| IL DIRETTORE REGIONALE del Lazio
 
 Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione  di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
 Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
 Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n.  5  Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e stata  resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto   l'art.  9,  comma 1,  del  regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel  dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;
 Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione   finanziaria   e   sentire   il   Garante   del contribuente;
 Vista  la nota inviata in data 23 novembre 2006 prot. n. 49814, con la quale e' stata comunicata che per il giorno 21 e 22 novembre 2006, c'e'   stato   un  mancato  funzionamento  dei  servizi  dell'Ufficio provinciale  di Roma dovuto per uno stato di agitazione del personale a seguito dell'assemblea nazionale indetta da tutte le organizzazioni sindacali creando disagi ai servizi della sala visura - catasto;
 Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;
 Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del garante   del   contribuente   ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;
 Vista  la  disposizione  dell'Agenzia  del territorio del 10 aprile 2001  prot.  R/16123,  che  individua  nella  direzione regionale, la struttura  competente  ad  adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;
 Vista  la  disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio  2003,  con  la  quale  l'Agenzia  del territorio dispone l'attivazione   delle  direzioni  regionali  e  la  cessazione  delle direzioni compartimentali;
 Considerato  che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n.  498,  occorre  accertare  il  periodo  di  irregolare  e  mancato funzionamento  dell'Ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale;
 
 Determina:
 
 Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sotto indicato Ufficio accertato come segue:
 per  i  giorni 21 e 22 novembre 2006, mancato funzionamento della Sala visura catasto e sospensione delle attivita' connesse ai servizi dell'Ufficio provinciale di Roma;
 Regione  Lazio:  Agenzia  del territorio - Ufficio provinciale di Roma.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 dicembre 2006
 Il direttore regionale: Molinari
 |