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| Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2006, n. 297 |  | Disposizioni  urgenti  per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE  e  2006/49/CE  e  per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario   relative   all'assistenza   a  terra  negli  aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77, 87 e 120 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  10  della  legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione  europea  e  sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
 Viste  le  direttive 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli  enti  creditizi  ed al suo esercizio (rifusione) e 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);
 Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, resa in data 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avente ad oggetto ricorso  per  inadempimento,  ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo  delle  Comunita'  europee, nei confronti della Repubblica italiana,  in  tema di accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti;
 Vista  la  conseguente procedura d'infrazione n. 1999/4472, avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere al recepimento  entro  il  31 dicembre 2006 delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE,  di dare esecuzione alla predetta sentenza della Corte di giustizia  delle  Comunita'  europee  e  all'ordinanza del Presidente della  Corte  medesima  resa  in  data  19  dicembre  2006 in tema di prelievo  venatorio,  nonche'  di adeguarsi a indirizzi comunitari in tema di Agenzia nazionale per i giovani;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro  dei  trasporti, di concerto con i Ministri degli  affari  esteri, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche giovanili e le attivita' sportive;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria
 e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE
 
 1.  Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
 "10.  Nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dalle  direttive
 comunitarie  applicabili  alle  banche,  la Banca d'Italia scambia
 informazioni  con altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle
 direttive medesime."; b) l'articolo 53 e' cosi' modificato:
 1)  al  comma  1  dopo  la  lettera  d)  e'  aggiunta, in fine, la
 seguente:
 "d-bis)  l'informativa  da  rendere al pubblico sulle materie di
 cui alle lettere da a) a d).";
 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
 "2-bis.  Le  disposizioni  emanate ai sensi del comma 1, lettera
 a), prevedono che le banche possano utilizzare:
 a) le  valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa'
 o  enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che
 tali  soggetti  devono  possedere  e le relative modalita' di
 accertamento;
 b) sistemi   interni   di   misurazione   dei   rischi   per  la
 determinazione    dei    requisiti    patrimoniali,    previa
 autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte
 alla  vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato
 comunitario,  la  decisione  e'  di competenza della medesima
 autorita',  qualora, entro sei mesi dalla presentazione della
 domanda  di  autorizzazione, non venga adottata una decisione
 congiunta con la Banca d'Italia.";
 3) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
 "d)  adottare  per  le  materie  indicate  nel  comma  1, ove la
 situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
 singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attivita'
 o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare
 determinate  operazioni  e di distribuire utili o altri elementi
 del patrimonio."; c) l'articolo 59 e' cosi' modificato:
 1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
 "b)  per  "societa'  finanziarie"  si  intendono le societa' che
 esercitano,  in  via  esclusiva  o  prevalente:  l'attivita'  di
 assunzione  di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate
 dalla  Banca d'Italia in conformita' alle delibere del CICR; una
 o  piu'  delle  attivita'  previste  dall'articolo  1,  comma 2,
 lettera  f),  numeri  da  2  a  12;  altre attivita' finanziarie
 previste  ai  sensi  del  numero  15  della medesima lettera; le
 attivita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera n), del
 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ";
 2) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
 "c)  per  "societa'  strumentali"  si  intendono le societa' che
 esercitano,  in  via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno
 carattere  ausiliario  dell'attivita' delle societa' del gruppo,
 comprese     quelle     consistenti     nella    proprieta'    e
 nell'amministrazione  di  immobili  e  nella gestione di servizi
 anche informatici.";
 3) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
 "1-bis.  Le  disposizioni del presente capo relative alle banche
 si applicano anche agli istituti di moneta elettronica."; d) all'articolo  60,  comma  1,  la  lettera  b)  e' sostituita dalla
 seguente:
 "b)   dalla  societa'  finanziaria  capogruppo  italiana  e  dalle
 societa'   bancarie,   finanziarie   e   strumentali   da   questa
