Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 11 dicembre 2006 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale di terra dipendente dalla societa' Volare S.p.a. (Decreto n. 39969). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»; Visto l'accordo in data 16 maggio 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della societa' Volare S.p.a., interamente controllata da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., nonche' delle Organizzazioni sindacali, con il quale e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero massimo di trecentonovanta addetti, come previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 14 aprile 2006, data in cui la predetta societa' ha rilevato il complesso aziendale del gruppo Volare in amministrazione straordinaria, con conseguente passaggio dei rapporti di lavoro afferente a seicentocinquantaquattro dipendenti ai sensi dell'art. 2112 del codice civile; Visto il decreto ministeriale n. 39134 del 1° agosto 2006, articoli 2 e 3, con i quali e' stata autorizzata la concessione del trattamento in questione relativa alla societa' Volare S.p.a. per il periodo dal 14 aprile 2006 al 13 ottobre 2006; Viste le istanze presentate in data 27 ottobre 2006, con le quali la societa' Volare S.p.a., ha richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il secondo semestre decorrente dal 14 ottobre 2006 al 13 aprile 2007, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante; Ritenuto per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 ottobre 2006 al 13 aprile 2007, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalla societa' Volare S.p.a., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 maggio 2006, in favore del personale di terra, per un numero massimo di cinquantacinque unita', dipendente dalla societa': Volare S.p.a.; sede in Ferno - Aeroporto Malpensa (Varese); unita' in: Ferno (Varese) - Aeroporto Malpensa; Gallarate (Varese) - Via Carlo Noe'; Segrate (Milano) - Aeroporto Linate; Thiene (Vicenza) - Corso Garibaldi; Catania - Aeroporto Fontanarossa; Cinisi (Palermo) - Aeroporto Falcone Borsellino; Roma - Aeroporto Fiumicino; Venezia - Aeroporto Marco Polo; Bari - Aeroporto Civile; Milano - Via G. B. Pirelli; per il periodo dal 14 ottobre 2006 al 13 aprile 2007; pagamento diretto: SI. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 16 maggio 2006, in favore del personale di volo, per un numero massimo di duecentosettantaquattro unita', dipendente dalla societa': Volare S.p.a.; sede in Ferno (Varese); unita' in Ferno - Aeroporto Malpensa (Varese); Segrate - Aeroporto Linate (Milano); Orio al Serio - Via Aeroporto (Bergamo); Venezia - Aeroporto Marco Polo; Verona - Aeroporto Villafranca; per il periodo dal 14 ottobre 2006 al 13 aprile 2007; pagamento diretto: SI. |
| Art. 3. La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 4. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 5. La societa' Volare S.p.a. e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2006 Il Ministro: Damiano |
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