Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
CIRCOLARE 19 dicembre 2006, n. 3958 |
Recesso di societa' cooperative dalle Associazioni nazionali riconosciute, ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. |
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Alla Confederazione delle cooperative italiane Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue All'Associazione generale delle cooperative italiane All'Unione nazionale cooperative italiane All'Unione italiana cooperative A tutte le societa' cooperative
L'argomento rappresenta uno dei temi di recente sottoposti all'attenzione della Autorita' di vigilanza, ed il sovrapporsi di sedimenti normativi ed amministrativi diretti a scopi non omogenei e licenziati in tempi differenti, ha condotto a cristallizzare uno scenario regolamentare poco chiaro e soprattutto fomite di incertezze comportamentali. Onde gettare un supplemento di luce sull'argomento, la direzione generale ha ritenuto di avvalersi del parere della commissione centrale per le cooperative; quest'ultima in data 19 aprile 2006 e' pervenuta ad esprimere un parere unanime sull'argomento. Lo stesso parere e' stato poi approvato in via definitiva nella seduta del 6 giugno 2006. A conclusione dell'iter rassegnato si ritiene opportuno prendere posizione circa il tema del recesso della societa' cooperativa dalla associazione nazionale riconosciuta, ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Si precisa che la presente si limita ad effettuare una ricognizione del sistema attualmente vigente e non ha, quindi, natura innovativa. Recesso dal rapporto associativo. Si stima opportuno rammentare come la Suprema corte di cassazione (con orientamento indiscusso a far tempo dalla fondamentale sentenza n. 4244 del 14 maggio 1997), a proposito della disposizione ex art. 24, comma 2 del codice civile, articoli il proprio ragionamento nel senso che l'adesione ad un'associazione riconosciuta, presupponendo l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'associazione stessa ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta l'assoggettamento dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso e puo' legittimamente comportare - senza che risulti violata la liberta' negativa di associazione, tutelata, al pari della liberta' (positiva) di associazione, dall'art. 18 Cost., il differimento, per un periodo di tempo determinato negozialmente o statutariamente stabilito, dell'efficacia dell'atto di recesso dell'associato e quindi la permanenza dell'associato nell'associazione per tale periodo, con conseguente persistenza di tutti gli obblighi associativi (e non solo di quelli di natura finanziaria) anche in presenza del dissenso sopravvenuto dell'associato dagli scopi e dalle modalita' operative dell'associazione. Rimane pero' salva la facolta' di recesso per giusta causa con effetto immediato, come quando venga meno un requisito essenziale per la partecipazione all'associazione, ovvero - nel caso di organizzazioni di tendenza (associazioni su base ideologica, politica o religiosa) - allorche' l'associato dissenta dalle finalita' dell'associazione, dovendo in tal caso prevalere il diritto (costituzionalmente garantito ed assolutamente non comprimibile ex articoli 2 e 21 Cost.) di manifestare le proprie opinioni e di autodeterminarsi in ordine ad esse, con conseguente cessazione immediata del vincolo associativo, anche se possono persistere vincoli meramente finanziari. Natura associativa specifica. Presupposto indefettibile per l'esercizio del recesso per giusta causa in parola e' dunque il carattere di associazione di tendenza rivestito dalle associazioni nazionali in parola; da segnalare in tema l'art. 