| 
| Gazzetta n. 298 del 23 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE |  | DECRETO 9 ottobre 2006 |  | Organizzazione  interna  del  Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE 
 Vista  la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
 Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione  dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
 Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante la disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n.  520,  recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per  la disciplina delle funzioni dirigenziali;
 Visto  il  decreto  legislativo  in  data  30 luglio  1999, n. 303, recante  l'ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, come   modificato  ed  integrato  dal  decreto  legislativo  in  data 5 dicembre 2003, n. 343;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio  2002,  recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza  del Consiglio dei Ministri», in particolare l'art. 10 con cui  sono stati individuati, fra l'altro, il numero massimo di uffici e  servizi  del  Dipartimento  per  il  coordinamento delle politiche comunitarie;
 Visto  il decreto del Ministro per le politiche comunitarie in data 9 febbraio  2006,  recante la organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 di nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. dott.ssa Emma Bonino;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 di conferimento dell'incarico a Ministro per le politiche europee all'on. dott.ssa Emma Bonino;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno  2006,  registrato  alla Corte dei conti il 24 giugno 2006, recante delega di funzioni al Ministro per le politiche europee;
 Considerato   che   appare   opportuno   riordinare   e  completare l'organizzazione  del Dipartimento alla luce delle nuove competenze e finalita' previste dalla citata legge 4 febbraio 2005, n. 11;
 Considerato altresi' che risulta necessario ridefinire le modalita' di esercizio delle competenze attribuite al Dipartimento in relazione ai piu' ampi contenuti della delega di funzioni assegnate al Ministro con  il  citato  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006;
 Ritenuto   pertanto   di   dover  procedere  all'adeguamento  della struttura    dipartimentale    ai    fini   di   una   piu'   consona razionalizzazione e funzionalita' degli uffici;
 Sentite le organizzazioni sindacali;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ambito della disciplina
 
 1.  Il  presente  decreto  disciplina  l'organizzazione interna del Dipartimento  per  il  coordinamento  delle politiche comunitarie, di seguito   denominato  Dipartimento,  secondo  quanto  previsto  negli articoli seguenti.
 |  |  |  | Art. 2. Competenze
 
