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| Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 23 novembre 2006 |  | Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza. (Deliberazione n. 664/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella sua riunione di Consiglio del 23 novembre 2006;
 Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica utilita»,  e,  in  particolare, l'art. 2, comma 12, lettere h - n), e commi 20, 26 e 27;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle  telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 3, e commi 31 e 32;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»  e,  in particolare, gli articoli 13, 70, 71, 79 e 98;
 Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre  2005, n. 206, recante «Codice  del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, gli articoli 50 ss.;
 Vista   la  delibera  n.  179/03/CSP  del  4 agosto  2003,  recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualita' e carte dei  servizi  di  telecomunicazioni  ai  sensi  dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  193  del 21 agosto 2003;
 Vista  la  delibera  n.  136/06/CONS  del 15 marzo 2006, recante il «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2006;
 Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il funzionamento,  approvato  con  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n.   506/05/CONS   del   21 dicembre   2005   recante  «Modifiche  ed integrazioni  al  regolamento  di  organizzazione  e di funzionamento dell'Autorita»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006,  n.  11,  come  successivamente  integrata  dalla  delibera  n. 40/06/CONS,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 31 gennaio 2006, n. 25;
 Vista  la  delibera n. 418/06/CONS del 28 giugno 2006, con la quale e'   stato   adottato  uno  schema  di  regolamento,  concernente  le disposizioni  a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di   comunicazione   elettronica   mediante   contratti  a  distanza, sottoposto a procedura di consultazione pubblica;
 Viste  le note con le quali le societa' Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni  S.p.A.,  Vodafone  N.V., H3G S.p.A, Tiscali Italia S.r.L., Tele 2 Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., nonche' l'Unione nazionale dei consumatori hanno fatto pervenire i relativi contributi e  le  osservazioni  in ordine allo schema di regolamento di cui alla delibera n. 418/06/CONS;
 Udite  le  societa'  Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. in data 22 settembre 2006;
 Viste  le  proposte  e le osservazioni formulate dalle associazioni dei  consumatori  sui temi oggetto del presente regolamento nel corso dell'audizione   periodica  del  23 ottobre  2006  e  la  conseguente decisione  adottata  dal  consiglio  dell'Autorita' di dare immediata attuazione   ad   un   piano   di   rafforzamento   degli  interventi regolamentari a tutela dei consumatori ed utenti finali;
 Considerata   l'opportunita',   a   fronte   dell'ingente  mole  di segnalazioni    riguardanti    la   fornitura   di   servizi,   anche supplementari,  e beni non richiesti, mediante l'utilizzo di tecniche di  comunicazione a distanza di adottare il presente provvedimento al fine di stabilire le procedure corrette e trasparenti da seguire, per la  conclusione dei contratti, anche mediante telefono e conferma per iscritto,   per   soddisfare   pienamente   le   esigenze  di  tutela dell'utenza;
 Ritenuto,  pertanto,  necessario  dettare  specifiche  disposizioni attuative   concernenti   il  divieto  di  fornitura  di  beni  o  di attivazione/disattivazione  di  servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto gia' in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell'utente;
