Gazzetta n. 298 del 23 dicembre 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE |
DECRETO 9 ottobre 2006 |
Organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
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IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520, recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali; Visto il decreto legislativo in data 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato ed integrato dal decreto legislativo in data 5 dicembre 2003, n. 343; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», in particolare l'art. 10 con cui sono stati individuati, fra l'altro, il numero massimo di uffici e servizi del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; Visto il decreto del Ministro per le politiche comunitarie in data 9 febbraio 2006, recante la organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 di nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. dott.ssa Emma Bonino; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 di conferimento dell'incarico a Ministro per le politiche europee all'on. dott.ssa Emma Bonino; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2006, recante delega di funzioni al Ministro per le politiche europee; Considerato che appare opportuno riordinare e completare l'organizzazione del Dipartimento alla luce delle nuove competenze e finalita' previste dalla citata legge 4 febbraio 2005, n. 11; Considerato altresi' che risulta necessario ridefinire le modalita' di esercizio delle competenze attribuite al Dipartimento in relazione ai piu' ampi contenuti della delega di funzioni assegnate al Ministro con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006; Ritenuto pertanto di dover procedere all'adeguamento della struttura dipartimentale ai fini di una piu' consona razionalizzazione e funzionalita' degli uffici; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta:
Art. 1. Ambito della disciplina
1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, di seguito denominato Dipartimento, secondo quanto previsto negli articoli seguenti. |
| Art. 2. Competenze
1. Il Dipartimento e' la struttura di supporto di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attivita' inerente all'attuazione delle politiche comunitarie generali e settoriali e degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea nonche' per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa comunitaria e dell'Unione europea, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea. 2. In particolare il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti: a) il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria e dell'Unione europea, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni e province autonome, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al fine della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea; b) l'espletamento dell'attivita' funzionalmente necessaria allo svolgimento delle competenze attribuite al CIACE ed al Comitato tecnico permanente, provvedendo agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni dei due predetti comitati; c) le attivita' necessarie ad assicurare, durante il procedimento normativo comunitario e dell'Unione europea, il costante monitoraggio del processo decisionale anche al fine di consentire il regolare aggiornamento delle posizioni italiane; d) l'istruttoria degli affari relativi alle questioni europee di propria competenza per le determinazioni del Consiglio dei Ministri, verificandone l'attuazione; e) il coordinamento delle azioni da adottare in attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione da parte delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, delle parti sociali e degli operatori pubblici e privati; f) la cura dei rapporti con gli Uffici della Commissione europea per la trattazione degli affari europei di propria competenza; g) le attivita' connesse allo svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-citta' ed Autonomie locali di cui agli articoli 17 e 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in coordinamento con gli uffici di segreteria delle predette Conferenze, nonche' al coordinamento delle attivita' delle Regioni e Province autonome in sede comunitaria, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali; h) la preparazione, d'intesa con le Amministrazioni interessate, delle riunioni del Consiglio Competitivita', per la parte relativa al mercato interno, nonche' delle riunioni delle altre formazioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, ad esclusione del Consiglio affari generali e relazioni esterne, relative a singole questioni per le quali occorra garantire la presenza del Governo e il cui oggetto non rientri nelle competenze di altri dicasteri; i) le attivita' di informazione e comunicazione previste dagli articoli 3 e seguenti della legge 4 febbraio 2005, n. 11; j) la predisposizione della relazione annuale al Parlamento; k) la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale, nonche' la promozione, in collaborazione con le amministrazioni interessate, dei procedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme comunitarie e dell'Unione europea; l) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio per la corretta e tempestiva attuazione delle norme comunitarie e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni pubbliche e delle Regioni e Province autonome; m) l'attuazione delle azioni