Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 dicembre 2006
Modifica degli articoli 10 e 11 del decreto 30 giugno 2003, relativo alla modalita' di compilazione e termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Reg. (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Reg. (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, e successive modifiche;
Visto il decreto 30 giugno 2003 recante modalita' di compilazione e termine di presentazione delle domande per 1'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti;
Visti, in particolare, gli articoli 10 e 11 riguardanti rispettivamente i lavori e le varianti ai progetti ammessi e le modalita' di erogazione dei contributi;
Considerato che il Reg. (CE) n. 1260/99 stabilisce, all'art. 3l, che la quota di impegno per la quale non e' stata presentata alla Commissione europea una domanda di pagamento alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno, e' disimpegnata automaticamente dalla Commissione europea;
Considerato che al 31 dicembre 2006 occorre presentare una certificazione di pagamento comprendente il totale delle quote comunitaria e nazionale, relative agli anni dal 2000 al 2004, di cui al Piano finanziario del Complemento di programmazione del DOCUP e del PON Pesca;
Ritenuto che la modifica delle modalita' di cui ai suddetti articoli 10 e 11 puo' consentire di ottemperare alle disposizioni citate e al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
Considerato che le modifiche sono apportate sia per motivazioni di ordine tecnico che per ragioni di ordine economico e sociale;

Decreta:

Art. 1.
L'art. 10, comma 1, del decreto 30 giugno 2003 e' cosi' modificato: «Il Ministero indica nel decreto di concessione il termine di fine lavori che potra' essere prorogato per un periodo di 12 mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta dell'impresa beneficiaria.».
 
Art. 2.
L'art. 11 e' cosi' modificato:
comma 2: «Il contributo e' pagato a stati di avanzamento. Un primo rateo puo' essere richiesto solo se il tasso di realizzazione dell'iniziativa e' pari almeno al 50% delle spese ammissibili.
comma 4: «I soggetti beneficiari possono, altresi', richiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fidejussoria di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato modello E, di cui al decreto 30 giugno 2003».
 
Art. 3.
Restano confermate tutte le altre disposizioni del decreto 30 giugno 2003.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione.
Roma, 14 dicembre 2006
Il Ministro: De Castro
 
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