 Ritenuto, inoltre, opportuno applicare le disposizioni in questione agli  utenti  finali, ai quali, ai sensi delle norme del codice delle comunicazioni  elettroniche, possono essere estese le medesime tutele previste per i consumatori;
 Ritenuto  necessario prevedere espressamente l'obbligo dell'addetto di  comunicare,  in  caso  di  proposta,  a  mezzo  del  telefono, di fornitura  di  beni  e servizi di comunicazione elettronica, oltre al proprio  nome  ed  al cognome, il nominativo della societa' per conto della  quale  avviene  il  contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico  nonche', in caso di in equivoca volonta' di adesione alla proposta  manifestata  da  parte  del titolare dell'utenza, il numero assegnato  alla relativa pratica, e di fornire opportuna informativa, inclusa  quella  di  cui  all'art.  70 del codice delle comunicazioni elettroniche;
 Ritenuto che, in caso di utilizzo di comunicazioni telefoniche, per soddisfare l'esigenza di certezza in ordine all'effettiva conclusione del  contratto,  il consenso informato del titolare dell'utenza possa risultare   dalla   registrazione   integrale   della   conversazione telefonica  e  debba  altresi'  pervenire al recapito dell'utente uno specifico  modulo  di  conferma, al piu' tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto;
 Considerato  che  l'utilizzo  di  pratiche commerciali scorrette ha dato  luogo  a  una serie di disservizi e disagi agli utenti e che, a fronte  del mancato pagamento, anche per servizi supplementari, delle fatture   oggetto  di  contestazione,  sono  state  poste  in  essere cessazioni  di  servizi,  anche  diversi  dal  servizio universale, e sospensioni di linee;
 Ritenuto,  pertanto, opportuno estendere come requisito generale le disposizioni   previste   in  materia  di  sospensione  del  servizio universale  dall'allegato  4, parte A, del codice delle comunicazioni elettroniche;
 Considerato  che, in caso di controversie tra operatori e utenti in merito   alla   fornitura   di   beni   e  servizi  di  comunicazioni elettroniche,  si  applicano  le procedure previste dalla delibera n. 182/02/CONS e successive modificazioni e integrazioni;
 Ritenuto opportuno stabilire gli elementi probatori che l'operatore dovra'  addurre,  anche a scanso delle sanzioni previste dall'art. 98 del   codice   delle   comunicazioni  elettroniche,  in  presenza  di segnalazioni a suo carico di fornitura di prestazioni non richieste;
 Considerato  che  l'Autorita' si riserva di valutare periodicamente gli  effetti  del  presente  provvedimento, anche tenendo conto delle segnalazioni dei consumatori, degli utenti e delle loro associazioni, e  di  adottare  eventuali  ulteriori misure per garantire un livello elevato  di protezione dei consumatori e utenti nei loro rapporti con i  fornitori,  in ossequio a quanto stabilito dall'art. 13 del codice delle comunicazioni elettroniche;
 Viste   le  risultanze  istruttorie  e  la  relazione  illustrativa presentate dalle strutture competenti;
 Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri, relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 
 Art. 1.
 1.  L'Autorita' adotta il regolamento concernente le disposizioni a tutela   dell'utenza   in   materia   di   fornitura  di  servizi  di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza.
 2.  Il  testo  del  regolamento  di  cui  al  comma 1  e' riportato nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte integrante e sostanziale.
 3.  La  presente  delibera  entra  in  vigore  il trentesimo giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana,  sul  sito  web  e  nel  bollettino  ufficiale dell'Autorita'.
 Napoli, 23 novembre 2006
 