 controllate,   quando   nell'insieme   delle   societa'   da  essa
 controllate   vi   sia   almeno  una  banca  e  abbiano  rilevanza
 determinante,  secondo  quanto  stabilito  dalla Banca d'Italia in
 conformita'   alle  deliberazioni  del  CICR,  quelle  bancarie  e
 finanziarie."; e) l'articolo 61 e' cosi' modificato:
 1) al comma 1, le parole: "ai sensi del comma 2" sono soppresse;
 2) il comma 2 e' abrogato; f) l'articolo 65 e' cosi' modificato:
 1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;
 2) al comma 1, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
 "h)  societa'  che, fermo restando quanto previsto dall'articolo
 19, comma 6, controllano almeno una banca;
 i)   societa'   diverse   da   quelle  bancarie,  finanziarie  e
 strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero
 quando   societa'  appartenenti  a  un  gruppo  bancario  ovvero
 soggetti    indicati   nella   lettera   h)   detengano,   anche
 congiuntamente, una partecipazione di controllo."; g) l'articolo 66 e' cosi' modificato:
 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Al  fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la
 Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a)
 a  c)  del  comma  1  dell'articolo  65  la  trasmissione, anche
 periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione
 utile.  La  Banca  d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti
 indicati  nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le
 informazioni   utili   all'esercizio  della  vigilanza  su  base
 consolidata.";
 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 "3.  La  Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti
 indicati  nelle  lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65
 l'applicazione  delle  disposizioni  previste  dalla  parte  IV,
 titolo  III,  capo  II,  sezione  VI, del decreto legislativo 24
 febbraio 1998, n. 58.";
 3)  al  comma 4, le parole: ", aventi sede legale in Italia," sono
 soppresse; h) l'articolo 67 e' cosi' modificato:
 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Al  fine  di  realizzare la vigilanza consolidata, la Banca
 d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, impartisce
 alla  capogruppo,  con  provvedimenti  di  carattere  generale o
 particolare,   disposizioni   concernenti   il  gruppo  bancario
 complessivamente   considerato  o  suoi  componenti,  aventi  ad
 oggetto:
 a) l'adeguatezza patrimoniale;
 b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
 c) le partecipazioni detenibili;
 d) l'organizzazione  amministrativa  e  contabile  e i controlli
 interni;
 e) l'informativa  da rendere al pubblico sulle materie di cui al
 presente comma.";
 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
 "2-bis.  Le  disposizioni  emanate ai sensi del comma 1, lettera
 a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
 a) le  valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa'
 o  enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che
 tali  soggetti  devono  possedere  e le relative modalita' di
 accertamento da parte della Banca d'Italia;
 b) sistemi   interni   di   misurazione   dei   rischi   per  la
 determinazione    dei    requisiti    patrimoniali,    previa
 autorizzazione  della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti
 a  vigilanza  consolidata  di  un'autorita' di un altro Stato
 comunitario,  la  decisione  e'  di competenza della medesima
 autorita'  qualora,  entro sei mesi dalla presentazione della
 domanda  di  autorizzazione, non venga adottata una decisione
 congiunta con la Banca d'Italia.
 2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1
 possono  riguardare anche la restrizione delle attivita' o della
 struttura   territoriale  del  gruppo,  nonche'  il  divieto  di
 effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri
 elementi del patrimonio.";
 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 "3.  Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare
 la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con
 riferimento   alla  singola  banca,  della  situazione  e  delle
 attivita'  dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma
 1 dell'articolo 65.";
 4) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
 "3-bis.  La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi
 del  presente  articolo,  anche  nei confronti dei componenti il
 gruppo bancario."; i) all'articolo  68,  dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto,  in fine, il
 seguente:
 "3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita' competenti
 di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse,
 ad  ispezioni  presso  le  capogruppo  ai  sensi dell'articolo 61,
 qualora  queste  abbiano  controllate sottoposte alla vigilanza di
 dette autorita'."; l) l'articolo 69 e' cosi' modificato:
 1)  la  rubrica  e' sostituita dalla seguente: "Collaborazione tra
 autorita' e obblighi informativi";
 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con
 le  autorita'  di  vigilanza di altri Stati comunitari, forme di
 collaborazione  e  di coordinamento, nonche' la ripartizione dei
 compiti  specifici di ciascuna autorita' in ordine all'esercizio
 della  vigilanza  su  base  consolidata  nei confronti di gruppi
