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| Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 27 dicembre 2006, n. 298 |  | Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 
 Art. 1.
 (Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)
 1.  L'ammontare  delle  entrate  previste  per l'anno finanziario 2007,  relative  a  imposte,  tasse, contributi di ogni specie e ogni altro  provento,  accertate,  riscosse  e  versate  nelle casse dello Stato,  in  virtu'  di  leggi,  decreti,  regolamenti e di ogni altro titolo,   risulta   dall'annesso  stato  di  previsione  dell'entrata (Tabella n. 1).
 
 
 
 Avvertenza:
 In  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale -
 serie  generale  -  dell'11 gennaio 2007 si procedera' alla
 ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredato
 delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
 regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
 disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
 emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
 sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
 marzo 1986, n. 217.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell'economia
 e delle finanze e disposizioni relative)
 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
 Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).  Per  l'anno  2007  e'  confermata la competenza gestionale degli Uffici  a  cui  afferiscono  gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta  gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle varie  amministrazioni  statali  i  fondi da ripartire iscritti nello stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  finanziario  2007.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e',  altresi',  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, ai bilanci   delle  aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con  le ripartizioni di cui al presente comma.
 3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 55.000 milioni di euro.
 4.  I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A.  - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno  finanziario  2007,  rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per  le  garanzie  di  durata  sino  a  ventiquattro mesi e in 12.000 milioni  di  euro  per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
 5. La SACE S.p.A. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2007,  a  rilasciare  garanzie e coperture assicurative relativamente alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento ad altre unita' previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 delle somme iscritte,   per   competenza   e   cassa,   nell'ambito   dell'unita' previsionale  di  base  "Interessi  sui  titoli  del debito pubblico" (oneri   del   debito   pubblico)   di   pertinenza   del  centro  di responsabilita'  "Dipartimento  del  tesoro"  del  medesimo  stato di previsione  in  relazione  agli  oneri  connessi  alle  operazioni di ricorso al mercato.
 7.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni, inseriti  nelle  unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese  obbligatorie  e  d'ordine"  e  "Altri fondi di riserva" (oneri comuni)  e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita'  "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabiliti,  rispettivamente, in 640.787.000 euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 500 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
 8.  Per  gli  effetti  di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono considerate spese obbligatorie  e  d'ordine  quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 9.  Con  decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo,   della   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  sono  iscritte, nell'ambito  delle  unita'  previsionali  di  base  di pertinenza dei centri  di responsabilita' delle amministrazioni interessate le spese descritte,  rispettivamente,  negli  elenchi  nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 10.  Le  spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo  9  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco  n.  4,  annesso  allo  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 11.  Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra  gli  Stati  membri  dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Accisa  e  imposta  erariale di consumo  su  altri  prodotti"  (entrate  derivanti dall' attivita' di accertamento  e  controllo)  dello  stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente   la   spesa   per  contributi  da  corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione  70/244/CECA,  CEE,  Euratom  del Consiglio, del 21 aprile 1970)  nonche'  per  importi  di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito  dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita' "Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario  2007,  sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
 12.  Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2006 sono riferiti alla competenza dell'anno 2007 ai  fini  della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale   di  base  sopra  richiamata  "Risorse  proprie  Unione europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita' "Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 13.   Le  somme  di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario  2007,  relative  ai  seguenti  fondi  da  ripartire  non utilizzate  al  termine  dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui  per  essere  utilizzate  nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del  personale  gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere  nelle  amministrazioni  pubbliche  ed  in enti pubblici non economici,  iscritti  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base "Fondi  da  ripartire  per  oneri di personale" (oneri comuni); Fondo occorrente  per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a  statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base  "Fondo  attuazione  ordinamento  regioni  a  statuto  speciale" (interventi);  Fondo  da  ripartire per il funzionamento del comitato tecnico    faunistico-venatorio   nazionale,   iscritto   nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base "Interventi diversi" (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra  le  pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate,  con  propri  decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
 14.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  48  della legge 20 maggio  1985,  n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' previsionale  di  base  "8  per  mille  IRPEF  Stato" (interventi) di pertinenza   del   centro   di  responsabilita'  "Dipartimento  della Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2007 e'  stabilita  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  di  parere alle competenti  Commissioni  parlamentari.  Il  Ministro  dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 15.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita' previsionale  di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2007  delle  somme affluite all'entrata  per  essere  destinate  ad  alimentare  il  fondo di cui all'articolo  24  della  legge  11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere, con   propri   decreti,  alla  ripartizione  del  predetto  fondo  in attuazione  del  medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.