 1. Il Dipartimento e' la struttura di supporto di cui il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  si  avvale,  ai  sensi dell'art. 3 del decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attivita' inerente all'attuazione  delle  politiche  comunitarie generali e settoriali e degli  impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea nonche' per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa comunitaria  e  dell'Unione  europea, ai fini della definizione della posizione  italiana  da  sostenere,  d'intesa  con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
 2.   In  particolare  il  Dipartimento  provvede  agli  adempimenti riguardanti:
 a) il   coordinamento,   nella   fase  di  predisposizione  della normativa  comunitaria  e  dell'Unione europea, delle amministrazioni dello   Stato  competenti  per  settore,  delle  regioni  e  province autonome,  degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al  fine  della  definizione  della  posizione italiana da sostenere, d'intesa  con  il  Ministero  degli  affari esteri, in sede di Unione europea;
 b) l'espletamento  dell'attivita'  funzionalmente necessaria allo svolgimento  delle  competenze  attribuite  al  CIACE  ed al Comitato tecnico   permanente,  provvedendo  agli  adempimenti  preliminari  e conseguenti alle riunioni dei due predetti comitati;
 c) le attivita' necessarie ad assicurare, durante il procedimento normativo comunitario e dell'Unione europea, il costante monitoraggio del  processo  decisionale  anche  al  fine di consentire il regolare aggiornamento delle posizioni italiane;
 d) l'istruttoria  degli affari relativi alle questioni europee di propria  competenza per le determinazioni del Consiglio dei Ministri, verificandone l'attuazione;
 e) il  coordinamento delle azioni da adottare in attuazione della Strategia  di  Lisbona per la crescita e l'occupazione da parte delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, delle parti sociali e degli operatori pubblici e privati;
 f) la  cura dei rapporti con gli Uffici della Commissione europea per la trattazione degli affari europei di propria competenza;
 g) le   attivita'   connesse   allo  svolgimento  della  sessione comunitaria   della   Conferenza  Stato-Regioni  e  della  Conferenza Stato-citta'  ed  Autonomie locali di cui agli articoli 17 e 18 della legge  4 febbraio  2005,  n.  11,  in coordinamento con gli uffici di segreteria  delle predette Conferenze, nonche' al coordinamento delle attivita'  delle  Regioni e Province autonome in sede comunitaria, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali;
 h) la  preparazione, d'intesa con le Amministrazioni interessate, delle riunioni del Consiglio Competitivita', per la parte relativa al mercato  interno,  nonche'  delle riunioni delle altre formazioni del Consiglio   dei  Ministri  dell'Unione  europea,  ad  esclusione  del Consiglio  affari  generali  e  relazioni esterne, relative a singole questioni per le quali occorra garantire la presenza del Governo e il cui oggetto non rientri nelle competenze di altri dicasteri;
 i) le  attivita'  di  informazione e comunicazione previste dagli articoli 3 e seguenti della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
 j) la predisposizione della relazione annuale al Parlamento;
 k) la  predisposizione,  l'iter parlamentare e l'attuazione della legge  comunitaria  annuale, nonche' la promozione, in collaborazione con  le  amministrazioni interessate, dei procedimenti di adeguamento dell'ordinamento   interno   alle  norme  comunitarie  e  dell'Unione europea;
 l)  il  coordinamento,  la  vigilanza  ed  il monitoraggio per la corretta   e   tempestiva   attuazione   delle  norme  comunitarie  e dell'Unione  europea da parte delle amministrazioni pubbliche e delle Regioni e Province autonome;
 m) l'attuazione   delle   azioni   necessarie  per  prevenire  il contenzioso  dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea, per  assicurare  in  fase  di  contenzioso, fatte salve le competenze proprie  del  Ministero  degli  affari  esteri,  le condizioni di una adeguata   difesa   delle   posizioni   nazionali   e  per  adempiere tempestivamente alle pronunce dei suddetti organi giurisdizionali;
 n) la  promozione delle candidature dei cittadini italiani presso le istituzioni dell'Unione europea;
 o) la  formazione  di  operatori  pubblici  e privati, il dialogo interculturale  con riferimento ai temi ed ai problemi europei e alle altre  iniziative  di  sostegno alle politiche europee, sia a livello nazionale  che,  d'intesa  con  il Ministero degli affari esteri, dei Paesi  candidati  e  terzi  a  vocazione  europea,  promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi;
 p) la   diffusione  delle  notizie  relative  alla  normativa  di adeguamento  dell'ordinamento  interno  alle  norme  comunitarie, che conferiscono  diritti ai cittadini dell'Unione europea o ne agevolano l'esercizio,  in  materia  di libera circolazione delle persone e dei servizi.
 |  |  |  | Art. 3. Capo del Dipartimento
 
