Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2006 (vai al sommario)
COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
ORDINANZA 15 dicembre 2006
Trasferimento del combustibile irraggiato dall'impianto EUREX al deposito Avogadro.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il presidente della SO.G.I.N. S.p.A. (nel seguito, «SOGIN») e' stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito «Commissario delegato») e dotato dei poteri necessari per realizzare tale finalita', con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi, autorizzando anche la deroga ad alcune norme di legge e di regolamento, nonche' a disposizioni di provvedimenti amministrativi e di contrattazione collettiva;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2006;
Considerato che la SOGIN - la quale con atto sottoscritto il 30 marzo 2006 ha definitivamente ricevuto in gestione dall'ENEA l'impianto EUREX ubicato nel sito di Saluggia (Vercelli), onde procedere al suo smantellamento - ha rilevato e tempestivamente segnalato all'APAT perdite di acqua debolmente contaminata all'esterno della piscina che in tale impianto ospita circa 2 tonnellate di combustibile nucleare irraggiato;
Considerato che la SOGIN ha recentemente ampliato, dando anche di cio' tempestiva informazione all'APAT, la rete locale di monitoraggio della radioattivita' ambientale presso l'impianto EUREX, con particolare riferimento alla misura di radioattivita' nell'acqua di falda;
Ritenuto che tali misure di prevenzione valgono a monitorare il riscontrato fenomeno della perdita di acqua dalla suddetta piscina, per ora di modesta rilevanza radiologica ambientale;
Ritenuto, tuttavia, che appare indispensabile provvedere con urgenza ad un radicale intervento di bonifica della anzidetta piscina e che tale intervento non puo' prescindere dall'allontanamento del combustibile nucleare irraggiato attualmente ivi stoccato;
Considerato che tra le possibili soluzioni, potrebbe essere scelta quella del trasferimento delle anzidette 2 tonnellate di combustibile irraggiato dalla piscina di EUREX a quella del vicino deposito Avogadro, gestito dalla societa' Deposito Avogadro S.r.l. del Gruppo FIAT, nella quale sono attualmente gia' depositate circa 28 tonnellate di altro combustibile irraggiato di analoghe caratteristiche nucleari;
Considerato che la permanenza in Avogadro del combustibile proveniente da EUREX avrebbe carattere di temporaneita', dal momento che da qui esso sara' inviato all'estero nel quadro del contratto gia' definito dalla SOGIN con la societa' francese AREVA per il riprocessamento della totalita' del rimanente combustibile irraggiato proveniente dalle ex centrali ed impianti nucleari italiani, contratto la cui operativita' rientra nell'Accordo intergovernativo sottoscritto in data 24 novembre 2006 dal Ministro dello sviluppo economico italiano e dal suo omologo francese;
Vista l'istanza del 3 ottobre 2006 della societa' Deposito Avogadro al Ministero dello sviluppo economico ed all'APAT relativa alla richiesta di deroga alla prescrizione tecnica di esercizio n. 4 per alloggiare il suddetto combustibile proveniente da EUREX;
Considerato che l'Ente Parco Fluviale del Po Torinese (nel seguito «Ente Parco») ha a suo tempo formulato il «Piano d'area sistema fascia fluviale fiume Po tratto torinese» (nel seguito «Piano d'Area»), nel quale la specifica «scheda progettuale n. 2» colloca in un unico e specificamente delimitato ambito territoriale («Ambito territoriale compreso tra il Canale Cavour, il Canale Farini e l'asta fluviale della Dora Baltea») sia l'Area ENEA, nella quale e' ubicato l'impianto EUREX, sia l'Area Sorin, nella quale e' ubicato il deposito Avogadro;
Considerato che la «scheda progettuale» anzidetta oltre che prevedere la «denuclearizzazione del comprensorio ENEA», considera anche, nell'Area Sorin, «il declassamento di Avogadro a deposito di residui radioattivi a bassa attivita», previo «trasferimento degli elementi di combustibile in sedi alternative di stoccaggio», escludendo altresi' «alcun incremento di attivita' industriali riguardanti il deposito medesimo»;
Ritenuto che l'eventuale trasferimento del combustibile irraggiato da EUREX ad Avogadro non contrasti con le ricordate prescrizioni del Piano d'Area in ordine all'allontanamento del combustibile, atteso che l'integrale svuotamento della piscina dello stesso Avogadro avra' luogo nel quadro del medesimo citato contratto di riprocessamento all'estero, che comprende infatti sia le 2 tonnellate di combustibile di EUREX, sia le ulteriori 28 tonnellate gia' presenti in Avogadro, sia anche le circa 205 tonnellate attualmente depositate nelle piscine delle Centrali di Trino e Caorso;
