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| Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | DECRETO 1 dicembre 2006 |  | Estensione  all'autorizzazione  al  Consorzio  DNV-MODULO  UNO S.c. a r.l.,  al  rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE  di  prodotti,  ai  sensi  dell'articolo 10  e  del  controllo  di produzione,  ai  sensi  dell'articolo 11  della direttiva 89/686/CEE, relativa ai Dispositivi di protezione individuale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
 del Ministero dello sviluppo economico
 e
 IL DIRETTORE GENERALE
 per la tutela delle condizioni di lavoro
 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
 
 Vista  la  direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
 Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della  direttiva  89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;
 Visto  il  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle  direttive  93/68/CEE,  93/95/CEE  e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
 Vista   la  direttiva  del  19 dicembre  2002  del  Ministro  delle attivita'   produttive  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica   italiana   n.  77  del  2 aprile  2003,  concernente  la documentazione  da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;
 Vista  l'istanza  del  29 settembre  2006, protocollo MSE 57589 del 9 ottobre  2006 con la quale il Consorzio DNV-MODULO UNO S.c. a r.l., con  sede  in  Agrate  Brianza  (Milano),  viale  Colleoni, 9, e sede operativa   in   via   Cuorgne',   21,   ha   richiesto  l'estensione all'autorizzazione  di  cui  al  decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005;
 Rilevato  che  la documentazione allegata all'istanza di estensione e'  conforme  alla  direttiva del Ministro delle attivita' produttive del  19 dicembre  2002  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
 Visto   l'esito   favorevole   dell'esame   documentale  effettuato dall'apposito  gruppo di lavoro interministeriale in data 14 novembre 2006;
 Decretano:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione   di  cui  alle  premesse,  gia'  rilasciata  al Consorzio  DNV-MODULO  UNO S.c. a r.l, per emettere certificazioni ed attestati  di  conformita'  CE ai sensi degli articoli 10 ed 11 della direttiva  89/686/CE  per  i dispositivi di protezione individuale e' estesa ad ulteriori categorie di prodotti come appresso:
 dispositivi     di     protezione    delle    vie    respiratorie (autorespiratori) art. 10 e art. 11;
 dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto (anticaduta) art. 11.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Gli   oneri   relativi   al   rilascio   ed   al  mantenimento dell'autorizzazione  di  cui  al  comma precedente  sono a carico del Consorzio  DNV-MODULO  UNO  S.c.  a  r.l., con sede in Agrate Brianza (Milano),  viale Colleoni, 9, e sede operativa in via Cuorgne', 21, e saranno  determinati  ai  sensi  dell'art.  47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
 2.  Il Consorzio DNV-MODULO UNO S.c. a r.l. e' tenuto ad inviare al Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Direzione generale Sviluppo produttivo  e  competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei  mesi,  su  supporto  informatico,  l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' pari all'autorizzazione del decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005.
 2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero  dello  Sviluppo economico o ilMinistero del lavoro e della previdenza  sociale,  si  riservano  la verifica della permanenza dei requisiti  di  cui  alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.
 3.  Qualsiasi  variazione  nello  stato  di  diritto  o  di  fatto, rilevante  ai  fini  del  mantenimento  dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello Sviluppo   economico  -  Direzione  generale  sviluppo  produttivo  e competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2.
 4.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente autorizzazione.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° dicembre 2006
 
 Il direttore generale
 dello sviluppo produttivo e competitivita'
 De Cesare
 Il direttore generale della tutela delle condizioni
 di lavoro
 Battistoni
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