 1.  Il  Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21   e   28   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive modificazioni,  cura  l'organizzazione  del  Dipartimento  e risponde della  sua  attivita'  e  dei  risultati  raggiunti in relazione agli obiettivi  fissati  dal  Ministro.  Predispone  gli  obiettivi  della Direttiva  generale  per  l'attivita'  amministrativa e la gestione e provvede agli adempimenti connessi al sistema della valutazione della dirigenza di sua competenza.
 2.  Il  Capo  del  Dipartimento,  che  si  avvale  di  una  propria segreteria,  cura  i  rapporti  con  il Segretario generale e con gli altri  Dipartimenti  ed  Uffici  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri   e   partecipa   alle   riunioni   di  consultazione  e  di coordinamento con il Segretario generale.
 3.  Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo  del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al coordinatore di uno degli uffici del Dipartimento.
 4.  Il  Capo  del Dipartimento coordina ogni attivita' di carattere generale,   nonche'   quelle   strumentali   al   funzionamento   del Dipartimento medesimo. E' responsabile della gestione e del controllo del personale per la parte di competenza del Dipartimento.
 5.   Il  Capo  del  Dipartimento,  quale  titolare  del  centro  di responsabilita'  amministrativa  relativo al Dipartimento, assume gli impegni  di  spesa  e dispone i pagamenti che gravano sui capitoli di competenza.   Puo'  delegare  al  responsabile  del  Servizio  affari generali,  del  personale  e  contabilita'  o  ai  coordinatori degli uffici,  nell'ambito  dei settori di propria competenza, il potere di firma  per  l'assunzione  di  impegni  di  spese  e  per  i  relativi pagamenti.
 E'  responsabile  dell'intera  gestione amministrativo-contabile di tutte  le disponibilita' finanziarie, ivi comprese quelle riguardanti i   fondi   comunitari   attribuiti   al  Dipartimento.  E'  altresi' responsabile   della   gestione   di   eventuali   fondi  strutturali comunitari.
 6.  Alle  dirette  dipendenze  del Capo del Dipartimento operano il Servizio  affari generali, del personale e contabilita' e il Servizio rapporti istituzionali.
 7.  Il  Servizio  affari  generali,  del  personale  e contabilita' assiste  il Capo del Dipartimento nelle attivita' relative ai punti 4 e   5   che   precedono;   a  tale  fine,  cura  i  rapporti  con  le amministrazioni  pubbliche  e,  in  coordinamento  con  i  competenti Dipartimenti  e Uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri, la gestione del personale e gli adempimenti in  materia contabile. Cura i rapporti con l'Ufficio per il controllo interno.  Assicura, altresi', l'organizzazione e il funzionamento del protocollo informatico, dell'archivio e della biblioteca. Nell'ambito del  Servizio  opera il «Referente 626» che provvede agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in ordine al monitoraggio del personale esposto a rischi lavorativi.
 8.   Il   Servizio   rapporti  istituzionali  e'  incaricato  della predisposizione  della  relazione annuale al Parlamento. Raccoglie la documentazione  necessaria  per  l'informativa  alle  Camere  e  alle Regioni  e  Province  autonome  sulle  risultanze  delle riunioni del Consiglio  dell'Unione  europea  e  del  Consiglio  europeo.  Segue i rapporti  con  le  Regioni  e  le Province autonome e gli enti locali nelle  materie  di  loro  interesse. Il Servizio prepara, inoltre, la documentazione  da  trasmettere  ai  membri  italiani  del Parlamento europeo,  del  Comitato  economico  e  sociale  e  del Comitato delle Regioni sulle posizioni italiane nelle materie di interesse europeo e cura  la gestione di sistemi di rilevazione automatizzata dei dati ai fini   del  monitoraggio  dell'azione  amministrativa  connessa  alla normativa comunitaria e dell'Unione europea, nonche' l'introduzione e l'utilizzazione  di  tecnologie  informatiche  per  le  attivita' del Dipartimento.
 |  |  |  | Art. 4. Organizzazione del Dipartimento
 
 1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori   con  incarico  di  funzione  di  livello  dirigenziale generale,  e  in  tredici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale.
 2.  Gli  incarichi  di capo del Dipartimento, di coordinatore degli Uffici e dei Servizi del Dipartimento sono conferiti in conformita' a quanto  disposto  dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
 3.  Il  Dipartimento  si  compone  dei  seguenti Uffici: Ufficio di Segreteria  del  Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei  (CIACE), Ufficio per il mercato interno e la competitivita', Ufficio  per  la concorrenza, gli appalti e le politiche di coesione, Ufficio per la Cittadinanza europea.
 |  |  |  | Art. 5. Ufficio  di  Segreteria del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE)
 