 16.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro  di  responsabilita'  "Dipartimento del tesoro" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario  2007 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato  per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
 17.  Ai  fini  della  compensazione  sui  fondi  erogati  per  la mobilita'  sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione all'unita'   previsionale   di   base   "Fondo  sanitario  nazionale" (interventi)    di   pertinenza   del   centro   di   responsabilita' "Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario  2007  delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
 18.   Le   somme  dovute  dagli  istituti  di  credito  ai  sensi dell'articolo  5  della  legge  7  marzo  2001,  n.  62, sono versate nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base "Prelevamenti da conti di  tesoreria;  restituzioni;  rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza  del  centro  di responsabilita' "Dipartimento del tesoro" (Ministero  dell'economia  e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata  (capitolo  3689), per essere correlativamente iscritte, in   termini   di  competenza  e  cassa,  con  decreti  del  Ministro dell'economia  e  delle finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di  base  "Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Editoria" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento del tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 19.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei ministri"  (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento  del  tesoro"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per l'anno finanziario 2007, delle somme  affluite  all'entrata  del bilancio dello Stato per contributi destinati  dall'Unione  europea  alle attivita' poste in essere dalla Commissione  per le pari opportunita' fra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
 20.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con   propri  decreti,  al  trasferimento  delle  somme occorrenti    per    l'effettuazione    delle   elezioni   politiche, amministrative  e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione dei referendum dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni)  di  pertinenza  del  centro di responsabilita' "Dipartimento della  Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2007 alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del  medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della  giustizia,  degli  affari  esteri e dell'interno per lo stesso anno  finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di  seggio,  a  compensi  per  lavoro  straordinario, a compensi agli estranei  all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di viaggio agli elettori,  a  spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura  di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale  elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
 21.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  a trasferire per l'anno 2007 alle unita'  previsionali  di  base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie)   degli   stati   di  previsione  delle  amministrazioni interessate,  le  somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'    previsionale    di   base   "Rimborsi   anticipati   o ristrutturazione   di   passivita'"   di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'  "Dipartimento  del tesoro" dello stato di previsione del  Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi  alle  operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
 22.  Nell'elenco  n.  7,  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono indicate le spese per le   quali   possono   effettuarsi,   per  l'anno  finanziario  2007, prelevamenti  dal  fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4,  della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  831,  iscritto nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
 23.  Per  l'anno  2007 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e  a  pagare  le  spese,  ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,  n.  2258,  convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita'  degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
 24.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,  con  propri decreti, variazioni compensative, in termini di  competenza  e  cassa,  tra  l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo  sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo  fiscale"  di  pertinenza  del centro di responsabilita' "Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle  deliberazioni  annuali  del  Comitato  interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 25.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  le  variazioni  compensative di bilancio   occorrenti   per   trasferire,   alla   pertinente  unita' previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del  predetto Ministero,  i  fondi  per  il  funzionamento  delle  Commissioni  che gestiscono  il  Fondo  integrativo  speciale  per  la ricerca (FISR), istituito  in  attuazione  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
 26.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione,  le  somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro di responsabilita'  "Dipartimento  del tesoro" dello stato di previsione del    Ministero    dell'economia    e    delle   finanze   ai   fini dell'utilizzazione  dei  fondi  relativi  al  rimborso degli oneri di servizio  pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati   dai   contratti   di   programma   stipulati   con  le amministrazioni   pubbliche  nonche'  per  agevolazioni  concesse  in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
 27.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante  riassegnazione  di  fondi,  occorrenti  in  relazione  alla trasformazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa' per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 28.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate  delle  somme versate in entrata dal Centro nazionale per l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  (CNIPA)  per  essere destinate  al  cofinanziamento  di  progetti  strategici  nel settore informatico    e   di   innovazione   tecnologica   nelle   pubbliche amministrazioni  e nel Paese, approvati dal Comitato dei Ministri per la  societa'  dell'informazione  ai  sensi dell'articolo 26, comma 1, della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 27 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  e  successive  modificazioni,  e  la  cui realizzazione  sia demandata al CNIPA d'intesa con le amministrazioni medesime.
 |  |  |  | Art. 3. (Stato di previsione del Ministero dello sviluppo
 economico e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero  dello  sviluppo economico, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
 2.  Gli  importi  dei  versamenti effettuati con imputazione alle unita'   previsionali  di  base  "Restituzione  di  finanziamenti"  e "Rimborso  di  anticipazioni  e riscossioni di crediti" di pertinenza del  centro  di  responsabilita'  "Imprese" dello stato di previsione dell'entrata  sono correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello  specifico  fondo  nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo  investimenti  -  incentivi  alle  imprese"  (investimenti) di pertinenza   del  centro  di  responsabilita'  "Dipartimento  per  le imprese"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dello sviluppo economico, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
 3.  Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro  dello  sviluppo economico, e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni all'entrata del bilancio dello  Stato ed allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione   del   Ministero  dello  sviluppo  economico  per  l'anno finanziario  2007  delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese  da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su proposta del Ministro  dello  sviluppo economico, e' autorizzato a provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  nello stato di previsione del Ministero  dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007 delle somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello Stato in relazione all'articolo  2,  comma  3,  della  legge  28  dicembre 1991, n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
 6.  Le  somme  impegnate  in  relazione  alle disposizioni di cui all'articolo  1  del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla  legge  10  dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno  dell'occupazione  nelle  aree  di crisi siderurgica, resesi disponibili  a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, allo stato di previsione  del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a ripartire,  con  propri  decreti,  tra  gli stati di previsione delle varie  amministrazioni  statali  i  fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario  2007.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e', altresi',  autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, ai bilanci delle  aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
 8.   Le   somme  di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione" dello stato di previsione   del   Ministero  dello  sviluppo  economico  per  l'anno finanziario   2007  relative  ai  seguenti  fondi  da  ripartire  non utilizzate  al  termine  dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui  per  essere  utilizzate  nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire  per  interventi  per  le  aree  sottoutilizzate,  iscritto nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base "Aree sottoutilizzate" (investimenti);  Fondo  da  ripartire  per  la costituzione di unita' tecniche  di  supporto  alla  programmazione,  alla  valutazione e al monitoraggio   degli   investimenti  pubblici,  iscritto  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Programmazione,  valutazione  e monitoraggio  degli  investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a ripartire, tra le pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni interessate,  con  propri  decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
 9.  Ferma  restando  la  disposizione  di cui all'articolo 36 del regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad effettuare,  con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di  residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni    interessate   del   fondo   iscritto   nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti)   di   pertinenza   del   centro   di  responsabilita' "Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione" dello stato di previsione  del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 4. (Stato di previsione del Ministero del lavoro
 e della previdenza sociale e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero   del   lavoro  e  della  previdenza  sociale,  per  l'anno finanziario  2007,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
 |  |  |  | Art. 5. (Stato di previsione del Ministero
 della giustizia e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero   della   giustizia,   per   l'anno  finanziario  2007,  in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
 2.  Le  entrate  e  le  spese  degli Archivi notarili, per l'anno finanziario  2007,  sono  stabilite  in  conformita'  degli  stati di previsione  annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
 3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,  e'  utilizzato lo stanziamento dell'unita' previsionale di base   "Altri  fondi  di  riserva"  (oneri  comuni)  dello  stato  di previsione  della  spesa  degli  Archivi  notarili. I prelevamenti da detta  unita'  previsionale  di  base,  nonche'  le  iscrizioni  alle competenti  unita'  previsionali  di base delle somme prelevate, sono disposti  con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta   del   Ministro   della  giustizia.  Tali  decreti  vengono comunicati  al  Parlamento  in  allegato  al  conto  consuntivo degli Archivi stessi.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle somme versate  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dalle regioni,  dalle  province,  dai  comuni  e  da  altri enti pubblici e privati   all'entrata   del  bilancio  dello  Stato,  in  termini  di competenza  e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per  l'assistenza  e  per  la  rieducazione dei detenuti e internati, nonche'  per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria  e  dei  detenuti  e internati nell'ambito delle unita' previsionali   di  base  "Mantenimento,  assistenza,  rieducazione  e trasporto  detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro    di   responsabilita'   "Dipartimento   dell'Amministrazione penitenziaria" e "Dipartimento per la giustizia minorile" dello stato di  previsione  del  Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2007.
