| IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 Vista  la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed  organismi  pubblici,  che  all'art. 1 prevede che con decreto del Ministro   del   tesoro  viene  fissato  il  tasso  di  interesse  da corrispondere   sulle   somme  versate  nelle  contabilita'  speciali fruttifere  in  una  misura  compresa  tra  il  valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;
 Visto  il decreto ministeriale del 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  176 del 31 luglio 2003, che ha fissato nella misura  del  1,75%  lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette  contabilita'  speciali fruttifere a decorrere dal 1° luglio 2003;
 Vista  la  nota  n.  124409  del  13 dicembre  2006 con la quale il Dipartimento  del  tesoro  segnala la necessita' di adeguare il tasso d'interesse  sulle  contabilita'  speciali  fruttifere  in  relazione all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento;
 Visto  il  decreto  legislativo  del  30 marzo  2001,  n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 A  decorrere  dal  1°  gennaio  2007  il  tasso  di interesse annuo posticipato  da  corrispondere,  ai  sensi  dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilita' speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici e' determinato nella misura del 2,25% lordo.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 dicembre 2006
 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
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