| IL RETTORE 
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
 Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  «Tor Vergata» emanato con decreto  rettorale  del  10  marzo  1998 e pubblicato nel supplemento ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  2  aprile  1998 e successive modificazioni;
 Vista  la  delibera  del senato accademico dell'11 ottobre 2006 che modifica l'art. 10 dello statuto d'Ateneo;
 Vista  la  nota  del  M.I.U.R.,  acquisita al protocollo in data 23 novembre  2006, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico;
 
 Decreta:
 
 L'art. 23 dello statuto e' cosi' modificato:
 «Art.  23  (Il  nucleo  di valutazione d'Ateneo). - 1. E' istituito nell'Universita' il nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di verificare,  anche  mediante  analisi  e  valutazioni comparative, la realizzazione  degli  obiettivi, la correttezza ed economicita' della gestione,   l'imparzialita'   ed   il   buon   andamento  dell'azione amministrativa,  l'efficacia  dell'attivita'  didattica, la validita' degli  interventi  di  sostegno al diritto allo studio, l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio,  ferma la garanzia della liberta' dell'insegnamento e della ricerca.
 2. Il nucleo presenta al rettore relazioni periodiche sui risultati della  verifica;  il  rettore  trasmette  copia  della relazione, con eventuali sue osservazioni, al direttore amministrativo e agli organi centrali  dell'Universita', mettendola a disposizione delle strutture didattiche,  di  ricerca  e  di  servizio.  Il  nucleo di valutazione trasmette  le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali, conformemente alla normativa vigente.
 3.  Il nucleo di valutazione si compone di otto membri nominati dal rettore, su designazione del senato accademico, di cui sei professori di  ruolo  in  rappresentanza di ciascuna delle facolta' di Ateneo, e due esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di   valutazione,   al   controllo   di   gestione   e  alle  scienze dell'organizzazione. Fa altresi' parte del nucleo di valutazione, uno studente,  eletto  fra  i  rappresentanti  degli  studenti nel senato accademico.
 4.  I  membri  del  nucleo di valutazione durano in carica tre anni decorrenti  dall'atto  di  nomina.  Essi  possono  essere  confermati nell'incarico. Il senato accademico redige un regolamento interno per la  disciplina  del nucleo di valutazione. Il nucleo si avvale di una unita' organizzativa messa a sua disposizione dall'Universita'.
 5.  Il  nucleo  di  valutazione  ed i gruppi di lavoro si avvalgono della  collaborazione  di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate  dell'Universita', nonche' dei comitati per la didattica e il diritto allo studio.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 dicembre 2006
 Il rettore: Finazzi Agro'
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