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| Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 |  | Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2007). |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 la seguente legge:
 
 Art. 1
 
 1.  Per  l'anno  2007,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da finanziare  e' determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di  euro,  al  netto  di  12.520  milioni  di  euro  per  regolazioni debitorie.  Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello   massimo   del   ricorso   al  mercato  finanziario  di  cui all'articolo  11  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo  non  superiore  a  4.000  milioni  di  euro  relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, e' fissato,  in  termini  di  competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.
 
 2.  Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato, rispettivamente,  in  26.000  milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le  regolazioni  debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e'  determinato,  rispettivamente,  in  214.000 milioni di euro ed in 208.000  milioni  di  euro.  Per il bilancio programmatico degli anni 2008  e  2009,  il  livello  massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,  rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni  di  euro  ed  il  livello  massimo del ricorso al mercato e' determinato,  rispettivamente,  in  208.000  milioni  di  euro  ed in 200.000 milioni di euro.
 
 3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato  di cui ai commi 1 e 2 si intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
 
 4.  Le  maggiori  entrate  tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli  obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e   sui   saldi   di  finanza  pubblica  definiti  dal  Documento  di programmazione  economico-finanziaria  2007-2011. In quanto eccedenti rispetto  a  tali  obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla  lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a  riduzioni  della  pressione  fiscale  finalizzata al conseguimento degli  obiettivi  di  sviluppo  ed equita' sociale, dando priorita' a misure   di  sostegno  del  reddito  di  soggetti  incapienti  ovvero appartenenti  alle  fasce  di  reddito piu' basse, salvo che si renda necessario  assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed  imprevisti  necessari  per fronteggiare calamita' naturali ovvero improrogabili  esigenze  connesse  con  la tutela della sicurezza del Paese.
 
 5.  Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle  finanze  presenta  al Parlamento una relazione che definisce i risultati   derivanti  dalla  lotta  all'evasione,  quantificando  le maggiori  entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4.
 
 6.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole:  ", nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12," sono soppresse;
 b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
 
 "Art.  11.  - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e'  determinata  applicando  al  reddito  complessivo, al netto degli oneri  deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
 a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
 b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
 c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
 d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
 e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
 
 2.  Se  alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi  di  pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
 
 3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di legge.
 
 4.  Dall'imposta  netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti  al  contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei  crediti  d'imposta  e'  superiore a quello dell'imposta netta il contribuente  ha  diritto,  a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione  dell'imposta  relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi";
 c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
 
 "Art.   12.   -  (Detrazioni  per  carichi  di  famiglia).  -  1. Dall'imposta  lorda  si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
 a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
 1)  800  euro,  diminuiti  del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente  al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
 2)  690  euro,  se  il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
 3)  690  euro,  se  il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro  ma  non  a  80.000  euro.  La  detrazione  spetta  per la parte corrispondente  al  rapporto  tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
 b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a:
 1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
 2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
 3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
 4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
 5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
 c)  800  euro  per  ciascun  figlio,  compresi  i  figli naturali riconosciuti,  i  figli  adottivi  e  gli  affidati  o  affiliati. La detrazione  e'  aumentata  a  900  euro  per  ciascun  figlio di eta' inferiore  a  tre  anni.  Le predette detrazioni sono aumentate di un importo  pari  a  220  euro  per ogni figlio portatore di handicap ai sensi  dell'articolo  3  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti  con  piu'  di  tre  figli  a  carico  la  detrazione e' aumentata  di  200  euro  per  ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione  spetta  per  la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.  In  presenza  di  piu'  figli,  l'importo  di  95.000  euro e' aumentato  per  tutti  di  15.000  euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori  non  legalmente  ed  effettivamente separati ovvero, previo accordo  tra  gli  stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo  di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed  effettiva  o  di  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti  civili  del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso  la  detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura  del  50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non  possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di  reddito,  la  detrazione  e'  assegnata  per  intero  al  secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione  ovvero,  in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento  della  detrazione  stessa.  In  caso  di coniuge fiscalmente a carico  dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o non ha riconosciuto i figli naturali  e  il  contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente  legalmente  ed effettivamente separato, ovvero se vi sono  figli  adottivi,  affidati  o affiliati del solo contribuente e questi  non  e'  coniugato  o,  se  coniugato,  si e' successivamente legalmente  ed  effettivamente  separato,  per  il  primo  figlio  si applicano,  se  piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
 d)  750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla  detrazione,  per  ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del  codice  civile  che  conviva  con  il  contribuente o percepisca assegni  alimentari  non  risultanti  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.  La  detrazione  spetta  per  la parte corrispondente al rapporto   tra  l'importo  di  80.000  euro,  diminuito  del  reddito complessivo, e 80.000 euro.
 
 2.  Le  detrazioni  di  cui al comma 1 spettano a condizione che le persone  alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando  anche  le  retribuzioni  corrisposte  da enti e organismi internazionali,  rappresentanze  diplomatiche e consolari e missioni, nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa  Sede,  dagli enti gestiti direttamente  da  essa  e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
 
 3.  Le  detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono  dal  mese  in  cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
 
 4.  Se  il  rapporto  di  cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale  a  uno,  la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero,  la  detrazione  non  compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere  c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali";
 d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
 
 "Art.  13.  -  (Altre  detrazioni).  -  1. Se alla formazione del reddito  complessivo  concorrono  uno  o  piu'  redditi  di  cui agli articoli  49,  con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),  e  50,  comma  1,  lettere  a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta  una  detrazione  dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
 a)  1.840  euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore  a  690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
 b)  1.338  euro,  aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente  al  rapporto  tra  15.000 euro, diminuito del reddito complessivo,  e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
 c)  1.338  euro,  se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro  ma  non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per la parte corrispondente  al  rapporto  tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
 
 2.  La  detrazione  spettante  ai sensi del comma 1, lettera c), e' aumentata di un importo pari a:
 a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
 b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
 c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
 d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
 e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
 
 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi  di  pensione  di  cui  all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta  una  detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di  cui  al  comma  1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
 a)  1.725  euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;
 b)  1.255  euro,  aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente  al  rapporto  tra  15.000 euro, diminuito del reddito complessivo,  e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
 c)  1.255  euro,  se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro  ma  non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per la parte corrispondente  al  rapporto  tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
 
 4.  Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non  inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui  all'articolo  49,  comma  2,  lettera  a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo,   rapportata   al  periodo  di  pensione  nell'anno  e  non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
 a)  1.783  euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
 b)  1.297  euro,  aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente  al  rapporto  tra  15.000 euro, diminuito del reddito complessivo,  e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
 c)  1.297  euro,  se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro  ma  non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per la parte corrispondente  al  rapporto  tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
 
 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi  di  cui  agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i),  53,  66  e  67,  comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
 a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
 b)  1.104  euro,  se  il reddito complessivo e' superiore a 4.800 euro  ma  non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per la parte corrispondente  al  rapporto  tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
 
 6.  Se  il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore  di  zero,  lo  stesso  si  assume nelle prime quattro cifre decimali.";
 e) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 
 "3.  Dall'imposta  lorda  si  scomputano  le  detrazioni  di  cui all'articolo  13  nonche'  quelle  di  cui  all'articolo 15, comma 1, lettere  a),  b),  g),  h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono".
 
 7.  All'articolo  23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al netto  delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi i e 2, del medesimo  testo  unico, rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso" e, al secondo  periodo,  le  parole: "Le deduzioni di cui all' articolo 12, commi  1  e 2," sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13";
 b)  al  comma 2, lettera c), le parole: "al netto delle deduzioni di  cui  agli  articoli  11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti:  "effettuando  le  detrazioni  previste negli articoli 12 e 13";
 c)  al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli  articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13".
 
 8.  Il  comma  350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
 
 9.  Ai  fini  della  determinazione  dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  dovuta  sui  trattamenti  di  fine  rapporto, sulle indennita'  equipollenti  e  sulle  altre indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1,  lettera  a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  si  applicano,  se  piu'  favorevoli,  le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
 
 10.  I  trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali  sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle  disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalita' indicate nel  comma  322, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle   finanze,  di  intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 
 11.  Alla  disciplina  vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo  familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori  e  almeno  un  figlio  minore  in  cui  non  siano presenti componenti inabili nonche' ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1  allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono  elaborate  a  cura  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale   (INPS)   le   tabelle   contenenti   gli  importi  mensili, giornalieri,   settimanali,   quattordicinali  e  quindicinali  della prestazione;
 b)  a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte   le  altre  tipologie  di  nuclei  familiari  con  figli  sono rivalutati del 15 per cento;
 c)  i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con  figli  di  cui  alle lettere a) e b) nonche' quelli per i nuclei senza  figli  possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi   a   quelli   indicati   alla   lettera   a),  con  decreto interministeriale  del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi  disponibili  delle  famiglie risultante dagli assegni per il nucleo  familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 d)  nel  caso  di  nuclei  familiari  con  piu'  di  tre  figli o equiparati  di  eta'  inferiore  a  26  anni  compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli  di  eta'  superiore  a  18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purche' studenti o apprendisti;
 e)  restano  fermi  i  criteri  di  rivalutazione  dei livelli di reddito  familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13  marzo  1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,  n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008.
 
 12.  All'articolo  3  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
 
 "12-bis.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul  gasolio  per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) e'  attribuita  alla  regione  a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota e'  fissata,  rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella  misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al  litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota e'  rideterminata,  ove  necessario e compatibilmente con il rispetto degli  equilibri  della  finanza  pubblica,  al fine di completare la compensazione,  a  favore  delle  regioni  a statuto ordinario, della minore  entrata  registrata  nell'anno  2005  rispetto  all'anno 2004 relativamente  alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al  comma  12.  L'ammontare  della  predetta  quota viene versato dai soggetti   obbligati  al  pagamento  dell'accisa  e  riversato  dalla struttura  di  gestione  in  apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria  centrale  dello  Stato.  La ripartizione delle somme viene effettuata  sulla  base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli  impianti  di  distribuzione  di  carburante  che risultano dal registro  di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo  unico  delle  disposizioni  legislative concernenti le imposte sulla   produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e amministrative,  di  cui  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite   le  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni  del presente comma".
 
 13.  Dopo  l'articolo  10  della  legge  8  maggio 1998, n. 146, e' inserito il seguente:
 
 "Art.  10-bis.  -  (Modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi  di  settore).  - 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427, e successive modificazioni,  sono  soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla  data  di  entrata  in vigore dello studio di settore ovvero da quella  dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti  di  cui  all'articolo  10,  comma 7. Nella fase di revisione degli  studi  di  settore  si  tiene  anche  conto  dei  dati e delle statistiche  ufficiali,  quali  quelli  di contabilita' nazionale, al fine  di  mantenere,  nel  medio periodo, la rappresentativita' degli stessi  rispetto  alla  realta'  economica  cui  si  riferiscono.  La revisione degli studi di settore e' programmata con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da  emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
 
 2.  Ai  fini  dell'elaborazione  e  della  revisione degli studi di settore  si  tiene  anche  conto di valori di coerenza, risultanti da specifici   indicatori   definiti  da  ciascuno  studio,  rispetto  a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico".
 
 14.  Fino  alla  elaborazione  e  revisione  degli studi di settore previsti  dall'articolo  62-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  e  successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di  coerenza  di  cui  al  comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta  in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio  1999, n. 195, si tiene altresi' conto di specifici indicatori di  normalita'  economica,  di  significativa  rilevanza, idonei alla individuazione  di  ricavi,  compensi  e  corrispettivi  fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni  di  esercizio  della  specifica attivita' svolta. Ai fini della  relativa  approvazione  non  si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n.   146.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis dell'articolo 10 della medesima legge.
 
 15.  Il  comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
 
 16.  Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 
 "4.  La  disposizione  del  comma  1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:
 a)  che  hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi  quelli  di  cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo  54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito  per  ciascuno  studio  di  settore dal relativo decreto di approvazione   del   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  da pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
 b)   che   hanno  iniziato  o  cessato  l'attivita'  nel  periodo d'imposta.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso  di  cessazione  e  inizio dell'attivita', da parte dello stesso soggetto,  entro  sei  mesi  dalla data di cessazione, nonche' quando l'attivita'  costituisce  mera  prosecuzione  di  attivita' svolte da altri soggetti;
 c)  che  si  trovano  in  un  periodo  di non normale svolgimento dell'attivita'".
 
 17.  All'articolo  10  della  legge  8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
 
 "4-bis.  Le  rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo  39,  primo  comma,  lettera  d),  secondo  periodo, del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo  periodo,  del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, non possono essere  effettuate  nei  confronti  dei  contribuenti che dichiarino, anche   per  effetto  dell'adeguamento,  ricavi  o  compensi  pari  o superiori  al  livello  della  congruita',  ai fini dell'applicazione degli  studi  di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427, tenuto altresi' conto dei valori di coerenza risultanti  dagli  specifici  indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma  2,  della  presente legge, qualora l'ammontare delle attivita' non  dichiarate,  con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al   40   per  cento  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati.  Ai  fini dell'applicazione  della presente disposizione, per attivita', ricavi o  compensi  si  intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso   di   rettifica,  nella  motivazione  dell'atto  devono  essere evidenziate  le  ragioni  che  inducono  l'ufficio  a disattendere le risultanze  degli  studi  di  settore  in quanto inadeguate a stimare correttamente   il   volume   di  ricavi  o  compensi  potenzialmente ascrivibili  al  contribuente.  La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e  4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
 
 18.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 10 della  legge  8  maggio  1998,  n.  146, come modificate e introdotte rispettivamente  dai  commi  16  e  17  del  presente articolo, hanno effetto  a  decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio  2007,  ad  esclusione di quelle previste alla lettera b) del comma  4  del  citato  articolo  10  che  hanno  effetto  dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
 
 19.  Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di  lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di  settore,  sono  individuati  specifici  indicatori  di normalita' economica,  idonei  a  rilevare  la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attivita', di liquidazione ordinaria ovvero  di  non  normale  svolgimento  dell'attivita',  puo' altresi' essere   richiesta   la   compilazione  del  modello,  allegato  alla dichiarazione,  previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
 
 20. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,   con   riferimento  al  primo  periodo  d'imposta  di esercizio   dell'attivita',  sono  definiti  appositi  indicatori  di coerenza  per  la  individuazione dei requisiti minimi di continuita' della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento della attivita' medesima.
 
 21.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare  entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui  al  comma  20,  anche  per  settori  economicamente omogenei, da applicare  a  decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
 
 22.  Sulla  base  di  appositi criteri selettivi e' programmata una specifica  attivita'  di  controllo  nei  confronti  dei soggetti che risultano  incoerenti  per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 20.
 
 23.  All'articolo  10,  comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  le  parole: "con periodo d'imposta pari a dodici mesi e" sono soppresse;
 b)   sono   aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "qualora l'ammontare  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati  risulta  inferiore all'ammontare  dei  ricavi  o compensi determinabili sulla base degli studi stessi".
 
 24.  Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8  maggio  1998,  n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente alla  lettera  a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.
 
 25.  All'articolo  1  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 
 "2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2  e'  elevata  del  10  per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione  dei  dati  previsti nei modelli per la comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli studi di settore, nonche'  nei  casi  di  indicazione  di  cause  di  esclusione  o  di inapplicabilita'  degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte  o  professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli  studi di settore, non e' superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato".
 
 26.  All'articolo  5  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
 
 "4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4  e'  elevata  del  10  per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione  dei  dati  previsti nei modelli per la comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli studi di settore, nonche'  nei  casi  di  indicazione  di  cause  di  esclusione  o  di inapplicabilita'  degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione  non  si  applica  se la maggiore imposta accertata o la minore  imposta  detraibile  o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento di quella dichiarata".
 
 27.  All'articolo  32  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 
 "2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2  e'  elevata  del  10  per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione  dei  dati  previsti nei modelli per la comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli studi di settore, nonche'  nei  casi  di  indicazione  di  cause  di  esclusione  o  di inapplicabilita'  degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione  non  si  applica  se il maggior imponibile, accertato a seguito  della  corretta  applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento di quello dichiarato".
 
 28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  "Ai  fini della deduzione la spesa sanitaria relativa  all'acquisto  di  medicinali  deve  essere  certificata  da fattura  o  da  scontrino  fiscale contenente la specificazione della natura,  qualita'  e  quantita'  dei  beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario";
 b)  all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa  all'acquisto  di  medicinali  deve  essere  certificata  da fattura  o  da  scontrino  fiscale contenente la specificazione della natura,  qualita'  e  quantita'  dei  beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario".
 
 29.  Le  disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno  effetto  a  decorrere  dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007,  nel  caso  in  cui  l'acquirente  non  sia il destinatario del farmaco,  non  ne  conosca  il  codice fiscale o non abbia con se' la tessera  sanitaria,  l'indicazione  del  codice  fiscale  puo' essere riportata   a   mano   sullo   scontrino   fiscale  direttamente  dal destinatario,  fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,  in  materia  di  obbligo  di  rilevazione  del codice fiscale da parte del farmacista.
 
 30.   Al   fine   di  contrastare  l'indebita  effettuazione  delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i  titolari  di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica,  l'importo  e  la  tipologia  dei  crediti  oggetto della successiva   compensazione.   La   mancata   comunicazione  da  parte dell'Agenzia  delle  entrate  al  contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
 
 31. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite  le  modalita',  anche  progressive,  per l'attuazione delle disposizioni   del  comma  30.  Con  il  predetto  provvedimento,  in particolare,  sono  stabilite  le  procedure  di  controllo  volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.
 
 32.  Parte  delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un  importo  pari  a 214 milioni di euro per l'anno 2007, e' iscritta sul  Fondo  per  interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione  di  spesa  relativa al predetto Fondo e' ridotta di 183,8 milioni di euro per l'anno 2008.
 
 33.  All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila   a   lire  cinque  milioni"  sono  sostituite  dalle seguenti:  "da  euro  258  ad  euro  2.582"  e  il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "La  violazione  e'  punibile  in caso di liquidazione  delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti  in  base  alle  dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in  caso  di  controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in  base  alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.  La  violazione  e'  punibile  a  condizione  che  non trovi applicazione  l'articolo  12-bis  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero  di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti  soggetti  la  sospensione  dalla  facolta' di rilasciare il visto  di  conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni.  In  caso  di  ripetute  violazioni commesse successivamente al periodo  di  sospensione,  e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare  il  visto  di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione  particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";
 b) al comma 1, lettera b), primo periodo,, le parole: "da lire un milione  a  lire  dieci  milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";
 c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 
 "1-bis.  Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del  presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472.  Il  centro  di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";
 d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 
 "2.  Le  violazioni  dei  commi  1  e  3  del presente articolo e dell'articolo  7-bis  sono  contestate  e  le  relative sanzioni sono irrogate   dalla   direzione  regionale  dell'Agenzia  delle  entrate competente  in  ragione  del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla  base  delle  segnalazioni  inviate  dagli  uffici locali della medesima  Agenzia.  L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo'   essere   integrato   o  modificato  dalla  medesima  direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza  dei  soggetti  che  hanno  commesso  la  violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";
 e)  al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro 2.582".
 
 34.  Per  le  violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell'articolo  39  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive   modificazioni,   ferma   restando  l'applicazione  dell' articolo  3,  comma  3,  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  nelle  ipotesi  in  cui la violazione sia stata gia' contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato.
 
 35.   I   commi   7   e   8  dell'articolo  11-quinquiesdecies  del decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.
 
 36.  Le  agevolazioni  tributarie  e  di altra natura relative agli autoveicoli  utilizzati  per  la  locomozione  dei  soggetti  di  cui all'articolo  3  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite  capacita'  motorie,  sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli   siano  utilizzati  in  via  esclusiva  o  prevalente  a beneficio dei predetti soggetti.
 
 37.  In  caso  di  trasferimento  a titolo oneroso o gratuito delle autovetture  per  le  quali  l'acquirente  ha  usufruito dei benefici fiscali  prima del decorso del termine di due anni dall' acquisto, e' dovuta  la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e  quella risultante dall' applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione  non  si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessita'  dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
 
 38.  La  riscossione  dei  compensi  dovuti per attivita' di lavoro autonomo,  mediche  e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie  private  e'  effettuata  in  modo  unitario  dalle  stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
 a)  incassare  il  compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
 b)  registrare  nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito  registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.
 
 39.   Le   strutture  sanitarie  di  cui  al  comma  38  comunicano telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
 
 40. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti  i  termini e le modalita' per la comunicazione prevista dal comma   39   nonche'   ogni   altra   disposizione   utile   ai  fini dell'attuazione dei commi 38 e 39.
 
 41.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.
 
 42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18  dicembre  1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in  capo  ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attivita'.
 
 43.  Dopo  l'articolo  25-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
 
 "Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto  del  pagamento  una  ritenuta  del  4 per cento a titolo di acconto  dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di  rivalsa,  sui  corrispettivi  dovuti  per  prestazioni relative a contratti  di  appalto  di  opere  o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
 
 2.   La  ritenuta  di  cui  al  comma  1  e'  operata  anche  se  i corrispettivi  sono  qualificabili  come  redditi  diversi  ai  sensi dell'articolo  67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
 
 44.  All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
 n.  633,  e  successive  modificazioni,  sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
 
 "Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
 a)  alle  prestazioni  di  servizi,  compresa  la  prestazione di manodopera,  rese  nel  settore  edile da soggetti subappaltatori nei confronti  delle  imprese  che  svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione  di  immobili  ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
 b)  alle  cessioni  di  apparecchiature terminali per il servizio pubblico  radiomobile  terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle  concessioni  governative  di cui all'articolo 21 della tariffa annessa  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  come  sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze  28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro 'componenti ed accessori;
 c)  alle  cessioni  di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
 d)  alle  cessioni  di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere";
 b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 
 "Le  disposizioni  di  cui  al  quinto  comma  si  applicano alle ulteriori  operazioni  individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze,  con  propri  decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  nelle  ipotesi  in  cui  necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977".
 
 45. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dell'articolo  17  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre  1972,  11.633,  come  modificato  dal  comma 44 del presente articolo,  si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data  di  autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
 
 46.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo  10,  comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
 
 "d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli  agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3  febbraio  1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura  negoziale  stipulate  a  seguito  della loro attivita' per la conclusione degli affari";
 b) all'articolo 57, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 
 "1-bis.  Gli  agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera  d-bis),  sono  solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per   le  scritture  private  non  autenticate  di  natura  negoziale stipulate  a  seguito  della  loro attivita' per la conclusione degli affari".
 
 47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole:  "una  somma  compresa  tra  lire  un  milione e lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000".
 
 48.  Il  comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dai seguenti:
 
 "22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad  IVA,  le  parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta' recante l'indicazione analitica delle  modalita'  di  pagamento  del  corrispettivo.  Con le medesime modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
 a)  se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di  fornire  i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la  denominazione,  la  ragione  sociale ed i dati identificativi del legale  rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del  mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa societa';
 b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
 c)  il  numero  di  iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione  e  della  camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura  di  riferimento  per  il  titolare  ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa societa';
 d)  l'ammontare  della  spesa  sostenuta  per tale attivita' e le analitiche modalita' di pagamento della stessa.
 
 22.1.  In  caso  di  assenza  dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari  in  mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive  modificazioni,  il  notaio  e'  obbligato  ad  effettuare specifica  segnalazione  all'Agenzia  delle entrate di competenza. In caso  di  omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma  22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro  e,  ai  fini  dell'imposta  di registro, i beni trasferiti sono assoggettati  a  rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni".
 
 49.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  22  dell'articolo 35 del decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di  entrata  in vigore della presente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.
 
 50.   In   coerenza  ai  principi  recati  dall'  articolo  38  del decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248, ed al fine di contrastare la diffusione  del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale  nel  settore  del  gioco,  nonche'  di  assicurare  l'ordine pubblico  e la tutela del giocatore, con uno o piu' provvedimenti del Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei  monopoli di Stato sono stabilite le modalita' per procedere alla rimozione   dell'offerta,   attraverso   le  reti  telematiche  o  di telecomunicazione,  di  giochi,  scommesse  o concorsi pronostici con vincite  in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od   altro  titolo  autorizzatorio  o  abilitativo  o,  comunque,  in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite  dalla  stessa  Amministrazione.  I  provvedimenti di cui al presente  comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari. L'inosservanza   dei   provvedimenti  adottati  in  attuazione  della presente    disposizione    comporta    l'irrogazione,    da    parte dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, di sanzioni amministrative  pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
 
 51.  Dalla  data di entrata in vigore della presente legge, i commi da  535  a  538 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.
 
 52.  E'  autorizzata  la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per  la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani,   da   effettuare   in  collaborazione  con  le  istituzioni scolastiche,  finalizzate  alla  realizzazione di programmi educativi dei  ragazzi  in  modo da permettere loro di conoscere la realta' dei rischi  derivanti  dal  vizio  del  gioco e a sviluppare un approccio responsabile   al   gioco.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, a disciplinare le modalita'  e  i criteri per lo svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma.
 
 53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i  dati  relativi  all'import/export  del  sistema doganale; entro il medesimo  termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e  ai  comuni  i  dati  delle  dichiarazioni  dei  redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti.
 
 54.  Con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato  d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono   stabilite   le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via telematica   dei   dati   delle   dichiarazioni  nel  rispetto  delle disposizioni  e  nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione  digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
 
 55.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell' import/export alle regioni.
 
 56.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge e' istituito   il   sistema  integrato  delle  banche  dati  in  materia tributaria  e  finanziaria  finalizzato  alla  condivisione  ed  alla gestione  coordinata  delle informazioni dell'intero settore pubblico per   l'analisi   ed   il  monitoraggio  della  pressione  fiscale  e dell'andamento dei flussi finanziari.
 
 57.  Ai  fini  di  cui  al  comma  56,  con  uno o piu' decreti del Presidente  del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme  e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare  di  vigilanza  sull'anagrafe  tributaria che esprime il proprio  giudizio  tassativamente  entro quindici giorni, da adottare entro  il  31  marzo  2007  ai  sensi del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni,  sono  individuate  le  basi  di  dati  di interesse  nazionale  che  compongono  il  sistema  integrato  e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonche' i servizi di natura amministrativa  e  tecnica  che  il  Ministero  dell'economia e delle finanze  eroga  alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
 
 58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
 
 "Art.  2-bis.  -  1.  Ferme  restando le attribuzioni di cui all' articolo 2, la Commissione:
 a)   effettua   indagini  e  ricerche,  tramite  consultazioni  e audizioni  di  organismi  nazionali  e  internazionali,  per valutare l'impatto  delle  soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;
 b)  esprime  un  parere  sulle attivita' svolte annualmente dall' anagrafe  tributaria  e  sugli  obbiettivi  raggiunti nel corso dell' anno".
 
 59.  Il  secondo  comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  e'  sostituito dal seguente:
 
 "Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ha  facolta' di rendere   pubblici,  senza  riferimenti  nominativi,  statistiche  ed elaborazioni  relative  ai  dati  di cui al primo comma, nonche', per esclusive  finalita'  di  studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma  di  collezioni  campionarie,  privi di ogni riferimento che ne permetta  il  collegamento  con  gli  interessati  e comunque secondo modalita' che rendano questi ultimi non identificabili".
 
 60. Dall'attuazione dei commi 56, 57 e 59 non derivano oneri per il bilancio dello Stato.
 
 61.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito  il  parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite,  a  fini  di  monitoraggio, le modalita' per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilita' economica, nonche'  i  tempi,  le  modalita'  e  le  specifiche  tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilita'.
 
 62.  Al  decreto-legge  30  settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,  dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis e' sostituito dal seguente:
 
 "Art.  2-bis.  -  (Comunicazione  degli  esiti della liquidazione delle  dichiarazioni).  - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal  1°  gennaio  2006,  l'invito  previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' effettuato:
 a)  con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati,   tempestivamente   e   comunque   nei  termini  di  cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  e  successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
 b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
 
 2. L'Agenzia delle entrate puo', su istanza motivata, derogare all' obbligo  previsto  dalla  lettera  a)  del  comma  1,  qualora  siano riconosciute     difficolta'     da    parte    degli    intermediari nell'espletamento delle attivita' di cui alla medesima lettera a).
 
 3.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n. 462, e successive modificazioni, decorre  dal  sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica  dell'invito  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma 1 del presente articolo.
 
 4.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalita' della risposta telematica".
 
 63.  I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito  complessivo  somme  per  assegni  periodici  corrisposti  al coniuge  di  cui  alla  lettera  c)  del comma 1 dell'articolo 10 del citato  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,  devono  indicare  nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
 
 64.  All'articolo  78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:
 
 "25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, gli enti e le casse  aventi  esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via  telematica  all'Anagrafe  tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali   sono   state  rimborsate  spese  sanitarie  per  effetto  dei contributi  versati  di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51  del  citato  testo  unico  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
 25-ter.  Il  contenuto, i termini e le modalita' delle trasmissioni sono  definiti  con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate".
 
 65.  All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente:
 
 "f-quater)  pattuizioni  intercorse  tra  societa'  controllate e collegate  ai  sensi  dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali  avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale  privilegiato,  individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4,  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, aventi ad oggetto  il  pagamento  di  somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".
 
 66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.
 
 67.   Al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22  luglio 1998, n. 322, all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
 
 "3-bis.  I  modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili  in  formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio".
 
 68.  All'articolo  7,  comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  dopo  le  parole:  "titolari"  sono  inserite le seguenti: ", o dipendenti da loro delegati,".
 
 69.  All'articolo  35  del  decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223, convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis e' sostituito dal seguente:
 
 "12-bis.   Il   limite  di  100  euro  di  cui  al  quarto  comma dell'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  introdotto  dal  comma  12  del  presente articolo,  si  applica  a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto e sino  al  30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio  2008  al  30  giugno 2009 il limite e' stabilito in 500 euro. Entro  il  31  gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta  al  Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emanare  apposito  decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto  tenuto  al  pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma".
 
 70.  All'articolo  93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,   e  successive  modificazioni,  il  comma  5  e'  abrogato.  La disposizione  del periodo precedente si applica alle opere, forniture e  servizi  di  durata  ultrannuale  la  cui  esecuzione  ha inizio a decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.
 
 71.  All'articolo  107,  comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, al terzo periodo, le  parole:  "nell'esercizio  stesso e nei successivi ma non oltre il quinto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "in quote costanti nell' esercizio stesso e nei cinque successivi".
 
 72.  All'articolo  84,  comma  1, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti che fruiscono di un regime  di  esenzione  totale  o  parziale  del  reddito  la  perdita riportabile  e'  diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla  quota  di  esenzione  applicabile  in  presenza  di  un reddito imponibile.  Per  i  soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile  la  perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare che eccede l'utile  che  non  ha  concorso  alla  formazione  del  reddito negli esercizi precedenti".
 
 73.  Le  disposizioni  del  secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti  dal  comma  72  del  presente  articolo,  si applicano ai redditi  prodotti  e  agli  utili  realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
 
 74.  All' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1:
 1)  alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle societa'," sono inserite le seguenti: "nonche' i trust,";
 2)  alla  lettera  d),  dopo  le  parole:  "di  ogni tipo," sono inserite le seguenti: "compresi i trust,";
 b)  al  comma  2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi  in  cui  i  beneficiari  del trust siano individuati, i redditi conseguiti  dal  trust  sono  imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione  alla  quota  di partecipazione individuata nell' atto di costituzione  del  trust  o  in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali";
 c)  al  comma  3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano  altresi'  residenti  nel  territorio  dello Stato, salvo prova  contraria,  i  trust  e  gli istituti aventi analogo contenuto istituiti  in  Paesi  diversi  da  quelli  indicati  nel  decreto del Ministro  delle  finanze  4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in  cui  almeno  uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust  siano  fiscalmente  residenti  nel  territorio dello Stato. Si considerano,  inoltre,  residenti  nel territorio dello Stato i trust istituiti  in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del  Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla  loro  costituzione,  un soggetto residente nel territorio dello Stato  effettui  in  favore  del trust un'attribuzione che importi il trasferimento  di  proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento  di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi".
 
 75.  All'articolo  44,  comma  1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g-quinquies) e' inserita la seguente:
 
 "g-sexies)  i  redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;".
 
 76.  All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)   al  primo  comma,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "persone giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonche' i trust,";
 b)  al  secondo  comma,  lettera  g),  dopo  le  parole: "persone giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonche' i trust,".
 
 77.  All'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006, n. 262, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nel comma 48, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
 
 "a-bis)  devoluti  a  favore  dei  fratelli  e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
 b) nel comma 49, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
 
 "a-bis)  a  favore  dei  fratelli  e  delle  sorelle  sul valore complessivo  netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento" ;
 c) dopo il comma 49 e' inserito il seguente:
 
 "49-bis.  Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e  49  e'  una  persona  portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi  della  legge  5  febbraio  1992,  n. 104, l'imposta si applica esclusivamente  sulla  parte  del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro".
 
 78.  Al  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni  e  donazioni,  di  cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 
 "4-ter.  I  trasferimenti,  effettuati  anche tramite i patti di famiglia  di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di  azioni  non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni  di  soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta   limitatamente  alle  partecipazioni  mediante  le  quali  e' acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,  numero  1),  del  codice  civile.  Il  beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa  o  detengano  il  controllo per un periodo non inferiore a cinque  anni  dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla  presentazione  della dichiarazione di successione o all'atto di donazione,  apposita  dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della  condizione  di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal  beneficio,  il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione  amministrativa  prevista  dall'  articolo  13  del  decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata";
 b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 
 "l-bis.  Resta  comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione  della  base  imponibile  delle aziende, delle azioni, delle quote sociali";
 c)   all'articolo  31,  comma  1,  le  parole:  "sei  mesi"  sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
 
 79.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 77 e 78 si applicano alle successioni  apertesi  a  decorrere  dal 3 ottobre 2006, nonche' agli atti  pubblici  formati,  agli  atti  a  titolo  gratuito fatti, alle scritture   private   autenticate   e   alle  scritture  private  non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 80.  L'articolo  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente:
 
 "Art.  3.  -  (Modi  di  pagamento).  -  1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
 a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con  l'Agenzia  delle  entrate,  il  quale  rilascia,  con  modalita' telematiche, apposito contrassegno;
 b)  in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia  delle  entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
 
 2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.
 
 3.  In  ogni  caso  l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00,  ad  eccezione  delle  cambiali  e  dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente,  all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2,  della  tariffa  - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50".
 
 81.   All'articolo   39,  comma  13,  alinea,  primo  periodo,  del decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "somme  giocate" sono inserite le seguenti: ", dovuto dal soggetto al quale  l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il  nulla  osta  di  cui  all'articolo  38,  comma  5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio  2004  il  soggetto  passivo  d'imposta  e' identificato nell' ambito  dei  concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640,  e  successive  modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta  rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I  titolari  di  nulla  osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004  sono  soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso".
 
 82.  All'articolo  39  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis e' sostituito dal seguente:
 
 "13-bis.  Il  prelievo  erariale  unico  e'  assolto dai soggetti passivi  d'imposta,  con  riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un  versamento  annuale  a  saldo.  Con  provvedimenti  del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:
 a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare;
 b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
 c)  i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
 d)  le  modalita'  per  l'utilizzo  in  compensazione del credito derivante  dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;
 e)  i  termini  e  le  modalita' con cui i concessionari di rete, individuati  ai  sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,  comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso  comma  4  dell'  articolo  14-bis, i dati relativi alle somme giocate   nonche'   gli   altri  dati  relativi  agli  apparecchi  da intrattenimento  di  cui  all'articolo  110, comma 6, del testo unico delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  da  utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;
 f)  le  modalita' con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato puo' concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione  delle  somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta'".
 
 83.  Fino  alla  emanazione  dei  provvedimenti  indicati nel comma 13-bis  dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come  sostituito  dal  comma  82  del  presente articolo, il prelievo erariale  unico  e'  assolto  dai  soggetti  passivi d'imposta con le modalita'  e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato 8 aprile 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni.
 
 84. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:
 
 "Art.  39-bis.  -  (Liquidazione  del  prelievo  erariale unico e controllo   dei   versamenti).  -  1.  Per  gli  apparecchi  previsti all'articolo  110,  comma  6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e successive  modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  avvalendosi  di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre  del secondo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i  periodi  contabili  e  per  l'anno  solare  sulla  base  dei  dati correttamente    trasmessi    dai   concessionari   in   applicazione dell'articolo  39,  comma  13-bis,  lettera e), ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.
 
 2.  Nel  caso  in  cui  risultino  omessi, carenti o intempestivi i versamenti  dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al  concessionario  di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario  di  rete  che  rilevi  eventuali  dati o elementi non considerati  o  valutati  erroneamente  nel controllo dei versamenti, puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  entro  i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
 
 3.  Con  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, sono definite le modalita'  di  effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.
 Art. 39-ter. - (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale  unico  a  seguito  dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1  dell'articolo  39-bis,  risultano  dovute  a  titolo  di  prelievo erariale  unico,  nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso   versamento,  sono  iscritte  direttamente  nei  ruoli,  resi esecutivi  a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo  erariale  unico.  Per  la  determinazione del contenuto del ruolo,  delle  procedure,  delle modalita' della sua formazione e dei tempi  di  consegna,  si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
 
 2.  Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo  a  quello  per  il  quale  e' dovuto il prelievo erariale unico.
 
 3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario  di  rete provvede a pagare, con le modalita' indicate nell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive  modificazioni,  le  somme  dovute entro trenta giorni dal ricevimento  della  comunicazione  prevista dal comma 2 dell'articolo 39-bis   ovvero   della   comunicazione   definitiva   contenente  la rideterminazione,  in  sede  di  autotutela,  delle  somme  dovute, a seguito  dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od  omesso  versamento  e'  ridotto  ad un sesto e gli interessi sono dovuti   fino   all'ultimo  giorno  del  mese  antecedente  a  quello dell'elaborazione della comunicazione.
 
 4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini  di  scadenza,  i  ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma  dei  monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute   anche  tramite  escussione  delle  garanzie  presentate  dal concessionario  di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario  della  riscossione l'importo del credito per imposta, sanzioni  e interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle garanzie   e   il   concessionario  della  riscossione  procede  alla riscossione   coattiva  dell'eventuale  credito  residuo  secondo  le disposizioni  di  cui  al  titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
 Art.  39-quater. - (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale  unico).  -  1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  nell'adempimento  dei  loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.  Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
 
 2.  Il  prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle somme giocate tramite  apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche  consentono  il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di  cui  all'articolo  38,  comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,   e  successive  modificazioni,  nonche'  tramite  apparecchi  e congegni  muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5,  il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo  erariale  unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono  dovuti  dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. E'  responsabile  in  solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali  in  cui  sono  installati gli apparecchi e congegni privi del nulla  osta.  Per  gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive  modificazioni,  il  cui  esercizio sia qualificabile come illecito  civile,  penale  o  amministrativo,  il  maggiore  prelievo erariale  unico  accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati  di  funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal  comma  4  dell'articolo  14-bis del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi  e  le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno  commesso  l'illecito  o,  nel caso in cui non sia possibile la loro  identificazione,  dal  concessionario  di  rete  a cui e' stato rilasciato  il  nulla  osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute  a  titolo  di  prelievo  erariale unico, interessi e sanzioni amministrative  relativi  agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo,  il  soggetto  che ha provveduto alla loro installazione, il possessore  dei  locali in cui sono installati e il concessionario di rete  titolare  del  relativo  nulla  osta,  qualora  non  siano gia' debitori di tali somme a titolo principale.
 
 3.  Gli  uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono  alIaccertamento  della  base  imponibile  e  del  prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante  la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli  stessi  apparecchi  e  congegni.  In  presenza di apparecchi e congegni  per  i  quali  i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano  stati  alterati,  gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate  sulla  base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 
 4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e  congegni  indicati  negli  stessi  commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il prelievo erariale unico.
 Art.  39-quinquies.  -  (Sanzioni  in  materia di prelievo erariale unico).  -  1.  La  sanzione  prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto   legislativo   18   dicembre  1997,  n.  471,  e  successive modificazioni,  si  applica  anche  alle  violazioni,  indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.
 
 2.  Nelle  ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui  caratteristiche  consentono  il gioco d'azzardo, privi del nulla osta  di  cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni  muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5,  il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo,  si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per  cento  dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.
 
 3.  Se  sono  omesse  o  sono  effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi  del  comma  13-bis,  lettera e), dell'articolo 39 del presente decreto,  si  applica  la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.
 Art.  39-sexies.  -  (Responsabilita' solidale dei terzi incaricati della  raccolta  delle  somme giocate). - 1. I terzi incaricati della raccolta  di  cui  all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete  per  il  versamento  del  prelievo  erariale  unico  dovuto con riferimento  alle  somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonche' per i relativi interessi e sanzioni.
 
 2.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, sono definite le modalita'  di  accertamento  e di contestazione della responsabilita' solidale di cui al comma 1.
 Art.  39-septies.  -  (Disposizioni transitorie). - 1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1  dell'articolo  39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo  di  prelievo  erariale  unico,  nonche'  di  interessi  e  di sanzioni,  i  termini  di  cui  ai  commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti  a  pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica  delle  relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
 
 2.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi  alle  annualita'  di  cui al comma 1 che i concessionari di rete  devono  comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e modalita' di trasmissione".
 
 85.  All'articolo  110,  comma  5,  del testo unico di cui al regio decreto  18  giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole:  "escluse  le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato"  sono  aggiunte le seguenti: "e gli apparecchi di cui al comma 6".
 
 86.  All'articolo  110  del  testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  il comma 9 e' sostituito dal seguente:
 
 "9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
 a)  chiunque  produce  od  importa,  per  destinarli  all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti  alle  caratteristiche  ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di  detti  commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
 b)  chiunque  produce  od  importa,  per  destinarli  all'uso sul territorio  nazionale,  apparecchi  e  congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti  dei  titoli  autorizzatori  previsti  dalle  disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
 c)  chiunque  sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque  consente  l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in  circoli  ed  associazioni  di  qualunque  specie  di apparecchi o congegni  non  rispondenti  alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate   nei  commi  6  o  7  e  nelle  disposizioni  di  legge  ed amministrative  attuative  di  detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa   pecuniaria   da  1.000  a  6.000  euro  per  ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo  l'uso  in  luoghi  pubblici  od  aperti al pubblico o in circoli  ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e  nelle  disposizioni  di legge ed amministrative attuative di detti commi,  corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
 d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque  consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli  ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per  i  quali  non  siano  stati  rilasciati  i  titoli autorizzatori previsti  dalle  disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa   pecuniaria   da   500   a  3.000  euro  per  ciascun apparecchio;
 e)  nei  casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  la  possibilita'  di rilasciare all'autore delle violazioni   titoli  autorizzatori  concernenti  la  distribuzione  e l'installazione   di   apparecchi   di  cui  al  comma  6  ovvero  la distribuzione  e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;
 f)  nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni  non  siano  apposti  su  ogni  apparecchio,  si  applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".
 
 87.  E'  istituito,  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo  concorso  pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
 a)   formula   di  gioco  caratterizzata  dalla  possibilita'  di garantire elevati premi ai giocatori;
 b)  assegnazione  del  50  per  cento  della  posta  di  gioco  a montepremi,  del  5,71  per cento alle attivita' di gestione, dell' 8 per  cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 25 per  cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell' 11,29 per cento a favore dell'UNIRE;
 c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonche' negli ippodromi.
 
 88.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato introduce con uno o piu' provvedimenti scommesse  a  quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
 a)  raccolta  delle  scommesse  da parte dei concessionari di cui all'articolo  38,  commi  2  e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;
 b)  organizzazione  e  gestione  del  palinsesto  delle scommesse affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 c)  esiti  delle  simulazioni  sugli  eventi  determinati in modo principale dal caso;
 d)  per  le  scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d'imposta  previste  all'articolo  38,  comma  3, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 e)  per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del  12  per  cento  e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco.
 
 89.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni   qual   volta   ritenuto  necessario  ai  fini  dell'equilibrio complessivo  dell'offerta,  le  innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
 a)  la  rimodulazione  delle  sorti  del  Lotto e dei premi delle relative combinazioni;
 b)  la  rimodulazione  o  la  sostituzione dei giochi opzionali e complementari  al Lotto, introdotti dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
 c)  l'introduzione  di  ulteriori  forme  di  gioco  ispirate  ai meccanismi   di  gioco  del  Lotto,  anche  prevedendo  modalita'  di fruizione  distinte  da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.
 
 90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le  modalita' di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici   a  totalizzatore  nazionale,  nel  rispetto  dei  seguenti criteri:
 a)    aggiudicazione,    in   base   al   criterio   dell'offerta economicamente  piu' conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare  a  seguito  di  procedura  di  selezione  aperta ai piu' qualificati  operatori  italiani  ed  esteri, secondo i principi e le regole  previste  in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando  comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;
 b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare  con  procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza,  non  che'  di  ogni  ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
 c)   revisione   del   regolamento   e  della  formula  di  gioco dell'Enalotto  e  previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale,  anche  al  fine  di  assicurare  il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori;
 d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di  preservare  i  preminenti  interessi  pubblici  connessi  al loro regolare  ed  ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti di   vendita   titolari   di   contratti  con  concessionari  per  la commercializzazione di tali giochi;
 e)  coerenza  della  soluzione  concessoria  individuata  con  la finalita'  di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici,  anche  attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della  concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.
 
 91.  Al  fine  di  garantire  la continuita' di esercizio del gioco Enalotto  e del suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell'operativita' della nuova concessione,  da  affidare  a  seguito  della  prevista  procedura di selezione,  la  gestione  del  gioco  continua  ad  essere assicurata dall'attuale   concessionario,   fino   al   30   giugno   2007.  Con provvedimento   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  - Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  il termine puo' essere   prorogato   una   sola   volta,   per   un  uguale  periodo, esclusivamente  nel  caso  in  cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.
 
 92.  I  proventi  derivanti  dalle  procedure  di  selezione di cui all'articolo  38,  commi  2  e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio 2007.
 
 93.  Al  comma  1, lettera b), dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni dalla legge 4 agosto  2006,  n. 248, dopo le parole: "somma giocata;" sono aggiunte le  seguenti:  "i  giochi  di  carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia  costituita  esclusivamente  dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilita';".
 
 94.  In  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 1 della legge 23 luglio  1980,  n.  384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione   dimessi,  salvo  che  per  inadempienza  contrattuale,  in conseguenza  del  processo  di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi  di  distribuzione  dei  generi  di  monopolio  e' consentito ottenere  la  diretta  assegnazione  di  una  rivendita  di generi di monopolio    su   istanza   da   presentare   all'ufficio   regionale dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato competente per territorio,   con   l'osservanza  delle  disposizioni  relative  alle distanze  e  ai parametri di redditivita' previsti per le istituzioni di  rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate non sono soggette  al  triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell' articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
 
 95.  Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 96.  I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro   delle   finanze  22  febbraio  1999,  n.  67,  sono  stati autorizzati  o richiedono l'autorizzazione all'istituzione e gestione di  depositi  fiscali  di  tabacchi  lavorati  devono  dimostrare  il possesso  dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge o, per le nuove  autorizzazioni,  dalla  data  della richiesta. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle finanze da emanare entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
 
 97.  I  delegati  alla  gestione  dei  depositi  fiscali  locali di tabacchi,  se  in  possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui  al  decreto  del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, possono   esercitare,   anche   in  forma  societaria  o  consortile, l'attivita'  di  depositi  fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso  e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere  dall'effettiva disponibilita', al momento della domanda, dei  tabacchi  che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle   autorizzazioni   in   essere,  considerando  le  capacita'  di stoccaggio   dei   nuovi  depositi  come  aggiuntive  a  quelle  gia' determinate    e    disponendo    l'obbligo   di   contraddistinguere opportunamente  i  tabacchi  detenuti al fine di evitare commistioni, secondo  modalita'  da  stabilire  entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 
 98. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9  luglio  1998,  n. 283, le parole: "nei sette anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove anni successivi".
 
 99.  I  termini  di  cui  all'articolo  14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati,  rispettivamente,  al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per  l'anno  2004  e  al  31  dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005.
 
 100.  All'articolo  1,  comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  le  parole:  "e  a  1.000  milioni  di  euro  annui a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: ", a 1.000 milioni di euro  per  l'anno  2006  ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007".
 
 101.  A  decorrere  dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata  dai  contribuenti  diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato e' specificato:
 a)  oltre  all'indirizzo,  l'identificativo  dell'immobile stesso costituito  dal  codice  del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella   e   dal   subalterno.  Tali  dati  sono  indicati  nelle dichiarazioni  da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;
 b)   l'importo   dell'imposta   comunale  sugli  immobili  pagata nell'anno precedente.
 
 102.  La  dichiarazione  dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo  73,  comma  1,  lettere  a) e b), del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte  le  indicazioni  utili  ai  fini  del trattamento dell'imposta comunale  sugli  immobili.  Tali  indicazioni  sono  riportate  nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello  in  corso  al  31  dicembre  2007, solo in caso di variazione relativa  anche  a  solo  una  di  esse.  Con  decreto  del  capo del Dipartimento  per  le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto  con  il  direttore  dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti  gli  elementi,  i  termini  e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.
 
 103.  In  sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo  36-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, si verifica il versamento  dell'imposta  comunale  sugli immobili relativo a ciascun fabbricato,  nell'anno precedente. L'esito del controllo e' trasmesso ai comuni competenti.
 
 104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  dovuta per l'anno precedente.
 
 105.  I  comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per  via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti  dal  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e successive  modificazioni,  in  materia  di  imposta  comunale  sugli immobili,  ove  discordanti  da quelli catastali, secondo modalita' e nei  termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
 
 106.  I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti  sul  territorio  comunale  per  i  quali  il  servizio e' istituito,  i  dati  acquisiti nell'ambito dell'attivita' di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
 
 107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono approvati il modello di comunicazione   dei   dati  e  le  relative  specifiche  tecniche  di trasmissione.
 
 108.  Per  l'omessa,  incompleta o infedele comunicazione di cui al comma  106 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto   legislativo   18   dicembre  1997,  n.  471,  e  successive modificazioni.
 
 109.  All'articolo  30  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  ",  salvo  prova contraria," sono soppresse;
 b)   al   comma   1,   lettera  a),  le  parole:  "beni  indicati nell'articolo  85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
 anche   se   costituiscono   immobilizzazioni   finanziarie"   sono sostituite dalle seguenti: "beni indicati nell' articolo 85, comma 1, lettere  c),  d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e  delle  quote di partecipazione nelle societa' commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie";
 c)   al   comma   1,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "locazione finanziaria;"   sono   aggiunte   le   seguenti:  "per  gli  immobili classificati  nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e'  ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti  o  rivalutati  nell'esercizio  e  nei  due  precedenti, la percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento;";
 d)  al  medesimo  comma  1,  ultimo  periodo, le parole: "4) alle societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani"  sono  sostituite dalle seguenti: "4) alle societa' ed enti che  controllano  societa'  ed  enti  i  cui titoli sono negoziati in mercati   regolamentati  italiani  ed  esteri,  nonche'  alle  stesse societa'  ed enti quotati ed alle societa' da essi controllate, anche indirettamente";
 e)  al  comma 2, secondo periodo, le parole: "l'articolo 76" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 110";
 f)   al   comma   3,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "locazione finanziaria;"  sono  aggiunte  le  seguenti: "per le immobilizzazioni costituite  da  beni  immobili  a  destinazione abitativa acquisiti o rivalutati   nell'esercizio   e   nei   due  precedenti  la  predetta percentuale e' ridotta al 3 per cento;";
 g) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
 
 "3-bis.   Fermo  l'ordinario  potere  di  accertamento,  ai  fini dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive per le societa' e per  gli  enti  non  operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore  della  produzione  netta  non sia inferiore al reddito minimo determinato  ai  sensi  del  comma  3  aumentato  delle  retribuzioni sostenute  per  il  personale  dipendente,  dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro   autonomo  non  esercitate  abitualmente  e  degli  interessi passivi";
 h)  al  comma 4-bis, le parole: "di carattere straordinario" sono soppresse.
 
 110.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 109, lettera b), se piu' favorevoli  ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata   in   vigore  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I trasferimenti  erariali  alle  regioni sono ridotti in misura pari al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g).
 
 111.  Le  societa' considerate non operative nel periodo di imposta in  corso alla data del 4 luglio 2006, nonche' quelle che a tale data si  trovavano  nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in societa' semplice  e  richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma  degli  articoli  2312  e  2495 del codice civile entro un anno dalla  delibera  di  scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla  disciplina  prevista  dai  commi  da 112 a 118 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge  ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.
 
 112.  Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura  della  liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione,  sulla  differenza  tra  il  valore  normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto,  si  applica  un'imposta  sostitutiva delle imposte sui redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive nella misura  del  25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse  in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono  assoggettati  alla  medesima  imposta  sostitutiva; per i saldi attivi  di  rivalutazione,  l'imposta  sostitutiva e' stabilita nella misura  del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
 
 113.  Ai  fini  dell'  applicazione  dell'articolo 47, comma 7, del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso   di   recesso,   di  riduzione  di  capitale  esuberante  e  di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono  diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui  al  comma  112  da  parte  della societa', al netto dell'imposta sostitutiva  stessa.  Detti  importi  non costituiscono redditi per i soci.   Il  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni  o  quote possedute  dai  soci  delle  societa'  trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
 
 114.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  le cessioni a titolo oneroso  e  gli  atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche  se di diversa natura, posti in essere dalle societa' di cui al comma   111   successivamente   alla  delibera  di  scioglimento,  si considerano  effettuati  ad un valore non inferiore al valore normale dei  beni  ceduti  o  assegnati.  Per  gli immobili, su richiesta del contribuente  e  nel  rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale  e'  quello  risultante  dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti  dalle  singole  leggi  di  imposta  alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14  marzo  1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,  n.  154,  riguardante  la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
 
 115.  L'applicazione  della  disciplina prevista dai commi da 111 a 114  deve  essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle societa' che si   avvalgono   della   predetta  disciplina  non  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
 
 116.  Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella  misura  dell' l per cento e non sono considerate cessioni agli effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Nel  caso  in  cui  le assegnazioni  abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e  catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali  ipotesi  la  base imponibile non puo' essere inferiore a quella risultante   dall'applicazione  dei  moltiplicatori  stabiliti  dalle singole  leggi  di  imposta  alle  rendite  catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell' articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,  su  richiesta  del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non e' determinabile  con  i  predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute   negli  articoli  50,  51  e  52  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti societa',   enti,   consorzi,  associazioni  e  altre  organizzazioni commerciali  e  agricole,  e  le  imposte  sono  dovute  nelle misure precedentemente  indicate.  L'applicazione  del  presente  comma deve essere  richiesta,  a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
 117.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  le sanzioni  e  il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
 
 118. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli  assegnatari  sono  obbligati  a  presentare apposita denuncia di accatastamento  o  di  revisione  dello  stesso,  conformemente  alla procedura  docfa,  contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
 
 119.  A  partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla  data  del  30 giugno 2007, le societa' per azioni residenti nel territorio  dello  Stato  svolgenti  in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in  mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda direttamente  o  indirettamente  piu' del 51 per cento dei diritti di voto  nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per cento dei diritti di partecipazione  agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto  da  soci  che  non possiedano direttamente o indirettamente piu' dell' 1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu'  dell'  1  per  cento  dei diritti di partecipazione agli utili, possono  avvalersi  del  regime  speciale  opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a  141 e dalle relative nonne di attuazione che saranno stabilite con decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il 30 aprile 2007.
 
 120.  L'opzione  per  il  regime  speciale  e'  esercitata entro il termine  del  periodo  d'imposta  anteriore  a  quello  dal  quale il contribuente  intende  avvalersene,  con  le  modalita'  che  saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'opzione  e'  irrevocabile  e  comporta per la societa' l'assunzione della  qualifica  di  "Societa'  di investimento immobiliare quotata" (SIIQ)  che  deve  essere indicata nella denominazione sociale, anche nella  forma  abbreviata, nonche' in tutti i documenti della societa' stessa.
 
 121.  L'attivita'  di  locazione immobiliare si considera svolta in via  prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di altro  diritto  reale ad essa destinati rappresentano almeno 1'80 per cento  dell'attivo  patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da   essa   provenienti  rappresentano  almeno  1'80  per  cento  dei componenti  positivi del conto economico. Agli effetti della verifica di  detti  parametri,  assumono  rilevanza  anche  le  partecipazioni costituenti  immobilizzazioni  finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre  SIIQ  nonche'  quelle  detenute  nelle societa' che esercitino l'opzione  di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta,  con  utili  derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta  da tali societa'. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le   attivita'   correnti,  ai  fini  della  verifica  del  parametro reddituale,  concorrono  a  formare  i  componenti positivi derivanti dallo  svolgimento  di  attivita' diverse dalla locazione immobiliare soltanto  le  eventuali plusvalenze realizzate. La societa' che abbia optato  per  il regime speciale deve tenere contabilita' separate per rilevare  i fatti di gestione dell'attivita' di locazione immobiliare e  delle  altre  attivita',  dando  indicazione,  tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.
 
 122.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma 127, la mancata osservanza  per  due  esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza  indicate nel comma 121 determina la definitiva cessazione dal  regime  speciale  e l'applicazione delle ordinarie regole gia' a partire dal secondo dei due esercizi considerati.
 
 123.  L'opzione  per  il  regime  speciale  comporta  l'obbligo, in ciascun  esercizio,  di  distribuire  ai  soci  almeno 1'85 per cento dell'utile  netto derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e dal  possesso  delle partecipazioni indicate al comma 121; se l'utile complessivo  di  esercizio  disponibile  per  la  distribuzione e' di importo  inferiore  a  quello  derivante  dall'attivita' di locazione immobiliare  e  dal  possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.
 
 124.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma 127, la mancata osservanza  dell'obbligo  di  cui al comma 123 comporta la definitiva cessazione  dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.
 
 125.  Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione congiunta,  alle  societa'  per azioni residenti nel territorio dello Stato   non  quotate,  svolgenti  anch'esse  attivita'  di  locazione immobiliare  in  via  prevalente, secondo la definizione stabilita al comma  121,  e  in  cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda  almeno  il  95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili. L'adesione  al  regime  speciale  di gruppo comporta, per la societa' controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119  a  141,  l'obbligo  di  redigere  il  bilancio  di  esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali.
 
 126.  L'ingresso  nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale   degli  immobili  nonche'  dei  diritti  reali  su  immobili destinati  alla  locazione  posseduti  dalla  societa'  alla  data di chiusura   dell'ultimo   esercizio  in  regime  ordinario.  L'importo complessivo  delle  plusvalenze  cosi'  realizzate,  al  netto  delle eventuali   minusvalenze,   e'  assoggettato  a  imposta  sostitutiva dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 20 per cento.
 
 127.  Il  valore  normale  costituisce  il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma  126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale  di  cui  al  comma  121, a decorrere dal quarto periodo d'imposta  successivo  a  quello  anteriore  all'ingresso  nel regime speciale.  In  caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente  a  tale  termine,  ai  fini  della  determinazione del reddito  d'impresa  e  del  valore  della  produzione  assoggettati a imposizione   ordinaria,   si   assume   come  costo  fiscale  quello riconosciuto  prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo e l'imposta sostitutiva proporzionalmente   imputabile  agli  immobili  o  ai  diritti  reali alienati costituisce credito d'imposta.
 
 128.  L'imposta  sostitutiva  deve  essere versata in un massimo di cinque  rate  annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine  previsto  per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle  societa'  relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale  viene  acquisita  la  qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro  il  termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle societa' relativa ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del   decreto   legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  In  caso  di rateizzazione,  sull'importo  delle  rate  successive  alla  prima si applicano  gli  interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di  un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
 
 129.  Possono  essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili  destinati  alla  vendita,  ferma  restando,  in  tal  caso, l'applicazione del comma 127.
 
 130.   A   scelta   della   societa',  in  luogo  dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto  delle  eventuali  minusvalenze,  calcolate  in  base al valore normale,  puo'  essere  incluso  nel  reddito  d'impresa  del periodo anteriore  a  quello  di  decorrenza  del regime speciale ovvero, per quote  costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi,  ma  non  oltre  il  quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente  come  reddito  derivante  da attivita' diverse da quella esente.
 
 131.  Dal  periodo  d'imposta  da  cui  ha effetto l'opzione per il regime  speciale,  il  reddito  d'impresa derivante dall'attivita' di locazione  immobiliare  e'  esente  dall'imposta  sul  reddito  delle societa'  e  la  parte di utile civilistico ad esso corrispondente e' assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i dividendi  percepiti,  provenienti  dalle societa' indicate nel comma 121,   formati   con  utili  derivanti  dall'attivita'  di  locazione immobiliare  svolta  da  tali  societa'. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, tenendo  conto,  a  tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile  all'attivita'  di locazione immobiliare. Con il decreto di  attuazione  previsto  dal  comma  119,  possono  essere stabiliti criteri  anche  forfetari  per  la  determinazione  del  valore della produzione esente.
 
 132.  Le  quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in   periodi  precedenti  a  quello  da  cui  decorrono  gli  effetti dell'opzione  e  delle  quali  sia  stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformita' alle norme del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la parte  ad  esso  riferibile,  al  reddito derivante dall'attivita' di locazione  immobiliare  e, per la residua parte, al reddito derivante dalle  altre  attivita'  eventualmente  esercitate.  Con  il  decreto attuativo  di cui al comma 119, possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.
 
 133.  Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo  le  ordinarie  regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta  sostitutiva d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a compensazione   dei  redditi  imponibili  derivanti  dalle  eventuali attivita' diverse da quella esente.
 
 134.  Le  SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per  cento  sugli  utili  in  qualunque  forma corrisposti a soggetti diversi   da   altre  SIIQ,  derivanti  dall'attivita'  di  locazione immobiliare  nonche'  dal  possesso delle partecipazioni indicate nel comma  121.  La  misura  della ritenuta e' ridotta al 15 per cento in relazione  alla  parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di  locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo  stipulati  ai  sensi dell'articolo  2,  comma  3,  della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta  e'  applicata  a titolo d'acconto, con conseguente concorso dell'intero  importo  dei  dividendi  percepiti  alla  formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le  partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) societa' in  nome  collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa' ed  enti  indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta e'  applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non  e'  operata  sugli  utili  corrisposti  alle forme di previdenza complementare  di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia  e  disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998, n. 58, nonche' su quelli che concorrono a formare il  risultato  maturato  delle gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le  societa' che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime speciale  di  cui  al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate  nei  precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
 135.  Le  partecipazioni detenute nelle societa' che abbiano optato per  il  regime  speciale  non  beneficiano  comunque  dei  regimi di esenzione  previsti  dagli  articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
 
 136.  Per  le  riserve  di  utili  formatesi  nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale, continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.
 
 137.   Le  plusvalenze  realizzate  all'atto  del  conferimento  di immobili  e  di  diritti  reali  su  immobili in societa' che abbiano optato  o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel  corso  del  quale  e'  effettuato il conferimento, optino per il regime  speciale,  ivi  incluse  quelle  di  cui  al  comma 125, sono assoggettabili,  a  scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20  per  cento;  tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva e' subordinata  al  mantenimento,  da parte della societa' conferitaria, della  proprieta'  o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre  anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque  rate  annuali  di pari importo, la prima delle quali entro il termine  previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative  al  periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del comma 128.
 
 138.  Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle  societa' che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle  di cui al comma 125, costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente  locati  si considerano compresi tra le operazioni di cui  all'articolo  2,  terzo  comma,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.  Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti,  agli  effetti  delle  imposte  di  registro,  ipotecaria e catastale, ad imposta in misura fissa.
 
 139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i  conferimenti  alle  predette societa', diversi da quelli del comma 138,  trova  applicazione la riduzione alla meta' di cui all'articolo 35,   comma   10-ter,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
 
 140.  Le  disposizioni  del  comma 137 si applicano agli apporti ai fondi   comuni   di   investimento  immobiliare  istituiti  ai  sensi dell'articolo  37  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  Le  disposizioni  dei  commi  137  e 138 si applicano  anche  ai  conferimenti  di immobili e di diritti reali su immobili  in societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti  in  via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i cui  titoli  di  partecipazione  siano  ammessi  alla negoziazione in mercati  regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta  del  conferente  nel  corso  del  quale  e'  effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime societa' optino per il regime speciale.
 
 141.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  stabilite  le disposizioni di attuazione della disciplina  recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il decreto dovra' definire:
 a)  le  regole  e  le  modalita'  per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorita';
 b)  i criteri e le modalita' di determinazione del valore normale di cui al comma 126;
 c)  le  condizioni,  le  modalita' ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale;
 d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle  partecipazioni  in SIIQ e nelle societa' controllate di cui al comma 125;
 e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le societa' da essa controllate di cui al comma 125;
 f)  i  criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del  passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
 g)  le  conseguenze  derivanti  da operazioni di ristrutturazione aziendale   che   interessano   le  SIIQ  e  le  societa'  da  queste controllate;
 h)  le  modalita' ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all'opzione;
 i)   gli   effetti   della  decadenza  dal  regime  speciale  non espressamente  disciplinati  dai  commi  da  119 a 140 o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;
 l)  gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini  dell'applicazione  della  ritenuta  in misura ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo del comma 134.
 
 142.  All'articolo  1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,  recante  istituzione  di  una addizionale comunale all'IRPEF, a nonna  dell'articolo  48,  comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 
 "3.  I  comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52  del  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,   possono  disporre  la  variazione  dell'aliquota  di compartecipazione   dell'addizionale   di   cui   al   comma   2  con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e  delle  finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  130  del  5  giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla  data  di  pubblicazione  nel  predetto  sito  informatico.  La variazione  dell'aliquota  di  compartecipazione dell'addizionale non puo'    eccedere   complessivamente   0,8   punti   percentuali.   La deliberazione  puo'  essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";
 b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
 
 "3-bis.  Con  il  medesimo  regolamento  di  cui al comma 3 puo' essere  stabilita  una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";
 c) al comma 4:
 1)  le  parole:  "dei  crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";
 2)  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale e' dovuta  alla  provincia  e  al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale   stessa,   per   le  parti  spettanti.  Il  versamento dell'addizionale   medesima  e'  effettuato  in  acconto  e  a  saldo unitamente  al  saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta  applicando  le  aliquote  di  cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile  dell'anno  precedente  determinato  ai  sensi  del  primo periodo   del   presente   comma.   Ai   fini   della  determinazione dell'acconto,  l'aliquota  di  cui al comma 3 e' assunta nella misura deliberata  per  l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera  sia  effettuata  non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero   nella   misura  vigente  nell'anno  precedente  in  caso  di pubblicazione successiva al predetto termine" ;
 d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 
 "5.  Relativamente  ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  l'acconto  dell'addizionale dovuta e' determinato dai sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  e  il  relativo  importo  e'  trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il  saldo  dell'addizionale  dovuta  e'  determinato  all'atto  delle operazioni  di  conguaglio  e il relativo importo e' trattenuto in un numero  massimo  di  undici  rate,  a  partire  dal  periodo  di paga successivo  a  quello  in  cui  le stesse sono effettuate e non oltre quello  relativamente  al  quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.  In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua   dovuta  e'  prelevata  in  unica  soluzione.  L'importo  da trattenere  e  quello  trattenuto  sono indicati nella certificazione unica   dei   redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati  di  cui all'articolo  4,  comma  6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
 e) il comma 6 e' abrogato.
 