necessarie per prevenire il contenzioso dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea, per assicurare in fase di contenzioso, fatte salve le competenze proprie del Ministero degli affari esteri, le condizioni di una adeguata difesa delle posizioni nazionali e per adempiere tempestivamente alle pronunce dei suddetti organi giurisdizionali; n) la promozione delle candidature dei cittadini italiani presso le istituzioni dell'Unione europea; o) la formazione di operatori pubblici e privati, il dialogo interculturale con riferimento ai temi ed ai problemi europei e alle altre iniziative di sostegno alle politiche europee, sia a livello nazionale che, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, dei Paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi; p) la diffusione delle notizie relative alla normativa di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme comunitarie, che conferiscono diritti ai cittadini dell'Unione europea o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi. |
| Art. 3. Capo del Dipartimento
1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, cura l'organizzazione del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro. Predispone gli obiettivi della Direttiva generale per l'attivita' amministrativa e la gestione e provvede agli adempimenti connessi al sistema della valutazione della dirigenza di sua competenza. 2. Il Capo del Dipartimento, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretario generale. 3. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al coordinatore di uno degli uffici del Dipartimento. 4. Il Capo del Dipartimento coordina ogni attivita' di carattere generale, nonche' quelle strumentali al funzionamento del Dipartimento medesimo. E' responsabile della gestione e del controllo del personale per la parte di competenza del Dipartimento. 5. Il Capo del Dipartimento, quale titolare del centro di responsabilita' amministrativa relativo al Dipartimento, assume gli impegni di spesa e dispone i pagamenti che gravano sui capitoli di competenza. Puo' delegare al responsabile del Servizio affari generali, del personale e contabilita' o ai coordinatori degli uffici, nell'ambito dei settori di propria competenza, il potere di firma per l'assunzione di impegni di spese e per i relativi pagamenti. E' responsabile dell'intera gestione amministrativo-contabile di tutte le disponibilita' finanziarie, ivi comprese quelle riguardanti i fondi comunitari attribuiti al Dipartimento. E' altresi' responsabile della gestione di eventuali fondi strutturali comunitari. 6. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano il Servizio affari generali, del personale e contabilita' e il Servizio rapporti istituzionali. 7. Il Servizio affari generali, del personale e contabilita' assiste il Capo del Dipartimento nelle attivita' relative ai punti 4 e 5 che precedono; a tale fine, cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e, in coordinamento con i competenti Dipartimenti e Uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la gestione del personale e gli adempimenti in materia contabile. Cura i rapporti con l'Ufficio per il controllo interno. Assicura, altresi', l'organizzazione e il funzionamento del protocollo informatico, dell'archivio e della biblioteca. Nell'ambito del Servizio opera il «Referente 626» che provvede agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in ordine al monitoraggio del personale esposto a rischi lavorativi. 8. Il Servizio rapporti istituzionali e' incaricato della predisposizione della relazione annuale al Parlamento. Raccoglie la documentazione necessaria per l'informativa alle Camere e alle Regioni e Province autonome sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo. Segue i rapporti con le Regioni e le Province autonome e gli enti locali nelle materie di loro interesse. Il Servizio prepara, inoltre, la documentazione da trasmettere ai membri italiani del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni sulle posizioni italiane nelle materie di interesse europeo e cura la gestione di sistemi di rilevazione automatizzata dei dati ai fini del monitoraggio dell'azione amministrativa connessa alla normativa comunitaria e dell'Unione europea, nonche' l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attivita' del Dipartimento. |
| Art. 4. Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in tredici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale. 2. Gli incarichi di capo del Dipartimento, di coordinatore degli Uffici e dei Servizi del Dipartimento sono conferiti in conformita' a quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Il Dipartimento si compone dei seguenti Uffici: Ufficio di Segreteria del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), Ufficio per il mercato interno e la competitivita', Ufficio per la concorrenza, gli appalti e le politiche di coesione, Ufficio per la Cittadinanza europea. |
| Art. 5. Ufficio di Segreteria del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE)
