicembre  1999,  n.  57  «Interventi  regionali  per lo sviluppo    dell'imprenditoria   giovanile   veneta»   e   successive modificazioni,  e  l'aliquota  dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili  che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  2 della legge regionale 20 gennaio 2000,  n.  1  «Interventi  per  la  promozione  di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni, sono  ridotte  di un punto percentuale. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi.
 2. Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano anche alle nuove  cooperative  sociali  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e  lo  sviluppo della cooperazione sociale» e loro nuovi consorzi che si  costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.
 3. Non  si  considerano  nuove  imprese,  ai  fini  del  presente articolo,  quelle  derivanti  da  trasformazioni, fusioni o scissioni delle societa'.
 4. L'agevolazione  di  cui al presente articolo non si applica ai soggetti  di  cui  agli  articoli 6  e  7  del decreto legislativo n. 446/1997.
 5. Ai  soggetti  di  cui  al  presente  articolo  si applicano le disposizioni  in  materia  di  regime «de minimis» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».
 |  |  |  | Art. 5. Agevolazioni  IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2 della legge  regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale».
 
 1. A   decorrere  dall'anno  2007  sono  esentate  dal  pagamento dell'IRAP   le  cooperative  sociali  di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera b),  della  legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la   promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione  sociale»,  che risultino   iscritte   nella   sezione B  dell'Albo  regionale  delle cooperative  sociali  di  cui  all'art. 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.
 2. A   decorrere  dall'anno  2007  l'aliquota  dell'IRAP  per  le cooperative  sociali  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge  regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo  della  cooperazione  sociale», che risultino iscritte nella sezione A  dell'Albo  regionale  delle  cooperative  sociali  di  cui all'art.  5,  comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, e' fissata nella misura del 3,70 per cento.
 3. Ai  soggetti  di  cui  al  presente  articolo  si applicano le disposizioni  in  materia  di  regime «de minimis» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».
 4. In  deroga a quanto previsto al comma 3, ai soggetti di cui al comma 1   possono  essere  applicate,  laddove  piu'  favorevoli,  le disposizioni  di  cui  al  regolamento  (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204 «Regolamento   della   Commissione  relativo  all'applicazione  degli articoli 87  e  88  del  trattato  CE  agli  aiuti  di Stato a favore dell'occupazione» e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 6. Agevolazioni  IRAP  per  le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAB
 
 1. A  decorrere  dal  1° gennaio 2008, le aziende di servizi alla persona   succedute   alle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e beneficenza  (IPAB)  godono  di una riduzione dell'aliquota dell'IRAP nella   misura   massima  di  un  punto  percentuale  da  determinare nell'ambito della legge regionale tributaria per l'anno 2008.
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria
 
 1. Al  comma 3  dell'art.  41  della legge regionale 12 settembre 1997,  n. 37 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di  leggi  regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di  previsione per l'anno finanziario 1997» dopo la parola: «importo» sono aggiunte le seguenti: «pagato indebitamente o».
 2. Dopo   il   comma 3   dell'art.   41   della  legge  regionale 12 settembre 1997, n. 37 sono aggiunti i seguenti commi:
 «3-bis.  Quanto  versato indebitamente o in eccedenza e riportato nel periodo d'imposta successivo viene imputato a compensazione prima del  debito  d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.
 3-ter.  La  compensazione  puo' essere richiesta dal contribuente anche  tra  piu'  anni  d'imposta  e  puo'  essere  altresi' disposta d'ufficio,  sempre  che  non  si  rechi pregiudizio al contribuente e previa  comunicazione all'interessato. Entro il termine perentorio di sessanta  giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente puo'  inviare  osservazioni  sulle quali, entro i successivi sessanta giorni  si  esprime, con provvedimento definitivo, il dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.».
 3. Qualora,  a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia  tenuto  al  pagamento  di  somme  a titolo di tributo, sanzione, interessi   e   relativi   accessori,   puo'   essere   richiesta  la rateizzazione   del   pagamento  delle  somme  dovute.  Il  pagamento rateizzato,  con  l'applicazione  degli  interessi  al  tasso  legale vigente  al  momento  della  presentazione  dell'istanza, puo' essere disposto  fino al massimo di ventiquattro rate mensili. Entro novanta giorni   dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  la  Giunta regionale,   con  provvedimento,  stabilisce  le  relative  modalita' applicative.
 4. Dopo  il  comma 1  dell'art.  1 della legge regionale 9 agosto 2002,  n.  18  «Disposizioni  in  materia  di  gestione  dei  tributi regionali», e' inserito il seguente comma:
 «1-bis.  In  nessun caso l'invio da parte dell'amministrazione di un  avviso  bonario  che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo, costituisce causa ostativa al ravvedimento.».
 5. I  crediti  di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali,  sanzioni  amministrative e interessi, in essere alla data in  vigore  della  presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione.
 6. Non  si  procede  parimenti  al rimborso, qualora dovuto e non ancora  estinto  alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53.
 7. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5  e  6  non si applicano all'imposta  regionale  sulle attivita' produttive e alla addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche di cui al decreto  legislativo  n.  446/1997,  e  all'imposta  regionale  sulle concessioni  per  l'occupazione  e  l'uso  di  beni del demanio e del patrimonio  indisponibile  dello  Stato  siti  nel  territorio  della regione  di  cui  all'art.  2  della  legge  16 maggio  1970,  n. 281 «Provvedimenti  finanziari  per  l'attuazione delle regioni a statuto ordinario».
 |  |  |  | Art. 8. Ulteriori disposizioni in materia di IRAP
 