 1.  L'Ufficio  espleta  l'attivita'  funzionalmente necessaria allo svolgimento  delle  competenze  attribuite  al  CIACE  ed al Comitato tecnico   permanente   e  provvede  agli  adempimenti  preliminari  e conseguenti alle riunioni dei due predetti comitati.
 2.  Assicura  il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa  comunitaria  e  dell'Unione europea, delle amministrazioni dello   Stato  competenti  per  settore,  delle  Regioni  e  Province autonome,  degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al  fine  della  definizione  della  posizione italiana da sostenere, d'intesa  con  il  Ministero  degli  affari esteri, in sede di Unione europea.
 3.  Assicura  il  costante  monitoraggio  del  processo decisionale dell'Unione europea anche al fine di consentire l'aggiornamento delle posizioni italiane.
 4.  Coordina  le attivita' connesse allo svolgimento della sessione comunitaria   della   Conferenza  Stato-Regioni  e  della  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
 5.  Assicura  le  attivita' di impulso e di monitoraggio necessarie per   l'attuazione  del  Piano  nazionale  di  riforma  (PNR)  ed  il coordinamento  delle  azioni  che l'Italia e' chiamata ad adottare in attuazione   della   Strategia   di   Lisbona   per   la  crescita  e l'occupazione.  Provvede  all'individuazione  e  alla istruttoria dei progetti  da finanziare con il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione,   ai   sensi   dell'art.  1,  comma 357,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 6.  Cura  le  attivita'  necessarie  per la trasmissione degli atti comunitari  e  dell'Unione  europea  e  la  conseguente  informazione qualificata alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e  delle  Province  autonome  ed  alla  Conferenza dei presidenti dei Consigli   regionali  e  delle  Province  autonome,  ai  sensi  degli articoli 3  e  5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; provvede inoltre alla  trasmissione  degli  atti comunitari e dell'Unione europea alla Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e al Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL),  ai sensi degli articoli 6 e 7 della medesima legge.
 7.  Assicura,  d'intesa  con  il  Ministero degli affari esteri, il coordinamento  e la coerenza con l'azione di Governo delle iniziative volte  alla formazione a distanza e ai gemellaggi nei Paesi candidati e nei Paesi terzi a vocazione europea.
 8. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
 a) il  Servizio  I  -  Trasporti,  ambiente, telecomunicazioni ed energia,  occupazione,  politica  sociale,  salute e consumatori - si occupa   delle   attivita'   relative  ai  settori  sopraindicati  di competenza  delle formazioni corrispondenti del Consiglio dell'Unione europea;
 b) il   Servizio   II  -  Competitivita',  agricoltura  e  pesca, istruzione,  gioventu' e cultura - si occupa delle attivita' relative ai    settori    sopraindicati   di   competenza   delle   formazioni corrispondenti del Consiglio dell'Unione europea;
 c) il  Servizio  III  -  Affari  generali  e  relazioni  esterne, giustizia  e  affari  interni,  economia  e finanze - si occupa delle attivita'  relative  ai  settori  sopraindicati  di  competenza delle formazioni corrispondenti del Consiglio dell'Unione europea.
 |  |  |  | Art. 6. Ufficio per il mercato interno e la competitivita'
 
 1.  L'Ufficio  segue l'insieme delle questioni attinenti al mercato interno,  ivi  incluse quelle relative alla libera circolazione delle persone,  dei servizi e delle merci, alla liberta' di stabilimento ed al diritto delle societa'.
 2.   Cura   la   preparazione,   d'intesa  con  le  Amministrazioni interessate,  delle  riunioni  del  Consiglio  competitivita',  parte mercato interno.
 3.   Collabora  ai  procedimenti  di  adeguamento  dell'ordinamento nazionale agli atti comunitari in materia di mercato interno.
 4. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
 a) il  Servizio  I  -  Libera  circolazione  delle  persone e dei servizi  e  professioni  regolamentate - cura le tematiche relative a tali  materie,  assicurando il punto di contatto per i riconoscimenti professionali;
 b) il  Servizio II - Libera circolazione delle merci, liberta' di stabilimento  e diritto delle societa' - cura le tematiche relative a tali   materie,   assicurando  il  punto  di  contatto  previsto  dal regolamento n. 2679/98 del Consiglio per la libera circolazione delle merci;
 c) il  Servizio  III  -  Proprieta' intellettuale e industriale e protezione  dati  -  cura  le  tematiche  relative  a  tali  materie, provvedendo alla cura dei contatti con l'Autorita' garante per i dati personali   e   alla   verifica,   d'intesa  con  le  amministrazioni interessate,   delle   attivita'   connesse  alla  realizzazione  dei programmi comunitari nel campo delle nuove tecnologie.
 |  |  |  | Art. 7. Ufficio per la concorrenza, gli appalti e le politiche di coesione
 