 143.   A   decorrere   dall'anno   d'imposta  2007,  il  versamento dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  e'  effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun  comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma.
 
 144.  All'articolo  1,  comma  51,  primo  periodo,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e 2007" sono soppresse.
 
 145.  A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con  regolamento  adottato  ai  sensi  dell'  articolo 52 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione  di  un'imposta  di scopo destinata esclusivamente alla parziale   copertura  delle  spese  per  la  realizzazione  di  opere pubbliche  individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.
 
 146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:
 a) l'opera pubblica da realizzare;
 b) l'ammontare della spesa da finanziare;
 c) l'aliquota di imposta;
 d)  l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di  determinate  categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari   situazioni   sociali   o  reddituali,  con  particolare riferimento  ai  soggetti che gia' godono di esenzioni o di riduzioni ai  fini  del  versamento  dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
 e) le modalita' di versamento degli importi dovuti.
 
 147.  L'imposta e' dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per  un  periodo  massimo di cinque anni ed e' determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
 
 148.  Per  la  disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
 
 149.   L'imposta  puo'  essere  istituita  per  le  seguenti  opere pubbliche:
 a) opere per il trasporto pubblico urbano;
 b)    opere   viarie,   con   l'esclusione   della   manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
 c)
 opere  particolarmente  significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
 d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
 e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
 f) opere di restauro;
 g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
 h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita' culturali, allestimenti museali e biblioteche;
 i)   opere   di   realizzazione   e   manutenzione  straordinaria dell'edilizia scolastica.
 
 150.  Il gettito complessivo dell'imposta non puo' essere superiore al  30  per  cento  dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.
 
 151.  Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla  data  prevista  dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso  dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.
 
 152.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare  entro  due  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente  legge,  sono  stabilite,  sentite  l'ANCI  e l'Unione delle province  d'Italia  (UPI), le modalita' ed i termini di trasmissione, agli  enti  locali  interessati  che  ne  fanno  richiesta,  dei dati inerenti    l'addizionale   comunale   e   provinciale   sull'imposta sull'energia  elettrica  di  cui  all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre  1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio  1989,  n.  20,  e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui  consumi  e  relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto   legislativo   26   ottobre   1995,  n.  504,  e  successive modificazioni,  presentata  dai  soggetti tenuti a detto adempimento, nonche' le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.
 
 153.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono individuate le province alle quali puo' essere assegnata,  nel  limite  di  spesa  di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul  consumo  di  energia  elettrica concernente i consumi relativi a forniture  con  potenza  impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni  di  cui  all'articolo  6  del decreto-legge 28 novembre 1988,  n.  511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,  n.  20,  e  successive  modificazioni,  con  priorita'  per le province  confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per  quelle  confinanti  con  la Confederazione elvetica e per quelle nelle  quali  oltre  il  60  per  cento  dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.
 
 154.  All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  e  successive  modificazioni,  la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta".
 
 155.  Gli  enti  locali  possono  presentare  istanza  motivata  al Ministero  dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della  data  di  rientro  dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari  anche  mediante  rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal  differimento  ovvero  dalla  rinegoziazione  non devono derivare aggravi  delle  passivita'  totali  o,  comunque,  oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
 
 156.   All'articolo   6,   comma  1,  primo  periodo,  del  decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  la  parola:  "comune"  e' sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale".
 
 157.  Dopo  l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
 
 "Art.  20.1.  -  (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione   delle   disposizioni   vigenti).  -  1.  Ai  fini  della salvaguardia  degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri  derivanti  dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle  disposizioni  vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria".
 
 158.  Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e  di  quelli  afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle  disposizioni  di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali  dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,  e  successive  modificazioni,  nonche'  degli atti di invito al pagamento  delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme  restando  le  disposizioni  vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.
 
 159.  I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione  comunale  o  provinciale,  tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione,  l'accertamento  e  la  riscossione dei tributi e delle altre  entrate  ai  sensi  dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto   legislativo   15   dicembre  1997,  n.  446,  e  successive modificazioni, nonche' tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza,  capacita'  ed  affidabilita', forniscono idonea garanzia del  corretto  svolgimento  delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso,   la   partecipazione   ad   apposito  corso  di  formazione  e qualificazione,   organizzato   a   cura   dell'ente  locale,  ed  il superamento di un esame di idoneita'.
 
 160.  Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento  diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate  ai sensi dell' articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo  notificatore  non  puo'  farsi sostituire ne' rappresentare da altri soggetti.
 
 161.   Gli   enti  locali,  relativamente  ai  tributi  di  propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli   o   dei   parziali   o   ritardati   versamenti,   nonche' all'accertamento  d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,  notificando  al  contribuente,  anche  a mezzo posta con raccomandata  con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli  avvisi  di  accertamento  in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in  cui  la dichiarazione o il versamento sono stati  o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono  essere  contestate  o  irrogate  le  sanzioni  amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
 
 162.  Gli  avvisi  di  accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere  motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non   ne   riproduca  il  contenuto  essenziale.  Gli  avvisi  devono contenere,  altresi',  l'indicazione  dell'ufficio presso il quale e' possibile   ottenere   informazioni   complete   in  merito  all'atto notificato,  del  responsabile  del procedimento, dell'organo o dell' autorita'  amministrativa  presso  i quali e' possibile promuovere un riesame  anche  nel  merito  dell'atto  in  sede di autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il  relativo  pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
 
 163.  Nel  caso  di  riscossione  coattiva  dei  tributi  locali il relativo  titolo  esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena  di  decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.
 
 164.  Il  rimborso  delle  somme  versate  e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla  restituzione.  L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
 
 165.  La  misura  annua  degli interessi e' determinata, da ciascun ente  impositore,  nei  limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto  al  tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con  maturazione  giorno  per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono  divenuti  esigibili.  Interessi nella stessa misura spettano al contribuente  per  le  somme  ad  esso  dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
 
 166.  Il  pagamento  dei  tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento  all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 
 167.  Gli  enti  locali  disciplinano  le  modalita' con le quali i contribuenti  possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
 
 168.  Gli  enti  locali,  nel  rispetto  dei  principi  posti dall' articolo  25  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun  tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei  quali  i  versamenti  non  sono  dovuti  o non sono effettuati i rimborsi.  In  caso  di  inottemperanza,  si  applica  la  disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
 
 169.  Gli  enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai  tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche  se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto dal 1° gennaio dell'anno  di  riferimento.  In caso di mancata approvazione entro il suddetto  termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
 
 170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r),  della  Costituzione,  gli  enti locali e regionali comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle finanze i dati relativi al gettito delle  entrate  tributarie  e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per  l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  161,  comma  3,  del  testo  unico delle leggi sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,   sono   stabiliti  il  sistema  di  comunicazione,  le modalita'  ed  i  termini  per l'effettuazione della trasmissione dei dati.
 
 171.  Le  norme  di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti  di  imposta  pendenti  alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 172.  Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  5  dell'  articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo" fino a: "periodo di sospensione" sono soppresse;
 b)  sono  abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma  4  dell'articolo  53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.
 
 173.  Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 4 dell'articolo 5 e' abrogato;
 b)  al  comma  2  dell'articolo  8,  dopo  le parole: "adibita ad abitazione   principale   del  soggetto  passivo"  sono  inserite  le seguenti:  ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,";
 c) all'articolo 10, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 
 "6.   Per   gli   immobili   compresi  nel  fallimento  o  nella liquidazione  coatta  amministrativa  il  curatore  o  il commissario liquidatore,  entro  novanta  giorni  dalla  data  della loro nomina, devono   presentare  al  comune  di  ubicazione  degli  immobili  una dichiarazione  attestante  l'avvio  della  procedura.  Detti soggetti sono,  altresi',  tenuti  al  versamento  dell'imposta  dovuta per il periodo  di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili";
 d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;
 e)  all'articolo  12,  comma  1,  le  parole:  "90  giorni"  sono sostituite  dalle  seguenti:  "sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve essere formato" fino alla fine del comma sono soppresse;
 f) l'articolo 13 e' abrogato;
 g) il comma 6 dell'articolo 14 e' abrogato.
 
 174.  Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Resta  fermo l'obbligo  di  presentazione  della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non  sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico".
 
 175.  Le  lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
 
 176.  Al  fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:
 a)  il  comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20,  l'articolo  20-bis,  il  comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter  dell'articolo  24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
 b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 c)   iI   terzo   comma   dell'articolo  6  ed  il  quarto  comma dell'articolo  8  della  legge  4  aprile  1956, n. 212, e successive modificazioni.
 
 177.  Sono  fatti  salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
 
 178.  All'articolo  15  della  legge  10  dicembre  1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  3,  le  parole  da:  "sono  a carico" fino a: "del committente"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile";
 b) al comma 19, il terzo periodo e' soppresso.
 
 179.  I  comuni  e  le  province,  con  provvedimento  adottato dal dirigente  dell'ufficio  competente,  possono  conferire  i poteri di accertamento,  di  contestazione immediata, nonche' di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative  alle  proprie  entrate  e  per quelle che si verificano sul proprio  territorio,  a  dipendenti  dell'ente  locale o dei soggetti affidatari,   anche   in   maniera   disgiunta,  delle  attivita'  di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle  altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, e successive modificazioni.  Si  applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1,  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
 
 180.  I  poteri  di  cui  al  comma 179 non includono, comunque, la contestazione   delle   violazioni  delle  disposizioni  del  decreto legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura  sanzionatoria amministrativa e' di competenza degli uffici degli enti locali.
 
 181.  Le  funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli  enti  locali  e  dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno  di  titolo  di  studio  di  scuola media superiore di secondo grado,  previa  frequenza  di  un  apposito  corso  di preparazione e qualificazione,  organizzato  a  cura  dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneita'.
 
 182.  I  soggetti  prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali  in  corso  ne'  essere  sottoposti  a  misure  di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956,  n.  1423,  e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e  successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
 
 183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo  70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive  modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti   solidi   urbani,  sono  applicabili  anche  ai  fini  della determinazione  delle  superfici  per il calcolo della tariffa per la gestione  dei  rifiuti  urbani  di  cui  all'allegato 1, punto 4, del regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 
 184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal   decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive modificazioni:
 a)  il  regime  di  prelievo  relativo  al servizio di raccolta e smaltimento  dei  rifiuti  adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;
 b)  in  materia  di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,  continuano  ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma  2,  lettera  d),  e  57,  comma  1,  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 c)  il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo  13  gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre 2007. Tale  proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex  "2A",  e  alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
 
 185.  A  decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per   la   realizzazione   o  che  partecipano  a  manifestazioni  di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed  alle  tradizioni  delle  comunita'  locali,  sono  equiparate  ai soggetti  esenti  dall'imposta  sul  reddito delle societa', indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive  modificazioni.  I soggetti, persone fisiche, incaricati   di   gestire   le   attivita'  connesse  alle  finalita' istituzionali  delle predette associazioni, non assumono la qualifica di  sostituti  d'imposta  e  sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni.  Le  prestazioni  e  le dazioni offerte da persone  fisiche  in  favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalita'.
 
 186.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  individuati  i soggetti a cui si applicano le disposizioni  di  cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
 
 187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
 
 188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione  di  tradizioni  popolari e folkloristiche effettuate da giovani  fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che  svolgono  una attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al  versamento  dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli  adempimenti  di  cui  agli  articoli  3,  6,  9 e 10 del decreto legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non  sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni  non  supera  l'importo  di  5.000 euro. Le minori entrate contributive  per  1'ENPALS  derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.
 
 189.  In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, e' istituita, in  favore  dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche.  La compartecipazione sull'imposta e' efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007  con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a  decorrere  dalla  stessa  data,  del  complesso  dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504. L'aliquota di compartecipazione e' applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.
 
 190.  Dall'anno  2007,  per ciascun comune e' operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione  complessiva,  di  cui  al  comma  189,  operata  sul fondo ordinario  ed  e' attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.
 
 191.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito  compartecipato,  rispetto  all'anno  2007,  derivante  dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali.  I  criteri di riparto devono tenere primariamente conto  di  fmalita'  perequative  e  dell'esigenza  di  promuovere lo sviluppo economico.
 
 192.  A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione e' determinata in misura pari allo 0,75 per cento.
 
 193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome  di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 in conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi  statuti,  anche  al  fine  della regolazione dei rapporti finanziari  tra  Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
 
 194.  Al  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1 dell'articolo 65:
 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
 
 "d)  alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita'  di  trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari";
 2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
 
 "g)  al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti";
 3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
 
 "h)  alla  gestione  unitaria e certificata della base dei dati catastali  e  dei  flussi  di aggiornamento delle informazioni di cui alla  lettera  g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione  a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita'  e  garantendo  l'accesso  ai  dati  a tutti i soggetti interessati";
 b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 e' sostituita dalla seguente:
 
 "a)  alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli  atti  catastali,  partecipando  al  processo di determinazione degli  estimi  catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)".
 
 195.  A  decorrere  dal  1°  novembre  2007,  i  comuni  esercitano direttamente,  anche  in  forma  associata, o attraverso le comunita' montane,  le  funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma  196  per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in  ogni  caso  esclusa  la  possibilita'  di  esercitare le funzioni catastali   affidandole   a   societa'  private,  pubbliche  o  miste pubblico-private.
 
 196.  L'efficacia  dell'attribuzione  della  funzione  comunale  di conservazione  degli  atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano  decorre  dalla  data di emanazione del decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalita' per il graduale  trasferimento delle funzioni, tenendo. conto dello stato di attuazione   dell'informatizzazione   del   sistema  di  banche  dati catastali  e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui  al  precedente  periodo  non  si  applica ai poli catastali gia' costituiti.
 
 197.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facolta' dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per  l'esercizio  di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo  66  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da  ultimo  modificato  dal  comma  194  del  presente  articolo.  Le convenzioni   non   sono  onerose,  hanno  durata  decennale  e  sono tacitamente  rinnovabili.  Con  uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle  finanze,  attraverso criteri definiti previa consultazione con le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,  tenuto conto  delle  indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e  gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle  funzioni  catastali  decentrate,  ivi  compresi  i  livelli di qualita'  che  i  comuni  devono  assicurare  nell'esercizio diretto, nonche'  i  controlli  e  le  conseguenti  misure  in caso di mancato raggiungimento  degli  stessi,  e,  in  particolare,  le procedure di attuazione,  gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte  dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonche'  i  termini  di  comunicazione  da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.
 
 198.  L'Agenzia  del  territorio,  con provvedimento del Direttore, sentita  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto delle  disposizioni  e  nel  quadro  delle  regole tecniche di cui al decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone   entro   il   1°   settembre  2007  specifiche  modalita' d'interscambio   in   grado   di   garantire  l'accessibilita'  e  la interoperabilita'   applicativa  delle  banche  dati,  unitamente  ai criteri  per  la  gestione  della  banca dati catastale. Le modalita' d'interscambio  devono  assicurare  la piena cooperazione applicativa tra  gli  enti  interessati  e l'unitarieta' del servizio su tutto il territorio    nazionale   nell'ambito   del   sistema   pubblico   di connettivita'.
 
 199.   L'Agenzia   del   territorio   salvaguarda   il  contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi  del  processo,  garantendo  in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre  assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di specifica formazione  del  personale comunale. L'assegnazione di personale puo' avere luogo anche mediante distacco.
 
 200.  Al  fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito  della attivita' realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia   e   delle  finanze  ed  alle  competenti  Commissioni parlamentari.
 
 201.  Alla  lettera  a)  del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge  31  maggio  1965,  n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole:  "protezione  civile"  sono  inserite  le  seguenti:  "e, ove idonei,  anche  per  altri  usi  governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie  fiscali,  universita'  statali,  enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,".
 
 202.  La  lettera  b)  del  comma 2 dell' articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituita dalla seguente:
 
 "b)  trasferiti  per  finalita'  istituzionali  o sociali, in via prioritaria,  al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al  patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a  titolo gratuito a comunita', ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative  degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a  cooperative  sociali  di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive  modificazioni,  o  a  comunita'  terapeutiche e centri di recupero  e  cura  di  tossicodipendenti  di cui al testo unico delle leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  o  sostanze psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  e successive modificazioni, nonche' alle associazioni  ambientaliste  riconosciute  ai sensi dell' articolo 13 della  legge  8  luglio  1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla  destinazione  del  bene,  il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi".
 
 203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, e' aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno 2007,  con  regolamento  da  adottare  con decreto del Ministro dell' economia   e   delle   finanze,   di   concerto   con   il   Ministro dell'universita'  e  della ricerca, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalita'  e  i termini del trasferimento in favore delle universita' statali di cui al presente comma".
 
 204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e  delle  finanze, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto   legislativo   30   luglio   1999,   n.  300,  e  successive modificazioni,   relativo  all'Agenzia  del  demanio,  determina  gli obiettivi  annuali  di  razionalizzazione  degli spazi e di riduzione della  spesa  da  parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.
 
 205.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale  vengono  ripartite  le  quote  di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
 
 206.   Il   costo   d'uso   dei   singoli   immobili  in  uso  alle amministrazioni  e' commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attivita'.
 
 207. Gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da parte   delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche,  usuarie  e conduttrici,  sia  attraverso  la riduzione del costo d'uso di cui al comma   205   derivante  dalla  razionalizzazione  degli  spazi,  sia attraverso  la  riduzione  della  spesa  corrente  per  le  locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.
 
 208.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di natura  non  regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalita' e i termini  per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonche' i  contenuti  e  le  modalita'  di trasmissione delle informazioni da parte  delle  amministrazioni  usuarie  e conduttrici all'Agenzia del demanio,  la  quale,  in  base  agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo  di  cui  al  comma  204, definisce annualmente le relative modalita' attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
 
 209.  Dalla  data  di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208,  sono  abrogati  il  comma  9  dell'articolo  55  della legge 27 dicembre  1997,  n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni,  nonche'  il  comma  4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
 210.  Al  fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego  dei  beni  immobili  dello  Stato,  nonche'  al fine di completare  lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio   e  del  patrimonio  di  cui  all'articolo  65  del  decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali, individua i beni di proprieta' dello Stato  per  i quali si rende necessario l'accertamento di conformita' delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimita' per le costruzioni eseguite, ovvero   realizzate   in   tutto   o  in  parte  in  difformita'  dal provvedimento  di localizzazione. Tale elenco e' inviato al Ministero delle infrastrutture.
 
 211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma  210  alla  regione  o alle regioni competenti, che provvedono, entro  il  termine  di  cui  all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformita' e di compatibilita' urbanistica con i comuni interessati.  In  caso  di presenza di vincoli, l'elenco e' trasmesso contestualmente   alle   amministrazioni   competenti   alle   tutele differenziate,  le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto.  Nel  caso  di  espressione  positiva da parte dei soggetti predetti,  il  Ministero delle infrastrutture emette un' attestazione di  conformita'  alle  prescrizioni  urbanistico-edilizie  la  quale, qualora  riguardi  situazioni  di  locazione  passiva, ha valore solo transitorio  e  obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al   ripristino   della   destinazione   d'uso  preesistente,  previa comunicazione  all'amministrazione  comunale  ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.
 
 212.  In  caso  di  espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorita' preposte alla tutela  entro  i  termini  di  cui  al  comma  211,  e' convocata una conferenza  dei  servizi  anche per ambiti comunali complessivi o per uno o piu' immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
 
 213.  Per  le  esigenze  connesse  alla gestione delle attivita' di liquidazione  delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni   di   legge,   fermi   restando   i  principi  generali dell'ordinamento  giuridico  contabile,  l'Agenzia  del  demanio puo' conferire apposito incarico a societa' a totale o prevalente capitale pubblico.  I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita  convenzione  che  definisce  le  modalita'  di  svolgimento dell'attivita' affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
 
 214.  Laddove  disposizioni  normative  stabiliscano l'assegnazione gratuita  ovvero  l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e societa' a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili  di  proprieta'  dello Stato per consentire il perseguimento delle  finalita'  istituzionali  ovvero  strumentali  alle  attivita' svolte,  la  funzionalita'  dei  beni  allo scopo dell'assegnazione o attribuzione   e'   da  intendersi  concreta,  attuale,  strettamente connessa  e  necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle funzioni attribuite, nonche' al loro proseguimento.
 
 215.  E'  attribuita  all'Agenzia  del  demanio la verifica, con il supporto  dei  soggetti  interessati,  della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilita'  del  bene  a  rientrare  in  tutto  o in parte nella disponibilita'  dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio come stabilito  dalle  norme  vigenti.  A  tal  fine l'Agenzia del demanio
 |  |  |  | esercita  la  vigilanza  e il controllo secondo le modalita' previste dal  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367. 
 216.  Per  i  beni  immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni  pubbliche  e'  vietata  la dismissione temporanea. I beni  immobili  per  i  quali,  prima della data di entrata in vigore della  presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita' del  Ministero  dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso all'Amministrazione  della  difesa  affidati,  in tutto o in parte, a terzi  per  lo  svolgimento  di  attivita'  funzionali alle finalita' istituzionali dell'Amministrazione stessa.
 
 217.  Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e  successive  modificazioni,  si  interpreta  nel  senso che i requisiti  necessari  per  essere  ammessi  alle garanzie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  citato  comma devono sussistere in capo agli aventi  diritto  al momento del ricevimento della proposta di vendita da  parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati.
 
 218.  Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:
 
 "3-bis.   Tutte  le  trascrizioni  ed  annotazioni  nei  pubblici registri  relative  agli  atti  posti  in  essere in attuazione delle operazioni  previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento".
 
 219.  Le unita' immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate  ad  uso  abitativo  e  gestite  dall'Agenzia  del demanio, possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
 220.  All'articolo  12-sexies  del  decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a)  al  comma 1, dopo le parole: "codice di procedura penale, per taluno   dei  delitti  previsti  dagli  articoli"  sono  inserite  le seguenti:  "314,  316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,";
 b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 
 "2-bis.  In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli  articoli  314,  316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320,   322,  322-bis  e  325  del  codice  penale,  si  applicano  le disposizioni  degli  articoli  2-novies,  2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".
 
 221.  Il  comma  5  dell'articolo  2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 
 "5.  Le  somme  ricavate  ai  sensi del comma 1, lettere b) e c), nonche'  i  proventi  derivanti  dall'affitto,  dalla vendita o dalla liquidazione  dei  beni,  di cui al comma 3, sono versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento  degli  interventi  per  l'edilizia  scolastica  e  per l'informatizzazione del processo".
 
 222.  A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile,  sull'indennita' premio di fine servizio, di cui all'articolo 2  e  seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennita' di buonuscita,  di  cui all'articolo 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e  successive  modificazioni,  nonche'  sui  trattamenti  integrativi percepiti  dai  soggetti  nei  cui  confronti trovano applicazione le forme   pensionistiche   che  garantiscono  prestazioni  definite  in aggiunta  o  ad  integrazione  dei  suddetti  trattamenti, erogati ai lavoratori  dipendenti  pubblici  e  privati  e  corrisposti  da enti gestori  di  forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente  un  importo  pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente  secondo  l'indice  ISTAT  dei  prezzi  al consumo per le famiglie  di  operai e di impiegati, e' dovuto sull'importo eccedente il  predetto limite un contributo di solidarieta' nella misura del 15 per  cento.  Con  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
 
 223.  Il  90  per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma  222  affluiscono  allo  stato  di  previsione dell'entrata per essere  successivamente  riassegnate  al Fondo di cui al comma 1261 e destinate  ad  iniziative  volte  a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.
 
 224.  In  attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine  di  incentivare  la  riduzione  di autoveicoli per il trasporto promiscuo,  immatricolati  come  "euro  0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli  consegnati  ad  un  demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre   2007,   e'   disposta   la  concessione,  a  fronte  della presentazione  del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri  autorizzati,  di  un  contributo pari al costo di demolizione disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5  del decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  e  successive  modificazioni, e comunque nei limiti  di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo e' anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il  corrispondente  importo  come  credito d'imposta da utilizzare in compensazione  secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 231.
 
 225.  Coloro  che  effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi  del  comma  224  possono  richiedere,  qualora  non  risultino intestatari  di  veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale   rimborso   dell'abbonamento  al  trasporto  pubblico  locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una  annualita'.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite  le  modalita' di erogazione del rimborso di cui al presente comma.
 
 226.  In  attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine   di  incentivare  la  sostituzione,  realizzata  attraverso  la demolizione con le modalita' indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli  per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro  1",  con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5",  che  emettono  non  oltre  140  grammi  di CO2 al chilometro, e' concesso   un   contributo  di  euro  800  per  l'acquisto  di  detti autoveicoli   nonche'   l'esenzione   dal   pagamento   delle   tasse automobilistiche  per  detti  autoveicoli,  per  un  periodo  di  due annualita'.  La  predetta esenzione e' estesa per un'altra annualita' per  l'acquisto  di  autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300  cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e  autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato  da  idoneo  stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti,  i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.
 
 227.  Allo  scopo  di  favorire  il  rinnovo  del  parco  autocarri circolante   mediante   la  sostituzione,  realizzata  attraverso  la demolizione  con  le  modalita'  indicate  al  comma  233, di veicoli immatricolati  come  "euro  0"  o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto  ambientale, e' concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo  di  cui  all'articolo  54,  comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a  3,5  tonnellate,  immatricolato  come  "euro  4"  o  "euro  5". Il beneficio  e'  accordato  a  fronte  della sostituzione di un veicolo avente  sin  dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima  categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".
 
 228.  Per  l'acquisto  di  autovetture e di veicoli di cui al comma 227,  nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione,  esclusiva  o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonche'  mediante  alimentazione  elettrica  ovvero  ad  idrogeno  e' concesso  un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro  500  nel  caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi  considerata,  abbia  emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove  se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o 227.
 
 229.  Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite  nel  rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento  (CE)  n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  226 e 227 hanno validita' per i veicoli  nuovi  acquistati  e  risultanti  da contratto stipulato dal venditore  e  acquirente  a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre  2007;  i  suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre  il  31  marzo  2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validita'  per  i  veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto  e'  stipulato  a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre  2009, con possibilita' di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.
 
 230.  Al  fine  di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza  dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del  contributo  di  cui  ai  commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra   la   documentazione  da  consegnare  al  pubblico  registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo,  con  una  dichiarazione  resa ai sensi dell'articolo 47 del testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  in  cui  devono  essere  indicati:  a)  la conformita'  del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto  legislativo  24  giugno 2003, n. 209, e la conformita' dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del  certificato  di  rottamazione  rilasciato da centri autorizzati. L'ente  gestore  del  pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni   relative   all'acquisto   del   veicolo   che  fruisce dell'esenzione  dal  pagamento  della  tassa  automobilistica  e  del veicolo  avviato  alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero  dei  trasporti,  Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.
 
 231.  Ai  fini  dell'applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i. centri  autorizzati  che  hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese  costruttrici  o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore  l'importo  del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, a decorrere dal momento in cui viene  richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta'. Il credito di imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli  effetti  delle  imposte  sui  redditi  e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli  articoli  96 e 109, comma 5, del testo unico delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 226,  227  e  228  non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione  o  al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Il contributo  di  cui  ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui  il  veicolo  demolito  sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
 
 232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'  stata  emessa  la  fattura  di vendita, le imprese costruttrici o importatrici  conservano  la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
 a)  copia  della  fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
 b)  copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare  o  del certificato di proprieta' del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
 c)  copia  della domanda di cancellazione per demolizione e copia del  certificato  di  proprieta'  rilasciato  dal  pubblico  registro automobilistico relativi al veicolo demolito;
 d)  copia  dello  stato  di  famiglia  nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.
 
 233.  Entro  quindici  giorni  dalla  data  di consegna del veicolo nuovo,  il  venditore  ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo  ritirato  per  la demolizione e di provvedere direttamente o tramite  delega  alla  richiesta  di cancellazione per demolizione al pubblico   registro   automobilistico.  I  veicoli  ritirati  per  la demolizione  non  possono  essere  rimessi  in  circolazione  e vanno avviati   o   alle   case  costruttrici  o  ai  centri  appositamente autorizzati,  anche  convenzionati con le stesse, al fine della messa in  sicurezza,  della  demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.  Entro  il  31  dicembre  2007  il Governo presenta una relazione  al  Parlamento sull'efficacia della presente disposizione, sulla  base  dei  dati  rilevati  dal  Ministero  dei  trasporti, con valutazione  degli  effetti  di  gettito  derivati  dalla  stessa. Le eventuali  maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica  previsione  di  legge  per  alimentare  il  Fondo  per  la mobilita'  sostenibile,  di  cui  al  comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
 
 234.  Con  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del  pubblico  registro automobilistico ed il Comitato interregionale di  gestione  di  cui  all'articolo 5 del protocollo di intesa tra le regioni  e le province autonome ed il Ministero dell'economia e delle finanze  per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi  ai  veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi  contenute  e  di  consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
 
 235.  Con  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e  le  innovazioni  nella pubblica amministrazione, da adottare entro novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono effettuate  le  regolazioni  finanziarie  delle  minori entrate nette derivanti  dall'attuazione  delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti  i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
 
 236.  A  decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in  caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale  sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro  0",  realizzata  attraverso  la  demolizione  con le modalita' indicate  al  comma  233, e' concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse   automobilistiche   per   cinque   annualita'.   Il  costo  di rottamazione  e'  a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro  per  ciascun  motociclo,  ed  e'  anticipato  dal venditore che recupera  detto  importo  quale  credito  d'imposta  da utilizzare in compensazione  secondo  le  disposizioni del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230 a  235, con il rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di' cui al  regolamento  (CE)  n.  69/2001  della Commissione, del 12 gennaio 2001.  Le disposizioni di cui al presente comma hanno validita' per i motocicli  nuovi  acquistati  e risultanti da contratto stipulato dal venditore  e  acquirente.  I  suddetti  motocicli  non possono essere immatricolati  oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1°  dicembre  2006  al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.
 
 237.  Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati  dalle  regioni  o  dalle  province autonome di Trento e di Bolzano  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione  del  presente  decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1".
 
 238.  Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.   286,  e'  sostituito  dal  seguente:  "59.  Per  gli  interventi finalizzati    ad    incentivare   l'installazione   su   autoveicoli immatricolati  come  "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano per  autotrazione,  e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto previsto dall'articolo  1,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
 
 239.  Fatte  salve  le agevolazioni gia' in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto  promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro  3"  e  "euro  4",  di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli  omologati  dal  costruttore  per  la  circolazione  mediante alimentazione,  esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno.  Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.
 
 240. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi  sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5  febbraio  1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli  di  peso  complessivo  a  pieno  carico  inferiore  a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur  immatricolati  o  reimmatricolati  come Ni, presentino codice di carrozzeria  FO  (Effe  zero)  con quattro o piu' posti ed abbiano un rapporto  tra  la  potenza  espressa  in  kw e la portata del veicolo espressa  in  tonnellate  maggiore  o  uguale  a  180, per i quali la tassazione  continua  ad  essere  effettuata  in  base  alla  potenza effettiva dei Motori".
 
 241.  Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre   2006.   E   abrogato   il  comma  55  dell'articolo  2  del decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
 
 242. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o  scissione,  effettuate  negli  anni  2007  e  2008,  si  considera riconosciuto,  ai  fini  fiscali,  il  valore  di avviamento e quello attribuito  ai  beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della  imputazione  in  bilancio  del  disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
 243.  Nel  caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai  sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali,  i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al  comma  242  a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali,  per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
 
 244.  Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni   di  aggregazione  aziendale  partecipino  esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano  parte  dello  stesso  gruppo  societario. Sono in ogni caso esclusi  i  soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero  controllati  anche  indirettamente  dallo  stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
 
 245.  Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le  imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione,  nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.
 
 246. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 e'  subordinata  alla  presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza  preventiva  ai  sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000,  n.  212,  al  fine  di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249.
 
 247.   Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  i rimborsi,  le  sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
 
 248. La societa' risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi  d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori  operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV,  del  testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni  iscritti  o  rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade dall'agevolazione,  fatta  salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo  37-bis,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 
 249.  Nella  dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 248, la societa' e' tenuta a  liquidare  e  versare  l'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza  tenere  conto  dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi  dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.
 
 250.  Dopo  il  comma  2-bis  dell'articolo  01 del decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto il seguente:
 
 "2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario  si  renda,  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai  sensi  dell'articolo  5  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296".
 
 251.  Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente:
 
 "1.  I  canoni  annui  per concessioni rilasciate o rinnovate con finalita'   turistico-ricreative   di   aree,   pertinenze  demaniali marittime  e  specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative  alle  utilizzazioni  del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
 a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
 1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti  di  essi,  concessi  per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
 2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti  di  essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza  turistica.  L'accertamento  dei  requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per territorio con  proprio  provvedimento.  Nelle  more  dell'emanazione  di  detto provvedimento  la categoria di riferimento e' da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e  specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni competenti per territorio;
 b) misura del canone annuo determinata come segue:
 1)  per  le  concessioni  demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge  e non operano lo disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e  successive  modificazioni;  a  decorrere  dal  1° gennaio 2007, si applicano  i  seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
 1.1)  area  scoperta:  euro  1,86  al  metro  quadrato  per  la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
 1.2)  area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
 1.3)  area  occupata  con impianti di difficile rimozione: euro 4,13  al  metro  quadrato  per  la  categoria  A;  euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
 1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi  acquei  o  delimitati  da opere che riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
 1.5)  euro  0,52  per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
 1.6)  euro  0,41  per  gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
 1.7)  euro  0,21  per  gli  specchi  acquei  utilizzati  per il posizionamento  di  campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
 2)  per  le  concessioni  comprensive  di  pertinenze demaniali marittime  si  applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:
 2.1)  per  le  pertinenze  destinate  ad attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la  media  dei  valori  mensili  unitari  minimi  e  massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto e' moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone   annuo  cosi'  determinato  e'  ulteriormente  ridotto  delle seguenti  percentuali,  da  applicare  per  scaglioni  progressivi di superficie  del  manufatto:  fino  a 200 metri quadrati, O per cento; oltre  200  metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre   1.000   metri  quadrati,  60  per  cento.  Qualora  i  valori dell'Osservatorio  del  mercato immobiliare non siano disponibili, si fa  riferimento  a quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;
 2.2)  per  le  aree  ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  e  non  operano  le  disposizioni maggiorative  di  cui  ai  commi  21,  22  e  23 dell'articolo 32 del decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;  a  decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);
 c)  riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
 
 1)  in  presenza  di  eventi  dannosi  di  eccezionale gravita' che comportino   una   minore   utilizzazione   dei  beni  oggetto  della concessione,  previo accertamento da parte delle competenti autorita' marittime di zona;
 
 2)  nel  caso  di  concessioni  demaniali  marittime assentite alle societa'  sportive  dilettantistiche  senza  scopo di lucro affiliate alle  Federazioni  sportive  nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali;
 d)  riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90   per   cento   per  le  concessioni  indicate  al  secondo  comma dell'articolo  39  del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento  per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
 e)  obbligo  per  i  titolari delle concessioni di consentire il libero  e  gratuito  accesso  e transito, per il raggiungimento della battigia  antistante  l'area  ricompresa  nella concessione, anche al fine di balneazione;
 f)   riduzione,  per  le  imprese  turistico-ricettive  all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento".
 
 252.  11 comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente:
 
 "3.  Le  misure  dei  canoni  di  cui  al comma 1, lettera b), si applicano,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad  oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto".
 
 253.  All'articolo  03  del  decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 400, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 
 "4-bis.  Ferme  restando  le disposizioni di cui all'articolo 01, comma  2,  le  concessioni  di cui al presente articolo possono avere durata  superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione  dell'entita'  e  della  rilevanza  economica  delle opere da realizzare  e  sulla  base  dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni".
 
 254.  Le  regioni,  nel  predisporre i piani di utilizzazione delle aree  del  demanio  marittimo  di  cui  all'articolo  6, comma 3, del decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono  altresi'  individuare  un  corretto  equilibrio  tra  le aree concesse  a  soggetti  privati  e  gli  arenili liberamente fruibili; devono  inoltre individuare le modalita' e la collocazione dei varchi necessari  al  fine  di  consentire  il  libero  e gratuito accesso e transito,  per  il  raggiungimento  della  battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.
 
 255.  All'articolo  5  del  decreto-legge  5  ottobre 1993, n. 400, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 
 "1-bis.  Le  somme  per  canoni  relative a concessioni demaniali marittime  aventi finalita' turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto  a  quelle  dovute  a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione".
 
 256.  I  commi  21,  22  e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
 
 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
 
 257.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.  494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera  occupazione  di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora,  invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali  marittimi  di  opere  inamovibili  in  difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto  e' incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale,  l'indennizzo  dovuto e' commisurato ai valori di mercato, ferma  restando l'applicazione delle misure sanzionatone vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
 
 258.  Con  decreto  del  Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni  del  demanio  dovuto  dalle societa' di gestione che provvedono alla  gestione  aeroportuale  totale  o  parziale,  anche  in  regime precario,  e'  proporzionalmente  incrementato  nella  misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.
 
 259. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' inserito il seguente:
 
 "Art.  3-bis.  - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei  beni  immobili  tramite  concessione  o  locazione). - 1. I beni immobili di proprieta' dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1  possono  essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un   periodo   non   superiore   a  cinquanta  anni,  ai  fini  della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di  recupero,  restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove  destinazioni  d'uso  finalizzate allo svolgimento di attivita' economiche o attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
 
 2.  Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' convocare una o piu'  conferenze  di  servizi  o  promuovere accordi di programma per sottoporre  all'approvazione  iniziative  per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.
 
 3.  Agli  enti  territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 e' riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore  al  100  per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per  l'esecuzione  delle  opere  necessarie  alla  riqualificazione e riconversione.   Tale   importo  e'  corrisposto  dal  concessionario all'atto   del  rilascio  o  dell'efficacia  del  titolo  abilitativo edilizio.
 
 4.  Le  concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato  al  raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.
 
 5.  I  criteri  di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle  locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso  di  revoca  della  concessione  o  di  recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.
 
 6.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  valorizzazione  e utilizzazione  a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i   beni   medesimi   possono   essere  affidati  a  terzi  ai  sensi dell'articolo  143  del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi a lavori,  servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile".
 
 260.  Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredita' giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'interno  ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina,  con  decreto  da  emanare  entro  sei  mesi dalla data di entrata  in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei  dati  e  delle  informazioni  rilevanti  per  individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredita' giacenti si applica la disposizione  dell'articolo  1163  del codice civile sino a quando il terzo  esercente  attivita' corrispondente al diritto di proprieta' o ad  altro  diritto  reale  non  notifichi  all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredita' giacenti. Nella  comunicazione  inoltrata  all'Agenzia del demanio gli immobili sui  quali  e'  esercitato  il  possesso corrispondente al diritto di proprieta'  o  ad  altro  diritto  reale  devono  essere identificati descrivendone   la  consistenza  mediante  la  indicazione  dei  dati catastali.
 
 261.  All'articolo  14  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente  della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
 
 "2-bis.  Per  i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell' articolo  11,  qualora  ricorrano  le  condizioni  di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni puo' essere stabilita in anni cinquanta".
 
 262.  All'articolo  3  del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  15  sono  inseriti  i seguenti:
 
 "15-bis.  Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio   puo'   individuare,  d'intesa  con  gli  enti  territoriali interessati,  una pluralita' di beni immobili pubblici per i quali e' attivato  un  processo  di  valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del  contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed  attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli  studi  di fattibilita' dei programmi facenti capo ai programmi unitari  di  valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo  dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere  sul capitolo relativo  alle  somme  da  attribuire  all'Agenzia  del  demanio  per l'acquisto    dei    beni   immobili,   per   la   manutenzione,   la ristrutturazione,  il  risanamento  e  la valorizzazione dei beni del demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli interventi  sugli  immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'  elemento  prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi  unitari,  la  suscettivita'  di  valorizzazione  dei  beni immobili  pubblici  mediante  concessione  d'uso o locazione, nonche' l'allocazione  di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo,  per  l'istruzione,  la  promozione  delle  attivita'  di solidarieta'  e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonche' per le pari opportunita'.
 
 15-ter.  Nell'ambito  dei  processi  di  razionalizzazione dell'uso degli   immobili   pubblici   ed   al   fine  di  adeguare  l'assetto infrastrutturale   delle   Forze   armate   alle  esigenze  derivanti dall'adozione  dello  strumento  professionale,  il  Ministero  della difesa  puo'  individuare  beni  immobili  di  proprieta' dello Stato mantenuti  in  uso al medesimo Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili  di permuta con gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure  di  permuta  sono  effettuate  dall'Agenzia  del  demanio, d'intesa  con  il  Ministero  della difesa, nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento giuridico-contabile".
 
 263.  All'articolo  27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  13-bis,  le  parole:  "L'Agenzia  del  demanio, di concerto  con  la  Direzione  generale  dei  lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della  difesa,  con  decreti  da  adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio";  le parole: "da inserire in programmi di dismissione per le finalita'  di  cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni"  sono sostituite dalle seguenti:  "da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in  programmi  di  dismissione  e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti  in  materia";  e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Relativamente  a  tali  programmi  che  interessino  Enti locali, si procede  mediante  accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto  disposto  dall'articolo  34 del testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267. Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.";
 b)  al  comma 13-ter, le parole da: "il Ministero" fino alla fine del  comma  sono  sostituite dalle seguenti: "con decreti adottati ai sensi  del  medesimo  comma  13-bis  sono individuati: a) entro il 28 febbraio  2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni  di  euro,  da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo  pari  a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del  demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalita' indicate nel primo  periodo  e  per  le  medesime  finalita',  nell'anno 2008 sono individuati,  entro  il  28  febbraio  ed  entro  il  31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro";
 c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.
 
 264.  Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' abrogato.
 
 265.  All'articolo  1  del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:
 
 "6-quater.  Sui  beni immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica  dell'impresa  ferroviaria,  di proprieta' di Ferrovie dello  Stato  spa  o  delle  societa'  dalla  stessa  direttamente  o indirettamente  controllate,  che  siano  ubicati  in  aree  naturali protette  e  in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di  alienazione degli stessi e' riconosciuto il diritto di prelazione degli  enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette.  I  vincoli  di  destinazione  urbanistica degli immobili e quelli  peculiari  relativi  alla loro finalita' di utilita' pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita".
 
 266.  All' articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita' dalla seguente:
 
 "a) sono ammessi in deduzione:
 1)  i  contributi  per  le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
 2)  per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a  e),  esclusi  le  banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione  e  le  imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori    dell'energia,    dell'acqua,    dei    trasporti,    delle infrastrutture,  delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e  depurazione  delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti,  un  importo  pari  a  5.000  euro,  su base annua, per ogni lavoratore  dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
 3)  per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a  e),  esclusi  le  banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione  e  le  imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori    dell'energia,    dell'acqua,    dei    trasporti,    delle infrastrutture,  delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e  depurazione  delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti,  un  importo  fino  a  10.000  euro, su base annua, per ogni lavoratore  dipendente  a  tempo  indeterminato impiegato nel periodo d'imposta  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria, Campania, Molise,  Puglia,  Sardegna e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella  di  cui  al  numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei limiti  derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
 4)  per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a  e),  esclusi  le  banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione  e  le  imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori    dell'energia,    dell'acqua,    dei    trasporti,    delle infrastrutture,  delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e  depurazione  delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti,  i  contributi  assistenziali  e  previdenziali  relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
 5)  le  spese  relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per  il  personale  assunto  con  contratti  di  formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a  e),  i  costi  sostenuti  per  il personale addetto alla ricerca e sviluppo,  ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi  tra  imprese  costituiti  per la realizzazione di programmi comuni  di  ricerca  e  sviluppo,  a condizione che l'attestazione di effettivita'  degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale  ovvero,  in  mancanza,  da  un  revisore dei conti o da un professionista  iscritto  negli  albi  dei  revisori  dei  conti, dei dottori  commercialisti,  dei  ragionieri  e periti commerciali o dei consulenti  del  lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2,   del   decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n. 140, e successive modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di assistenza fiscale";
 b)  al  comma  4-bis.1,  dopo le parole: "pari a euro 2.000" sono inserite  le  seguenti:  ",  su  base  annua,"  e le parole da: "; la deduzione" fino a: "di cui all'articolo 10, comma 2" sono soppresse;
 c)  al  comma  4-bis.2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le  deduzioni  di  cui  ai  commi  1,  lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1  sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel  corso  del  periodo  d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo  indeterminato  e parziale, nei diversi tipi e modalita' di cui all'articolo  1  del  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive  modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio  di  attivita'  commerciali  e,  in caso di dipendenti impiegati  anche  nelle attivita' istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2";
 d) al comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1" sono sostituite dalle seguenti: "le deduzioni indicate nel presente articolo";
 e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
 
 "4-sexies.   In   caso  di  lavoratrici  donne  rientranti  nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE)
 n.  2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti  di  Stato  a favore dell' occupazione, in alternativa a quanto previsto    dal   comma   4-quinquies,   l'importo   deducibile   e', rispettivamente,  moltiplicato  per sette e per cinque nelle suddette aree,  ma  in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensita'  nonche' alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui   regimi   di   aiuto  a  favore  dell'assunzione  di  lavoratori svantaggiati.
 
 4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai  precedenti  commi  1,  4-bis.1  e  4-quater,  non  puo' comunque eccedere  il  limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri  oneri  e spese a carico del datore di lavoro e 1' applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e'  alternativa  alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies".
 
 267.  Le  deduzioni  di  cui  all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri  2)  e  4),  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come  da  ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all'  autorizzazione  delle competenti autorita' europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero  ammontare  a  decorrere  dal  successivo  mese di luglio, con conseguente  ragguaglio  ad anno di quella prevista dal citato numero 2).
 
 268.  La  deduzione  di  cui  all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero  3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo  modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla meta' a  decorrere  dal  mese  di  febbraio 2007 e per l'intero ammontare a decorrere  dal  successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.
 
 269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  relativa  al  periodo d'imposta in corso al 1° febbraio  2007,  puo' assumersi, come imposta del periodo precedente, la  minore  imposta  che  si  sarebbe  determinata applicando in tale periodo  le  disposizioni  dei  commi  266,  267  e  268. Agli stessi effetti,  per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio  2007,  puo' assumersi, come imposta del periodo precedente, la   minore   imposta   che  si  sarebbe  determinata  applicando  le disposizioni  del  comma  266  senza  tenere  conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.
 
 270.  Al  fine  di  garantire  alle  regioni  che sottoscrivono gli accordi  di  cui  al  comma  796, lettera b), un ammontare di risorse equivalente  a  quello  che  deriverebbe  dall'incremento  automatico dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive, applicata  alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle  disposizioni  introdotte  dai  commi  da 266 a 269, e' ad esse riconosciuto,   con   riferimento  alle  esigenze  finanziarie  degli esercizi  2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro  per  l'anno  2007,  a  179  milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94  milioni  di  euro  per  l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di ciascuna regione.
 
 271.   Alle   imprese   che   effettuano  l'acquisizione  dei  beni strumentali  nuovi  indicati  nel  comma  273,  destinati a strutture produttive  ubicate  nelle  aree  delle  regioni  Calabria, Campania, Puglia,  Sicilia,  Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea, a decorrere dal periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino  alla  chiusura  del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre   2013,  e'  attribuito  un  credito  d'imposta  secondo  le modalita' di cui ai commi da 272 a 279.
 
 272.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto nella misura massima consentita  in  applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla Carta  italiana  degli  aiuti  a  finalita'  regionale per il periodo 2007-2013  e  non  e'  cumulabile  con il sostegno de minimis ne' con altri  aiuti  di  Stato  che  abbiano  ad  oggetto  i  medesimi costi ammissibili.
 
 273.   Ai  fini  del  comma  271,  si  considerano  agevolabili  le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
 a)  macchinari,  impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature    varie,   classificabili   nell'attivo   dello   stato patrimoniale   di   cui   al  primo  comma,  voci  B.II.2  e  B.II.3, dell'articolo   2424   del   codice  civile,  destinati  a  strutture produttive  gia'  esistenti  o  che  vengono  impiantate  nelle  aree territoriali di cui al comma 271;
 b)  programmi  informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
 c)  brevetti  concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi,  per  la  parte  in  cui  sono utilizzati per l'attivita' svolta  nell'unita'  produttiva; per le grandi imprese, come definite ai  sensi  della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono  agevolabili  nel  limite  del  50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
 
 274.  Il  credito  d'imposta  e'  commisurato  alla quota del costo complessivo   dei   beni   indicati   nel  comma  273  eccedente  gli ammortamenti  dedotti  nel  periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie  dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad  esclusione  degli  ammortamenti  dei  beni  che  formano  oggetto dell'investimento  agevolato  effettuati  nel periodo d'imposta della loro  entrata  in  funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti  di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
 
 275.  L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che  operano  nei  settori  dell'industria  siderurgica e delle fibre sintetiche,  come  definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti  in  materia  di  aiuti  di  Stato a finalita' regionale 2007-2013,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54  del  4 marzo 2006, nonche' ai settori della pesca, dell'industria carbonifera,  creditizio,  finanziario  e  assicurativo.  Il  credito d'imposta  a  favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi  inclusa  la  disciplina  multisettoriale dei grandi progetti, e' riconosciuto  nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite  dalle  predette  discipline  dell'Unione  europea  e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
 
 276.  Il  credito  d'imposta  e'  determinato con riguardo ai nuovi investimenti  eseguiti  in  ciascun  periodo  d'imposta e deve essere indicato  nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla  formazione  del  reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai  fini  dei  versamenti  delle  imposte  sui  redditi;  l'eventuale eccedenza  e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del   decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive modificazioni,  a  decorrere dal sesto mese successivo al termine per la  presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso.
 
 277.  Se  i  beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro  il  secondo  periodo  d'imposta successivo a quello della loro acquisizione  o  ultimazione,  il  credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel  quale  sono  entrati  in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi,  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio dell'impresa ovvero  destinati  a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato  diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo  dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se  nel  periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica una delle predette ipotesi  vengono  acquisiti  beni  della  stessa  categoria di quelli agevolati,  il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i  costi  delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria  le  disposizioni  di  cui al presente comma si applicano anche  se  non  viene  esercitato  il  riscatto. Il credito d'imposta indebitamente  utilizzato  che  deriva dall'applicazione del presente comma  e'  versato  entro  il  termine  per  il  versamento  a  saldo dell'imposta  sui  redditi  dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
 
 278.  Con  uno  o  piu'  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate   le   disposizioni   per  l'effettuazione  delle  verifiche necessarie  a  garantire  la corretta applicazione dei commi da 271 a 277.   Tali   verifiche,   da  effettuare  dopo  almeno  dodici  mesi dall'attribuzione  del credito d'imposta, sono, altresi', finalizzate alla  valutazione della qualita' degli investimenti effettuati, anche al  fine di valutare l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalita'.
 
 279.  L'efficacia  dei  commi da 271 a 278 e' subordinata, ai sensi dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
 
 280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2006  e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso  alla  data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un credito  d'imposta  nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformita'  alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in  materia,  secondo  le modalita' dei commi da 281 a 285. La misura del  10  per  cento  e'  elevata  al  15 per cento qualora i costi di ricerca   e   sviluppo  siano  riferiti  a  contratti  stipulati  con universita' ed enti pubblici di ricerca.
 
 281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono,  in  ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
 
 282.  Il  credito  d'imposta  deve  essere  indicato nella relativa dichiarazione  dei  redditi.  Esso  non  concorre alla formazione del reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle attivita'  produttive,  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli  96  e  109,  comma  5,  del  testo  unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai  fini  dei  versamenti  delle  imposte  sui redditi e dell'imposta regionale  sulle attivita' produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza  e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del   decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive modificazioni,  a  decorrere  dal  mese  successivo al termine per la presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso.
 
 283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi  di  comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla  definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo agevolabili e le  modalita'  di  verifica  ed accertamento della effettivita' delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.
 
 284.  L'efficacia  dei commi da 280 a 283 e' subordinata,' ai sensi dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
 
 285.  Entro  il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze  - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta' di  bandire,  nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale,  una  o  piu'  nuove  gare, per un massimo di ulteriori 1.000  agenzie,  alle  medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del 28 agosto 2006.
 
 286.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20 per  cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al   comma  precedente  e'  destinato  ad  un  Fondo  finalizzato  ad interventi  a  favore  del personale dell'amministrazione finanziaria impegnato  nel contrasto dell'evasione fiscale. Con lo stesso decreto il  medesimo Fondo e' ripartito tra le competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
 
 287.  Le  piccole  e  medie  imprese di produzioni musicali possono beneficiare  di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di  sviluppo,  di  digitalizzazione  e di promozione di registrazioni fonografiche  o  videografiche  musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.
 
 288.  Possono  accedere  al  credito  d'imposta di cui al comma 287 fermo  restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al  regolamento  (CE)  n.  69/2001  della Commissione, del 12 gennaio 2001,  solo  le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio  annuo  non  superiore  a 15 milioni di euro e che non siano possedute,  direttamente  o  indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.
 
 289.  Per  gli  anni  2007,  2008  e  2009  alle imprese agricole e agroalimentari  soggette  al  regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualita' ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del  Consiglio,  del  20  marzo  2006, anche se riunite in consorzi o costituite  in  forma  cooperativa,  e' concesso un credito d'imposta pari  al  50  per  cento  del  totale  delle  spese sostenute ai fini dell'ottenimento   dei   previsti   certificati   e   delle  relative attestazioni di conformita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge, di concerto con il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  sono  stabilite,  nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 290.   Nelle   more   degli   accordi  internazionali  in  sede  di Organizzazione  mondiale  del  commercio,  sono ammessi al credito di imposta  di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in  forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle  denominazioni  protette  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
 
 291.  Nell'articolo  32-bis,  comma  8,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "La prima rata e' versata entro il 27 dicembre 2006." sono soppresse.
 
 292.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme,  oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35, commi 8,  lettera  a),  e  10,  del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, concernenti   l'applicazione   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e dell'imposta  di  registro  alle  cessioni  e  alle  locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore puo' optare per   l'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi dell'articolo  10,  numeri  8)  ed 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi  previsti.  In caso di opzione l'imposta di registro e le imposte ipotecarie  e  catastali  sono  dovute sulla base delle regole di cui all'articolo  35,  commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.  Il  cedente  o  locatore  che  intende esercitare l'opzione per ipotesi  diverse  da  quelle  disciplinate  dall'articolo  35,  comma 10-quinquies,  del  citato  decreto-legge, ne da' comunicazione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per  l'anno  2006. Per le cessioni l'eventuale eccedenza dell'imposta di  registro conseguente all'effettuazione dell'opzione e' compensata con  i  maggiori  importi  dovuti  ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilita' di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.
 
 293.  All'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
 
 "14-bis.  Resta  ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti  ministeriali  nella  materia ivi indicata. I regolamenti previsti  dal  citato  articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997   possono   comunque   essere   adottati   qualora  disposizioni legislative  successive  a  quelle  contenute  dal  presente  decreto regolino  la  materia,  a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente".
 
 294.  All'articolo  3  del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, e' inserito il seguente:
 
 "23-bis.   Agli   agenti   della  riscossione  non  si  applicano l'articolo  2,  comma  4,  del  regolamento approvato con decreto del Ministro delle fmanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale  regolamento  relative  all'esercizio  di influenza dominante su altri  agenti  della  riscossione,  nonche'  al divieto, per i legali rappresentanti,  gli  amministratori  e i sindaci, di essere pubblici dipendenti  ovvero  coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti".
 
 295.  Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti  le  amministrazioni  dello  Stato  di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.
 
 296.  Per  l'anno  2007,  ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine  e  grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' al personale  docente presso le universita' statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda  e  fino  a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.
 
 297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono  stabilite  le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 296.
 
 298.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per   l'anno   2007,   destinato   all'erogazione  di  contributi  ai collaboratori  coordinati  e continuativi, compresi i collaboratori a progetto,  per  le  spese  documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007  per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con proprio decreto, definisce   modalita',   limiti  e  criteri  per  l'attribuzione  dei contributi  di  cui  al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare  il  rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo precedente.
 
 299.  All'articolo  67  del  testo'  unico  di  cui  al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  al  primo  periodo,  dopo  le parole: "compensi erogati" sono inserite  le  seguenti:  "ai  direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande   musicali   e   filo-drammatiche   che   perseguono  finalita' dilettantistiche, e quelli erogati";
 b)  al  secondo  periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori,   bande   e  filodrammatiche  da  parte  del  direttore  e  dei collaboratori tecnici".
 
 300.  Per  contratti  di  scrittura  connessi  con  gli  spettacoli teatrali  di  cui  al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, devono   intendersi   i  contratti  di  scrittura  connessi  con  gli spettacoli  individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
 
 301.  All'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi,  'di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le spese e gli altri  componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.";
 b) l'ultimo periodo e' soppresso.
 
 302.  All'articolo  8  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
 
 "3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle  spese  e  degli  altri componenti negativi di cui all'articolo 110,  comma  11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo  delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000".
 
 303.  La  disposizione  del  comma  302  si  applica  anche  per le violazioni  commesse  prima  della  data  di  entrata in vigore della presente  legge,  sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all'articolo  110,  comma  11,  primo periodo, del citato testo unico delle  imposte  sui  redditi.  Resta ferma in tal caso l'applicazione della   sanzione   di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 
 304.  All'articolo  19-bis1,  comma  1, lettera e), del decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", a somministrazioni   di   alimenti  e  bevande,  con  esclusione"  sono sostituite  dalle  seguenti:  "e  a  somministrazioni  di  alimenti e bevande,  con  esclusione  di  quelle  inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,".
 
 305.  Per  l'anno  2007  le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 50 per cento.
 
 306.  Nell'articolo  36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  le  parole: "edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono sostituite  dalle seguenti: "edilizia residenziale convenzionata". La disposizione  recata  dal  periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 307.  Per  la  uniforme  e corretta applicazione delle norme di cui all'articolo  54,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 39, primo comma, del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo  52  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti l'imposta  di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica  26  aprile  1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili  per  la  determinazione  del  valore normale dei fabbricati ai sensi   dell'articolo   14  del  citato  decreto  n.  633  del  1972, dell'articolo  9,  comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986.
 
 308.   Nell'articolo   38-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  secondo  comma,  le parole: "di cui alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)";
 b) dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
 
 "Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono individuate,   anche  progressivamente,  in  relazione  all'attivita' esercitata  ed  alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di  contribuenti  per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma   sono  eseguiti  in  via  prioritaria  entro  tre  mesi  dalla richiesta".
 
 309.  All'articolo  1,  comma  497,  primo  periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "per le sole cessioni fra persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche".
 
 310.  Nell'articolo  1,  comma  496,  primo periodo, della legge 23 dicembre  2005,  n. 266, e successive modificazioni, le parole: "e di terreni   suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria  secondo  gli strumenti  urbanistici  vigenti  al  momento  della  cessione,"  sono soppresse.
 
 311.  Al  comma  1-bis  dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)   dopo   il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Con regolamento  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza  Stato-citta'  e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono  essere  individuate  le  attivita' per le quali l'imposta e' dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.";
 b)   nel   secondo   periodo,  le  parole:  "di  cui  al  periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del presente comma".
 
 312.  All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: "devianza," sono inserite le seguenti: "di  persone  migranti,  senza  fissa  dimora,  richiedenti asilo, di persone  detenute,  di  donne  vittime  di  tratta a scopo sessuale e lavorativo,".
 
 313.  Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  dopo  le parole: "previste dal decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124"  sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri  dell'Unione  europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo  che  sono  inclusi  nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  220  del  19  settembre  1996,  e successive modificazioni,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  11,  comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
 
 314. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' sostituito dal seguente:
 
 "2.  La  lettera  e-bis)  del  comma 1 dell'articolo 10 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e' sostituita dalla seguente:
 "e-bis)   i   contributi   versati   alle  forme  pensionistiche complementari  di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle  condizioni  e  nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto.  Alle  medesime  condizioni  ed entro gli stessi limiti sono deducibili   i   contributi   versati   alle   forme   pensionistiche complementari  istituite  negli  Stati  membri  dell'Unione europea e negli  Stati  aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4  settembre  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre  1996,  e  successive  modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo  11,  comma  4,  lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239"".
 
 315.  All'articolo  10-ter  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77, sull'istituzione   e   disciplina  dei  fondi  comuni  d'investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati membri  dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui  quote  sono  collocate  nel  territorio  dello  Stato  ai  sensi dell'articolo 10-bis," sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive  comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4  settembre  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre  1996,  e  successive  modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo  11,  comma  4,  lettera c), del decreto legislativo 1° aprile  1996,  n.  239,  e le cui quote sono collocate nel territorio dello   Stato  ai  sensi  dell'articolo  42  del  testo  unico  delle disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,";
 b)  al  comma  9,  le  parole:  "situati negli Stati membri della Comunita'  economica  europea  e conformi alle direttive comunitarie" sono  sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo che sono inclusi nella lista  di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive  modificazioni,  emanato  in  attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
 
 316.  Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal  seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale e'  rappresentato  da  azioni  non negoziate in mercati regolamentati degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  degli  Stati  aderenti all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo che sono inclusi nella lista  di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive  modificazioni,  emanato  in attuazione dell' articolo 11, comma  4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero  da  quote,  l'aliquota  del  12,50  per  cento  si  applica a condizione  che,  al  momento  di  emissione,  il tasso di rendimento effettivo  non  sia  superiore:  a)  al doppio del tasso ufficiale di riferimento,  per  le  obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati  regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo spazio economico europeo che sono inclusi  nella  lista  di  cui  al  citato decreto del Ministro delle finanze  4  settembre  1996,  e successive modificazioni, o collegati mediante  offerta  al  pubblico  ai sensi della disciplina vigente al momento  di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di  due  terzi,  per  le  obbligazioni  e titoli similari diversi dai precedenti".
 
 317.  All'articolo  1,  comma  1, del decreto legislativo 1° aprile 1996,  n.  239,  e  successive  modificazioni, le parole: "in mercati regolamentati  italiani"  sono sostituite dalle seguenti: "in mercati regolamentati  degli  Stati  membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti  all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella  lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni".
 
 318.  All'articolo  54,  comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, dopo le parole: "ridotto  del  25  per  cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese"  sono  inserite  le  seguenti: ", ovvero del 40 per cento se i relativi  compensi  sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35 anni".
 
 319.  All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  1,  dopo  la  lettera  i-quater)  sono aggiunte le seguenti:
 
 "i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute  per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta'  compresa  tra  5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine  ed  altre  strutture  ed  impianti  sportivi  destinati alla pratica  sportiva  dilettantistica  rispondenti  alle caratteristiche individuate  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro  delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
 i-sexies)  i  canoni  di  locazione  derivanti  dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.  431,  e  successive  modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso  di  laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso da   quello   di  residenza,  distante  da  quest'ultimo  almeno  100 chilometri   e   comunque   in  una  provincia  diversa,  per  unita' immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 1' universita' o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;
 i-septies)  le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute  per  gli  addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza  nel  compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro";
 b)  al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  "e)  e  f)" sono sostituite  dalle  seguenti:  "e), f), i-quinquies) e i-sexies)"; nel secondo  periodo  del  medesimo  comma  le parole: "dal comma 3" sono sostituite  dalle seguenti: "dal comma 2" ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Per  le spese di cui alla lettera i-septies) del citato  comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche  se  sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorche' non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo".
 
 320.  All'articolo  1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,  il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale misura si applica  anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione".
 
 321.  A  decorrere  dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, del decreto del Ministro delle  finanze  27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  303  del  31 dicembre 1997, e' sostituita dalla Tabella 2 annessa alla  presente  legge.  Gli  incrementi  percentuali  approvati dalle regioni  o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data  di  entrata  in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli  importi  della  citata  Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore  delle  regioni  o  delle  province autonome di cui al periodo precedente  sono  ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma.
 
 322.  Con  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente  legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,  sono  effettuate  le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate  nette  derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  corrispondente riduzione  dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
 323.  Le  disposizioni  dell'articolo  2 del decreto-legge 8 luglio 2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.  178,  nonche'  quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio  2003,  n.  2,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo  2003,  n.  39,  si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste  si  applicano  esclusivamente  agli  atti  di  acquisto  di autoveicoli  le  cui  richieste  di  iscrizione  al pubblico registro automobilistico  siano  state  presentate  entro  i  sessanta  giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
 324.  Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo
 di  imposta  successivo  a quello di entrata in vigore del presente decreto.  Le  altre  disposizioni  del  medesimo  comma 71, in deroga all'articolo   3   della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  recante disposizioni  in  materia  di  statuto  dei diritti del contribuente, hanno  effetto  a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.";
 b)  nel  terzo periodo, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400,",   sono   inserite   le   seguenti:   "sentite  le  Commissioni parlamentari competenti";
 c)   nel   quarto  periodo,  dopo  le  parole:  "La  modifica  e' effettuata,"   sono   inserite  le  seguenti:  "prioritariamente  con riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di  reddito  di  lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,".
 
 325.  All'articolo  7,  comma  4,  del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, dopo la lettera f-quater) e' aggiunta la seguente:
 
 "f-quinquies)  le  prestazioni  di  intermediazione,  relative ad operazioni  diverse  da  quelle  di  cui alla lettera d) del presente comma  e  da  quelle  di  cui  all'articolo  40,  commi  5  e  6, del decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio    dello    Stato    quando    le    operazioni    oggetto dell'intermediazione  si  considerano  ivi effettuate, a meno che non siano   commesse  da  soggetto  passivo  in  un  altro  Stato  membro dell'Unione  europea;  le suddette prestazioni si considerano in ogni caso  effettuate  nel  territorio dello Stato se il committente delle stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta".
 
