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| Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | REGIONE EMILIA-ROMAGNA |  | COMUNICATO |  | Legge  regionale  20 dicembre  2006,  n. 19 recante: «Disposizioni in materia tributaria» |  | 
 |  |  |  | L'assemblea legislativa regionale ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 
 Art. 1.
 Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attivita'
 
 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al   31   dicembre  2006,  l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle attivita'  produttive (IRAP) e' determinata nella misura del 5,25 per cento  per  le  seguenti  divisioni  riferite ai settori di attivita' economiche,  secondo  la  classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:
 divisione  23  - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;
 divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;
 divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;
 divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
 divisione  66  -  Assicurazioni  e  fondi  pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;
 divisione   67   -  Attivita'  ausiliarie  dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.
 2.  L'aliquota  determinata al comma 1 si applica al valore della produzione    netta   realizzata   nel   territorio   della   regione EmiliaRomagna.
 |  |  |  | Art. 2. Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
 
 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al  31 dicembre 2006, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e' fissata nella misura seguente:
 a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
 b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
 c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 20.001 euro e 25.000 euro;
 d) 1,4  per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.
 |  |  |  | Art. 3. Estinzione del contenzioso
 
 1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione  dei  crediti  in  essere  alla data di entrata in vigore della  presente  legge  relativi  ai tributi regionali, comprensivi o costituiti  solo  da  sanzioni  amministrative  o  interessi  qualora l'ammontare  dovuto,  per  ciascun  credito,  non superi l'importo di 16,53 euro.
 2.  Se  l'importo  del  credito  supera  il  limite  previsto nel comma 1,  si  procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
 3.  La  disposizione  di cui al comma 1 non si applica qualora il credito   tributario,  comprensivo  o  costituito  solo  da  sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un  biennio,  degli  obblighi  di  versamento concernenti il medesimo tributo.
 |  |  |  | Art. 4. Abrogazione di norme
 
 1.  E'  abrogato  il  comma 1-bis  dell'art.  7-bis  della  legge regionale  19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
 |  |  |  | Art. 5. Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna.
 La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
 E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
 Bologna, 20 dicembre 2006
 Il presidente: Errani
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