 |  |  |  | Art. 6. (Stato di previsione del Ministero
 degli affari esteri e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero  degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
 2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno finanziario 2007,  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
 3.  In  relazione  alle  somme  affluite all'entrata del bilancio dello  Stato  per  contributi versati da Paesi esteri in applicazione della  direttiva  77/486/CEE  del  Consiglio,  del 25 luglio 1977, il Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme stesse alle pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero  degli affari esteri per l'anno finanziario 2007 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
 4.  In  relazione  alle  somme  affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto   agronomico   per  l'oltremare,  per  anticipazioni  e rimborsi   di   spese  per  conto  di  terzi,  nonche'  di  organismi internazionali  o  della  Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2007.
 5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, operazioni  in valuta estera non convertibile parialle disponibilita' esistenti  nei  conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti presso le rappresentanze   diplomatiche   e  gli  uffici  consolari,  ai  sensi dell'articolo  5  della  legge  6  febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni,  e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni  locali.  Il  relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata  del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla  base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero  medesimo  per l'anno finanziario 2007, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi  diplomatiche  e  consolari,  degli  istituti di cultura e delle scuole  italiane  all'estero.  Il  Ministero  degli  affari esteri e' altresi'  autorizzato  ad  effettuare,  con  le  medesime  modalita', operazioni  in  valuta  estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti   correnti   valuta   Tesoro   in   valute  inconvertibili  e/o intrasferibili  individuate,  ai  fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento  del  tesoro  su  richiesta  della  competente direzione generale del Ministero degli affari esteri.
 6.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  su  proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative  in  termini  di  competenza  e  di cassa tra i capitoli allocati  nelle unita' previsionali di base 9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2  "Paesi  in  via  di  sviluppo"  di  pertinenza del centro di responsabilita'   "Direzione   generale   per  la  cooperazione  allo sviluppo"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli affari esteri,  relativamente  agli  stanziamenti  per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 7. (Stato di previsione del Ministero
 della pubblica istruzione e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero  della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su proposta del Ministro  della  pubblica istruzione, e' autorizzato a ripartire, con propri   decreti,   i   fondi   iscritti   nell'ambito  delle  unita' previsionali  di  base  "Fondi da ripartire per oneri di personale" e "Fondi  da ripartire per l'operativita' scolastica" di pertinenza del centro   di   responsabilita'  "Dipartimento  per  la  programmazione ministeriale  e  per  la  gestione  ministeriale  del bilancio, delle risorse  umane  e  dell'informazione"  dello  stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
 3.   In   relazione  all'andamento  gestionale  delle  spese  per competenze  fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  della pubblica istruzione, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i  centri di responsabilita' degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.
 |  |  |  | Art. 8. (Stato di previsione del Ministero
 dell'interno e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero  dell'interno,  per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
 2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale di  base  "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (entrate extratributarie)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Vigili del  fuoco,  soccorso  pubblico  e  difesa  civile"  dello  stato  di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007 sono riassegnate, con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative   all'educazione   fisica,  all'attivita'  sportiva  e  alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti  il  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, alle unita' previsionali    di    base    "Spese   generali   di   funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e  della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2007.
 3.  Nell'elenco  n.  1,  annesso  allo  stato  di  previsione del Ministero  dell'interno,  sono  indicate  le  spese di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento della pubblica sicurezza" per le   quali   possono   effettuarsi,   per  l'anno  finanziario  2007, prelevamenti  dal  fondo  a  disposizione di cui all'articolo 1 della legge  12  dicembre  1969,  n. 1001, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento".