 326.  All'articolo  30,  comma  1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e  al  10  per  cento  per  i  beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti".
 
 327.  Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
 
 "37.  L'efficacia  delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre   dalla   data   progressivamente  individuata,  per  singole categorie   di   contribuenti,   con   provvedimento   del  Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008".
 
 328.  All'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:
 
 "37-bis.  Gli  apparecchi  misuratori di cui all'articolo 1 della legge  26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio  2008  devono  essere  idonei  alla  trasmissione  telematica prevista  dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi e' consentita la  deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui  sono  state  sostenute,  anche  in  deroga  a  quanto  stabilito dall'articolo  102,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori   di   cui  al  presente  comma  non  sono  soggetti  alla verificazione   periodica  di  cui  al  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  del  28  luglio  2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  221  del  23  settembre 2003. I soggetti che effettuano  la  trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter.
 
 37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni  atte  a  disciplinare  le  modalita'  di rilascio delle certificazioni  dei  corrispettivi,  non  aventi  valore  fiscale, in correlazione  alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi".
 
 329.  L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato   I  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative sanzioni  penali  e  amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.
 
 330. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  numero  8) dopo le parole: "escluse le locazioni di" sono inserite  le seguenti: "fabbricati abitativi effettuate in attuazione di  piani  di  edilizia  abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo  31,  primo  comma,  lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto  1978,  n.  457,  entro quattro anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di";
 b)  al  numero  8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla  fine  del numero sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese costruttrici  degli  stessi  o  dalle  imprese che vi hanno eseguito, anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli   interventi  di  cui all'articolo  31,  primo  comma,  lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto  1978,  n.  457,  entro quattro anni dalla data di ultimazione della  costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in  cui  entro  tale  termine  i fabbricati siano stati locati per un periodo  non  inferiore  a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata".
 
 331.  Il  numero  41-bis)  della  tabella  A, parte II, allegata al decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche  le  prestazioni  di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo  10  del  predetto  decreto rese in favore dei soggetti indicati  nel  medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia  direttamente  sia  in  esecuzione  di  contratti di appalto e di convenzioni  in  genere.  Resta  salva la facolta' per le cooperative sociali  di  cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
 
 "127-duodevicies)  locazioni  di  immobili  di  civile abitazione effettuate   in   esecuzione   di  programmi  di  edilizia  abitativa convenzionata  dalle  imprese  che  li  hanno  costruiti  o che hanno realizzato  sugli  stessi  interventi  di  cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457".
 
 332.  All'articolo  6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
 
 "c-bis)   a   societa'  che  svolgono  operazioni  relative  alla riscossione dei tributi da altra societa' controllata, controllante o controllata  dalla  stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile".
 
 333.  All'articolo  38,  comma  1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n. 241, dopo le parole: "ai centri" sono inserite le seguenti: "e,  a  decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4,  e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e  nell'albo  dei  consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,"
 
 334.  All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a)  al comma 1-bis, alinea, le parole: "e le minusvalenze" e "gli immobili e" sono soppresse e, dopo le parole: "o da collezione", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 5";
 b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
 
 "1-bis.l.  Le  minusvalenze  dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deduci-bili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis";
 c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 
 "2.  Per  i  beni  strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione,  esclusi  gli  oggetti  d'arte,  di  antiquariato  o  da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di  ammortamento  non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al  costo  dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E tuttavia  consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui  sono  state  sostenute,  delle  spese  di  acquisizione  di beni strumentali  il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione  dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa  a  condizione  che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito  nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e  un  massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai  fini  del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili  strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164,  comma  1,  lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria  e'  ammessa a condizione che la durata del contratto non sia   inferiore   al   periodo   di  ammortamento  corrispondente  al coefficiente  stabilito  a  norma  del  primo  periodo.  I  canoni di locazione  finanziaria  dei  beni  strumentali  sono  deducibili  nel periodo    d'imposta    in    cui   maturano.   Le   spese   relative all'ammodernamento,  alla  ristrutturazione  e  alla  manutenzione di immobili  utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro  caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni  ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di  sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti  i  beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi";
 d)  al  comma  3,  i  periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:  "Per  gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che  il  contribuente  non  disponga  nel  medesimo  comune  di altro immobile   adibito   esclusivamente   all'esercizio   dell'   arte  o professione,  e'  deducibile  una  somma  pari  al 50 per cento della rendita  ovvero,  in  caso  di immobili acquisiti mediante locazione, anche  finanziaria,  un  importo  pari  al  50 per cento del relativo canone.  Nella  stessa  misura sono deducibili le spese per i servizi relativi  a tali immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro  caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".
 
 335.  Le  disposizioni  introdotte  dal  comma  334  in  materia di deduzione  dell'  ammortamento  o dei canoni di locazione finanziaria degli   immobili   strumentali  per  l'esercizio  dell'arte  o  della professione  si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio  2007  al  31  dicembre  2009  e  ai  contratti  di locazione finanziaria  stipulati  nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.
 
 336.  All'articolo  3,  comma  3, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente:
 
 "d-ter)  le  somme  corrisposte  a  titolo di borsa di studio dal Governo  italiano  a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali".
 
 337.  Fino  al  31  dicembre  2006  le comunicazioni previste dall' articolo  8,  comma  4-bis,  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo  37,  comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si considerano  validamente  effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui    sono    stati    effettuati   acquisti   rilevanti   ai   fini dell'applicazione  dell'IVA,  abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti.
 
 338.  All'articolo  4,  comma  4,  del decreto legislativo 4 maggio 2001,  n.  207,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
 
 339.  All'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre 2006, n. 262, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 34 e' sostituito dal seguente:
 
 "34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della  banca  dati  catastale  avviene  sulla base dei dati contenuti nelle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  33, presentate dai soggetti interessati  nell'anno  2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio  dall'AGEA.  L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in  atti  i  nuovi  redditi  relativi  agli  immobili  oggetto  delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle  suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in  particolare  all'articolo  74,  comma  1, della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il  completamento  delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta  giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i  Comuni  interessati,  tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito  internet,  i  risultati  delle relative operazioni catastali di aggiornamento;  i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n. 546, e successive modificazioni, avverso  la  variazione  dei redditi possono essere proposti entro il termine  di  sessanta  giorni  decorrenti dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  comunicato relativo al completamento delle   operazioni   di  aggiornamento  catastale  per  gli  immobili interessati;  i  nuovi  redditi  cosi'  attribuiti  producono effetti fiscali dal 10 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";
 b) il comma 36 e' sostituito dal seguente:
 
 "36.   L'Agenzia   del   territorio,   anche  sulla  base  delle informazioni  fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito  dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che  non  risultano  dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota   la  disponibilita',  per  ciascun  comune,  dell'elenco  degli immobili  individuati  ai  sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora  accertata,  della data cui riferire la mancata presentazione della  dichiarazione  al  catasto,  e provvede a pubblicizzare, per i sessanta  giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i  comuni  interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito  internet,  il  predetto  elenco, con valore di richiesta, per i titolari   dei   diritti   reali,  di  presentazione  degli  atti  di aggiornamento  catastale  redatti  ai sensi del regolamento di cui al decreto  del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di  pubblicazione  del  comunicato  di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico  dell'interessato,  alla  iscrizione  in catasto attraverso la predisposizione  delle  relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,  n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate  o  attribuite  producono  effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla  data  cui  riferire  la  mancata  presentazione  della denuncia catastale,  ovvero,  in  assenza  di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno  di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  del  territorio, da adottare  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalita' tecniche ed operative per  l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni  previste  dall'articolo  28  del  regio  decreto-legge 13 aprile  1939,  n.  652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".
 
 340.  Per  favorire  lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi  di  recupero  urbano, di aree e quartieri degradati nelle citta'  del  Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare  riguardo al centro storico di Napoli, e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  un apposito  Fondo  con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2008  e  2009.  Il  Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.
 
 341.  Le  aree  di cui al comma 340 devono essere caratterizzate da fenomeni   di   particolare   degrado  ed  esclusione  sociale  e  le agevolazioni  concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di  cui  al  comma  340 sono disciplinate in conformita' e nei limiti previsti  dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale  2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  C  54  del  4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli   riferiti   al   sostegno  delle  piccole  imprese  di  nuova costituzione.
 
 342.  Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),  su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per    l'allocazione    delle   risorse   e   l'identificazione,   la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri  socio-economici.  Con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  definite  le  modalita'  e  le procedure per la concessione del cofinanziamento  in favore dei programmi regionali e sono individuate le  eventuali  riduzioni  di cui al comma 340 concedibili, secondo le modalita' previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
 
 343.  Il  Nucleo  di  valutazione  e  verifica  del Ministero dello sviluppo   economico,   anche   in  coordinamento  con  i  nuclei  di valutazione  delle  regioni  interessate, provvede al monitoraggio ed alla  valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attivita'.
 
 344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative  ad  interventi  di  riqualificazione  energetica di edifici esistenti,  che  conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria  annuo  per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il  20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento  degli  importi  rimasti  a  carico del contribuente, fino a un valore  massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
 
 345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative  ad  interventi  su  edifici  esistenti,  parti  di  edifici esistenti   o   unita'   immobiliari,  riguardanti  strutture  opache verticali,  strutture  opache  orizzontali  (coperture  e pavimenti), finestre  comprensive  di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda  per  una  quota  pari  al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000  euro,  da  ripartire  in tre quote annuali di pari importo, a condizione  che  siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
 
 346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative  all'  installazione di pannelli solari per la produzione di acqua  calda  per  usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno  di  acqua  calda  in piscine, strutture sportive, case di ricovero  e  cura,  istituti  scolastici  e  universita',  spetta una detrazione  dall'imposta  lorda  per  una  quota pari al 55 per cento degli  importi  rimasti  a  carico del contribuente, fino a un valore massimo  della  detrazione  di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
 
 347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per   interventi  di  sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione invernale   con   impianti   dotati  di  caldaie  a  condensazione  e contestuale  messa  a  punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione  dall'imposta  lorda  per  una  quota pari al 55 per cento degli  importi  rimasti  a  carico  del contribuente, fmo a un valore massimo  della  detrazione  di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
 
 348.  La  detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e' concessa  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  1 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449, e successive modificazioni, e alle relative norme  di  attuazione  previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  18  febbraio  1998,  n.  41,  e  successive modificazioni,  sempreche'  siano  rispettate  le  seguenti ulteriori condizioni:
 a)  la  rispondenza  dell'intervento  ai  previsti  requisiti  e' asseverata  da  un  tecnico  abilitato,  che  risponde  civilmente  e penalmente dell'asseverazione;
 b)   il  contribuente  acquisisce  la  certificazione  energetica dell'edificio,  di  cui  all'articolo  6  del  decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192,  qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale,  ovvero,  negli  altri  casi, un "attestato di qualificazione energetica",   predisposto   ed   asseverato   da  un  professionista abilitato,  nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di  calcolo,  o  dell'unita'  immobiliare  ed i corrispondenti valori massimi  ammissibili  fissati  dalla  normativa in vigore per il caso specifico  o,  ove  non  siano  fissati  tali limiti, per un identico edificio   di   nuova   costruzione.  L'attestato  di  qualificazione energetica  comprende  anche  l'indicazione  di  possibili interventi migliorativi    delle   prestazioni   energetiche   dell'edificio   o dell'unita'    immobiliare,    a   seguito   della   loro   eventuale realizzazione.  Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato  di  qualificazione  energetica,  rientrano negli importi detraibili.
 
 349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le  definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio  2007,  sono  dettate  le  disposizioni  attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
 
 350.  All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 
 "1-bis.  Nel  regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del  permesso  di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli  fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici   di  nuova  costruzione,  in  modo  tale  da  garantire  una produzione  energetica  non  inferiore  a  0,2 kW per ciascuna unita' abitativa".
 
 351.  Gli  interventi  di  realizzazione  di  nuovi edifici o nuovi complessi  di  edifici,  di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri  cubi,  con  data  di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine  entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di  fabbisogno  di  energia  primaria  annuo  per  metro  quadrato di superficie  utile  dell'edificio  inferiore di almeno il 50 per cento rispetto  ai  valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso  al  decreto  legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del fabbisogno    di    energia   per   il   condizionamento   estivo   e l'illuminazione,  hanno  diritto a un contributo pari al 55 per cento degli  extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.
 
 352.  Per  l'attuazione  del comma 351 e' costituito un Fondo di 15 milioni  di  euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalita'  per  l'accesso  e  l'erogazione  dell'incentivo, nonche' i valori   limite   relativi   al   fabbisogno   di   energia   per  il condizionamento estivo e l'illuminazione.
 
 353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per  la  sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad Aspetta una  detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli  importi  rimasti  a  carico del contribuente, fino a un valore massimo  della  detrazione  di  200  euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
 
 354.  Ai  soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa  rientrante nel settore   del  commercio  che  effettuano  interventi  di  efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello  in  corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal  reddito  d'impresa  pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
 a)   sostituzione,   negli   ambienti   interni,   di  apparecchi illuminanti  con  altri  ad  alta  efficienza  energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
 b)   sostituzione,   negli   ambienti   interni,  di  lampade  ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purche' alloggiate in  apparecchi  illuminanti  ad  alto  rendimento  ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
 c)   sostituzione,   negli   ambienti   esterni,   di  apparecchi illuminanti  dotati  di  lampade  a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti  ad  alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento,  dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
 d)  azione  o  integrazione,  in  ambienti  interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.
 
 355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul  reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello  in  corso  al  31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo  precedente,  quella  che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.
 
 356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362.
 
 357.  Allo  scopo  di  favorire  il  rinnovo  del  parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  una  detrazione dall'imposta  lorda  per  una  quota pari al 20 per cento delle spese sostenute  entro  il  31  dicembre  2007  ed effettivamente rimaste a carico,  fino  ad  un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto   di   un   apparecchio   televisivo   dotato   anche   di sintonizzatore  digitale  integrato.  In  deroga all'articolo 3 della legge  27  luglio  2000,  n.  212,  nella determinazione dell'acconto dovuto  ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo  d'imposta  successivo a quello in corso alla data di entrata in  vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta  precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.
 
 358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per  l'acquisto  e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza   elettrica,   compresa  tra  5  e  90  kW,  nonche'  per  la sostituzione  di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza  elettrica,  compresa  tra  5  e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta  lorda  per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti  a  carico  del  contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.
 
 359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per  l'acquisto  e  356.  l'installazione  di  variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento  degli  importi  rimasti  a  carico del contribuente, fino a un valore  massimo  della  detrazione  di  1.500 euro per intervento, in un'unica rata.
 
 360.  Entro  il  28  febbraio  2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le  caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocita' (inverter) di cui  ai  commi  358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza  dei motori e dei variatori di velocita' (inverter) di cui ai medesimi  commi,  nonche'  le  modalita' per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
 
 361.  Entro  il  28  febbraio  2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi  televisivi  di  cui  al comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralita' tecnologica e la compatibilita' con  le  piattaforme  trasmissive esistenti, nonche' le modalita' per l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.
 
 362.   Il   maggiore   gettito   fiscale  derivante  dall'incidenza dell'imposta   sul   valore  aggiunto  sui  prezzi  di  carburanti  e combustibili  di  origine  petrolifera,  in  relazione ad aumenti del prezzo  internazionale  del  petrolio  greggio, rispetto al valore di riferimento     previsto     nel    Documento    di    programmazione economico-finanziaria  per  gli  anni  2007-2011,  e'  destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo   da   utilizzare  a  copertura  di  interventi  di  efficienza energetica  e  di  riduzione dei costi della fornitura energetica per finalita' sociali.
 
 363.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo economico  e'  istituito  il  Fondo  di  cui al comma 362 che, per il triennio  2007-2009,  ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.
 
 364.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti  le  condizioni,  le  modalita'  e i termini per l'utilizzo della  dotazione  del  Fondo  di  cui  al  comma 362, da destinare al finanziamento  di  interventi  di  carattere  sociale,  da  parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili  a  favore  di  clienti  economicamente  disagiati,  anziani e disabili  e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009,  agli  interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.
 
 365.  Per  dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono  stipulati  accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano gia' esistenti,  di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo  di  provincia,  per la gestione degli interventi di cui al comma  364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.
 
 366.  All'articolo  20,  comma  1-bis,  del  decreto legislativo 25 novembre  1996,  n.  625,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "incluse  nell'obiettivo  n. l di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del  Consiglio,  del 24 giugno 1988, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno".
 
 367.  Nel  decreto  legislativo  30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni  di  attuazione della direttiva 2003/301CE relativa alla promozione   dell'uso   dei   biocarburanti  o  di  altri  carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
 
 "Art.  3. - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti  obiettivi  indicativi  nazionali,  calcolati sulla base del tenore  energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti  rinnovabili,  espressi  come  percentuale  del totale del carburante  diesel  e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
 a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
 b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
 c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.
 
 2.  Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1,  concorrono,  nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di  cui  ai  commi  1  e 5 dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5".
 
 368.  Nel  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in  materia  di  interventi  nel  settore  agroenergetico, l'articolo 2-quater e' sostituito dal seguente:
 
 "Art.  2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A  decorrere  dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina   e  gasolio,  prodotti  a  partire  da  fonti  primarie  non rinnovabili  e  destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo  di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al  comma  4, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono  assolvere  al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
 
 2.  Per  l'anno  2007  la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella  misura  dell'  1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio,  immesso  in  consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla  base  del  tenore  energetico;  a partire dall'anno 2008, tale quota  minima  e' fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni  amministrative  pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione  della  presente  disposizione successivi al 2007, tenendo conto   dei   progressi   compiuti   nello   sviluppo  delle  filiere agroenergetiche  di  cui  al  comma  3.  Gli  importi derivanti dalla comminazione  delle  eventuali  sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo  1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere  riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che  annualmente  puo'  godere  della  riduzione  dell'accisa o quale aumento   allo   stanziamento   previsto   per  l'incentivazione  del bioetanolo  e  suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
 
 3.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da emanare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di  cui  al  comma  1,  secondo  obiettivi  di  sviluppo  di  filiere agroenergetiche  e  in  base a criteri che in via prioritaria tengono conto  della  quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
 
 4.  I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in  consumo  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
 
 5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
 a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti  nel  settore  della  promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
 b)   nei  contratti  di  fornitura  dei'  biocarburanti  per  il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
 
 6.  Le  pubbliche  amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma  con  i  soggetti  interessati  al  fine  di  promuovere la produzione  e  l'impiego  di  biomasse  e di biocarburanti di origine agricola,  la  ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
 
 7.  Ai  fini  dell'articolo  21, comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas naturale.
 8.  Gli  operatori  della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti  di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  della  filiera.  A  tal  fine realizzano un sistema  di  identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie  a  ricostruire  il  percorso del biocarburante attraverso tutte  le  fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare  riferimento  alle informazioni relative alla biomassa ed alla  materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione".
 
 369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423 e' sostituito dal seguente:
 
 "423.  Ferme  restando  le  disposizioni tributarie in materia di accisa,  la  produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da
 fonti   rinnovabili   agroforestali   e  fotovoltaiche  nonche'  di carburanti    ottenuti    da    produzioni    vegetali    provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli  provenienti  prevalentemente  dal  fondo  effettuate  dagli imprenditori  agricoli,  costituiscono  attivita'  connesse  ai sensi dell'articolo  2135,  terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario".
 
 370.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo  5,  comma  3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
 
 371.  Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all' articolo 21:
 1) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 
 "6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo  ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel  e'  effettuata  in  regime  di  deposito  fiscale.  Per il trattamento  fiscale  del  biodiesel  destinato  ad essere usato come combustibile  per  riscaldamento  valgono,  in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61.";
 
 2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati;
 b) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
 
 "Art.   22-bis.   -  (Disposizioni  particolari  in  materia  di biodiesel   ed   alcuni  prodotti  derivati  dalla  biomassa).  -  1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007  al  31  dicembre  2010  e nel limite di un contingente annuo di 250.000  tonnellate,  al  biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione  in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante   di   cui   all'allegato  1.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e  delle  politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente disposizione,  sono  determinati  i  requisiti  che gli operatori e i rispettivi  impianti  di  produzione,  nazionali e comunitari, devono possedere   per  partecipare  al  programma  pluriennale  nonche'  le caratteristiche  fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le   percentuali   di   miscelazione   consentite,   i   criteri  per l'assegnazione  dei  quantitativi  agevolati  agli  operatori su base pluriennale  dando  priorita'  al  prodotto  proveniente da intese di filiera  o  da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le  forme  di  garanzia  che  i soggetti che partecipano al programma pluriennale  devono  fornire  per il versamento del 5 per cento della accisa  che  graverebbe  sui  quantitativi assegnati e non immessi in consumo.  Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in  consumo  sono  ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote  loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purche' vengano immessi  in  consumo  entro  il  successivo  30  giugno.  In  caso di rinuncia,  totale  o  parziale,  alle quote risultanti dalla predetta ripartizione   da   parte   di   un   beneficiario,  le  stesse  sono ridistribuite,  proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri  beneficiari.  Nelle  more  dell'entrata in vigore del predetto decreto  trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del  regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al   presente  comma  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  88, paragrafo  3,  del  Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
 
 2.  Nelle  more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata  in  vigore  del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno  2007,  una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata,  con  i  criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003,  dall'Agenzia  delle dogane agli operatori che devono garantire il  pagamento  della  maggiore  accisa  gravante  sui quantitativi di biodiesel    rispettivamente    assegnati.   In   caso   di   mancata autorizzazione  comunitaria  di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del  predetto  quantitativo  di  180.000  tonnellate  sono  tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in   consumo.   La  parte  restante  del  contingente  e'  assegnata, dall'Agenzia  delle  dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel  che  hanno  stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito  di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantita'  di  biodiesel  ottenibili  dalle materie prime oggetto dei contratti   sottoscritti,   proporzionalmente   a   tali   quantita'. L'eventuale  mancata  realizzazione  delle  produzioni  previste  dai contratti  quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di   coltivazione   con   gli   agricoltori,  comporta  la  decadenza dall'accesso  al  contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina  la  riduzione  di  pari  volume del quantitativo assegnato all'operatore  nell'ambito  del  programma pluriennale per i due anni successivi.
 
 3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di cui al  comma  1,  i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle   materie   prime  necessarie  alla  sua  produzione,  rilevati nell'anno  solare  precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla  produzione,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico, dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare e delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali, da emanare entro il 30 aprile  di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, e' rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.
 
 4.   A   seguito  della  eventuale  rideterminazione  della  misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 e' conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la  misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di  cui  al  presente  comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi  dell'articolo  88,  paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'  europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata all'autorizzazione stessa.
 
 5.  Per  l'anno  2007  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter,  del  presente  decreto  nella  formulazione  in  vigore al 31 dicembre  2006;  nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio   2007,  l'aliquota  di  accisa  ridotta  relativa  all'etere etilterbutilico  (ETBE),  derivato  da  alcole di origine agricola e' rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri".
 
 372.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2008  nel  testo  unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 
 "5.  Allo  scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che   determinino   un   ridotto  impatto  ambientale  e'  stabilita, nell'ambito  di  un  programma  triennale  a decorrere dal 1° gennaio 2008,  una  accisa  ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
 a)  bioetanolo  derivato  da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
 b)  etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
 c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
 1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
 2)  per  gasolio,  escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.";
 b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
 
 "5-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico, dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare e delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali, sono fissati, entro il limite  complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta   sul   valore   aggiunto,  i  criteri  di  ripartizione dell'agevolazione  prevista  dal  comma  5, tra le varie tipologie di prodotti  e  tra  gli  operatori,  le  caratteristiche  tecniche  dei prodotti  singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione,  nonche'  le modalita' di verifica della loro idoneita' ad  abbattere  i  principali  agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo  di  vita.  Con  cadenza  semestrale  dall'inizio del programma triennale  di  cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali  comunicano  al Ministero  dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti  agevolati  di  cui  al  comma  5,  rilevati  nei  sei  mesi immediatamente  precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine  di  evitare  la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla  produzione,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico, dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare e delle politiche  agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni  dalla  fine  del  semestre, e' eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.
 5-ter.  In  caso  di  aumento  dell'  aliquota di accisa sulle benzine   di  cui  all'allegato  I,  l'aliquota  di  accisa  relativa all'ETBE,  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  e'  conseguentemente aumentata  nella  misura  del  53  per cento della aliquota di accisa sulle  benzine,  coerentemente  con  quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo  2,  lettera  f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo   e  del  Consiglio,  dell'  8  maggio  2003,  relativa  alla promozione   dell'uso   dei   biocarburanti  o  di  altri  carburanti rinnovabili nei trasporti".
 
 373.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  372  e' subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
 
 374.  Per  l'anno  2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'  articolo  22-bis,  comma  1,  del testo unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalita' di  cui  all'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, e' incrementata in  misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di  tali  risorse,  puo' essere destinata anche come combustibile per riscaldamento.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento  all'entrata  del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523  a valere sulle disponibilita' del Fondo per le iniziative a  vantaggio  dei  consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  iscritto  nello  stato  di  previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilita' recate  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle   attivita'   produttive   28   ottobre   2005.   Il  Ministero dell'economia   e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 375.  Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le  modalita'  dettate  dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge  23  dicembre  2005,  n. 266, che risultassero non assegnati al termine  dell'anno,  sono  trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo  delle  filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, della medesima legge n. 266 del 2005.
 
 376.  Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo  unico  di  cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono  destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  all'incremento  del contingente  di  biodiesel  di  cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo  unico  di  cui  al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento e' assegnato al Fondo di cui all'articolo  1,  comma  422,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando  l'importo  di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
 
 377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo  22-bis,  comma  1,  del  testo  unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  le corrispondenti maggiori entrate  per  lo  Stato  possono  essere  destinate,  con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri dello   sviluppo   economico,  dell'  ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  del  mare  e  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali,  per le finalita' di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo,  di  cui all'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.
 
 378.  All'articolo  1,  comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  le  parole:  ",  da  utilizzare  tenuto  conto  delle  linee di indirizzo  definite  dalla  Commissione  biocombustibili, di cui all' articolo  5  del  decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono soppresse.
 
 379.  Senza  comportare  restrizioni  alla  concorrenza, ai fini di quanto  disposto  dai  commi  da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto   quadro"   si   intende   quanto  stabilito  dal  decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
 
 380. E' esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di  euro  per  ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici   nel   settore   agricolo,  per  autoconsumo  nell'ambito dell'impresa  singola  o  associata,  dell'olio  vegetale  puro, come definito  dall'allegato  I,  lettera  l),  del decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  128.  Con  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole   alimentari   e   forestali,   d'intesa   con  il  Ministro dell'economia  e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono definite le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.
 
 381. All' onere derivante dall' attuazione del comma 380, pari a un milione  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008 e 2009, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  5,  comma  3-ter,  del decreto-legge 1° ottobre  2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
 
 382.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  provvede,  con proprio  decreto,  alla  revisione  della  disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
 n. 79,   e   successive   modificazioni,  finalizzata  ai  seguenti
 obiettivi: a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all' articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003;
 b)   incentivare  l'impiego  a  fini  energetici  di  prodotti  e materiali  residui  provenienti  dall'agricoltura,  dalla  zootecnia, dalle attivita' forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di  progetti  rivolti  a  favorire  la formazione di distretti locali agro-energetici;
 c)  incentivare  l'impiego  a  fini  energetici  di materie prime provenienti  da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in  grado  di  conservare  o  integrare  il contenuto di carbonio nel suolo.
 
 383.  Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi  del  comma  382  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
 
 384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del   Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e' sostituito dal seguente:
 
 "122)  prestazioni  di  servizi  e forniture di apparecchiature e materiali   relativi  alla  fornitura  di  energia  termica  per  uso domestico   attraverso   reti   pubbliche   di   teleriscaldamento  o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta  da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria".
 
 385.  Il  secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' soppresso.
 
 386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
 
 "370.  I  documenti,  i  dati  e  le  informazioni  catastali  ed ipotecarie  sono  riutilizzabili  commercialmente, nel rispetto della normativa   in   materia   di  protezione  dei  dati  personali;  per l'acquisizione   originaria   di   documenti,  dati  ed  informazioni catastali,    i   riutilizzatori   commerciali   autorizzati   devono corrispondere  un  importo  fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di  documenti,  dati  ed  informazioni  ipotecarie,  i riutilizzatori commerciali  autorizzati  devono  corrispondere  i  tributi  previsti maggiorati  nella  misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la  percentuale  di  aumento  possono  comunque  essere rideterminati annualmente  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze anche  tenendo  conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione   di   dati   e  documenti  sostenuti  dall'  Agenzia  del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento  delle  relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuate  le  categorie di ulteriori  servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del   territorio   esclusivamente   ai   riutilizzatori   commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
 
 371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
 
 372.  Chi  pone  in  essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti,  oltre  a  dover  corrispondere i tributi di cui al comma 371,  e'  soggetto altresi' ad una sanzione amministrativa tributaria di  ammontare  compreso  fra  il  triplo  ed il quintuplo dei tributi dovuti  ai  sensi  del  comma  370  e,  nell'ipotesi  di  dati la cui acquisizione  non  e'  soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa  tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le  disposizioni  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".
 
 387.  Sono  prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento  delle  spese  sostenute,  nel limite di 48.000 euro per unita' immobiliare,  ferme  restando  le  altre  condizioni ivi previste, le agevolazioni   tributarie  in  materia  di  recupero  del  patrimonio edilizio relative:
 a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
 b)  alle  prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal l° gennaio 2007.
 
 388.  Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
 
 389.   Al   fine   di  incentivare  l'abbattimento  delle  barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo  economico  e'  istituito  un  fondo  con una dotazione di 5 milioni  di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attivita'  commerciali  per  le  spese  documentate  e  documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche  nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarieta' sociale, definisce   modalita',   limiti  e  criteri  per  l'attribuzione  dei contributi di cui al presente comma.
 
 390.  All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sette periodi   d'imposta   successivi"  fino  alla  fine  del  comma  sono sostituite dalle seguenti: "per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  dell' 1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
 
 391.  Per  l'anno  2007  sono  prorogate  le  disposizioni  di  cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
 392.  Il  termine  del  31  dicembre  2006,  di  cui  al  comma 120 dell'articolo  1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni  tributarie  per  la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2007.
 
 393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  in  materia di deduzione forfetaria in favore  degli  esercenti  impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
 
 394.  A  decorrere  stalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:
 a)  le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle  emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1, lettera  d),  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  nonche' la disposizione    contenuta   nell'articolo   1,   comma   1-bis,   del decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  e, per il medesimo  periodo,  l'aliquota  di  cui  al  numero 1) della predetta lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri;
 b)  le  disposizioni  in  materia  di  aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
 c)   le   disposizioni   in  materia  di  accisa  concernenti  le agevolazioni  sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri  specifici  territori  nazionali,  di  cui  all'articolo  5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
 d)  le  disposizioni  in  materia  di agevolazione per le reti di teleriscaldamento   alimentate   con   biomassa  ovvero  con  energia geotermica,  di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n.  356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
 e)  le  disposizioni  in  materia  di  aliquote di accisa sul gas metano  per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 f)   le   disposizioni   in  materia  di  accisa  concernenti  le agevolazioni   sul   gasolio  e  sul  GPL  impiegati  nelle  frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E,  di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 g)  le  disposizioni  in  materia di accisa concernenti il regime agevolato  per  il  gasolio  per autotrazione destinato al fabbisogno della  provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
 h)   le   disposizioni   in  materia  di  accisa  concernenti  le agevolazioni  sul  gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 
 395.  L'efficacia  delle  disposizioni di cui al comma 394, lettera a), e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Com
 missione  europea  ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo  3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
 
 396.  Le  disposizioni  dell'articolo  1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche  alle  somme  versate  nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione  dei  versamenti  effettuati  dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
 
 397.  Le  disposizioni  dell'articolo  1, comma 106, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  nei  limiti  di  spesa  ivi indicati, sono prorogate  al  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre 2006.
 
 398.  All'articolo  2,  comma  11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004, 2005  e  2006"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
 
 399.  Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente ai contributi di assistenza  sanitaria,  di  cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
 
 400.  Le  disposizioni  dell'articolo  1, comma 335, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266, si applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2006.
 
 401. Il comma 9 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 
 "9.   Le  quote  d'ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche finanziaria  o  di  noleggio  e  le  spese  di impiego e manutenzione relativi  ad  apparecchiature  terminali per servizi di comunicazione elettronica  ad  uso  pubblico  di  cui  alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo  1  del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura  dell'  80  per  cento.  La  percentuale  di cui al precedente periodo  e'  elevata  al  100  per  cento  per  gli oneri relativi ad impianti  di  telefonia  dei  veicoli  utilizzati per il trasporto di merci  da  parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
 
 402.  11 comma 3-bis dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
 
 "3-bis.  Le  quote  d'ammortamento,  i  canoni di locazione anche finanziaria  o  di  noleggio  e  le  spese  di impiego e manutenzione relativi  ad  apparecchiature  terminali per servizi di comunicazione elettronica  ad  uso  pubblico  di  cui  alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo  1  del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento".
 
 403.  Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere  dal  periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre   2006;   per   il   medesimo   periodo   d'imposta,   nella determinazione  dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si assume quale imposta  del  periodo  precedente  quella  che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.
 
 404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese  e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare,  entro  il  30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
 a)  alla  riorganizzazione  degli  uffici di livello dirigenziale generale  e  non  generale,  procedendo  alla riduzione in misura non inferiore  al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed  al  5  per  cento  di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo  comunque  nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle  assunzioni  la  possibilita'  della immissione, nel quinquennio 2007-2011,  di  nuovi  dirigenti  assunti  ai sensi dell'articolo 28, commi  2,  3  e  4,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  in  misura  non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
 b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni
 anche   mediante   strumenti   di  innovazione  amministrativa  e
 tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la  loro  riduzione  e,  ove  possibile,  la  costituzione  di uffici regionali   o   la   riorganizzazione   presso  le  prefetture-uffici territoriali  del  Governo,  ove  risulti  sostenibile e maggiormente funzionale  sulla  base  dei principi di efficienza ed economicita' a seguito  di  valutazione  congiunta  tra  il  Ministro competente, il Ministro  dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed  il  Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni nella pubblica amministrazione,  attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle  funzioni  logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni  e  l'utilizzazione  in  via  prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica;
 d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
 e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
 f)   alla  riduzione  delle  dotazioni  organi  che  in  modo  da assicurare  che  il  personale  utilizzato  per  funzioni di supporto (gestione   delle   risorse   umane,   sistemi  informativi,  servizi manutentivi   e   logistici,   affari   generali,   provveditorati  e contabilita)  non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente   utilizzate   da   ogni  amministrazione,  mediante processi  di  riorganizzazione  e  di  formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero  in  misura  non  inferiore  all'8  per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
 g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari  esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura   in   considerazione   del   mutato   contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili  degli  uffici  della  rete  diplomatica  aventi sede nella stessa  citta'  estera,  prevedendo  che  le funzioni delineate dagli articoli  3,  4  e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.
 
 405.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
 
 406.  Dalla  data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono  abrogate  le  previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi  disciplinate.  Con  i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
 
 407.  Le  amministrazioni,  entro due mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmettono  al  Dipartimento  della funzione  pubblica  della  Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero  dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui  al  comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:
 a)  da  una  dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui  all'articolo  9,  comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici  centrali  del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;
 b)  da  un  analitico  piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo  9,  comma  3,  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici   centrali   del  bilancio,  con  indicazione  puntuale  degli obiettivi  da  raggiungere,  delle  azioni  da  porre in essere e dei relativi tempi e termini.
 
 408.  In  coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa   vigente,   le   amministrazioni   statali   attivano  con immediatezza,  previa  consultazione  delle organizzazioni sindacali, piani   di   riallocazione  del  personale  in  servizio,  idonei  ad assicurare  che  le  risorse  umane impegnate in funzioni di supporto siano  effettivamente  ridotte  nella  misura  indicata al comma 404, lettera  f).  I predetti piani, da predispone entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  Nelle  more  dell'approvazione dei piani non possono essere  disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma  si  applica  anche alle Forze amiate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
 409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme  e  le  innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente  lo  stato  di attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  404  a  416  e  trasmettono  alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.
 
 410.  Alle  amministrazioni  che  non  abbiano provveduto nei tempi previsti  alla  predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli armi 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni  di  personale  a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
 
 411.  I  competenti  organi  di  controllo  delle  amministrazioni, nell'esercizio     delle    rispettive    attribuzioni,    effettuano semestralmente  il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui  ai  commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti  e  alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente  al  personale  utilizzato  per  lo  svolgimento  delle funzioni di supporto.
 
 412.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro  dell'economia  e  delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.
 
 413.  Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione,  emanate  annualmente  dai  Ministri,  contengono  piani  e programmi   specifici   sui   processi   di   riorganizzazione  e  di riallocazione  delle  risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
 
 414.  Il  mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui  al  comma  413  sono  valutati  ai  fini della corresponsione ai dirigenti  della  retribuzione  di  risultato e della responsabilita' dirigenziale.
 
 415.  L'attuazione  delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e'   coordinata   anche  al  fine  del  conseguimento  dei  risultati finanziari  di cui al comma 416 dall'"Unita' per la riorganizzazione" composta  dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,  dell'economia  e  delle finanze e dell'interno, che opera  anche  come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti alla  predetta  attuazione.  Nell'esercizio  delle  relative funzioni l'Unita'   per  la  riorganizzazione  si  avvale,  nell'ambito  delle attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello  Stato,  delle  strutture  gia'  esistenti presso le competenti amministrazioni.
 
 416.  Dall'attuazione  delle  disposizioni di cui ai commi da 404 a 415  e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a  7  milioni  di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.
 
 417.  Al  fine  di  concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro  nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di  stabilizzazione  previste  dai  commi  418 e 419, e' istituito un "Fondo  per  la  stabilizzazione  dei  rapporti  di  lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a   tempo  indeterminato  di  personale  gia'  assunto  o  utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
 
 418.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta  del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, previo  confronto  con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il  30  aprile  2007,  sono  fissati  i  criteri  e  le procedure per l'assegnazione   delle   risorse   disponibili  alle  amministrazioni pubbliche  che  ne  facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono,  altresi',  fissati  i  requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalita' di selezione.
 
 419.  E'  fatto  divieto  alle  Amministrazioni  destinatarie delle risorse  di  ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque mini successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto   comporta  responsabilita'  patrimoniale  dell'autore  della violazione.
 
 420.  Per  il  finanziamento  del  Fondo  di  cui  al  comma 417 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo Fondo puo' essere, altresi', alimentato da:
 a)  una  somma  pari  al  risparmio  di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui  all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni,  di  una  quota  fino  al  venti per cento delle somme giacenti  sui  conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266, a seguito della definizione del regolamento prevista dal medesimo comma;
 b)  una  somma  pari  al  risparmio  di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui  all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni,  di  una  quota  fino  al 5 per cento dei versamenti a titolo  di  dividendi  derivanti  da  societa'  pubbliche,  eccedenti rispetto  alle  previsioni  ed  alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento  netto  delle  pubbliche  amministrazioni, definiti nel documento di programmazione economico finanziaria.
 
 421.  Al  comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  dopo  le  parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti: "ai  commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e".
 
 422.  All'articolo  8,  comma  1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti decreti   si   provvede   altresi'   all'attuazione  di  disposizioni legislative  recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da  assicurare,  nel  sistema  dell'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini di  fabbisogno  e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime".
 
 423.  Fino  al  completo  riordino  del  Consiglio  superiore delle comunicazioni,  ai  sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, e' sospesa.
 
 424.  All'  articolo  1,  comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo  7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303";
 b)  dopo  il  quarto  periodo,  e'  inserito il seguente: "Non si applicano  l'articolo  1,  comma  9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  nonche'  l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
 n.  248,  fermo  restando  il vincolo di spesa di cui al presente
 comma"; c) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4  luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n. 248, non si applica, altresi', all'Unita' tecnica - finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n.  144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.  430,  e  all'articolo  6  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge  9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo  di  direzione  ricadente  tra  quelli di cui all'articolo 29, comma  7,  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".
 
 425.  In  coerenza  con  la  revisione  dell'ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con  il  conferimento  di  nuove  funzioni agli stessi ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,  su  proposta  del Ministero dell'interno, sono  individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio delle    funzioni    di    competenza    degli    uffici   periferici dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  tenendo  conto dei seguenti criteri e indirizzi:
 a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi;
 b)  realizzazione  di  economie  di  scala, evitando duplicazioni funzionali;
 c) ottimale impiego delle risorse;
 d)  determinazione  della dimensione territoriale, correlata alle attivita'  economiche,  ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela   dell'ordine   e   della  sicurezza  pubblica,  alle  realta' etnico-linguistiche;
 e)   ponderazione  dei  precedenti  criteri,  con  riguardo  alle specificita'  dell'ambito territoriale di riferimento e alla esigenza di  garantire  principalmente  la  prossimita'  dei  servizi  resi al cittadino.
 
 426.   Ai   fini  di  quanto  previsto  dai  commi  da  404  a  416 l'articolazione   periferica  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze  e'  ridefinita  su  base  regionale  e,  ove  se  ne ravvisi l'opportunita',  interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.
 
 427.  Con  le  modalita', i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416 si provvede:
 a)   al  riordino  dell'articolazione  periferica  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione economica,  nonche'  delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
 b)  alla  ridefinizione  delle  competenze  e delle strutture dei Dipartimenti centrali.
 
 428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono le  seguenti  denominazioni:  "Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze" e "Ragionerie territoriali dello Stato".
 
 429.   Previa   stipula   di   apposite   convenzioni,  gli  uffici territoriali  dell'economia  e  delle  finanze  possono delegare alle aziende  sanitarie  locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.
 
 430.  Al  fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalita'   dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  le Direzioni  interregionali  della  Polizia  di  Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite
 |  |  |  | tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando   il   decentramento  di  quelle  attinenti  al  supporto tecnico-logistico. 
 431.  Al medesimo fine di cui al comma 430, l'Amministrazione della pubblica  sicurezza  provvede  alla  razionalizzazione  del complesso delle  strutture  preposte  alla  formazione  e all'aggiornamento del proprio   personale,   nonche'  dei  presidi  esistenti  nei  settori specialistici della Polizia di Stato.
 
 432.  I  provvedimenti  di  organizzazione  occorrenti, comprese le modificazioni  ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo  2000,  n.  78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma  4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 433.  Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle norme  concernenti  i  dirigenti  generali  di  pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121,  e  successive modificazioni, nonche' il loro successivo impiego sino  alla  cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede  altresi'  ad  adeguare l'organico dei dirigenti generali di pubblica  sicurezza, nonche' la disciplina relativa all'inquadramento nella  qualifica  di  prefetto  degli  stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa.
 
 434.  Dall'attuazione  delle  disposizioni di cui ai commi da 430 a 433  devono  derivare  risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro  per  l'anno  2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009.
 
 435.  Al fine di conseguire il piu' razionale impiego delle risorse umane,  logistiche,  tecnologiche  e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire  gli  obiettivi  di  sicurezza  pubblica nell'ambito delle risorse  disponibili,  il  Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale  dell'ordine  e della sicurezza pubblica, predispone, entro il   30   giugno  2007,  appositi  piani  pluriennali,  di  carattere interforze,   di   riarticolazione   e   ridislocazione  dei  presidi territoriali  delle  Forze  di polizia, con l'obiettivo di realizzare una  riduzione  della  spesa  corrente  per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad un  ulteriore  5  per  cento  entro  l'anno  2008,  anche mediante le convenzioni di cui al comma 439.
 
 436.  Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  si  applicano  agli  enti  previdenziali  fino al 31 dicembre 2009.
 
 437.  Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili,  i  mezzi,  gli  immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati  ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  in vigore possono essere utilizzati  per  tutti  i  compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall' amministrazione assegnataria.
 
 438.  Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  si  applicano  agli  enti  previdenziali  fino al 31 dicembre  2009.  L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni   sul  lavoro  (INAIL)  procede  alla  realizzazione  degli investimenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  301,  della  legge 23 dicembre  2005,  n.  266, con priorita' per il "Centro polifunzionale della  Polizia  di  Stato"  di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall'articolo  1,  comma  1, lettera g), del decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.  169  del  22  luglio  2005,  nonche'  alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente comma.
 
 439.  Per  la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei  servizi  di  polizia,  di  soccorso  tecnico  urgente  e  per la sicurezza  dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i  prefetti,  possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali  che  prevedano  la  contribuzione  logistica,  strumentale  o finanziaria  delle  stesse  regioni  e  degli  enti  locali.  Per  le contribuzioni  del  presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
 440.  Il  personale  utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non   economici  nazionali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di supporto,  ivi  incluse  quelle  relative alla gestione delle risorse umane,  dei  servizi  manutentivi e logistici, degli affari generali, dei  provveditorati e della contabilita', non puo' eccedere il 15 per cento   delle   risorse   umane   complessivamente  utilizzate  dalle amministrazioni  stesse.  Tale  misura deve essere raggiunta mediante processi  di  riorganizzazione  e  di  formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero  in  misura  non  inferiore  all'8  per cento all'anno fino al raggiungimento  del  limite  predetto.  Le  disposizioni del presente comma  non  si  applicano  all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali.
 
 441.  Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, i provvedimenti  di  riorganizzazione  e di riallocazione delle risorse necessari  per  rispettare  il  parametro  di  cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.
 
 442.  I  provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse  di  cui  al  comma  441  sono  trasmessi alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato.
 
 443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data  di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 440.
 
 444.   I  competenti  organi  di  controllo  delle  amministrazioni effettuano  il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai  commi  da  440  a  445  e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio  2008,  ai  Ministri  vigilanti  e  alla  Corte  dei  conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.
 
 445.  In  caso  di  mancata  adozione entro il termine previsto dei provvedimenti  di  cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire dal 1° gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di governo  dell'ente  o  dell'agenzia  sono  revocati  o  sciolti ed e' nominato  in  loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,   su   proposta  dei  Ministri  vigilanti,  un  commissario straordinario,   con   il   compito  di  assicurare  la  prosecuzione dell'attivita' istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.
 
 446.  Allo  scopo  di  razionalizzare,  omogeneizzare  ed eliminare duplicazioni  e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica   amministrazione   per  il  personale  e  per  favorire  il monitoraggio  della  spesa  del  personale,  tutte le amministrazioni dello  Stato,  ad  eccezione  delle  Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri,  per  il  pagamento  degli  stipendi  si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei servizi del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del personale e dei servizi del tesoro.
 
 447.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  stipulate  apposite  convenzioni  per stabilire tempi e modalita'  di  erogazione  del pagamento degli stipendi e degli altri assegni  fissi  e  continuativi  a  carico  del  bilancio dello Stato mediante   ordini   collettivi   di   pagamento   emessi   in   forma dematerializzata,    come   previsto   dal   decreto   del   Ministro dell'economia  e  delle  finanze  31  ottobre  2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio  dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e  accessorie  al  Dipartimento della ragioneria generale dello Stato mediante  protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai  sensi  e  per  le  finalita'  di  cui  al  Titolo  V  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
 448.  I  dati  aggregati  della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione   del   Dipartimento   della   funzione  pubblica  della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
 449.  Nel  rispetto  del  sistema  delle  convenzioni  di  cui agli articoli  26  della  legge  23  dicembre  1999,  n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese  di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato  e  del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di  beni  e  servizi  per  le  quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e delle istituzioni universitarie,   sono   tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le convenzioni-quadro.  Le  restanti  amministrazioni  pubbliche  di cui all'articolo  1  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  possono ricorrere alle convenzioni di cui al  presente  comma  e  al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano  i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono   in   ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.
 
 450.  Dal  1°  luglio  2007,  le amministrazioni statali centrali e periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e delle scuole di ogni ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e delle istituzioni universitarie,  per  gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia  di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico  della  pubblica  amministrazione di cui all'articolo 11, comma  5,  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
 
 451.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione della  carta  di  acquisto  elettronica  per  i pagamenti di limitato importo  relativi  agli  acquisti di beni e servizi. Successivamente, con  regole  tecniche  da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e' disciplinata l'introduzione  dei  predetti  sistemi  di  pagamento per la pubblica amministrazione.
 
 452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e  periferiche,  ad  esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e delle istituzioni universitarie,  avvengono,  per  le  convenzioni  che hanno attivo il negozio  elettronico,  attraverso  la  rete  telematica, salvo che la stessa   rete   sia  temporaneamente  inutilizzabile  per  cause  non imputabili  all'amministrazione  procedente  e  sussistano ragioni di imprevedibile  necessita'  e  urgenza  certificata  dal  responsabile dell'ufficio.
 
 453.  Con  successivo  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze,  di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione    sugli    acquisti    da    effettuare    a    carico dell'aggiudicatario  delle  convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
 
 454.  Il  Ministro  per  le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  supporto  della  CONSIP  Spa,  realizza, sentita l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di lavori, servizi   e   forniture,  un  programma  per  l'adozione  di  sistemi informativi  comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione  dei  fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di  indicatori  sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa  comune,  che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi  capitoli  di  bilancio. Dall' attuazione del presente comma non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
 455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per  l'acquisto  di  beni  e  servizi,  le regioni possono costituire centrali  di  acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali  centrali  di  committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163, in favore delle amministrazioni  ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio  sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
 
 456.  Le  centrali  di  cui  al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
 
 457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a  rete,  perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della  spesa  e  realizzando  sinergie  nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilita'  interno,  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano approva  annualmente  i  programmi  per  lo sviluppo della rete delle centrali   di  acquisto  della  pubblica  amministrazione  e  per  la razionalizzazione  delle  forniture  di  beni e servizi, definisce le modalita'  e  monitora  il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi.  Dall'attuazione  del  presente  comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 458.  E'  abrogato  l'articolo  59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,   e   successive   modificazioni,  ad  eccezione  del  comma  3. All'articolo  59,  comma  3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:  "Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche'" e le parole:  ",  in  luogo  delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2," sono soppresse.
 
 459.  Ai  fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri  del  consiglio  di  amministrazione  della Societa' di cui al decreto  legislativo  9 gennaio 1999, n. 1, nonche' della Societa' di cui  all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  e'  ridotto  a  tre. I componenti dei suddetti consigli  di  amministrazione  cessano  dall'incarico  alla  data  di entrata  in  vigore  della  presente legge ed i nuovi componenti sono nominati  entro  i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si  applica  anche  per  il  numero  dei  componenti  dei consigli di amministrazione delle societa' di cui al comma 461.
 
 460.  La  Societa'  Sviluppo  Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia  nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  Spa"  ed  e'  societa' a capitale interamente pubblico. Il Ministro  dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le  priorita'  e  gli  obiettivi  della  Societa'  e approva le linee generali  di  organizzazione  interna,  il  documento previsionale di gestione  ed  i  suoi  eventuali  aggiornamenti  e,  d'intesa  con il Ministro  dell'economia  e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  sono  individuati  gli  atti di gestione  ordinaria  e  straordinaria  della  Societa'  e  delle  sue controllate  dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale.
 
 461.  Sulla  base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del  Ministro  dello  sviluppo economico, la Societa' di cui al comma 460  predispone  entro  il  31  marzo  2007 un piano di riordino e di dismissione  delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici   di  attivita'.  Il  predetto  piano  di  riordino  e  di dismissione  dovra'  prevedere  che entro il 30 giugno 2007 il numero delle  societa'  controllate  sia  ridotto a non piu' di tre, nonche' entro  lo  stesso  termine  la  cessione,  anche tramite una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa' regionali  si  procedera'  d'intesa  con le regioni interessate anche tramite  la  cessione  a  titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni   pubbliche   delle   relative   partecipazioni.   Le conseguenti    operazioni   di   riorganizzazione,   nonche'   quelle complementari   e  strumentali  sono  esenti  da  imposte  dirette  e indirette e da tasse.
 
 462.  All'articolo  8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: ", regionali e locali".
 
 463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo  2,  comma  5, le parole: ", regionali e locali" sono soppresse;
 b) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 
 "6.  I  diritti  dell'azionista  in  riferimento  alla  societa' Sviluppo  Italia  sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  Ministero  dello  sviluppo economico. Il Ministro   dello   sviluppo   economico,  d'intesa  con  il  Ministro dell'economia  e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento";
 c) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
 
 "6-bis.  Un  magistrato  della  Corte  dei  conti,  nominato dal Presidente  della  Corte  stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Societa'.";
 d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
 
 "Art.  4.  -  1.  La  societa' presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attivita' svolte ai fini della  valutazione  di  coerenza,  efficacia  ed  economicita'  e  ne riferisce alle Camere".
 
 464.  All'articolo  2,  comma  6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999,  n. 1, le parole: "e con il Ministro per le politiche agricole" sono soppresse.
 
 465. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri  Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata  in  vigore  della presente legge, emana un atto di indirizzo volto,  ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli  di  amministrazione  delle societa' non quotate partecipate dal  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e rispettive societa' controllate  e  collegate,  al  fine  di  rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle societa'.
 
 466.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente legge,  per il conferimento di nuovi incarichi, nelle societa' di cui al   comma   465,   i  compensi  degli  amministratori  investiti  di particolari  cariche,  ai  sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice  civile, non possono superare l'importo di 500.000 euro annui, a cui potra' essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per  cento  della  retribuzione  fissa,  che  verra'  corrisposta  al raggiungimento  di  obiettivi  annuali,  oggettivi  e specifici. Tali importi  saranno  rivalutati  annualmente  con  decreto  del Ministro dell'economia  e  delle  finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato.   Per  comprovate  ed  effettive  esigenze  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'  concedere  autorizzazioni  in deroga.  Nella  regolamentazione  del rapporto di amministrazione, le societa'  non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualita' di indennita'.
 
 467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo  1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano  agli  incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di  attivita'  propedeutiche  ai  processi di dismissione di societa' partecipate  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze, ovvero di analisi  funzionali  alla  verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.
 
 468.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 216 dell'articolo 1 della legge  23  dicembre  2005,  n. 266, non si applicano al personale con qualifica  non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate,  nonche'  ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.
 
 469.  Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di   ridurre   il   complesso  della  spesa  di  funzionamento  delle Amministrazioni  pubbliche,  nonche'  di incrementarne l'efficienza e migliorare  la  qualita'  dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare  ai  sensi  dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentite le organizzazioni sindacali,  procede,  senza  oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni  pubbliche,  al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione  degli  organismi  preposti  alla  definizione  dei ricorsi in materia pensionistica.
 
 470.  Gli  uffici  centrali  del  bilancio  valutano,  in  sede  di applicazione  delle  norme  di  spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura.
 
 471. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le  parole:  "e'  sottoposto  alla  vigilanza  della  Presidenza  del Consiglio   dei   ministri"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e' sottoposto  alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
 
 472. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Con regolamento, da adottare  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri su proposta  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole alimentari   e   forestali,   sono   disposte   tutte  le  successive modificazioni  statutarie  che  si  rendano necessarie per rimodulare l'assetto  organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna  selvatica,  onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili".
 
 473.  Il  terzo  periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio  1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: "La Corte definisce annualmente  i  programmi  e  i  criteri di riferimento del controllo sulla  base  delle  priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti".
 
 474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita la  Commissione  tecnica  per  la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalita' di studio e di analisi:
 a)  formulare  proposte  finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:
 1)  per  quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare  una  diversa  classificazione  della spesa, anche mediante ridefinizione  delle  unita'  elementari  ai  fini  dell'approvazione parlamentare,  finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad  una  efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attivita' pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;
 2)  migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica,  con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti  afferenti  alle  autorizzazioni  legislative  di spesa, nonche'   con  una  prospettazione  delle  decisioni  in  termini  di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;
 3)  armonizzare  i  criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche  amministrazioni,  per  un  piu' agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilita' nazionale;
 b)  elaborare  studi  preliminari  e  proposte  tecniche  per  la definizione  dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della  finanza  pubblica  e  del  sistema tributario, con particolare attenzione  al  coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il  sistema  delle  autonomie territoriali, nonche' all'efficacia dei meccanismi  di  controllo  della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilita' europeo;
 c)   elaborare   studi   e  analisi  concernenti  l'attivita'  di monitoraggio'  sui  flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
 d)  valutare,  in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del  sistema statistico nazionale, 1' affidabilita', la trasparenza e la  completezza  dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;
 e)   svolgere,   su   richiesta   delle   competenti  Commissioni parlamentari,   ricerche,   studi  e  rilevazioni  e  cooperare  alle attivita' poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 480.
 
 475.  La  Commissione  di  cui  al  comma  474 opera sulla base dei programmi  predisposti  dal  Ministro  dell'economia e delle finanze, sentiti  i  Ministri competenti in relazione alle diverse finalita' e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281.  Entro  il  31 gennaio di ciascun anno il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze presenta al Parlamento una relazione sull' attivita' svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro  per  l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria  attivita'  sulla  base delle disposizioni di cui ai commi da 474  a  481, con priorita' per le attivita' di supporto del programma di cui al comma 480.
 
 476.  Ai  fini  del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma  474,  e'  istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato del Ministero dell'economia  e delle finanze, cui e' preposto un dirigente di prima fascia  del  medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso.
 
 477.  Per  l'espletamento della sua attivita' la Commissione di cui al  comma  474  si  avvale,  altresi',  della  struttura  di supporto dell'Alta  Commissione  di  studio  di  cui  all'articolo 3, comma 1, lettera  b),  della  legge  27  dicembre  2002,  n. 289, e successive modificazioni,  la quale e' contestualmente soppressa. La Commissione puo' altresi' avvalersi degli strumenti di supporto gia' previsti per la  Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della  legge  30  marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso  l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonche' l'istituzione di una segreteria tecnica e  la  stipula  di  contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo  8  della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
 
 478.  Entro  il  31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474  e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonche' la data di inizio della sua attivita'. I membri della Commissione, incluso il presidente,    sono    scelti    tra    esperti   di   alto   profilo tecnico-scientifico  e  di  riconosciuta  competenza  in  materia  di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n. 281. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.
 
 479.  I  componenti  della  Commissione  di  cui  al comma 474 sono nominati  per  un triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta.
 
 480.  Per  l'anno  2007  il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi  anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione  di un programma straordinario di analisi e valutazione della  spesa delle amministrazioini centrali, anche in relazione alla applicazione  delle  disposizioni  del  comma  507,  individuando  le criticita',  le  opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie  di  miglioramento  dei risultati ottenibili con le risorse stanziate,  sul  piano  della  qualita'  e dell'economicita'. Ai fini dell'attuazione   del   programma   di  cui  al  presente  comma,  le amministrazioni  dello  Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa   nei   rispettivi  settori  di  competenza,  anche  alla  luce dell'applicazione  delle  disposizioni  del  comma  507 e delle altre disposizioni  di  cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficolta' emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle  risorse  e  alle  azioni  che possono incrementare l'efficacia della  spesa.  Il  Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui  al  presente  comma  nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria   presentato   nell'anno   2007.   Il  Ministro dell'economia  e  delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di  analisi  e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di   cui   al  presente  comma  e  sulle  conseguenti  iniziative  di intervento.  In  allegato  alla  relazione  un apposito documento da' conto   dei   provvedimenti  adottati  ai  sensi  delle  disposizioni introdotte dal comma 482.
 
 481.  Per  il  potenziamento  delle  attivita' e degli strumenti di analisi  e  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica,  a decorrere  dall'anno  2007,  e'  autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  annui  di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da  destinare  al  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  lo stanziamento e' ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere  dal medesimo anno 2007 e' altresi' autorizzata la spesa di 600.000  euro  in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento  delle  strutture  di  supporto  del  Parlamento,  anche avvalendosi  della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca.  In  relazione  alle finalita' di cui al presente comma, una quota,  stabilita  con  decreto  del  Ministro dell' economia e delle finanze,  delle  risorse  attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e' destinata ad un programma straordinario di reclutamento  di  personale con elevata professionalita'. Le relative modalita' di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni  in  materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
 
 482.  All'articolo  28  della  legge  28  dicembre  2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 
 "1.  Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  di  stabilita'  e crescita,  di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni   pubbliche,   di   incrementare  l'efficienza  e  di migliorare  la  qualita'  dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  interessato, sentite le organizzazioni sindacali  per  quanto  riguarda  i  riflessi  sulla destinazione del personale,   procede   al   riordino,   alla  trasformazione  o  alla soppressione   e  messa  in  liquidazione  degli  enti  ed  organismi pubblici,  nonche' di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a)   fusione  degli  enti,  organismi  e  strutture  pubbliche comunque  denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con  conseguente  riduzione  della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
 b)  trasformazione  degli  enti  ed organismi pubblici che non svolgono  funzioni  e  servizi  di  rilevante  interesse  pubblico in soggetti   di   diritto   privato  ovvero  soppressione  e  messa  in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre  1956,  n.  1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto   previsto  dalla  lettera  d)  del  presente  comma,  nonche' dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
 c)  razionalizzazione  e  riduzione  degli  organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;
 d)  per  gli  enti  soppressi  e messi in liquidazione lo Stato risponde  delle  passivita'  nei  limiti  dell'attivo  della  singola liquidazione;
 e)  abrogazione  delle disposizioni legislative che prescrivono il  finanziamento,  diretto  o indiretto, a carico del bilancio dello Stato  o  di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici  soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)";
 b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.
 
 483.  Dall'attuazione  del comma 482 deve derivare un miglioramento dell'indebitamento  netto  non  inferiore  a  205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007,  il  Governo  da'  conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 480.
 
 484.  La  societa'  di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del   decreto-legge   15   aprile   2002,   n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno 2007  gli  immobili  delle  gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre   1956,   n.   1404,  e  successive  modificazioni,  per  un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.
 
 485.  La  lettera  e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306,  come  sostituita  dal  comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituita dalla seguente:
 
 "e)  il  contributo  obbligatorio  di tutti i sanitari dipendenti pubblici,  iscritti  ai  rispettivi ordini professionali italiani dei medici  chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e   con   modalita'   di   versamento   fissate   dal   Consiglio  di amministrazione   della   fondazione   con  regolamenti  soggetti  ad approvazione  dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  giugno  1994, n. 509, e successive modificazioni".
 
 486.  I  commi  89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti:
 
 "89.  L'Ispettorato  generale  per  la  liquidazione  degli  enti disciolti  del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e' soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato sono  attribuite  ad uno o piu' Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
 90.  Il  personale  adibito,  alla  data di entrata in vigore della presente  disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  e  successive modificazioni, e' destinato  alle altre attivita' istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
 
 91.  Alla  definizione  delle pregresse posizioni previdenziali del personale  degli  enti  soppressi,  per il quale non sia stata ancora effettuata,  ai  sensi  degli  articoli  74,  75 e 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27  ottobre  1988,  n.  482,  la  ricongiunzione  dei servizi ai fini dell'indennita'  di  anzianita'  e  del  trattamento  integrativo  di previdenza,  provvede  la  gestione  previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti   pensionistici   integrativi   relativi  alla  soppressa gestione  sanitaria,  concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  del  Ministero dell'economia e delle finanze, anche  in  via  presuntiva  e  a  completa definizione delle predette posizioni   previdenziali,  l'ammontare  dei  capitali  di  copertura necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data
 di   perfezionamento   dell'accordo   con   il  Dipartimento  della Ragioneria  generale  dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze  nelle  vertenze  innanzi  al  giudice  ordinario  e a quello amministrativo,  concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi".
 
 487.  L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario  2006  e  successivi e' annualmente determinato  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze con  riferimento  ai servizi resi nell'anno precedente dalla societa' di  cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile  2002,  n.  63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112,  per  la  gestione  della  liquidazione e del contenzioso  degli  enti  pubblici,  nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.
 
 488.  Sono  trasferiti  alla societa' FINTECNA o a societa' da essa interamente  controllata,  con ogni loro componente attiva e passiva, ivi  compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM  in  liquidazione  coatta  amministrativa  e  delle  societa' in liquidazione  coatta  amministrativa interamente controllate da EFIM. Detti  patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal  residuo  patrimonio  della societa' trasferitaria. Alla data del trasferimento  sono  chiuse  le liquidazioni coatte amministrative di EFIM  e  delle  predette  societa',  con conseguente estinzione delle stesse  e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori.  La societa' trasferitaria procede alla cancellazione di tali societa' dal registro delle imprese.
 
 489.  Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo giorno   successivo   alla   data   di   presentazione  al  Ministero dell'economia   e   delle   finanze   del   rendiconto  finale  delle liquidazioni coatte amministrative, che e' presentato dal commissario liquidatore  di  EFIM  in  liquidazione  coatta  amministrativa entro centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.  Al  predetto  commissario  devono  essere  comunicati, almeno centoventi  giorni  prima,  i rendiconti finali delle procedure delle societa' di cui al comma 488.
 
 490.  Per  il  trasferimento  dei patrimoni di cui al comma 488, il commissario   liquidatore   di   EFIM   predispone   una   situazione patrimoniale  di  riferimento  tenendo conto del rendiconto finale di cui  al  comma 489. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione  dei  patrimoni  trasferiti.  Tale valutazione deve, tra l'altro,  tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonche' di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per il completamento della liquidazione  di detti patrimoni, individuando altresi' il fabbisogno finanziario  stimato  per  la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla societa'  trasferitaria  e  il  presidente  e'  scelto  dal Ministero dell'economia  e  delle finanze. L'importo massimo del compenso per i periti e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di cui al comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo  per  il trasferimento stesso, che e' corrisposto dalla societa'  trasferitaria  al  Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma 494.
 
 491. Effettuato il trasferimento, la societa' trasferitaria procede alla  liquidazione  dei  patrimoni  trasferiti,  avendo  per scopo la finale  monetizzazione  degli  attivi, la piu' celere definizione dei rapporti  creditori  e  debitori  e  dei  contenziosi  in  corso e il pagamento  dei  creditori  dei  patrimoni  trasferiti, assicurando il rigoroso  rispetto  del principio della separatezza di tali patrimoni dal  proprio.  La  societa' trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio  dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in  base  alla  presente  legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5  del  decreto-legge  19  dicembre  1992,  n.  487,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1993, n. 33, e successive modificazioni. Le disponibilita' finanziarie rivenienti e conseguenti ai  trasferimenti  di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un apposito  conto  corrente  infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale   per   conto   dello   Stato,   intestato   alla   societa' trasferitaria.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze  e'  fissato,  tenendo conto del fabbisogno finanziario, come individuato  ai  sensi  del  comma  490,  l'ammontare  delle  risorse finanziarie   tratte  dal  predetto  conto  corrente  infruttifero  e depositate  presso  il  sistema  bancario  per le esigenze urgenti ed improcrastinabili    relative   alla   liquidazione   dei   patrimoni trasferiti.
 