 1. Qualora  nel  corso  dell'anno  2007  il  gettito dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  si riveli superiore a quello indicato  nel  bilancio  di  previsione,  tali  maggiori risorse sono utilizzate,    se    l'amministrazione    centrale    non    disponga legislativamente  in  modo  diverso, per compensare l'abbattimento di mezzo  punto  percentuale  dell'aliquota  IRAP (dal 4,25 per cento al 3,75 per cento) a carico di quelle imprese di beni e servizi che:
 a) dimostreranno di investire almeno il 2 per cento del proprio fatturato   in  progetti  di  ricerca,  innovazione  tecnologica  e/o produttiva   ed  organizzativa  anche  attraverso  finanziamenti  e/o ricerche  commissionate  a  favore  di  universita'  e  laboratori di ricerca qualificati aventi la sede principale o una sede indipendente nel territorio della Regione Veneto;
 b) implementeranno  sistemi  di gestione ambientale (Emas e Iso 14001) e/o sicurezza nei luoghi di lavoro;
 c) s'impegneranno   a  valorizzare  ed  accrescere  il  proprio capitale  umano  attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani diplomati e laureati;
 d) assumeranno  lavoratori  ultra quarantenni se donne ed ultra cinquantenni  se  uomini,  fuoriusciti  dai  processi  produttivi per chiusura o razionalizzazione dell'azienda in cui lavoravano.
 2. La   Giunta   regionale   stabilira',   di   concerto  con  le organizzazioni  datoriali  e sindacali, sia i criteri riguardanti gli investimenti in innovazione e gestione ambientale sia quelli relativi alle assunzioni.
 |  |  |  | Art. 9. Dichiarazione d'urgenza
 
 1. La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello  Statuto  ed  entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
 La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
 Venezia, 21 dicembre 2006
 Il presidente: Galan
 |  |  |  | Allegato Tabella A (Articolo 2) ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE.
 
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 |                      |Imposta sostitutiva per
 |Addizionale regionale |   le utenze esenti
 | all'imposta erariale | dall'imposta erariale
 |  di consumo sul gas  |  di consumo sul gas
 Tipologia Consumi   |        metano        |        metano =====================================================================
 |Euro al metro cubo di |Euro al metro cubo di
 |gas metano erogato    |gas metano erogato --------------------------------------------------------------------- Consumi uso domestico |                      | cottura cibi e        |                      | produzione acqua calda|                      | (T1)                  |0,005165              |0,005165 --------------------------------------------------------------------- Consumi uso domestico |                      | cottura cibi,         |                      | produzione acqua calda|                      | e riscaldamento       |                      | individuale (T2) -    |                      | fino a 250 metri cubi |0,019884              |0,019884 --------------------------------------------------------------------- Consumi uso domestico |                      | cottura cibi,         |                      | produzione acqua calda|                      | e riscaldamento       |                      | individuale (T2) -    |                      | oltre 250 metri cubi e|                      | altri usi civili      |0,025823              |0,025823
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