 4.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche  tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione del Ministero    dell'interno,    occorrenti   per   l'attuazione   delle disposizioni  recate  dall'articolo  61  del  decreto  legislativo 15 dicembre  1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma   11,  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e  successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
 5.  Sono  autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi  in  vigore,  delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno  e  il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2007,  in  conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
 6.  Per  gli  effetti  di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono considerate spese obbligatorie  e  d'ordine  del  bilancio  del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su proposta del Ministro  dell'interno,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri decreti,  le  occorrenti  variazioni,  in  termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici  di culto per l'anno finanziario 2007, conseguenti alle somme prelevate  dal  conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto    Fondo,   per   far   fronte   alle   esigenze   derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
 |  |  |  | Art. 9. (Stato di previsione del Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio
 e del mare e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno   finanziario  2007,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di previsione (Tabella n. 9).
 |  |  |  | Art. 10. (Stato di previsione del Ministero delle
 infrastrutture e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero  delle  infrastrutture,  per  l'anno  finanziario  2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
 2.  Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il  Ministro  dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su   altre   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni interessate,  le disponibilita' del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per  Roma  capitale"  (investimenti)  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'   "Dipartimento   per   le  infrastrutture  stradali, l'edilizia  e  la  regolazione  dei  lavori  pubblici" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
 |  |  |  | Art. 11. (Stato di previsione del Ministero
 delle comunicazioni e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero  delle  comunicazioni,  per  l'anno  finanziario  2007,  in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
 |  |  |  | Art. 12. (Stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero  della  difesa, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
 2.  Il  numero  massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio  come forza media nell'anno 2007, ai sensi dell'articolo 21, comma  3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito come segue:
 a)  ufficiali  ausiliari  di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
 1) Esercito n. 119;
 2) Marina n. 491;
 3) Aeronautica n. 57;
 4) Carabinieri n. 263;
 b)  ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b)  del  comma  1  dell'articolo  21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
 1) Esercito n. 5;
 2) Marina n. 184;
 3) Aeronautica n. 83;
 c)  ufficiali  ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera  d)  del  comma  1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
 1) Esercito n. 43;
 2) Marina n. 16;
 3) Aeronautica n. 2.
 3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma  dei  carabinieri,  di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto  legislativo  5  ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno finanziario 2007, in n. 102 unita'.
 4.   La   forza  organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa dell'Esercito  in  ferma  volontaria  a norma dell'articolo 9, ultimo comma,  della  legge  10  giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2007, in n. 1.195 unita'.
 5.  La  forza  organica  dei  sottocapi  e comuni del Corpo degli equipaggi  militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma  dell'articolo  2  del  regio  decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2007, in n. 758 unita'.
 6.   La   forza  organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma,   della   legge   10   giugno   1964,  n.  447,  e  successive modificazioni,  e'  fissata,  per  l'anno finanziario 2007, in n. 361 unita'.
 7. Alle spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi ed organismi  internazionali"  (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si  applicano, per l'anno finanziario 2007, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
 8.   Alle   spese  per  le  infrastrutture  multinazionali  NATO, sostenute  a  carico  delle  unita'  previsionali  di base "Accordi e organismi  internazionali" (interventi) dello stato di previsione del Ministero  della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle  gare  internazionali  emanate  dal  Consiglio  atlantico. Deve essere  in  ogni  caso  garantita  la  trasparenza delle procedure di appalto,  di  assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge  13  settembre  1982,  n. 646, e successive modificazioni. Alle spese  medesime  non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
 9.  Negli  elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero  della  difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,  per l'anno finanziario 2007, i prelevamenti dal fondo a disposizione  di  cui  agli  articoli  20  e 44 del testo unico delle disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio  decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22   dicembre   1932,   n.  1958,  iscritto  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base "Spese generali di funzionamento di bilancio e affari  finanziari"  (funzionamento)  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'   "Bilancio   e   affari  finanziari"  e  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Arma dei Carabinieri".
 10. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione   ed   il  funzionamento  dell'Agenzia  industrie difesa,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  della  difesa,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri decreti,  le  variazioni  di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.
 |  |  |  | Art. 13. (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
 alimentari e forestali e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario  2007,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra  gli  stati  di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del   decreto   legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  nonche'  per l'attuazione   del   decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143, concernente    il    conferimento   alle   regioni   delle   funzioni amministrative  in  materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
 3.  Per  l'attuazione  del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,  e  del  decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  nell'ambito  della  parte  corrente e nell'ambito del conto capitale  dello  stato  di  previsione  del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  per  l'anno finanziario 2007, le variazioni  compensative  di  bilancio, in termini di competenza e di cassa,  occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari  settori  d'intervento  del  Programma  nazionale  della pesca e dell'acquacoltura.
 4.  Per l'anno finanziario 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di  previsione  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali  per  l'anno  medesimo  delle  somme  iscritte  nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (capitolo 2827) di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  secondo la ripartizione percentuale  indicata  all'articolo  24,  comma  2,  della  legge  11 febbraio 1992, n. 157.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a ripartire,  con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di  base di conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi nel settore   agricolo   e   forestale"   di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'  "Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  in  attuazione  della  legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente  razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
 6.  Ai  fini  dell'attuazione  del  decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del  settore  agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta   del   Ministro   delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su proposta del Ministro   delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  e' autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  le  somme iscritte nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  "Economia montana e forestale"   di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Corpo forestale  dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 8. Per l'anno 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta   del   Ministro   delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali,  e'  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla riassegnazione  alle pertinenti unita' previsionali di base afferenti il  centro  di  responsabilita'  "Corpo  forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  delle  somme  versate  in  entrata  dall'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  a  titolo  di  rimborso al Corpo forestale  dello  Stato  per  i  controlli  effettuati  ai  sensi del regolamento  (CE)  n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successive  modificazioni,  e  del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
 9.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unita'  previsionali  di  base afferenti il centro di responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle   politiche   agricole   alimentari   e  forestali  per  l'anno finanziario  2007  delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo  forestale  dello  Stato  in  virtu'  di  accordi di programma, convenzioni  ed  intese  per il raggiungimento di finalita' comuni in materia  di  lotta  agli  incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente,  tutela  e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.