 492.  Dalla  data  del  trasferimento,  la  societa'  trasferitaria subentra  automaticamente  nei processi attivi e passivi pendenti nei quali  sono  parti  EFIM  in  liquidazione coatta amministrativa e le societa'  di  cui al comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia luogo  all'interruzione  dei  processi  e  senza  mutamento  del rito applicabile.  Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi  o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per  ciascuna  vertenza  comprensiva  di  tutti  i  diversi  gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.
 
 493.  Al  termine  della  liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio  dei  periti  di  cui  al  comma  490, determina l'eventuale maggiore  importo  risultante  dalla differenza tra l'esito economico effettivo   consuntivato   alla  chiusura  della  liquidazione  e  il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore  importo,  detratto  il  costo  della valutazione, il 70 per cento  e'  attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua  quota  del  30  per  cento  e'  di competenza della societa' trasferitaria  in  ragione  del  migliore  risultato conseguito nella liquidazione.
 
 494.  Allo  scopo  di  accelerare  e razionalizzare la prosecuzione delle   liquidazioni   coatte   amministrative   delle  societa'  non interamente  controllate,  direttamente  o  indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 489  i  commissari  liquidatori  delle  stesse  decadono  dalle  loro funzioni  e  la  funzione di commissario liquidatore e' assunta dalla societa'   trasferitaria.   Il   trasferimento   delle   funzioni  e' disciplinato  dalle  vigenti  norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.
 
 495.  Tutti  gli  atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque  inteso o denominato.
 
 496.  Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in quanto compatibili, alla societa' ITALTRADE Spa in liquidazione.
 
 497.  Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o  piu'  decreti  i criteri e le modalita' di attuazione dei commi da 488 a 496.
 
 498.  I  commissari  liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma  3,  della  legge  12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione   straordinaria  disciplinate  dal  decreto-legge  30 gennaio  1979,  n.  26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile  1979,  n.  95,  e  successive  modificazioni,  e i commissari straordinari    nominati    nelle    procedure   di   amministrazione straordinaria  disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  e  dal  decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,  puo'  disporre  l'attribuzione  al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo  a  piu'  procedure  che si trovano nella fase liquidatoria, dando  mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi  generali  e  degli  affari  comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il  medesimo decreto l'incarico di commissario puo' essere attribuito a  studi  professionali associati o a societa' tra professionisti, in conformita'  a  quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b),   del   regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive modificazioni.
 
 499.  Il  numero  dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma  498  non  puo'  superare la meta' del numero dei commissari in carica  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge. Gli stessi  stipulano  convenzioni  con  i professionisti la cui opera si rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.
 
 500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel  termine  di  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e la   liquidazione  dei  compensi  dovuti  ai  commissari  liquidatori nominati    nelle    procedure   di   amministrazione   straordinaria disciplinate  dal  decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni,  tenuto  conto dei criteri previsti dal regolamento di cui  al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570,  nonche'  delle  modifiche  e  degli adattamenti suggeriti dalla diversita' delle procedure.
 
 501.  Il compenso dei commissari di cui al comma 498 e' determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per cento.
 
 502.  All'articolo  8  del  decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
 
 "1-bis.   La  facolta'  prevista  dall'articolo  97  del  decreto legislativo  n.  270  e'  esercitata  dal  Commissario  straordinario nominato  ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso   di   concordato   con  assunzione,  la  medesima  facolta'  e' esercitata,  dopo  la  chiusura della procedura a norma dell'articolo 4-bis,  comma 11, del presente decreto dall'assuntore del concordato. Se,  al  momento  della  chiusura  della  procedura,  il  commissario straordinario   e'  costituito  parte  civile  nel  processo  penale, l'assuntore  subentra  nell'azione  anche  se  e'  scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale".
 
 503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, sentito   il   Ministero   delle  infrastrutture,  e'  autorizzato  a procedere,  entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di  renderla  strumentale  alle  esigenze  e  finalita' del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare, anche procedendo  a  tale  scopo  alla fusione per incorporazione con altri soggetti,  societa'  e  organismi  di  diritto  pubblico che svolgono attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa.
 
 504. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 503, alla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, gli organismi di amministrazione  della  SOGESID  Spa  sono sciolti e sono nominati un Commissario  straordinario  e  un  subcommissario,  con  decreto  del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture.
 
 505.   A   decorrere   dall'anno   2007,  le  disposizioni  di  cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005,   n.   266,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  alle amministrazioni  pubbliche  inserite  nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione  del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311.  Restano  salve  le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo  1  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni   adeguano   le  proprie  politiche  ai  principi  di contenimento  e  razionalizzazione  di  cui  alla  presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali.
 
 506.  Agli  enti  pubblici  di  ricerca,  all'Istituto nazionale di economia  agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e  la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,  all'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi  tecnici  e  alle  agenzie  regionali  per l'ambiente, non si applica  l'articolo  22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
 
 507.  Per  gli  esercizi  2007,  2008 e 2009, e' accantonata e resa indisponibile,  in  maniera  lineare,  con  esclusione  degli effetti finanziari   derivanti   dalla   presente   legge,  una  quota,  pari rispettivamente  a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922  milioni  di euro, delle dotazioni delle unita' previsionali di base  iscritte  nel  bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni   di   spesa   predeterminate   legislativamente,  con esclusione  del  comparto  della  radiodiffusione  televisiva locale, relative  a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad  amministrazioni  pubbliche  (categoria  4),  con  esclusione  dei trasferimenti  a  favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle  universita'  statali,  degli  enti  territoriali,  degli  enti previdenziali  e  degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti  (categorie  5,  6  e  7),  con esclusione dei trasferimenti all'estero  aventi  natura  obbligatoria,  delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonche' alle confessioni religiose di cui alla legge  20  maggio  1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite  correnti  (categoria  12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota  pari  al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate,  dei  limiti di impegno gia' attivati, delle rate di ammortamento  mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni  di  attivita' finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unita' previsionali di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio  2007-2009.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31  marzo  di  ciascun  anno  del  triennio 2007-2009, possono essere disposte  variazioni  degli  accantonamenti  di cui al primo periodo, anche interessando diverse unita' previsionali relative alle suddette categorie   con   invarianza   degli   effetti   sul   fabbisogno   e sull'indebitamento  netto  della  pubblica  amministrazione, restando preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare  risorse  di  parte  corrente. Lo schema di decreto e' trasmesso   al   Parlamento   per  l'acquisizione  del  parere  delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.
 
 508.   Il   Ministro   competente,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle finanze, puo' comunicare all'Ufficio centrale del  bilancio  ulteriori  accantonamenti  aggiuntivi  delle dotazioni delle  unita'  previsionali  di  parte  corrente del proprio stato di previsione,  fatta  eccezione  per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate  legislativamente,  da destinare a consuntivo, per una quota   non  superiore  al  30  per  cento,  ad  appositi  fondi  per l'incentivazione,  mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente  e  non  dirigente  che  abbia  contribuito direttamente al conseguimento  degli  obiettivi  di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.
 
 509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella  C  allegata  alla  presente  legge  sono ridotte, in maniera lineare,  per  un  importo  complessivo pari a euro 126,4 milioni per l'anno  2007,  a  euro  335,4  milioni  per l'anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l'anno 2009.
 
 510.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili, in attuazione dell' articolo  3,  comma  1,  del  decreto-legge  13  maggio 1999, n. 132, convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini  previsti  dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
 
 511.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520  milioni  di  euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli   effetti   finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente conseguenti  all'attualizzazione  di contributi pluriennali, ai sensi del  comma  177-bis dell' articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo  per  le  finalita'  di  cui  al  primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento,  per  il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.
 
 512.  Dopo  il  comma  177  dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' inserito il seguente:
 
 "177-bis.  In  sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano  contributi  pluriennali,  il  relativo  utilizzo,  anche mediante  attualizzazione,  e'  disposto  con  decreto  del  Ministro competente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  previa  verifica  dell'assenza  di effetti peggiorativi sul fabbisogno  e  sull'indebitamento  netto  rispetto  a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non  previsti  a  legislazione  vigente  gli  stessi  possono  essere compensati   a   valere   sulle   disponibilita'  del  Fondo  per  la compensazione   degli  effetti  conseguenti  all'attualizzazione  dei contributi   pluriennali.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si applicano  anche  alle  operazioni  finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30   dicembre   2004,  n.  311,  a  valere  sui  predetti  contributi pluriennali,  il  cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni   interessate  sono,  inoltre,  tenute  a  comunicare preventivamente   al   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro,  all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare".
 
 513.  Per  l'anno  2007,  a  valere  sul  fondo  di cui al comma 96 dell'articolo  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato,  per  gli  anni  2007,  2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro,  i  Corpi  di  polizia  sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore  a  2.000 unita'. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti  della  Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi  del  decreto-legge  27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni  dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a  tempo  indeterminato  a  decorrere  dal  l°  gennaio  2007  con le modalita' previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.  272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.
 
 514.  Per  l'anno  2007  e'  autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.
 
 515.  Per  l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il   contrasto   del   terrorismo,   anche  internazionale,  e  della criminalita'  organizzata,  l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, in deroga  all'articolo  1,  comma  95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  ad  effettuare  reclutamenti  straordinari,  entro un limite di spesa  di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2008.  Con  decreto  del Ministro della difesa, adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.
 
 516.  Per  l'anno  2007,  al  fine  di  garantire il consolidamento dell'azione  di  contrasto  all'economia  sommersa,  nonche' la piena efficacia   degli  interventi  in  materia  di  polizia  economica  e finanziaria,  il  Corpo  della  guardia di finanza e' autorizzato, in deroga  all'articolo  1,  comma  95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  ad  effettuare  reclutamenti  straordinari,  entro un limite di spesa  di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2008.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le  innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto  limite  di  spesa,  alla  distribuzione  nei vari gradi dei relativi reclutamenti.
 
 517.  Per  l'anno  2007,  e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma  95,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
 
 518.  Per  l'anno  2007,  e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma  95,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati  amministrativi  e  contabili,  di  avvocati e procuratori dello  Stato,  entro  il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno  2007  e  di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla  ripartizione  delle  predette  assunzioni, si provvede mediante decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  adottato  su proposta  del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
 519.  Per  l'anno  2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui  al  comma  513  e'  destinata alla stabilizzazione a domanda del personale  non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre  anni,  anche  non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu'   di  contratti  stipulati  anteriormente  alla  data  del  29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non  continuativi,  nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da  norme  di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto  a  tempo  determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad   avvalersi   del   personale   di   cui   al  presente  comma,  e prioritariamente  del personale di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto   legislativo   8   maggio   2001,   n.   215,  e  successive modificazioni,  in  servizio  al  31  dicembre 2006, nelle more della conclusione  delle  procedure  di  stabilizzazione.  Nei  limiti  del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti iscritto  negli  appositi elenchi, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  da  almeno  tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro  dell'interno,  fermo  restando  il  possesso  dei requisiti ordinari  per  l'accesso  alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle  vigenti  disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione,  nonche'  modalita' abbreviate per il corso di formazione. Le  assunzioni  di  cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
 
 520.  Per  l'anno  2007,  per  le specifiche esigenze degli enti di ricerca,  e'  costituito,  nello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  un  apposito fondo, destinato alla stabilizzazione   di  ricercatori,  tecnologi,  tecnici  e  personale impiegato in attivita' di ricerca in possesso dei requisiti temporali e  di  selezione  di  cui  al  comma  519, nonche' all'assunzione dei vincitori  di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per  l'anno  2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo   del   predetto  fondo  si  provvede  con  decreto  del Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,  da  adottare,  previa deliberazione  del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti,  su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato.
 
 521.  Le  modalita'  di  assunzione  di  cui  al  comma 519 trovano applicazione  anche  nei confronti del personale di cui all' articolo 1,  commi  da  237  a  242,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso  dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il  relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  fatto salvo per il restante  personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.
 
 522.  Al  fine di potenziare l'attivita' di sorveglianza nelle aree naturali  protette  di  rilievo  internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo  19  della  legge  6  dicembre  1991,  n. 394, il Corpo forestale  dello Stato e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio  2007,  in  deroga  all'articolo  1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per  500  allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a  2,2  milioni  di  euro  per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere   dall'anno   2008,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 4, comma 7,  della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al   decreto   legislativo  18  maggio  2001,  n.  227.  11  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le  agenzie,  incluse le agenzie fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici  e  gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,  possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento   di   quella   relativa  alle  cessazioni  avvenute  nell'anno precedente.  Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni   del   personale   di  cui  all'articolo  3  del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con  la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre  2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed  alla  legge  23  agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.
 
 524.  L'Agenzia  autonoma  per  la gestione dell'albo dei segretari comunali  e  provinciali  procede  a  bandire  il  corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando per il  resto  quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove mesi  ed  e' seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o piu'  comuni.  Durante  il  corso  e'  prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.
 
 525.   Per   l'anno  2007,  le  vacanze  organiche  nei  ruoli  dei sovrintendenti  e  degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di  cui  alla  tabella  A  allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443,  come  sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo  21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni  di  agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo  degli  agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione,  a  domanda,  degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria,  reclutati  ai  sensi  dell'articolo  6 della legge 30 novembre  2000,  n.  356,  e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000,  n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unita' e  comunque,  entro  un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2007.  Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi  per  qualunque  causa  del  personale  del predetto ruolo a quelli  dei  sovrintendenti  e  degli  ispettori.  Ferme  restando le procedure  di  autorizzazione  di  cui  al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalita' per le  predette  assunzioni,  nonche'  i criteri per la formazione della relativa   graduatoria   e  le  modalita'  abbreviate  del  corso  di formazione,  anche  in  deroga  agli  articoli  6  e  7  del  decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
 
 526.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  523 possono altresi' procedere,  per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale  non  dirigenziale  complessivamente  corrispondente ad una spesa  pari  al  40  per  cento  di  quella  relativa alle cessazioni avvenute  nell'anno  precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro  del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel  limite  del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale  dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato  delle  forme di organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli  6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla  data  del  1°  gennaio  2007,  risulti  iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  da  almeno  tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo  restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica  di  vigile  del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono  stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione.
 
 527.   Per  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio  di particolare  rilevanza,  per  ciascuno  degli  anni  2008  e 2009, le amministrazioni  di  cui  al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',  nel  limite  di  un  contingente complessivo di personale corrispondente  ad  una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.  A  tale  fine  e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.  Per  ciascuno  degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
 
 528.  Le  procedure  di  conversione  in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo  1,  comma  243,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero  in  essere  alla  data  del 30 settembre 2006, possono essere attuate  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente legge,  nel  limite  dei  posti  disponibili in organico. Nell'attesa delle  procedure  di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.
 
 529.   Per  il  triennio  2007-2009  le  pubbliche  amministrazioni indicate  al  comma  523, che procedono all'assunzione di personale a tempo  determinato,  nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'  dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove  selettive  riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti  programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu' contratti  di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva  di  almeno  un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006,  attraverso  i  quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attivita' di servizio.
 
 530.  Al  fine  di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione   fiscale,   nonche'   l'attivita'  di  monitoraggio  e contenimento  della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento  di  specifici  programmi  di  assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata alle agenzie fiscali.    Le    modalita'    di    reclutamento    del    personale dell'amministrazione   economicofinanziaria,   incluso  quello  delle agenzie  fiscali,  sono  definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle  vigenti  disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.
 
 531.  All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a)  dopo  le  parole:  "attivita'  di  controllo  fiscale,"  sono inserite  le seguenti: "dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che  abbiano  determinato  il  disconoscimento  in  via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,";
 b)  dopo  le parole: "di tali risorse" sono inserite le seguenti: ",  per  l'amministrazione  economica  e  per  quella  finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza,";
 c)  le parole: "con effetto dall'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2004 e 2005";
 d)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura  tale  da  destinare  alle  medesime  finalita'  un livello di risorse  non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento".
 
 532. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  successive  modificazioni,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: ", nonche' al personale delle agenzie fiscali".
 
 533.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge  17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio 2005, n. 156, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2007.
 
 534.  Sono  prorogati  fino  al  31  dicembre  2007  i  comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.
 
 535.   All'articolo   10-bis,   comma   5,   quinto   periodo,  del decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
 
 536.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi  523,  526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive modificazioni,  previa  richiesta  delle amministrazioni interessate, corredata   da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di cui  all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
 
 537.  All'articolo  1,  comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  le  parole:  "A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".
 
 538.  Con  effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  le  parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".
 
 539.  I  commi  228  e  229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
 
 540.  All'articolo  1,  comma  97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
 
 "h-bis)  per  la  copertura  delle  posizioni  dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;
 h-quater)  del  personale  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione civile;
 h-quinquies)   del  personale  di  magistratura  della  giustizia amministrativa".
 
 541.  Le  assunzioni  autorizzate  per  l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.
 
 542.  Al  fine  di  perseguire  il migliore espletamento dei propri compiti  istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo,  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali e' autorizzato  ad  incrementare la propria dotazione organica in misura non  superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo  156,  comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei  limiti  della  dotazione  prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.
 
 543.  L'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, puo'  proporre  una  graduale  ridefinizione  della propria dotazione organica  in  misura  non superiore al 25 per cento della consistenza attuale,  mediante  le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza  aumenti  del  finanziamento  a carico del bilancio statale. La delibera  dell'Autorita'  recante  la  proposta  motivata  di  cui al periodo  precedente  e'  sottoposta  al  Presidente del Consiglio dei ministri  per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.
 
 544.  Al  fine  di  fronteggiare  le  esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche  di  contrasto  del  lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato:
 a) all'immissione in servizio fino a trecento unita' di personale risultato  idoneo  in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per  esami,  a  complessivi  795  posti di ispettore del lavoro, area funzionale  C,  posizione  economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria,  Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,  Lombardia,  Marche,  Piemonte,  Puglia,  Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;
 b)   all'immissione   nei  ruoli  di  destinazione  finale  e  al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio  risultato  vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.
 
 545.  Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata  la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al comma  544,  lettera  a),  e  di 5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b).
 
 546.  Ai  fini  di  quanto  disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo  1,  comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico  del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni  di  euro  e  a  decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.
 
 547.  In  sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la   contrattazione   collettiva  del  biennio  2006-2007,  ai  sensi dell'articolo  41  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  in applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, e' reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546.
 
 548.  All'  articolo  47  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
 
 "7.  La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi  entro  quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che,  ai  fini  dell'esame  dell'ipotesi  di  accordo  da  parte  del Consiglio  dei  ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una sola  volta  e per non piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie  dei  comitati  di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i  successivi  sette  giorni.  La  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri  deve  comunque  essere  adottata  entro  otto  giorni dalla ricezione  dei  chiarimenti  richiesti,  o dalla scadenza del termine assegnato  all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine  ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso  i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che e' trasmesso dall'ARAN,  corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di  settore  entro  tre  giorni  dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso  comunque  dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo  a  carico  del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui  i  comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41,  comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo".
 
 549. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre  2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al  personale  statale  in  regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007  sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a  decorrere  dall'anno  2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione,  rispettivamente,  di  304  milioni  di  euro  e di 805 milioni  di  euro  per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia  di  cui  al  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007,  la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma  di  80  milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del  personale  delle  Forze  armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  in  relazione alle speciali   esigenze  connesse  con  la  tutela  dell'ordine  e  della sicurezza  pubblica,  con  la prevenzione e la repressione dei reati, nonche'  alle  speciali  esigenze  della  difesa  nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.
 
 550.  Il  Fondo  unico  di  amministrazione  per  il  miglioramento dell'efficacia   e  dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali  del Ministero  dell'interno  e'  incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.
 
 551.  Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle  funzioni  di  competenza  statale in campo infrastrutturale, a decorrere  dal  2007  e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al  personale  applicato alle attivita' di programmazione, indirizzo, vigilanza  tecnica  ed  operativa  e  controllo  su  ANAS  Spa  e sui concessionari   autostradali,   nonche'   alle   attivita'   di   cui all'articolo  1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.
 
 552.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa,  un  importo  non  superiore a un milione di euro annui, viene   destinato   a  garantire  il  funzionamento  della  Cassa  di previdenza  ed  assistenza  per  i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  modalita' stabilite ai sensi dell'articolo  5,  lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni.
 
 553.  Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a  decorrere  dall'anno  2007 e' stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalita' di cui all'articolo 2-octies del decreto-legge 26  aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  2005,  n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica   istruzione.   Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.
 
 554.  Le  somme  di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi  e  dell'IRAP  di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di  cui  all'articolo  11,  comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
 
 555.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla  data  di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura,  comprese  quelle  per  ricoveri  in  istituti  sanitari  e per protesi,  con  esclusione  delle  cure  balneo-termali, idropiniche e inalatorie,  sostenute  dal  personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni  riportate  nell'espletamento  di  servizi  di  polizia  o di soccorso  pubblico, ovvero nello svolgimento di attivita' operative o addestrative,  riconosciute  dipendenti  da  causa di servizio. Resta ferma  la  vigente  disciplina  in  materia  prevista  dai  contratti collettivi  nazionali  o  da  provvedimenti di recepimento di accordi sindacali.
 
 556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti  pubblici  diversi  dall'  amministrazione  statale,  gli  oneri derivanti  dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche' quelli  derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale  di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi  dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165  del  2001.  In  sede  di  deliberazione  degli atti di indirizzo previsti  dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle  relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle  retribuzioni,  ai  criteri  previsti  per  il  personale delle amministrazioni  dello  Stato  di  cui  al  comma 546. A tale fine, i comitati  di  settore  si  avvalgono  dei  dati disponibili presso il Ministero  dell'economia  e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni  in  sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
 
 557.  Ai  fini  del  concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione  delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica   retributiva   e   occupazionale,   anche   attraverso   la razionalizzazione  delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine,  nell'ambito  della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543   del   presente   articolo,  per  quanto  attiene  al  riassetto organizzativo;  b)  articolo  1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  per  la  determinazione  dei  fondi per il finanziamento  della  contrattazione  integrativa  al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della   spesa  complessiva  di  personale.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo  1,  comma  98,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo  1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  fermo  restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli  anni  2005  e  2006,  sono  disapplicate  per gli enti di cui al presente  comma,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 558.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente legge,  gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non  dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche  non  continuativi,  o che consegua tale requisito in virtu' di contratti  stipulati  anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che   sia   stato   in  servizio  per  almeno  tre  anni,  anche  non continuativi,  nel  quinquennio  anteriore  alla  data  di entrata in vigore  della  presente  legge, nonche' del personale di cui al comma 1156,  lettera  f),  purche'  sia  stato  assunto  mediante procedure selettive  di  natura concorsuale o previste da norme di legge . Alle iniziative   di   stabilizzazione   del  personale  assunto  a  tempo determinato   mediante   procedure   diverse   si   provvede   previo espletamento di prove selettive.
 
 559.  Il  personale  proveniente  dai  consorzi agrari ai sensi dei commi  6  e  7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato  in  mobilita'  collettiva  alla data del 29 settembre 2006 puo'  essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei  limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 560.  Per  il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557,  che  procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei  limiti  e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative  prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento  del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato  uno  o  piu'  contratti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva  di  almeno  un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
 
 561.  Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del  patto  di stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
 
 562.  Per  gli  enti  non  sottoposti  alle  regole  del  patto  di stabilita'  interno,  le  spese  di  personale,  al lordo degli oneri riflessi  a  carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli  oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente  ammontare  dell'anno  2004.  Gli enti di cui al primo periodo  possono  procedere  all'assunzione  di  personale nel limite delle   cessazioni  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato complessivamente  intervenute  nel  precedente  anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
 563.  Il  personale, gia' appartenente all'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato  in  esubero  a  seguito  di  ristrutturazioni aziendali e ricollocato  presso  uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'  articolo  4  del  decreto  legislativo  9 luglio 1998, n. 283, attualmente  inquadrato  nel  ruolo  fino  ad  esaurimento,  previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998  e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta,  viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli  degli  enti  presso  i  quali  presta  al momento servizio. Su dichiarazione   dei   relativi   enti   e'  riconosciuta  l'eventuale professionalita'  acquisita  con  l'assegnazione  della  qualifica  o profili  corrispondenti.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse  finanziarie,  attualmente  attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.
 
 564.  All'articolo  208  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  dopo  il comma 4, e' aggiunto il seguente:
 4-bis.  "La  quota  dei  proventi  delle  sanzioni amministrative pecuniarie  per  violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata  con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle  strade,  puo'  essere  destinata  ad  assunzioni  stagionali a progetto  nelle  forme  di  contratti  a  tempo determinato e a forme flessibili di lavoro".
 
 565.  Per  garantire  il  rispetto  degli  obblighi comunitari e la realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio 2007-2009,  in  attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale  per  la  salute,  sul  quale la Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,  in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
 a)  gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale, fermo restando quanto  previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall' articolo  1,  comma  198,  della  legge  23  dicembre  2005,  n. 266, concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi di finanza pubblica adottando  misure  necessarie a garantire che le spese del personale, al  lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico  delle amministrazioni e dell'IRAP,  non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente  ammontare  dell'anno  2004  diminuito  dell'  1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto   di   lavoro   a   tempo   determinato,  con  contratto  di collaborazione  coordinata  e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
 b)  ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di cui alla lettera  a),  le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno  2004,  delle  spese per arretrati relativi ad anni precedenti per  rinnovo  dei  contratti  collettivi  nazionali di lavoro; 2) per ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi  dei  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro intervenuti successivamente  all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007,  2008  e  2009,  le  spese  di personale totalmente a carico di finanziamenti  comunitari  o  privati  nonche' le spese relative alle assunzioni  a  tempo  determinato  e  ai  contratti di collaborazione coordinata  e  continuativa  per  l'attuazione di progetti di ricerca finanziati  ai  sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
 c)  gli  enti  destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a),  nell'ambito  degli  indirizzi  fissati  dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
 1)  individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
 2)  individuano  la  consistenza del personale che alla medesima data  del  31  dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo  determinato,  con  contratto  di  collaborazione  coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
 3)   predispongono  un  programma  annuale  di  revisione  delle predette   consistenze   finalizzato   alla   riduzione  della  spesa complessiva   di   personale.   In   tale   ambito   e  nel  rispetto dell'obiettivo  di  cui  alla  lettera  a),  puo'  essere valutata la possibilita'  di trasformare le posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale   precario  in  posizioni  di  lavoro  dipendente  a  tempo indeterminato.  A  tale  fine  le  regioni  nella  definizione  degli indirizzi  di  cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far  riferimento  ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
 4)  fanno  riferimento,  per  la determinazione dei fondi per il finanziamento  della  contrattazione  integrativa,  alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi  con  gli  obiettivi  di  riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;
 d)  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente legge  per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  le misure previste  per  gli  anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge  30  dicembre  2004,  n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;
 e)  alla  verifica  dell'effettivo conseguimento degli obiettivi. previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008  e  2009,  nonche'  di  quelli  previsti per i medesimi enti del Servizio  sanitario  nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  per  gli  anni  2005  e  2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno  2006,  si  provvede  nell'ambito  del  Tavolo  tecnico per la verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105  del  7 maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la   regione  e'  considerata  adempiente  solo  ove  abbia  comunque assicurato l'equilibrio economico.
 
 566.  Al  fine  di  dare continuita' alle attivita' di sorveglianza epidemiologica,  prevenzione  e  sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio  2001,  n.  3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati   a   procedere   all'assunzione  di  personale  a  tempo indeterminato,   nei   limiti   della   dotazione  organica  all'uopo rideterminata  e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal  CIPE,  integrato  dalla  quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in  servizio  da  almeno  tre  anni,  anche  non  continuativi, o che consegua   tale   requisito   in   virtu'   di   contratti  stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio  per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purche' abbia  superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data  dal  2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3,  e' rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti   zooprofilattici   sperimentali,   definisce  con  apposito programma  annuale  le  attivita'  da  svolgere nonche' i criteri e i parametri  di  distribuzione  agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.
 
 567.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal  2007, la spesa di euro 6 milioni   da   destinare,  attraverso  la  contrattazione  collettiva nazionale  integrativa,  all'incentivazione  della  produttivita' del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari  esteri  in  relazione  all'incremento  dei  compiti  ad  esso assegnati  e  connessi  al  supporto  delle  missioni  umanitarie, di stabilizzazione  e  di  ricostruzione  in  atto,  di cui alla legge 4 agosto  2006,  n.  247,  e  al  decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi.
 
 568.  Una  quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio 1967, n. 200, certificate  con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di  10  milioni  di  euro annui, e' destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero.
 
 569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' abrogato.
 
 570.  Gli  oneri  previsti  dalla  tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto  2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007.
 
 571.  Al  fine  di potenziare l'attivita' ispettiva, il Comando dei carabinieri  per  la  tutela  del  lavoro e' incrementato di sessanta unita'  di  personale,  di  cui  tre  tenenti colonnello/maggiori, un capitano,   venticinque   ispettori,   quattordici  sovrintendenti  e diciassette  appuntati/carabinieri,  da  considerare  in soprannumero rispetto  all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.
 
 572.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 571, e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unita'  di  personale,  in  deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
 
 573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno  il  50  per  cento di unita' gia' in possesso di esperienza e capacita' operativa nella materia giuslavoristica.
 
 574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all' ecomafia ed  alle altre forme di criminalita' organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare   gli  interventi  di  prevenzione  e  repressione  delle violazioni commesse in danno dell' ambiente sul territorio nazionale, il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'  autorizzato  ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei  carabinieri  per  la  tutela  dell'ambiente,  che e' a tale fine autorizzato  per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino  ad un massimo di venti unita' di personale, di cui sei tenenti, dodici  ispettori  e  due  appuntati/carabinieri,  da  considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.
 
 575.  Il  trattamento  economico  complessivo  dei  Ministri  e dei Sottosegretari  di  Stato  membri  del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo  2,  primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.
 
 576.  Per  il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,  l'adeguamento  retributivo previsto dall'articolo 24, commi  1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento  di  determinazione ivi disciplinato, e' corrisposto per gli  anni  2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al  personale  con  retribuzioni  complessivamente superiori a 53.000 euro  annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno  2009  nella  misura  piena  dell'indice  di  adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.
 
 577.  Con  il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4  luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'  articolo  22-bis,  comma  1, dello stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi principi e modalita'. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui al primo periodo del presente comma trova   applicazione   anche  nei  confronti  del  personale  di  cui all'articolo  5,  terzo  comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive  modificazioni,  nonche' del personale di cui all'articolo 65,  comma  4,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive  modificazioni,  in  relazione  ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.
 
 578.  L'articolo  23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  interpreta  nel  senso  che  ai  dirigenti delle pubbliche    amministrazioni,   agli   appartenenti   alla   carriera diplomatica   e   prefettizia   nonche'   ai   magistrati   ordinari, amministrativi  e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati  in  aspettativa  senza assegni presso soggetti e organismi pubblici,  e'  riconosciuta  l'anzianita' di servizio. E' fatta salva l'esecuzione  dei  giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 579.  Sui  provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  404  a  577,  aventi  riflessi sull'organizzazione e sulla gestione  dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti,  sono  sentite  le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 
 580.    Al    fine    di   contribuire   all'ammodernamento   delle amministrazioni  pubbliche, di migliorare la qualita' delle attivita' formative  pubbliche,  di  garantire  una  selezione  rigorosa  della dirigenza   dello   Stato   e   di  fornire  adeguato  sostegno  alle amministrazioni  nella  valutazione  dei  loro fabbisogni formativi e nella  sperimentazione  delle innovazioni organizzative e gestionali, e'  istituita  l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche  -  Scuola nazionale della pubblica amministrazione,  di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa  e'  dotata  di  personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia  amministrativa  e  contabile  e  sottoposta alla vigilanza della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri. La Scuola superiore della  pubblica amministrazione e' soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007  e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono  trasferite  alla  Agenzia,  la quale subentra nei suoi rapporti attivi  e  passivi  e  nei  relativi  diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico,  la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle  finanze  fanno  parte dell'Agenzia   per   la  formazione,  che  ne  coordina  l'attivita', mantenendo  la  loro  autonomia organizzativa e l'inquadramento nelle rispettive  amministrazioni.  Il  regolamento  di  cui  al  comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.
 
 581.  L'Agenzia  per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione   e   sviluppo  delle  metodologie  formative;  ricerca, sviluppo,   sperimentazione  e  trasferimento  delle  innovazioni  di processo    e    di   prodotto   delle   pubbliche   amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto,  consulenza  e  assistenza  alle  amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.
 
 582.   Il   reclutamento   e  la  formazione  dei  dirigenti  delle amministrazioni   dello   Stato  e'  affidata  alla  Agenzia  per  la formazione  ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la  formazione  del  personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia.  Il  reclutamento  e  la formazione dei segretari comunali e provinciali  resta  affidato  alla  Scuola  superiore  della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresi' per la formazione dei loro dirigenti.
 
 583.   Salvo   quanto   disposto   dal   comma  582,  le  pubbliche amministrazioni  si  avvalgono,  per  la formazione e l'aggiornamento professionale   dei  loro  dipendenti,  di  istituzioni  o  organismi formativi  pubblici  o  privati  dotati  di  competenza ed esperienza adeguate,  a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attivita' di  accreditamento  e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative  di  formazione  e  aggiornamento  professionale di propri dipendenti,  da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla    scelta   dell'istituzione   formativa,   mediante   procedura competitiva tra le strutture accreditate.
 
 584.  Entro  il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica  amministrazione,  sentite  le organizzazioni sindacali piu' rappresentative  nel  settore pubblico, stabilisce il numero di posti di  dirigente  dello  Stato  e  degli enti pubblici nazionali messi a concorso  dalla  Agenzia  per  la  formazione,  ripartendoli  tra  il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui  all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  il  concorso  aperto  ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.
 
 585.  Con  uno  o  piu'  regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e con il Ministro dell'interno,  anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a  riformare  il  sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche ed a riordinare le relative  strutture  pubbliche  o  partecipate  dallo Stato, anche in forma associativa, nonche' i loro strumenti di finanziamento, in modo da  ridurre  l'ammontare  delle  spese  attualmente  sostenute  e  da conseguire  consistenti  miglioramenti nella qualita' e nei risultati dell'attivita'  formativa  e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:
 a)  accorpamento  delle  strutture  nazionali preposte a funzioni coincidenti   o  analoghe,  con  eliminazione  di  sovrapposizioni  e duplicazioni;
 b)  precisa  indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
 c)  disciplina  della missione e dell'attivita' della Agenzia per la  formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema  della  formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai  commi  580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri  necessari per assicurare la razionalizzazione delle attivita' delle  strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili,  la  gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;
 d)   definizione   dell'organizzazione   della   Agenzia  per  la formazione,  anche  mediante  la  previsione  di  autonome  strutture organizzative;  definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione  scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di  esperti  della  formazione  e  della  innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su  indicazione  delle  regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali;  istituzione  di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente  dell'Agenzia  per  la  formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;
 e)  ad  eccezione  delle  Scuole  di  cui  ai  commi  580  e 582, soppressione  delle strutture aventi finalita' identiche o analoghe a quelle  elencate  nel  comma  581;  attribuzione  all'Agenzia  per la formazione  delle relative attivita' e dotazioni umane, strumentali e finanziarie,  ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione  all'Agenzia  per  la  formazione  degli  uffici o delle risorse  dedicati  o  comunque  impiegati,  nel  corso del 2006, alle attivita'  di  cui  al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi  pubblici  o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attivita';
 f)   trasferimento   del   personale   con  contratto  di  lavoro subordinato  a  tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del  conferimento  all'Agenzia  per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia  stessa,  secondo  i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri   adottato   sulla   base   di   apposito   accordo  con  le organizzazioni  sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia  per  la formazione mantiene il trattamento economico in godimento  presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo  11,  commi  5  e  6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
 586.  Dalla  attuazione  dei regolamenti di cui al comma 585 dovra' derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.
 
 587.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno  le  amministrazioni pubbliche  statali,  regionali  e locali sono tenute a comunicare, in via  telematica  o  su  apposito  supporto magnetico, al Dipartimento della  funzione  pubblica  l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle  societa'  a  totale  o  parziale partecipazione da parte delle amministrazioni  medesime,  indicando  la  ragione sociale, la misura della  partecipazione,  la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi     titolo     gravante    per    l'anno    sul    bilancio dell'amministrazione,      il      numero      dei     rappresentanti dell'amministrazione   negli   organi   di  governo,  il  trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
 
 588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al  comma 587, e' vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da  parte  dell'amministrazione  interessata a favore del consorzio o della  societa', o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.
 
 589.  Nel  caso  di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587  e  588  una  cifra  pari  alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta  nell'anno  viene  detratta  dai  fondi  a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.
 
 590.  Le  disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per  le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica,  ai  fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea.
 
 591.  I  dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti  nel  sito  web  del  Dipartimento della funzione publica. Il Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.
 
 592.  All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono aggiunte  le  seguenti:  ";  gli  effetti  si  estendono  anche  alle eventuali  partite  debitorie  pregresse a carico dell'Ente. definite alla data di entrata in vigore della presente legge".
 
 593.   Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  466,  per  gli amministratori    delle    societa'    partecipate   direttamente   o indirettamente  dallo  Stato,  la  retribuzione  dei  dirigenti delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  6, del decreto  legislativo  n.  165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni  e  di  collegi  e  dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto  dallo Stato, da enti pubblici o da societa' a prevalente partecipazione  pubblica  non  quotate  in  borsa,  non puo' superare quella  del  primo  presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante  spesa  ai  sensi  del  precedente  periodo puo' ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa  dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la  pubblicazione  sul  sito  web dell'amministrazione o del soggetto interessato,  nonche'  comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di  violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di  danno  erariale,  di  una  somma  pari  a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.
 
 594.  Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli  organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti  da  trasferimenti, a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di  rappresentanza  in Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di   strutture  comunque  denominate  per  la  promozione  economica, commerciale, turistica.
 
 595.   Qualora   le   regioni   sostengano  spese  ricadenti  nelle fattispecie  di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna  regione  sostenute  nell'anno  viene  detratta  dai fondi a qualsiasi  titolo  complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno.
 
 596.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  594 e 595 costituiscono principio  fondamentale  di  coordinamento della finanza pubblica, ai fini  del  rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea.
 
 597.  Fatti  salvi  gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali  degli  enti  locali presso gli organi dell'Unione europea, non  e'  consentito  a  comuni  e province, anche in forma associata, acquistare  o  gestire  sedi  di  rappresentanza  in  Paesi esteri, o l'istituzione  di  uffici  o  di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.
 
 598.  E  fatto altresi' divieto a comuni e province di coprire, con fondi  derivanti  da  trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato,  le  spese  sostenute,  anche  in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 596.
 
 599.  Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari alle  spese  da  ciascun  ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi  a  qualsiasi  titolo  complessivamente trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno.
 
 600. All'articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  dopo  le  parole:  "dell'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale  (INPS)" sono inserite le seguenti: ", dell'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)".
 
 601.  A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e  la  celerita'  dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica  istruzione,  in  apposita  unita'  previsionale  di base, i seguenti  fondi:  "Fondo  per le competenze dovute al personale delle istituzioni  scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale  a  tempo  indeterminato  e  determinato"  e  "Fondo per il funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche".  Ai  predetti  fondi affluiscono  gli  stanziamenti  dei  capitoli  iscritti  nelle unita' previsionali  di  base  dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili",   nonche'   gli   stanziamenti   iscritti  nel  centro  di responsabilita'  "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del  bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono  stabiliti  i criteri e i parametri  per  l'assegnazione  diretta  alle istituzioni scolastiche delle  risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza   delle   spese  effettuate  da  parte  delle  istituzioni scolastiche  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  derivanti  dalla costituzione   dei   predetti  fondi,  il  Ministero  della  pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio.
 
 602.  Le  disponibilita'  iscritte  nel  fondo di cui alla legge 18 dicembre  1997,  n.  440,  non  utilizzate  nel  corso  dell' anno di competenza,  sono  utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del predetto  fondo  non  ripartita nell'anno 2006 e' assegnata nell'anno 2007,  alle  istituzioni  scolastiche  autonome, per il miglioramento dell'offerta  formativa e per la formazione del personale, sulla base di  quanto  previsto  dalla  direttiva  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.
 
 603.  Tutti  i  collegi  universitari  gestiti  da fondazioni, enti morali,  nonche'  enti  ecclesiastici che abbiano le finalita' di cui all'articolo  1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n.  338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.
 
 604.  Ai  collegi  universitari  di  cui  al comma 603 e' applicata l'esenzione  dall'imposta  sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10,  primo  comma,  numero  20),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
 
 605.    Per    meglio    qualificare   il   ruolo   e   l'attivita' dell'amministrazione  scolastica  attraverso  misure  e investimenti, anche  di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della  spesa  e  diano  maggiore  efficacia  ed efficienza al sistema dell'istruzione,  con  uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
 a)   nel  rispetto  della  normativa  vigente,  la  revisione,  a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per   la   formazione   delle   classi  al  fine  di  valorizzare  la responsabilita' dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando  obiettivi,  da  attribuire  ai  dirigenti responsabili, articolati  per  i  diversi  ordini  e  gradi  di scuola e le diverse realta'  territoriali,  in  modo  da  incrementare  il  valore  medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi', alla  revisione  dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione  della  dotazione  organica  del  personale amministrativo, tecnico  ed  ausiliario  (ATA).  L'adozione di interventi finalizzati alla   prevenzione   e   al  contrasto  degli  insuccessi  scolastici attraverso  la flessibilita' e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
 b)  il  perseguimento  della  sostituzione  del criterio previsto dall'articolo  40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione  di  organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate,  tramite  una  stretta  collaborazione  tra regioni, uffici scolastici   regionali,   aziende   sanitarie  locali  e  istituzioni scolastiche,  attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;
 c)  la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato  di  personale  docente  per  gli  anni  2007-2009,  da verificare  annualmente,  d'intesa  con  il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  con  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento  della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello  stesso,  per  complessive  150.000  unita',  al  fine  di dare adeguata  soluzione  al fenomeno del precariato storico e di evitarne la  ricostituzione,  di  stabilizzare  e  rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del   personale   docente.   Analogo  piano  di  assunzioni  a  tempo indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  (ATA),  per  complessive  20.000  unita'.  Le  nomine disposte  in  attuazione  dei piani di cui alla presente lettera sono conferite  nel  rispetto  del  regime  autorizzatorio  in  materia di assunzioni  di  cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della legge 27 dicembre  1997,  n.  449.  Contestualmente all'applicazione del piano triennale,   il   Ministro   della   pubblica   istruzione   realizza un'attivita'  di  monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla  data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti  Commissioni  parlamentari,  anche  al fine di individuare nuove  modalita'  di  formazione  e  abilitazione  e  di  innovare  e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunita'  di  procedere  a eventuali adattamenti in relazione a quanto  previsto  nei  periodi  successivi. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui   all'articolo   1  del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 giugno 2004, n. 143, sono  trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti  nelle  stesse  graduatorie  da effettuare per il biennio 2007-2008  per  i  docenti  gia'  in  possesso di abilitazione, e con riserva  del  conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i   corsi   abilitanti   speciali   indetti  ai  sensi  del  predetto decreto-legge   n.   97  del  2004,  i  corsi  presso  le  scuole  di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici  di  secondo  livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi  di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso  di  laurea  in  Scienza della formazione primaria. La predetta riserva  si  intende  sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo di abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione, sentito  il  Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente  disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei   docenti  inclusi  nelle  predette  graduatorie  ai  fini  della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con  effetto  dal  1°  settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge  7  aprile  2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  giugno 2004, n. 143. E fatta salva la valutazione in misura  doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai  docenti  in  possesso  dell'abilitazione  in educazione musicale, conseguita  entro  la  data  di scadenza dei termini per l'inclusione nelle  graduatorie  permanenti  per  il biennio 2005/ 2006-2006/2007, privi  del  requisito  di  servizio di insegnamento che, alla data di entrata  in  vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli  elenchi  compilati  ai  sensi  del  decreto del Ministro della pubblica  istruzione  13  febbraio  1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n.  102  del  3  maggio  1996,  e' riconosciuto il diritto all'iscrizione  nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis,  del  decreto-legge  3  luglio  2001,  n. 255, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  agosto  2001, n. 333. Sono comunque fatte  salve  le  assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti  della  medesima  classe  di  concorso.  Sui  posti  vacanti  e disponibili  relativi  agli  anni  scolastici  2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010,  una  volta  completate  le nomine di cui al comma 619, si procede  alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali   della  procedura  riservata  bandita  con  decreto  del Ministro  della  pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano  completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per  cento  e  siano  risultati idonei e non nominati in relazione al numero  dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina  dei  candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle   procedure  riservate  bandite  con  decreto  dirigenziale  17 dicembre   2002,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª  serie speciale,  n.  100  del  20  dicembre  2002 e con il predetto decreto ministeriale  3  ottobre  2006,  che abbiano superato il colloquio di ammissione  ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma  non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la  partecipazione  agli  stessi corsi di formazione. Detti candidati possono  partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono  ammessi  a  completare l' iter concorsuale sostenendo gli esami finali  previsti  nei  citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive graduatorie  dopo  gli  ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione  previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio. Le nomine, fermo restando  il  regime  autorizzatorio  in materia di assunzioni di cui all'articolo  39,  comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali.  Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto  dirigenziale  17  dicembre  2002  sono,  altresi', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima  procedura  il  corso di formazione, superando il successivo esame  finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;
 d)  l'attivazione,  presso  gli uffici scolastici provinciali, di attivita'  di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica  relativamente  alle  supplenze  brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
 e)   ai   fini  della  compiuta  attuazione  di  quanto  previsto dall'articolo  1,  comma  128,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione  di  un  piano  biennale di formazione per i docenti della scuola  primaria,  da  realizzare  negli  anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009,  finalizzato  al conseguimento delle competenze necessarie per  l'insegnamento  della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;
 f)  il  miglioramento  dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti   dell'istruzione   professionale   anche  attraverso  la riduzione,  a  decorrere  dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari   settimanali   delle  lezioni,  secondo  criteri  di  maggiore flessibilita',  di piu' elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.
 
 606.  Il  decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma  605  e'  adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b)  del  comma 605 e' adottato d'intesa con il Ministro della salute. Il  decreto  concernente  la materia di cui alla lettera c) del comma 605  e'  adottato  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
 
 607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7  aprile  2004,  n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno  2004,  n.  143, e successive modificazioni, e' ridefinita con decreto  del  Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto  e' adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione  degli  aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le   valutazioni   dei   titoli   conseguiti   anteriormente  e  gia' riconosciuti   nelle   graduatorie  permanenti  relative  al  biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti  la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta  tabella,  e  successive  modificazioni.  Ai  fini di quanto previsto  dal  precedente  periodo, con il decreto di cui al presente comma  sono  definiti criteri e requisiti per 1' accreditamento delle strutture formative e dei corsi.
 
 608.  Ai  fini  di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme  e  le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di  concerto  con  il  Ministro  della  pubblica istruzione, un piano organico   di   mobilita',   relativamente   al   personale   docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo.  Tale  piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente    dei    posti    vacanti,    presso   gli   uffici dell'amministrazione  scolastica,  nonche'  presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalita' del  predetto  personale.  In  connessione  con  la realizzazione del piano,  il  termine  fissato  dalle  disposizioni  di  cui  al citato articolo  35,  comma  5,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, e' prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
 
 609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano   di  riconversione  professionale  del  personale  docente  in soprannumero  sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del  medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati,  e' finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per  materie  affini  e  dei  posti  di  laboratorio  compatibili con l'esperienza  professionale  maturata,  nonche'  all'acquisizione del titolo  di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento  del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.
 
 610.   Allo   scopo  di  sostenere  l'autonomia  delle  istituzioni scolastiche  nella  dimensione  dell'Unione  europea ed i processi di innovazione  e  di  ricerca  educativa  delle  medesime  istituzioni, nonche'  per favorirne l'interazione con il territorio, e' istituita, presso  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  ai  sensi  degli articoli  8  e  9  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la "Agenzia  nazionale  per  lo  sviluppo dell'autonomia scolastica", di seguito  denominata  "Agenzia",  avente  sede  a Firenze, articolata, anche  a  livello  periferico,  in  nuclei allocati presso gli uffici scolastici  regionali  ed  in  raccordo  con  questi  ultimi,  con le seguenti funzioni:
 a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
 b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
 c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
 d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
 e)  collaborazione  alla  realizzazione  delle  misure di sistema nazionali  in  materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
 f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
 
 611.  L'organizzazione  dell'Agenzia,  con articolazione centrale e periferica,   e'   definita   con   regolamento   adottato  ai  sensi dell'articolo  8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  L'Agenzia  subentra  nelle  funzioni  e nei compiti attualmente svolti  dagli  Istituti  regionali  di  ricerca  educativa  (IRRE)  e dall'Istituto  nazionale  di  documentazione  per  l'innovazione e la ricerca  educativa  (INDIRE),  che sono contestualmente soppressi. Al fine  di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in attesa della  costituzione  degli  organi  previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  il  Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro della pubblica istruzione,  nomina  uno  o  piu'  commissari  straordinari.  Con  il regolamento  di  cui  al  presente  comma e' individuata la dotazione organica   del  personale  dell'Agenzia  e  delle  sue  articolazioni territoriali  nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di  personale  gia' previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di  prima  attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il  trattamento  giuridico  ed  economico  in  godimento. Il predetto regolamento  disciplina,  altresi',  le modalita' di stabilizzazione, attraverso  prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo  precario,  purche' costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.
 
 612.  Al  fine  di potenziare la qualificazione scientifica nonche' l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del  sistema  educativo  di  istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto  legislativo  19  novembre  2004,  n.  286, sono apportate le seguenti  modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:
 a)  le  parole:  "Comitato  direttivo"  sono  sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo";
 b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
 
 "Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:
 a) il Presidente;
 b) il Comitato di indirizzo;
 c) il Collegio dei revisori dei conti";
 c) all'articolo 5, il comma i e' sostituito dal seguente:
 
 "1.  Il  Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica  e  con  adeguata  conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione  e  dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. E' nominato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  su  designazione  del Ministro,  tra  una  tema  di  nominativi  proposti  dal  Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale  ed  e'  rinnovabile,  con  le  medesime  modalita', per un ulteriore triennio";
 d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 
 "1.  Il  Comitato  di  indirizzo e' composto dal Presidente e da otto  membri,  nel  rispetto  del principio di pari opportunita', dei quali  non  piu'  di  quattro  provenienti  dal mondo della scuola. I componenti  del  Comitato  sono  scelti  dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati  effettuata  da  un'apposita  commissione, previo avviso da pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula.  La  commissione  esaminatrice,  nominata dal Ministro, e' composta   da   tre  membri  compreso  il  Presidente,  dotati  delle necessarie competenze amministrative e scientifiche".
 
 613. L'INVALSI, fermo restando quando previsto dall'articolo 20 del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il  primo  biennio  economico  2002-2003,  pubblicato nel supplemento ordinario  n.  113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel  rispetto  delle  prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:
 a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la
 piena   attuazione  del  sistema  di  valutazione  dei  dirigenti
 scolastici; b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
 c)  formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
 d)  realizza  il  monitoraggio  sullo  sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.
 
 614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla  dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo  19  novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei   mesi  dalla  indizione  dei  relativi  bandi,  con  conseguente assunzione   con  contratto  a  tempo  indeterminato  dei  rispettivi vincitori.
 
 615.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente legge,   il   Presidente   e  i  componenti  del  Comitato  direttivo dell'INVALSI  cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi  organi,  il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari straordinari.
 
 616.  Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso le  istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei conti,  nominati  dal  Ministro  dell'economia  e delle finanze e dal Ministro  della  pubblica  istruzione,  con  riferimento  agli ambiti territoriali  scolastici.  La  minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.
 
 617.   I  revisori  dei  conti,  in  rappresentanza  del  Ministero dell'economia   e  delle  finanze  e  del  Ministero  della  pubblica istruzione,   gia'   nominati   dal   competente  ufficio  scolastico regionale,  sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento  di  modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"   di   cui  al  decreto  del  Ministero  della  pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.
 
 618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' delle procedure  concorsuali  per  il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo  i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i  posti  vacanti  nel  triennio;  unificazione  dei  tre  settori di dirigenza   scolastica;   accesso  aperto  al  personale  docente  ed educativo  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative statali, in possesso  di  laurea,  che  abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una  preselezione  mediante  prove oggettive di carattere culturale e professionale,  in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento  di  una  o  piu'  prove  scritte, cui sono ammessi tutti coloro  che  superano  la  preselezione;  effettuazione  di una prova orale;  valutazione  dei  titoli;  formulazione  della graduatoria di merito;  periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro  mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione  dell'aliquota  aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma  sono  abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione e' affidata al regolamento medesimo.
 
 619.  In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 618 si  procede  alla  nomina  sui  posti  previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  22 novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4°  serie speciale  -  n.  94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati in possesso  dei  prescritti  requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano  superato  le  prove  di  esame propedeutiche alla fase della formazione  con  la produzione da parte degli stessi di una relazione finale  e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del  corso,  senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo.  Si  procede,  altresi',  sui posti vacanti e disponibili a livello  regionale  relativi  al  medesimo periodo, alla nomina degli altri  candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al  corso  di  formazione  del  predetto  concorso  ma non vi abbiano partecipato   perche'   non   utilmente   collocati   nelle  relative graduatorie;  questi  ultimi devono partecipare con esito positivo ad un     apposito    corso    intensivo    di    formazione,    indetto dall'amministrazione  con  le medesime modalita' di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma,   fermo  restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di assunzioni  di  cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della legge 27 dicembre   1997,  n.  449,  sono  conferite  secondo  l'ordine  della graduatoria di merito.
 
 620.  Dall'attuazione  dei  commi  da  605  a 619 devono conseguire economie  di  spesa  per  un importo complessivo non inferiore a euro 448,20  milioni  per  l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.
 
 621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di  risparmio  di  cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:
 a)  relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio,  relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle  determinate  ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera  lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi  indicati dal medesimo comma 483;
 b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di  bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in  maniera  lineare,  fino  a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.
 
 622.  L'istruzione  impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed  e'  finalizzata  a  consentire  il  conseguimento di un titolo di studio   di   scuola   secondaria   superiore   o  di  una  qualifica professionale  di  durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da  quindici  a  sedici  anni.  Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto   legislativo   17   ottobre   2005,  n.  226.  L'adempimento dell'obbligo  di  istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo  di  studio  conclusivo  del  primo  ciclo, l'acquisizione dei saperi  e  delle  competenze previste dai curricula relativi ai primi due  anni  degli  istituti  di istruzione secondaria superiore, sulla base  di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e   specifici   previsti   dai  predetti  curricula,  possono  essere concordati  tra  il  Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni  percorsi  e  progetti  che,  fatta  salva  l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione  e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di   istruzione.   Le   strutture   formative   che  concorrono  alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in  un  apposito  elenco  predisposto  con decreto del Ministro della pubblica  istruzione.  Il  predetto  decreto e' redatto sulla base di criteri   predefmiti   con   decreto   del  Ministro  della  pubblica istruzione,  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte  salve  le  competenze delle regioni a statuto speciale e delle province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  conformita'  ai rispettivi  statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge   costituzionale   18   ottobre   2001,  n.  3.  L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/ 2008.
 
 623.  Nella  provincia  autonoma  di  Bolzano,  considerato  il suo particolare  sistema  della  formazione  professionale, l'ultimo anno dell'obbligo  scolastico di cui al precedente comma puo' essere speso anche  nelle  scuole  professionali  provinciali  in  abbinamento con adeguate forme di apprendistato.
 
 624.  Fino  alla  messa  a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono   i  percorsi  sperimentali  di  istruzione  e  formazione professionale  di  cui  all'articolo  28  del  decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati  dalla  normativa  vigente  alla realizzazione dei predetti percorsi.  Dette  risorse  per una quota non superiore al 3 per cento sono  destinate  alle  misure  nazionali  di  sistema ivi compreso il monitoraggio  e  la  valutazione.  Le  strutture  che realizzano tali percorsi  sono  accreditate  dalle  regioni  sulla  base  dei criteri generali  definiti  con  decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione  di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,   previa   intesa   con   la  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 
 625.  Per  l'attivazione  dei  piani  di edilizia scolastica di cui all'articolo  4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata la spesa  di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al completamento  delle attivita' di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente  locale  interessato  concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo  4  della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli  interventi.  Per  il  completamento  delle opere di messa in sicurezza  e  di  adeguamento  a norma, le regioni possono fissare un nuovo  termine  di scadenza al riguardo, comunque - non successivo al 31   dicembre   2009,   decorrente   dalla   data  di  sottoscrizione dell'accordo  denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
 
 626.  Nella  logica  degli  interventi  per  il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.  38,  e  successive  modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio  2007-2009,  d'intesa  con  il  Ministro  del lavoro e della previdenza  sociale,  con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed   il  finanziamento  di  progetti  degli  istituti  di  istruzione secondaria  di  primo  grado  e  superiore  per  l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni  in  tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di  indirizzo  e di vigilanza dell'INAIL determina altresi' l'entita' delle  risorse  da  destinare  annualmente  alle  finalita' di cui al presente  comma,  utilizzando  a  tale  fine  anche le risorse che si rendessero  disponibili  a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base  degli  indirizzi  definiti,  il  consiglio  di  amministrazione dell'INAIL  definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione dei singoli  progetti  e  provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.
 
 627.  Al  fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena  fruizione  degli  ambienti  e  delle attrezzature scolastiche, anche  in  orario  diverso  da  quello delle lezioni, in favore degli alunni,  dei  loro  genitori  e,  piu' in generale, della popolazione giovanile  e  degli  adulti,  il  Ministro  della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri  e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.
 
 628.  La  gratuita' parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27,  comma  1,  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' estesa agli studenti  del  primo  e  del  secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.  Il  disposto  del  comma  3  del  medesimo articolo 27 si applica  anche  per  il  primo  e per il secondo anno dell'istruzione secondaria   superiore   e   si   applica,   altresi',  limitatamente all'individuazione  dei  criteri  per  la  determinazione  del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo.   Le  istituzioni  scolastiche,  le  reti  di  scuole  e  le associazioni  dei  genitori  sono  autorizzate  al  noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
 
 629.   Le   amministrazioni   interessate   possono,  a  fronte  di particolari  esigenze,  disporre  che  il  beneficio  previsto  dall' articolo  27,  comma  1,  della  citata  legge  n.  448  del 1998 sia utilizzato  per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli  alunni,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  che adempiono l'obbligo scolastico.
 
 630.  Per  fare  fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo accordo  in  sede  di  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto   legislativo   28   agosto   1997,  n.  281,  progetti  tesi all'ampliamento  qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai  24  ai  36  mesi  di  eta',  anche  mediante la realizzazione di iniziative  sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica, flessibilita',   rispondenza  alle  caratteristiche  della  specifica fascia  di  eta'. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorita' per quelle modalita' che si qualificano come sezioni   sperimentali   aggregate  alla  scuola  dell'infanzia,  per favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo lungo l'asse cronologico  0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica istruzione concorre  alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto    nazionale   di   innovazione   ordinamentale   ai   sensi dell'articolo  11  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della   Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  e  assicura  specifici interventi  formativi  per  il  personale  docente  e non docente che chiede  di  essere  utilizzato  nei  nuovi  servizi. A tale fine sono utilizzate  annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della  legge  28  marzo  2003,  n.  53,  destinate  al  finanziamento dell'articolo  2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge.  L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' abrogato.
 
 631.  A  decorrere  dall'anno  2007,  il  sistema dell'istruzione e formazione  tecnica  superiore  (IFTS),  di cui all'articolo 69 della legge  17  maggio  1999,  n.  144,  e'  riorganizzato  nel quadro del potenziamento  dell'alta  formazione professionale e delle misure per valorizzare  la  filiera  tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e con il Ministro   dello   sviluppo  economico,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
 
 632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in  materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo  scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione  adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza  della  lingua  italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base  provinciale  e  articolati  in reti territoriali e ridenominati "Centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti".  Ad  essi e' attribuita  autonomia  amministrativa, organizzativa e didattica, con il  riconoscimento  di  un  proprio organico distinto da quello degli ordinari   percorsi   scolastici,   da   determinare   in   sede   di contrattazione  collettiva  nazionale,  nei  limiti  del numero delle autonomie  scolastiche  istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilita'  complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al  presente  comma,  si  provvede  con  decreto  del  Ministro della pubblica   istruzione,   sentita   la  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
 
 633.  Per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della  pubblica  istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine  e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attivita' didattiche.
 
 634.  Per  gli  interventi  previsti  dai  commi  da 622 a 633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni a  decorrere  dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione  sono  disposte,  con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  le  variazioni  di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.
 
 635.  Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta  dalle  scuole  paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione,  a  decorrere  dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unita' previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente    di    100   milioni   di   euro,   da   destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
 
 636.  Il  Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con  apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi  alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono  il  servizio  scolastico senza fini di lucro e che comunque non  siano  legate  con  societa'  aventi  fini  di lucro o da queste controllate.  In  tale  ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.
 
 637.  Il  sistema  universitario  concorre alla realizzazione degli obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che  il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai dipartimenti  e  a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile,  da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo  nell'esercizio precedente,    incrementato    del   3   per   cento.   Il   Ministro dell'universita'   e   della   ricerca   procede   annualmente   alla determinazione  del  fabbisogno  finanziario  programmato per ciascun ateneo,  sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI),   tenendo   conto   degli  obiettivi  di  riequilibrio  nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema  universitario,  garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunita' formative.
 
 638.  Il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche, l'Agenzia spaziale italiana,  l'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare, l'Ente per le nuove  tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca  scientifica  e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di  geofisica  e  vulcanologia  concorrono  alla  realizzazione degli obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che  il  fabbisogno  finanziario complessivamente generato in ciascun anno  non  sia  superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.
 
 639.  Il  fabbisogno  di  ciascuno  degli enti di ricerca di cui al comma  638  e'  determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno  programmato  e  quello  realizzato  nell'anno  precedente incrementato  del  tasso di crescita previsto dal medesimo comma 638. Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del  Ministro  dell'universita'  e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale  spettante  a  ciascun  ente di ricerca ai sensi del presente comma,  previa  compensazione  con  il fabbisogno annuale degli altri enti  di  ricerca  e  comunque  nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresi' determinati i pagamenti annuali che  non  concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun  ente  di  ricerca,  derivanti  da  accordi  di  programma  e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di  attuatori  dei  programmi ed attivita' per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano.
 
 640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 
 641.  Per le finalita' di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la  valutazione  della  politica  nazionale  relativa alla ricerca scientifica  e  tecnologica, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 642.  Il  fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario  statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 e' incrementato degli oneri contrattuali del personale  limitatamente  a  quanto  dovuto  a  titolo  di competenze arretrate.
 
 643.  Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere  ad  assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti   complessive,   come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo dell'anno  precedente, purche' entro il limite delle risorse relative alla   cessazione  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
 
 644. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529.
 
 645.  Nell'anno  2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo  indeterminato, la cui costituzione effettiva non puo' comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti all'anno 2006.
 
 646.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi 643 e 645, sono fatte salve  le  assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati ovvero  a  procedure gia' avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti  di  lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.
 
 647.  In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari,  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca, con proprio  decreto  da  emanare  entro  il  31  marzo  2007, sentiti il Consiglio  universitario  nazionale  (CUN)  e  la CRUI, disciplina le modalita'  di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle universita'  successivamente  alla  data  di  emanazione del predetto decreto   ministeriale,   con  particolare  riguardo  alle  modalita' procedurali  ed  ai  criteri  di  valutazione  dei titoli didattici e dell'attivita'   di  ricerca,  garantendo  celerita',  trasparenza  e allineamento agli standard internazionali.
 
 648.  Al  fine  di  consentire  il  reclutamento  straordinario  di ricercatori,  il  decreto  di  cui  al  comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle universita' e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.
 
 649.  Per  l'anno  2007,  il  personale in servizio con contratto a tempo  determinato  presso  gli  enti  e  le istituzioni pubbliche di ricerca,  che  risulti  vincitore  di  concorso  per l'assunzione con contratto  a tempo indeterminato, gia' espletato ovvero con procedure in  corso  alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal  2008  compatibile  con i limiti posti dal comma 523, puo' essere mantenuto  in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi  oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.
 
 650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni  di  euro  per  l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
 
 651.  Fermo  quanto  previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile  2007  il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni  di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati  dal Ministero dell'universita' e della ricerca, definendone il  numero  complessivo e le modalita' procedimentali con particolare riferimento  ai  criteri  di  valutazione  dei  pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta.
 
 652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, e' autorizzata la  spesa  di  7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
 
 653.  Per  gli anni dal 2007 al 2009 incluso, e' fatto divieto alle universita'  statali  e  non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici  aventi  valore legale, di istituire e attivare facolta' o corsi  di  studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale  e  amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di  razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi  decentrate  gia'  esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province  autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione.
 
 654.  In  favore  della  "Fondazione  Collegio europeo" di Parma e' autorizzata  per  ciascuno  degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento.
 
 655.  Ai  fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da   656   a   672,   che  costituiscono  principi  fondamentali  del coordinamento  della  finanza  pubblica  ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
 
 656.  A  decorrere  dall'anno 2007, e' avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale  base  di  riferimento  per  il patto di stabilita' interno, il saldo  finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalita' di   sperimentazione   sono   definiti   con   decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  fmanze,  di concerto con il Ministro per gli affari   regionali   e  le  autonomie  locali,  sentita  la  predetta Conferenza.
 
 657.  In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656,  per  il  triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna  regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658,  non  puo'  essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso  di  spese  finali  dell'anno  2005 diminuito dell' 1,8 per cento  e,  per  gli  anni  2008  e 2009, non puo' essere superiore al complesso  delle  corrispondenti  spese  finali dell'anno precedente, calcolato  assumendo  il  pieno  rispetto  del  patto  di  stabilita' interno,  aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.
 
 658.  Il  complesso  delle  spese finali e' determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
 a)  spese  per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore;
 b) spese per la concessione di crediti.
 
 659.  Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
 
 660.  Per  gli  esercizi  2007,  2008  e 2009, le regioni a statuto speciale  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro  il  31  marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle  finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale,  nonche'  dei  relativi  pagamenti,  in  coerenza  con  gli obiettivi  di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  il  presidente  dell'ente trasmette  la  proposta  di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.  In  caso  di  mancato  accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai commi da 676 a  695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il  31  marzo  di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi  territori,  le  disposizioni  previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.
 