 Il presidente: Calabro'
 
 I commissari relatori
 Napoli-Magri
 |  |  |  | Allegato A 
 REGOLAMENTO  RECANTE  DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA  DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI
 A DISTANZA
 
 Art. 1.
 
 Definizioni
 
 1.1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) «Autorita», l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;
 b) «utente»,   l'utente  finale,  come  definito  dall'art.  1, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonche'   il   consumatore   come   definito  dall'art.  1,  comma 1, lettera j), del medesimo decreto legislativo;
 c) «operatore»,  l'impresa  che  fornisce  beni  e  servizi  di comunicazione  elettronica  anche  ove  ai fini della conclusione del contratto e nell'attivita' di informazione e di assistenza si avvalga di intermediari che agiscono in suo nome o per suo conto;
 d) «Codice  del  consumo»,  il  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 e) «Codice»,   il  «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche» adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
 2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice e di cui all'art. 50 del Codice del consumo.
 Art. 2.
 
 Conclusione  dei  contratti a distanza di fornitura di beni e servizi
 di comunicazione elettronica
 
 1.  Prima  della conclusione di qualsiasi contratto a distanza di fornitura  di beni e servizi di comunicazione elettronica l'operatore fornisce  all'utente  tutte  le  informazioni  di cui all'art. 52 del Codice  di consumo e le informazioni sugli elementi del contratto che si accinge a concludere elencate nell'art. 70 del Codice.
 2.    L'operatore    fornisce   altresi'   adeguata   informativa relativamente  alle eventuali modifiche o restrizioni del servizio di natura  tecnica o economica che possano derivare dalla conclusione al contratto che l'utente si accinge a concludere.
 3.  In  caso  di  proposta, a mezzo del telefono, di fornitura di beni  e  servizi  di  comunicazione  elettronica l'addetto dipendente dall'operatore,  o  da  societa'  esterna da quest'ultimo incaricata, deve  comunicare,  all'inizio  di  ogni  conversazione, il nominativo della  societa' per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo  scopo  del  contatto  telefonico  e il proprio nome e cognome. Al termine  del contatto telefonico l'addetto deve comunicare nuovamente il  nominativo  della  societa'  e  il  proprio nome e cognome. Se il titolare   dell'utenza  telefonica  ha  manifestato  la  volonta'  di concludere  il  contratto,  l'addetto  deve  altresi'  comunicare, al temine  della conversazione, il numero identificativo della pratica e i  recapiti  ai  quali  il  cliente  puo'  rivolgersi  per  ulteriori informazioni.
 4.  Le  informazioni  di  cui  ai  commi 1,  2  e 3, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro  e  comprensibile,  con  ogni  mezzo  adeguato alla tecnica di comunicazione  a  distanza  impiegata,  osservando  in  particolare i principi  di  buona  fede  e  di  lealta'  in  materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
 5.  La volonta' inequivoca del titolare dell'utenza telefonica di concludere  il  contratto  deve  risultare  da un modulo ovvero altro documento  contrattuale,  anche  elettronico, recante la data e l'ora dell'avvenuto  accordo  e  la  relativa  sottoscrizione  del titolare dell'utenza telefonica. Se e' utilizzata la comunicazione telefonica, l'adempimento degli obblighi informativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e  il  consenso informato del titolare dell'utenza telefonica possono risultare   dalla   registrazione   integrale   della   conversazione telefonica,  previo  consenso  dell'interessato  alla  registrazione, sempre  che  l'operatore  abbia  adempiuto  anche gli oneri di cui al comma seguente.
 6.  Prima  o al piu' tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del  contratto  di  fornitura  di  beni  o  servizi  di comunicazione elettronica  concluso  a distanza, il titolare dell'utenza telefonica deve   ricevere   un  apposito  modulo  di  conferma  del  contratto, contenente  tutte  le  informazioni elencate al comma 1 e all'art. 53 Codice  del  consumo. Con il medesimo modulo, l'operatore comunica al titolare  dell'utenza telefonica che, ove ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto, puo' proporre opposizione, a mezzo di fax o   di   posta   elettronica,   ai  recapiti  indicati  nella  stessa informativa,  ferma restando la sua facolta' di opporsi in ogni tempo e  con  qualsiasi  mezzo  ad  una  fornitura  non  richiesta ai sensi dell'art. 3 e dall'art. 57 del Codice del consumo.
 7. L'operatore puo' assolvere gli oneri di cui al comma 6 facendo pervenire   al   titolare   dell'utenza  il  documento  contrattuale, predisposto ai sensi del primo periodo del comma 5 e sottoscritto dal titolare   dell'utenza  telefonica,  a  condizione  che  il  medesimo documento:
 a) sia  inviato  per la sottoscrizione al piu' tardi al momento dell'inizio  dell'esecuzione  del  contratto  di  fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica;
 b) contenga tutte le informazioni prescritte dal comma 6.
 8.  La  violazione  degli  obblighi  di  informazione  di  cui ai commi 1,   2,   3   e   4,  determina  l'applicazione  nei  confronti dell'operatore  della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale  prevista  dall'art.  98,  comma 16,  del Codice. In caso di mancata  trasmissione del modulo di conferma di cui al comma 6 ovvero nel  caso  in  cui  il  modulo non contenga gli elementi ivi sanciti, l'operatore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall'art. 98, comma 11, del Codice.
 9.  Le  delibere  concernenti  singoli  servizi  di comunicazione elettronica  potranno  stabilire  una  disciplina differenziata ferma restando,  per  quanto non diversamente stabilito, l'applicazione del presente regolamento.
 Art. 3.
 
