| 
| Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 18 dicembre 2006 |  | Revoca  della  concessione  n.  229/02  del  5 settembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Colpo Grosso srl, in fallimento, in Milano. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  foglio  delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
 Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001, concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
 Visto  il  decreto  direttoriale dell'11 luglio 2001 concernente la graduatoria  delle  concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;
 Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445/UDG;
 Vista  la  convenzione  di  concessione n. 229/02 stipulata in data 5 settembre 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e  la Colpo Grosso srl per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Cologno Monzese (Milano), via Volontari del Sangue n. 30/34;
 Visto  l'atto  di  fidejussione  n.  250874.792  del 19 marzo 2002, emesso  dalla  Finworld  spa  di Euro 516.456,89 a garanzia, ai sensi dell'art.  9,  comma 1,  del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29,   dell'adempimento   degli   obblighi   assunti   nei   confronti dell'Amministrazione a seguito della sottoscrizione della convenzione stessa;
 Visto  che  la societa' in parola ha chiesto all'Amministrazione di usufruire  del  pagamento  differito per l'acquisto delle cartelle ai sensi  dell'art.  8,  comma 14,  del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200,  presentando  a  tal  fine, ulteriore atto di fideiussione della Carige  Assicurazioni  Spa  di  Euro 15.493,71, ad integrazione della cauzione  gia'  prestata  dalla Finworld spa ai sensi dell'art. 9 del citato decreto ministeriale n. 29/2000;
 Visto  che  la  societa'  Colpo  Grosso  srl  non  ha provveduto al versamento  del  prelievo  erariale relativo alle cartelle acquistate fino  alla  data  dell'8 aprile  2004,  presso l'ufficio regionale di Milano,  l'Amministrazione  ha  incamerato  l'importo garantito dalla Carige  Assicurazioni spa e ha chiesto alla Finworld spa l'escussione della  fideiussione  per  la  somma di Euro 74.105,04, comunicando in caso   di  inadempimento  l'avvio  del  procedimento  di  riscossione coattiva ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 Visto  che  la  Finworld spa non ha effettuato alcun versamento, in data  24 gennaio  2005, e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento in via  amministrativa  nei  confronti  della  Finworld per l'importo di Euro 74.105,04;
 Visto  che  la  Colpo  Grosso  srl  non ha provveduto all'ulteriore versamento  del  prelievo  erariale  pari ad Euro 83.970,73, e' stata emessa  l'ingiunzione  di  pagamento  in  via amministrativa prot. n. 2006/35005/giochi/BNG  in  data  12 ottobre  2006 nei confronti della Finworld spa;
 Vista  la  sentenza  n.  229/05 del 26 ottobre 2005 con la quale il tribunale  civile  di  Monza  ha dichiarato il fallimento della Colpo Grosso srl;
 Visto     che     l'Amministrazione     con     provvedimento    n. 2006/2020/giochi/BNG  del  23 gennaio  2006  ha comunicato alla Colpo Grosso  srl  in  fallimento, l'avvio del procedimento di revoca della concessione  n.  229/02  e  di escussione della fideiussione prestata dalla   Finworld  spa  a  garanzia  dell'adempimento  degli  obblighi convenzionali, in quanto lo stato di fallimento costituisce motivo di esclusione  dalla partecipazione alle gare, ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157  e  del  paragrafo 13, lettera b) del bando di gara per l'attribuzione delle concessioni per il  gioco  del  bingo,  e l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio   2000,  n.  29,  istitutivo  del  Bingo  dispone  che  il «Ministero  delle  finanze  dichiara  la  decadenza dalla concessione quando  vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara»;
 Considerato  che  in data 14 novembre 2006 il curatore fallimentare ha  comunicato  che il giudice delegato ha trasferito tutti i beni in proprieta'  del  fallimento  ad  altra  societa'  «ad eccezione della concessione  n.  229/02  rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla societa' in bonis che tutt'oggi risulta ancora esserne  l'intestataria»,  ed in data 7 dicembre 2006 ha trasmesso il provvedimento  di autorizzazione alla restituzione della concessione, emesso in data 5 dicembre 2006 dal giudice delegato;
 Considerato  che e' necessario concludere il procedimento di revoca della   concessione   n.   229/02  avviato  con  la  citata  nota  n. 2006/2020/giochi/BNG del 23 gennaio 2006;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 5,  lettera h) e dell'art.  15  della  citata convenzione e' previsto rispettivamente, l'obbligo   del  concessionario  di  «garantire  la  continuita'  del servizio  per  almeno  undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana,  compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore  al  giorno»  e  che  la  «convenzione avra' durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco»;
 Considerato   che   la   Colpo   Grosso   srl   ha  cessato,  senza autorizzazione,  sin  dal 1° maggio 2005 l'attivita' nella sala-bingo di  Cologno  Monzese  (Milano), via Volontari del Sangue n. 30/34, in violazione  del  suddetto  obbligo  convenzionale  di  «assicurare la continuita'  del  servizio  per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei  giorni alla settimana, compreso in ogni caso i giorni festivi, e per  almeno  otto  ore  al giorno» (art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione  di  concessione),  per l'intera durata della convenzione (art.  15 della convenzione), comportando un danno erariale immediato e  diretto,  in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine  l'entrata  erariale  e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione  prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
 Considerato  che  ai  fini  della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15  ha scadenza in data 5 settembre 2008 e che la Colpo Grosso srl ha cessato l'attivita' in data 1° maggio 2005;
 Considerato  che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita' e'  pari  all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco  nella  sala  in questione dal mese di maggio 2005 al settembre 2008 e cioe' per un periodo di 40 mesi;
 Considerato  che  la  Colpo Grosso srl nell'anno 2004 ha venduto n. 2.086.855  cartelle, per un incasso complessivo di Euro 2.072.299,00, di   cui   Euro 493.207,16  (pari  al  23,80%)  costituente  prelievo erariale,  corrispondente  ad  un  prelievo erariale medio mensile di Euro 41.100,60,  e,  quindi,  ad  un  danno  erariale  complessivo di Euro 1.644.023,87  (Euro 41.100,60  x  40  mesi) che rende escutibile l'intero  importo  dell'atto  fidejussorio n. 250874.792 del 19 marzo 2002   rilasciato  dalla  Finworld  spa  a  garanzia  degli  obblighi convenzionali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
 Considerato  che  con  le  suindicate ingiunzioni e' stato intimato alla  Finworld  spa  il  pagamento  degli  importi dovuti a titolo di prelievo erariale (Euro 74.105,04 ed Euro 83.970,73);
 Visti gli ulteriori atti istruttori;
 Decreta:
 Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3, comma 1, del decreto ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29,  per  i  motivi  indicati in premessa,  e'  revocata,  nei  confronti  della  Colpo  Grosso srl in fallimento,  la  concessione  di  cui  alla convenzione n. 229/02 del 5 settembre   2002   relativa  alla  sala-bingo  in  Cologno  Monzese (Milano), via Volontari del Sangue n. 30/34.
 Per  i  motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento del residuo  importo di Euro 358.381,12, della cauzione prestata con atto di fideiussione n. 250874.792 del 19 marzo 2002 emesso dalla Finworld spa  al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29, l'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla Colpo Grosso srl.
 Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 Roma, 18 dicembre 2006
 Il direttore per i giochi: Tagliaferri
 |  |  |  |  |