Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 dicembre 2006 |
Revoca della concessione n. 229/02 del 5 settembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Colpo Grosso srl, in fallimento, in Milano. |
|
|
IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto direttoriale dell'11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni; Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445/UDG; Vista la convenzione di concessione n. 229/02 stipulata in data 5 settembre 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Colpo Grosso srl per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Cologno Monzese (Milano), via Volontari del Sangue n. 30/34; Visto l'atto di fidejussione n. 250874.792 del 19 marzo 2002, emesso dalla Finworld spa di Euro 516.456,89 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Amministrazione a seguito della sottoscrizione della convenzione stessa; Visto che la societa' in parola ha chiesto all'Amministrazione di usufruire del pagamento differito per l'acquisto delle cartelle ai sensi dell'art. 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, presentando a tal fine, ulteriore atto di fideiussione della Carige Assicurazioni Spa di Euro 15.493,71, ad integrazione della cauzione gia' prestata dalla Finworld spa ai sensi dell'art. 9 del citato decreto ministeriale n. 29/2000; Visto che la societa' Colpo Grosso srl non ha provveduto al versamento del prelievo erariale relativo alle cartelle acquistate fino alla data dell'8 aprile 2004, presso l'ufficio regionale di Milano, l'Amministrazione ha incamerato l'importo garantito dalla Carige Assicurazioni spa e ha chiesto alla Finworld spa l'escussione della fideiussione per la somma di Euro 74.105,04, comunicando in caso di inadempimento l'avvio del procedimento di riscossione coattiva ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; Visto che la Finworld spa non ha effettuato alcun versamento, in data 24 gennaio 2005, e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento in via amministrativa nei confronti della Finworld per l'importo di Euro 74.105,04; Visto che la Colpo Grosso srl non ha provveduto all'ulteriore versamento del prelievo erariale pari ad Euro 83.970,73, e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento in via amministrativa prot. n. 2006/35005/giochi/BNG in data 12 ottobre 2006 nei confronti della Finworld spa; Vista la sentenza n. 229/05 del 26 ottobre 2005 con la quale il tribunale civile di Monza ha dichiarato il fallimento della Colpo Grosso srl; Visto che l'Amministrazione con provvedimento n. 2006/2020/giochi/BNG del 23 gennaio 2006 ha comunicato alla Colpo Grosso srl in fallimento, l'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 229/02 e di escussione della fideiussione prestata dalla Finworld spa a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali, in quanto lo stato di fallimento costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alle gare, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del paragrafo 13, lettera b) del bando di gara per l'attribuzione delle concessioni per il gioco del bingo, e l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del Bingo dispone che il «Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara»; Considerato che in data 14 novembre 2006 il curatore fallimentare ha comunicato che il giudice delegato ha trasferito tutti i beni in proprieta' del fallimento ad altra societa' «ad eccezione della concessione n. 229/02 rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla societa' in bonis che tutt'oggi risulta ancora esserne l'intestataria», ed in data 7 dicembre 2006 ha trasmesso il provvedimento di autorizzazione alla restituzione della concessione, emesso in data 5 dicembre 2006 dal giudice delegato; Considerato che e' necessario concludere il procedimento di revoca della concessione n. 229/02 avviato con la citata nota n. 2006/2020/giochi/BNG del 23 gennaio 2006; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera h) e dell'art. 15 della citata convenzione e' previsto rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la «convenzione avra' durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco»; Considerato che la Colpo Grosso srl ha cessato, senza autorizzazione, sin dal 1° maggio 2005 l'attivita' nella sala-bingo di Cologno Monzese (Milano), via Volontari del Sangue n. 30/34, in violazione del suddetto obbligo convenzionale di «assicurare la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compreso in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» (art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione), per l'intera durata della convenzione (art. 15 della convenzione), comportando un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione; Considerato che ai fini della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15 ha scadenza in data 5 settembre 2008 e che la Colpo Grosso srl ha cessato l'attivita' in data 1° maggio 2005; Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita' e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dal mese di maggio 2005 al settembre 2008 e cioe' per un periodo di 40 mesi; Considerato che la Colpo Grosso srl nell'anno 2004 ha venduto n. 2.086.855 cartelle, per un incasso complessivo di Euro 2.072.299,00, di cui Euro 493.207,16 (pari al 23,80%) costituente prelievo erariale, corrispondente ad un prelievo erariale medio mensile di Euro 41.100,60, e, quindi, ad un danno erariale complessivo di Euro 1.644.023,87 (Euro 41.100,60 x 40 mesi) che rende escutibile l'intero importo dell'atto fidejussorio n. 250874.792 del 19 marzo 2002 rilasciato dalla Finworld spa a garanzia degli obblighi convenzionali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; Considerato che con le suindicate ingiunzioni e' stato intimato alla Finworld spa il pagamento degli importi dovuti a titolo di prelievo erariale (Euro 74.105,04 ed Euro 83.970,73); Visti gli ulteriori atti istruttori; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, e' revocata, nei confronti della Colpo Grosso srl in fallimento, la concessione di cui alla convenzione n. 229/02 del 5 settembre 2002 relativa alla sala-bingo in Cologno Monzese (Milano), via Volontari del Sangue n. 30/34. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento del residuo importo di Euro 358.381,12, della cauzione prestata con atto di fideiussione n. 250874.792 del 19 marzo 2002 emesso dalla Finworld spa al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla Colpo Grosso srl. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Roma, 18 dicembre 2006 Il direttore per i giochi: Tagliaferri |
|
|
|