 10.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unita'  previsionali  di  base afferenti il centro di responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle   politiche   agricole   alimentari   e  forestali  per  l'anno finanziario  2007  delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dal  CONI  e  da  altri enti pubblici e privati destinate alle attivita' sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 14. (Stato di previsione del Ministero per i beni
 e le attivita' culturali e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2007,  in  conformita'  dell'annesso  stato di previsione (Tabella n. 14).
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le   attivita'   culturali,   nell'ambito   della  parte  corrente  e nell'ambito   del  conto  capitale  dello  stato  di  previsione  del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2007,  le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di  competenza  e  di  cassa,  tra  i  capitoli allocati nelle unita' previsionali  di  base "Fondo unico per lo spettacolo", di pertinenza del  centro  di responsabilita' "Segretariato Generale" - 2.1.2.2; di pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Cinema"  -  11.1.2.1 e 11.2.3.2; di pertinenza del centro di responsabilita' "Spettacolo dal vivo" - 12.1.2.1 e 12.2.3.2.
 |  |  |  | Art. 15. (Stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute  e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero  della  salute, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
 2.  Alle  spese di cui all'unita' previsionale di base "Programma anti  AIDS"  (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento  della  prevenzione  e  comunicazione"  dello  stato di previsione  del  Ministero  della  salute  si  applicano,  per l'anno finanziario   2007,  le  disposizioni  contenute  nel  secondo  comma dell'articolo  36  del  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero della  salute  per  l'anno  finanziario  2007  delle somme versate in entrata  dalle  Federazioni  nazionali  degli  ordini  e  dei collegi sanitari  per  il  funzionamento  della  Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su proposta del Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2007, i fondi   per   il   finanziamento   delle   attivita'   di  ricerca  e sperimentazione  iscritti  nell'ambito  delle  unita' previsionali di base  "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del  centro  di responsabilita' "Dipartimento dell'innovazione" dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto  dall'articolo  12,  comma  2,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a riassegnare  per  l'anno  finanziario  2007,  con  propri decreti, le entrate  di  cui  all'articolo  5,  comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di  previsione  del  Ministero  della  salute  per  le  attivita'  di controllo,   di  programmazione,  di  informazione  e  di  educazione sanitaria  del  Ministero  stesso,  nonche'  per  le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
 6.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29  dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, e'  autorizzato  a  ripartire,  con propri decreti, tra le pertinenti unita'  previsionali  di base degli stati di previsione dei Ministeri della  salute, dell'interno e della difesa il "Fondo da ripartire per la  realizzazione  di  una  campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie     dei     cittadini    italiani    impegnati    nell'area Bosnia-Erzegovina  e  Kosovo, nonche' per il controllo delle sostanze alimentari   importate  dalla  predetta  area"  iscritto  nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Missioni internazionali di pace" di pertinenza    del    centro    di    responsabilita'    "Dipartimento dell'innovazione"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero della salute per l'anno finanziario 2007.
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su proposta del Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti,  alle  variazioni  di  bilancio  tra  le  pertinenti  unita' previsionali  di  base  dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2007, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,    convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 16. (Stato  di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero  dei trasporti, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  dei trasporti,  le  variazioni  di  competenza  e di cassa nello stato di previsione  dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti per gli  adempimenti  previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo  10  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza  del  servizio  di informatica del centro di elaborazione dati  del  Dipartimento  per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti.
 3.  Il  numero  massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie  di  porto  da  mantenere  in  servizio  come forza media nell'anno  2007,  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma 3, del decreto legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito  come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e  c)  del  comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 60 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b)  del  comma  1  dell'articolo  21 del decreto legislativo 8 maggio 2001,  n.  215;  5 ufficiali delle forze di completamento di cui alla lettera  d)  del  comma  1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
 4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e  le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2007, e' fissato in 147 unita'.
 5.  Nell'elenco  n.  1  annesso  allo  stato  di  previsione  del Ministero  dei  trasporti,  riguardante il Corpo delle capitanerie di porto,  sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno  finanziario  2007, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui  agli  articoli  20  e  44  del  testo  unico  delle disposizioni legislative  concernenti  l'amministrazione  e  la  contabilita'  dei corpi,  istituti  e  stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio  1928, n. 263, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di   base   "Spese  generali  di  funzionamento"  (funzionamento)  di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
 6.  Ai  sensi  dell'articolo  2  del regolamento per i servizi di cassa  e  contabilita'  delle  Capitanerie  di porto, di cui al regio decreto  6  febbraio  1933,  n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono  essere  versati  in  conto  corrente  postale dai funzionari delegati.
 7.  Le  disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il  Ministero  della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione  dei  fondi  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle  spese  per  la  manutenzione  ed  esercizio  dei mezzi nautici, terrestri   ed  aerei  e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  ed infrastrutture  occorrenti  per  i servizi tecnici e di sicurezza dei porti  e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi  e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita'  "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del Ministero  dei  trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2007, le  disposizioni  contenute  nel  secondo  comma  dell'articolo  36 e nell'articolo  61-bis  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 17. (Stato di previsione del Ministero dell'universita'
 e della ricerca e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero  dell'universita'  e  della ricerca, per l'anno finanziario 2007,  in  conformita'  dell'annesso  stato di previsione (Tabella n. 17).
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su proposta del Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca,  e'  autorizzato  ad apportare,  con propri decreti, variazioni compensative in termini di residui,  competenza  e  cassa  tra  i  capitoli allocati nell'unita' previsionale di base "Ricercatori universita', enti ed istituzioni di ricerca"    del   centro   di   responsabilita'   "Dipartimento   per l'universita',  l'alta  formazione  artistica, musicale e coreutica e per  la  ricerca scientifica e tecnologica" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca.