 661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che  nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre  un  risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,  in  misura proporzionale  all'incidenza  della  finanza  di  ciascuna  regione a statuto  speciale  o  provincia  autonoma  sulla  finanza regionale e locale  complessiva,  anche  mediante  l'assunzione dell'esercizio di funzioni  statali,  attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con  le  modalita'  stabilite  dai  rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita'  e  l'entita'  dei  risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.
 
 662.  Sulla  base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, le norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni per  assicurare  in  via permanente il coordinamento tra le misure di finanza   pubblica   previste  dalle  leggi  costituenti  la  manovra finanziaria  dello  Stato  e  l'ordinamento  della  finanza regionale previsto  da  ciascuno  statuto  speciale  e  dalle relative norme di attuazione,  nonche'  le  modalita'  per  il  versamento dell'imposta regionale  sulle attivita' produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
 
 663.  Resta  ferma  la  facolta'  delle  regioni  e  delle province autonome  di Trento e di Boh zano di estendere le regole del patto di stabilita'   interno   nei  confronti  dei  loro  enti  ed  organismi strumentali,   nonche'  per  gli  enti  ad  ordinamento  regionale  o provinciale.
 
 664.  Ai  fini  del  rispetto del principio del coordinamento della finanza  pubblica,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  autorizzano  le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito  dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  fmo ad un ammontare complessivo delle relative rate, per  capitale  ed  interessi,  non  superiore  al  15 per cento delle entrate  proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome  sono  tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; e' fatta comunque   salva   la  facolta'  di  prevedere  un  limite  inferiore all'indebitamento.
 
 665.  Sulla  base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656,  si  procede,  anche  nei confronti di una sola o piu' regioni o province  autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove  regole  devono  comunque  tenere conto del saldo in termini di competenza  e  di  cassa.  Il  saldo di competenza e' calcolato quale somma   algebrica  degli  importi  risultanti  dalla  differenza  tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.
 
 666.  Per  il  monitoraggio  degli adempimenti relativi al patto di stabilita'  interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono  trimestralmente  al  Ministero  dell'economia e delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro   trenta   giorni   dalla  fine  del  periodo  di  riferimento, utilizzando  il  sistema  web  appositamente previsto per il patto di stabilita'  interno  nel  sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni  riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa,  attraverso  un  prospetto  e  con  le  modalita' definiti con decreto  del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
 667.  Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno,  ciascuna  regione  e  provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di  riferimento,  al Ministero dell'economia e delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una  certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e  dal  responsabile  del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 666.
 
 668.  Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di   stabilita'  interno,  ciascuna  regione  a  statuto  speciale  e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di  attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma  662.  Fino  alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria  si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 660.
 
 669.  In  caso  di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo  agli  anni  2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi  667  e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo a quello di riferimento. Detti   provvedimenti   devono   essere   comunicati   al   Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale  dello  Stato,  entro  la  medesima  data,  con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia, il  presidente  della  regione,  in  qualita' di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati,  entro  la  medesima  data, con le stesse modalita'. Allo scopo  di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto   adempimento   degli   obblighi   tributari,  il  Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale  dello  Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui  al  comma  666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome  che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di quelle  che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali   i   commissari  ad  acta  non  hanno  inviato  la  prescritta comunicazione.
 
 670.  Decorso  inutilmente  il  termine  del 30 giugno previsto dal comma  669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:
 a)  l'imposta  regionale  sulla  benzina per autotrazione, di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;
 b)  la  tassa  automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.
 
 671.  Nelle  regioni  e  nelle  province  autonome in cui l'imposta regionale  sulla  benzina  e'  gia'  in  vigore  nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.
 
 672.   Scaduto  il  termine  del  30  giugno  i  provvedimenti  del commissario  ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671.
 
 673.  L'ultimo  periodo  del comma 1 dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' soppresso.
 |  |  |  | 674.  Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' soppresso.
 
 675.  All'articolo  6  del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' aggiunto il seguente comma:
 
 "l-bis.  Le  aliquote  e  le  compartecipazioni definitive di cui all'articolo  5,  comma  3,  sono  rideterminate,  a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare la  copertura  degli  oneri  connessi  alle  funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".
 
 676.  Ai  fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le  province  e  i  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il  triennio  2007-2009  con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi  da  677  a  695,  che  costituiscono principi fondamentali del coordinamento  della  finanza  pubblica  ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
 
 677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione 'del saldo  tendenziale  di  comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 678.  Per  la  determinazione  del  proprio  obiettivo specifico di miglioramento  del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura:
 a)  calcolare  la  media  triennale  per il periodo 2003-2005 dei saldi  di  cassa,  come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti  consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:
 1)  province:  0,400  per  l'anno  2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009;
 2)  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;
 b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini  di  cassa  in  ciascuno  degli  anni 2003, 2004 e 2005, come risultante  dai  propri  conti  consuntivi,  ed  applicare  ad essa i seguenti coefficienti:
 1)  province:  0,041  per  l'anno  2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;
 2)  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;
 c)  determinare  l'importo  annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e  b).  Gli  enti  che presentano una media triennale positiva per il periodo  2003-2005  dei  saldi  di  cassa  determinano  l'importo del concorso  alla  manovra  applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).
 
 679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma  678,  lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i  comuni  di  cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune deve  considerare  come  obiettivo  del  patto  di stabilita' interno l'importo   corrispondente  all'8  per  cento  della  suddetta  media triennale.
 
 680.  Il  saldo  finanziario e' calcolato in termini di cassa quale differenza  tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali,  correnti  e  in  conto  capitale,  quali risultano dai conti consuntivi.  Nel  saldo  finanziario  non sono considerate le entrate derivanti  dalla  riscossione  di  crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.
 
 681.  Per  il  rispetto  degli  obiettivi  del  patto di stabilita' interno,  per  ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire  un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini  di  cassa,  pari  a  quello  medio  del  triennio  2003-2005 migliorato  della  misura  annualmente determinata ai sensi del comma 678,  lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione  dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno.
 
 682.  Ai  fini  dei  saldi  utili  per  il  rispetto  del  patto di stabilita'  interno  i  trasferimenti  statali  sono  conteggiati, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  nella  misura  a  tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata.
 
 683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni  2007,  2008  e  2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale  differenza  tra  le  entrate finali e le spese finali al netto delle  entrate  derivanti  dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti  dalla  concessione  di  crediti. Nel saldo finanziario non sono  considerate  le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005,  derivanti  dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di  prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e  di  parte  corrente,  autorizzate  dal  Ministero,  necessarie per l'attivazione  di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.
 
 684.  Il  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato,  a  decorrere  dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata  e  di  uscita  in  termini  di  competenza in misura tale da consentire  il  raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di  stabilita'  interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che  hanno  approvato  il  bilancio di previsione in data anteriore a quella  dell'entrata  in  vigore  della  presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
 
 685.  Per  il  monitoraggio  degli adempimenti relativi al patto di stabilita'  interno, le province e i comuni con popolazione superiore a   5.000   abitanti   trasmettono   trimestralmente   al   Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale  dello  Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto        di        stabilita'        interno       nel       sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it",  le  informazioni riguardanti sia la  gestione  di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683,  sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti  con  decreto  del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679.
 
 686.  Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno,  ciascuno  degli enti di cui al comma 676 e' tenuto  a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di  riferimento,  al Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una  certificazione,  sottoscritta  dal  rappresentante  legale e dal responsabile  del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 685.
 
 687.   Per   gli  enti  istituiti  nel  periodo  2003-2005,  si  fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i  quali  sono  disponibili  i  bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo  su  cui applicare le regole del patto di stabilita' interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilita' interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.
 
 688.  Gli  enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del  patto  di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
 
 689.  Si  intendono  esclusi  per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli  obiettivi del patto di stabilita' interno, gli enti locali per i  quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare  e'  stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
 690.  Le  informazioni  previste  dai  commi 685 e 686 sono messe a disposizione   dell'UPI   e   dell'ANCI   da   parte   del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  secondo  modalita'  e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
 
 691.  In  caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il  Presidente  del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma  1,  della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad  adottare  i  necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalita'  definite  dal  decreto  di  cui  al  comma  685. Qualora i suddetti  enti  non  adempiano,  il  sindaco  o  il  presidente della provincia,  in  qualita'  di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la  medesima  data,  con  le modalita' indicate dal decreto di cui al comma  685.  Allo  scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria  per  il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della Ragioneria  generale  dello  Stato  cura  la  pubblicazione  sul sito informatico  di  cui  al  comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali  che  non  hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di quelli  che  hanno adottato opportuni provvedimenti nonche' di quelli per  i  quali  i  commissari  ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
 
 692.  Decorso  inutilmente  il  termine  del 30 giugno previsto dal comma 691:
 a)  nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in  corso,  i  contribuenti  tenuti  al  versamento  dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche calcolano l'imposta  maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
 b)  nelle  province  interessate,  con  riferimento al periodo di imposta  in  corso,  l'imposta  provinciale  di  trascrizione,  per i pagamenti   effettuati  a  decorrere  dal  1°  luglio,  e'  calcolata applicando  un  aumento  del  5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.
 
 693.   Scaduto  il  termine  del  30  giugno  i  provvedimenti  del commissario  ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692.
 
 694.  I  commi  23,  24,  25  e  26  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.
 
 695. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "per il Consiglio superiore della magistratura," sono inserite  le  seguenti:  "per  gli  enti  gestori delle aree naturali protette,".
 
 696.  I  trasferimenti  erariali  per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo  1,  commi  153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
 697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui all'articolo  31,  comma  8,  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, confermate,  da  ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.
 
 698.  All'articolo  204,  comma  1,  del  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive modificazioni, le parole: "non supera  il  12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non supera il  15  per cento". All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  alla lettera b), le parole: "non superiore al 16 per cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non  superiore al 15 per cento" e la lettera c) e' abrogata.
 
 699.  Al  comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  il  secondo  periodo e' soppresso con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
 
 700.  Sono  abrogati  i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 
 701.  Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e' sostituito dal seguente: "Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
 
 702.  In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli  obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento del  gettito compartecipato di cui al comma 191, sara' effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilita' interno.
 
 703.  Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario  di  cui  all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  sono  disposti i seguenti interventi  di  cui  37,5  milioni di euro destinati a compensare gli effetti  sul  fabbisogno  e  sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:
 a)  fino  ad  un  importo  complessivo  di 55 milioni di euro, il contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,   nei  quali  il  rapporto  tra  la  popolazione  residente ultrasessantacinquenne  e  la  popolazione  residente  complessiva e' superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno  il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;
 b)  fino  ad  un  importo  complessivo  di 71 milioni di euro, il contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,  nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta' inferiore  a  cinque  anni  e la popolazione residente complessiva e' superiore  al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno  il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale;
 c)  ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a 3.000 abitanti, e' concesso  un  ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42  milioni  di  euro,  per  le  medesime  finalita'  dei  contributi attribuiti   a   valere   sul   fondo  nazionale  ordinario  per  gli investimenti;
 d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo complessivo di  20  milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.
 
 704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie  di  cui  all'articolo  144  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato,  che  provvede  al  rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento.
 
 705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui  organi  consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il  Ministero  dell'interno  provvede, su richiesta della commissione straordinaria,  ad  erogare  in  un'unica  soluzione  i trasferimenti erariali  e  la  quota  di  compartecipazione  al  gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.
 
 706. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 
 707.  Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si  trovano,  alla  data  del  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  nella condizione  di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, e' corrisposto dal Ministero dell'interno   un   contributo   destinato   alla   realizzazione   o manutenzione  di  opere  pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni  di  euro,  ripartiti in base alla popolazione residente come risultante  al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto,  gli  enti  con  popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
 
 708.  Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707 si  provvede  a  valere  sul  fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma  1,  lettera  a),  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
 
 709.  All'articolo  1,  comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,   dopo   il  secondo  periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  "La ripartizione  e'  effettuata  per  il  90  per  cento  in  base  alla popolazione  e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il  40  per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano".
 
 710.  Ai  fini  dell'approvazione  del bilancio di previsione degli enti  locali  e  della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio  sono  confermate,  per  l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
 
 711.  Al  comma  3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  dopo  le  parole:  "servizi  non  commerciali" sono inserite le seguenti:  ",  per i quali e' previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,".
 
 712.   A   decorrere   dall'anno  2007,  la  dichiarazione  di  cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle rendite  catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui  al  decreto  del  Ministro  dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestante  il  minor  gettito  dell'imposta  comunale sugli immobili derivante  da  fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al  Ministero  dell'interno  entro  il  termine perentorio, a pena di decadenza,  del  30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la minore entrata.
 
 713.  Per l'anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni  previste  dal  testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti  e  per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente  per  spese  di  manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
 
 714.  All'articolo  242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente".
 
 715.  Nei  casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai  sensi  dell'articolo  143  del  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo 110 del medesimo testo unico nonche' l'incarico di revisore dei conti e   i  rapporti  di  consulenza  e  di  collaborazione  coordinata  e continuativa   sono   risolti  di  diritto  se  non  rinnovati  entro quarantacinque    giorni    dall'insediamento    della    commissione straordinaria per la gestione dell'ente.
 
 716. Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da 703  a  707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,  il  fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui all'articolo  61  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,  e' ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di 130  milioni  di  euro  per  l'anno  2008 e di 65 milioni di euro per l'anno 2009.
 
 717.  Il  comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 
 "2-ter.   I   contributi   previsti  dalla  presente  legge,  con esclusione  di  quelli  previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non  superiore  al  50  per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,  risultanti  dal  bilancio  dell'impresa  stessa,  sono concessi  alle  imprese  editrici  e  alle emittenti radiotelevisive, comunque  costituite,  che  editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome  Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a  condizione  che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani  o  che  non  possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano  i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), , f) e g) del  comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui  al  periodo  precedente  i  contributi  sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e  2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal  bilancio dell'impresa  stessa,  sono  concessi ai giornali quotidiani italiani editi  e  diffusi  all'estero  a  condizione  che le imprese editrici beneficiarie  possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g)  del  comma  2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla  domanda  i bilanci corredati da una relazione di certificazione da  parte  di  societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa".
 
 718.  Fermo  restando  quanto  disposto  dagli articoli 60 e 63 del testo  unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive  modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di  un  ente  locale,  della  carica  di  componente  degli organi di amministrazione di societa' di capitali partecipate dallo stesso ente non da' titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della societa'.
 
 719.  L'indennita'  di  fine  mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'interno 4 aprile 2000,  n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.
 
 720.  All'articolo  13  del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "ventiquattro mesi";
 b)  al  comma  3,  secondo  periodo,  sono  soppresse le seguenti parole:   "da   collocare  sul  mercato,  secondo  le  procedure  del decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi";
 c)  al  comma  4,  secondo  periodo, la parola: "perfezionate" e' sostituita dalla seguente: "bandite".
 
 721.  Ai  fini  del  contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano  disposizioni,  normative  o  amministrative, finalizzate ad assicurare  la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare  dei  compensi e delle indennita' dei componenti degli organi   rappresentativi   e   del  numero  di  questi  ultimi,  alla soppressione   degli   enti  inutili,  alla  fusione  delle  societa' partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.
 
 722.  La  disposizione  di  cui  al comma 721 costituisce principio fondamentale  di  coordinamento  della  finanza pubblica, ai fini del rispetto  dei  parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea.
 
 723.  I  risparmi  di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721 devono  garantire  un  miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali   pari   al  10  per  cento  rispetto  ai  saldi  dell'anno precedente.
 
 724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualita' dell'azione di governo degli enti locali, e' istituita un'Unita'  per  il  monitoraggio  con  il  compito  di  accertare  la ricorrenza   dei  presupposti  per  il  riconoscimento  delle  misure premiali  previste  dalla  normativa  vigente  e  di  provvedere alla verifica  delle  dimensioni  organizzative ottimali degli enti locali anche  mediante  la  valutazione delle loro attivita', la misurazione dei  livelli  delle  prestazioni  e  dei  servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento  dei risultati conseguiti, tenendo altresi' conto dei dati  relativi al patto di stabilita' interno. Con successivo decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per  gli  affari  regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e  sentita  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unita', alla sua organizzazione ed al suo  funzionamento.  Al  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le autonomie   locali   sono   attribuite   le   funzioni  di  vigilanza sull'Unita'.  Per il funzionamento dell'Unita' e' istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con  una  dotazione  finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dal  2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.
 
 725.  Nelle  societa' a totale partecipazione di comuni o province, il  compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e  ai  componenti  del  consiglio di amministrazione, non puo' essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per  cento  delle indennita' spettanti, rispettivamente, al sindaco e al  presidente  della  provincia  ai sensi dell'articolo 82 del testo unico  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma  la  possibilita' di prevedere indennita' di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.
 
 726.  Nelle  societa'  a  totale  partecipazione  pubblica  di  una pluralita'  di  enti  locali,  il compenso di cui al comma 725, nella misura  ivi  prevista,  va  calcolato in percentuale della indennita' spettante  al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di  partecipazione  e,  in  caso  di  parita'  di  quote, a quella di maggiore  importo  tra  le indennita' spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.
 
 727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono  dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.
 
 728.  Nelle  societa' a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti  pubblici  o  privati,  i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi  dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque  punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle societa' in cui la partecipazione degli enti locali e'  pari  o  superiore  al  50 per cento del capitale, e di due punti percentuali  ogni  cinque  punti  percentuali  di  partecipazione  di soggetti   diversi  dagli  enti  locali  nelle  societa'  in  cui  la partecipazione  degli  enti  locali  e' inferiore al 50 per cento del capitale.
 
 729.   11   numero  complessivo  di  componenti  del  consiglio  di amministrazione  delle  societa'  partecipate totalmente anche in via indiretta  da  enti locali, non puo' essere superiore a tre, ovvero a cinque  per  le  societa'  con  capitale, interamente versato, pari o superiore   all'importo   che   sara'  determinato  con  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei ministri su proposta del Ministro per gli  affari  regionali  e  le  autonomie  locali,  di concerto con il Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle societa'  miste  il  numero  massimo  di  componenti del consiglio di amministrazione  designati  dai soci pubblici locali comprendendo nel numero  anche  quelli  eventualmente designati dalle regioni non puo' essere  superiore  a  cinque. Le societa' adeguano i propri statuti e gli  eventuali  patti  parasociali  entro  tre  mesi dall' entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
 
 730.  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano adeguano  ai  principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi  degli  amministratori delle societa' da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette  societa'.  L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
 
 731. Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  al  comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";
 b)  al  comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,".
 
 732.  Nel  comma  3  dell'articolo  234  del  testo unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, il numero: "5.000" e' sostituito dal seguente: "15.000".
 
 733.  Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle societa' quotate in borsa.
 
 734.  Non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
 
 735. Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi da  725  a  734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell' albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del  responsabile  individuato  da  ciascun  ente.  La pubblicita' e' soggetta  ad  aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione  e'  punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede  la  societa'. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari  che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le  indennita'  di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.
 
 736.   Le   norme   del   presente   comma  costituiscono  principi fondamentali  per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli  117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le  operazioni  di  gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati,  da  parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate  alla  riduzione  del  costo  finale  del  debito  e  alla riduzione  dell'esposizione  ai  rischi  di mercato. Gli enti possono concludere  tali  operazioni  solo  in  corrispondenza  di passivita' effettivamente  dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.
 
 737.  All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
 
 "2-bis.   A   partire   dal   1°  gennaio  2007,  nel  quadro  di coordinamento  della  finanza  pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione,  i  contratti  con  cui le regioni e gli enti di cui al testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono  in  essere  le  operazioni  di  ammortamento  del debito con rimborso  unico  a  scadenza  e  le  operazioni in strumenti derivati devono  essere  trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  del  tesoro.  Tale trasmissione,  che  deve  avvenire  prima  della  sottoscrizione  dei contratti  medesimi,  e'  elemento  costitutivo  dell'efficacia degli stessi.  Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.
 2-ter.  Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in  violazione  alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza".
 
 738.  Gli  enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della  legge  n.  448  del  2001  conservano, per almeno cinque anni, appositi  elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie  e  di  indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.
 
 739. Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma  17  dell'articolo  3  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono  le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati  dai  fornitori  di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume,  ancorche' indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la  ristrutturazione  dei  piani  di  ammortamento.  Sono  escluse le operazioni  di  tale  natura  per  le  quali la delibera della Giunta regionale  sia  stata  adottata  prima  del 4 settembre 2006, purche' completate entro e non oltre il 31 marzo 2007. .
 
 740.  Al  comma  17,  primo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  sono soppresse le parole: "non collegati a un'attivita' patrimoniale preesistente".
 
 741.  All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
 
 "l0.   Non   compete  all'organo  straordinario  di  liquidazione l'amministrazione  dei  residui  attivi e passivi relativi ai fondi a gestione  vincolata, ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi   compreso   il   pagamento   delle   relative   spese,   nonche' l'amministrazione   dei   debiti   assistiti   dalla  garanzia  della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206".
 
 742.  L'adeguamento  dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente  dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo  1989,  n.  88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma  34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, come da ultimo modificato dal comma 746, e' stabilito per l'anno 2007:
 a)  in  469,16  milioni  di  euro  in  favore  del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione  speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza   e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo (ENPALS);
 b)  in  115,93  milioni  di  euro  in  favore  del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera  a),  della  gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani.
 
 743.  Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007 in  16.650,39  milioni  di  euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera  a),  e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera b).
 
 744.  Gli  importi  complessivi  di  cui  ai  commi  742 e 743 sono ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al  comma  742,  lettera  a),  della  somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato dell'onere    relativo   ai   trattamenti   pensionistici   liquidati anteriormente  al  1°  gennaio  1989, nonche' al netto delle somme di 2,50  milioni  di  euro  e  di  57,94  milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
 
 745. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: "secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono sostituite  dalle  seguenti:  "secondo  il  criterio del rapporto tra contribuzione   e   prestazioni   con   l'applicazione   di  aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati".
 
 746.  All'articolo  59,  comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e successive modificazioni, il quinto periodo e' sostituito dal seguente:  "Sono  altresi' escluse dal predetto procedimento le quote assegnate  alle  gestioni  di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge  9  marzo  1989,  n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello  definito  con  legge  23  dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni,  rivalutato,  a  decorrere  dall'anno  1997, in misura proporzionale  al  complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente  con  legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5,  della  legge  9  marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri".
 
 747.  Al  fine  di  pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane  Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti  di  pensioni  effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le anticipazioni  di  tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle  pensioni  a  carico  dell'INPS  fino  alla  predetta  data  si intendono  concesse  direttamente  all'INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.
 
 748.  Ai  fini  della  copertura  dei maggiori oneri a carico della gestione  per  l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi  civili,  ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo  31  marzo  1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006:
 a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base  del  bilancio  consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e  successive  modificazioni,  in  eccedenza  rispetto agli oneri per prestazioni  e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;
 b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:
 1)  le  somme  che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS   per   l'anno   2005,  trasferite  alla  gestione  di  cui all'articolo  37  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88, e successive modificazioni,  in  eccedenza  rispetto  agli oneri per prestazioni e provvidenze  varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;
 2)  le  risorse  trasferite  all'INPS  ed  accantonate presso la medesima  gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005  del  medesimo  Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
 
 749.  All'  articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modifiche:
 a)  le  parole:  "1°  gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque ricorrano,   con   esclusione  dei  commi  3  e  4,  sono  sostituite rispettivamente  dalle  seguenti:  "1°  gennaio  2007" e "31 dicembre 2006";
 b) al comma 5:
 1) nel primo periodo, la parola: "erogate" e' soppressa;
 2)  nel  secondo periodo, le parole: "alle prestazioni maturate" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ai  montanti  delle  prestazioni accumulate";
 c)  al  comma  7,  nelle  lettere  b)  e  c),  le  parole:  "alle prestazioni  pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni";
 d)  al  comma  3,  le  parole  da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera  b),  n.  1):" sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere nuove  adesioni,  anche  con  riferimento  al  finanziamento  tramite conferimento del TFR:";
 e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla
 costituzione"  sono  inserite  le  seguenti: ", entro il 31 marzo
 2007,"; f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
 
 "3-bis.  Per  le  forme pensionistiche complementari di cui agli articoli  12  e  13,  le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.";
 g) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 
 "4.  A  decorrere  dal  l° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari  che  hanno  provveduto  agli  adeguamenti  di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo  le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni  anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del  TFR.  Relativamente  a  tali  adesioni,  le forme pensionistiche complementari  che  entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della  COVIP,  anche  tramite  procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo   19,   comma   2,   lettera   b),  l'autorizzazione  o l'approvazione  in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi' provveduto,  per  quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui  al  comma  3,  lettera  b),  n. l), ricevono, a decorrere dal 1° luglio  2007,  il  versamento  del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il l° gennaio 2007  e  il  30  giugno  2007.  Con  riguardo  ai  lavoratori  di cui all'articolo  8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si  applica  relativamente  al versamento del residuo TFR. Qualora la forma  pensionistica  complementare  non  abbia  ricevuto entro il 30 giugno  2007  la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente e'  consentito  trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra  forma  pensionistica  complementare,  anche  in  mancanza  del periodo  minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6".
 
 750.  Per  le  disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.
 
 751. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  le parole: "Commissione di vigilanza sulle forme  pensionistiche  complementari" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione".
 
 752.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.
 
 753.  All'articolo  23  del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  e.  successive  modificazioni,  dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
 
 "4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di  entrata  in  vigore  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere  nuove  adesioni  anche  con  riferimento  al  finanziamento tramite  conferimento  del  TFR  a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme,  ai  fini  del  conferimento  del  TFR,  devono  adeguarsi, in conformita'  delle  disposizioni emanate in attuazione dell' articolo 20,  comma  2,  del  presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007".
 
 754.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  disciplinate  le  modalita'  di regolazione di debito e credito delle   imprese   nei   confronti  dell'INPS,  relativi  agli  sgravi contributivi  di  cui  ai  decreti  del  Ministro  del lavoro e della previdenza  sociale  5  agosto  1994  e  24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n.  57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto sono sospese   le  procedure  esecutive  e  le  imprese  stesse  non  sono considerate  morose  ai  fini  del  rilascio  del  documento unico di regolarita' contributiva (DURC).
 
 755.  Con  effetto  dal 1° gennaio 2007, e' istituito il "Fondo per l'erogazione   ai  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato  dei trattamenti  di  fine  rapporto  di  cui all'articolo 2120 del codice civile",  le  cui  modalita' di finanziamento rispondono al principio della  ripartizione,  ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il  predetto  Fondo  garantisce  ai lavoratori dipendenti del settore privato   l'erogazione  dei  trattamenti  di  fine  rapporto  di  cui all'articolo  2120  del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti  di  cui  al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
 
 756.  Con  effetto  sui  periodi  di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007,  al  fine  del  finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo  Fondo  affluisce  un  contributo  pari  alla  quota  di cui all'articolo  2120  del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo  3,  ultimo  comma,  della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata  a  decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252.  Il  predetto  contributo  e' versato mensilmente dai datori  di  lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita' stabilite  con  il  decreto  di  cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento  del  predetto  contributo  i datori di lavoro che abbiano alle  proprie  dipendenze  meno  di  50  addetti. La liquidazione del trattamento  di  fine  rapporto  e  delle  relative  anticipazioni al lavoratore   viene   effettuata,  sulla  base  di  un'unica  domanda, presentata  dal  lavoratore  al  proprio datore di lavoro, secondo le modalita'  stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui   al  comma  755,  limitatamente  alla  quota  corrispondente  ai versamenti   effettuati  al  Fondo  medesimo,  mentre  per  la  parte rimanente  resta  a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di accertamento  e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
 
 757.  Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756  sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 758.  Le  risorse  del  Fondo  di  cui al comma 755, al netto delle prestazioni  erogate,  della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero  dal  versamento  del contributo di cui all'articolo 10, comma  2,  del  decreto  legislativo  5  dicembre  2005, n. 252, come modificato  dal  comma  764,  e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni    alle   forme   pensionistiche   complementari   derivanti dall'applicazione     della     presente     disposizione,    nonche' dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  del decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito  dal  comma  766, nonche' degli oneri di cui al comma 765, sono  destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla  presente  legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni  caso  nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.
 
 759.  Con  il  procedimento  di  cui  all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate  le  risorse  del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.
 
 760.  Entro  il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della  previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  5 dicembre  2005, n. 252, quantificando altresi' le adesioni alle forme pensionistiche  complementari  derivanti  dall'applicazione dei commi 749  e  seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la  consistenza  finanziaria  e le modalita' di utilizzo del Fondo di cui  al  comma  755.  Nella  prima  relazione  il  Ministro riferisce altresi'  sulle  condizioni  tecnico-finanziarie  necessarie  per  la costituzione  di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il   TFR,   dei   trattamenti  aggiuntivi  a  quelli  della  pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.
 
 761.  Lo  schema  di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma  755  e  la  relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco  1  annesso alla presente legge e' altresi' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.
 
 762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei  limiti  degli  importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge,  sono  accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle   finanze,  subordinatamente  alla  decisione  delle  autorita' statistiche  comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di  cui  al comma 755 e alla conseguente compatibilita' degli effetti complessivi  del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilita' dell'Italia.
 
 763.  All'articolo  3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il  primo  e  il  secondo  periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto  dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30  giugno  1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  103,  e  con  esclusione  delle  forme  di previdenza sostitutive dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  allo scopo di assicurare l'equilibrio   di   bilancio   in   attuazione   di  quanto  previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994,  la  stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti  legislativi  e'  da  ricondursi  ad  un  arco  temporale non inferiore  ai  trenta  anni.  Il  bilancio tecnico di cui al predetto articolo  2,  comma  2,  e'  redatto  secondo criteri determinati con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni   e   le   fondazioni   interessate,  sulla  base  delle indicazioni  elaborate  dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal  Nucleo  di  valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze  e  in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2,  comma  2,  sono  adottati  dagli  enti  medesimi, i provvedimenti necessari  per  la  salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine,  avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianita'  gia'  maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti  dai  provvedimenti  suddetti  e  comunque tenuto conto dei criteri  di  gradualita'  e  di  equita'  fra generazioni. Qualora le esigenze  di  riequilibrio  non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente  interessato  e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa  previdenziale,  possono  essere  adottate  le  misure  di  cui all'articolo  2,  comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509".  Sono  fatti  salvi  gli  atti  e  le  deliberazioni in materia previdenziale  adottati  dagli  enti  di  cui  al  presente  comma ed approvati  dai  Ministeri  vigilanti  prima  della data di entrata in vigore della presente legge.
 
 764.  All'articolo  10  del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
 
 "1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per cento   dell'ammontare   del   TFR   annualmente  destinato  a  forme pensionistiche   complementari   e   al  Fondo  per  l'erogazione  ai lavoratori  dipendenti  del  settore  privato dei trattamenti di fine rapporto  di  cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per cento.
 2.   Il  datore  di  lavoro  e'  esonerato  dal  versamento  del contributo  al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29  maggio  1982,  n.  297,  e successive modificazioni, nella stessa percentuale  di  TFR  maturando  conferito  alle forme pensionistiche complementari  e  al  Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del   settore  privato  dei  trattamenti  di  fine  rapporto  di  cui all'articolo 2120 del codice civile.
 3.   Un'ulteriore   compensazione  dei  costi  per  le  imprese, conseguenti   al  conferimento  del  TFR  alle  forme  pensionistiche complementari  e  al  Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del   settore  privato  dei  trattamenti  di  fine  rapporto  di  cui all'articolo 2120 del codice civile, e' assicurata anche mediante una riduzione  del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri,  correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e  secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  8  del decreto-legge 30 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni";
 b) il comma 4 e' abrogato;
 c)  al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".
 
 765.  Ai  fini  della  realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del  lavoro  e  della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli  alle forme pensionistiche complementari nonche' per fare fronte  agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di  espressione  delle  volonta' dei lavoratori di cui all'articolo 8 del  decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro.
 Alla  ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Commissione  di  vigilanza  sui fondi pensione (COVIP),  da  emanare  entro  un mese dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  definite le modalita' di attuazione di quanto  previsto  dal  predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252   del   2005,  con  particolare  riferimento  alle  procedure  di espressione  della  volonta' del lavoratore circa la destinazione del trattamento  di  fine  rapporto  maturando,  e  dall'  articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.
 766.  Al  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
 
 "Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme  pensionistiche  complementari  e al Fondo per l'erogazione del TFR).  -  1.  In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori  di  lavoro  per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto  (TFR)  alle  forme  pensionistiche  complementari ovvero al "Fondo  per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei  trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio  2008,  e'  riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro  dovuti  alla  gestione  di  cui all'articolo 24 della legge 9 marzo  1989,  n.  88,  per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali  indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale  di  TFR  maturando  conferito  alle forme pensionistiche complementari  e  al  predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero   contributivo   di   cui  al  presente  comma  si  applica prioritariamente  considerando,  nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternita' e per disoccupazione e in ogni caso escludendo  il  contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della  legge  29  maggio  1982,  n. 297, nonche' il contributo di cui all'articolo  25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora  l'esonero  di  cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della   legge  9  marzo  1989,  n.  88,  l'importo  differenziale  e' trattenuto,  a  titolo  di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare  complessivo  dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere  derivante  dal  presente comma e' valutato in 414 milioni di euro  per  l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009";
 b) alla tabella A, le parole: "prevista dall'articolo 8, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 8, comma 1".
 
 767.  Le  risorse  di  cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento relativo all'anno   2007   possono   essere   utilizzate  anche  ai  fini  del finanziamento   delle   spese   di  avvio  dei  Fondi  di  previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
 
 768.  Con effetto dal l° gennaio 2007, le aliquote contributive per il   finanziamento   delle  gestioni  pensionistiche  dei  lavoratori artigiani  e  commercianti  iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono  stabilite  in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal l° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
 
 769.  Con  effetto  dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento    per    gli   iscritti   all'assicurazione   generale obbligatoria  ed  alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e' elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In  conseguenza  del  predetto  incremento,  le  aliquote  di  cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
 
 770.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2007, l'aliquota contributiva pensionistica   per  gli  iscritti  alla  gestione  separata  di  cui all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino  assicurati  presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono  stabilite  in  misura  pari  al 23 per cento. Con effetto dalla medesima  data  per  i  rimanenti  iscritti  alla  predetta  gestione l'aliquota   contributiva   pensionistica   e  la  relativa  aliquota contributiva  per  il  computo  delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.
 
 771.  All'articolo  58  della  legge  17  maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 2:
 1) la parola "dodici" e' sostituita dalla seguente: "tredici";
 2)  le  parole:  "cinque  designati dalle associazioni sindacali rappresentative  degli  iscritti  al  Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo";
 b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 
 "3.  Il  presidente  del comitato amministratore e' eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo".
 
 772. L'incremento contributivo di cui al comma 770 non puo' in ogni caso  determinare  una  riduzione  del  compenso  netto percepito dal lavoratore  superiore  ad  un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal fine,  si  assume  a  riferimento  il  compenso  netto  mensile  gia' riconosciuto  alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso  di  rapporti  in  essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal  lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantita'  e  qualita'  del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi   normalmente   corrisposti   per   prestazioni  di  analoga professionalita', anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.
 
 773.  Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1°  gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti   artigiani   e   non   artigiani   e'   complessivamente rideterminata  nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  due  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente  legge, e' stabilita la ripartizione del predetto contributo tra  le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano  anche  con  riferimento agli obblighi contributivi  previsti  dalla  legislazione  vigente in misura pari a quella  degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui  al  presente  comma  viene  meno  per  le  regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti  artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978,  n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero  di  addetti  pari  o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota  del  10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai  soli  contratti  di  apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi  contributivi  maturati  nel  primo  anno di contratto e di 7 punti  percentuali  per  i  periodi contributivi maturati nel secondo anno  di  contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento  per  i  periodi  contributivi maturati negli anni di contratto successivi  al secondo. A decorrere dal l° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI  del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,  sono  estese le disposizioni in materia di indennita' giomaliera  di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori  subordinati  e la relativa contribuzione e' stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.
 
 774.  L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore  dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del  regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive  e  sostitutive  di  detto regime prevista dall'articolo 1, comma  41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che  per le pensioni di reversibilita' sorte a decorrere dall'entrata in  vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data  di  decorrenza della pensione diretta, l'indennita' integrativa speciale gia' in godimento da parte del dante causa, parte integrante del  complessivo  trattamento  pensionistico percepito, e' attribuita nella   misura   percentuale   prevista   per   il   trattamento   di reversibilita'.
 
 775.  Sono  fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in  godimento  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, gia'  definiti  in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
 
 776.  E  abrogato  l'articolo  15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
 
 777.  L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile  1968,  n. 488, e successive modificazioni, si interpreta   nel   senso   che,   in  caso  di  trasferimento  presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad  enti  previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed  accordi  internazionali  di  sicurezza  sociale,  la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e' determinata  moltiplicando  l'importo  dei  contributi trasferiti per cento  e  dividendo  il  risultato  per  l'aliquota  contributiva per invalidita',  vecchiaia  e  superstiti  in  vigore  nel periodo cui i contributi   si   riferiscono.   Sono   fatti   salvi  i  trattamenti pensionistici  piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 778.  Con  effetto  dall'anno  2006,  a  decorrere dal 1° luglio di ciascun   anno,   alle   prestazioni   economiche   erogate  a  norma dell'articolo  14-viciesquater  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo  23  febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. E' abrogato  il  comma 2 dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
 
 779.  Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su  delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali,  nel  limite  complessivo  di  un  importo  pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007.
 
 780.  Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro dell'economia   e   delle  finanze,  su  delibera  del  consiglio  di amministrazione   dell'INAIL,   e'  stabilita  con  riferimento  alla gestione  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, lettera b), del decreto legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  la riduzione dei premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate   da  un  tasso  di  incremento  del  gettito  contributivo complessivo  relativo  alla  gestione unitaria dell'ente accertato in sede  di  bilancio  consuntivo  per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione  nominale  del  prodotto  interno  lordo  indicato  per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
 
 781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente riconosciuta  alle  imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:
 a)   abbiano   adottato  piani  pluriennali  di  prevenzione  per l'eliminazione  delle  fonti  di rischio e per il miglioramento delle condizioni  di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da  associazioni  dei  datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  territoriale,  anche all'interno  di  enti  bilaterali,  e  trasmessi agli Ispettorati del lavoro;
 b)  non  abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
 
 782.  Dopo  l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' inserito il seguente:
 
 "Art.   13-bis.   -   (Disposizioni   in   tema   di  menomazione dell'integrita' psicofisica) - 1. All'articolo 178 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  al  secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e,  per  gli  infortuni  sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali  denunciate  a  decorrere  dal 1° gennaio 2007, abbiano subito  o  subiscano  una  menomazione dell'integrita' psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento".
 
 2.  All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, dopo le parole: "purche' non superiore  all'ottanta  per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le   malattie  denunciate  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  con menomazione  dell'integrita'  psicofisica di qualunque grado, purche' non superiore al 60 per cento".
 
 3.  All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per  cento"  sono  inserite  le  seguenti:  "e, per gli infortuni sul lavoro  verificatisi  nonche'  le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".
 
 4.  All'articolo  76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, dopo le parole: "invalidita' permanente  assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato  n.  3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro  verificatisi  nonche'  le malattie professionali denunciate a decorrere  dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".
 
 5.  All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, dopo le parole: "invalidita' permanente  assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato  n.  3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro  verificatisi  nonche'  le malattie professionali denunciate a decorrere  dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".
 
 6.  All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' aggiunto il seguente comma:
 "Ferme  restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro  verificatisi  nonche'  le malattie professionali denunciate a decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  lo  speciale assegno continuativo mensile  di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause  non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del  titolare  di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento".
 
 7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al  numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni  sul  lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate   a   decorrere   dal  1°  gennaio  2007,  dell'integrita' psicofisica di grado superiore al 20 per cento"".
 
 783. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6,  primo  periodo,  dopo le parole: "sulla domanda" sono inserite le seguenti: ", laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti  ed  altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi   i   documenti   attestanti  atti,  fatti,  qualita'  e  stati soggettivi,   gia'   in   possesso   della  pubblica  amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai  sensi  e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda  risulti  incompleta,  gli  interessi  legali  ed altri oneri accessori  decorrono  dalla  data  del  suo perfezionamento. Gli enti indicano  preventivamente  attraverso idonei strumenti di pubblicita' l'elenco  completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda".
 
 784.  A  decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui all'articolo  16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato  dal  comma  783,  sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti  normali  e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal  termine  per  la  pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli  operai  agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
 
 785. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,  si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della  legge  12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei  coltivatori  diretti,  coloni  e  mezzadri  continuano a trovare applicazione  le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
 
 786. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "e assimilati" sono soppresse.
 
 787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.  381,  e  di  cooperative  che  esplicano l'attivita' nell'area di servizi  socio-assistenziali,  sanitari e socio educativi, nonche' di altre  cooperative,  operanti  in settori e ambiti territoriali per i quali  sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle  norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente   della   Repubblica  30  maggio  1955,  n.  797,  decreti ministeriali  ai  fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza  sociale,  la  retribuzione giornaliera imponibile fissata dai  suddetti  decreti,  ai  fini  dei  contributi  previdenziali  ed assistenziali   e'   aumentata   secondo   le   seguenti  decorrenze, percentuali e modalita' di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007; del  60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009. Il  calcolo  e' effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la  predetta  retribuzione  imponibile  e  il  corrispondente  minimo contrattuale  giornaliero,  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni  superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni  previdenziali. E fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo,  la  facolta'  di  versamento  dei  contributi  dovuti sulle retribuzioni   effettivamente   corrisposte,  purche'  non  inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di  cui  al  terzo  e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.
 
 788.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie   assimilate   iscritti   alla  gestione  separata  di  cui all'articolo  2,  comma  26,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari  di  pensione  e  non  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,  e' corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a carico  dell'INPS  entro  il limite massimo di giorni pari a un sesto della  durata  complessiva  del  rapporto  di  lavoro  e comunque non inferiore  a  venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli  eventi  morbosi  di  durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta   prestazione   si  applicano  i  requisiti  contributivi  e reddituali  previsti per la corresponsione dell'indennita' di degenza ospedaliera  a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La  misura  della  predetta  prestazione  e'  pari  al  50  per cento dell'importo   corrisposto   a   titolo  di  indennita'  per  degenza ospedaliera  previsto  dalla  normativa vigente per tale categoria di lavoratori.  Resta  fermo,  in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo  indennizzabile  di  centottanta  giorni  nell'arco dell'anno solare.  Per  la  certificazione  e  l'attestazione  dello  stato  di malattia  che  dia  diritto  alla predetta indennita' si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  2  del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.  33,  e  successive  modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente  comma  si  applicano  le  disposizioni  in materia di fasce orarie di reperibilita' e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo  5,  comma  14,  del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,  e  successive  modificazioni.  Ai lavoratori di cui al presente comma,   che   abbiano   titolo   all'indennita'  di  maternita',  e' corrisposto  per  gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal l° gennaio   2007   un  trattamento  economico  per  congedo  parentale, limitatamente  ad  un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del  bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita'. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1°  gennaio  2007.  Le  prestazioni  di  cui  al  presente comma sono finanziate  a  valere  sul  contributo  previsto dall'articolo 84 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
 
 789.  La facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
 
 790.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale,  di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite  le modalita' di attuazione della disposizione di cui al  comma  789.  Con  il  medesimo  decreto  sono adeguate le tabelle emanate  per  l'applicazione  dell'articolo  13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
 
 791.  All'articolo  64,  comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo  26  marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  le  parole  da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a: "provvedimento," sono soppresse;
 b)  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro    dell'economia    e   delle   finanze,   e'   disciplinata l'applicazione  delle  disposizioni  di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti    delle   risorse   rinvenienti   dallo   specifico   gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto".
 
 792.  All'articolo  4  della  legge  3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 
 "2-bis.   Per  i  soggetti  che  abbiano  proseguito  l'attivita' lavorativa ancorche' l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione  o  prima  valutazione,  purche'  l'invalidita'  permanente riconosciuta  non  risulti  inferiore  ad  un  quarto della capacita' lavorativa  o  della  rivalutazione  dell'invalidita' con percentuale onnicomprensiva  anche  del  danno  biologico  e morale come indicato all'articolo  6,  comma  1,  al  raggiungimento  del  periodo massimo pensionabile,  anche  con  il  concorso  degli  anni di contribuzione previsti  dall'articolo  3,  comma  1,  la  misura del trattamento di quiescenza   e'  pari  all'ultima  retribuzione  annua  integralmente percepita  e  maturata,  rideterminata  secondo  le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1".
 
 793.  Per  gli  assistenti  domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati  presso  la  provincia  autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali  ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui  le  prestazioni  di  lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici   e   dei   lavoratori  interessati,  sia  che  dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da  imprese  individuali  o  persone  giuridiche. L'INPS determina le modalita' ed i termini di versamento.
 
 794.  All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le  parole:  "inferiore  all'80  per  cento"  sono  sostituite  dalle seguenti: "di qualsiasi entita' e grado".
 
 795.  All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo  le  parole:  "dalle  stragi  di tale matrice," sono aggiunte le seguenti:  "e  ai  loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge  ed  ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano  essi  dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti".
 
 796.  Per  garantire  il  rispetto  degli  obblighi comunitari e la realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio 2007-2009,  in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province  autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
 a)   il  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,  cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in 96.040 milioni di euro  per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285  milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50  milioni  di  euro,  per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore  finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'".  All'articolo  1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  le  parole:  "a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente all'anno 2006";
 b)  e'  istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di  1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno  2008  e  di  700  milioni  di  euro  per  l'anno 2009, la cui ripartizione  tra  le  regioni  interessate  da  elevati disavanzi e' disposta  con  decreto  del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di cui  alla  presente  lettera  e'  subordinato  alla sottoscrizione di apposito  accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre  2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano  di  rientro  dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia  le  misure  di  riequilibrio  del  profilo erogativo dei livelli essenziali  di  assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal  vigente  Piano  sanitario  nazionale  e  dal vigente decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di fissazione dei medesimi livelli   essenziali   di   assistenza,   sia  le  misure  necessarie all'azzeramento  del  disavanzo  entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure  previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata  nel supplemento  ordinario  n.  83  alla  Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio  2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo  automatico  o  che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito delle persone   fisiche   e   dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle attivita'  produttive.  Qualora  nel procedimento di verifica annuale del  piano  si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi  di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la  regione  interessata  puo' proporre misure equivalenti che devono essere  approvate  dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze.   In   ogni   caso   l'accertato   verificarsi  del  mancato raggiungimento   degli   obiettivi   intermedi   comporta   che,  con riferimento    all'anno    d'imposta    dell'esercizio    successivo, l'addizionale   all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino  all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha  carattere generalizzato e non settoriale e non e' suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi.   Qualora  invece  sia  verificato  che  il  rispetto  degli obiettivi  intermedi  e'  stato  conseguito  con  risultati  ottenuti quantitativamente  migliori, la regione interessata puo' ridurre, con riferimento    all'anno    d'imposta    dell'esercizio    successivo, l'addizionale   all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e l'aliquota  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive per la quota  corrispondente  al  miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati    dai    programmi    operativi   di   riorganizzazione, qualificazione  o  potenziamento  del  servizio  sanitario regionale, necessari   per   il  perseguimento  dell'equilibrio  economico,  nel rispetto  dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di  cui  all'articolo  1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo  1,  commi  278  e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  sono  vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le  determinazioni  in  esso  previste  possono comportare effetti di variazione   dei   provvedimenti  normativi  ed  amministrativi  gia' adottati   dalla   medesima  regione  in  materia  di  programmazione sanitaria.  Il  Ministero  della salute, di concerto con il Ministero dell'economia  e delle finanze, assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma  180,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano  di  rientro  dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso,  sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione  da  parte  del  Ministero  della salute e del Ministero dell'economia  e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole   regioni   con  funzioni  consultive  di  supporto  tecnico, nell'ambito   del   Sistema   nazionale   di   verifica  e  controllo sull'assistenza  sanitaria  di  cui  all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 c)  all'articolo  1,  comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: "all'anno d'imposta 2006" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "agli  anni  di  imposta  2006  e successivi".  Il  procedimento  per  l'accertamento  delle risultanze contabili  regionali,  ai  fini  dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e'  svolto  dal  Tavolo  tecnico  per  la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
 d)  al  fine  di  consentire  in  via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
 1)  in  deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto   legislativo   18   febbraio   2000,  n.  56,  il  Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzato   a   concedere   alle   regioni   a   statuto  ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente  comma  da accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma  6  dell'articolo  66  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo   di  finanziamento  della  quota  indistinta  del  fabbisogno sanitario,  quale  risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sulla ripartizione  delle  disponibilita' finanziarie complessive destinate al  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale per i medesimi anni;
 2)  per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  concedere  alla Regione siciliana anticipazioni  nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale  regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta  dall'intesa  espressa,  ai  sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale  per  i  medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione;
 3)  alle  regioni  che  abbiano  superato  tutti gli adempimenti dell'ultima  verifica  effettuata  dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005,  si  riconosce  la  possibilita'  di  un  incremento  di  detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
 4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole  regioni  si  provvede  a  seguito  dell'esito positivo della verifica  degli  adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
 5)  nelle  more  dell'intesa  espressa,  ai  sensi  delle  norme vigenti,  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sulla ripartizione  delle  disponibilita' finanziarie complessive destinate al  finanziamento  del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto  dal  riparto  per  l'anno  2006,  quale risulta dall'intesa espressa  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni   e   le   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e incrementato,  a  decorrere  dall' anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;
 6)  sono  autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari  anche  a  carico  delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
 7)  sono  autorizzate,  a  carico  di  somme  a qualsiasi titolo spettanti,  le  compensazioni  degli  importi a credito e a debito di ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  connessi  alla  mobilita' sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992,  e  successive  modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 e)  ai  fini  della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario,  cumulativamente  registrati  e  certificati fino all'anno 2005,   al   netto   per   l'anno   2005  della  copertura  derivante dall'incremento  automatico  delle  aliquote,  di cui all'articolo 1, comma  174,  della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, come da ultimo modificato  dalla  lettera c) del presente comma, per le regioni che, al  fine  della  riduzione  strutturale  del disavanzo, sottoscrivono l'accordo  richiamato  alla  lettera b) del presente comma, risultano idonei  criteri  di  copertura  a  carattere pluriennale derivanti da specifiche  entrate  certe  e  vincolate,  in  sede di verifica degli adempimenti  del  Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
 f)  per  gli  anni  2007  e seguenti sono confermate le misure di contenimento  della  spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del   farmaco  (AIFA)  ai  fini  del  rispetto  dei  tetti  stabiliti dall'articolo  48,  comma  1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n.  25  del  20  settembre  2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni  delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;
 g)  in  riferimento  alla disposizione di cui alla lettera f) del presente  comma,  per  il  periodo  1°  marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente  ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a  carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il  Servizio  sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro  il  termine  perentorio  del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla  medesima  AIFA  la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci,  della  misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi  di  cui  alla  deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA  n.  26  del  27  settembre  2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore  delle  regioni  interessate,  degli  importi  indicati  nelle tabelle  di  equivalenza  approvate  dall'AlFA,  secondo le modalita' indicate  nella  presente  disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi  dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante,  a  livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi  dei  propri  farmaci.  L'AIFA  delibera, entro il 10 febbraio 2007,   l'approvazione   della   richiesta   delle   singole  aziende farmaceutiche  e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei  prezzi  dei  relativi  farmaci  in  vigore il 30 settembre 2006, subordinando  tale  ripristino  al  versamento, da parte dell'azienda farmaceutica,  degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro  i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20  settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni  devono  essere  inviati  da  ciascuna  azienda  farmaceutica contestualmente  all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e  al  Ministero  della  salute  rispettivamente entro il 22 febbraio 2007,  22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei  termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci   dell'   azienda   farmaceutica  inadempiente,  l'automatico ripristino,  dal  primo  giorno  del  mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006;
 h)  in  coerenza  con  quanto  previsto  dalla  lettera g) l'AIFA ridetermina,  in  via  temporanea,  le  quote  di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella  medesima  disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la  riduzione  delle  predette  quote  e il corrispondente incremento della   percentuale   di  sconto  a  favore  del  Servizio  sanitario nazionale,  una  minore spesa dello stesso Servizio di entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti;
 i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa   farmaceutica   ai  sensi  di  quanto  stabilito  nella  parte conclusiva   della  lettera  f),  1'AIFA  provvede  alla  conseguente rimodulazione  delle  disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h);
 l)  nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, e' consentito l'accesso agli  importi  di  cui  all'articolo  1,  comma  181,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica
 registrata  negli  esercizi  2005  e  2006  anche  alle  seguenti
 condizioni: 1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per  la  spesa  farmaceutica  convenzionata,  in assenza del rispetto dell'obbligo  regionale  di  contenimento  della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28  febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma  174,  della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, come da ultimo modificato  dalla  lettera  c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del  40  per  cento.  Le  regioni  interessate,  in  alternativa alla predetta  applicazione  di  una  quota  fissa per confezione, possono adottare  anche  diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica  convenzionata,  purche' di importo adeguato a garantire l'integrale  contenimento  del  40  per  cento,  la  cui  adozione  e congruita' e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;
 2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per  la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo  regionale  di  contenimento  della spesa per la quota a proprio  carico,  l'avvenuta  presentazione,  da  parte della regione interessata,  entro  la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute  e  dell'economia  e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al   controllo  dei  farmaci  innovativi,  al  monitoraggio  dell'uso appropriato  degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la  cui  idoneita'  deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del  Comitato  paritetico  permanente per la verifica dell'erogazione dei  livelli  essenziali  di  assistenza  e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;
 m)  all'articolo  1,  comma  28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1)  il  secondo  periodo e' sostituito dal seguente: "I percorsi diagnostico-terapeutici  sono  costituiti  dalle  linee-guida  di cui all'articolo  1,  comma  283,  terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con   decreto  del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  con  la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico  del  Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro  della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri";
 2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze," e dopo le parole: "di Trento  e  di Bolzano," sono inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,";
 n)  ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione  edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato  dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67, e successive  modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 20 miliardi di euro,  fermo  restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con  le  regioni  e  l'assegnazione  di  risorse  agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle  effettive disponibilita' di bilancio. Il maggior importo di cui alla  presente  lettera  e'  vincolato  per  500 milioni di euro alla riqualificazione   strutturale   e   tecnologica   dei   servizi   di radiodiagnostica  e  di  radioterapia  di  interesse  oncologico  con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni  di  euro  ad  interventi  per  la realizzazione di strutture residenziali   dedicate   alle   cure   palliative   con  prioritario riferimento   alle   regioni  che  abbiano  completato  il  programma realizzativo  di  cui  all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre  1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1999,  n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare  nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione  e  all'ammodernamento  dei  sistemi  informatici delle   aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  e  all'integrazione  dei medesimi  con  i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra  le  regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera e' effettuato  con  riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
 1)   innovazione   tecnologica   delle  strutture  del  Servizio sanitario  nazionale,  con  particolare  riferimento  alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;
 2) superamento del divario Nord-Sud;
 3)  possibilita'  per  le regioni che abbiano gia' realizzato la programmazione    pluriennale,   di   attivare   una   programmazione aggiuntiva;
 4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica  14  gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
 5)  premialita'  per le regioni sulla base della tempestivita' e della   qualita'   di   interventi  di  ristrutturazione  edilizia  e ammodernamento tecnologico gia' eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
 o)  fatto  salvo  quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari  delle  prestazioni  sanitarie  dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla  presente  lettera,  a  partire dalla data di entrata in vigore della  presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale,  praticano  uno  sconto  pari al 2 per cento degli importi indicati  per  le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150  alla  Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di  laboratorio  dal  medesimo  decreto.  Fermo  restando il predetto sconto,  le  regioni  provvedono,  entro  il  28  febbraio  2007,  ad approvare  un  piano  di  riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di   diagnostica  di  laboratorio,  al  fine  dell'adeguamento  degli standard  organizzativi  e  di  personale  coerenti con i processi di incremento  dell'efficienza  resi  possibili  dal ricorso a metodiche automatizzate.  All'articolo  1,  comma  170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite
 le   societa'   scientifiche   e  le  associazioni  di  categoria
 interessate"; p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza  specialistica  ambulatoriale  gli  assistiti non esentati dalla  quota  di  partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una  quota  fissa  sulla  ricetta  pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate  in  regime  di  pronto  soccorso  ospedaliero non seguite da ricovero,  la  cui condizione e' stata codificata come codice bianco, ad  eccezione  di  quelli  afferenti  al pronto soccorso a seguito di traumatismi  ed  avvelenamenti  acuti,  gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per  le  prestazioni  erogate  in  regime  di pronto soccorso non e', comunque;  dovuta  dagli  assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni.  Sono  fatte  salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni  che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
 q)  all'articolo  1,  comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a)e' sostituita dalla seguente:
 
 "a)  con  le  procedure  di  cui  all'articolo 54 della legge 27 dicembre  2002,  n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione  degli  allegati  al  citato decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di  definizione  dei  livelli  essenziali  di assistenza, finalizzata all'inserimento,   nell'elenco  delle  prestazioni  di  specialistica ambulatoriale,  di  prestazioni  gia'  erogate  in regime di ricovero ospedaliero,  nonche'  alla integrazione e modificazione delle soglie di  appropriatezza  per  le  prestazioni  di  ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno";
 r)  a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati  di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'   idonee   al   recupero   delle   somme  dovute  stabilite  dai provvedimenti regionali;
 s)  a  decorrere  dal  l°  gennaio  2008,  cessano  i  transitori accreditamenti  delle  strutture private gia' convenzionate, ai sensi dell'articolo  6,  comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati  da  accreditamenti  provvisori  o  definitivi disposti ai sensi  dell'articolo  8-quater  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
 t)  le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire   che  dal  1°  gennaio  2010  cessino  gli  accreditamenti provvisori  delle  strutture  private,  di cui all'articolo 8-quater, comma  7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502, non confermati   dagli  accreditamenti  definitivi  di  cui  all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
 u)  le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire  che,  a  decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi  nuovi  accreditamenti,  ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni,   in   assenza   di   un  provvedimento  regionale  di ricognizione  e  conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo  articolo  8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il  provvedimento di ricognizione e' trasmesso al Comitato paritetico permanente  per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza  di  cui all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per  le  regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo di  cui  alla  lettera  b),  le  date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente  lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di  riduzione  strutturale  dei  disavanzi,  i  provvedimenti  di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
 v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui   dispositivi   medici   e   della  collaborazione  istituzionale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio  2007,  tipologie  di  dispositivi  per  il  cui  acquisto la corrispondente  spesa  superi il 50 per cento della spesa complessiva dei   dispositivi   medici   registrata  per  il  Servizio  sanitario nazionale.  Fermo  restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, e dal numero 2) della lettera  a)  del  comma  409  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da  assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le   forniture  del  Servizio  sanitario  nazionale.  I  prezzi  sono stabiliti  tenendo conto dei piu' bassi prezzi unitari di acquisto da parte  del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in  possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza  al  disposto del successivo periodo della presente lettera.  Entro  il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della  salute  -  Direzione  generale  dei  farmaci e dei dispositivi medici,  anche  per  il  tramite  dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,  i  prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso  del  biennio  2005-2006;  entro  la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto  del  Ministro  della  salute, i prezzi unitari relativi alle forniture  effettuate  alle  aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio.  Nelle  gare  in  cui  la fornitura di dispositivi medici e' parte di una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare  in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e  i  dati  identificativi  dello  stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi  della  Commissione  unica sui dispositivi medici e della collaborazione  istituzionale  dell'Istituto  superiore  di sanita' e dell'Agenzia   per   i   servizi   sanitari  regionali,  promuove  la realizzazione,  sulla  base  di  una programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza   dell'impiego   di   specifiche   tipologie   di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute;
 z)   la   disposizione  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  aprile  1998, n. 94, non e' applicabile al ricorso a terapie  farmacologiche  a  carico  del Servizio sanitario nazionale, che,  nell'ambito  dei  presidi  ospedalieri  o  di altre strutture e interventi  sanitari,  assuma  carattere  diffuso  e sistematico e si configuri,   al   di   fuori   delle   condizioni  di  autorizzazione all'immissione  in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti  portatori  di  patologie per le quali risultino autorizzati farmaci  recanti  specifica  indicazione al trattamento. Il ricorso a tali  terapie  e'  consentito  solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211,  e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato  decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.  23,  convertito,  con modificazioni,   dalla  legge  8  aprile  1998,  n.  94.  Le  regioni provvedono  ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende  sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere  universitarie  e  per  gli Istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti  applicativi  delle  disposizioni  di  cui alla presente lettera,  anche sotto il profilo della responsabilita' amministrativa per  danno  erariale.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore delle disposizioni   regionali   di   cui   alla   presente  lettera,  tale responsabilita'  e'  attribuita  al direttore sanitario delle aziende sanitarie   locali,   delle   aziende   ospedaliere,   delle  aziende ospedaliere  universitarie  e  degli  Istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico.
 
 797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo  Stato  e'  incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale  importo  e'  ripartito  fra  le  regioni con i medesimi criteri adottati  per  lo  stesso  anno,  salvo  diversa  proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.
 
 798.  Al  secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2005, n. 266, le parole: "per ciascuno degli anni 2006, 2007  e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006 e di 8 milioni  di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal  Ministero  della  salute  e  dal Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'attivita' di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani  di  rientro  dai  disavanzi  di cui all'articolo 1, comma 180, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'".
 
 799.  Con  le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta  del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'  modificato  il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  149 alla Gazzetta Ufficiale  n.  139  del  17  giugno  2006,  al  fine di armonizzame i contenuti  e  la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.
 
 800.   I  consiglieri  e  referendari  medici  in  servizio  presso t'Ufficio  medico della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere attivita' professionali sanitarie esterne, secondo modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
 
 801.   Il   prezzo  al  pubblico  dei  medicinali  non  soggetti  a prescrizione   medica   disciplinati  dall'articolo  96  del  decreto legislativo  24 aprile 2006, n. 219, e' stabilito da ciascun titolare di  farmacia  o  di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso  noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti  modalita'. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di  applicarsi  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  73, comma 1, lettera   r),  del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219, all'articolo  85,  comma  25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005,  n.  87,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.
 
 802.  Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio  non  possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un prezzo  superiore  al  prezzo  massimo  di  vendita  in  vigore al 31 dicembre  2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'AIFA. Per lo stesso periodo,  fino  al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio nella cessione dei prodotti  al  dettagliante devono assicurare un margine non inferiore al  25  per  cento  calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.
 
 803.  Sul  prezzo  massimo  di  vendita  di  cui  al  comma  802 e' calcolato,  fino  al  31  dicembre  2007,  lo sconto minimo cui hanno diritto,  ai  sensi della normativa vigente, gli ospedali, e le altre strutture   del   Servizio   sanitario  nazionale  che  acquistano  i medicinali  di  cui  al  comma  801  dai  produttori  e  dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 
 804.  Il  prezzo  di  vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione  medica  appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del  comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive  modificazioni, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  27  maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  luglio 2005, n. 149, non puo' essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.
 
 805.  Al  fine  di  rimuovere  gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realta' regionali nelle  attivita'  realizzative  del Piano sanitario nazionale, per il triennio   2007,   2008   e   2009  e'  istituito  un  Fondo  per  il cofinanziamento  dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonche'  per  il  cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni  Valle  d'Aosta  e  Friuli-Venezia  Giulia  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
 806.  L'importo  annuale del Fondo di cui al comma 805 e' stabilito in  65,5  milioni  di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate  dal  Ministero  della  salute e 60,5 milioni da assegnare alle  regioni  ed  alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto  del  Ministro  della salute, previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  per  l'integrazione  ed  il cofmanziamento dei progetti regionali in materia di:
 a)  sperimentazione  del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;
 b)  iniziative  per  la salute della donna ed iniziative a favore delle  gestanti,  della  partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
 c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
 d) implementazione della rete delle unita' spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.
 
 807.  L'importo  di  60,5  milioni  di  euro di cui al comma 806 e' assegnato  con  decreto  del  Ministro  della salute, su proposta del Comitato  permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di assistenza,  di  cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata  nel supplemento  ordinario  n.  83  alla  Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle  materie  di  cui  al  comma 806, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.
 
 808.   Per   il   proseguimento  dell'intervento  speciale  per  la diffusione  degli  screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge  29  marzo  2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  maggio  2004, n. 138, e' autorizzata la spesa di 20 milioni  di  euro  per  l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2008  e  2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.
 
 809.  A  decorrere  dal 2007 e' autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro 1'Aids istituita presso il Ministero della  salute.  La  Consulta  e' convocata e sentita almeno tre volte l'anno,  al  fine  di  raccogliere  contributi e pareri riguardo alla ideazione,  realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e prevenzione  nella  lotta  contro  la diffusione dell'epidemia da HIV (AIDS).  La Consulta puo' dare incarico ad esperti di redigere pareti e studi sui predetti programmi.
 
