IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Visto lo statuto dell'Universita' di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni; Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 2006 che modifica l'art. 10 dello statuto d'Ateneo; Vista la nota del M.I.U.R., acquisita al protocollo in data 23 novembre 2006, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico;
Decreta:
L'art. 23 dello statuto e' cosi' modificato: «Art. 23 (Il nucleo di valutazione d'Ateneo). - 1. E' istituito nell'Universita' il nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza ed economicita' della gestione, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa, l'efficacia dell'attivita' didattica, la validita' degli interventi di sostegno al diritto allo studio, l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, ferma la garanzia della liberta' dell'insegnamento e della ricerca. 2. Il nucleo presenta al rettore relazioni periodiche sui risultati della verifica; il rettore trasmette copia della relazione, con eventuali sue osservazioni, al direttore amministrativo e agli organi centrali dell'Universita', mettendola a disposizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il nucleo di valutazione trasmette le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali, conformemente alla normativa vigente. 3. Il nucleo di valutazione si compone di otto membri nominati dal rettore, su designazione del senato accademico, di cui sei professori di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle facolta' di Ateneo, e due esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione e alle scienze dell'organizzazione. Fa altresi' parte del nucleo di valutazione, uno studente, eletto fra i rappresentanti degli studenti nel senato accademico. 4. I membri del nucleo di valutazione durano in carica tre anni decorrenti dall'atto di nomina. Essi possono essere confermati nell'incarico. Il senato accademico redige un regolamento interno per la disciplina del nucleo di valutazione. Il nucleo si avvale di una unita' organizzativa messa a sua disposizione dall'Universita'. 5. Il nucleo di valutazione ed i gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Universita', nonche' dei comitati per la didattica e il diritto allo studio. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2006 Il rettore: Finazzi Agro' |