 Fornitura di prestazioni non richieste
 
 1.  Ai  sensi  dell'art. 57 del Codice del consumo, e' vietata la fornitura  di beni o servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari  rispetto  ad  un  contratto  gia'  in  esecuzione,  in mancanza  della  loro  previa  ordinazione  da  parte dell'utente. E' altresi'  vietata  la  disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione   elettronica.   In  ogni  caso,  la  mancata  risposta dell'utente ad una offerta di fornitura non significa consenso.
 2. In caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di  forniture  di  beni  o  servizi  non  richiesti gli operatori non pretendono   dagli   utenti   alcuna   prestazione   corrispettiva  e provvedono,  a  loro  cura  e  spese,  al ripristino delle condizioni tecniche  e  contrattuali  pre-esistenti  o  al ritiro di detti beni. Tutti  i  costi,  tra  i  quali quelli derivanti dal ripristino della precedente  configurazione,  sono  a  carico  dell'operatore  che  ha disposto  l'attivazione  o  la  disattivazione  della prestazione non richiesta  dall'utente,  che,  pertanto,  non  e'  tenuto  ad  alcuna prestazione corrispettiva.
 3.  La  violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l'applicazione    nei   confronti   dell'operatore   della   sanzione amministrativa  pecuniaria  nella  misura edittale prevista dall'art. 98, comma 11, del Codice.
 Art. 4.
 
 Mancato  o  ritardato  pagamento  di singoli servizi di comunicazioni
 elettroniche
 
 1.  In  caso  di  mancato  o  ritardato  pagamento  di un singolo servizio,  oggetto  del contratto, l'operatore non puo' sospendere la fornitura   di   altri   servizi,  anche  supplementari,  dedotti  in contratto,  se non nei limiti specificamente ammessi dall'allegato 4, Parte  A,  del  Codice  e comunque nel rispetto delle misure adottate dall'Autorita' ai sensi di tale allegato.
 2.  L'utente  che  ha presentato formale reclamo all'operatore in merito   all'addebito   di   un   singolo   bene  o  servizio,  anche supplementare,  puo'  sospenderne  il pagamento fino alla definizione della  procedura di reclamo. L'utente e' comunque tenuto al pagamento degli importi che non sono oggetto di contestazione. Restano ferme le conseguenze  previste  in  conformita'  alla  legge  per il ritardato pagamento delle somme che all'esito dovessero risultare dovute.
 3.  La  sospensione  del  servizio  in  violazione  del  presente articolo  determina l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione  amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista ai sensi dell'art. 98, comma 16, del Codice.
 Art. 5.
 
