Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 marzo 2006
1° Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) Quadrante Sud - Fase 1ª prolungamento di viale Kasman, connessione con il casello autostradale di Lavagna e con via Parma. (Deliberazione n. 115/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, tra i «sistemi urbani», il «Nodo autostradale e stradale di Genova»;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;
Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attivita' posta in essere non vincola la regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa stessa non si perfezioni;
Vista la nota 28 marzo 2006, n. 235, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare del «Quadrante Sud - Fase lª: Prolungamento di viale Kasman, connessione con il casello autostradale di Lavagna e con via Parma», proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali;
Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
Considerato che, con nota 24 marzo 2006, n. 704, la regione Liguria - nel sottolineare che l'intervento di cui alla citata relazione istruttoria fa parte del «nodo stradale e autostradale di Genova» come ribadito in un protocollo d'intesa sottoscritto il 27 febbraio 2006 tra le amministrazioni locali e l'ANAS - precisa che l'opera rientra tra quelle di competenza della Societa' Autostrade per l'Italia S.p.a. e che pertanto e' gia' finanziata;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che il progetto preliminare all'esame e' finalizzato alla riorganizzazione della viabilita' di collegamento intercomunale della Vallata dell'Entella e delle sue connessioni con il sistema autostradale (Casello autostradale di Lavagna - Al 2 Genova Livorno) e consente cosi' il superamento della attuale condizione di inadeguatezza, sia in termini funzionali che di sicurezza e dell'accesso al Casello Autostradale di Lavagna, che rappresenta il piu' rilevante per l'ambito territoriale di riferimento, caratterizzato da notevole presenza di attivita' produttive;
che il progetto sottoposto a questo Comitato, tra l'altro, prevede:
il prolungamento di Viale Kasman a Chiavari per circa 300 m, prolungamento che avra' inizio dall'incrocio con il ponte della Maddalena, dove e' prevista la realizzazione di una nuova isola centrale, e che presentera' le stesse caratteristiche geometriche della strada esistente e cioe' due corsie per senso di marcia divise da uno spartitraffico alberato con marciapiedi laterali;
la costruzione della rotatoria Ri Piani a Chiavari dalla quale si dipartiranno due arterie, una che si innestera' su via Parma e l'altra sul nuovo ponte sull'Entella;
la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Entella, che avra' una lunghezza di 150 m - con 5 campate di 30 m ciascuna e franco idraulico di 1,50 m sulla portata duecentennale - e che si connettera' alta rotatoria in localita' Moggia (Lavagna);
la riconfigurazione dell'accesso al casello autostradale A12 di Lavagna mediante la realizzazione della rotatoria Moggia e di un sovrappasso sulla SP 33, dal quale raggiungere direttamente la sponda destra attraverso il nuovo ponte sull'Entella;
che, secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'opera e' inclusa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Liguria, sottoscritta il 6 marzo 2002, e che la risistemazione del nodo stradale e autostradale genovese, cui l'intervento viene ricondotto, e' stata sottoscritta intesa - il 9 gennaio 2003 - tra la regione, la provincia di Genova, il comune di Genova e la locale autorita' portuale in base alla quale la provincia ha assunto l'onere della realizzazione della progettazione preliminare di alcune componenti stradali di detto nodo ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 190/2002;
che, in data 4 aprile 2003, con nota n. 58794 la provincia di Genova, nella rilevata qualita' di soggetto aggiudicatore, ha inviato il progetto preliminare dell'opera in esame a tutte le amministrazioni ed enti interessati;
che l'opera non e' soggetta a VIA nazionale;
che la regione Liguria, con delibera 1° agosto 2003, n. 924, ha espresso parere favorevole in merito al progetto preliminare, condizionato al recepimento di prescrizioni;
che il Ministero per i beni e le attivita' culturali, Direzione regionali per i beni culturali e paesaggistici con nota 15 marzo 2006, prot. n. 2341, ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare, segnalando che, ai fini del perfezionamento delle successive fasi progettuali, l'intervento sara' sottoposto all'esame istruttorio di competenza della Sovrintendenza per i beni archeologici della Liguria;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come esposto in premessa, chiede l'approvazione del progetto con prescrizioni, ma non da' conto delle osservazioni formulate dalle amministrazioni ed enti interessati i cui pareri non figurano allegati alla relazione istruttoria, ne' propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto in questione;
sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore, come esposto, e' la Provincia di Genova;
sotto l'aspetto finanziano:
che il costo complessivo dell'intervento, quale risulta dal progetto preliminare, e' pari a 10.277.492,30 euro, di cui 7.488.625,04 per lavori, 206.582,76 per oneri per la sicurezza e 2.582.284,50 per somme a disposizione;
che, pur in assenza di richiesta di contributi a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, e' stato redatto il piano economico-finanziario sintetico, secondo lo schema approvato con delibera n. 11/2004, e che detto piano evidenzia la mancanza di «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione, trattandosi di opera non assoggettabile a tariffazione e dalla quale non sono retraibili altri ricavi unitari conseguenti all'erogazione del servizio;

Delibera:

1. E' formulata valutazione positiva sul progetto preliminare relativo al «Quadrante a Sud - Fase 1ª: Prolungamento di viale Kasman, connessione con il casello autostradale di Lavagna e con via Parma».
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, ripresentera' a questo Comitato - o ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005 - la proposta di approvazione del suddetto progetto, corredata da un documento di disamina dei pareri resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, indicando, alla stregua di tale esame, le prescrizioni e le eventuali raccomandazioni cui condizionare detta approvazione e quantificando i costi conseguenti all'accoglimento di dette prescrizioni. Confermera' nell'occasione che costo e tempistica di realizzazione dell'intervento sono coerenti con le indicazioni contenute al riguardo negli atti convenzionali intercorsi con Societa' Autostrade per l'Italia S.p.a. e che e' tuttora assicurata la relativa copertura finanziaria.
3. Entro lo stesso termine di cui al punto precedente il soggetto aggiudicatore provvedera' a richiedere il CUP del progetto che - ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004) - dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera.
Roma, 29 marzo 2006 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrata alla Corte dei conti l'11 dicembre 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 365
 
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