 810.  All'articolo  50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
 e successive    modificazioni,    sono    apportate   le   seguenti
 modificazioni: a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "accertamenti specialistici  prescritti"  sono  aggiunte  le  seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa";
 b)  al  comma  5,  primo  periodo,  dopo  le  parole: "presidi di specialistica  ambulatoriale"  sono  inserite  le  seguenti: ", delle strutture  per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa";
 c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
 
 "5-bis.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, a partire dal 1° luglio  2007,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  rende disponibile  il  collegamento  in  rete  dei medici del SSN di cui al comma  2,  in conformita' alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico  di  connettivita'  ed  avvalendosi,  ove  possibile,  delle infrastrutture  regionali  esistenti,  per la trasmissione telematica dei  dati delle ricette al Ministero dell' economia e delle finanze e delle  certificazioni  di  malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo  1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri o del Ministro delegato   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica amministrazione,  da  emanare,  entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri della  salute  e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sentita  la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, sono definite le regole tecniche  concernenti  i dati di cui al presente comma e le modalita' di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  e'  reso entro il 31 marzo  2007;  in  mancanza, il predetto decreto puo' essere comunione emanato.  Con  uno  o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuatine del presente comma.
 5-ter.  Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui  al  comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con il Ministero della salute, e' definito un contributo  da  riconoscere  ai  medici convenzionati con il SSN, per l'anno  2008,  nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12";
 d)  al  comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "All'atto della utilizzazione  di  una  ricetta  medica  recante  la  prescrizione di prestazioni  specialistiche"  sono  inserite le seguenti: "ovvero dei dispositivi  di  assistenza  protesica e di assistenza integrativa" e dopo   le   parole:   "codici   del  nomenclatore  delle  prestazioni specialistiche"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero  i codici del nomenclatore  delle  prestazioni  di  assistenza  protesica  ovvero i codici   del   repertorio   dei   prodotti   erogati   nell'   ambito dell'assistenza integrativa";
 e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole:  "pubbliche  e  private" sono aggiunte le seguenti: "e per le strutture  di  erogazione  dei  servizi  sanitari  non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito";
 f)  al  comma 9, primo periodo, dopo le parole: "Al momento della ricezione  dei dati trasmessi telematicamente ai sensi" sono inserite le  seguenti: "del comma 5-bis e"; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo  le  parole:  "e al nomenclatore ambulatoriale" sono aggiunte le seguenti:  "nonche'  al  nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica   e   al   repertorio   dei  prodotti  erogati  nell'ambito dell'assistenza integrativa";
 g)  al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministero  della  salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono  definiti  i  dati,  relativi  alla  liquidazione  periodica dei rimborsi  erogati  alle  strutture di erogazione di servizi sanitari, che  le  aziende  sanitarie  locali  di  ogni  regione trasmettono al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche' le modalita' di trasmissione".
 
 811. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di  una  farmacia  gestita  da  una  societa'  di farmacisti ai sensi dell'articolo  7  della  legge  8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni,  sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il  reato  di  truffa  ai  danni  del  Servizio  sanitario nazionale, l'autorita'     competente     puo'     dichiarare    la    decadenza dall'autorizzazione  all'esercizio  della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e), del  testo  unico  delle  leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio  1934,  n. 1265. La decadenza e' comunque dichiarata quando la sentenza  abbia  accertato  un  danno  superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
 
 812.  Quando  la  truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata  con  sentenza  passata  in giudicato, e' commessa da altro sanitario  che, personalmente o per il tramite di una societa' di cui e'  responsabile,  eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale,  e'  subito  avviata,  sulla  base delle norme vigenti, la procedura  di  risoluzione  del  rapporto  instaurato con il Servizio sanitario  nazionale;  il  rapporto  e'  risolto di diritto quando la sentenza  abbia  accertato  un  danno  superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
 
 813.  Per  gli  anni  2007,  2008  e 2009, nell'utilizzazione delle risorse  previste  nella  Tabella  C  allegata  alla presente legge e destinate  al  finanziamento  di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive  modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro e' vincolato  al  finanziamento  di  progetti  proposti  dagli  Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tre  importi  pari  a  3  milioni  di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento  di  progetti  per il miglioramento degli interventi di diagnosi  e  cura  delle  malattie  rare  anche  in  riferimento alla facilitazione  della  erogazione  ai  pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento  di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al   finanziamento   di   progetti   per   la  qualificazione  ed  il potenziamento  delle  attivita'  di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
 
 814.  Per  gli  anni  2007 e 2008, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  12  del decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C  allegata  alla  presente  legge,  una quota non inferiore al 5 per cento  e'  destinata,  in  via  sperimentale,  ai progetti di ricerca sanitaria  svolta  dai  soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 6, del  citato  decreto  legislativo  n.  502  del  1992,  presentati da ricercatori   di  eta'  inferiore  ai  quaranta  anni  e  previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato e' composto da ricercatori, di nazionalita' italiana o straniera,  di  eta' inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la  meta',  presso  istituzioni  ed  enti  di  ricerca non italiani e riconosciuti   di   livello   eccellente   sulla   base   di   indici bibliometrici,   quali   l'  impact  factor  ed  il  citation  index. L'attuazione  del presente comma e' demandata ad apposito decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il  Ministro  della  salute  ed  il Ministro dell'universita' e della ricerca  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 815.  L'onere  derivante  dall'istituzione  e dal funzionamento del comitato  di  cui  al comma 814 e' quantificato nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
 
 816.  Ai fini del completamento delle attivita' di cui all'articolo 92,  comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4, comma  170,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato lo stanziamento  di  8  milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di sanita'.
 
 817.  Per  il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla  Lega  italiana  per  la  lotta  contro i tumori e' autorizzata l'erogazione  di  un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 818.  La  natura  esclusiva degli incarichi del direttore generale, del   direttore  scientifico,  del  direttore  amministrativo  e  del direttore  sanitario  degli  Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico   di   cui  al  comma  3  dell'articolo  11  del  decreto legislativo  16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilita' con qualsiasi   altro  rapporto  di  lavoro  pubblico  e  privato  e  con l'esercizio di qualsiasi attivita' professionale.
 
 819. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  28  agosto  1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute,  sono  definiti  gli  indirizzi  per  la  realizzazione di un programma  di  farmacovigilanza  attiva,  attraverso  la  stipula  di convenzioni tra l'ATEA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse  di  cui  all'articolo  36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  pari  a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell'AlFA.
 
 820.  Al  fine  di  evitare  sprechi  di  confezioni  di medicinali correlati  alla  non chiara leggibilita' della data di scadenza posta con  modalita'  "a  secco",  la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati,  con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra   modalita'  che  assicuri  il  contrasto  cromatico  fra  tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.
 
 821.  All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 2,  dopo le parole: "oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione  europea"  sono  inserite  le seguenti: "nei Paesi la cui normativa  consenta  la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da  donazioni  volontarie  e non retribuite, all'estero, in regime di reciprocita',  da  parte  di aziende parimenti ubicate sul territorio dell'Unione europea".
 
 822.  All'articolo  15  della  legge n. 219 del 2005, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 
 "6.  Le  convenzioni  di  cui al presente articolo sono stipulate decorso  un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo".
 
 823.  All'articolo  16,  comma  1, della legge n. 219 del 2005 alla fine  del  secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla esportazione  di  emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente   importato,  a  condizione  che  gli  stessi  risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari".
 
 824.  L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, e' sostituito dal seguente:
 
 "Art.  27.  - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma).  -  1.  Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani  da  utilizzare  per  la  produzione  di medicinali, si applica quanto  disposto  dal  presente  decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti  emoderivati,  devono  invece rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili,   anche  in  considerazione  di  quanto  previsto  dall' articolo  135,  comma  2,  del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219".
 
 825.  All'articolo  1,  comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  alla  lettera  c),  le  parole:  "le  aziende che producono o immettono  in commercio in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle  seguenti:  "le  aziende  che  producono  o commercializzano in Italia  dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura";
 b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
 
 "d)  entro  il  30  aprile  di ogni anno, le aziende di cui alla lettera  c)  versano,  in  conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al  netto  delle  spese per il personale addetto. L'importo dovuto e' maggiorato  del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza  prevista.  Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta  una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto  dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con  uno  o  piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle  corrispondenti  imita  previsionali  di  base  dello  stato di previsione  del  Ministero  della salute e utilizzati dalla Direzione generale  dei  farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attivita' del settore dei dispositivi medici, con particolare  riguardo  alle  attivita'  di  sorveglianza del mercato, anche    attraverso   l'aggiornamento   e   la   manutenzione   della classificazione  nazionale  dei  dispositivi  e  la  manutenzione del repertorio  generale  di  cui  alla  lettera  a),  alla  attivita' di vigilanza  sugli  incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attivita'   di   informazione   nei   riguardi   degli  operatori professionali  e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che  implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche' per la stipula  di  convenzioni  con universita' e istituti di ricerca o con esperti del settore";
 c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
 
 "e)  i  produttori  e  i  commercianti di dispositivi medici che omettono  di  comunicare  al  Ministero  della  salute  i  dati  e le documentazioni  previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10  del  decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla   sanzione   amministrativa   pecuniaria   di  cui  al  comma  4 dell'articolo  23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  n.  332  del  2000. Per l'inserimento  delle  informazioni  nella  banca dati necessaria alla istituzione  e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori  e  i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al  pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai  fini  del  pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso  file  tecnico,  secondo criteri individuati dalla Commissione unica  sui  dispositivi  medici  e approvati con decreto del Ministro della  salute.  La  tariffa  e'  dovuta  anche  per  l'inserimento di informazioni  relative a modifiche dei dispositivi gia' inclusi nella banca   dati.   I  proventi  derivanti  dalle  tariffe  sono  versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnati, con decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero della  salute  ed  utilizzati  dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)".
 
 826.  Al  fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza  farmaceutica  territoriale  anche  nelle  zone disagiate, l'ulteriore  riduzione  delle  percentuali  di  sconto a carico delle farmacie  con  un  fatturato  annuo  in  regime di Servizio sanitario nazionale  al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro  258.228,45  rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del  comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive  modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente  dal  1° marzo al 31 dicembre 2006, ii 1l' articolo 38 del decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con modificazioni,  dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e' prorogata per il   triennio   2007-2009.  La  misura  dell'ulteriore  riduzione  e' annualmente  stabilita  con  decreto  del  Ministro  della salute, di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a  2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la  copertura  dei  relativi  oneri  e'  autorizzata  la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di  10  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un  progetto  di  sperimentazione gestionale, ai sensi dell' articolo 9-bis  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  da  autorizzare  da  parte della regione Lazio con la partecipazione  della  regione  Puglia,  della Regione siciliana e di altre  regioni  interessate,  finalizzato  alla  realizzazione, nella citta'  di  Roma,  di  un  Istituto nazionale per la promozione della salute  delle  popolazioni  migranti  ed  il contrasto delle malattie della  poverta',  con  compiti  di  prevenzione,  cura,  formazione e ricerca  sanitaria,  in  cui  far  confluire il Centro di riferimento della  regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti,  senza  fissa  dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, gia'  operante  presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.
 
 828.  Per consentire il potenziamento delle attivita' affidate alla Commissione  per  la  vigilanza  e  il  controllo sul doping e per la tutela  della  salute nelle attivita' sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attivita' sportive di cui agli articoli 3 e 4  della  legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.
 
 829. All' articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 
 "1.  I  comuni,  singoli  o  associati,  e  le  comunita' montane provvedono  prioritariamente  ad  attuare  piani  di  controllo delle nascite  incruenti  attraverso  la  sterilizzazione.  A tali piani e' destinata  una  quota  non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui  all'articolo  3,  comma  6.  I  comuni  provvedono, altresi', al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani,  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  con  legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6".
 
 830.  Al  fine  di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria  a  carico  del bilancio della Regione siciliana, la misura del  concorso  della  Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento per  l'anno  2007,  al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'amo 2009.
 
 831.  L'applicazione  delle  disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa  fino  al  30  aprile  2007.  Entro  tale  data dovra' essere raggiunta  l'intesa  preliminare  all'emanazione delle nuove norme di attuazione   dello   Statuto   della  Regione  siciliana  in  materia sanitaria,   gia'  disciplinate  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica  9  agosto  1956,  n. 1111, e successive modificazioni. In caso  di  mancato  raggiungimento  dell'intesa  entro  tale  data, il concorso  della Regione siciliana di cui al comma 830 e' determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.
 
 832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, e' riconosciuta la  retrocessione  alla  Regione  siciliana  di  una  percentuale non inferiore  al  20  e  non superiore al 50 per cento del gettito delle accise  sui  prodotti  petroliferi  immessi in consumo nel territorio regionale;   tale   retrocessione  aumenta  simmetricamente,  fino  a concorrenza,  la  misura  percentuale del concorso della Regione alla spesa  sanitaria,  come  disposto  dal comma 830. Alla determinazione dell'importo  annuo  della  quota  da  retrocedere  alla  Regione  si provvede  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, previo parere della  Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della  Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946,   n.  455,  convertito  in  legge  costituzionale  dalla  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
 
 833.  A  valere  sul  gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi   in  consumo  nel  territorio  della  Regione  siciliana  e' retrocesso  alla  Regione  un  importo  pari a 60 milioni di euro per ciascuno   degli   anni  2008  e  2009  a  titolo  di  contributo  di solidarieta'   nazionale,   di  cui  all'articolo  38  dello  Statuto regionale,  dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione, per  l'anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. L'erogazione dei contributi e' subordinata alla redazione di un piano economico  finalizzato  prevalentemente al risanamento ambientale dei luoghi  di  insediamento  degli  stabilimenti petroliferi, nonche' ad investimenti infrastrutturali.
 
 834.  L'articolo  8  dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 
 "Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:
 a)  dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone  fisiche  e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
 b)  dai  nove  decimi  del  gettito  delle imposte sul bollo, di registro,  ipotecarie,  sul  consumo  dell'energia  elettrica e delle tasse  sulle  concessioni  governative  percette nel territorio della regione;
 c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
 d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i
 prodotti  che  ne  siano  gravati, percetta nel territorio della
 regione; e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo  relativa  ai  prodotti  dei  monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
 f)  dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata  sul  territorio  regionale  da  determinare  sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;
 g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
 h)  da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la  regione  ha  facolta'  di  istituire  con  legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
 i)  dai  redditi  derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
 l)  da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
 m)  dai  sette  decimi  di  tutte le entrate erariali, dirette o indirette,  comunque denominate,. ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.
 Nelle  entrate  spettanti  alla  regione sono comprese anche quelle che,  sebbene  relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale,  affluiscono,  in attuazione di disposizioni legislative o per  esigenze  amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione".
 
 835.  Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006  e'  autorizzata  la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni  dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote  di  compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa nel  territorio  regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto  del  Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.
 
 836.  Dall'anno  2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del  fabbisogno  complessivo  del  Servizio  sanitario  nazionale sul proprio  territorio  senza  alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
 
 837.  Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto  pubblico  locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde)  e le funzioni relative alla continuita' territoriale. Al fine di  disciplinare  gli  aspetti  operativi  del  trasporto  di persone relativi  alle  Ferrovie  della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde,  il  Ministero  dei  trasporti  e  la  Regione  Autonoma della Sardegna,  entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sottoscrivono  un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.
 
 838.  L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al  gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell'articolo   8   dello   Statuto   speciale   di  cui  alla  legge costituzionale  26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma   834   del  presente  articolo,  non  puo'  determinare  oneri aggiuntivi    a   carico   del   bilancio   dello   Stato   superiori rispettivamente  a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni di  euro  per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La nuova  compartecipazione  della  regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010.
 
 839.  Dall'attuazione  del combinato disposto della lettera f), del primo  comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge   costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  come  da  ultimo sostituito  dal  comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del presente  articolo,  per gli anni 2007, 2008 e 2009 non puo' derivare alcun  onere  aggiuntivo  per  il  bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009  la  quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto sui   consumi   e'  attribuita  sino  alla  concorrenza  dell'importo risultante  a  carico  della  regione  per  la  spesa sanitaria dalle delibere   del   CIPE   per  gli  stessi  anni  2007-2009,  aumentato dell'importo  di  300  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 840.  Per  gli  anni  2007,  2008  e  2009  gli oneri relativi alle funzioni  trasferite  di  cui  al  comma 837 rimangono a carico dello Stato.
 
 841.  Al  fine  di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno  all'innovazione  industriale,  presso  il  Ministero  dello sviluppo economico e' istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge  23  dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007  e  di  360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842,   la  continuita'  degli  interventi  previsti  dalla  normativa vigente.  Per  la  programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per  la  competitivita' e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  60  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate  per  il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge  23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per quanto   riguarda   gli   interventi   da   realizzare   nelle   aree sottoutilizzate,   in   coerenza   con   i   relativi   documenti  di programmazione,  dalle  risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo  economico  nell'  ambito  del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009,  dalle  risorse  stanziate  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive modificazioni.
 
 842.  A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata  con  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con  il  Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono finanziati, nel rispetto  degli  obiettivi  della  Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio  europeo  dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005,  i  progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle  aree  tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilita' sostenibile,   delle   nuove   tecnologie  della  vita,  delle  nuove tecnologie  per  il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali.
 
 843. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui  al  comma  842,  il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri  dell'universita'  e  della  ricerca,  per  le  riforme e le innovazioni  nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e  le autonomie locali e per i diritti e le pari opportunita' nonche' gli  altri  Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi  concorrono,  nomina  un  responsabile di progetto, scelto, in relazione  alla  complessita' dei compiti, tra i soggetti in possesso di  comprovati  requisiti  di  capacita'  ed esperienza rispetto agli obiettivi  tecnologico-produttivi  da  perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione  di  strutture  ed  enti  specializzati, provvede, con onere  a  carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione  delle modalita' e dei criteri per l'individuazione degli enti   e   delle   imprese   da  coinvolgere  nel  progetto  ed  alla individuazione   delle   azioni   e  delle  relative  responsabilita' attuative.
 
 844.  Il  Ministro  dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di  concerto  con i Ministri dell'universita' e della ricerca, per le riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica amministrazione, per gli affari  regionali  e  le  autonomie  locali,  nonche'  con  gli altri Ministri   interessati  relativamente  ai  progetti  cui  gli  stessi concorrono,  adotta  i  progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte  del  responsabile,  e ne definisce le mortalita' attuative, anche   prevedendo   che   dell'esecuzione   siano   incaricati  enti strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel  rispetto  delle  disposizioni  nazionali  e  comunitarie, ove le risorse  di  personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con  onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I progetti  finanziati  con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi  per  l'approvazione,  previa  istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del  Consiglio  dei  ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilita' di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta  giorni,  il  Ministro  dello sviluppo economico puo' comunque procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  le  norme  procedurali  relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma.
 
 845.  Il  Ministro  dello  sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce  appositi  regimi  di  aiuto in conformita' alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per  l'individuazione  dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi  finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando  il  prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.
 
 846.  I  progetti  di  cui  al  comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento  deciso  da  parte di altre amministrazioni statali e regionali.  A  tal  fine,  e'  istituita,  presso  il Ministero dello sviluppo  economico,  senza  oneri  aggiuntivi  per il bilancio dello Stato,  una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle  regioni  e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle amministrazioni  centrali  dello  Stato,  di  cui  uno  designato dal Ministro  per  gli  affari  regionali  e le autonomie locali. Essa si pronuncia:
 a)  sul  monitoraggio  dello  stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;
 b)  sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;
 c)  sulla  formulazione  di  proposte  per  gli interventi per la finanza di impresa.
 
 847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono  conferite  le  risorse  del  Fondo di cui all'articolo 15 della legge  7  agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106,  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonche'  le  risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni, e dell'articolo  1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per  l'anno  2009.  Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni   di   concessione  di  garanzie  su  finanziamenti  e  di partecipazione  al  capitale  di  rischio delle imprese anche tramite banche  o  societa' finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia  e  la  partecipazione  a operazioni di finanza strutturata, anche   tramite  sottoscrizione  di  fondi  di  investimento  chiusi, privilegiando   gli  interventi  di  sistema  in  grado  di  attivare ulteriori  risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa  nazionale  in  materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento  alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli   interventi   del   Fondo   per   la  finanza  di  impresa  sono prioritariamente   destinati   al   finanziamento   di  programmi  di investimento  per  la  nascita  ed  il  consolidamento  delle imprese operanti  in  comparti di attivita' ad elevato contenuto tecnologico, al   rafforzamento   patrimoniale   delle  piccole  e  medie  imprese localizzate  nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche'  a  programmi  di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.
 
 848.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca  d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi  dell'articolo  3  del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della  presente legge vengono stabiliti le modalita' di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto ad   enti   strumentali  all'amministrazione  ovvero  altri  soggetti esterni,  con  eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoli  progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie,  nonche' i criteri per la realizzazione degli interventi di  cui  al  medesimo  comma  847,  le  priorita'  di intervento e le condizioni  per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico  dei  fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 847.
 
 849.   Fino  all'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  848, l'attuazione  dei  regimi  di  aiuto gia' ritenuti compatibili con il mercato   comune   dalla  Commissione  europea  prosegue  secondo  le modalita' gia' comunicate alla Commissione stessa.
 
 850.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite  al  Fondo  di cui al comma 847 le ulteriori disponibilita' degli  altri  fondi  di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.
 
 851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono istituiti  i  diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli  di  utilita'  e  sulla  registrazione  di  disegni e modelli nonche'  i  diritti  di  opposizione  alla  registrazione  dei marchi d'impresa.  Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione,  relativamente  ai brevetti per invenzione e ai modelli di  utilita', le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i  loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni della  difesa  e  delle  politiche agricole alimentari e forestali. I diritti  per  il  mantenimento  in  vita  dei brevetti per invenzione industriale  e  per  i  modelli di utilita' e per la registrazione di disegni  e  modelli,  previsti  dall'articolo  227  del  codice della proprieta'  industriale,  di  cui  al decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualita' per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio  per  il brevetto per modello di utilita'; c) dal secondo quinquennio  per  la  registrazione  di  disegni  e modelli. Le somme derivanti  dal  pagamento  dei  diritti di cui al presente comma sono versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo  stato  di  previsione  del  Ministero dello sviluppo economico, anche  al  fine  di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di promozione,  di  regolazione  e  di  tutela  del  sistema  produttivo nazionale,  di  permettere  alle  piccole  e  medie  imprese la piena partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di rafforzare il brevetto   italiano,   anche  con  l'introduzione  della  ricerca  di anteriorita' per le domande di brevetto per invenzione industriale.
 
 852.  Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il  declino  dell'apparato  produttivo  anche mediante salvaguardia e consolidamento  di attivita' e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti  dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270, che versino in crisi economico-finanziaria,  istituisce,  d'intesa  con  il  Ministero del lavoro  e  della  previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme  di  cooperazione  interorganica  fra  i  due  Ministeri, anche modificando  il  proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per  le  attivita'  ricognitive  e  di  monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera in  collaborazione  con  le  regioni  nel cui ambito si verificano le situazioni  di  crisi  d'impresa  oggetto d'intervento. A tal fine e' autorizzata  la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui si  provvede  mediante riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3  della  legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento  si  provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli   organismi   esistenti  presso  il  Ministero  dello  sviluppo economico,  finalizzati al monitoraggio delle attivita' industriali e delle crisi di impresa.
 
 853.  Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  sono disposti sulla base di criteri  e  modalita'  fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  la  quale  si provvede in particolare   a   determinare,   in   conformita'  agli  orientamenti comunitari   in  materia,  le  tipologie  di  aiuto  concedibile,  le priorita'  di  natura  produttiva, i requisiti economici e finanziari delle   imprese   da   ammettere   ai   benefici  e  per  l'eventuale coordinamento    delle   altre   amministrazioni   interessate.   Per l'attuazione  degli  interventi di cui al presente comma il Ministero dello  sviluppo  economico puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il  bilancio  dello  Stato,  di  Sviluppo  Italia  Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo  11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.
 
 854.  Entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  il Governo presenta al Parlamento  una  relazione concernente l'operativita' delle misure di sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.
 
 855.  Nel  rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354  e  commi  da  358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito di operativita' del Fondo rotativo per  il  sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FR1) e' esteso  agli  interventi  previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero  conferiti  alle  regioni  ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca.
 
 856.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti  Spa e' autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo fino  a  2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:
 a)  a valere sul Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui al  comma  841,  secondo  la  procedura  di  cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti  di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844;
 b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.
 
 857.   Ai   fini   dell'attuazione   degli   interventi   regionali complementari  o  integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  stipulano  apposite  convenzioni,  in  conformita'  agli indirizzi  fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo  economico,  con  la  Cassa  depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione  delle  modalita' di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.
 
 858.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  856 relativamente agli interventi  agevolativi  alle imprese e alla ricerca previsti in atti di  legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli  di  cui  al  comma  857, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  possono  stipulare  apposite  convenzioni, in conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze  e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa,  per  il  finanziamento  degli interventi di interesse, mediante l'impegno  dei  relativi  limiti  annuali  di  spesa,  nonche' per la regolamentazione  delle  modalita' di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del  piano  di  rientro.  I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.
 
 859.  Le  risorse  non  utilizzate  dalle  regioni e dalle province autonome  ai  sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell'anno successivo.
 
 860.  Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico per l'attuazione degli interventi  di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative  operanti  in  comparti  di  attivita'  ad elevato impatto tecnologico,  di  cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e  successive modificazioni, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di  nuova  costituzione  ai  sensi  dell'articolo  14  della legge 17 febbraio  1982,  n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 16 gennaio  2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001,  recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione  tecnologica  di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.
 
 861.  Ai  soggetti  convenzionati  con  il Ministero dello sviluppo economico   per  le  azioni  di  sostegno  alla  nascita  di  imprese innovative puo' essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma  860,  secondo  modalita'  anche  semplificate, determinate con decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
 862.  Le  iniziative  agevolate finanziate a valere sugli strumenti della  programmazione  negoziata,  non ancora completate alla data di scadenza  delle  proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione e'' completata entro i sei mesi successivi.
 
 863.   In   attuazione   dell'articolo  119,  quinto  comma,  della Costituzione  e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione  2007-2013,  approvate con l'intesa sancita dalla Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  in  data  3  febbraio  2005,  il  Fondo  per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.   289,   e  successive  modificazioni,  iscritto  nello  stato  di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e' incrementato di 64.379  milioni  di  euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007  e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015,  per  la  realizzazione  degli interventi di politica regionale nazionale  relativi  al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del  30  per  cento  delle  risorse  di  cui al periodo precedente e' destinato  al  finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di   rilievo  strategico  nelle  regioni  meridionali.  La  dotazione aggiuntiva  complessiva  ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da   parte   del   CIPE,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 
 864.  Il  Quadro  strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto  nelle  Linee  guida di cui al comma 863, costituisce la sede della  programmazione  unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie,  e  rappresenta, per le priorita' individuate, il quadro di  riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale,  fatte  salve  le  competenze  regionali  in  materia.  Per garantire   l'unitarieta'   dell'impianto  programmatico  del  Quadro strategico  nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle  relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie  disponibili  per  la copertura degli interventi, presso il Ministero  dello  sviluppo  economico e' istituita, avvalendosi delle risorse  umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli  interventi  nel  settore  delle  infrastrutture e dei trasporti, composta  dai  rappresentanti  delle  regioni  del  Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.
 
 865.  Per  il  periodo  di  programmazione 2007-2013 e comunque non oltre  l'esercizio  2015,  ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria  determina  la quota delle risorse di cui al comma 863 da iscrivere  nel  bilancio  di  ciascuno  degli  anni  considerati  dal bilancio pluriennale.
 
 866.  Le  somme  di  cui  al  comma  863,  iscritte nella Tabella F allegata   alla   presente  legge,  ai  sensi  del  comma  865,  sono interamente  impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme  non  impegnate  nell'esercizio  di assegnazione possono essere mantenute   in   bilancio,   quali   residui,   fino   alla  chiusura dell'esercizio 2013.
 
 867.  Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero  dell'economia  e  delle finanze, Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per  l'emergenza  socio-economico  e  ambientale  relativa  ai canali portuali   di   grande  navigazione  della  Laguna  di  Venezia-Porto Marghera,  nonche' per gli interventi di risanamento del Polo chimico Laghi  di  Mantova  e'  autorizzata  la spesa complessiva di euro 209 milioni,  di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009  e  euro 53 milioni per l'anno 2010. L'utilizzo delle risorse e' disposto  con  decreto  interministeriale del Ministro dello sviluppo economico  e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
 868.  Entro  il  31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  formulano  un  piano  per  la riassegnazione al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare delle somme versate  allo  Stato  a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006  e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9, della legge  30  dicembre  2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
 869.  Le  risorse  individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006,  per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi  a  fondo  perduto a favore dell' autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego  sono  versate  all'entrata del bilancio dello Stato per  una quota di 225 milioni di euro nell' anno 2007 e di 75 milioni di euro nell'anno 2008.
 
 870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore  della  ricerca,  e' istituito, nello stato di previsione del Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Fondo  per  gli investimenti  nella  ricerca  scientifica  e  tecnologica (FIRST). Al Fondo  confluiscono  le  risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse  nazionale  delle universita', nonche' le risorse del Fondo per  le  agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  27  luglio  1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della  ricerca  di  base,  di  cui  all'articolo  104  della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e,  per quanto di competenza del Ministero dell'universita'   e   della   ricerca,   del   Fondo   per  le  aree sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
 
 871.  Il  Fondo di cui al primo periodo del comma 870 e' alimentato in  via  ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria,  dai  rientri  dei  contributi  concessi  sotto forma di credito  agevolato  e,  per  quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle   risorse   assegnate   dal  CIPE,  nell'  ambito  del  riparto dell'apposito Fondo.
 
 872.  In  attuazione  delle  indicazioni  contenute  nel  Programma nazionale  della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  e  successive modificazioni, il Ministro dell'universita' e della  ricerca,  con  proprio  decreto,  di  concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e  di  Bolzano,  provvede alla ripartizione delle complessive risorse del  Fondo,  garantendo  comunque  il  finanziamento  di un programma nazionale  di  investimento  nelle  ricerche  liberamente proposte in tutte  le  discipline  da  universita'  ed  enti pubblici di ricerca, valutate  mediante  procedure  diffuse  e  condivise  nelle comunita' disciplinari internazionali interessate.
 
 873.  Il Ministro dell'universita' e della ricerca, con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano definisce  i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione del  Fondo  di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al  fine  di  garantire  la  massima  efficacia  ed omogeneita' degli interventi.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  predetto regolamento  trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870.
 
 874.  E'  autorizzata  la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2007  e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.
 
 875.  Al  fine  di assicurare una piu' efficace utilizzazione delle risorse  finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al  comma  631, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della  pubblica  istruzione,  il  Fondo per l'istruzione e formazione tecnica  superiore.  Al  Fondo  confluiscono  le  risorse annualmente stanziate  a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul  fondo  iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonche' le risorse   assegnate   dal   CIPE,   per   quanto   riguarda  le  aree sottoutilizzate,   per   progetti   finalizzati   alla  realizzazione dell'istruzione  e  formazione  tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare  l'occupabilita' dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.
 
 876. Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997,  n. 266, e successive modificazioni, e' integrato di 30 milioni di  euro  per  l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni  2008  e  2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita' per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.
 
 877.  All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "controgaranzie" sono inserite le seguenti: "e cogaranzie".
 
 878.  Per  le finalita' previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a),  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal  comma  877 del presente articolo, e' attribuito un contributo di 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2007  e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
 
 879.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  33,  del decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle societa' finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  114, come da ultimo modificato dal comma 877 del presente articolo.
 
 880.  All'articolo  13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate. le seguenti modificazioni:
 a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
 b) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
 c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia
 |  |  |  | indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; d)  al  comma  24,  le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi  25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
 
 881.  Al  fine  di  accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive  modificazioni,  di seguito denominati "confidi",  anche  mediante  fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari   vigilati,   iscritti   nell'elenco   speciale   di   cui all'articolo  107  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei  commi  29,  30,  31  e  32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad  imputare  al  fondo  consortile  o al capitale sociale le risorse proprie  costituite  da  fondi  rischi  o  da  altri  fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali  o  di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.
 
 882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i  fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati  anche  alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo 107 del testo  unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche',  in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo  operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalita', in attesa  dell'  attuazione  della  direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  26  ottobre  2005, III direttiva in materia  di  antiriciclaggio,  i  confidi  non sono assoggettati agli obblighi  di  cui  all'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
 
 883.  Per  le finalita' di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali  di  40  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008   e   2009,  da  erogare  alle  imprese  nazionali  del  settore aeronautico,   ai   sensi   dell'articolo   5,   comma   16-bis,  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 
 884.  Per  le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della  legge  11  maggio  1999,  n.  140, sono autorizzati contributi quindicennali  di  10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di  euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali  ai  sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 
 885. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto  1997,  n.  266,  sono  autorizzati  contributi  quindicennali rispettivamente  di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di  euro  per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per l'anno 2009, da erogare  alle  imprese  nazionali  ai  sensi  dell'articolo  5, comma 16-bis,  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 
 886.  Gli  incentivi  alla  ricerca  applicata  e  alla innovazione tecnologica,  relativi  ai  Fondi  di  competenza dei Ministeri dello sviluppo   economico   e  dell'universita'  e  della  ricerca  e  del Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo   coordinato   anche  in  conformita'  alle  direttive  adottate congiuntamente dai tre Ministri.
 
 887.  Le  amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attivita' a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri  coordinati  di  selezione e valutazione delle domande, anche tramite  l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.
 
 888.  Per  il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma  92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per  la  mobilita'  al  servizio  delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio  2006, n. 105, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 
 889.  All'articolo  1,  comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: "372" e' sostituita dalla seguente: "371".
 
 890.  All'articolo  1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti:
 
 "371-bis.  In  attesa  dell'adozione  del  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  di  cui  al  comma 366, puo' essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi  adottati  dalle  regioni, per un ammontare massimo del 50 per  cento  delle  risorse  pubbliche  complessivamente  impiegate in ciascun progetto.
 371-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico, adottato  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis  ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori  progetti  di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372".
 
 891.  All'articolo  1,  comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: "371" e' sostituita dalla seguente: "371-ter".
 
 892.  Al  fine  di  estendere  e  sostenere  in tutto il territorio nazionale    la   realizzazione   di   progetti   per   la   societa' dell'informazione, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e 2009. Con decreto di natura non regolamentare,  entro  quattro  mesi  dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il  Ministro per le riforme e le innovazioni nella  pubblica  amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari  regionali  e  le autonomie locali per gli interventi relativi alle  regioni  e  agli enti locali, individua le azioni da realizzare sul  territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalita' operative e di gestione di tali progetti.
 
 893.  E istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un   apposito   fondo,   denominato   "Fondo  per  il  sostegno  agli investimenti  per l'innovazione negli enti locali", con una dotazione finanziaria  pari  a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008  e  2009.  Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attivita' amministrativa, in particolare  per  quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.
 
 894.  Con  successivo  decreto  dei  Ministri  per  le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e  le  autonomie locali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle  finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione  permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli  enti  locali  di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.
 
 895.  Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892,   e'  data  priorita'  a  quelli  che  utilizzano  o  sviluppano applicazioni  software  a  codice  aperto.  I  codici  sorgente,  gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal  Ministero  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.
 
 896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico e' istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero  della  difesa,  con una dotazione di 1.700 milioni di euro per  l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento  pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno  o  piu'  decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con   evidenze  informatiche,  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,  tramite  l'ufficio  centrale del bilancio, e alla Corte dei conti,  sono individuati, nell' ambito della predetta pianificazione, i  programmi  in  esecuzione  o  da avviare con le disponibilita' del fondo,  disponendo  delle  conseguenti  variazioni  di  bilancio. Con decreti  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono individuate le modalita' e le procedure  di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.
 
 897.  Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216,  sono  abrogati.  Conseguentemente  e' ripristinata la Direzione generale  di  commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.
 
 898.  Nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero della difesa  e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse  che  attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonche'  delle  unita'  navali,  effettuate d'intesa con il Ministero dell'  ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e del mare, anche mediante  l'impiego  del  genio  militare. Con uno o piu' decreti del Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare, da comunicare anche con evidenze  informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.
 
 899.  Nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero della difesa  e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli  arsenali  militari,  comprese  le  darsene  interne,  e  degli stabilimenti  militari.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro della difesa,  da  comunicare  anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.
 
 900.  Nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero della difesa  e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5   milioni   di   euro,   destinato   all'ammodernamento  del  parco autoveicoli,  dei  sistemi operativi e delle infrastrutture dell'Arma dei carabinieri. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.
 
 901.  Per  l'anno  2007,  le dotazioni delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti  fissi  lordi  (categoria  21)  sono ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro.
 
 902.  E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzata  ad  interventi  sanitari  che  si  rendano eventualmente necessari  in favore di personale affetto da infermita' letali ovvero da  invalidita' o inabilita' permanente nonche' al monitoraggio delle condizioni   sanitarie  del  personale  militare  e  civile  italiano impiegato  e  delle  popolazioni  abitanti  in  aree  interessate  da conflitti  per  i  quali  siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonche' in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento.
 
 903.   Per  il  finanziamento  degli  interventi  consentiti  dagli Orientamenti   dell'Unione   europea   per   il   salvataggio   e  la ristrutturazione  delle  imprese  in difficolta' sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
 
 904.  Per  ciascuno  degli  anni  2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del  fondo  da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23  dicembre  2005,  n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni   di  bilancio  relative  ai  trasferimenti  correnti  alle imprese,  e' integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007  e  2008  e  di  170 milioni a decorrere dall'anno 2009, ai fini della  corresponsione  dei  corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione  agli  oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.
 
 905.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri in attuazione  dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo  1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono emanate,   tenendo   conto  dei  principi  del  diritto  comunitario, disposizioni    in   merito   all'attuazione   di   quanto   previsto dall'articolo  1-ter,  comma  4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,  come  modificato  dall'articolo  1,  comma  373, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  relativamente  alla  cessione  delle quote superiori  al  20  per  cento  del  capitale  delle societa' che sono proprietarie  e  che  gestiscono  reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.
 
 906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma  4,  del  decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli  confronti  delle  societa'  di  cui  al  comma 905 del presente articolo,  e'  rideterminato  in  ventiquattro mesi a decorrere dalla data  di  entrata  in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 905.
 
 907.  Per  la  realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere   pubbliche   o  di  pubblica  utilita'  i  committenti  tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
 
 908.  Nei  casi  di  cui  al  comma  907,  il bando, ferme le altre indicazioni  previste  dal  codice  di  cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici,  tecnico-realizzativi  ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e  le  garanzie  dell'operazione,  nonche' i parametri di valutazione tecnica  ed  economico-finanziaria  dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa.
 
 909.   Al   codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono  apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 86, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
 
 "3-bis.  Nella  predisposizione  delle  gare  di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle  offerte  nelle  procedure  di affidamento di appalti di lavori pubblici,  di  servizio  e  di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti  a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto  al  costo  del  lavoro  come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla   base  dei  valori  economici  previsti  dalla  contrattazione collettiva    stipulata    dai    sindacati    comparativamente   piu rappresentativi,    delle   norme   in   materia   previdenziale   ed assistenziale,  dei  diversi  settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.  In mancanza di contratto collettivo applicabile, il  costo  del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al  contratto collettivo  del  settore  merceologico  piu' vicino a quello preso in considerazione";
 b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) e' abrogata;
 c)  all'articolo  87,  al  comma  4,  le  parole: "In relazione a servizi e forniture," sono soppresse;
 d) all'articolo 87, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
 
 "4-bis.  Nell'ambito  dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le   informazioni   fornite   dallo   stesso   soggetto   interessato relativamente  all'avvenuto  adempimento,  all'interno  della propria azienda,   degli   obblighi   di  sicurezza  previsti  dalla  vigente normativa".
 
 910.  All'articolo  7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori  autonomi  all'interno  della  propria  azienda,  o di una singola   unita'   produttiva   della   stessa,  nonche'  nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:";
 b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 
 "3-bis.   L'imprenditore  committente  risponde  in  solido  con l'appaltatore,   nonche'   con  ciascuno  degli  eventuali  ulteriori subappaltatori,  per  tutti  i  danni  per  i  quali  il  lavoratore, dipendente   dall'appaltatore   o  dal  subappaltatore,  non  risulti indennizzato  ad  opera  dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
 
 911.  L'articolo  29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
 
 "2.  In  caso  di  appalto  di opere o di servizi il committente imprenditore   o   datore  di  lavoro  e'  obbligato  in  solido  con l'appaltatore,   nonche'   con  ciascuno  degli  eventuali  ulteriori subappaltatori   entro   il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".
 
 912.   L'offerente   di   cui   al  comma  908  puo'  essere  anche un'associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto  realizzatore,  responsabili,  ciascuno,  in  relazione alla specifica  obbligazione  assunta,  ovvero  un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva  all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti  costituenti  l'associazione  temporanea di imprese, l'altro puo'  sostituirlo,  con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
 
 913. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni  caso  condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale   gestione   funzionale  dell'opera  secondo  le  modalita' previste.
 
 914.  Al  fine  di  assicurare  la  massima estensione dei principi comunitari  e  delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di  servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso,   rispettati  i  requisiti  tecnici  prescritti  anche  ove  la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del   servizio   e'   assicurata   mediante  contratti  di  locazione finanziaria con soggetti terzi.
 
 915.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.  488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007.
 
 916.  Il  40  per  cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo istituito  dall'articolo  1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento di  strutture  logistiche  intermodali  di  I  livello le cui opere e servizi sono gia' previsti dai piani regionali trasporti.
 
 917.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 4°, come prorogati dall'articolo  45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.  488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2007
 
 918.    Per    il   proseguimento   degli   interventi   a   favore dell'autotrasporto  di  merci,  nonche',  ove  si  individuino misure compatibili  con  il  mercato  comune  ai  sensi dell'articolo 87 del Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea,  per  interventi  di riduzione  del  costo  del  lavoro  delle imprese di autotrasporto di merci  relativo  all'anno  2006,  al fondo istituito dall'articolo 1, comma  108,  della  legge  23  dicembre 2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 4, su proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono  disciplinate  le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al primo  periodo.  L'efficacia delle modalita' di utilizzazione di tale fondo  e'  comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3,   del   Trattato   istitutivo   della   Comunita'   europea,  alla autorizzazione della Commissione europea.
 
 919.  A carico del fondo di cui al comma 918 e' prelevato l'importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti  che  acquisiscano,  anche  mediante  locazione finanziaria, autoveicoli  adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono  determinati  criteri  e  modalita'  per  la  fruizione di dette agevolazioni.
 
 920.  Dalla  somma  di  80  milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006,  ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n. 266, e' prelevato l'importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa,  per essere destinato alla misura  prevista  all'articolo  1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005,   n.   266.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore  il  giorno  stesso  della  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
 
 921.  A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro il 31 marzo 2007, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui  all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di  euro.  Di  conseguenza  e'  autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa  di  25  milioni di euro, in aggiunta alle somme gia' stanziate sul  pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione   dati  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del  Ministero  dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione   del   piano   generale   di  mobilita',  i  sistemi informativi   di  supporto,  il  monitoraggio  e  la  valutazione  di efficacia degli interventi.
 
 922.  Per  la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento  di  progetti  informatici  di competenza del Ministero delle  infrastrutture,  gia' previsti nell'ambito del Piano triennale per l'informatica 2007-2009 e' autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per  l'anno  2007  e di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero.
 
 923.  Con  decreto  del  Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' stabilito  un  incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per  le  operazioni  eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle  eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8.
 
 924.  E  autorizzata  la  spesa  di  5  milioni di euro a decorrere dall'anno  2007  a  favore  dell'Agenzia  nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.
 
 925.  Al  fine  di  sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture  per  la larga banda e di completare il "Programma per lo  sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", le risorse del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi  del  suddetto  Programma  da  parte  del  Ministero  delle comunicazioni   per   il  tramite  della  Societa'  infrastrutture  e telecomunicazioni   per   l'Italia   Spa  (Infratel  Italia)  di  cui all'articolo  7  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con   modificazioni,   dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 926.  Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con  propria  delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna  ulteriori  50  milioni  di euro per l'anno 2009 al Ministero delle  comunicazioni  per  la realizzazione delle finalita' di cui al comma  925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al  Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro.
 
 927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul  territorio  nazionale,  e'  istituito  presso il Ministero delle comunicazioni  il  "Fondo  per  il  passaggio  al  digitale"  per  la realizzazione dei seguenti interventi:
 a)  incentivare  la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;
 b)  incentivare  il  passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;
 c)  favorire  la  progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi  interattivi  di  pubblica  utilita'  diffusi  su piattaforma televisiva digitale;
 d)  favorire  la  transizione  al  digitale  da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;
 e)   incentivare  la  sensibilizzazione  della  popolazione  alla tecnologia del digitale.
 
 928.   Il   Ministro  delle  comunicazioni,  con  proprio  decreto, individua  gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalita' di  realizzazione  dei  medesimi,  i  requisiti  e  le condizioni per accedere  agli  interventi,  le  categorie  di destinatari, la durata delle  sperimentazioni,  nonche'  le  modalita'  di monitoraggio e di verifica degli interventi.
 
 929.  Per  la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 e' autorizzata  la  spesa  di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 930.  Nei  confronti  dei  soggetti  esercenti  la  radiodiffusione sonora,  nonche'  la  radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni  amministrative  previste  dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni  elettroniche,  di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.
 
 931.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1, comma 57, primo e secondo  periodo,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311, non si applicano  alle  spese  relative  a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
 
 932.  Tutti  i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni  di  venture  capital  in  Paesi  non  aderenti all'Unione europea  nonche' il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.
 
 933.  Dopo  l'articolo  2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
 
 "Art.  2-bis.  -  1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 puo' essere,  a  cura  dell'ente  gestore,  garantito  contro  i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito.  I  costi  della  garanzia  o  assicurazione  sono dall'ente gestore  addebitati  agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni  e  le modalita' del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo".
 
 934. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive  modificazioni,  le  parole: "per le finalita' di cui alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per interventi volti a   sostenere   l'internazionalizzazione   del   sistema   produttivo italiano".
 
 935.  All'articolo  10  del  decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 
 "Per  favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e   successive  modificazioni,  possono  essere  concessi  contributi d'intesa  con  i  Ministri  competenti  a  progetti promozionali e di internazionalizzazione  realizzati  da  consorzi  misti tra piccole e medie     imprese     dei     settori     agro-ittico-alimentare    e turistico-alberghiero,  aventi  lo  scopo  esclusivo  dell'attrazione della domanda estera".
 
 936.  Per  le  finalita'  di cui al comma 61 dell' articolo 4 della legge  24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine  di  favorire  la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte  delle  imprese  attraverso  l'adozione di strumenti di marchio consortili,  aventi  natura  privatistica,  il fondo istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" e' incrementato di ulteriori 20 milioni  di  euro  per  l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2008  e  2009.  Quota  parte  delle  risorse  di  cui al precedente  periodo,  per  un  ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinata all'erogazione di contributi  per  la  realizzazione  di  studi e ricerche diretti alla certificazione  di  qualita'  e  di  salubrita'  dei prodotti tessili cardati,  realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicita'  delle  lavorazioni  e  le  caratteristiche  ecologiche dei relativi   manufatti.   Con   decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico,  di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono  individuate  le  modalita' per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.
 
 937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di  ceramiche  artistiche  e  di  qualita', in linea con le finalita' fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di 1   milione   di   euro   per   gli   anni  2007  e  2008.  A  valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari a  50.000  euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, e' destinata al  finanziamento  del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97.
 
 938. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i criteri  e  le  modalita'  di utilizzo di cui al decreto del Ministro delle  attivita' produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
 
 939. All'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
 
 "5-ter.    L'affidamento    dei    servizi    di    distribuzione carbolubrificanti  e  delle attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto  nelle  lettere  c)  ed  f)  del  comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
 a)   verifica   preventiva   della  sussistenza  delle  capacita' tecnico-organizzative  ed  economiche  dei  concorrenti allo scopo di garantire  un adeguato livello e la regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;
 b)  valutazione  delle  offerte  dei  concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei servizi, gli investimenti in  coerenza  con  la  durata  degli  affidamenti e la pluralita' dei marchi.  I  processi  di  selezione  devono assicurare una prevalente importanza  al  progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;
 c)  modelli  contrattuali  idonei ad assicurare la competitivita' dell'offerta  in  termini  di  qualita'  e disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti oil e non oil".
 
 940.  Al  fine  di  garantire  i  livelli  occupazionali  del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della  Maiella e' erogata a favore dell'ente Parco Nazionale del Gran Sasso  e  dei  Monti  della  Laga  e  dell'ente Parco nazionale della Maiella  la  somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire  la  stabilizzazione  del  personale  fuori ruolo operante presso  tali  enti.  Le  relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti  delle  risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle   normative   vigenti   in  materia  di  assunzioni,  anche  in soprannumero.  I  rapporti  di  lavoro in essere con il personale che presta attivita' professionale e collaborazione presso gli enti Parco sono  regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a  decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo  onere  si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
 941.  In  relazione  a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al secondo periodo del comma 49 del  medesimo articolo 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "incluso  l'uso  fallace  o  fuorviante  di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli".
 
 942.  Allo scopo di potenziare l'attivita' di promozione e sviluppo del   "made  in  Italy",  anche  attraverso  l'acquisizione  di  beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti, e' concesso, a favore degli enti fieristici, un  contributo  nel  limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per  l'anno  2007  a  valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115; convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  agosto  2005,  n.  168, che e' contestualmente  abrogato.  Le  modalita',  i criteri ed i limiti del contributo  sono  definiti  con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico  entro  due  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge.
 
 943.   Per  le  politiche  generali  concernenti  le  collettivita' italiane    all'estero,   la   loro   integrazione,   l'informazione, l'aggiornamento   e   la  promozione  culturale  a  loro  favore,  la valorizzazione  del  ruolo  degli  imprenditori  italiani  all'estero nonche' il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla  razionalizzazione della rete consolare, e' autorizzata la spesa di  24  milioni  di  euro  per  l'anno  2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
 
 944.  Per  la  prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia  di  cui  alla  legge  5  febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa  di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da  ripartire  secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.
 
 945.  Per  l'attuazione  del  Protocollo  d'intesa  tra  il Governo italiano  e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e' autorizzata la  spesa  di  40  milioni  di  euro  per l'anno 2007, finalizzata al completamento    del    terzo   lotto,   secondo   stralcio,   tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilita' triestina.
 
 946.  All'articolo  49,  primo  comma, dello Statuto speciale della regione  Friuli-Venezia  Giulia,  di cui alla legge costituzionale 31 gennaio   1963,   n.  1,  e  successive  modificazioni,  l'alinea  e' sostituito  dal  seguente:  "Spettano  alla Regione le seguenti quote fisse  delle  sottoindicate  entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:".
 
 947.  In  applicazione  dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° aprile  2004,  n. 111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, del  medesimo  decreto  relative  ai servizi di trasporto ferroviario interregionale,  da  definire  previa  intesa  fra  il  Ministero dei trasporti  e  le  regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno  quantificati  con successivo provvedimento, al numero 4) del primo  comma  dell'articolo  49  dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia  Giulia,  di  cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "otto decimi" sono sostituite dalle seguenti: "9,1 decimi".
 
 948.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  ai commi 946 e 947 decorre  dal  1°  gennaio  2008;  conseguentemente,  sono  ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:
 a)  stato  di  previsione  del  Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre  2005,  n.  266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 1.875.000;
 b)  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze:  legge  23  dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 68.408.000.
 
 949.  Per  la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica,  di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni,  e'  autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per l'anno 2009.
 
 950.  Per  il  finanziamento  della  promozione  della  candidatura italiana   all'Esposizione   universale   del  2015  da  parte  della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008.
 
 951.    Per    la    partecipazione   dell'Italia   all'Esposizione internazionale  di  Saragozza  del  2008 e' autorizzata la spesa di 2 milioni  di  euro  per l'anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2008 e di 450.000 euro per l'anno 2009.
 
 952.  Per  la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di  Shanghai  2010 e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2007,  di 1,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro per l'anno 2009.
 
 953.   Per   la  partecipazione  dell'Italia  alle  Esposizioni  di Saragozza  2008  e  Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato  per l'Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale  per l'Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro  nove  mesi  dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione   dei   rendiconti   finali   delle   spese   di   cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952.
 
 954.  Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e con il Ministro del commercio  internazionale,  sono  nominati il Commissario del Governo per  l'Esposizione  di  Saragozza 2008 ed il Commissario generale del Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010.
 
 955.  Con  decreto  del Ministro degli affari esteri, sono altresi' nominati  i  Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale,  scelti  tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado  di  ministro  plenipotenziario,  i  quali  esercitano  le loro funzioni  in  raccordo  con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.
 
 956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui,  rispettivamente,  ai  commi  951  e  952 e ordinano le spese da effettuare  in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia, nonche'  le  spese  per  le  manifestazioni  a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalita' delle esposizioni. Il Commissario  e  il  Commissario  generale, nello svolgimento dei loro compiti,  sono  autorizzati  a  derogare alle vigenti disposizioni di contabilita'  generale  dello  Stato  in  materia  di  contratti.  Il Commissario  e  il Commissario generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di  chiusura  delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.
 
 957.  Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario  generale  si  avvalgono  ciascuno  del  supporto  di  un dirigente  di  prima  fascia  ovvero  di  un  dirigente incaricato di funzioni  dirigenziali  generali  ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge 24  dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri tra  gli  appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore  amministrativo, e di cinque unita' di personale dipendente dal  medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive modificazioni, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto   al  Commissario  e  al  Commissario  generale  comprendono altresi'  personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello  Stato ospitante nell'ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresi' al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennita' di missione.  Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalita'.
 
 958.  Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche   amministrazioni,  i  Segretari  generali  e  i  direttori amministrativi sono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione  di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti,  in  eccedenza  alle  quote  stabilite  dal  decreto del Presidente  della  Repubblica  30  aprile  1958, n. 571, e successive modificazioni,  o  da  qualsiasi  altra  disposizione  legislativa  o regolamentare.
 
 959.  Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, e' stabilita l'indennita' spettante  al  Commissario,  al  Commissario  generale,  ai Segretari generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui al  comma  957,  per  l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque  svolte,  dalla  data  di  conferimento  dell'incarico. Tale indennita'  non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico,  dei  relativi  oneri  e  dell'intensita' dell'impegno lavorativo.  Essa  non  puo'  essere  superiore a quelle spettanti ai corrispondenti  gradi  del  personale  appartenente  ai  ruoli  della carriera  diplomatica,  di quella dirigenziale e delle altre carriere del  Ministero  degli  affari  esteri e si aggiunge, per il personale dipendente  da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.
 
 960.  Per  i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto ai  soggetti  di  cui  ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti.
 
 961.  Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un collegio di tre  revisori  dei  conti,  scelti  tra  i  dirigenti  dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze,  con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal  Ministro  degli  affari  esteri  e  dal  Ministro  del commercio internazionale.
 
 962.  Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell' ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952.
 
 963.  A  decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei  trasferimenti  erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo  1  della  legge  25  novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n.  494,  e  confluito  nel fondo consolidato di cui all'articolo 39, comma  1,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, e' incrementato di 175 milioni di euro annui.
 
 964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta Velocita/Alta   Capacita'"   della   linea   Torino-Milano-Napoli  e' autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021,  di  cui  400  milioni  per l'anno 2007, 1.300 milioni per l'anno  2008,  1.600  milioni  per l'anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo  2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione.
 
 965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in   particolare,  per  la  progettazione  definitiva  del  raddoppio dell'intero   tracciato   della  linea  ferroviaria  Parma-La  Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero,  e'  autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
 
 966.  Gli  oneri  per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui  contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre 2005  per  il  finanziamento  degli investimenti per la realizzazione della   infrastruttura   ferroviaria   ad   alta   velocita'   "Linea Torino-Milano-Napoli", nonche' gli oneri delle relative operazioni di copertura,  sono  assunti  direttamente  a  carico del bilancio dello Stato.  Fatti  salvi  i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito  da  Infrastrutture  Spa  sono abrogati il comma 1, ultimo periodo,  il  comma  2, ultimo periodo, e il comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 
 967.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa, in quanto succeduta ad Infrastrutture Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  promuove  le  iniziative necessarie per la liquidazione  del  patrimonio  separato  costituito da Infrastrutture Spa.  A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti  e proventi di cui al comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato  Spa  e  di  societa'  del Gruppo relativi al citato patrimonio separato  sia  nei  confronti  del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato.
 
 968.  L'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui  al  comma  966 nonche' l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di societa' del gruppo di cui al comma 967 si considerano fiscalmente irrilevanti.
 
 969.  I  criteri  e le modalita' di assunzione da parte dello Stato degli  oneri  di  cui  al  comma  966, di liquidazione del patrimonio separato  di  cui  al  comma 967, nonche' i criteri di attuazione del comma  964,  sono  determinati  con  uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
 970.  Al  comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito il seguente: "L'incremento    annuo    del    canone    dovuto    per   l'utilizzo dell'infrastruttura  ferroviaria  Alta  Velocita/Alta  Capacita'  non dovra' comunque essere inferiore al 2 per cento".
 
 971.  E autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da riconoscere   a  Trenitalia  Spa,  a  titolo  di  contributo  per  la remunerazione  degli  obblighi  di  servizio  pubblico  con  lo Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26  giugno  1969,  ed  in  conformita' all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003.
 
 972.  Ai  fini  del  rimborso  degli interessi e della restituzione delle   quote   capitale   dei   mutui  accesi  in  applicazione  del decreto-legge  7  dicembre  1993,  n. 505, convertito, dalla legge 29 gennaio  1994,  n.  78,  per il triennio 2007-2009, e' posto a carico dello  Stato,  per l'importo annuo di 27 milioni di euro, l'onere per il servizio del debito gia' contratto nei confronti di Infrastrutture Spa,  per  il  periodo  dal  1°  agosto  2006  al 31 dicembre 2007 in relazione   alla   realizzazione   del  "Sistema  alta  velocita/alta capacita'".
 
 973.  E'  autorizzata  la spesa complessiva di euro 311 milioni per l'anno  2007,  in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri  di  servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19  novembre  1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del  30  dicembre  2000,  ed  all'articolo 52 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  ivi  compreso  il  recupero  del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.
 
 974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura  ferroviaria nazionale e' autorizzata l'ulteriore spesa  di  1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale  maggiore  spesa e' destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.
 
 975.  Il  comma 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituto dal seguente:
 
 "84.  Sono  concessi,  ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e  successive  modificazioni, a Ferrovie   dello  Stato  Spa  o  a  societa'  del  gruppo  contributi quindicennali  di  100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la   prosecuzione   degli   interventi   relativi   al  sistema  alta velocita/alta capacita' Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui  a  decorrere  dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale".
 
 976.  A  valere  sulle  risorse di cui al comma 974, la somma di 20 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2007 e 2008 e' destinata specificamente    all'ammodernamento    della    tratta   ferroviaria Aosta-Chivasso.
 
 977.  Per  la  prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21  dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata la  concessione  di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere  da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di  euro  a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.
 
 978.  Per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009  e' altresi' autorizzato  un  contributo  di  3  milioni di euro per consentire lo sviluppo   del   programma  di  potenziamento  ed  adeguamento  delle infrastrutture  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  guardia costiera.
 
 979.  Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione   delle   opere   infrastrutturali   della  Pedemontana lombarda,  a valere sulle risorse di cui al comma 977, e' autorizzato un  contributo  quindicennale  di  10  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa   per  la  realizzazione  dell'autostrada  Pedemontana  Lombarda, dell'autostrada  diretta  Brescia-Bergamo-Milano,  delle  tangenziali esterne  di  Milano,  sono  trasferiti  da  ANAS  Spa  medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e   che   viene   appositamente  costituito  in  forma  societaria  e partecipato  dalla  stessa  ANAS  Spa  e dalla regione Lombardia o da soggetto  da  essa  interamente  partecipato.  Sempre  a valere sugli importi  di  cui  al comma 977, e' altresi' autorizzato un contributo quindicennale  di  3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2009  per  la  realizzazione  del  tratto della metropolitana  di Milano M4 Lorenteggio-Linate. A valere sul medesimo stanziamento  una  quota  e'  destinata  al  potenziamento della rete ferroviaria  locale  lombarda  con  priorita'  per  le tratte ad alta frequentazione adibite al trasporto dei pendolari.
 
 980.  Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma   1,   della  legge  1°  agosto  2002,  n.  166,  e  successivo finanziamento  a  carico  dell'articolo  4, comma 176, della legge 24 dicembre  2003,  n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate  al  31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono  reiscritte  nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
 
 981.  Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione  delle  opere  infrastrutturali  della  Pedemontana  di Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle  risorse  di  cui all'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286,  che  sono  corrispondentemente ridotte, e' autorizzato  un  contributo  quindicennale  di  5  milioni  di euro a decorrere  dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione e    della   relativa   attivita'   esecutiva,   relativamente   alla realizzazione  dell'opera, puo' avvenire anche attraverso affidamento di  ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria  e  partecipato dalla stessa societa' e dalla provincia di Latina.  Con  atto  convenzionale  e'  disciplinato  il  subentro nei rapporti  attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle predette opere infrastrutturali.
 
 982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorita' portuali nazionali  e  promuovere  1'  autofinanziamento  delle attivita' e la razionalizzazione  della  spesa,  anche  al  fine  di  finanziare gli interventi  di  manutenzioni  ordinaria  e  straordinaria delle parti comuni  nell'ambito  portuale,  con priorita' per quelli previsti nei piani   triennali   gia'   approvati,  ivi  compresa  quella  per  il mantenimento  dei  fondali,  sono  attribuiti  a  ciascuna  autorita' portuale,   a   decorrere   dall'anno  2007,  per  la  circoscrizione territoriale di competenza:
 a)  il  gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma,  del  decreto-legge  28  febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  aprile  1974,  n. 117, e successive modificazioni;
 b)  il  gettito  della  tassa  di ancoraggio di cui al capo I del titolo   I   della  legge  9  febbraio  1963,  n.  82,  e  successive modificazioni.
 
 983.  A  decorrere  dall'anno 2007 e' istituito presso il Ministero dei  trasporti  un  fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro,  la  cui  dotazione  e'  ripartita annualmente tra le autorita' portuali  secondo  criteri  fissati  con  decreto  del  Ministro  dei trasporti,  al  quale  compete  altresi'  il  potere  di  indirizzo e verifica  dell'attivita'  programmatica  delle  autorita' portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli
 stanziamenti destinati alle autorita' portuali per manutenzioni dei porti.
 
 984. Le autorita' portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di  vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.
 
 985.  Resta  ferma l'attribuzione a ciascuna autorita' portuale del gettito  della  tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III  del  titolo  II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.
 
 986.  Le  disposizioni  di  cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonche'  quelle  di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le navi  che  compiono  operazioni  commerciali  e  le merci imbarcate e sbarcate  nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso   strutture   di  ormeggio,  quali  banchine,  moli,  pontili, piattaforme,  boe,  torri  e  punti  di  attracco,  in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci.
 
 987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui  ai  commi  982,  984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui e' devoluto il relativo gettito.
 
 988.  In  conseguenza  del  regime  di  autonomia finanziaria delle autorita'  portuali  ad esse non si applica il disposto dell'articolo 1,  comma  57,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema  di  tesoreria  mista  di  cui  all'articolo  7  del  decreto legislativo  7  agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006  nei  sottoconti  fruttiferi  possono  essere  prelevate  in due annualita' nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.
 
 989. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle  autorita'  portuali,  il  Governo  e' autorizzato ad adottare, entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  un  regolamento,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse  e  dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 16 aprile 1974, n. 117,  ed  alla  legge 5 maggio 1976, n. 355, nonche' i criteri per la istituzione  delle  autorita' portuali e la verifica del possesso dei requisiti  previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo  conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacita' di autofinanziamento.
 
 990.   Al   fine   del  completamento  del  processo  di  autonomia finanziaria   delle  autorita'  portuali,  con  decreto  adottato  di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  il Ministero delle infrastrutture, e' determinata, per  i  porti  rientranti  nelle  circoscrizioni  territoriali  delle autorita'  portuali,  la  quota  dei  tributi  diversi  dalle tasse e diritti  portuali da devolvere a ciascuna autorita' portuale, al fine della  realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori  portuali  e  piani  operativi  triennali  con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
 
 991.  E'  autorizzato  un  contributo  di  10  milioni  di euro per quindici  anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la  realizzazione  delle  opere  strategiche  di preminente interesse nazionale  di  cui  alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che  risultino  immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma  990,  previa  acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorita' portuali e garantiti con idonee forme  fideiussorie  dai soggetti gestori che si impegnano altresi' a farsi  carico  di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite le modalita' di attribuzione del contributo.
 
 992.  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge  27  aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti gia' esistenti  di  opere  previste  nel piano regolatore portuale e nelle relative     varianti    ovvero    qualificate    come    adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita' di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
 
 993.  Gli  atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorita' portuali,  in  ragione  della  natura  giuridica di enti pubblici non economici  delle  autorita'  medesime, restano assoggettati alla sola imposta   proporzionale   di   registro  ed  i  relativi  canoni  non costituiscono  corrispettivi  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sul valore   aggiunto.   Gli   atti  impositivi  o  sanzionatori  fondati sull'applicazione   dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ai  canoni demaniali  marittimi  introitati  dalle  autorita'  portuali  perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.
 
 994.  E'  autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici  anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la  realizzazione  delle  opere  strategiche  di preminente interesse nazionale,  di  cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;  quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007 per  la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.
 
 995.  Con  decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sono stabilite le disposizioni  attuative  del  comma  994  al  fine  di  assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.
 
 996.  All'articolo  5  della  legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
 
 "11-bis.  Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  il  cui  perimetro  comprende in tutto o in parte la circoscrizione  dell'Autorita'  portuale,  le operazioni di dragaggio possono  essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto  relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che tali  operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto  di  dragaggio,  basato  su  tecniche  idonee  ad evitare la dispersione  del  materiale, e' presentato dall'Autorita' portuale, o laddove  non  istituita,  dall'ente  competente,  al  Ministero delle infrastrutture,  che  lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico  e  lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto  di  approvazione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta  trasmissione.  Il  decreto  di  autorizzazione  produce gli effetti  previsti  dal  comma  6  del citato articolo 252 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche',  limitatamente alle attivita' di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.
 11-ter.  I  materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio, che presentano   caratteristiche  chimiche,  fisiche  e  microbiologiche, analoghe  al  fondo  naturale  con  riferimento al sito di prelievo e idonee   con   riferimento  al  sito  di  destinazione,  nonche'  non esibiscono   positivita'  a  test  ecotossicologici,  possono  essere immessi  o  refluiti  in  mare  ovvero  impiegati per formare terreni costieri,  su  autorizzazione  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  provvede nell'ambito del procedimento  di  cui  al  comma  11-bis.  Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio  aventi  le  caratteristiche  di  cui  sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.
 11-quater.  I  materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati   esclusivamente  alla  rimozione  degli  inquinanti,  ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti  stessi,  come  quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono    essere   refluiti,   su   autorizzazione   della   regione territorialmente  competente,  all'interno  di  casse  di colmata, di vasche  di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito  costiero,  il  cui  progetto e' approvato dal Ministero delle infrastrutture,  d'intesa  con  il  Ministero  dell' ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al  perimetro  e  sul  fondo,  in  grado  di  assicurare requisiti di permeabilita'  almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e  spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di  inquinamento  superiori  ai  valori limite di cui alla tabella 1, allegato  5,  parte  quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del  2006  deve  essere  attivata  la procedura di bonifica dell'area derivante  dall'  attivita' di colmata in relazione alla destinazione d'uso.
 11-quinquies. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito secondo  quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante  apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla  base  di  metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da  adottare  entro  quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore   della  presente  disposizione.  In  caso  di  realizzazione, nell'ambito  dell'intervento  di  dragaggio,  di strutture adibite al deposito   temporaneo  di  materiali  derivanti  dalle  attivita'  di dragaggio  nonche'  dalle  operazioni  di  bonifica, prima della loro messa  a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in  trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento  degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve  le  disposizioni  adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.
 11-sexies.  Si  applicano  le  previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio".
 