Considerato altresi' che anche con l'arrivo delle 2 tonnellate di combustibile proveniente da EUREX il livello complessivo di radioattivita' che verrebbe raggiunto in Avogadro risulterebbe notevolmente inferiore a quello che si registrava alla data del 30 maggio 2002 di approvazione delle ricordate prescrizioni del Piano d'Area, cio' in quanto nel successivo periodo 2003-2005, nel quadro di campagne di riprocessamento effettuate in Inghilterra, sono state allontanate dallo stesso Avogadro circa 51 tonnellate di combustibile irraggiato;
Considerato che la giunta esecutiva dell'Ente Parco, con delibera in data 23 novembre 2006, ha deliberato «orientamento favorevole allo svuotamento e alla bonifica della piscina dell'impianto EUREX» e «orientamento non favorevole al trasferimento delle barre di combustibile radioattivo nel deposito Avogadro», considerando tale trasferimento in contrasto con le prescrizioni del Piano d'Area;
Considerato che l'orientamento deliberato dall'Ente Parco non favorevole al trasferimento del combustibile da EUREX ad Avogadro non puo' essere condiviso sia in quanto le ragioni di sicurezza e salvaguardia ambientale connesse con la disattivazione della piscina di EUREX sono prevalenti rispetto alle ragioni essenzialmente formali addotte dall'Ente Parco, sia in quanto, come sopra osservato, non sussiste contrasto con le prescrizioni del Piano d'Area;
Ritenuto che il trasferimento di cui trattasi - che e' circoscritto all'unico delimitato ambito territoriale definito dall'Ente Parco nel Piano d'Area - da un lato accelera la denuclearizzazione dell'Area ENEA, cosi' come richiesto dallo stesso Ente e, dall'altro, non determina alcun pregiudizio nell'obiettivo di svuotare integralmente anche la piscina di Avogadro;
Ritenuto altresi' che il trasferimento del combustibile da EUREX ad Avogadro - avvenendo fra aree contigue e verso un deposito, quale e' lo stesso Avogadro, sede di frequenti operazioni di movimentazione di combustile e quindi predisposto allo scopo - si presenta come operazione maggiormente idonea a conseguire l'obiettivo di ridurre urgentemente il rischio connesso alla piscina EUREX, ed allo stesso tempo ad evitare il diffondersi di una situazione di «pericolo percepito»;
Ritenuto infine che il trasferimento del combustibile in Avogadro non comporta alcuna violazione sostanziale delle prescrizioni del citato Piano, atteso che dalle sopra formulate osservazioni si ricava che le condizioni radiologiche determinabili in Avogadro in conseguenza dell'immagazzinamento del combustibile proveniente da EUREX risultano piu' conservative di quelle presenti nello stesso Avogadro all'epoca della approvazione del vigente Piano d'Area;
Considerato che con nota del 10 ottobre 2006, l'Ente Parco ha affermato che «solo una decisione superiore assunta in regime di urgenza e pertanto con i conseguenti atti, puo' essere considerata sostitutiva, per evidenti motivi di urgenza e pericolo, delle condizioni previste dalla normativa territoriale regionale alla quale il Piano d `Area dell'area protetta fa riferimento»;
Considerato che l'APAT, per quanto di competenza relativamente agli aspetti di sicurezza della piscina di Avogadro, ha in corso di esame le istanze presentate dagli interessati al fine di ottenere l'autorizzazione all'immagazzinamento del combustibile proveniente da EUREX;
Sentita la regione Piemonte che si e' espressa con la deliberazione n. 98-4441 del 20 novembre 2006;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 e art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 nella seduta del 14 dicembre 2006;
Dispone:

Ai fini dell'eventuale immagazzinamento nella piscina del deposito Avogadro del combustibile nucleare irraggiato attualmente stoccato nella piscina dell'impianto EUREX di Saluggia - immagazzinamento per il quale sono in corso di esame le relative istanze di autorizzazione - la SO.G.I.N. S.p.A., quale «Soggetto attuatore» degli interventi di emergenza del Commissario delegato, e' fin d'ora autorizzata a trasferire tale combustibile in detto deposito Avogadro, qualora in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
La SOGIN, ottenute le suddette prescritte autorizzazioni, e' tenuta, altresi', al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di emergenza per il trasporto approvato dal prefetto di Vercelli ai sensi di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonche' a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.
La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed e' esecutiva dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 15 dicembre 2006
Il commissario delegato: Jean
 
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