 1. L'Ufficio assicura il monitoraggio e l'attivita' di informazione preventiva  nei  settori  della  concorrenza,  degli aiuti di Stato e degli  appalti  pubblici,  al  fine  di  garantire  la coerenza della legislazione e della prassi applicativa dello Stato e delle Regioni e Province autonome con i principi e con le norme comunitarie.
 2.  Partecipa  ai  tavoli  di  consultazione  in sede comunitaria e nazionale sulle tematiche di cui sopra.
 3. Segue le questioni relative alle politiche regionali di coesione e  provvede,  per quanto di competenza, all'informazione diffusa agli enti  territoriali  e alle parti sociali. Cura la partecipazione alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
 4.  Assicura il monitoraggio delle attivita' comunitarie in materia di concorrenza tra imprese.
 5. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
 a) il  Servizio  I  -  Concorrenza  e  aiuti  di  Stato - cura le tematiche   relative   alla   concorrenza  e  agli  aiuti  di  Stato, assicurandone  il  monitoraggio e i relativi seguiti; cura i rapporti con  la Commissione europea e coordina la posizione italiana; inoltre assicura  i  contatti con l'Autorita' garante per la concorrenza e il mercato;
 b) il  Servizio  II  -  Politiche regionali di coesione e appalti pubblici - segue le problematiche relative alle politiche di coesione e  provvede,  per quanto di competenza, all'informazione diffusa agli enti  territoriali  e  alle parti sociali. Cura le tematiche relative agli appalti pubblici, assicurandone il monitoraggio e i rapporti con la   Commissione   europea;  partecipa  alle  riunioni  del  Comitato consultivo  per  gli appalti pubblici istituito presso la Commissione europea;  assicura, inoltre, i necessari contatti con l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.
 |  |  |  | Art. 8. Ufficio per la Cittadinanza europea
 