 997.  All'articolo  8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
 
 "m) assicura la navigabilita' nell' ambito portuale e provvede al mantenimento  ed  approfondimento  dei fondali, fermo restando quanto disposto  dall'articolo  5,  commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione  e  manutenzione  dei fondali puo' indire, assumendone la presidenza,   una   conferenza  di  servizi  con  le  amministrazioni interessate  da  concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili".
 
 998.  Ai  fini  di  completare  il processo di liberalizzazione del settore  del  cabotaggio  marittimo  e  di  privatizzare  le societa' esercenti   i   servizi  di  collegamento  ritenuti  essenziali  peri finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e  agli  articoli  1  e  8  della  legge  19  maggio  1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore  al  31  dicembre  2012,  sono  stipulate, nei limiti degli stanziamenti  di  bilancio a legislazione vigente, con dette societa' entro  il  30  giugno  2007. A tal fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
 
 999.  Le  convenzioni  di  cui  al comma precedente sono stipulate, sulla   base  dei  criteri  stabiliti  dal  CIPE,  dal  Ministro  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e  determinano  le  linee  da  servire,  le  procedure  e  i tempi di liquidazione   del   rimborso   degli  oneri  di  servizio  pubblico, introducendo  meccanismi  di  efficientamento volti a ridurre i costi del  servizio per l'utenza, nonche' forme di flessibilita' tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione  europea per la verifica della loro compatibilita' con il regime  comunitario.  Nelle  more  degli  adempimenti  comunitari  si applicano le convenzioni attualmente in vigore.
 
 1000. Sono abrogati:
 a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
 b)  i  commi  1,  2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989,  n.  77,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
 c) il secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;
 d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
 
 1001.  All'articolo  1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n. 169,  dopo le parole: "partecipa in misura non inferiore al 51%" sono aggiunte   le   seguenti:   "fino   all'attuazione  del  processo  di privatizzazione  del  gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne fanno parte".
 
 1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare  il  necessario adeguamento strutturale, per l'ampliamento del  porto  di  Taranto  il  Ministro delle infrastrutture procede ai sensi  dell'articolo  163 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 
 1003.  Per  lo  sviluppo  delle  filiere  logistiche dei servizi ed interventi  concernenti  porti  con  connotazioni  di hub portuali di interesse   nazionale,  nonche'  per  il  potenziamento  dei  servizi mediante  interventi  finalizzati allo sviluppo dell'intermodalita' e delle  attivita' di transhipment, e' autorizzato un contributo di 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2008  da  iscrivere  nello  stato  di previsione  della  spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, definisce  con  proprio  decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  i  criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.
 
 1004.  Le  risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla concorrenza  del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai  porti  gia' individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale  di Cagliari, nonche' al fine di incentivare la localizzazione nella  relativa area portuale di attivita' produttive anche in regime di zona franca in conformita' con la legislazione comunitaria vigente in materia.
 
 1005.  Per  l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi  portuali  di  interesse  nazionale  e  per la determinazione dell'importo  di  spesa destinato a ciascuno di essi, e' istituito un apposito  Comitato  composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno,   dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal  Ministro dell'universita' e della ricerca nonche' dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.
 
 1006.  Le  somme  di  cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio dello   Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ad  apposito capitolo da istituire nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  per gli interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.
 
 1007.  Agli  interventi  realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e 1005  si  applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo N, sezione  II,  del  codice  dei  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 
 1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere  di  ricostruzione  nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio  del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in  particolare,  delle  esigenze  ricostruttive  del  comune  di San Giuliano  di  Puglia,  si  provvede  alla  ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune di  San  Giuliano  di  Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni  con  precedenza  ai comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225, in modo da garantire  ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85  milioni  di  euro  per  l'anno  2007  e di 35 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2008  e  2009, a valere sull'autorizzazione di spesa  di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195, che e' a tal fine integrata  di  80  milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009.  Gli  interventi  di ricostruzione  finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono  adottati  in  coerenza  con  i programmi gia' previsti da altri interventi infrastrutturali statali.
 
 1009.   Ai   fini  della  prosecuzione  degli  interventi  previsti dall'articolo  2  della  legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa  di  3 milioni di euro per ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di   Noto   riconosciuti   dall'UNESCO   come   patrimonio   mondiale dell'umanita',  titolari  di  programmi comunitari URBAN, che abbiano una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia.
 
 1010. Per le finalita' di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11  marzo  1988, n. 67, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per  l'anno  2007,  di  30  milioni  di  euro per l'anno 2008 e di 50 milioni  di euro per l'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono  essere  utilizzate  dai  comuni  beneficiari  anche  per  le finalita'  di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981,  n.  64;  in  tal  caso i rapporti tra il provveditorato per le opere  pubbliche  ed  i  comuni  interessati  saranno disciplinati da apposita  convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge  non  sono  piu' ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.
 
 1011.  Ai  soggetti  destinatari  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  10  giugno  2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  17  giugno 2005, interessati dalla proroga   dello  stato  di  emergenza  nella  provincia  di  Catania, stabilita  per  l'anno  2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304  del 31 dicembre 2005, e' consentita la definizione della propria posizione  entro  il  30  giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti,  corrispondendo  l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo  a  titolo  di  capitale,  al  netto  dei  versamenti gia' eseguiti  a  titolo  di  capitale  ed  interessi, diminuito al 50 per cento,  ferme  restando le vigenti modalita' di rateizzazione. Per il ritardato  versamento  dei  tributi  e  contributi di cui al presente comma   si   applica  l'istituto  del  ravvedimento  operoso  di  cui all'articolo  13  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive   modificazioni,   ancorche'  siano  state  notificate  le cartelle esattoriali.
 
 1012.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi nei territori delle regioni  Umbria  e  Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997,  le  risorse  di  cui  al  decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate  di  un  contributo  annuo di 52 milioni di euro per l'anno 2007  e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare  alle  medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari a  17  milioni  di  euro  per  l'anno  2007 e' riservata, quanto a 12 milioni  di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma  14,  e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri di  cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge. I termini di  recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e  14,  commi  1,  2  e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all'articolo  2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo  2,  comma  2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il  coordinamento  della protezione  civile,  e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre  2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007.
 
 1013.  A  valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  977,  per  la prosecuzione  degli  interventi  di ricostruzione nei territori delle regioni  Basilicata  e  Campania  colpiti  dagli  eventi  sismici del 1980-81,  di  cui  alla  legge  23  gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni,  e'  autorizzato  un  contributo  quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da  erogare,  alle  medesime  regioni, secondo modalita' e criteri di ripartizione,  determinati  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
 
 1014.   Per   l'attuazione   degli   interventi  a  sostegno  delle popolazioni  dei  comuni  della  regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali  nell'anno  2006,  a valere sulle risorse di cui al comma 977,  e'  autorizzato  un  contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro,  a  decorrere  da  ciascuno  degli  anni  2007, 2008 e 2009, da erogare  secondo  modalita'  e  criteri  determinati  con decreto del Presidente   del  Consiglio  dei  ministri.  Per  il  sostegno  degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonche'  della  provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano in   Campania   colpite  dagli  eventi  alluvionali  e  meteorologici dell'anno  2006, e' autorizzata altresi' la spesa, per ciascuno degli anni  2007,  2008  e  2009,  di  10  milioni  di  euro complessivi. E autorizzata  inoltre  la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di  35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei  danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio "Umbra olii", nel comune di Campello sul Clitumno in provincia di Perugia.
 
 1015.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  e  delle  opere di ricostruzione  nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006  nel territorio della provincia di Vibo Valentia, e' autorizzato un  contributo  di  8  milioni di euro per l'anno 2007, da erogare ai comuni  interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
 
 1016.  I  fondi  di  cui  alla  legge  26  febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cui  alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono  essere  utilizzati  per il finanziamento parziale dell'opera intera,  con  le  stesse  modalita'  contabili  e  di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001.  Per  il  completamento  del  programma degli interventi di cui all'articolo  9  della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzata una  spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,  destinata  alla  realizzazione di completamenti delle opere in corso  di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze piu' valide ed urgenti in tema di trasporto.
 
 1017.  Nelle  more dell'organico recepimento nell'ordinamento delle disposizioni  di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  maggio  2006,  che modifica la direttiva 1999/62/CE  relativa  alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti  al  trasporto  di  merci  su  strada  per  l'uso  di  alcune infrastrutture,   con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,  da  emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro  dei  trasporti,  sentito  il  parere  del  Ministero  dell' ambiente  e della tutela del territorio e del mare e delle competenti Commissioni  parlamentari,  sono  individuate  le  tratte  della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le  disposizioni  recate  dalla  citata  direttiva  2006/  38/CE. Gli introiti  derivati  dall'applicazione della direttiva 2006/38/CE sono utilizzati per investimenti ferroviari.
 
 1018. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge  ANAS  Spa  predispone  un  nuovo  piano economico-finanziario, riferito  all'intera  durata  della sua concessione, nonche' l'elenco delle   opere  infrastrutturali  di  nuova  realizzazione  ovvero  di integrazione  e  manutenzione  di  quelle  esistenti, che costituisce parte  integrante  del  piano.  Il piano e' approvato con decreto del Ministro   delle   infrastrutture,   di   concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  dei  trasporti  e il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, sentite  le  competenti Commissioni parlamentari; con analogo decreto e'  approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che ANAS   Spa   predispone  ogni  cinque  anni.  In  occasione  di  tali approvazioni e' altresi' sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo   piano  ed  i  successivi  aggiornamenti  costituiscono  parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.
 
 1019.  Ferma  l'attuale  durata  della concessione di ANAS Spa fino alla  data  di  perfezionamento  della convenzione unica ai sensi del comma  1018, all'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio  2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2002,  n. 178, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti:  "cinquanta  anni".  In occasione del perfezionamento della convenzione  unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, puo' adeguare la durata della concessione di ANAS Spa.
 
 1020. A decorrere dal l° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui  all'articolo  10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'  fissata  nel  2,4  per  cento  dei  proventi netti dei pedaggi di competenza  dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone e' corrisposto  direttamente  ad  ANAS  Spa che provvede a dame distinta evidenza  nel  piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo  destina  alle sue attivita' di vigilanza e controllo sui predetti concessionari   secondo   direttive   impartite  dal  Ministro  delle infrastrutture,  volte  anche  al  conseguimento  della loro maggiore efficienza  ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle  sue  funzioni  di  indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa  nei  riguardi  di  ANAS  Spa,  nonche'  dei  concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle previste  dall'articolo  163,  comma  3,  del  codice  dei  contratti pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo  12  aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo  163,  le  parole:  ",  ove  non  vi  siano  specifiche professionalita'  interne,"  sono soppresse. Le convenzioni accessive alle  concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente  modificate  al  fine  di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma.
 
 1021.   Il   sovrapprezzo   tariffario  autostradale  previsto,  in particolare,  dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive  modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e  successive modificazioni, e' soppresso. A decorrere dal l° gennaio 2007  e' istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un  sovrapprezzo il cui importo e' pari: a) per le classi di pedaggio A  e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro  a  chilometro dal l° gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3,  4  e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2007, a 7,5  millesimi  di  euro  a  chilometro  dal  l°  gennaio  2008 e a 9 millesimi  di  euro  a  chilometro dal l° gennaio 2009. I conseguenti introiti  sono  dovuti  ad  ANAS  Spa, quale corrispettivo forfetario delle  sue  prestazioni volte ad assicurare 1' adduzione del traffico alle  tratte  autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  l'adeguamento  e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa. Con  decreto  del  Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS Spa,  sono  stabilite  le modalita' di attuazione del presente comma, ivi  incluse  quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonche' quelle  di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente  alle  maggiori  entrate  sono  ridotti  i pagamenti dovuti  ad  ANAS  Spa  a  titolo  di  corrispettivo  del contratto di servizio.
 
 1022.  Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e'  istituito  un  nuovo  fondo  per  contribuire al finanziamento di investimenti  in  infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo  versamento all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti  da  ulteriori  sovrapprezzi  sui  pedaggi autostradali, da istituire  per specifiche tratte della rete. Le concrete modalita' di attuazione  della  misura  di cui al presente comma sono definite con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il Ministro  dei  trasporti  e  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge.  Nei contratti di servizio con le imprese  ferroviarie  e'  stabilito che una quota corrispondente alle risorse  di  cui  al  presente  comma  e'  destinata  all'acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.
 
 1023.  Al  fine  di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021,  con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa,  anche in deroga all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,  come  da  ultimo  modificato  dai  commi  1019, 1024 e 1028 del presente  articolo,  direttive  per  realizzare,  anche attraverso la costituzione  di  apposita  societa', le cui azioni sono assegnate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  che  esercita i diritti dell'azionista  di  intesa  con  il  Ministero  delle infrastrutture, l'autonomia  e  la  piena  separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria  e  contabile  delle sue attivita' volte alla vigilanza e controllo  sui  concessionari autostradali, nonche' al concorso nella realizzazione  dei  compiti  di  cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite  altresi'  per  assicurare le modalita' di gestione e dell' eventuale  trasferimento  delle partecipazioni gia' possedute da ANAS Spa  in  societa'  concessionarie  autostradali.  Presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un nuovo capitolo di bilancio  nel  quale  affluiscono,  in  caso  di  costituzione  della predetta societa', quota parte dei contributi statali gia' attribuiti ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base   di   un   contratto   di   servizio  con  il  Ministero  delle infrastrutture,  di  concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita' della medesima societa'.
 
 1024. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: ", in conformita'"  fino  a:  "da  essa  costituite"  sono sostituite dalla seguente:  "svolge" ed il secondo periodo e' soppresso. Nell'articolo 6-ter  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.
 
 1025.  Il  Fondo  centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane,  di  cui  all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382,  e  successive  modificazioni,  e'  soppresso. ANAS Spa subentra nella  mera  gestione  dell'intero  patrimonio  del citato Fondo, nei crediti  e  nei  residui  impegni  nei  confronti  dei  concessionari autostradali,  nonche'  nei  rapporti con il personale dipendente. Il subentro non e' soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilita' nette   presenti  nel  patrimonio  del  Fondo  alla  data  della  sua soppressione  e  derivanti altresi' dalla riscossione dei crediti nei confronti  dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo  le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ad integrazione  delle  risorse  gia'  stanziate  a  tale scopo, per gli interventi  di  completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi  delle  deliberazioni  adottate  dal  CIPE,  ai sensi della legislazione  vigente,  compatibilmente con gli obiettivi programmati di  finanza  pubblica.  Le  predette  disponibilita',  alle  quali si applicano  le disposizioni di cui al comma 1026 nonche' quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in  apposita  posta  di  bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene reso    altresi'    conto,    in    modo    analitico,    nel   piano economico-finanziario di cui al comma 1018.
 
 1026.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati  ad  ANAS  Spa  a  copertura degli investimenti funzionali ai compiti  di  cui essa e' concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo  di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per  il  Gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  di cui all'articolo  1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A  tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno  degli  anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo  di  60  milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate  di  ammortamento  dei  mutui  contratti  da  ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005.
 
 1027.  E'  autorizzata  la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l'anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei  contributi  annuali  concessi  per  l'ammortamento  dei mutui in essere contratti ai sensi dell'articolo 2, commi 86 e 87, della legge 23  dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l'importo di 4 milioni di  euro  ciascuno, nonche' dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con  modificazioni, alla legge 23 maggio 1997, n. 135, per l'importo di 15.400.000 euro.
 
 1028. All'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per gli anni successivi  si  provvede  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468".
 1029.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  1018, assumono priorita' la costruzione  di  tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale  e  la  messa  in  sicurezza  delle vie di accesso, in ottemperanza  alla  direttiva 20O4/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2004,  relativa  ai  requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
 
 1030.  All'articolo  2  del  decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino alla fine del comma sono soppresse;
 b) al comma 83:
 1)  sono  premesse le seguenti parole: "Al fine di garantire una maggiore  trasparenza  del  rapporto  concessorio, di adeguare la sua regolamentazione  al  perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento  delle  infrastrutture e alla gestione del servizio secondo  adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualita' e in  condizioni  di economicita' e di redditivita', e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,";
 2) alla lettera g) le parole: "in particolare" sono soppresse;
 c) il comma 84 e' sostituito dal seguente:
 
 "84.  Gli  schemi  di  convenzione  unica  di  cui  al comma 82, concordati  tra  le  parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal  comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee  guida  sulla  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita' (NARS),  sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),  anche  al  fine di verificare l'attuazione  degli  obiettivi  di  cui  al  comma  83. Tale esame si intende  assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque  giorni  dalla  richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.   Gli   schemi  di  convenzione,  unitamente  alle  eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le  conseguenze  di  carattere  finanziario.  Il parere e' reso entro trenta  giorni  dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che   le   Commissioni   abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva competenza,  le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro  quattro  mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82,  il  concessionario  formula  entro  trenta  giorni  una  propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.";
 d) al comma 85, capoverso 5:
 1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
 
 "c)   agire   a   tutti   gli   effetti   come  amministrazione aggiudicatrice  negli  affidamenti  di forniture e servizi di importo superiore  alla  soglia  di  rilevanza comunitaria nonche' di lavori, ancorche'  misti  con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni";
 2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
 
 "d)  sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione  all'approvazione  di  ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro  trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del  termine  si  applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;  vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle   imprese   comunque   collegate  ai  concessionari,  che  siano realizzatrici  della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere  applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del  Consiglio  dei  ministri  in  data  16  maggio 1997, relativa al divieto  di  partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita'";
 3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
 
 "e)   prevedere  nel  proprio  statuto  idonee  misure  atte  a prevenire  i  conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali
 requisiti  di  onorabilita' e professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di indipendenza";
 e) al comma 87, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso  in  cui  il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano  finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma  82,  non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto  previsto  dal  comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.";
 f) il comma 88 e' sostituito dal seguente:
 
 "88.  Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta  alternativa  che  il  concessionario  formuli nei 30 giorni successivi  al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.";
 g)  al  comma  89,  lettera  a), il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
 
 "5.  Il  concessionario  comunica  al  concedente,  entro  il 30 settembre   di  ogni  anno,  le  variazioni  tariffarie  che  intende applicare.  Il  concedente,  nei  successivi  quarantacinque  giorni, previa   verifica  della  correttezza  delle  variazioni  tariffarie, trasmette  la  comunicazione,  nonche'  una sua proposta, ai Ministri delle  infrastrutture  e  dell'economia  e delle finanze, i quali, di concerto,   approvano   o   rigettano   le  variazioni  proposte  con provvedimento  motivato  nei  trenta giorni successivi al ricevimento della  comunicazione.  Fermo  quanto  stabilito  nel  primo e secondo periodo,  in  presenza  di  un  nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante  rilevanti  investimenti,  il  concessionario comunica al concedente,   entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno,  la  componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi,  che  va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal   concessionario  entro  il  30  settembre.  Il  concedente,  nei successivi  trenta  giorni,  previa  verifica della correttezza delle integrazioni  tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta,  ai  Ministri  delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze,   i   quali,   di   concerto,   approvano  o  rigettano  con provvedimento  motivato  le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione".
 
 1031.  Al  fine  di  realizzare  una  migliore  correlazione tra lo sviluppo  economico,  l'assetto  territoriale  e l'organizzazione dei trasporti   e  favorire  il  riequilibrio  modale  degli  spostamenti quotidiani  in  favore  del  trasporto  pubblico locale attraverso il miglioramento  dei  servizi offerti, e' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli  adibiti  a  tali  servizi.  Tale  fondo,  per  il  quale  e' autorizzata  la  spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:
 a)  per  l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di  competenza  regionale  di  cui  agli  articoli  8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;
 b)  per  l'acquisto  di  veicoli  destinati  a  servizi  su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;
 c)  per  l'acquisto  di  autobus  a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.
 
 1032.  Il  Ministero  dei  trasporti,  d'intesa  con  la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di  riparto  tra le regioni e le province autonome, in conformita' ai seguenti criteri:
 a)  priorita'  al  completamento  dei programmi finanziati con la legge  18  giugno  1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;
 b) condizioni di vetusta' degli attuali parchi veicolari;
 c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
 d)  priorita'  alle  regioni  ed  alle  province  autonome le cui imprese  si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a  3-septies  dell'articolo  18  del  decreto legislativo 19 novembre 1997,  n.  422, introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
 1033.  Al  fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala,  relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di  cui al comma 1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e le province  autonome  possono coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni  per  modalita'  di  trasporto,  anche  con  il  supporto  del Ministero dei trasporti.
 
 1034.  Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della legge  23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti e' incrementato di 15 milioni di euro.
 
 1035.  Il  Ministero  dei  trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge  17  maggio  1999,  n.  144, e successive modificazioni. Per il finanziamento   delle   attivita'   connesse   all'attuazione,   alla valutazione   di   efficacia   ed   all'aggiornamento  del  Piano  e' autorizzata  la  spesa  di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1036.   Al  fine  di  consolidare  ed  accrescere  l'attivita'  del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed  antinfortunistica stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di  euro  per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione  di  azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale  e  ad  assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare  le conoscenze e le capacita' dei conducenti, a rafforzare i  controlli  su strada anche attraverso 1' implementazione di idonee attrezzature  tecniche,  a  migliorare  gli standard di sicurezza dei veicoli.
 
 1037.  Nel  2007  per  la  razionalizzazione  di  servizi  resi dal Ministero  dei  trasporti  a  favore  dei  cittadini a sostegno della sicurezza  stradale,  e'  autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati   alla   conduzione   della  centrale  di  infomobilita', all'implementazione  dei  controlli del circolante, delle ispezioni e delle  verifiche  previste  dal  codice  della strada, al servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di funzionamento.
 
 1038.  Per  la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico   dei   sistemi  di  sicurezza,  sia  dell'infrastruttura ferroviaria   sia   installati   a   bordo  dei  materiali  rotabili, finalizzati  al  conseguimento  di un maggior livello della sicurezza della  circolazione,  per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprieta' del Ministero dei trasporti, e' autorizzata la  spesa  di  15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1039.  Per  il  potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle  capitanerie  di  porto e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1040.  Nei  limiti  e  per  le finalita' di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale"  del  30  dicembre  2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  C  317  del  30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti  e' autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali  delle  imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge  14  giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  dei  seguenti progetti innovativi:
 a)  connessi  all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi,    prodotti   o   processi   tecnologicamente   nuovi   o sensibilmente  migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione   europea,   che  comportano  un  rischio  di  insuccesso tecnologico o industriale;
 b)  limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria  industriale  e  collaudo  direttamente  ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.
 
 1041. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalita'   ed   i   criteri   per  l'ammissione,  la  concessione  e l'erogazione  dei  benefici  di  cui  al  comma  1040.  A tal fine e' autorizzato  un  contributo  di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1042.  Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9  gennaio  2006,  n. 13, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma.
 
 1043.  Al  fine  di  razionalizzare  la  spesa  e  di  garantire il raggiungimento  delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della legge  9  gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto con  il Ministro della difesa ed il Ministro dell'universita' e della ricerca,  provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento  con  altri  enti  pubblici  di  ricerca,  dell'Istituto nazionale  per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma  con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
 1044.   Al  fine  del  completamento  della  rete  nazionale  degli interporti,   con   particolare   riferimento   al   Mezzogiorno,  e' autorizzata  la  spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro dei   trasporti   con   proprio   decreto  definisce  gli  interventi immediatamente  cantierabili,  tendenti  ad  eliminare  i  "colli  di bottiglia"  del  sistema  logistico  nazionale  ed  a  realizzare  le interconnessioni   stradali   e   ferroviarie   fra  hub  portuali  e interporti.  E'  autorizzato  altresi'  un contributo di 5 milioni di euro  per  il  2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti  al  fine  di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.
 
 1045.  Al  fine  di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione Veneto  per  la  costruzione  ed il completamento della realizzazione delle  opere  infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle risorse   di   cui   al  comma  977,  e'  autorizzato  un  contributo quindicennale  di  5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 5 milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2008 e di 5 milioni di euro dall'anno 2009.
 
 1046. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e' sostituito dal seguente:
 
 "Art.  4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e  l'ammodernamento  delle  unita'  navali  destinate  al servizio di trasporto  pubblico  locale  effettuato per via marittima, fluviale e lacuale).  -1. Al fine di favorire la demolizione delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato  per  via marittima, fluviale e lacuale, non piu' conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre venti anni e che,  alla  data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti  dalle  Autorita'  nazionali,  e'  autorizzata  la spesa di 24 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008 e 2009. Il Ministro  dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la Conferenza unificata,  di  cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n. 281, determina con decreto, in conformita' con la normativa comunitaria  e  internazionale  vigente  in materia di sicurezza e di tutela  ambientale,  e  con  le  linee  guida  dell'IMO in materia di demolizione  delle  navi  A.  962  (23)  e  di  sviluppo del Piano di demolizione  delle  navi  (MEPC  Circ.  419  del 12 novembre 2004), i criteri  e  le  modalita'  di  attribuzione  dei  benefici  di cui al presente comma".
 
 1047.  Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli   organismi  pubblici  e  privati  nell'ambito  dei  regimi  di produzioni  agroalimentari  di  qualita'  registrata  sono  demandate all'Ispettorato  centrale  repressione  frodi di cui all'articolo 10, comma  1,  del  decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1986,  n. 462, che assume la denominazione   di  "Ispettorato  centrale  per  il  controllo  della qualita'   dei   prodotti  agroalimentari"  e  costituisce  struttura dipartimentale  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
 1048. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10  gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE)  n.  4045/89,  a  decorrere  dal 1° luglio 2007, sono demandati all'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 1049.  All'articolo  14,  comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82,  le  parole:  "la  prova  preliminare  di  fermentazione  e" sono soppresse.
 
 1050. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche  ai  sensi  dell'articolo  18,  commi  1-bis  e  6, del decreto legislativo  29  marzo  2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1, commi  4  e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con  modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.
 
 1051.  In  attuazione  dell'articolo  18  del  regolamento  (CE) n. 510/2006  del  Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle  indicazioni  geografiche  e  delle denominazioni d'origine dei prodotti  agricoli alimentari, e' istituito un contributo destinato a coprire  le  spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle  domande  di  registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle   domande  di  modifica  e  delle  richieste  di  cancellazione presentate  a  nonna del citato regolamento. L'importo e le modalita' di  versamento  del  predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono   versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnati  allo  stato  di previsione del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  per  le finalita' di salvaguardia dell'immagine  e  di  tutela  in  campo  internazionale  dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 1052.  All'articolo  3  del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 5-ter e' abrogato;
 b) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
 
 "5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per  gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate".
 
 1053.  All'articolo  51,  comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  dopo le parole: "l'ENEA e l'ASI", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' il Corpo forestale dello Stato".
 
 1054.  All'articolo  2  del  decreto-legge  10  gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 4 e' abrogato;
 b)  al  comma  4-bis,  le  parole: "Al Fondo di cui al comma 4 e' altresi'  attribuita"  sono  sostituite  dalle seguenti: "All'AGEA e' attribuita".
 
 1055.  Entro  il  30  settembre  2007, il Commissario straordinario dell'Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria  in  Puglia,  Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato,  con  modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, effettua   una   puntuale  ricognizione  della  situazione  debitoria dell'EIPLI  e  definisce,  con  i  creditori, un piano di rientro che trasmette   al   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali  che  stabilisce  le procedure amministrative e finanziarie per  il  risanamento dell'EIPLI. Fino alla predetta data sono sospese le  procedure  esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Dopo aver  proceduto  al  risanamento  finanziario  dell'Ente, il Ministro delle  politiche  agricole alimentari e forestali emana, d'intesa con le   regioni  Puglia,  Basilicata  e  Campania,  un  decreto  per  la trasformazione  dell'EIPLI  in  societa'  per  azioni, compartecipata dallo  Stato  e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze  piu'  immediate  dell'EIPLI  e'  assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
 
 1056.  All'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.  381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.  441,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "e' prorogato di cinque  anni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "e' prorogato di sei anni". L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 e' pari a 271.240 euro.
 
 1057.  Le  disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  non si applicano alle spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.
 
 1058.  Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste  dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 e' stanziata la somma di 100 milioni  di  euro  e  per  ciascuno  degli  esercizi  2008  e 2009 e' stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
 
 1059.   Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1058  sono  inoltre autorizzate le seguenti spese:
 a) per l'anno 2007:
 1)  46.958.020,22  euro  quale  terza  annualita' del contributo quindicennale  previsto  dall'articolo  4,  comma  31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 2)  45.730.000 euro quale prima annualita' della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 b) per l'anno 2008:
 1)  46.958.020,22  euro  quale  quarta annualita' del contributo quindicennale  previsto  dall'articolo  4,  comma  31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 2)  45.730.000  euro  quale seconda annualita' della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 3)  50.000.000  di  euro  quale  prima  annualita'  del  secondo contributo  quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 c) per l'anno 2009:
 1)  46.958.020,22  euro  quale  quinta annualita' del contributo quindicennale  previsto  dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 2)  45.730.000 euro quale terza annualita' della quota parte del contributo  quindicennale  di  cui  al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 3)  50.000.000  di  euro  quale  seconda  annualita' del secondo contributo  quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 
 1060.  Per  la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
 a)  46.958.020,22  euro  quale  sesta  annualita'  del contributo quindicennale  previsto  dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 b)  45.730.000 euro quale quarta annualita' della quota parte del contributo  quindicennale  di  cui  al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 c)   50.000.000  di  euro  quale  terza  annualita'  del  secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell' articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 
 1061.   Le   somme   di  cui  ai  commi  1058,  1059  e  1060  sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
 
 1062.  Le  autorizzazioni  di spesa previste dall'articolo 4, comma 31,  della  legge  23 dicembre 2003, n. 350, nonche' dall'articolo 1, comma  78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060.
 
 1063.  Al  Fondo  per la razionalizzazione e la riconversione della produzione  bieticolosaccarifera,  costituito presso l'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del   decreto-legge   10   gennaio   2006,   n.  2,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e'  altresi' attribuita,  per  l'anno  2007,  una dotazione finanziaria annuale di 65,8   milioni  di  euro,  quale  competenza  del  secondo  anno  del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
 
 1064.  All'articolo  4,  comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  le  parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "160.000 euro";
 b)  le  parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro".
 
 1065.   Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  dei  mercati  degli imprenditori  agricoli  a  vendita  diretta, con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  di  natura  non regolamentare,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,  da  adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  i  requisiti uniformi e gli standard  per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla  partecipazione  degli  imprenditori agricoli, alle modalita' di vendita  e  alla  trasparenza  dei  prezzi, nonche' le condizioni per poter  beneficiare  degli  interventi  previsti dalla legislazione in materia.
 
 1066.  Ai  fini  dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico  e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), della   legge  24  dicembre  2004,  n.  313,  agli  apicoltori,  agli imprenditori  apistici  ed  agli  apicoltori  professionisti  di  cui all'articolo  3  della  medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la pratica  del  nomadismo  e' riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista  al  punto  5  della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui  consumi  e  relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto   legislativo   26   ottobre   1995,  n.  504,  e  successive modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata  in  vigore  della presente legge, sono definite le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.
 
 1067.  All'articolo  15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  le  parole:  "50  milioni  di  lire"  sono  sostituite  dalle seguenti: "50.000 euro";
 b)  le  parole:  "300  milioni  di  lire"  sono  sostituite dalle seguenti: "a 300.000 euro".
 
 1068.  Al  fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle  imprese  giovanili nel settore agricolo ed agro-alimentare, e' istituito  presso  il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  il  Fondo  per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura,  avente  una disponibilita' finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011.
 
 1069.  Con  decreto  di natura non regolamentare del Ministro delle politiche   agricole  alimentari  e  forestali  sono  disciplinati  i criteri,  le  modalita' e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
 
 1070. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e' abrogato.
 
 1071.  All'onere  di  cui  al comma 1068, pari a 10 milioni di euro annui   per   il   quinquennio   2007-2011,   si   provvede  mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo  36  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le  finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 11 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio.
 
 1072.  Al  fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese  agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti,  e'  istituito  presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  il  Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge  10  gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  marzo  2006,  n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre  2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  la  successiva  riassegnazione  allo  stato  di  previsione  del Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Il Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania 1°  febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa con  il  Ministero della salute e con i competenti uffici dell'Unione europea,  entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna informativa   e   ad   adottare  un  nuovo  piano  triennale  per  il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze,   secondo   principi  di  tutela  previsti  dalla  speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal  consiglio  regionale  della  Campania  il  29  novembre  2006, a salvaguardia  del  patrimonio  genetico  della  specie  allevata, del livello     occupazionale     del    comparto,    delle    produzioni agrozootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.
 
 1074.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da  emanare  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente   legge,   sono   disciplinate  le  modalita'  operative  di funzionamento  del  Fondo  di  cui  al comma 1068, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.
 
 1075.  Per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui  al  comma 271 si applica con le modalita' di cui all'articolo 11 del   decreto-legge   8   luglio   2002,   n.  138,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' in base a quanto  definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio  2002,  e  dagli  articoli  26  e  28  del regolamento (CE) n. 1698/2005  del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per   gli   imprenditori   agricoli  si  applica,  nell'ambito  delle disponibilita' complessive del credito d'imposta di cui al comma 271, nei  limiti  della  somma  di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
 
 1076.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto  periodo  del  comma  9-bis  deve  intendersi  nel  senso  che l'autorita'  di  vigilanza  nomina  un  nuovo  commissario  unico  in sostituzione  di  tutti  i  commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi  agrari  in  stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione suddetta.  Nel  medesimo  periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo che  entro  detto  termine  sia  stata  autorizzata  una  proposta di concordato  ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione si applica anche ai  consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di  un  nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole: "entro  il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007".
 
 1077.  Al  fine  di  assicurare  la  regolare  gestione  delle aree naturali   protette,  per  il  personale  operaio  forestale  di  cui all'articolo  1,  comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure  di  stabilizzazione,  di  cui  al  comma  521 del presente articolo,  si  applicano,  nell'ambito delle disponibilita' del fondo ivi  previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124.
 
 1078.  All'articolo  1,  comma  9-bis,  del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  le  parole:  "commi  2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6".
 
 1079. Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n.  223,  ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei  lavoratori  agricoli  nelle  aree agricole colpite da avversita' atmosferiche  eccezionali,  compresi  nel Piano assicurativo agricolo annuale  di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.
 
 1080.   A   decorrere   dall'anno   2007,  il  contributo  previsto dall'articolo  1-quinquies,  comma  2,  del decreto-legge 9 settembre 2005,  n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, 11.231, e' incrementato di 3 milioni di euro.
 
 1081.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e' autorizzata a concedere all'Istituto  di  servizi  per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui  ventennali  per  gli  incentivi  relativi  allo sviluppo della proprieta'  coltivatrice  di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive  modificazioni.  Gli  oneri  connessi  al  pagamento degli interessi  relativi  ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
 
 1082.  Al  fine  di  armonizzare  l'attuazione  delle  disposizioni sovranazionali  in  materia  forestale, in aderenza al Piano d'azione per  le  foreste  dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali,  il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali  e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti  e  delle  linee  guida  definite ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un  programma  quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la    gestione    forestale    sostenibile   e   a   valorizzare   la multifunzionalita' degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella  deliberazione  di  cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.
 
 1083.  L'intesa  di  filiera  o  il  contratto  quadro  di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per  scopo,  altresi',  l'integrazione  della  filiera  forestale con quella   agroenergetica,   la   valorizzazione,   la  produzione,  la distribuzione  e la trasformazione di biomasse derivanti da attivita' forestali, nonche' lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che  operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione  e  distribuzione  del  legno  e  di  utilizzazione della biomassa  forestale a fini energetici nonche' i soggetti interessati, pubblici  o  privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in  attuazione  degli  articoli  11,  12  e  13  del  citato  decreto legislativo n. 102 del 2005.
 
 1084.  Per  l'attuazione  dei  piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
 
 1085. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale  per  l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo  1,  comma  87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata  di  10  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
 
 1086.  All'articolo  4,  comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  le  parole:  "al 31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "al  31 dicembre 2005". In relazione alle minori entrate che derivano all'INPS,  sono  trasferiti  allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni  di  euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.
 
 1087. All'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto-legge 28 marzo  2003,  n.  49,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003,  n. 119, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "In  caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento".
 
 1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa e' escluso il 25 per  cento  del  valore degli investimenti in attivita' di promozione pubblicitaria  realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in  forma  cooperativa  in  mercati  esteri nel periodo di imposta in corso  alla  data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi   investimenti   realizzati   nei  tre  periodi  di  imposta precedenti.
 
 1089.  La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 e' elevata al 35   per   cento   del   valore   degli  investimenti  di  promozione pubblicitaria   realizzati   sui   mercati   esteri   da  consorzi  o raggruppamenti  di  imprese  agroalimentari,  operanti  in uno o piu' settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di   promozione   pubblicitaria  all'estero  riguardanti  prodotti  a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
 
 1090.  Il  beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche  alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente  legge,  anche  se  con  un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo  inferiore  a  tre  anni.  Per  tali  imprese la media degli investimenti  da  considerare e' quella risultante dagli investimenti effettuati  nei  periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli   imprenditori   agricoli  di  cui  all'articolo  1  del  decreto legislativo  18  maggio  2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla.  base  imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pan ad un terzo del beneficio di cui ai commi  1088  e  1089  e  per  le  medesime finalita'. Con decreto del Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali, sono dettate le modalita'  applicative  dei  commi  da  1088 a 1090, nei limiti della somma  di  25  milioni  di  euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
 
 1091.  L'attestazione  di  effettivita'  delle  spese  sostenute e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori  dei  conti,  dei  dottori  commercialisti, dei ragionieri e periti  commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e  successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
 
 1092. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per quanto  non  previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo, le  stesse disposte dall'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.  357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
 
 1093.  Le  societa'  di  persone,  le  societa'  a  responsabilita' limitata  e  le  societa'  cooperative, che rivestono la qualifica di societa' agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  come  da  ultimo modificato dal comma 1096 del presente  articolo,  possono  optare per l'imposizione dei redditi ai sensi  dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
 1094. Si considerano imprenditori agricoli le societa' di persone e le  societa'  a  responsabilita' limitata, costituite da imprenditori agricoli,  che  esercitano  esclusivamente  le attivita' dirette alla manipolazione,  conservazione,  trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il  reddito  e'  determinato  applicando  all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
 
 1095.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, sono dettate le modalita' applicative del comma 1093.
 
 1096. All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il secondo periodo e' soppresso.
 
 1097.  I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa  per attivita' di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del regolamento di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti  in  titoli  governativi  dell'  area  euro a cura di Poste Italiane Spa.
 
 1098.  E' abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del presente  articolo,  il  vincolo  di  cui all'articolo 14 del decreto luogotenenziale   6   settembre   1917,   n.   1451,   e   successive modificazioni,  ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 
 1099.  L'attuazione  progressiva  del nuovo assetto di cui al comma 1097,  da  completare  entro  il  31  dicembre 2007, e' effettuata in coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
 1100.  Per  l'attuazione  di programmi annuali di interventi per la difesa  del  mare  previsti  dalla  legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive   modificazioni,   e   dei   protocolli   attuativi  della Convenzione     sulla     salvaguardia     del    mar    Mediterraneo dall'inquinamento,   adottata  a  Barcellona  il  16  febbraio  1976, ratificata   ai  sensi  della  legge  25  gennaio  1979,  n.  30,  e' autorizzata  la  spesa  di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1101.   Per  la  quantificazione  delle  spese  sostenute  per  gli interventi   a   tutela  dell'ambiente  marino  conseguenti  a  danni provocati  dai  soggetti di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge  31  dicembre  1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente e della tutela   del   territorio   e   del   mare   applica   il  tariffario internazionalmente  riconosciuto  dalle  compagnie  di  assicurazioni degli armatori (SCOPIC).
 
 1102.  Il  secondo  comma  dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' sostituito dal seguente:
 
 "Le  somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per  gli  interventi  di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del  bilancio  dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze allo stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  per  le  attivita' di difesa del mare dagli inquinamenti".
 
 1103.  Per  l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi  di  demolizione  delle  opere  abusive  site  nelle  aree naturali  protette  nazionali e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1104.  Nelle  aree  naturali protette 1'acquisizione gratuita delle opere  abusive  di  cui  all'articolo  7, sesto comma, della legge 28 febbraio  1985,  n.  47,  e  successive modificazioni, si verifica di diritto  a  favore  degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi,  a  favore  dei  comuni.  Restano  confermati gli obblighi di notifica  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  degli  accertamenti,  delle ingiunzioni alla demolizione e degli  eventuali  abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure  e le modalita' di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 1105.  Restano  altresi'  confermate  le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano  la  materia  di  cui  ai  commi  1103  e 1104 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
 1106.  Al  fine  di  salvaguardare  gli  equilibri  ambientali e di scongiurare  il  prodursi  di  gravi  alterazioni dell'ecosistema nei territori  di  cui  all'articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102, limitatamente  alla  provincia  di Sondrio, a decorrere dalla data di entrata  in vigore della presente legge e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico   sono   rilasciate   previo   parere   del   Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare, che allo scopo  si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
 
 1107.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 1, comma  94,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e' estesa al personale  degli  Enti  parco  nazionali funzionalmente equiparato al Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi dell'articolo 2, comma 36, della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426. Per il personale di cui al periodo  precedente,  nei  limiti  del  territorio  di competenza, e' riconosciuta  la  qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza e si applicano  le disposizioni previste dall' articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
 
 1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu' efficace  utilizzazione  delle  risorse  finanziarie  destinate  alla gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani,  la  regione, previa diffida, provvede  tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione  dei  rifiuti  a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento  a  quegli  ambiti  territoriali ottimali all'interno dei quali  non  sia  assicurata  una  raccolta  differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:
 a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
 b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
 c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.
 
 1109.  Per  gli  anni  successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta  differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 e'  stabilita  con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantita' di rifiuti   inviati   in  discarica  e  nella  prospettiva  di  rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero".
 
 1110.  Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del  Protocollo  di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui  cambiamenti  climatici,  fatto  a Kyoto 1'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e' istituito un Fondo rotativo.
 
 1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n. 281, individua le modalita' per l'erogazione di finanziamenti   a  tasso  agevolato  della  durata  non  superiore  a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con   decreto   del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e' individuato il tasso di interesse da applicare.
 
 1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:
 a)  installazione  di  impianti  di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
 b)    installazione   di   impianti   di   piccola   taglia   per l'utilizzazione   delle  fonti  rinnovabili  per  la  generazione  di elettricita' e calore;
 c)  sostituzione  dei  motori  elettrici  industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
 d)  incremento  dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;
 e)  eliminazione  delle  emissioni  di  protossido  di  azoto dai processi industriali;
 f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
 
 1113.  Nel  triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al  comma  1110  ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima  applicazione,  al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le  risorse  di  cui  all'articolo  2, comma 3, della legge l° giugno 2002, n. 120.
 
 1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110.
 
 1115.  Il  Fondo  di cui al comma 1110 e' istituito presso la Cassa depositi  e  prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le  modalita'  di  gestione.  La  Cassa  depositi e prestiti Spa puo' avvalersi  per  l'istruttoria,  l'erogazione  e  per  tutti  gli atti connessi  alla  gestione  dei  finanziamenti  concessi  di uno o piu' istituti  di  credito  scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.
 
 1116.  Per  l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle  risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela  ambientale  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio  e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la  tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed  in  rapporto  all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni  di  criminalita'  organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.
 
 1117.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge i finanziamenti   e   gli  incentivi  pubblici  di  competenza  statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di   energia   elettrica   sono  concedibili  esclusivamente  per  la produzione   di  energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche rinnovabili,  cosi'  come  definite  dall'articolo  2 della direttiva 2001/77/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,  sulla  promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da fonti energetiche  rinnovabili.  Sono  fatti  salvi  i  finanziamenti e gli incentivi  concessi,  ai  sensi  della  previgente normativa, ai soli impianti gia' autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione  anteriormente  all'entrata  in  vigore  della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale  prezzi  il  12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle  fonti  energetiche  assimilate,  per  i  quali  si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.
 
 1118.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico, di concerto con il Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri  decreti  ai  sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale  concedibili  alle  fonti  rinnovabili  di cui all'articolo 2 della   citata  direttiva  2001/77/CE.  Il  Ministro  dello  sviluppo economico  provvede  con  propri  decreti  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e  le  modalita' per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli  incentivi  a specifici impianti gia' autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella  tipologia  di  cui al periodo precedente, nonche' a ridefinire l'entita'  e  la  durata  dei  sostegni  alle  fonti  energetiche non rinnovabili  assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da  impianti  gia'  realizzati  ed  operativi alla data di entrata in vigore  della  presente  legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel  rispetto  dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo  di  ridurre  gli  oneri  che  gravano  sui prezzi dell'energia elettrica   e   eliminare   vantaggi   economici  che  non  risultino specificamente  motivati  e  coerenti  con  le  direttive  europee in materia di energia elettrica.
 
 1119.  E'  fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 
 1120.  Alla  normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17,  i  commi  1,  3  e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti" sono soppresse;
 b)  alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono  soppresse  le  parole:  "o assimilate"; al comma 5 e' soppresso l'ultimo   periodo;   al  comma  7  sono  soppresse  le  parole:  "ed assimilate";
 c)  alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;
 d)  alla  legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3,  primo  periodo,  le  parole  "o  assimilate"  e  le  parole:  "ed inorganici"  sono  soppresse  ed  il  secondo  periodo  e' soppresso; all'articolo  11  della  medesima legge, nella rubrica, le parole: "o assimilate"  sono soppresse; all'articolo 26, comma 7, della medesima legge le parole: "o assimilate" sono soppresse;
 e)  al  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma 15, le parole: "e inorganici" sono soppresse;
 f)  alla legge 1° marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la lettera e) e' abrogata;
 g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 e' abrogato;
 h)  al  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il comma 6 e' abrogato;
 i)  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".
 
 1121.   Allo   scopo   di   finanziare  interventi  finalizzati  al miglioramento  della qualita' dell' aria nelle aree urbane nonche' al potenziamento  del  trasporto  pubblico, e' istituito, nello stato di previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e   del  mare,  il  Fondo  per  la  mobilita'  sostenibile,  con  uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:
 a)  potenziamento  ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con  particolare  riguardo  a  quelli  meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
 b) incentivazione dell'intermodalita';
 c)  introduzione  di  un  sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilita' sostenibile;
 d)  valorizzazione  degli strumenti del mobility management e del car sharing;
 e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
 f)  riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e  consegna  delle  merci,  attraverso  la  realizzazione  di  centri direzionali  di  smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica,  nonche'  il  progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
 g)  realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
 h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita' ciclistica.
 
 1123.  Una  quota  non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1121, e' destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.
 
 1124.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo  sviluppo  sostenibile,  allo  scopo di finanziare progetti per la sostenibilita'  ambientale  di  settori  economico-produttivi  o aree geografiche,  l'educazione  e  l'informazione  ambientale  e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
 
 1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni di  euro.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e,  limitatamente  ai  progetti internazionali per la cooperazione  ambientale  sostenibile, d'intesa con il Ministro degli affari  esteri  sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, sono individuate annualmente  le  misure  prioritarie  da  finanziare  con il predetto Fondo.
 
 1126.  E'  autorizzata  la  spesa  di  50.000  euro  per finanziare l'attuazione   e  il  monitoraggio  di  un  "Piano  d'azione  per  la sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel  settore della pubblica amministrazione",  predisposto  dal  Ministero  dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia  e  delle  finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto   alla   approvazione  dalla  CONSIP  Spa,  costituita  in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilita'  ambientale  nelle  procedure  di  acquisto  di beni e servizi  delle  amministrazioni  competenti,  sulla base dei seguenti criteri:
 a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
 b) sostituzione delle fonti energetiche
 non rinnovabili con fonti rinnovabili;
 c) riduzione della produzione di rifiuti;
 d) riduzione delle emissioni inquinanti;
 e) riduzione dei rischi ambientali.
 
 1127.  Il  piano  di  cui  al  comma  1126  indica gli obiettivi di sostenibilita'  ambientale  da  raggiungere  per  gli  acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:
 a) arredi;
 b) materiali da costruzione;
 c) manutenzione delle strade;
 d) gestione del verde pubblico;
 e) illuminazione e riscaldamento;
 j) elettronica;
 g) tessile;
 h) cancelleria;
 i) ristorazione;
 l) materiali per l'igiene;
 m) trasporti.
 
 1128.  Per  il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 e' istituito  un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  dal  Ministro  dello  sviluppo economico nonche' dai presidenti delle regioni interessate.
 
 1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in  atmosfera,  del  rafforzamento  della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, e' avviato,  a  partire  dall'anno  2007,  un  programma  sperimentale a livello    nazionale    per    la    progressiva    riduzione   della commercializzazione  di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i  criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle nonne tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.
 
 1130.  Il  programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente   legge   previo   parere   delle   competenti   Commissioni parlamentari,  e'  finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente  nell'ordinamento  interno  al  fine  di giungere al definitivo   divieto,   a   decorrere  dal  l°  gennaio  2010,  della commercializzazione  di sacchi non biodegradabili per 1'asporto delle merci  che  non  rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa  comunitaria  e  dalle  norme  tecniche approvate a livello comunitario.
 
 1131.  Per  l'avvio  del  programma  di cui ai commi 1129 e 1130 e' destinata  una  quota  non inferiore a 1 milione di euro a valere sul "Fondo  unico  investimenti  per  la  difesa  del  suolo  e la tutela ambientale" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
 1132.  Al  fine di assicurare il monitoraggio delle attivita' e dei dati  relativi  alla  difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema   informativo   unico   e  la  rete  nazionale  integrati  di rilevamento  e'  autorizzata  la  spesa  di 750.000 euro per ciascuno degli  anni  2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui agli  articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le amministrazioni  e  gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia  per  la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT),   le   informazioni   riguardanti  le  attivita'  di  propria competenza   in   materia   di   difesa   del   suolo  e  lotta  alla desertificazione,  di  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  di gestione   delle   risorse   idriche   e   prevenzione  del  dissesto idrogeologico.   Il   Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per  la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio.
 
 1133.   I   rapporti   di   lavoro  a  tempo  determinato  previsti dall'articolo  1,  comma  596,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera   a),  del  presente  articolo  per  gli  uffici  di  livello dirigenziale  generale  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali  si  tiene  conto  di quanto gia' disposto dall'articolo 2, comma  94,  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
 
 1134.  All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre   2006,   n.   286,   dopo   le   parole:  "spesa  derivante dall'attuazione   del   comma   1",   sono   inserite   le  seguenti: "dell'articolo  54  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni".
 
 1135.  Per l'anno 2007, continuano ad applicassi le disposizioni di cui  all'articolo  3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
 
 1136.  Al  fine  di  sostenere  interventi  in materia di attivita' culturali  svolte  sul  territorio  italiano,  e' istituito presso il Ministero   per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  un  Fondo  per l'attuazione  di  accordi  di  cofinanziamento  tra  lo  Stato  e  le autonomie.  Con  decreti  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali  si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.
 
 1137.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1136, e' assegnato al Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1138.  A  favore  di specifiche finalita' relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche' di progetti  per la loro gestione e' assegnato al Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  un  contributo  di 31,5 milioni di euro per ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali,  sentito  il  Consiglio  superiore  per i beni culturali e paesaggistici.
 
 1139.  Per  la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma  2,  della  legge  11  dicembre 2000, n. 381, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1140.  Al  Fondo  di  cui  all'articolo  12,  comma  1, del decreto legislativo  22  gennaio  2004, n. 28, e successive modificazioni, e' assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,  2008  e  2009.  Tale  contributo  e'  finalizzato  a favore di interventi  di  sostegno  a  istituzioni,  grandi eventi di carattere culturale,  nonche'  ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In  deroga  al  comma  4  del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti  annualmente  con  decreto  del  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali.
 
 1141.   I  contributi  per  il  restauro,  la  conservazione  e  la valorizzazione  dei  beni  culturali,  nonche'  per l'istituzione del fondo  in  favore  dell'editoria  per ipovedenti e non vedenti di cui alla  tabella  A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, da  destinare  anche  in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono  servizi  volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in  formati  idonei  alla  fruizione  da parte degli ipovedenti e non vedenti,  alla  creazione  di  prodotti editoriali nuovi e specifici, nonche'   alla   catalogazione,  conservazione  e  distribuzione  dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007.
 
 1142.  Per  consentire  al  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali  di  far  fronte  con  interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e  paesaggistici  e  di  procedere  alla realizzazione di progetti di gestione  di  modelli  museali,  archivistici  e  librari, nonche' di progetti  di  tutela  paesaggistica  e  archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali  e  paesaggistici, e' autorizzata la spesa di 79 milioni di euro  per  l'anno  2007  e  di  87  milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2008.  Con  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.
 
 1143.  Al  comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Le  risorse finanziarie  giacenti  nelle  contabilita'  speciali  dei  capi degli Istituti  centrali  e  periferici  del  Ministero  per  i  beni  e le attivita'  culturali,  ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma  e  all'articolo  7  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove  non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il  termine  del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro   per   i   beni   e   le  attivita'  culturali  nell'ambito dell'aggiornamento  del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo   periodo   del   comma   1   dell'articolo  7  del  citato decreto-legge  n.  149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge  n. 237 del 1993, e, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo 1960,  n. 169, possono essere trasferite da una contabilita' speciale ad  un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con  la  riprogrammazione  ove  possibile,  nell'ambito  della stessa regione.  Entro  e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali  e  periferici  del  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali titolari delle predette contabilita' speciali sono tenuti a comunicare   all'ufficio  di  gabinetto  e  all'ufficio  centrale  di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non   impegnate   con  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  da riprogrammate".
 
 1144.  Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  il  titolo e' sostituito dal seguente: "Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah";
 b) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 
 "1.  E'  istituito  in  Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano   e  della  Shoah,  di  seguito  denominato  "Museo",  quale testimonianza  delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia";
 c) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 
 "2.  ll Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il  pensiero  e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovra' essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed  alla  Shoah in Italia; b) promuovere attivita' didattiche nonche' organizzare  manifestazioni,  incontri  nazionali  ed internazionali, convegni,  mostre  permanenti  e  temporanee, proiezioni di film e di spettacoli  sui  temi  della  pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse";
 d)   all'articolo   1,   al  comma  3,  dopo  le  parole:  "della collaborazione"  aggiungere le seguenti: "dell'Unione delle Comunita' Ebraiche Italiane (UCEI) e".
 
 1145. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a  favore  delle  istituzioni  di  alta formazione e specializzazione artistica  e  musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive  modificazioni,  destinata,  quanto  a 10 milioni di euro, all'ampliamento,   alla   ristrutturazione,   al   restauro   e  alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per  la  propria  attivita'  con  priorita'  verso  gli  immobili  di proprieta'  pubblica  e  demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico.
 
 1146.  Per le finalita' di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, e' disposta  l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1147.  Al  fine  di  razionalizzare  gli  interventi  e  conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto  1967,  n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e  IV del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 dicembre  2005,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  28 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4  febbraio 2006, recante criteri e modalita'  di  erogazione  di contributi in favore delle attivita' di spettacolo  viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in   materia   di   autorizzazione   all'esercizio   dei   parchi  di divertimento.   Sono   fatte   salve   le  competenze  del  Ministero dell'interno in materia di sicurezza.
 
 1148. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 
 "Art.  24.  -  (Contributi  dello  Stato).  -  1.  I  criteri  di ripartizione  della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle  fondazioni  liricosinfoniche  sono  determinati con decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali. Tali criteri sono determinati  sulla  base  degli  elementi  quantitativi e qualitativi della   produzione  offerta  e  tengono  conto  degli  interventi  di riduzione delle spese".
 
 1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma  219  dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono prorogate per il biennio 2008-2009.
 
 1150.  Al  fine  di  conseguire  i  massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attivita' di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma  2,  del  decreto-legge  10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo: "In tale convenzione sono stabilite, altresi', per   tutte   le   deliberazioni   di   risorse  statali  ad  imprese cinematografiche   di   produzione,   distribuzione  ed  esportazione avvenute  entro  il  31 dicembre 2006, per le quali non vi sia. stata completa  restituzione,  in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione  generale  per  il  cinema  del  Ministero  per i beni e le attivita'   culturali   dall'istituto   gestore   del  Fondo  di  cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  le  modalita'  per pervenire all'estinzione del debito maturato, per  le  singole  opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra  l'altro,  l'attribuzione della totalita' dei diritti del film in capo,  alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato".
 
 1151.   Al   fine  di  razionalizzare  e  rendere  piu'  efficiente l'erogazione  e  l'utilizzo  delle  risorse  destinate  dallo Stato a sostegno  delle  attivita' di produzione nel settore cinematografico, al   decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)   all'articolo   12,   comma   3,   lettera   a),  la  parola: "finanziamento" e' sostituita dalla seguente: "sostegno";
 b)   all'articolo   12,  comma  5,  le  parole:  "erogazione  dei finanziamenti  e  dei  contributi"  sono  sostituite  dalle seguenti: "erogazione  dei  contributi"  e  le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite dalle seguenti: "contributi concessi";
 c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
 
 "Art.  13. - (Disposizioni per le attivita' di produzione). - 1. A  valere  sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
 
 2.  Per  i  lungometraggi  riconosciuti  di interesse culturale, e' concesso  un  contributo,  a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma  1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di  cui  all'articolo  12,  comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
 
 3.  Per  i  cortometraggi  riconosciuti  di interesse culturale, e' concesso  un  contributo,  a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma  1,  fino  al  100  per  cento del costo del film, per un costo industriale  massimo  definito  con  il  decreto  ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
 
 4.  Nel  decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione  del  contributo,  e nel caso in cui quest'ultimo non sia  stato  interamente  restituito, e' attribuita al Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  per  conto  dello  Stato,  o,  in alternativa,   all'impresa   di   produzione  interessata,  la  piena titolarita'  dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.
 
 5.    Variazioni   sostanziali   nel   trattamento   e   nel   cast tecnico-artistico  del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla  sottocommissione  di  cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici di  legge,  e  che  non  siano  state  comunicate  ed approvate dalla predetta   sottocommissione,  comportano  la  revoca  del  contributo concesso,  la  sua  intera restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo
 |  |  |  | periodo  di  tempo,  non  possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese  di  produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa. 
 6.   Sono   corrisposti  annualmente  contributi  alle  imprese  di produzione,  iscritte  negli  elenchi  di  cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata presentazione del  corrispondente  progetto  filmico  entro  due anni dalla data di erogazione.   Esso  viene  restituito  in  caso  di  concessione  dei contributi  previsti  ai  commi  2  e  3. Una quota percentuale della somma,  definita  con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, e' destinata all'autore della sceneggiatura.
 
 7.  Un'apposita  giuria,  composta  da cinque eminenti personalita' della  cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualita' di cui all'articolo 17.";
 d)  all'articolo  8,  al comma 1, lettera a), le parole: "nonche' all'ammissione  al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente  decreto,  ed  alla  valutazione  delle sceneggiature di cui all'articolo  13,  comma  8" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6" e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
 e) all'articolo 17, comma 1, le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7";
 f)  all'articolo  20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".
 
 1152.  Per  interventi  di  ammodernamento e di potenziamento della viabilita'  secondaria  esistente  nella  Regione  siciliana  e nella regione  Calabria  non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota  rispettivamente  pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2007,  2008 e 2009 e' assegnata in sede di riparto delle somme  stanziate  sul  Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del  Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le  province  della  Regione  siciliana  e  le province della regione Calabria,  in  proporzione  alla  viabilita'  presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.
 
 1153.   Per   la  realizzazione  di  opere  viarie  del  Veneto  e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
 
 1154.  Per  la  realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale  pubblica  sovvenzionata  e'  autorizzata la spesa di 30 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture,  previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite le modalita' di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.
 
 1155.  All'articolo  2  del  decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture "Interventi per   la   realizzazione   di  opere  infrastrutturali  e  di  tutela dell'ambiente  e  difesa  del  suolo  in Sicilia e in Calabria"" sono sostituite  dalle  seguenti:  "in  due distinti capitoli di spesa del Ministero  delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela   del   territorio   e  del  mare  denominati  rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e  in  Calabria"  e  "Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"";
 b)  al  comma  93,  le parole: "Ministro delle infrastrutture, di concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto".
 
 1156.  A  carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti   interventi,   nei  limiti  degli  importi  rispettivamente indicati,  da  stabilire  in  via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:
 a)  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,  sentite  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, e le organizzazioni nazionali  comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori  di  lavoro,  adotta  un  programma  speciale  di interventi e costituisce  una  cabina  di  regia  nazionale  di  coordinamento che concorre  allo  sviluppo  dei  piani  territoriali  di emersione e di promozione  di  occupazione  regolare nonche' alla valorizzazione dei comitati  per  il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, e' istituito,  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un  apposito  Fondo  per  l'emersione  del  lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati,  di  servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino  i  processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;
 b)  sono  destinati  25  milioni  di  euro  per  l'anno 2007 alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;
 c)  in  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2007, possono essere concessi trattamenti   di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi  gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
 d)  in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di  sostenere  programmi  per la riqualificazione professionale ed il reinserimento  occupazionale  di  collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale,  da  emanare  entro due mesi dalla data di entrata in vigore della   presente  legge,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla
 presente  lettera.  Agli  oneri  di  cui alla presente lettera si
 provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato  a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di  1  milione  di  euro  per  l'anno  2007, previa intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento  di  attivita'  socialmente  utili  e per l'attuazione di misure  di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in  attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
 f)  in  deroga  a  quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto  legislativo  1°  dicembre  1997,  n.  468,  e  limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico  possono,  relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere   ad   assunzioni   di   soggetti  collocati  in  attivita' socialmente  utili  nel  limite  massimo complessivo di 2.450 unita'. Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.  Agli  oneri  relativi,  nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere.  dall'anno  2007,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo per l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
 luglio  1993,  n.  236,  che  a tal ime e' integrato del predetto
 importo; g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,   dispone   annualmente   di   una   quota   del  Fondo  per l'occupazione,   nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del  Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e l'informazione dei  lavoratori  e  delle  lavoratrici  in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute  e  della  sicurezza  dei lavoratori, iniziative in materia di protezione  sociale  ed  in  ogni  altro  settore  di  competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 
 1157.  In  via  sperimentale  per  l'anno  2007  ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti  collettivi da parte di imprese interessate da processi di  cessione  nell'ambito  di  procedure  concorsuali  in  corso,  e' concessa,  nel  limite  massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro,  ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di  esercizio  delle  facolta' di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto   legislativo   8   luglio   1999,   n.   270,  a  titolo  di sperimentazione  per  la  durata  di un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  ed  in  riferimento all'assunzione di lavoratori  in  esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi contributivi   previsti   dall'articolo   8,   commi  4  e  4-bis,  e dall'articolo  25,  comma  9,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223, secondo  le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui  al  comma  1158.  Alla  fine del periodo di sperimentazione, con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e con il Ministro dell'economia    e    delle   finanze,   attesi   gli   esiti   della sperimentazione,  si  puo' disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilita' delle predette risorse.
 
 1158.  Per  le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in vigore  della  presente  legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, e' disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato  in  sede  governativa  e di apposita relazione tecnica del Ministero   dello   sviluppo  economico  che  attesti  la  necessita' dell'intervento   per   evitare   il   licenziamento  dei  lavoratori dipendenti,  la  concessione  delle  agevolazioni contributive che si applicano   a   decorrere   dalla   data   della  effettiva  cessione dell'azienda o del ramo di azienda.
 
 1159. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di  cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
 1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre   le   uscite   dal   sistema   produttivo   dei   lavoratori ultracinquantacinquenni,  e'  istituito l'accordo di solidarieta' tra generazioni,  con  il  quale  e'  prevista,  su  base  volontaria, la trasformazione   a   tempo  parziale  dei  contratti  di  lavoro  dei dipendenti  che  abbiano  compiuto i 55 anni di eta' e la correlativa assunzione  con  contratto  di lavoro a tempo parziale, per un orario pari  a  quello  ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di eta' inferiore  ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.
 
 1161.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto   1988,  n.  400,  sentite  la  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni    sindacali   e   datoriali   comparativamente   piu' rappresentative  a  livello  nazionale,  sono  stabiliti le modalita' della  stipula  e i contenuti degli accordi di solidarieta' di cui al comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalita' di ripartizione  delle risorse per l'attuazione degli accordi nel limite massimo  complessivo  di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
 
 1162.  All'articolo  13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le  parole:  "e  lire  60  miliardi  a decorrere dall'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008".
 
 1163.   Per   il   finanziamento   delle  attivita'  di  formazione professionale  di  cui  all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981,  n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma  3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 
 1164.  A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione, nell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la vecchiaia  ed  i  superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi  di  lavoro  dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto  Paese dal l° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di  natura  non  regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  disciplinate  le  modalita' di attuazione  del  presente  comma.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze    provvede    al    monitoraggio   degli   oneri   derivanti dall'attuazione  del  presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'  articolo  11,  comma  3,  lettera  i-quater),  e dell'articolo 11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,   e  trasmette  alle  Camere,  corredati  da  apposite relazioni,  gli  eventuali  decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo  comma,  numero  2),  della  citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 1165.  Per  le  finalita'  di  cui all'articolo 117, comma 5, della legge  23  dicembre  2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo  di  euro 27.000.000 per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per l'anno  2008 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e' integrato  dei  predetti  importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e per l'anno 2008.
 
 1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro  e della previdenza sociale e' autorizzato a prorogare, previa intesa  con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le  convenzioni  stipulate,  anche  in  deroga alla normativa vigente relativa  ai  lavori  socialmente  utili,  direttamente  con gli enti locali, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di  politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi enti da almeno un triennio, nonche' ai  soggetti,  provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni  gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto   legislativo   l°   dicembre  1997,  n.  468,  e  successive modificazioni,   e   prorogate   nelle   more   di   una   definitiva stabilizzazione  occupazionale  di  tali  soggetti. In presenza delle suddette  convenzioni,  il  termine  di cui all'articolo 78, comma 2, della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2007.  Ai  fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione, di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.
 
 1167.  Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del   decreto-legge   14   marzo   2005,   n.   35,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.
 
 1168.  Al  fine  di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle societa' e sugli enti di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, e' esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 
 1169.  I  dati  di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalita'  definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.
 