 operanti in piu' Paesi.";
 3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
 "1-bis.  Per  effetto  degli accordi di cui al comma 1, la Banca
 d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche:
 a) sulle  societa'  finanziarie,  aventi sede legale in un altro
 Stato  comunitario,  che  controllano  una  capogruppo  o una
 singola banca italiana;
 b) sulle    societa'   bancarie,   finanziarie   e   strumentali
 controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
 c) sulle    societa'   bancarie,   finanziarie   e   strumentali
 partecipate   almeno   per   il   venti   per   cento,  anche
 congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
 1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza
 consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente
 lesiva della stabilita' del sistema finanziario italiano o di un
 altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa
 tempestivamente  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,
 nonche',  in  caso  di  gruppi  operanti  anche  in  altri Stati
 comunitari, le competenti autorita' monetarie."; m) l'articolo 107 e' cosi' modificato:
 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  La  Banca  d'Italia,  in conformita' alle deliberazioni del
 CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti  nell'elenco speciale
 disposizioni  aventi  ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il
 contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse  configurazioni,
 l'organizzazione   amministrativa  e  contabile  e  i  controlli
 interni,  nonche'  l'informativa  da  rendere  al pubblico sulle
 predette  materie.  La  Banca  d'Italia  puo'  adottare,  ove la
 situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
 singoli  intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
 riferimento  a  determinati  tipi di attivita' la Banca d'Italia
 puo'  inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad  assicurarne  il
 regolare esercizio.";
 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
 "2-bis.  Le  disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono
 che  gli  intermediari  finanziari iscritti nell'elenco speciale
 possano utilizzare:
 a) le  valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa'
 o  enti  esterni  previsti  dall'articolo  53,  comma  2-bis,
 lettera a);
 b) sistemi   interni   di   misurazione   dei   rischi   per  la
 determinazione    dei    requisiti    patrimoniali,    previa
 autorizzazione della Banca d'Italia.";
 3) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
 "4-bis.  La  Banca  d'Italia  puo'  imporre agli intermediari il
 divieto   di   intraprendere  nuove  operazioni  e  disporre  la
 riduzione  delle  attivita', nonche' vietare la distribuzione di
 utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme
 di  legge  o  di  disposizioni  emanate  ai  sensi  del presente
 decreto."; n) dopo l'articolo 116, e' inserito il seguente:
 "Art.  116-bis  (Decisioni di rating). - 1. La Banca d'Italia puo'
 disporre che le banche e gli intermediari finanziari autorizzati a
 utilizzare  sistemi  interni  di  misurazione  dei  rischi  per la
 determinazione  dei requisiti patrimoniali illustrino alle imprese
 che  ne  facciano  richiesta  i  principali  fattori alla base dei
 rating   interni  che  le  riguardano.  Gli  oneri  connessi  alla
 comunicazione sono proporzionati all'entita' del finanziamento.".
 |  |  |  | Art. 2 Modifiche al testo unico delle disposizioni in
 materia di intermediazione finanziaria,
 in attuazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
 
 1.  Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di  cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 6 e' cosi' modificato:
 1)  al  comma  1,  lettera a), dopo le parole: "controlli interni"
 sono  aggiunte,  in fine, le seguenti: ", nonche' l'informativa da
 rendere al pubblico sulle stesse materie";
 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono
 la  possibilita'  di adottare sistemi interni di misurazione dei
 rischi  per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
 autorizzazione  della  Banca  d'Italia,  nonche'  di  utilizzare
 valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti
 esterni."; b) l'articolo 7 e' cosi' modificato:
 1)  al  comma  2,  dopo  le parole: "lettera a)" sono aggiunte, in
 fine,  le  seguenti: ", e adottare, ove la situazione lo richieda,
 provvedimenti  restrittivi  o limitativi concernenti i servizi, le
 attivita',  le  operazioni  e  la  struttura territoriale, nonche'
 vietare  la  distribuzione  di  utili  o  di  altri  elementi  del
 patrimonio"; c) l'articolo 11 e' cosi' modificato:
 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
 a) determina  la  nozione  di  gruppo  rilevante  ai  fini della
 verifica  dei  requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1,
 lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
 b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti
 da  sottoporre  a  vigilanza  su  base consolidata tra quelli
 esercenti  attivita'  bancaria e servizi di investimento o di
 gestione collettiva del risparmio, nonche' attivita' connesse
 e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate
 ai  sensi  dell'articolo  59,  comma  1, lettera b), del T.U.