1. L'Ufficio espleta l'attivita' funzionalmente necessaria allo svolgimento delle competenze attribuite al CIACE ed al Comitato tecnico permanente e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni dei due predetti comitati. 2. Assicura il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria e dell'Unione europea, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle Regioni e Province autonome, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al fine della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea. 3. Assicura il costante monitoraggio del processo decisionale dell'Unione europea anche al fine di consentire l'aggiornamento delle posizioni italiane. 4. Coordina le attivita' connesse allo svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 5. Assicura le attivita' di impulso e di monitoraggio necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di riforma (PNR) ed il coordinamento delle azioni che l'Italia e' chiamata ad adottare in attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Provvede all'individuazione e alla istruttoria dei progetti da finanziare con il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 6. Cura le attivita' necessarie per la trasmissione degli atti comunitari e dell'Unione europea e la conseguente informazione qualificata alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed alla Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; provvede inoltre alla trasmissione degli atti comunitari e dell'Unione europea alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ai sensi degli articoli 6 e 7 della medesima legge. 7. Assicura, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il coordinamento e la coerenza con l'azione di Governo delle iniziative volte alla formazione a distanza e ai gemellaggi nei Paesi candidati e nei Paesi terzi a vocazione europea. 8. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi: a) il Servizio I - Trasporti, ambiente, telecomunicazioni ed energia, occupazione, politica sociale, salute e consumatori - si occupa delle attivita' relative ai settori sopraindicati di competenza delle formazioni corrispondenti del Consiglio dell'Unione europea; b) il Servizio II - Competitivita', agricoltura e pesca, istruzione, gioventu' e cultura - si occupa delle attivita' relative ai settori sopraindicati di competenza delle formazioni corrispondenti del Consiglio dell'Unione europea; c) il Servizio III - Affari generali e relazioni esterne, giustizia e affari interni, economia e finanze - si occupa delle attivita' relative ai settori sopraindicati di competenza delle formazioni corrispondenti del Consiglio dell'Unione europea. |
| Art. 6. Ufficio per il mercato interno e la competitivita'
1. L'Ufficio segue l'insieme delle questioni attinenti al mercato interno, ivi incluse quelle relative alla libera circolazione delle persone, dei servizi e delle merci, alla liberta' di stabilimento ed al diritto delle societa'. 2. Cura la preparazione, d'intesa con le Amministrazioni interessate, delle riunioni del Consiglio competitivita', parte mercato interno. 3. Collabora ai procedimenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti comunitari in materia di mercato interno. 4. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi: a) il Servizio I - Libera circolazione delle persone e dei servizi e professioni regolamentate - cura le tematiche relative a tali materie, assicurando il punto di contatto per i riconoscimenti professionali; b) il Servizio II - Libera circolazione delle merci, liberta' di stabilimento e diritto delle societa' - cura le tematiche relative a tali materie, assicurando il punto di contatto previsto dal regolamento n. 2679/98 del Consiglio per la libera circolazione delle merci; c) il Servizio III - Proprieta' intellettuale e industriale e protezione dati - cura le tematiche relative a tali materie, provvedendo alla cura dei contatti con l'Autorita' garante per i dati personali e alla verifica, d'intesa con le amministrazioni interessate, delle attivita' connesse alla realizzazione dei programmi comunitari nel campo delle nuove tecnologie. |
| Art. 7. Ufficio per la concorrenza, gli appalti e le politiche di coesione
1. L'Ufficio assicura il monitoraggio e l'attivita' di informazione preventiva nei settori della concorrenza, degli aiuti di Stato e degli appalti pubblici, al fine di garantire la coerenza della legislazione e della prassi applicativa dello Stato e delle Regioni e Province autonome con i principi e con le norme comunitarie. 2. Partecipa ai tavoli di consultazione in sede comunitaria e nazionale sulle tematiche di cui sopra. 3. Segue le questioni relative alle politiche regionali di coesione e provvede, per quanto di competenza, all'informazione diffusa agli enti territoriali e alle parti sociali. Cura la partecipazione alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 4. Assicura il monitoraggio delle attivita' comunitarie in materia di concorrenza tra imprese. 5. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi: a) il Servizio I - Concorrenza e aiuti di Stato - cura le tematiche relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato, assicurandone il monitoraggio e i relativi seguiti; cura i rapporti con la Commissione europea e coordina la posizione italiana; inoltre assicura i contatti con l'Autorita' garante per la concorrenza e il mercato; b) il Servizio II - Politiche regionali di coesione e appalti pubblici - segue le problematiche relative alle politiche di coesione e provvede, per quanto di competenza, all'informazione diffusa agli enti territoriali e alle parti sociali. Cura le tematiche relative agli appalti pubblici, assicurandone il monitoraggio e i rapporti con la Commissione europea; partecipa alle riunioni del Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito presso la Commissione europea; assicura, inoltre, i necessari contatti con l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici. |
