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| Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 14 dicembre 2006 |  | Modifica  degli articoli 10 e 11 del decreto 30 giugno 2003, relativo alla  modalita'  di  compilazione  e  termine  di presentazione delle domande  per  l'ammissione  al contributo per le nuove costruzioni di natanti. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 
 Visto  il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
 Visto  il Reg. (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo  allo  SFOP  -  Strumento  finanziario di orientamento della pesca;
 Visto  il  Reg.  (CE)  n.  2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999,  che stabilisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, e successive modifiche;
 Visto il decreto 30 giugno 2003 recante modalita' di compilazione e termine di presentazione delle domande per 1'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti;
 Visti,   in   particolare,   gli   articoli  10  e  11  riguardanti rispettivamente  i  lavori  e  le  varianti  ai progetti ammessi e le modalita' di erogazione dei contributi;
 Considerato  che  il  Reg. (CE) n. 1260/99 stabilisce, all'art. 3l, che  la  quota  di  impegno per la quale non e' stata presentata alla Commissione  europea  una  domanda  di  pagamento  alla  scadenza del secondo  anno  successivo  a  quello  dell'impegno,  e'  disimpegnata automaticamente dalla Commissione europea;
 Considerato   che  al  31  dicembre  2006  occorre  presentare  una certificazione  di  pagamento  comprendente  il  totale  delle  quote comunitaria  e nazionale, relative agli anni dal 2000 al 2004, di cui al  Piano  finanziario  del Complemento di programmazione del DOCUP e del PON Pesca;
 Ritenuto  che  la  modifica  delle  modalita'  di  cui  ai suddetti articoli  10  e  11  puo' consentire di ottemperare alle disposizioni citate e al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 Considerato  che le modifiche sono apportate sia per motivazioni di ordine tecnico che per ragioni di ordine economico e sociale;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'art. 10, comma 1, del decreto 30 giugno 2003 e' cosi' modificato: «Il  Ministero  indica  nel decreto di concessione il termine di fine lavori  che  potra'  essere  prorogato per un periodo di 12 mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta dell'impresa beneficiaria.».
 |  |  |  | Art. 2. L'art. 11 e' cosi' modificato:
 comma  2:  «Il  contributo  e'  pagato a stati di avanzamento. Un primo  rateo  puo' essere richiesto solo se il tasso di realizzazione dell'iniziativa e' pari almeno al 50% delle spese ammissibili.
 comma 4: «I soggetti beneficiari possono, altresi', richiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di una  polizza  fidejussoria di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno  1982,  n.  348,  a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato modello E, di cui al decreto 30 giugno 2003».
 |  |  |  | Art. 3. Restano  confermate  tutte  le  altre  disposizioni  del decreto 30 giugno 2003.
 Il  presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione.
 Roma, 14 dicembre 2006
 Il Ministro: De Castro
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