Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2006 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»
DECRETO RETTORALE 7 dicembre 2006
Modificazione all'articolo 10 dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
Visto lo statuto dell'Universita' di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;
Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 2006 che modifica l'art. 10 dello statuto d'Ateneo;
Vista la nota del M.I.U.R, acquisita al protocollo in data 23 novembre 2006, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico:

Decreta:

L'art. 10 dello Statuto e' cosi' modificato:
«Art. 10 (Il rettore: elezione). - 1. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dura in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di due volte. Le candidature, sottoscritte da venticinque elettori, devono essere trasmesse al decano almeno cinque giorni prima di ogni votazione.
2. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
b) ai ricercatori confermati e alle figure a questi giuridicamente assimilate;
c) al personale tecnico-amministrativo e dirigente con peso individuale pari allo 0,2 e con modalita' definite da Regolamento;
d) ai componenti del Consiglio degli studenti.
3. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' nel ruolo, per l'ultimo lunedi' del mese di settembre prima della scadenza del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo per il quinto lunedi' successivo alla data della cessazione. Il decano provvede altresi' alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovra' presiederlo; il segretario del seggio e' scelto dal presidente tra i professori di ruolo.
4. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Qualora nessun candidato riporti tale maggioranza, si procede ad una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda e la terza votazione si svolgono, rispettivamente, il secondo e il terzo lunedi' dopo la prima. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto o entra in ballottaggio il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica.
5. Il rettore e' proclamato eletto dal presidente del seggio elettorale e, nel termine di sette giorni dall'ultima votazione, e' nominato dal Ministro con proprio decreto. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione del suo predecessore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e completa il mandato interrotto se, alla data della cessazione, mancano piu' di due anni al termine di detto mandato; altrimenti, porta a termine il mandato interrotto e rimane in carica per il triennio successivo. In ambedue le eventualita', il completamento del mandato interrotto non e' computato ai fini del precedente comma 1.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2006
Il rettore: Finazzi Agro'
 
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