| Art. 8. Ufficio per la Cittadinanza europea
1. L'Ufficio provvede, in conformita' alla disciplina delle attivita' di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni e in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, ad assicurare l'informazione diffusa sulle politiche comunitarie e sulle attivita' dell'Unione europea nonche' sulle iniziative promosse in tali ambiti dal Dipartimento, con particolare riferimento a quelle piu' direttamente rivolte alla tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione europea. 2. L'ufficio promuove, inoltre, attivita' di informazione comunitaria ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e azioni di informazione volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza europea e dei diritti fondamentali dei cittadini, in collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le Regioni e le Province autonome, gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e le organizzazioni non governative interessate. 3. Cura la diffusione delle notizie relative alla normativa di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme comunitarie, che conferiscono diritti ai cittadini dell'Unione europea o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi. 4. Provvede alle azioni necessarie all'adeguamento coerente e tempestivo delle amministrazioni pubbliche agli atti comunitari e dell'Unione europea, nonche' alle azioni necessarie a prevenire il contenzioso dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea e per adempiere alle loro pronunce. E' preposto alla istruttoria, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, sulla opportunita' di presentare ricorsi ai suddetti organi o di intervenire in procedimenti in corso per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale. Cura, inoltre, l'attivita' del Centro SOLVIT italiano, competente alla risoluzione di questioni inerenti alla corretta applicazione delle norme del mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti di cittadini e imprese dell'Unione europea. 5. L'Ufficio istruisce, nelle materie di competenza del Dipartimento, le attivita' relative ai partenariati con i Paesi candidati e con i Paesi terzi a vocazione europea. Promuove iniziative formative in materia comunitaria del personale pubblico delle amministrazioni centrali, delle Regioni e Province autonome e degli enti territoriali, in accordo con i competenti uffici del Segretariato generale, le amministrazioni competenti e in collaborazione con operatori privati. L'Ufficio fornisce l'assistenza formativa al personale pubblico e privato dei Paesi candidati all'Unione europea, dei Paesi terzi a vocazione europea, nonche' di quelli rientranti nella politica di vicinato, finanziata da fondi nazionali e/o comunitari. 6. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi: a) il Servizio I - Informazione e comunicazione - cura la promozione dell'informazione e della comunicazione in materia comunitaria, nonche' della partecipazione, con aree espositive, ai saloni nazionali di comunicazione pubblica e di servizi al cittadino. Organizza e aggiorna il sito internet del Dipartimento; b) il Servizio II - Procedure di infrazione e Solvit - attua le azioni necessarie per prevenire il contenzioso dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea e collabora alla difesa delle posizioni nazionali nella fase contenziosa. Cura, inoltre, l'attivita' del centro SOLVIT italiano; c) Il Servizio III - Partenariati e formazione - si occupa della formazione in materia comunitaria del personale della pubblica amministrazione e del personale pubblico e privato dei Paesi indicati nel precedente comma 5. |
| Art. 9. Ulteriori competenze degli uffici del Dipartimento
1. Gli Uffici coordinano, nelle materie di propria competenza, le amministrazioni dello Stato, le Regioni e Province autonome e consultano le parti sociali e gli operatori privati nella fase di predisposizione della normativa comunitaria e dell'Unione europea, come previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a), del presente decreto, e curano, altresi', d'intesa con il settore legislativo e in collaborazione con le amministrazioni centrali e regionali interessate, le attivita' dirette al recepimento e all'attuazione delle direttive comunitarie. 2. L'Ufficio per il mercato interno e la competitivita', l'Ufficio per la concorrenza, gli appalti e le politiche di coesione e l'Ufficio per la Cittadinanza europea forniscono, nelle materie di rispettiva competenza, una costante informativa all'Ufficio di segreteria del CIACE al fine di consentire a quest'ultimo di svolgere gli adempimenti necessari per la preparazione delle attivita' dello stesso Comitato interministeriale e del Comitato tecnico. |
| Art. 10. Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie
Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento. Esso svolge attivita' di assistenza del Comitato omologo, istituito ai sensi dell'art. 76, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. |
| Art. 11. Disposizioni finali
1. E' abrogato il decreto del Ministro per le politiche comunitarie emanato in data 9 febbraio 2006. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 2006 Il Ministro per le politiche europee: Bonino
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 83 |
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