 3.  L'assegnazione  autorizzata  a favore del Consiglio nazionale delle  ricerche,  per  l'anno  finanziario 2007, e' comprensiva delle somme  per  il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei  programmi  finalizzati  gia'  approvati  dal CIPE, nonche' della somma  determinata  nella  misura  massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto  di  biologia  cellulare  per  attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione,  all'unita' previsionale  di  base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica  e  per  la  ricerca scientifica e tecnologica" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato  in  relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n.  321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su proposta del Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca,  e'  autorizzato  ad apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di  competenza  e  di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  e  gli  stati  di previsione dei Ministeri   interessati   in  relazione  al  trasferimento  di  fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
 |  |  |  | Art. 18. (Stato di previsione del Ministero della
 solidarieta' sociale e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero della solidarieta' sociale, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti, in termini di residui, competenza e cassa,   le   variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 19. (Stato di previsione del Ministero del commercio
 internazionale e disposizioni relative)
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del Ministero  del commercio internazionale, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
 |  |  |  | Art. 20. (Totale generale della spesa)
 1. E' approvato, in euro 683.826.580.981 in termini di competenza ed  in  euro  701.341.189.276 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2007.
 |  |  |  | Art. 21. (Quadro generale riassuntivo)
 1.  E'  approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale  riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2007, con le tabelle allegate.
 |  |  |  | Art. 22. (Disposizioni diverse)
 1. Per l'anno finanziario 2007, le spese considerate nelle unita' previsionali  di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con    propri    decreti,    variazioni    tra   loro   compensative, rispettivamente,  per  competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
 2.   Per   l'anno   finanziario   2007,  le  spese  delle  unita' previsionali  di  base  del  conto  capitale  dei  singoli  stati  di previsione  alle  quali  si  applicano  le disposizioni contenute nel quinto  e  nel  settimo  comma  dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  sono  quelle  indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
 3.  In  relazione  all'accertamento  dei  residui di entrata e di spesa  per  i  quali  non  esistono  nel  bilancio  di  previsione  i corrispondenti  capitoli  nell'ambito  delle  unita'  previsionali di base,  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad istituire   gli   occorrenti   capitoli   nelle   pertinenti   unita' previsionali  di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a trasferire,  con  propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa,  dall'unita'  previsionale  di  base  "Fondo  per  i programmi regionali  di  sviluppo"  (investimenti)  di pertinenza del centro di responsabilita'   "Dipartimento   per  le  politiche  di  sviluppo  e coesione"  dello  stato  di  previsione  del Ministero dello sviluppo economico   per   l'anno  finanziario  2007  alle  pertinenti  unita' previsionali   di   base  dei  Ministeri  interessati,  le  quote  da attribuire  alle  regioni  a  statuto  speciale, ai sensi dell'ultimo comma  dell'articolo  126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 5.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive   modificazioni,   concernente  disciplina  delle  imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
 6.  Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente   collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  e orientale,  il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio occorrenti  per  la ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su proposta dei Ministri  interessati,  e'  autorizzato  a  trasferire, in termini di competenza   e  di  cassa,  con  propri  decreti,  le  disponibilita' esistenti  su  altre  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di previsione  delle  amministrazioni  competenti  a  favore di apposite unita'  previsionali  di  base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati  dall'Unione  europea,  nonche'  di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
 8.    In   relazione   ai   provvedimenti   di   riordino   delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui al decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,  n.  233,  il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, da comunicare alle Commissioni  parlamentari  competenti,  le  variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa,  l'istituzione,  la modifica e la soppressione di unita' previsionali di base.
 9.    In   relazione   ai   provvedimenti   di   riordino   delle amministrazioni pubbliche, disposti dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   comunicati   alle  Commissioni parlamentari  competenti e alla Corte dei conti per la registrazione, le   variazioni  di  bilancio  per  la  riassegnazione  ai  Ministeri interessati delle disponibilita' impegnate ovvero non utilizzate alla data  del  31  dicembre  2006, versate all'entrata del bilancio dello Stato   ai  fini  della  loro  destinazione  alle  pertinenti  unita' previsionali di base per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.
 10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia   e  delle  finanze,  da  comunicare  alle  Commissioni parlamentari  competenti,  negli  stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2006 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi  di  ristrutturazione di cui al comma 8, nonche' previsti da altre   normative   vigenti,  possono  essere  effettuate  variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra capitoli delle   unita'   previsionali   di   base   del  medesimo  centro  di responsabilita' amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di  spesa  di  natura  obbligatoria,  per  le spese in annualita' e a pagamento  differito  e  per  quelle direttamente regolate con legge, nonche'  tra  capitoli  di  unita'  previsionali di base dello stesso stato  di  previsione  limitatamente  alle spese di funzionamento per oneri  relativi  a  movimenti  di personale e per quelli strettamente connessi con la operativita' delle amministrazioni.
 11.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 92  del  codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche  mediante  riassegnazione  delle  somme  allo  scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
 12.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione   dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del personale  dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nonche'  degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto   legislativo   12   maggio   1995,   n.  195,  e  successive modificazioni,   per   quanto   concerne   il  trattamento  economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
 13.  Gli  stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2007, relativamente  ai  fondi  destinati  all'incentivazione del personale civile  dello  Stato,  delle  Forze  armate,  del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di  polizia, nonche' quelli per la corresponsione  del  trattamento  economico  accessorio del personale dirigenziale,   non  utilizzati  alla  chiusura  dell'esercizio  sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
 14.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione  delle  amministrazioni  statali  interessate  delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle amministrazioni   medesime   a   carico   delle   pertinenti   unita' previsionali  di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  e  successivamente  versate  all'entrata del bilancio dello Stato.