 Esercizio del diritto di recesso
 
 1.  Ai  sensi  dell'art.  70,  comma 4,  del  Codice, l'utente e' informato  con  adeguato  preavviso,  non inferiore ad un mese, delle eventuali  modifiche  delle condizioni contrattuali ed economiche del contratto,  e del suo diritto di recedere senza penali all'atto della notifica  di  proposte  di  modifica  delle  condizioni contrattuali, qualora non accetti le nuove condizioni.
 2.  L'utente  ha  diritto  di  recedere  dal contratto concluso a distanza  relativo  alla fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica  senza  alcuna  penalita' e senza specificarne il motivo, entro  il  termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dal comma 7.
 3. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti  dal  comma 2,  di  una  comunicazione  scritta  al recapito dell'operatore,   mediante   lettera   raccomandata   con  avviso  di ricevimento.  La  comunicazione  puo' essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione  che  sia  confermata  mediante  lettera  raccomandata con avviso  di  ricevimento  entro  le  quarantotto  ore  successive;  la raccomandata   si  intende  spedita  in  tempo  utile  se  consegnata all'ufficio  postale  accettante entro il termine di cui al comma 2 o quello  stabilito dal contratto, se maggiore. L'avviso di ricevimento non  e',  comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto  di  recesso.  Qualora  espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione  concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica  comunicazione  e'  sufficiente  la  restituzione, entro il termine di cui al comma 2, della merce ricevuta.
 4. Il termine per l'esercizio del diritto di recesso decorre:
 a) per  i  beni,  dal  giorno  del  loro  ricevimento  da parte dell'utente  ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di  cui  all'art.  2  o  dal  giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti,  qualora  cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
 b) per  i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal   giorno   in   cui  siano  stati  soddisfatti  gli  obblighi  di informazione  di  cui  all'art.  2,  qualora  cio'  avvenga  dopo  la conclusione  del  contratto  purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
 5. Nel caso in cui l'operatore non abbia soddisfatto gli obblighi di  informazione  di  cui all'art. 2, comma 6, e quelli in materia di esistenza  ed  esercizio  del diritto di recesso, di cui all'art. 52, comma 1,  lettere f)  e g),  del  Codice  di  consumo, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e', rispettivamente, di sessanta o di  novanta  giorni  e  decorre,  per  i  beni,  dal  giorno del loro ricevimento  da  parte  dell'utente,  per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
 6.  Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in  cui  l'operatore fornisca un'informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
 7. Resta fermo il diritto dell'utente di esercitare in ogni tempo il  recesso  senza  penali ove sussista l'oggettiva impossibilita' di attivare in concreto il servizio oggetto del contratto.
 8.  Le  parti possono convenire garanzie piu' ampie nei confronti degli utenti rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
 9.   L'operatore   che   in   caso   di   recesso  non  disattivi tempestivamente  il  servizio  oggetto di recesso non puo' addebitare all'utente  alcun  importo per le prestazioni eventualmente da questo fruite  a  decorrere  dalla data di efficacia del recesso stesso. Per quanto   non   specificamente  previsto  nel  presente  articolo,  si applicano  gli  articoli 66 e 67 del Codice del consumo in materia di effetti  e  di  ulteriori  obbligazioni  delle  parti  conseguenti al recesso.
 10.  La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l'applicazione    nei   confronti   dell'operatore   della   sanzione amministrativa  pecuniaria  nella  misura  edittale prevista ai sensi dell'art.  98, comma 16, del Codice. La violazione delle disposizioni di   cui   al   comma 9   determina   l'applicazione   nei  confronti dell'operatore  della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista ai sensi dell'art. 98, comma 11, del Codice.
 Art. 6.
 
 Controversie
 
 1.  Le  controversie  tra  operatori  e  utenti  in  merito  alla fornitura  di  beni  e  servizi  di  comunicazioni  elettroniche sono risolte   ai   sensi  della  delibera  n.  182/02/CONS  e  successive modificazioni e integrazioni.
 2.  Nei  procedimenti  non  giurisdizionali  di risoluzione delle controversie  relative alla conclusione di un contratto a distanza di fornitura   di   beni   o   servizi  di  comunicazioni  elettroniche, l'operatore   puo'   fornire   prova  dell'avvenuta  conclusione  del contratto  solo  dimostrando  di  aver  adempiuto gli obblighi di cui all'art.  2,  commi 5, 6 e 7. L'utente puo' comunque provare con ogni mezzo la mancata conclusione del contratto.
 Art. 7.
 
 Vigilanza e sanzioni
 
 1.  In  presenza  di  segnalazioni  a  suo carico di fornitura di prestazioni  non  richieste,  l'operatore e' ammesso dall'Autorita' a dimostrarne l'infondatezza dando prova di aver ottemperato agli oneri di cui all'art. 2, commi 5, 6 e 7.
 2.  Per  tutto  quanto non specificamente previsto dalla presente delibera  si  applicano  le sanzioni previste dall'art. 1, commi 31 e 32,  della  legge n. 249/1997 e dall'art. 2, comma 20, della legge n. 481/1995.
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