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 («norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale»), per il quale «la capacita' delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attivita' di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullita». Questa disposizione conforta la tesi della natura «ideale» di tali associazioni, che era stata divisata ancor prima dell'intervento del legislatore). Le modalita' del recesso in questione. Quindi, subordinare il recesso per giusta causa da un'associazione di tendenza al pagamento previo delle spettanze associative significa fare opera di misconoscimento dei valori primi dell'ordinamento giuridico. Pertanto e' indispensabile distinguere un recesso cd. contrattuale regolato al momento della adesione ed uno «per giusta causa» (il quale ultimo ha un effetto immediatamente estintivo sul rapporto associativo, fatte salve le eventuali «pendenze» patrimoniali che debbono essere esercitate in maniera disgiunta anche dinanzi alla competente autorita' giudiziaria). Il rapporto tra le due tipologie di recesso seguira' il principio per cui la mera adduzione-allegazione delle motivazioni (sufficiente ex ipsa re in tema di recesso per giusta causa da una associazione di tendenza) costituira' motivo di sospensione immediata dagli obblighi associativi (esclusi quelli di tipo patrimoniale) del recedente. La dichiarazione di recesso dovra' essere effettuata dall'organo che venga dimostrato attualmente competente a deliberare sul punto, a termini di statuto. Cio' posto in termini generali, e' necessario tuttavia, ricordare che l'adesione in questione produce due obblighi ex lege; uno per l'associazione che e' quello di effettuare la revisione cooperativa nell'anno o nel biennio ed uno per la societa' cooperativa che e' quello di erogare il contributo ispettivo all'associazione cui aderisce piuttosto che al bilancio dello Stato; e, quindi, la disciplina del concreto operare del principio in parola deve essere armonizzata e resa coerente con la disciplina legale di cui agli obblighi teste' enunciati i quali ultimi presuppongono da parte delle associazioni un'attivita' di tipo latamente organizzatorio la quale sia pre-adempitiva degli obblighi revisorio e di assistenza. Per tale motivo e cioe' per ponderare anche l'interesse associazionistico, la disciplina della debenza delle quote associative deve essere riferita a quella in essere al 1° gennaio di inizio del biennio ispettivo fino a che il recesso non sia comunicato, nelle forme dovute, entro il 30 settembre dell'anno antecedente l'inizio del biennio ispettivo, cioe' tre mesi prima, per come stabilito dall'art. 24, comma 2, del codice civile. Ferma, cioe', la necessita' che la disciplina statutaria sia conformemente articolata secondo il principio di cui sopra, non occorre distinguere tra societa' cooperative soggette a revisione biennale e societa' cooperative soggette a revisione annuale, dal momento che la ulteriore variabile data dall'obbligo contributivo ha invece, per tutte, cadenza biennale, si hanno le seguenti evenienze: a) recesso esercitato successivamente alla maturazione dell'obbligazione contributiva, cioe' dopo il 30 settembre degli anni pari (ed indipendentemente dal momento della effettuazione materiale del pagamento) = il pagamento del contributo del biennio successivo deve essere effettuato all'associazione da cui si e' associativamente receduto; b) recesso esercitato anteriormente alla maturazione dell'obbligazione contributiva, cioe' entro il 30 settembre degli anni pari (ed indipendentemente dal momento della effettuazione materiale del pagamento) = il pagamento del contributo deve essere effettuato alla associazione di nuova adesione o versato, in caso di non associazione, al bilancio dello Stato. E' appena il caso di evidenziare che qualora si verifichi la fattispecie sub a), la cooperativa che ha receduto, ancorche' in ritardo, per il biennio che sopravviene deve considerarsi receduta per il biennio successivo e che la stessa ha diritto alla revisione, annuale o biennale, per la quale ha versato il contributo; resta salva la facolta' della cooperativa di rinunciare a tale diritto, stipulando un nuovo contratto associativo ovvero esplicitando la volonta' di essere revisionate dal Ministero e sopportandone, in entrambi i casi, i relativi oneri economici. In virtu' del superiore principio di liberta' associativa, dunque, eventuali disposizioni statutarie delle associazioni nazionali riconosciute per la rappresentanza, l'assistenza e la tutela del movimento cooperativo debbono essere adeguate al suesposto principio di diritto e, comunque, laddove non fosse necessario un adeguamento formale ma risultasse conferente il testo attualmente vigente, lo stesso non potra' essere interpretato prescindendo dalle considerazioni dianzi svolte. Roma, 19 dicembre 2006 Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani |
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