 1170.  Per  l'attuazione  di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonche'  per  la  realizzazione  della  banca  dati telematica di cui all'articolo  10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,  e  successive  modificazioni,  il  Ministero del lavoro e della previdenza   sociale   puo'   avvalersi,   sulla   base  di  apposite convenzioni,   delle   risorse   umane   e  strumentali  dell'INPS  e dell'INAIL.
 
 1171.  Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, in possesso  dei  dati  personali e identificativi acquisiti per effetto delle  predette  convenzioni,  e'  titolare  del trattamento ai sensi dell'articolo  28  del  codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
 1172.  Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini  di  legge,  delle  ritenute  previdenziali  e  assistenziali operate  dal  datore  di  lavoro  sulle  retribuzioni  dei lavoratori dipendenti  configura  le  ipotesi  di  cui  ai  commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All'articolo  2  del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 e' abrogato.
 
 1173.  Al  fine  di  promuovere  la  regolarita' contributiva quale requisito  per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento,  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della  presente  legge,  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale  procede,  in  via  sperimentale,  con  uno  o  piu' decreti, all'individuazione  degli indici di congruita' di cui al comma 1174 e delle  relative  procedure  applicative,  articolati per settore, per categorie   di   imprese   e  per  territorio,  sentiti  il  Ministro dell'economia   e   delle  finanze  nonche'  i  Ministri  di  settore interessati e le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
 
 1174. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia  di  incentivi  ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti  gli  indici  di congruita' del rapporto tra la qualita' dei beni  prodotti  e  dei  servizi  offerti  e la quantita' delle ore di lavoro  necessarie  nonche' lo scostamento percentuale dall'indice da considerare    tollerabile,    tenuto    conto    delle    specifiche caratteristiche  produttive e tecniche nonche' dei volumi di affari e dei redditi presunti.
 
 1175.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2007,  i benefici normativi e contributivi   previsti  dalla  normativa  in  materia  di  lavoro  e legislazione  sociale  sono  subordinati  al  possesso,  da parte dei datori  di  lavoro,  del documento unico di regolarita' contributiva, fermi  restando  gli  altri  obblighi  di  legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali  o  aziendali,  laddove  sottoscritti,  stipulati  dalle organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
 
 1176.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,  sentiti  gli  istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono definite le modalita' di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarita' contributiva di cui al comma 1175, nonche'   le   tipologie   di   pregresse   irregolarita'  di  natura previdenziale  ed  in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non  considerare  ostative  al  rilascio  del  documento medesimo. In attesa  dell'entrata  in  vigore del decreto di cui al presente comma sono  fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  speciali in materia di certificazione  di regolarita' contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.
 
 1177.  Gli  importi  delle  sanzioni amministrative previste per la violazione  di  norme  in  materia  di  lavoro, legislazione sociale, previdenza  e  tutela  della  sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate  in  vigore  prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
 
 1178.  L'omessa  istituzione  e  l'omessa  esibizione  dei libri di matricola  e  di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle   disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del   Presidente   della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  e dall'articolo  134  del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924,  n.  1422,  sono  punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000  ad  euro  12.000.  Nei  confronti  delle  violazioni di cui al presente  comma  non  e'  ammessa  la  procedura  di  diffida  di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
 
 1179.  Le  maggiori  entrate  derivanti dall'applicazione dei commi 1177  e  1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
 1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
 
 "2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di  lavoro  autonomo  in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita'  a  progetto,  di  socio  lavoratore  di  cooperativa  e di associato  in  partecipazione  con  apporto  lavorativo,  i datori di lavoro  privati,  ivi  compresi  quelli  agricoli,  gli enti pubblici economici   e   le  pubbliche  amministrazioni  sono  tenuti  a  dame comunicazione  al  Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata  la  sede  di  lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione  dei  relativi rapporti, mediante documentazione avente data  certa  di  trasmissione.  La comunicazione deve indicare i dati anagrafici  del  lavoratore,  la  data  di  assunzione,  la  data  di cessazione  qualora  il  rapporto  non  sia a tempo indeterminato, la tipologia  contrattuale,  la qualifica professionale e il trattamento economico  e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini  di  formazione  e  di  orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa  ad  essi  assimilata.  Le  Agenzie  di lavoro autorizzate  dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute  a  comunicare,  entro il ventesimo giorno del mese successivo alla  data  di  assunzione,  al  Servizio  competente  nel cui ambito territoriale  e'  ubicata  la  loro  sede operativa, l'assunzione, la proroga  e  la  cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
 
 2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa  ad esigenze produttive, la comunicazione  di  cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque giorni  dall'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro, fermo restando l'obbligo  di  comunicare  entro  il  giorno  antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la  data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e del datore di lavoro".
 
 1181.  L'articolo  7,  comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' abrogato.
 
 1182.   Fino   alla   effettiva  operativita'  delle  modalita'  di trasferimento  dei  dati  contenuti  nei  moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n. 38, da effettuarsi esclusivamente   attraverso   strumenti   informatici.   La  medesima comunicazione  deve  essere  effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.
 
 1183.  Al  comma  5  dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:
 
 "e-bis) trasferimento del lavoratore;
 e-ter) distacco del lavoratore;
 e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
 e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".
 
 1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
 
 "6.  Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga  dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini   e   di  altre  esperienze  professionali,  previste  dalla normativa  vigente,  inviate  al  Servizio  competente nel cui ambito territoriale  e'  ubicata  la  sede di lavoro, con i moduli di cui al comma  7,  sono  valide  ai  fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione  nei  confronti delle direzioni regionali e provinciali del   lavoro,   dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,  o  di  altre  forme  previdenziali  sostitutive o esclusive, nonche'  nei  confronti  della  Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
 
 6-bis.  All'articolo  7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse.
 
 6-ter.  Per  le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi  disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede  di  lavoro.  Il  decreto  di cui al comma 7 disciplina anche le modalita'  e  i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma".
 
 1185.  E'  abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
 
 1186. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il finanziamento di attivita' promozionali ed eventi  in  materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento  ai  settori  a  piu' elevato rischio infortunistico, nel rispetto  della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di  attuazione,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre  2001,  n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni  due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
 
 1187.  Al  fine  di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari  delle  vittime  di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi  in  cui  le  vittime  medesime  risultino prive della copertura assicurativa  obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le malattie  professionali  di  cui al testo unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1965, n. 1124, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di  seguito  denominato  Fondo. Al Fondo e' conferita la somma di 2,5 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2007, 2008 e 2009. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, da adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese  anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi.
 
 1188.  All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2003,  2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle  seguenti:  "e  di  100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
 
 1189. Ai fini della collocazione in mobilita', entro il 31 dicembre 2007,  ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,  le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del   decreto-legge   14   febbraio  2003,  n.  23,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche  riguardo  ai  processi  di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione,  crisi  o  modifica  degli  assetti societari aziendali, anche  al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria,  nel  limite  complessivo di 6.000 unita', a favore di imprese  o  gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali  siano  stati  oggetto di esame presso il Ministero del lavoro  e della previdenza sociale nel periodo dal 1" gennaio 2007 al 28  febbraio  2007.  Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto  legislativo  8  luglio  1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre  2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio   2004,   n.   39,   nonche'   alle   imprese   del  settore dell'elettronica  sottoposte  a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise, Puglia, Sardegna  e  Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle unita'  indicate  nel  periodo  precedente.  Gli  oneri relativi alla permanenza   in   mobilita',   ivi   compresi  quelli  relativi  alla contribuzione  figurativa,  sono  posti  a carico delle imprese per i periodi  che  eccedono  la mobilita' ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla  mobilita'  in  base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento  pensionistico,  le  disposizioni  di cui all'articolo 11 della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata  legge  n.  724  del  1994,  nonche'  le  disposizioni  di cui all'articolo  59,  commi  6,  7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono  presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale  entro  il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma e'  autorizzata  la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 59 milioni  di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
 
 1190.  In  attesa  della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per  l'occupazione  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'  disporre,  entro  il  31  dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa,  concessioni,  anche  senza  soluzione di continuita', dei trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  nel  caso  di  programmi finalizzati   alla   gestione   di  crisi  occupazionali,  anche  con riferimento  a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al  reimpiego  di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici  accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007  che  recepiscono le intese gia' stipulate in sede istituzionale territoriale  ed  inviate  al Ministero del lavoro e della previdenza sociale   entro   il   20  maggio  2007.  Nell'ambito  delle  risorse finanziarie  di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo  1,  comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive  modificazioni,  possono essere prorogati, con decreto del Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze, qualora i piani di gestione delle   eccedenze   gia'   definiti  in  specifici  accordi  in  sede governativa  abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta  del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel  caso  di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All' articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertite, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005, n. 80, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
 
 1191.  Nell'ambito  del limite complessivo di spesa di cui al comma 1190,  sono  destinati  12  milioni  di  euro, a valere sul Fondo per l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  alla  concessione,  per  l'anno 2007, di una indennita'  pari  al  trattamento  massimo  di integrazione salariale straordinaria, nonche' alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni  al  nucleo  familiare,  ai  lavoratori portuali che prestano lavoro  temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  previa  determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
 
 1192.   Al   fine   di   procedere   alla   regolarizzazione  e  al riallineamento  retributivo  e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti  da  scritture  o  da altra documentazione obbligatoria, i datori   di   lavoro   possono   presentare,   nelle  sedi  dell'INPS territorialmente  competenti,  entro  il  30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.
 
 1193.  L'istanza  di  cui  al  comma  1192  puo'  essere presentata esclusivamente  dai  datori  di  lavoro  che  abbiano  proceduto alla stipula  di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle  aziende  non  siano  presenti  le  rappresentanze  sindacali o unitarie,  con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali  comparativamente  piu'  rappresentative  finalizzato  alla regolarizzazione  dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  al  comma 1192. Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalita' dei lavoratori che   intende  regolarizzare  ed  i  rispettivi  periodi  oggetto  di regolarizzazione,  comunque  non  anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima.
 
 1194.  L'accordo  sindacale  di  cui  al  comma  1193,  da allegare all'istanza,  disciplina  la  regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante  la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione  di  atti  di conciliazione individuale che producono, nel   rispetto  della  procedura  dettata  dalla  normativa  vigente, l'effetto  conciliativo  di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura  civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella  istanza  di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonche' ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
 
 1195.  Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale  per  i  periodi  di mancata contribuzione precedenti al periodo  oggetto  di regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso alla  procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e' consentito anche ai datori  di  lavoro  che  non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi  o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere  contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative.  Gli  effetti  di  tali  provvedimenti  sono comunque sospesi  fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano  le  stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
 
 1196.  All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico  del  datore  di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della   procedura   di   regolarizzazione  si  provvede  mediante  il versamento  di  una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo  alle  diverse  gestioni  assicurative  relative  ai lavoratori dipendenti  secondo  le  seguenti  modalita':  a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza  interessi.  I  lavoratori  sono comunque esclusi dal pagamento della  parte  di  contribuzione  a  proprio  carico.  La  misura  del trattamento    previdenziale   relativa   ai   periodi   oggetto   di regolarizzazione   e'   determinata   in   proporzione   alle   quote contributive effettivamente versate.
 
 1197.  Il  versamento  della  somma  di  cui al comma 1196 comporta l'estinzione  dei  reati  previsti  da  leggi  speciali in materia di versamenti  di  contributi  e  premi,  nonche'  di  obbligazioni  per sanzioni  amministrative  e  per ogni altro onere accessorio connesso alla  denuncia  e  il  versamento  dei  contributi  e  dei premi, ivi compresi  quelli  di  cui  all'articolo  51  del  testo  unico  delle disposizioni  per  1' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  di  cui  al decreto del Presidente   della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  nonche' all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.
 
 1198.  Nei  confronti  dei  datori  di  lavoro che hanno presentato l'istanza  di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un  anno  a  decorrere  dalla  data di presentazione, sono sospese le eventuali  ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza  nella  materia  oggetto  della  regolarizzazione anche con riferimento  a  quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei  lavoratori.  Resta  ferma  la  facolta' dell'organo ispettivo di verificare  la  fondatezza  di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere  nella  materia  oggetto  della  regolarizzazione,  al  fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di  lavoro.  Entro  un  anno  a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza  di  regolarizzazione  di cui al comma 1192, i datori di lavoro   devono   completare,   ove   necessario,   gli   adeguamenti organizzativi  e  strutturali  previsti dalla vigente legislazione in materia  di  tutela  della  salute  e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia  estintiva  di  cui  al  comma 1197 resta condizionata al completo  adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei  lavoratori,  verificato  alla  scadenza  del  predetto  anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi  ispettivi  delle  direzioni  provinciali  del  lavoro per le attivita'  produttive  previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.
 
 1199.  Le  agevolazioni  contributive  di  cui  al  comma 1196 sono temporaneamente   sospese   nella   misura   del   50   per  cento  e definitivamente  concesse  al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.
 
 1200.  La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata  al  mantenimento  in  servizio  del  lavoratore  per un periodo  non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.
 
 1201. Ferma restando l'attivita' di natura istruttoria di spettanza dell'INPS,  il  direttore  della  direzione  provinciale  del lavoro, congiuntamente  ai direttori provinciali delIINPS, dell'INAIL e degli altri  enti  previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti  di  accoglimento  delle  istanze di cui al comma 1192, previa,    ove    necessario,   richiesta   di   integrazione   della documentazione prodotta.
 
 1202.   In   attesa   di   una  revisione  della  disciplina  della totalizzazione   e  della  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi afferenti  alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la  stabilizzazione  dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di  lavoro  subordinato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei rapporti   di   collaborazione  coordinata  e  continuativa  anche  a progetto,  i  committenti  datori  di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei  casi  in  cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali  unitarie  o  aziendali,  con  le  organizzazioni sindacali aderenti    alle   associazioni   nazionali   comparativamente   piu' rappresentative  conformemente  alle  previsioni  dei commi da 1203 a 1208.
 
 1203.  Gli  accordi  sindacali  di  cui al comma 1202 promuovono la trasformazione   dei   rapporti   di   collaborazione   coordinata  e continuativa,  anche  a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro  subordinato.  A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla  trasformazione  sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura   civile.   I   contratti   di  lavoro  stipulati  a  tempo indeterminato   godono   dei  benefici  previsti  dalla  legislazione vigente.
 
 1204.  Per  i  lavoratori  che  continuano  ad  essere  titolari di rapporti  di  collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell' articolo 63 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  possono stabilire, anche attraverso  accordi  interconfederali,  misure  atte a contribuire al corretto   utilizzo   delle  predette  tipologie  di  lavoro  nonche' stabilire   condizioni   piu'  favorevoli  per  i  collaboratori.  Il Ministero   del   lavoro  e  della  previdenza  sociale  provvede  ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei  corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a  progetto,  al  netto  delle  ritenute  previdenziali,  al  fine di effettuare  un  raffronto  con la media dei corrispettivi versati nei tre  anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.
 
 1205. La validita' degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane  condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di  lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento  previdenziale,  di una somma pari alla meta' della quota di  contribuzione  a  carico dei committenti per i periodi di vigenza dei  contratti  di  collaborazione  coordinata e continuativa anche a progetto,  per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
 
 1206.  I  datori  di  lavoro  depositano  presso le competenti sedi dell'INPS  gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai  contratti  stipulati  con  ciascun  lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto  versamento  di  una  somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere  per  la  parte  restante  del  dovuto  in trentasei ratei mensili  successivi.  Il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale,  di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva  i  relativi  accordi  con  riferimento  alla possibilita' di integrare   presso   la  gestione  separata  dell'INPS  la  posizione contributiva   del   lavoratore   interessato  nella  misura  massima occorrente  per  il  raggiungimento del livello contributivo previsto nel  fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie  di  cui  al  comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda  ai  versamenti  di  cui  al  presente comma, si applicano le sanzioni  previste  dalla  normativa  vigente  in  caso  di omissione contributiva.
 
 1207.  Gli  atti  di  conciliazione  di cui al comma 1203 producono l'effetto  di  cui  agli  articoli  410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui  al  comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali  in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui  redditi,  nonche'  di obbligazioni per sanzioni amministrative e per   ogni  altro  onere  accessorio  connesso  alla  denuncia  e  il versamento  dei  contributi  e  dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo    51   del   testo   unico   delle   disposizioni   per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie  professionali,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  nonche' all'articolo 18 del decreto-legge  30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25  ottobre  1968,  n. 1089, in materia di sgravi degli oneri  sociali.  Per effetto degli atti di conciliazione, e' precluso ogni  accertamento  di  natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi   di   lavoro   prestato  dai  lavoratori  interessati  dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
 
 1208.  L'accesso  alla procedura di cui al comma 1202 e' consentito anche   ai   datori   di   lavoro  che  siano  stati  destinatari  di provvedimenti   amministrativi   o   giurisdizionali  non  definitivi concernenti  la  qualificazione  del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle  posizioni  di  tutti  i  lavoratori  per i quali sussistano le stesse  condizioni  dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di  accertamenti  ispettivi.  Gli  effetti di tali provvedimenti sono sospesi  fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.
 
 1209.  Per  le finalita' dei commi da 1202 a 1208 e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
 
 1210.  I  contratti  di  lavoro  subordinato  di  cui al comma 1203 prevedono   una  durata  del  rapporto  di  lavoro  non  inferiore  a ventiquattro mesi.
 
 1211.  All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo  1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "31 dicembre  2006"  sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo  le  parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite le seguenti: "nonche' di 37 milioni di euro per il 2007".
 
 1212.  All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo  1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai fini  dell'attuazione  del  presente comma, e' autorizzata per l'anno 2007  la  spesa  di  25  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo per l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
 1213.   Al   fine  di  prevenire  l'instaurazione  delle  procedure d'infrazione  di  cui  agli  articoli  226  e  seguenti  del Trattato istitutivo  della  Comunita' europea o per porre termine alle stesse, le  regioni,  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali,  gli  altri  enti  pubblici  e  i  soggetti  equiparati adottano  ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni,  loro  imputabili,  degli  obblighi degli Stati nazionali derivanti  dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a  dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla   Corte   di   giustizia  delle  Comunita'  europee,  ai  sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
 
 1214.  Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213,  che  si  rendano  responsabili della violazione degli obblighi derivanti  dalla  normativa  comunitaria  o  che non diano tempestiva esecuzione  alle  sentenze  della  Corte di giustizia delle Comunita' europee,  i  poteri  sostitutivi  necessari,  secondo i principi e le procedure  stabiliti  dall'articolo  8  della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 
 1215.  Lo  Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1213  indicati  dalla  Commissione  europea nelle regolazioni  finanziarie  operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse  del  Fondo  europeo  agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo  agricolo  per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalita' strutturali.
 
 1216.  Lo  Stato  ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle  violazioni  degli  obblighi  di  cui al comma 1213 degli oneri finanziari  derivanti  dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia   delle  Comunita'  europee  ai  sensi  dell'articolo  228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
 
 1217.  Lo  Stato ha altresi' diritto di rivalersi sulle regioni, le province  autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri  enti  pubblici  e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili  di  violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salva-guardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto  1955,  n.  848,  e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri  finanziari  sostenuti  per  dare  esecuzione  alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
 
 1218. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217:
 a)  nei  modi  indicati al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
 b)  mediante  prelevamento  diretto  sulle  contabilita' speciali obbligatorie  istituite  presso  le  sezioni di tesoreria provinciale dello  Stato,  ai  sensi  della  legge  20  ottobre  1984,  n. 720, e successive   modificazioni,  per  tutti  gli  enti  e  gli  organismi pubblici,  diversi  da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
 c)  nelle  vie  ordinarie,  qualora  l'obbligato  sia un soggetto equiparato  ed  in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
 
 1219.  La  misura  degli  importi  dovuti  allo  Stato  a titolo di rivalsa,   comunque   non   superiore   complessivamente  agli  oneri finanziari  di  cui  ai  commi  1215,  1216  e 1217, e' stabilita con decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre  mesi  dalla  notifica,  nei  confronti  degli  obbligati,  della sentenza  esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  costituisce  titolo esecutivo  nei  confronti  degli  obbligati  e reca la determinazione dell'entita'  del  credito  dello  Stato  nonche' l'indicazione delle modalita'  e  i  termini  del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri  finanziari  a  carattere  pluriennale  o  non  ancora liquidi, possono  essere  adottati  piu'  decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze  in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
 
 1220.  I  decreti  ministeriali  di  cui  al  comma  1219,  qualora l'obbligato  sia  un  ente  territoriale,  sono emanati previa intesa sulle modalita' di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento  dell'intesa e' di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad  oggetto  la determinazione dell'entita' del credito dello Stato e l'indicazione  delle  modalita'  e  dei  termini del pagamento, anche rateizzato.  Il  contenuto dell'intesa e' recepito, entro un mese dal perfezionamento,  in  un  provvedimento del Ministero dell'economia e delle  finanze  che  costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.  In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora  liquidi,  possono  essere  adottati  piu'  provvedimenti  del Ministero  dell'economia  e  delle finanze in ragione del progressivo maturare   del   credito   dello   Stato,  seguendo  il  procedimento disciplinato nel presente comma.
 
 1221.  In  caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del  provvedimento  esecutivo  indicato  nel  comma  1220 provvede il Presidente  del  Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere  pluriennale  o non ancora liquidi, possono essere adottati piu'  provvedimenti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
 
 1222. Le notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
 1223. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che  istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative  solo  se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e  secondo  le  modalita'  stabilite con decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  di  non  rientrare  fra  coloro  che  hanno  ricevuto  e, successivamente,  non  rimborsato  o depositato in un conto bloccato, gli  aiuti  che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione  europea,  e  specificati  nel decreto di cui al presente comma.
 
 1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole:   ",   del   Ministro  delle  finanze  quando  si  tratta  di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e' proposto nei confronti  del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle  seguenti:  ".  Negli  altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze".
 
 1225.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1224,  si applicano ai procedimenti  iniziati  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore della presente  legge.  Al  fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare  maggiori  oneri  finanziari  conseguenti  alla violazione di obblighi  internazionali,  ai  pagamenti  degli  indennizzi  procede, comunque,  il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme  di  denaro  conseguenti  alle pronunce di condanna della Corte europea  dei  diritti  dell'uomo  emanate  nei  confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con  successivo  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma 1224, ed al presente comma.
 
 1226.  Al  fine  di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano devono provvedere  agli  adempimenti  previsti  dagli  articoli  4  e  6 del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357,  e  successive  modificazioni,  o  al loro completamento,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  sulla  base di criteri minimi uniformi definiti con apposito  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare.
 
 1227. Per il sostegno del settore turistico e' autorizzata la spesa di  10  milioni  di  euro  annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio   dei   ministri  -  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la competitivita'  del  turismo, si provvede all'attuazione del presente comma.
 
 1228. Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il suo  posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale,   anche   in   relazione   all'  esigenza  di  incentivare l'adeguamento  dell'offerta  delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza  economica  nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti  in base a parametri unitari ed omogenei, nonche' al fine di favorire  l'unicita' della titolarita' tra la proprieta' -dei beni ad uso  turistico-ricettivo  e  la  relativa  attivita' di gestione, ivi inclusi   i  processi  di  crescita  dimensionale  nel  rispetto  del patrimonio  paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile, e' autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,   2008  e  2009.  Per  l'applicazione  del  presente  comma  il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri adotta, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sentita la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  un  decreto  recante l'individuazione  dei  criteri,  delle procedure e delle modalita' di attuazione.
 
 1229.  E'  autorizzata  la  spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del  turismo  di  cui  all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n. 80, da destinare specificamente per le attivita' di monitoraggio  della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di   strategie   di   interesse   nazionale  per  lo  sviluppo  e  la competitivita' del settore.
 
 1230.  Al  fine  di  garantire  il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  per  il  rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo  2004-2007  relativo  al  settore  del  trasporto pubblico locale,  a  decorrere  dall'anno  2007 e' autorizzata la spesa di 190 milioni  di  euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle  regioni  e  alle  province  autonome di Trento e di Bolzano con decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto con il Ministro dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'  articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di  trasporto  pubblico  locale  e  presso  le  aziende  ferroviarie, limitatamente  a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di  cui  all'articolo  23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le  spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e  di  Bolzano  per  la  corresponsione  alle  aziende  degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.
 
 1231.  All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "presso  le aziende di trasporto  pubblico  locale"  sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende   ferroviarie,   limitatamente  a  quelle  che  applicano  il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24  dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".
 
 1232.  Alle  lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della legge  23  dicembre  2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate: 0,71  per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:  "Agenzia  delle  entrate:  0,7201 per cento", "Agenzia del territorio:  0,1592  per  cento"  e "Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento".
 
 1233.  II comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' sostituito dal seguente:
 
 "69.  L'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,  della  legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata  allo  Stato  dell'otto  per mille dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno  2007  e  di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
 
 1234.  Per  l'anno  finanziario  2007, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti  a  titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una  quota  pari  al  5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
 a)  sostegno  delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita' sociale  di  cui  all'articolo  10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,  n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di  promozione  sociale  iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7  dicembre  2000,  n.  383,  e  delle  associazioni riconosciute che operano  nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
 b)   finanziamento   agli   enti   della  ricerca  scientifica  e dell'universita';
 c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
 
 1235.  Una  quota  pari  allo  0,5 per cento del totale determinato dalle  scelte  dei  contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo e' destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di  utilita' sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli  enti  di  cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali.
 
 1236.  Con  decreto  di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei  ministri, su proposta del Ministro della solidarieta' sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  l'individuazione  dei  soggetti  e  le  modalita' di riparto delle somme di cui al comma 1235.
 
 1237.  Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi  da  1234  a  1236 e' autorizzata  la  spesa  nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2008.
 
 1238.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero della difesa e' istituito  un  fondo,  con  la  dotazione  di 350 milioni di euro per l'anno  2007  e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,  in  conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla   tenuta   in  efficienza  dello  strumento  militare,  mediante interventi  di  sostituzione,  ripristino  e manutenzione ordinaria e straordinaria   di   mezzi,   materiali,   sistemi,   infrastrutture, equipaggiamenti  e  scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita' operative  e  dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari,  anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il  fondo  e'  altresi' alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati  da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo   di  prestazioni  rese  dalle  Forze  armate  italiane nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l'articolo  1,  comma  46,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro   della   difesa  e'  autorizzato  con  propri  decreti,  da comunicare  con  evidenze  informatiche  al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.
 
 1239.  Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa  di  20  milioni  di  euro  da destinare al finanziamento di un programma  straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o  manutenzione  di  alloggi  per il personale volontario delle Forze armate.
 
 1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa  di  euro  1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni  internazionali  di  pace.  A  tal  fine  e' istituito  un  apposito  fondo  nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
 1241.   Il   termine   per   le  autorizzazioni  di  spesa  per  la continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio  2006,  n.  224,  alla  legge  4  agosto  2006,  n.  247, e al decreto-legge  28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, e'  prorogato  al  31  gennaio  2007. A tale scopo le amministrazioni competenti  sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di  un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere  sul  fondo  di  cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta delle  stesse  amministrazioni,  il  Ministero  dell'economia e delle finanze    dispone   il   necessario   finanziamento.   Il   Ministro dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti,  le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente  comma  si  applica l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 253  del  2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.
 
 1242.  E'  autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero   delle  comunicazioni  e  il  Centro  di  produzione  Spa, stipulata  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
 
 1243.  L'autorizzazione  di spesa correlata alla costituzione della Fondazione  per  la  promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel  campo  delle  biotecnologie,  di  cui all'articolo 1, comma 341, della  legge  23  dicembre  2005, n. 266, e' ridotta di 10 milioni di euro  per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
 
 1244. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge  30  dicembre  2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  incrementato  di  30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45 milioni  di  euro  per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno 2009.
 
 1245.  In  attuazione  del  principio costituzionale del pluralismo dell'informazione  e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore  dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore della presente legge, una proposta di riforma della  disciplina  dello  stesso  settore.  La  riforma dovra' essere riferita  tanto  al  prodotto  quanto  al  mercato  editoriale e alle provvidenze   pubbliche   ed   essere   indirizzata  a  sostenere  le possibilita' di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la  creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di  finanza  pubblica  e  con la normativa europea. In particolare la riforma  dovra'  tenere  conto  della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie,  le  imprese  editoriali di minori dimensioni, l'editoria destinata alle comunita' italiane all'estero e le imprese no profit.
 
 1246.  Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8  della  legge  7  agosto  1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche'  all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio  2004,  n.  112,  le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante  il  riparto  percentuale  dei  contributi  tra  gli  aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine  indicato dall'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
 1247.  I  contributi  previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990,   n.   250,   sono   corrisposti  esclusivamente  alle  imprese radiofoniche  che,  oltre che attraverso esplicita menzione riportata in  testata,  risultino essere organi di partiti politici che abbiano il   proprio   gruppo   parlamentare   in  una  delle  Camere  o  due rappresentanti   nel   Parlamento  europeo,  eletti  nelle  liste  di movimento,  nonche'  alle  imprese  radiofoniche  private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge  7  agosto  1990,  n.  250.  Le altre imprese radiofoniche ed i canali  telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge  3  maggio  2004,  n.  112,  che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge   7  agosto  1990,  n.  250,  continuano  a  percepire  in  via transitoria  con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione  dei requisiti di accesso. A decorrere dall' anno 2007, il  finanziamento  annuale  di cui al comma 1244 spetta, nella misura del  15  per  cento  dell'ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 1248.  Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge  14  aprile  1975,  n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.
 
 1249.   Gli  adempimenti  e  gli  oneri  finanziari  relativi  alle pubblicazioni  di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n.  481,  e  all'articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorita' interessate.
 
 1250.  Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 210  milioni  di  euro  per  l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno  degli  anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale  sulla  famiglia  prevedendo  la  rappresentanza paritetica delle  amministrazioni  statali  da  un  lato  e delle regioni, delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti locali dall'altro,  nonche'  la  partecipazione  dell'associazionismo  e del terzo  settore;  per  finanziare  le  iniziative di conciliazione del tempo  di  vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000,  n.  53;  per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei  servizi  per  le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita' dell'Osservatorio per il contrasto della  pedofilia  e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della  legge  3  agosto  1998,  n.  269,  e successive modificazioni, dell'Osservatorio  nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione  e  di  analisi  per  l'infanzia  di cui alla legge 23 dicembre  1997,  n.  451;  per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino  le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate  da  enti  locali  e  imprese;  per  sostenere  le  adozioni internazionali  e  garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.
 
 1251.  Il  Ministro  delle  politiche  per  la  famiglia  si avvale altresi' del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:
 a)  finanziare  l'elaborazione,  realizzata d'intesa con le altre amministrazioni  statali  competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un  piano  nazionale  per  la  famiglia  che  costituisca  il  quadro conoscitivo,  promozionale  e  orientativo  degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' acquisire proposte e  indicazioni  utili  per  il  Piano  e  verificarne successivamente l'efficacia,  attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
 b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalita' per  la  riorganizzazione  dei  consultori  familiari,  finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
 c)  promuovere  e  attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, d'intesa  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il  Ministro  della  pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
 
 1252.  Il  Ministro  delle  politiche  per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.
 
 1253.  Il  Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,   n.   400,   disciplina   l'organizzazione   amministrativa  e scientifica  dell'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia  di cui al comma 1250.
 
 1254.  L'articolo  9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito dal seguente:
 
 "Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilita' di orario) - 1. Al  fine  di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di  vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la  famiglia  di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'  destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro  delle  politiche  per  la  famiglia,  al  fine  di  erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta  dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e   aziende  ospedaliere  che  applichino  accordi  contrattuali  che prevedano  azioni positive per le finalita' di cui al presente comma, ed in particolare:
 a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore  padre,  anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero  quando  abbiano  in  affidamento  o in adozione un minore, di usufruire  di  particolari  forme  di  flessibilita'  degli  orari  e dell'organizzazione  del  lavoro,  tra  cui  part  time, telelavoro e lavoro  a  domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita' per  i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di eta' o fino a  quindici  anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
 b)  programmi  di  formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
 c)  progetti  che  consentano  la  sostituzione  del  titolare di impresa  o  del  lavoratore  autonomo,  che  benefici  del periodo di astensione   obbligatoria   o   dei   congedi  parentali,  con  altro imprenditore o lavoratore autonomo;
 d)   interventi   ed   azioni   comunque   volti  a  favorire  la sostituzione,  il  reinserimento,  l'articolazione  della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico".
 
 1255.  Le  risorse  di  cui  al  comma 1254 possono essere in parte destinate  alle  attivita' di promozione delle misure in favore della conciliazione,  di  consulenza  alla  progettazione,  di monitoraggio delle  azioni  nonche'  all'attivita'  della  Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.
 
 1256.  Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti  e  le  pari  opportunita',  sono  definiti  i criteri per la concessione  dei  contributi  di  cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste  dei  contributi  provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte  a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private.
 
 1257.  All'articolo  7,  comma  4,  primo  periodo,  della  legge 3 dicembre  1999,  n.  493,  le  parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "27 per cento".
 
 1258.   La   dotazione   del   Fondo  nazionale  per  l'infanzia  e l'adolescenza,  di  cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285,  a  decorrere  dall'anno  2007, e' determinata annualmente dalla legge  finanziaria, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni. Le somme  impegnate  ma  non  liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario  in  attuazione  dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto  1997,  n.  285,  in  favore  dei  comuni  ivi  indicati  sono conservate  nella  dotazione  dello stato di previsione del Ministero della solidarieta' sociale per cinque anni.
 
 1259.  Fatte  salve  le  competenze  delle  regioni, delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e degli enti locali, nelle more dell'attuazione  dell'articolo  119  della  Costituzione, il Ministro delle  politiche  per  la  famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica  istruzione, della solidarieta' sociale e per i diritti e le pari  opportunita', promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  una  intesa  in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  avente  ad  oggetto  il  riparto di una somma di 100 milioni   di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009. Nell'intesa  sono  stabiliti,  sulla  base  dei principi fondamentali contenuti  nella  legislazione  statale,  i  livelli essenziali delle prestazioni  e  i  criteri  e  le modalita' sulla cui base le regioni attuano  un  piano  straordinario  di  intervento per lo sviluppo del sistema  territoriale dei servizi socioeducativi, al quale concorrono gli  asili  nido,  i servizi integrativi, diversificati per modalita' strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi  nei  luoghi  di  lavoro,  presso  le  famiglie e presso i caseggiati,  al  fine  di  favorire  il  conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo  comune  della copertura territoriale del 33 per cento fissato  dal  Consiglio  europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare  gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le  finalita'  del  piano  e' autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1260.  Per le finalita' di cui al comma 1259 puo' essere utilizzata parte  delle  risorse  stanziate  per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250.
 
 1261.  11  Fondo  per  le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita',  di  cui  all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  e'  incrementato  di  40 milioni di euro per ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli  anni  2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunita',  con  decreto  emanato di concerto con i Ministri della solidarieta'  sociale,  del  lavoro e della previdenza sociale, della salute  e  delle  politiche  per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione  del  Fondo,  che  dovra'  prevedere  una quota parte da destinare  all'istituzione  di  un  Osservatorio  nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.
 
 1262.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno @ istituito  un  Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle  per  il  personale,  connesse  agli  interventi in materia di immigrazione  ed  asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione   delle   emergenze  derivanti  dai  flussi  migratori,  con dotazione  di  3  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2007. Con decreti  del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche,  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite l'ufficio  centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari  e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del   Fondo  tra  le  unita'  previsionali  di  base  del  centro  di responsabilita'    "Dipartimento    per    le   liberta'   civili   e l'immigrazione" del medesimo stato di previsione.
 
 1263.  Per  le attivita' di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge  9  gennaio  2006,  n.  7,  e' autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.
 
 1264.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione dei livelli essenziali delle  prestazioni  assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e' istituito presso  il  Ministero  della solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di 100  milioni  di  euro  per  l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
 
 1265.  Gli  atti  e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo  di  cui  al  comma  1264  sono  adottati  dal  Ministro  della solidarieta'  sociale,  di concerto con il Ministro della salute, con il  Ministro  delle  politiche  per  la  famiglia  e  con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 
 1266.  All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',  di  cui  al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive  modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  soggetti  che  usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per  un  periodo continuativo non superiore a sei rgesi hanno diritto ad  usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni  di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa".
 
 1267.  Al  fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro  familiari,  e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale  un  fondo  denominato  "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati",  al quale e' assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009.  Il  Fondo  e'  altresi' finalizzato  alla  realizzazione  di un piano per l'accoglienza degli alunni  stranieri,  anche  per  favorire  il rapporto scuolafamiglia, mediante  l'utilizzo  per  fini  non  didattici  di  apposite  figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.
 
 1268.  Gli  atti  e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo  di  cui  al  comma  1267  sono  adottati  dal  Ministro  della solidarieta'  sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.
 
 1269.  All'articolo  1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  le  parole:  "3  milioni  di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per  l'anno  2006  e  di  750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a 2,25  milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale  per  le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328".
 
 1270.  Alla  legge  3  agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
 
 "1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai  familiari  delle  vittime  del  disastro aereo di Ustica del 1980 nonche'  ai  familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda  della  Uno  bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite".
 
 1271.  La  Repubblica  italiana  riconosce a titolo di risarcimento soprattutto  morale  il  sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.
 
 1272.  E'  autorizzata  la  concessione  di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti  e  destinati  al  lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali,  se  militari,  e'  stato  negato  lo status di prigionieri di guerra,   secondo   la   Convenzione   relativa  al  trattamento  dei prigionieri  di  guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo  nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare  l'istanza  di  riconoscimento  dello status di lavoratore coatto.
 
 1273.  Le  domande  di  riconoscimento  dello  status di lavoratore coatto,   eventualmente   gia'   presentate  dagli  interessati  alla Organizzazione   internazionale   per   le   migrazioni  (OIM),  sono riconosciute  valide  a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui  al  comma  1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.
 
 1274.  E  istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un  comitato,  presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da  un  suo  delegato,  costituito da un rappresentante dei Ministeri della  difesa,  degli  affari  esteri, dell'interno e dell'economia e delle  finanze,  nominati  dai  rispettivi  Ministri,  nonche'  da un rappresentante  dell'Associazione  nazionale  reduci dalla prigionia, dall'internamento  e  dalla  guerra  di  liberazione  (ANRP)  e da un rappresentante   dell'Associazione  nazionale  ex  internati  (ANSI), nonche' da un rappresentante dell'OIM.
 
 1275.   Il  comitato  provvede  alla  individuazione  degli  aventi diritto.
 
 1276.    All'onere    complessivo   di   250.000   euro   derivante dall'attuazione  del  presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento  del  comitato  di cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000  per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009, si provvede mediante  l'utilizzazione  di  quota parte degli importi del fondo di cui  al  comma  343  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
 
 1277.  Il  fondo  costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e' incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per  gli  anni  2007,  2008  e  2009  e'  corrispondentemente ridotta l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
 
 1278.  Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui  all'articolo  2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa  di 25 milioni di euro per l'anno 2007.
 
 1279.  E'  istituito,  sotto  la  vigilanza  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto  alle  politiche ed allo sviluppo socioeconomico e culturale dei territori montani.
 
 1280.  Entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente  legge  e'  soppresso  l'Istituto  nazionale  della montagna (IMONT).  I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature   in  dotazione  e  l'attuale  dotazione  organica  sono trasferiti all'EIM.
 
 1281.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri   sono   determinati,   in   coerenza   con   obiettivi   di funzionalita',    efficienza   ed   economicita',   gli   organi   di amministrazione  e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di  funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi   per   l'assunzione   e   l'utilizzo  del  personale,  per l'erogazione delle risorse.
 
 1282.  Al  funzionamento  dell'EIM  si  provvedera' in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri,  nella  misura  assegnata all'IMONT,  e  in  parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attivita' del medesimo.
 
 1283.  Per  garantire  l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle  attivita' istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario.
 
 1284.  E'  istituito un fondo di solidarieta', presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo   di   progetti   ed  interventi,  in  ambito  nazionale  e internazionale,  atti  a  garantire il maggior accesso possibile alle risorse  idriche  secondo  il  principio  della garanzia dell'accesso all'acqua  a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico e' istituito un contributo  pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire nel fondo di  cui  al  presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio e del mare di concerto con il Ministro degli  affari  esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari  e  della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  indicate  le modalita'  di  funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo. Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.
 
 1285.  All'articolo  80,  comma  1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".
 
 1286.  Le  somme  non  spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007  devono  essere  versate  dai  medesimi all'entrata del bilancio dello  Stato  per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 
 1287.  Le  somme  di  cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre  2005,  n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito  di  cittadinanza  italiana,  ovvero  comunitaria, non sono ripetibili.
 
 1288.  Le  ordinanze-ingiunzioni  emesse  a  norma dell'articolo 18 della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione  dell'articolo  1,  comma  333,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.
 
 1289.  I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti.
 
 1290.  L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del   decreto-legge   4   luglio   2006,   n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1291.  Al  fine  del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione  e  la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi  Olimpici  di  Pechino 2008, e' istituito presso la Presidenza del  Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale", al quale e' assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007.
 
 1292.   In   aggiunta   agli  stanziamenti  previsti  dall'articolo 11-quaterdecies,   del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e'  autorizzata  la  spesa  annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni  a  decorrere  dal  2007, nonche' quella annua di 0,5 milioni di euro   per   quindici   anni   a   decorrere   dall'anno   2008,  per l'organizzazione,   l'impiantistica   sportiva   e   gli   interventi infrastrutturali  dei  Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma  nel  2009,  e  la spesa annua di 1 milione di euro per quindici anni  a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 1 milione di euro per  quindici  anni  a  decorrere  dall'anno  2008,  per  le medesime finalita' per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo  anno,  a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.
 
 1293.  L'articolo  1,  comma  556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente:
 
 "556.  Al  fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso  di  sostanze  stupefacenti, e' istituito presso il Ministero della  solidarieta'  sociale  l'Osservatorio per il disagio giovanile legato  alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarieta' sociale,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinata  la  composizione  e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma e' altresi' istituito il "Fondo   nazionale   per  le  comunita'  giovanili",  per  azioni  di promozione  della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e   per   favorire  la  partecipazione  dei  giovani  in  materia  di sensibilizzazione  e  prevenzione  del  fenomeno delle dipendenze. La dotazione  finanziaria  del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008  e  2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento e'   destinato   ai   compiti   istituzionali   del  Ministero  della solidarieta'   sociale   di   comunicazione,  informazione,  ricerca, monitoraggio  e  valutazione,  per i quali il Ministero si avvale del parere   dell'Osservatorio  per  il  disagio  giovanile  legato  alle dipendenze;  il  restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni  e  reti  giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore   della   presente   legge.   Con   tale  decreto,  di  natura regolamentare,  vengono  determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze".
 
 1294.  E'  assegnato  all'Istituto  per  il  credito  sportivo, per agevolare  il  credito  per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo  annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1295.  Il  contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.
 
 1296.  Restano  comunque  ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.
 
 1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi  di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il credito    sportivo   e'   adeguata   alle   disposizioni   contenute nell'articolo  1,  comma  19,  lettera a) del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233, e lo statuto dell'Ente deve prevedere la presenza nel consiglio  di  amministrazione  di un membro designato dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  o dal Ministro delegato, di un membro designato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali nonche' di un  membro  in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, tra  i  quali  e'  scelto il Presidente. Il numero dei componenti del consiglio   stesso   e'   ridotto   a  nove.  Il  comitato  esecutivo dell'Istituto  e'  soppresso e le relative competenze sono attribuite al   consiglio   di   amministrazione.   Il   collegio   dei  sindaci dell'Istituto  e'  composto  da  un  numero  di  membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio di  amministrazione  e  il  collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito  sportivo  sono  nominati  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri  d'intesa  con  il  Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  Alla  data di entrata in vigore della presente legge gli  organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di  cui  al  presente  comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.
 
 1298.  Per  incrementare  la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva  di  base  ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo  al  Comitato  italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per ciascuno  degli  anni  2007  e  2008,  di  2,5 milioni di euro. Per i medesimi  fini,  al  Comitato  italiano  paralimpico e' concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.
 
 1299.   Al   ime  di  consentire  la  definizione  delle  procedure espropriative  e  dei  contenziosi pendenti nonche' l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento  dei  XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma 7,  della  legge  9 ottobre 2000, n. 285, e' prorogato al 31 dicembre 2007.  L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli oneri    derivanti    dalla   proroga   nell'ambito   delle   proprie disponibilita',  a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.
 
 1300.  E' abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.
 
 1301.  A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui all'articolo  5  della  legge  9  ottobre  2000, n. 285, e successive modificazioni,  e'  soppresso. Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali.
 
 1302.  Per  la  realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno  specifico  accordo  di  programma  tra  il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati,  e'  autorizzata  la  spesa  di  97  milioni di euro. Al relativo  onere  si  provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per  l'importo  di  97  milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui  per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello  Stato  ai  fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo e' versato  su  apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata  del  bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione  di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in   ciascuno  degli  anni  dal  2008  al  2011  e  della  successiva riassegnazione,  per  gli  stessi  importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
 
 1303.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 1304.  Nello  stato  di previsione del Ministero della giustizia e' istituito  un  fondo  da  ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione  di  beni  e  servizi  dell'amministrazione, con una dotazione,  per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di  euro.  Con  decreti  del Ministro della giustizia, da comunicare, anche  con  evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,  tramite  l'ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti, si provvede  alla  ripartizione  del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
 
 1305.  All'articolo  7-viciesquater  del  decreto-legge  31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43, e successive  modificazioni,  al  comma  1,  dopo  le parole: "Ministro dell'interno"  sono  inserite  le seguenti: "e con il Ministro per le riforme  e le innovazioni nella pubblica amministrazione". Il secondo periodo  del  comma  2  e' sostituito dai seguenti: "Una quota pari a euro  1,85  dell'imposta  sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta   d'identita'   elettronica   e'   riassegnata   al   Ministero dell'interno  per  essere  destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi  di  gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per  la  copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del  documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione della presente disposizione".
 
 1306.   Al  fine  di  assolvere  tempestivamente  nonche'  in  modo efficiente  ed  efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile assetto  funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi  pensione  (COVIP)  e'  autorizzata  ad  inquadrare  in ruolo i dipendenti  gia'  assunti  mediante  procedura selettiva pubblica con contratti  a  tempo  determinato  ed  in servizio da almeno tre anni, anche  non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtu' di contratti  stipulati  anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che   siano  stati  in  servizio  per  almeno  tre  anni,  anche  non continuativi,  nel  quinquennio  anteriore  alla  data  di entrata in vigore   della  presente  legge.  L'inquadramento  nei  ruoli,  nelle medesime  qualifiche  oggetto  dei predetti contratti, avviene previo svolgimento   di   apposito   esame-colloquio   innanzi  ad  apposita Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP e  composta  da  due  docenti universitari o esperti nelle materie di competenza   istituzionale   della  COVIP;  agli  oneri  relativi  si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i  limiti  delle  risorse  assicurate  in via continuativa alla COVIP dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
 1307.   All'articolo   13,  comma  6-bis,  del  testo  unico  delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  alla  fine  del primo periodo, dopo le parole: "euro 250",   sono   aggiunte  le  seguenti:  ";  per  i  ricorsi  previsti dall'articolo  23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche'  da  altre  disposizioni  che  richiamano  il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in  materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di provvedimenti  delle  Autorita',  il  contributo  dovuto  e'  di euro 2.000".
 
 1308.  Presso  il  Consiglio  di  Stato,  il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate e' istituita una commissione  per  il  patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati   amministrativi,  designati  dal  Presidente  dell'organo giurisdizionale,  il  piu'  anziano  dei  quali assume le funzioni di presidente  della  commissione,  e  da  un  avvocato,  designato  dal presidente  dell'ordine  degli  avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo.  Per  ciascun  componente  sono designati uno o piu' membri supplenti.  Esercita  le  funzioni  di  segretario  un funzionario di segreteria   dell'organo  giurisdizionale,  nominato  dal  presidente dell'organo  stesso.  Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso ne' rimborso spese.
 
 1309.   Per   fronteggiare   specifiche  esigenze  organizzative  e funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce  per  l'anno  2007 un programma straordinario di assunzioni fino  a 50 unita' di personale appartenente alle figure professionali strettamente  necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato amministrativo   di   supporto   agli   uffici  giurisdizionali,  con corrispondente   incremento   della   dotazione  organica.  All'onere derivante  dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni di   euro   a   decorrere   dall'anno   2007,  si  provvede  mediante corrispondente  utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare delle  riassegnazioni  allo  stato  di previsione del Ministero della giustizia  e  allo  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma 309 del predetto articolo 1.
 
 1310.  L'articolo  5  della  legge  25  luglio  2000,  n.  209,  e' sostituito dal seguente:
 
 "Art.  5.  - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative  della  comunita'  internazionale). - 1. I crediti d'aiuto accordati  dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:
 a)  di  catastrofe  naturale  e  nelle situazioni di gravi crisi umanitarie  al  fine  di  alleviare  le  condizioni delle popolazioni coinvolte;
 b)  di iniziative promosse dalla comunita' internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative".
 
 1311.  Il  Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio  per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione  del  patrimonio  immobiliare  dello  Stato ubicato all'estero,   procedendo  alla  relativa  ricognizione,  alla  stima, nonche',  previa  analisi  comparativa  di  costi  e  benefici,  alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
 
 1312.  Con  proprio  decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base  del  piano  di  cui  al  comma  1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.
 
 1313.  Per  finalita'  di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del demanio,  individua  con  decreto,  entro  il  31  gennaio 2007, beni immobili  comunque  in  uso  all'Amministrazione  della giustizia che possono  essere  dismessi.  Entro  il  medesimo termine l'Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta con  gli  enti  territoriali.  Le attivita' e le procedure di permuta sono  effettuate  dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della  giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
 
 1314.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne   verifica   la   compatibilita'   con   gli   obiettivi  indicati nell'aggiornamento  del programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione  europea,  una  quota  non  inferiore  al 30 per cento dei proventi  derivanti  dalle  operazioni di dismissione di cui al comma 1313,  puo'  essere  destinata  al  rifinanziamento  della  legge  31 dicembre  1998,  n.  477,  per  la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.
 
 1315.  A  decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da   riscuotere  corrispondenti  alle  spese  amministrative  per  il trattamento   delle  domande  di  visto  per  l'area  Schengen,  come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1 giugno 2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del  29  giugno  2006,  e comunque non prima della data di entrata in vigore  della  presente  legge,  l'importo  della tariffa per i visti nazionali  di  breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella  dei  diritti  consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, e' determinato nell'importo di 75 euro.
 
 1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da   riscuotere  corrispondenti  alle  spese  amministrative  per  il trattamento  delle  domande  di visto per l'area Schengen, al fine di rendere  permanente  la differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla  tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato di 15  euro  rispetto  alla  tariffa  prevista  per  i  visti per l'area Schengen.
 
 1317.  Per  assicurare  il  rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni  assunti  in  sede  europea  finalizzati  al  contrasto della criminalita'   organizzata   e  dell'immigrazione  illegale,  per  le esigenze    connesse   alla   componente   nazionale   del   "Sistema d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente  degli  impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui  all'articolo  152  del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di non piu' di 65 unita'.
 
 1318.  Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e'  istituito  un  Fondo  speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
 a) manutenzione degli immobili;
 b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
 c)  attivita'  di  istituto,  su  iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati.
 
 1319.  A  decorrere  dal  1° giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati  a rilasciare e a rinnovare la carta d'identita' a favore dei  cittadini  italiani residenti all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE.  Il  costo  per  il  rilascio  e  il  rinnovo  della carta d'identita'  e'  fissato  in  misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia.
 
 1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1318 affluiscono:
 a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalita';
 b)   gli  importi  derivanti  da  contratti  di  sponsorizzazione stipulati  con  soggetti  pubblici  e  privati. Tali contratti devono escludere  forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata.
 
 1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le modalita'  per  il  funzionamento  e  la  rendicontazione  del  Fondo speciale di cui al comma 1318.
 
 1322.  La  legge  28  luglio  2004, n. 193, e' prorogata fino al 31 dicembre  2009.  Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge  e'  autorizzata  la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1323.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27  dicembre  2002, n. 289, e successive modificazioni, e' ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 
 1324.  Per  i  soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia  di  cui  all'articolo  12  del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, spettano  per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino,  con  idonea  documentazione,  individuata  con  apposito decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, che  le  persone  alle  quali  tali  detrazioni  si  riferiscono  non possiedano  un  reddito  complessivo  superiore, al lordo degli oneri deducibili,  al  limite  di  cui  al  suddetto  articolo 12, comma 2, compresi  i  redditi  prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non  godere,  nel  paese  di  residenza,  di  alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
 
 1325.  Per cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il  sostituto  d'imposta  sia  con  la  dichiarazione dei redditi, le detrazioni  di  cui  al  comma  1324,  la  documentazione puo' essere formata da:
 a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
 b)  documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che  provengono  dai  Paesi  che  hanno  sottoscritto  la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
 c)  documentazione  validamente  formata  dal Paese d'origine, ai sensi  della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.
 
 1326.  La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere  accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione  certificata  ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
 
 1327.   Il  comma  6-bis  dell'articolo  21  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' abrogato.
 
 1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili,  di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere dall'anno  2007  di  50  centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al  traffico  generato,  concorre  al medesimo fine per 30 milioni di euro  annui.  Con  decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche  con  evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti, si provvede  alla  ripartizione  del fondo tra le unita' previsionali di base  del  centro  di  responsabilita'  "Dipartimento  dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
 
 1329.  Per  l'anno  2007,  nello  stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sono  istituiti  un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di' conto capitale  con  una  dotazione  di  12  milioni di euro, da ripartire, rispettivamente,  per  le  esigenze  di  funzionamento  e le esigenze infrastrutturali  e  di  investimento  del  Colpo  della  guardia  di finanza.  Con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare  alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unita' previsionali  di  base  del  centro  di  responsabilita'  "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
 
 1330.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero della difesa e' istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un fondo  da  ripartire  per  le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri.  Con  decreti  del Ministro della difesa, da comunicare, anche  con  evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,  tramite  l'ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti, si provvede  alla  ripartizione  del fondo tra le unita' previsionali di base  del  centro  di  responsabilita'  "Arma  dei  carabinieri"  del medesimo stato di previsione.
 
 1331.  Nello  stato  di  previsione  del Ministero dei trasporti e' istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di   euro   per  l'anno  2007,  da  ripartire,  per  le  esigenze  di funzionamento   del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia costiera,  con  decreti  del  Ministro  dei trasporti, da comunicare, anche  con  evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio.
 
 1332.  Per  l'anno  2007,  nello  stato di previsione del Ministero dell'interno,  e'  istituito  un  fondo  di  conto  capitale  con una dotazione  di  100  milioni  di  euro,  da  ripartire per le esigenze infrastrutturali   e   di  investimento.  Con  decreti  del  Ministro dell'interno,  da  comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, al Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte  dei  conti,  si  provvede  alla  ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione.
 
 1333.  Le  risorse  residue  di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  comma  52, sono interamente destinate alle opere  di  infrastrutturazione  del  polo  di  ricerca e di attivita' industriali  ed  alta  tecnologia.  Per  l'insediamento  di  una sede universitaria  permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo  di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia di cui al  primo periodo, e' autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.
 
 1334.  All'  articolo  2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 143, primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La societa'", la parola: "autorizzato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali" sono  inserite  le  seguenti:  "e  le  loro  controllate  e collegate estere".
 
 1335.  All'articolo  2,  comma  1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia italiana"  sono  inserite  le  seguenti:  ";  la societa' e' altresi' autorizzata  a  rilasciare,  a  condizioni  di  mercato,  garanzie  e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che  siano  di  rilievo  strategico  per  l'economia italiana sotto i profili  dell'internazionalizzazione,  della  sicurezza  economica  e dell' attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".
 
 1336.  All'articolo  2,  comma  1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,  le parole: "o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera," sono sostituite dalle seguenti: ", nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani od  esteri  quando  rispettino  adeguati  principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi sotto ogni forma e".
 
 1337.  All'articolo  2,  comma  1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,   n.   143,  dopo  le  parole:  "finanziamento  delle  suddette attivita',"  sono  inserite  le  seguenti: "nonche' quelle connesse o strumentali"  e  le  parole:  "nonche'  per  i  crediti  dalle stesse concessi  a  Stati  e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati" sono soppresse.
 
 1338.  All'articolo  2,  comma  2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La  societa'";  dopo  la  parola:  "autorizzati"  sono  soppresse le seguenti   parole:   "ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  13  febbraio  1959,  n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "nonche' con enti od imprese esteri e organismi  internazionali"  sono aggiunte le seguenti: "; la societa' puo'  altresi'  stipulare  altri  contratti  di copertura del rischio assicurativo,  a  condizioni  di  mercato  con  primari operatori del settore".
 
 1339.  SACE  Spa  provvede  a ridurre il capitale sociale in misura adeguata  alla  sua  attivita',  attribuendone  l'eccedenza  al socio tramite  versamento  al  Fondo  di  cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre  1993,  n.  432,  e  successive modificazioni. Il termine per l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445 del  codice  civile,  e' ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
 
 1340. Le disponibilita' rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui  all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed all'articolo  2,  comma  4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, quanto  a  euro  440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni di euro per l'anno  2007,  sono  rispettivamente versate ad apposita contabilita' speciale   di   tesoreria,   per   essere  successivamente  riversate all'entrata  del  bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per l'anno 2007, ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni nell'anno  2009.  La  predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
 
 1341.   Per  la  realizzazione  dell'archivio  storico  dell'Unione europea,  presso  l'Istituto  universitario  europeo  di  Firenze, da allocare  nel  compendio di Villa Salviati in Firenze, e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 
 1342.  E'  autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli  anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.
 
 1343.  Al  comma  2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,  le  parole:  "si e' verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'  stata  realizzata  la  condotta  produttiva di danno".
 
 1344.  All'articolo  1,  comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine, le parole: ", di 30 milioni  di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
 
 1345.   In   favore   delle  regioni  interessate  dal  radicamento territoriale dei fenomeni della criminalita' organizzata e' istituito un  fondo  vincolato  per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione  nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della  cultura  della  legalita',  al  contrasto delle mafie, ed alla diffusione  della  cittadinanza  attiva,  per un ammontare di 950.000 euro   per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009.  Le  regioni interessate  provvedono  ad  insediare,  entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge e d'intesa con il Ministro della  pubblica  istruzione,  un  proprio  ufficio di coordinamento e monitoraggio  delle  iniziative.  Il  fondo  di cui al presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.
 
 1346.   Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  di  cui all'articolo  17,  comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  si  provvede  al  riordino  della  Commissione  per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge  7  agosto  1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei  relativi  costi  non  inferiore  al  20  per  cento  delle spese sostenute  nell'esercizio  2006,  e  prevedendo  un  riordino  e  una razionalizzazione    delle    relative   funzioni,   anche   mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi.
 
 1347.  L'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del   decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004, n. 307, relativa al Fondo  per interventi strutturali di politica economica, e' integrata di 14 milioni di euro per l'anno 2008.
 
 1348.  All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, e' inserito il seguente:
 
 "294-bis.  Non  sono  soggetti  ad  esecuzione  forzata  i  fondi destinati  al  pagamento  di  spese  per  servizi  e forniture aventi finalita'  giudiziaria  o  penitenziaria,  nonche'  gli emolumenti di qualsiasi  tipo  dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia  e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante  aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici  centrali  e  periferici  del Ministero della giustizia, degli uffici  giudiziari  e  della  Direzione  nazionale  antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri".
 
 1349.  Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di  valorizzazione  e  di  dismissione gia' avviate nell'ambito degli interventi   di   risanamento  finanziario  della  Fondazione  Ordine Mauriziano  e  nelle  more della nomina dei relativi organi ordinari, nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 novembre 2004,  n.  277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,  n.  4,  le  parole:  "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti:  "trentasei  mesi".  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore   del   medesimo  decreto-legge,  la  gestione  dell'attivita' sanitaria  svolta  dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dell'azienda  sanitaria  ospedaliera  Ordine Mauriziano di Torino, la quale  succede  nei  contratti  di durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione  dei  medesimi  successiva  alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell'azienda  sanitaria  ospedaliera  Ordine  Mauriziano  di Torino i decreti  di  ingiunzione  e  le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n.  277,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n.  4,  qualora  riguardino  crediti  vantati nei confronti dell'Ente Ordine  Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di istituzione  della  predetta  azienda  sanitaria  ospedaliera  Ordine Mauriziano  di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi  titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano succede  la  Fondazione  di  cui  al  comma 1, articolo 2, del citato decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277.
 
 1350.  La  proprieta' dei beni mobili ed immobili gia' appartenenti all'Ente  Ordine Mauriziano di Torino e' da intendersi attribuita, ai sensi  dell'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, 11.277,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n.  4,  alla  Fondazione  Ordine  Mauriziano  con sede in Torino, con esclusione  dei  beni  immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento  delle  attivita'  istituzionali del presidio ospedaliero Umberto  I  di  Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento   delle  attivita'  istituzionali  dell'Istituto  per  la ricerca  e  la  cura  del  cancro di Candiolo. La proprieta' dei beni immobili  gia' dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, puo' essere trasferita a titolo oneroso e  per  compendi  unitari  comprendenti  piu'  unita',  ai  valori di mercato,  alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto  della  regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria.
 
 1351.   Dopo   il  comma  3  dell'articolo  117  del  codice  delle assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto il seguente comma:
 
 "3-bis.  Sono  esenti  dagli  obblighi  previsti  dal comma 1 gli intermediari  di  cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che  possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una  capacita'  finanziaria  pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000".
 
 1352.  Per l'attivita' della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai  sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata   all'utilizzo  ed  alla  valorizzazione  del  patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei  XX  Giochi  Olimpici  invernali  e dei IX Giochi Paralimpici, e' autorizzata  la  spesa  di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
 
 1353.   Gli   importi  da  iscrivere  nei  fondi  speciali  di  cui all'articolo  11-bis  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo   6  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il finanziamento  dei  provvedimenti  legislativi che si prevede possano essere  approvati  nel  triennio  2007-2009, restano determinati, per ciascuno  degli  anni  2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle  A  e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo  speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
 
 1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
 
 1355.  Ai  sensi  dell'articolo  11, comma 3, lettera della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge  25  giugno  1999,  n.  208,  gli  stanziamenti di spesa per il rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno dell'economia  classificati  fra  le  spese di conto capitale restano determinati,  per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
 1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5  agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
 
 1357.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in relazione alle autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
 
 1358.  A  valere  sulle  autorizzazioni  di spesa in conto capitale recate  da  leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui  al  comma  1357,  le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere  impegni  nell'anno  2007,  a  carico di esercizi futuri nei limiti  massimi  di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa  in  apposita  colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli  impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
 
 1359. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari  di  leggi  di  spesa  sono  indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
 
 1360.  In  applicazione  dell'articolo  46, comma 4, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  le  autorizzazioni  di  spesa e i relativi stanziamenti  confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione   di   ciascun   Ministero   interessato   sono   indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
 
 1361.  La  copertura  della  presente legge per le nuove o maggiori spese   correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le  nuove finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte corrente  e'  assicurata,  ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
 
 1362.  Le  disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti. territoriali.
 
 1363.  Le  disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano  compatibilmente  con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.
 
 1364.  La  presente  legge  entra  in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione  dei  commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
 
 La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara' inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 27 dicembre 2006
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente del Consiglio dei
 Ministri
 Padoa       Schioppa,       Ministro
 dell'economia e delle finanze
 Visto, il Guardasigilli, Mastella
 Avvertenza:
 
 In  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale  -  dell'11  gennaio 2007 si procedera' alla ripubblicazione del  testo  della  presente  legge  corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.  10,  comma  3-bis  del decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, riguardante il testo unico delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, e ai sensi dell'art. 8, comma 3, del  relativo  regolamento  di  attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 1746-bis):
 
 Disegno   di   legge  risultante  dallo  stralcio  -
 deliberato dall'aula nella seduta del 5 ottobre 2006, degli
 articoli da 1 a 15, 16 (commi da 1 a 9; 15), da 17 a 35, da
 37  a  55, 57 (commi da 1 a 7 e da 9 a 14), da 58 a 89, 91,
 93,  94, 97, 99, da 101 a 129, 130 (comma 1), da 132 a 147,
 148  (commi da 1 a 4; 6, 7), 149 (commi da 1 a 3), da 150 a
 152, da 154 a 161, 163 (commi da 1 a 6; 9), 164, 165 (commi
 1  e 3), da 166 a 194, 197, 198, 199, 200 (comma 1), da 201
 a  205,  206  (commi da 1 a 3), 207, da 209 a 214, 216, 217
 del   disegno   di   legge  1746  presentato  dal  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze  (Padoa  Schioppa)  il  1°
 ottobre 2006.
 Assegnato  alla  V  commissione  (Bilancio), in sede
 referente,  il 5 ottobre 2006, con pareri delle commissioni
 I, II, IIl, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.
 Esaminato  dalla V (Bilancio), in sede referente, il
 16,  17,  24,  30,  31  ottobre 2006; il 2, 3, e 4 novembre
 2006.
 Esaminato  in  aula  il 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
 15,  16,  17,  18 novembre 2006 ed approvato il 19 novembre
 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 1183):
 
 Assegnato  alla  5ª  commissione (Bilancio), in sede
 referente,   il   22   novembre   2006,  con  pareri  delle
 commissioni  1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª,
 13ª,  14ª e della commissione parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato  dalla  5ª commissione (Bilancio), in sede
 referente, il 22, 23, 27, 28, 29 novembre 2006; il 4, 5, 6,
 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 dicembre 2006.
 Esaminato  in  aula  il 12, 13, 14 ed approvato, con
 modificazioni, il 15 dicembre 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 1746-bis/B):
 
 Assegnato  alla  V  commissione  (Bilancio), in sede
 referente,   il   18   dicembre   2006,  con  pareri  delle
 commissioni  I,  II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI XII,
 XIII, XIV.
 Esaminato  dalla  V  commissione (Bilancio), in sede
 referente, il 18 e 19 dicembre 2006.
 Esaminato in aula il 20 dicembre 2006 e approvato il
 21 dicembre 2006.
 |  |  |  | Tabella 1 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 Tabella 2
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 Tabella 3
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 Elenco 1
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 Allegato 1
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 Allegato 2
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 Prospetto di copertura
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 Tabella A
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 Tabella B
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 Tabella C
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 Tabella D
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 Tabella E
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 Tabella F
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
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