 15.  Al  fine  della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni compensative dalle unita' previsionali di base "Funzionamento", per le spese relative al fitto  di  locali  dei  pertinenti  centri  di  responsabilita' delle amministrazioni medesime, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'acquisto   di   immobili,   anche   attraverso  la  locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero   degli   affari  esteri,  anche  attraverso  la  locazione finanziaria,  le variazioni compensative sono operate con le predette modalita'  tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
 16.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione   delle   amministrazioni   interessate,   occorrenti  per l'attuazione  dei  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri adottati  in  relazione  all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.
 17.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali di  base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000, n. 56, concernente  disposizioni  in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo  10  della  legge  13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.
 18. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24,  comma  8,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per accertarne  la  congruenza  con  il  trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
 19.  In  relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12,  del  contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro  del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio  1999,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  142  del  21  giugno  2001, concernente l'assegnazione temporanea  di  personale  ad  altra  amministrazione in posizione di comando,  il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni  di bilancio tra le pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni interessate,  occorrenti  per provvedere al pagamento del trattamento economico  al  personale  comandato  a carico dell'amministrazione di destinazione.
 20.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  46  della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni  parlamentari  competenti  e  alla  Corte  dei  conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilita'  e  le  unita' previsionali di base di conto capitale degli  stati  di  previsione  interessati  delle  dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.
 21.  Per  l'anno  finanziario  2007,  al  fine  di  agevolare  il raggiungimento  degli  obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro competente,  da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da  inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate   variazioni   compensative   tra  capitoli  delle  unita' previsionali  del  medesimo  stato  di  previsione della spesa, fatta eccezione  per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le  spese  in  annualita'  e  a  pagamento  differito  e  per  quelle direttamente  regolate  con legge. Per le medesime finalita' e per la migliore   flessibilita'   gestionale   dei   bilancio,  il  Ministro dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro competente, e'  autorizzato  ad  apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per  la  registrazione,  variazioni compensative in termini di cassa, nell'ambito  di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione.
 22.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  72  della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive modificazioni, concernente i fondi  rotativi  per  le  imprese,  il Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti  variazioni  di  bilancio  negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
 23.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione  delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2007,  delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese   di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso  le amministrazioni  statali  ai  sensi  dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 24. Per l'anno finanziario 2007, le unita' previsionali di base e le   funzioni  obiettivo  sono  individuate,  rispettivamente,  negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
 |  |  |  | Art. 23. (Bilancio pluriennale)
 1.  E' approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale  dello  Stato  e  delle  aziende autonome per il triennio 2007-2009,  nelle  risultanze  di  cui  alle  tabelle  allegate  alla presente legge.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 27 dicembre 2006
 
 NAPOLITANO
 
 PRODI, Presidente del Consiglio
 dei Ministri
 PADOA-SCHIOPPA,        Ministro
 dell'economia e delle finanze
 Visto, il Guardasigilli: MASTELLA
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 1747):
 Disegno  di legge presentato dal Ministro dell'economia
 e finanze (Padoa-Schioppa) il 1° ottobre 2006.
 Assegnato   alla  V  commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente,  il  5 ottobre 2006 con pareri delle commissioni
 I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.
 Esaminato  dalla  V  commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente,  il  16, 17, 24, 30, 31 ottobre 2006; il 2, 3, 4
 novembre 2006.
 Esaminato in aula il 7, 8 novembre 2006 ed approvato il
 19 novembre 2006.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 1184):
 Assegnato  alla  5ª  commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente, il 22 novembre 2006 con pareri delle commissioni
 1ª,  2ª,  3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
 della commissione parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  5ª  commissione  (Bilancio),  in sede
 referente, il 22, 23, 27, 28, 29 novembre 2006; il 4, 5, 6,
 7, 8, 9, 10, 11 dicembre 2006.
 Esaminato in aula il 12, 13 dicembre 2006 ed approvato,
 con modificazioni, il 15 dicembre 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 1747-B):
 Assegnato   alla  V  commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente, il 18 dicembre 2006 con parere delle commissioni
 I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.
 Esaminato  dalla  V  commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente, il 18 e 19 dicembre 2006.
 Esaminato  in  aula il 20 dicembre 2006 ed approvato il
 21 dicembre 2006.
 |  |  |  | TABELLA A Unita'  previsionali  di  base  del  bilancio di previsione dello Stato  per l'anno 2007 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato   ad   effettuare   variazioni   tra  loro compensative.
 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
 Dipartimento del tesoro: 3.1.7.3 "Interessi sui titoli del debito pubblico"  (cap.  2214,  2215,  2216  e 2218); 3.1.7.4 "Interessi sui mutui  Crediop  e  BEI" (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 "Oneri accessori" (cap. 2247); 3.1.7.6 "Altri interessi su mutui" (cap. 2263);
 Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato:  4.1.2.1 "Fondo  sanitario  nazionale"  (cap.  2700); 4.1.2.7 "Ripiano deficit spesa   sanitaria"  (cap.  2746);  4.1.2.8  "Risorse  proprie  Unione europea"  (cap.  2750,  2751  e  2752);  4.1.7.1  "Interessi conti di tesoreria" (cap. 3100);
 Dipartimento  per  le  politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi  di imposte" (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4015);
 Dipartimento  per  le  politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi  di imposte" (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4016).
 Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
 Gabinetto  e  uffici  di  diretta  collaborazione  all'opera  del Ministro:  1.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1041); Segretario generale e segreteria generale: 2.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico  della  Repubblica:  3.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 "Funzionamento"  (cap.  1201);  Direzione  generale per il personale: 5.1.1.1  "Uffici  centrali"  (cap.  1241); Direzione generale per gli affari  amministrativi,  di bilancio e il patrimonio: 6.1.1.1 "Uffici centrali"  (cap.  1301);  Servizio  stampa  e  informazione:  7.1.1.0 "Funzionamento"   (cap.   1632);   Servizio   per  l'informatica,  le comunicazioni  e  la  cifra:  8.1.1.1  "Uffici centrali" (cap. 1703); Direzione   generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo:  9.1.1.0 "Funzionamento"  (cap.  2001); Direzione generale per la promozione e la  cooperazione  culturale:  10.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 2401); Direzione  generale  per  gli  italiani  all'estero  e  le  politiche migratorie:  11.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3001); Direzione generale per  gli  affari  politici multilaterali ed i diritti umani: 12.1.1.0 "Funzionamento"  (cap.  3301); Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3601);  Istituto  diplomatico:  14.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3901); Direzione  generale per i Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 "Funzionamento" (cap.  4003); Direzione generale per i Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 "Funzionamento"  (cap.  4101);  Direzione  generale  per  i Paesi del Mediterraneo  e  del  Medio  Oriente:  17.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4201);  Direzione  generale  per  i  Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0  "Funzionamento" (cap. 4301); Direzione generale per i Paesi dell'Asia,   dell'Oceania,   del  Pacifico  e  l'Antartide:  19.1.1.0 "Funzionamento"  (cap.  4401);  Direzione generale per l'integrazione europea: 20.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4501);
 Direzione  generale  per gli affari amministrativi, di bilancio e il  patrimonio:  6.1.1.2  "Uffici  all'estero"  (cap.  1501  e 1503); Direzione  generale  per  la  promozione e la cooperazione culturale: 10.1.1.2  "Istituzioni scolastiche e culturali all'estero" (cap. 2502 e 2503).
 
 TABELLA B
 Unita'  previsionali  di  base  per  le  quali  si  applicano  le disposizioni  contenute  nel  quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
 Dipartimento   del   tesoro:   3.2.4.4  "Fondo  rotativo  per  la cooperazione allo sviluppo" (cap. 7415).
 Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture:
 Dipartimento  per  le  infrastrutture  stradali,  l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7341);
 Dipartimento  per  le  infrastrutture  stradali,  l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 7527);
 Dipartimento  per il coordinamento dello sviluppo del territorio, personale   ed  i  servizi  generali:  2.2.3.18  "Opere  marittime  e portuali" (cap. 7261).
 Stato di previsione del Ministero della difesa:
 Gabinetto  e  uffici  di  diretta  collaborazione  all'opera  del Ministro:   1.2.3.1   "Fondo   unico   da  ripartire  -  investimenti universita' e ricerca" (cap. 7000);
 Segretariato generale: 3.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7101). Stato di previsione del Ministero dei trasporti:
 Dipartimento   per   i  trasporti  terrestri,  personale,  affari generali  e  pianificazione generale dei trasporti: 2.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7100).
 Quadri generali riassuntivi
 
 ---->  Vedere Tabella da pag. 27  <----
 |  |  |  | Allegato 1 
 Allegato n. 1: Unita' previsionali di base per il 2007
 
 Ministero dell'economia e delle finanze - Pag. 64 Amministrazione dei monopoli di Stato - Pag. 70 Ministero dello sviluppo economico - Pag. 71 Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Pag. 73 Ministero della giustizia - Pag. 75 Archivi notarili - Pag. 76 Ministero degli affari esteri - Pag. 77 Istituto agronomico per l'oltremare - Pag. 80 Ministero della pubblica istruzione - Pag. 81 Ministero dell'interno - Pag. 86 Fondo edifici di culto - Pag. 88 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Pag. 89 Ministero delle infrastrutture - Pag. 91 Ministero delle comunicazioni - Pag. 93 Ministero della difesa - Pag. 95 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Pag. 97 Ministero per i beni e le attività culturali - Pag. 99 Ministero della salute - Pag. 102 Ministero dei trasporti - Pag. 104 Ministero dell'università e della ricerca - Pag. 106 Ministero della solidarietà sociale - Pag. 107 Ministero del commercio internazionale - Pag. 108
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 Allegato n. 2: Funzioni obiettivo per il 2007
 
 Stati di previsione Tabella n. 1- Stato di previsione dell'entrata
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 
 Tabella n. 2- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione dei monopoli di Stato Tabella  n.  3- Stato  di  previsione  del  Ministero  dello sviluppo economico Tabella  n.  4- Stato  di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 
 Tabella n. 5- Stato di previsione del Ministero della giustizia Archivi notarili Tabella n. 6- Stato di previsione del Ministero degli affari esteri Istituto agronomico per l'oltremare Tabella  n.  7- Stato  di  previsione  del  Ministero  della pubblica istruzione Tabella n. 8- Stato di previsione del Ministero dell'interno Fondo edifici di culto Tabella n. 9- Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Tabella n. 10- Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture Tabella n. 11- Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni Tabella n. 12- Stato di previsione del Ministero della difesa
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 
 Tabella  n.  13- Stato  di  previsione  del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Tabella  n.  14- Stato  di  previsione  del Ministero per i beni e le attivita' culturali Tabella n. 15- Stato di previsione del Ministero della salute Tabella n. 16- Stato di previsione del Ministero dei trasporti Tabella  n.  17- Stato di previsione del Ministero dell'Universita' e della ricerca Tabella  n.  18- Stato di previsione del Ministero della solidarieta' sociale Tabella  n.  19- Stato  di  previsione  del  Ministero  del commercio internazionale
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
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