 1.   L'Ufficio  provvede,  in  conformita'  alla  disciplina  delle attivita'   di   informazione   e   comunicazione   delle   pubbliche amministrazioni  e in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, ad  assicurare  l'informazione  diffusa sulle politiche comunitarie e sulle attivita' dell'Unione europea nonche' sulle iniziative promosse in tali ambiti dal Dipartimento, con particolare riferimento a quelle piu'  direttamente  rivolte  alla  tutela  dei  diritti dei cittadini dell'Unione europea.
 2.   L'ufficio   promuove,   inoltre,   attivita'  di  informazione comunitaria  ai  sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e azioni di informazione  volte  a  rafforzare  la  coscienza  della cittadinanza europea  e  dei diritti fondamentali dei cittadini, in collaborazione con  le istituzioni dell'Unione europea, le amministrazioni pubbliche competenti  per settore, le Regioni e le Province autonome, gli altri enti  territoriali,  le parti sociali interessate e le organizzazioni non governative interessate.
 3.  Cura  la  diffusione  delle  notizie relative alla normativa di adeguamento  dell'ordinamento  interno  alle  norme  comunitarie, che conferiscono  diritti ai cittadini dell'Unione europea o ne agevolano l'esercizio,  in  materia  di libera circolazione delle persone e dei servizi.
 4.  Provvede  alle  azioni  necessarie  all'adeguamento  coerente e tempestivo  delle  amministrazioni  pubbliche  agli atti comunitari e dell'Unione  europea,  nonche'  alle azioni necessarie a prevenire il contenzioso dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea e per  adempiere  alle  loro  pronunce.  E'  preposto alla istruttoria, d'intesa  con il Ministero degli affari esteri, sulla opportunita' di presentare   ricorsi   ai   suddetti   organi  o  di  intervenire  in procedimenti  in  corso  per  la  tutela  di  situazioni di rilevante interesse  nazionale.  Cura,  inoltre,  l'attivita' del Centro SOLVIT italiano,  competente  alla  risoluzione  di  questioni inerenti alla corretta  applicazione delle norme del mercato interno da parte delle pubbliche  amministrazioni  nei  confronti  di  cittadini  e  imprese dell'Unione europea.
 5.   L'Ufficio   istruisce,   nelle   materie   di  competenza  del Dipartimento,  le  attivita'  relative  ai  partenariati  con i Paesi candidati   e  con  i  Paesi  terzi  a  vocazione  europea.  Promuove iniziative  formative  in  materia comunitaria del personale pubblico delle  amministrazioni  centrali, delle Regioni e Province autonome e degli  enti  territoriali,  in  accordo  con  i competenti uffici del Segretariato   generale,   le   amministrazioni   competenti   e   in collaborazione con operatori privati. L'Ufficio fornisce l'assistenza formativa  al  personale  pubblico  e  privato  dei  Paesi  candidati all'Unione  europea,  dei Paesi terzi a vocazione europea, nonche' di quelli  rientranti  nella  politica  di vicinato, finanziata da fondi nazionali e/o comunitari.
 6. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
 a) il  Servizio  I  -  Informazione  e  comunicazione  -  cura la promozione   dell'informazione   e  della  comunicazione  in  materia comunitaria,  nonche'  della  partecipazione, con aree espositive, ai saloni nazionali di comunicazione pubblica e di servizi al cittadino. Organizza e aggiorna il sito internet del Dipartimento;
 b) il  Servizio  II - Procedure di infrazione e Solvit - attua le azioni  necessarie  per  prevenire il contenzioso dinanzi agli organi giurisdizionali  dell'Unione  europea  e  collabora alla difesa delle posizioni   nazionali   nella   fase   contenziosa.   Cura,  inoltre, l'attivita' del centro SOLVIT italiano;
 c) Il  Servizio III - Partenariati e formazione - si occupa della formazione  in  materia  comunitaria  del  personale  della  pubblica amministrazione e del personale pubblico e privato dei Paesi indicati nel precedente comma 5.
 |  |  |  | Art. 9. Ulteriori competenze degli uffici del Dipartimento
 
 1.  Gli  Uffici coordinano, nelle materie di propria competenza, le amministrazioni  dello  Stato,  le  Regioni  e  Province  autonome  e consultano  le  parti  sociali  e gli operatori privati nella fase di predisposizione  della  normativa  comunitaria e dell'Unione europea, come previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a), del presente decreto, e  curano,  altresi',  d'intesa  con  il  settore  legislativo  e  in collaborazione   con   le   amministrazioni   centrali   e  regionali interessate,  le  attivita'  dirette  al recepimento e all'attuazione delle direttive comunitarie.
 2.  L'Ufficio per il mercato interno e la competitivita', l'Ufficio per  la  concorrenza,  gli  appalti  e  le  politiche  di  coesione e l'Ufficio  per  la  Cittadinanza europea forniscono, nelle materie di rispettiva   competenza,  una  costante  informativa  all'Ufficio  di segreteria del CIACE al fine di consentire a quest'ultimo di svolgere gli  adempimenti  necessari per la preparazione delle attivita' dello stesso Comitato interministeriale e del Comitato tecnico.
 |  |  |  | Art. 10. Nucleo  della  Guardia  di  finanza  per  la  repressione delle frodi comunitarie
 
 Il  Nucleo  della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie  dipende  funzionalmente  dal Capo del Dipartimento. Esso svolge  attivita'  di  assistenza  del Comitato omologo, istituito ai sensi dell'art. 76, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
 |  |  |  | Art. 11. Disposizioni finali
 
 1. E' abrogato il decreto del Ministro per le politiche comunitarie emanato in data 9 febbraio 2006.
 2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 ottobre 2006
 Il Ministro per le politiche europee: Bonino
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006
 
 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 83
 |  |  |  |  |