 bancario.  Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non
 sottoposti  a  vigilanza  consolidata  ai  sensi del medesimo
 testo unico:
 1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o
 da una societa' di gestione del risparmio;
 2)  controllano,  direttamente  o  indirettamente, una SIM o una
 societa' di gestione del risparmio.";
 2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
 "1-bis.  Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b),
 e'  iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La
 capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e
 la   sua   composizione   aggiornata.   Copia   della   predetta
 comunicazione e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob."; d) l'articolo 12 e' cosi' modificato:
 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  La Banca d'Italia impartisce alla societa' posta al vertice
 del  gruppo  individuato  ai  sensi  dell'articolo  11, comma 1,
 lettera  b),  disposizioni  riferite  al  complesso dei soggetti
 individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le
 materie  dell'articolo  6,  commi 1, lettera a), e 1-bis. Ove lo
 richiedano  esigenze  di  stabilita',  la  Banca  d'Italia  puo'
 emanare   nelle   stesse   materie   disposizioni  di  carattere
 particolare.";
 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 "1-bis.  In  armonia  con  la  disciplina  comunitaria, la Banca
 d'Italia  individua  le  ipotesi  di esenzione dall'applicazione
 delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.";
 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  La  societa'  capogruppo,  nell'esercizio dell'attivita' di
 direzione  e  coordinamento,  emana disposizioni alle componenti
 del  gruppo  individuato  ai  sensi  dell'articolo  11, comma 1,
 lettera  b),  per  l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla
 Banca  d'Italia.  Gli  organi  amministrativi delle societa' del
 gruppo  sono  tenuti  a  fornire  ogni  dato  e informazione per
 l'emanazione  delle  disposizioni e la necessaria collaborazione
 per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.";
 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 "3.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob possono chiedere, per le
 materie  di  rispettiva  competenza,  ai soggetti individuati ai
 sensi  dell'articolo  11,  comma  1, lettera b), al soggetto che
 controlla  la  societa' capogruppo di cui all'articolo 11, comma
 1-bis, la SIM o la societa' di gestione del risparmio, nonche' a
 quelli  che  sono  controllati,  direttamente  o indirettamente,
 ovvero  partecipati  almeno  per  il  venti per cento da uno dei
 soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
 b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.";
 5) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
 "3-bis.  Nell'esercizio  della vigilanza su base consolidata, la
 Banca   d'Italia  puo'  impartire  disposizioni,  ai  sensi  del
 presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel
 gruppo  individuato  ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
 b).";
 6) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 "5.  La  Banca  d'Italia  e la Consob possono, per le materie di
 rispettiva competenza:
 a) effettuare  ispezioni  presso i soggetti individuati ai sensi
 dell'articolo 11, comma 1, lettera b);
 b) al  fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle
 informazioni  forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti
 controllati,    direttamente    o    indirettamente,   ovvero
 partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti
 individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).";
 7) dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente:
 "5-bis.  Nell'esercizio  della vigilanza su base consolidata, la
 Banca   d'Italia   puo'   adottare   i   provvedimenti  previsti
 dall'articolo  7,  comma  2,  nei  confronti dei soggetti di cui
 all'articolo 11, comma 1, lettera b).".
 |  |  |  | Art. 3 Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti 
 1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art.  14  (Protezione  sociale).  -  1.  Fatte salve le disposizioni normative  e  contrattuali  di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  nel  caso  di  trasferimento delle attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di assistenza a terra  di  cui  agli  allegati  A  e  B,  al  fine di individuare gli strumenti  utili  a  governare  gli  effetti  sociali  derivanti  dal processo  di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione.".
 |  |  |  | Art. 4 Misure conseguenti a pronunce della
 Corte di giustizia delle Comunita' europee
 
 1.  In  esecuzione  dell'ordinanza  del  Presidente  della Corte di giustizia   delle  Comunita'  europee  19  dicembre  2006,  in  causa C-503/06, e' sospesa l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.
 |  |  |  | Art. 5 Agenzia nazionale per i giovani
 
 1.  In  attuazione  della  decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  15 novembre 2006, e' costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia  nazionale  per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarieta' sociale.
 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono  trasferite  all'Agenzia  nazionale  per  i giovani le dotazioni finanziarie,   strumentali  e  di  personale  dell'Agenzia  nazionale italiana gioventu', costituita presso il Ministero della solidarieta' sociale, che viene conseguentemente soppressa.
 |  |  |  | Art. 6 Disposizione finanziaria
 
 1.  Dall'attuazione  degli articoli 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate.
 2. Per l'attuazione dell'articolo 5 e' autorizzata la spesa di euro 600.000  annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere  si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quanto ad  euro  300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  19,  comma  2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,    e,    quanto    ad    euro    300.000,   mediante   riduzione dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge  8  novembre  2000,  n.  328,  e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli  anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera  d),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 7 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2006
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Bonino,   Ministro   per  le  politiche
 europee
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Bianchi, Ministro dei trasporti
 D'Alema, Ministro degli affari esteri
 Mastella, Ministro della giustizia
 Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
 previdenza sociale
 Melandri,  Ministro  per  le  politiche
 giovanili e le attivita' sportive Visto, il Guardasigilli: Mastella
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