| IL RETTORE 
 Visto  il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n.  90  della  Gazzetta  Ufficiale del 13 maggio 2005, n. 110, che ha istituito  l'Universita'  degli  studi  europea  di Roma, non statale legalmente  riconosciuta,  e la ha autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
 Visto l'art. 12, lettera l), e l'art. 33, sesto comma, del predetto statuto,  che  demandano al consiglio di amministrazione (e per esso, fino    al    momento    della    sua   costituzione,   al   comitato tecnico-organizzativo) il potere di deliberare le eventuali modifiche statutarie;
 Vista  la  precedente  delibera  n. 02/06/CTO adottata dal comitato tecnico-organizzativo  nella  riunione  del  19 gennaio 2006, recante l'approvazione  di  alcune  modifiche  allo «Statuto dell'Universita' europea di Roma»;
 Vista  la  delibera n. 04/06/CTO del comitato tecnico-organizzativo nella riunione del 28 luglio 2006 recante l'approvazione di ulteriori modifiche allo statuto dell'Universita' europea di Roma;
 Considerato  che  a seguito dei colloqui intercorsi con i dirigenti ministeriali  responsabili  e'  emersa  l'opportunita'  di  apportare ulteriori emendamenti agli articoli 20 e 21 dello statuto, al fine di meglio precisare le competenze e le funzioni del dipartimento e degli ambiti di didattica e di ricerca;
 
 Decreta:
 Articolo unico
 
 Allo  statuto  dell'Universita'  europea  di Roma sono apportate le seguenti  modifiche:  i  primi  tre commi dell'art. 20 dello statuto, dell'Universita'  degli  studi europea di Roma, approvato con decreto ministeriale  4 maggio  2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  110  del 13 maggio 2005, nel testo originale, sono sostituiti dai seguenti:
 «1. L'attivita'  didattica e scientifica si svolge nei dipartimenti di  didattica  e  di  ricerca, articolati in ambiti di didattica e di ricerca,  secondo le disposizioni contenute nel regolamento didattico di Ateneo.
 2.   La   istituzione,  la  denominazione  e  la  soppressione  dei dipartimenti e degli ambiti di didattica e di ricerca sono deliberate dal  consiglio  di amministrazione, sentito il senato accademico, con conseguente modifica del regolamento didattico di Ateneo.
 3. Il personale docente e' inquadrato nei dipartimenti di didattica e di ricerca ed e' assegnato agli ambiti di didattica e di ricerca in cui    si    svolgono   gli   insegnamenti   afferenti   al   settore scientifico-disciplinare di loro competenza.
 4.  Gli ambiti di didattica e di ricerca costituiscono le strutture entro le quali si svolgono i corsi di laurea.
 5.  I  corsi  di  laurea  afferenti  agli  ambiti sono istituiti in conformita'  con  le norme del presente statuto e con le disposizioni vigenti  in  materia e sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
 6.   Con   apposito   regolamento   deliberato   dal  consiglio  di amministrazione,  sentito  il senato accademico, vengono disciplinati l'organizzazione  ed il funzionamento dei dipartimenti e degli ambiti di didattica e di ricerca.».
 I  primi  tre  commi dell'art.  21  dello statuto, dell'Universita' degli  studi  europea  di  Roma, approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale  n.  110  del  13  maggio  2005,  nel testo originale, sono sostituiti dai seguenti:
 «1. I   consigli   dei  dipartimenti  di  didattica  e  di  ricerca sostengono   e   coordinano  il  complesso  dei  servizi  concernenti l'offerta  didattica  e  la  ricerca  all'interno del dipartimento in conformita' alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo.
 2.  In  particolare  i  consigli dei dipartimenti di didattica e di ricerca:
 a) definiscono  gli  indirizzi  e  i  progetti  dell'attivita' di ricerca;
 b) propongono al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi  per  la  didattica e la ricerca tenuto conto delle indicazioni delle competenti strutture didattiche e di ricerca;
 c) formulano proposte sui programmi di sviluppo dell'Universita';
 d) formulano proposte anche su tutte le altre materie che vengano loro  sottoposte  dal  consiglio  di  amministrazione,  sentiti,  ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche.
 3.  I  consigli  dei  dipartimenti  di  didattica e di ricerca sono composti  dal  rettore,  che  li  presiede,  e dai coordinatori degli ambiti  di  didattica  e di ricerca e dei corsi di studio che ad essi afferiscono.».
 Roma, 4 agosto 2006
 Il rettore: Scarafoni
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