Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 14 dicembre 2006 |
Modifica degli articoli 10 e 11 del decreto 30 giugno 2003, relativo alla modalita' di compilazione e termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il Reg. (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il Reg. (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, e successive modifiche; Visto il decreto 30 giugno 2003 recante modalita' di compilazione e termine di presentazione delle domande per 1'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti; Visti, in particolare, gli articoli 10 e 11 riguardanti rispettivamente i lavori e le varianti ai progetti ammessi e le modalita' di erogazione dei contributi; Considerato che il Reg. (CE) n. 1260/99 stabilisce, all'art. 3l, che la quota di impegno per la quale non e' stata presentata alla Commissione europea una domanda di pagamento alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno, e' disimpegnata automaticamente dalla Commissione europea; Considerato che al 31 dicembre 2006 occorre presentare una certificazione di pagamento comprendente il totale delle quote comunitaria e nazionale, relative agli anni dal 2000 al 2004, di cui al Piano finanziario del Complemento di programmazione del DOCUP e del PON Pesca; Ritenuto che la modifica delle modalita' di cui ai suddetti articoli 10 e 11 puo' consentire di ottemperare alle disposizioni citate e al raggiungimento degli obiettivi prefissati; Considerato che le modifiche sono apportate sia per motivazioni di ordine tecnico che per ragioni di ordine economico e sociale;
Decreta:
Art. 1. L'art. 10, comma 1, del decreto 30 giugno 2003 e' cosi' modificato: «Il Ministero indica nel decreto di concessione il termine di fine lavori che potra' essere prorogato per un periodo di 12 mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta dell'impresa beneficiaria.». |
| Art. 2. L'art. 11 e' cosi' modificato: comma 2: «Il contributo e' pagato a stati di avanzamento. Un primo rateo puo' essere richiesto solo se il tasso di realizzazione dell'iniziativa e' pari almeno al 50% delle spese ammissibili. comma 4: «I soggetti beneficiari possono, altresi', richiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fidejussoria di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato modello E, di cui al decreto 30 giugno 2003». |
| Art. 3. Restano confermate tutte le altre disposizioni del decreto 30 giugno 2003. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione. Roma, 14 dicembre 2006 Il Ministro: De Castro |
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