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| Gazzetta n. 298 del 23 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 12 dicembre 2006 |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale   «Tygacil   (tigeciclina)»,   autorizzata  con  procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 116/06). |  | 
 |  |  |  | Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale   TYGACIL   (tigeciclina)   -  autorizzata  con  procedura centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del 24  aprile  2006  ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con  il numero:     EU/1/06/336/001 - 50 mg polvere per soluzione per infusione 10 di vetro 5 ml. Titolare A.IC.: Wyeth Europa Ltd.
 IL DIRETTORE GENERALE
 
 Visti  gli  artt.  8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n. 269, convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di autorizzazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  142  del 21 giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e   successive   direttive   di  modifica)  relativa  ad  un  codice comunitario  concernenti  i  medicinali  per  uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;
 Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale  n.  227, del 29 settembre 2006 concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7/8 novembre 2006;
 Vista  la deliberazione n. 33 del 10 novembre 2006 del Consiglio di amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore generale;
 Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,   alla  specialita'  medicinale  TYGACIL  debba  venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
 
 Alla  specialita' medicinale TYGACIL (tigeciclina) nella confezione indicata  viene  attribuito  indicata  viene  attribuito  il seguente numero di identificazione nazionale:
 Confezione:
 50 mg polvere per soluzione per infusione 10 di vetro 5 ml;
 A.I.C. n. 037046012/E (in base 10) - 13BKRW (in base 32).
 Indicazioni  terapeutiche:  Tygacile e' indicato per il trattamento delle seguenti infezioni:
 infezioni complicate della cute e dei tessuti molli;
 infezioni complicate intra-addominali.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 
 La  specialita'  medicinale  TYGACIL  (tigeciclina) e' classificata come segue:
 Confezione:
 50  mg  polvere  per  soluzione  per infusione 10 flaconcini di vetro 5 ml;
 A.I.C. n. 037046012/E (in base 10) - 13BKRW (in base 32).
 Classe di rimborsabilita': «H».
 Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 544,45 euro.
 Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 898,57 euro.
 Al  termine  degli  sconti temporanei ai sensi delle determinazioni AIFA,  l'azienda  pratichera'  uno  sconto obbligatorio del 10% sulle forniture  cedute  alle  strutture  pubbliche  del Servizio sanitario nazionale.
 Dispensazione  su  richiesta motivata per singolo paziente, secondo disposizioni regionali.
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 
 OSP1:   medicinale   soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa, utilizzabile   esclusivamente   in  ambiente  ospedaliero  o  in  una struttura ad esso assimilabile.
 |  |  |  | Art. 4. Farmacovigilanza
 
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di   cui   al  decreto  del  21  novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre  2003)  e successivi aggiornamenti; al termine della fase di  monitoraggio  intensivo  vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 12 dicembre 2006
 Il direttore generale: Martini
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