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| Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 31 ottobre 2006 |  | Individuazione  dei  siti  internet  destinati  all'inserimento degli avvisi  di  vendita  di  cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 Visto  l'art.  490,  secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge n. 35  del  2005,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  secondo cui «in caso di espropriazione di beni mobili registrati per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo  stesso  avviso,  unitamente  a copia dell'ordinanza del giudice e della  relazione  di  stima  redatta ai sensi dell'art. 173-bis delle disposizioni  di attuazione del presente codice, e' altresi' inserito in  appositi  siti  internet  almeno  quarantacinque giorni prima del termine   per   la   presentazione   delle   offerte   o  della  data dell'incanto»;
 Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura    civile,   aggiunto   dall'art.   2,   comma 3-ter,   del decreto-legge  n.  35  del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge  14 maggio  2005,  n.  80,  rubricato «Pubblicita' degli avvisi tramite  internet»,  secondo  il  quale  «il Ministro della giustizia stabilisce   con   proprio   decreto   i   siti   internet  destinati all'inserimento  degli  avvisi  di  cui  all'art.  490 del codice e i criteri  e  le  modalita'  con  cui  gli  stessi  sono formati e resi disponibili»;
 Visto  altresi'  l'art.  159  delle  disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati   all'incanto   dei  beni  mobili  e  all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante «Codice in materia di dei dati personali»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  «testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
 Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n. 4, recante «disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
 Visto  il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante «regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 luglio 2005, recante «requisiti tecnici  e  i  diversi livelli per l'accessibilita' per gli strumenti informatici»;
 Ritenuta  la  necessita'  di  individuare i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 codice di procedura civile;
 Sentito  il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Criteri e modalita' di individuazione dei siti internet
 
 1.  Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' con cui sono  individuati  i  siti  internet  destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile.
 |  |  |  | Art. 2. Elenco
 
 1.  I  siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art.  4,  sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per  gli  affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia  civile  e  possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all'art. 1.
 2.  I soggetti che gestiscono i siti di cui al comma 1 devono avere forma  societaria e possono richiedere l'iscrizione per effettuare la pubblicita' in uno o piu' distretti di Corte d'appello.
 3.  I soggetti di cui al comma 1 costituiti in societa' di persone, societa'   per  azioni  o  in  accomandita  per  azioni,  societa'  a responsabilita'  limitata,  societa'  cooperativa o consortile devono possedere  un  patrimonio  netto  pari  almeno  a  euro  50.000,00 se richiedono  l'iscrizione  per  un distretto di Corte di appello ed un patrimonio   netto  almeno  pari  a  euro  450.000,00  se  richiedono l'iscrizione  per  due o piu' distretti di Corte di appello o per uno dei  seguenti  distretti: Milano, Napoli, Roma e Palermo. Ai fini del presente   comma,   il   patrimonio   netto  e'  composto  all'attivo esclusivamente  da capitale sociale, riserve da utili, riserva legale ed eventuali riserve statutarie.
 4.  Entro  il  termine  di  otto  mesi  dalla  chiusura  di ciascun esercizio  successivo  all'iscrizione nell'elenco, le societa' di cui al  comma 3  trasmettono  al Dipartimento per gli affari di giustizia del   Ministero,  Direzione  generale  della  giustizia  civile,  che verifica la sussistenza del requisito di cui al medesimo comma, copia del   bilancio   depositato   nel  registro  delle  imprese  relativo all'esercizio precedente.
 5. I siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni a norma dell'art. 159 delle disposizioni di  attuazione  del  codice  di  procedura  civile,  sono iscritti di diritto   nell'elenco   per  le  circoscrizioni  per  le  quali  sono abilitati,  limitatamente  alla  pubblicita'  dei  beni  mobili.  Per l'abilitazione alla pubblicita' dei beni immobili, devono possedere i requisiti  professionali  e  tecnici  di  cui  agli articoli 3 e 4, e presentare domanda di iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 5.
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti professionali e incompatibilita'
 
 1.  I  soci delle societa' di persone o i legali rappresentanti e i soggetti  preposti  all'amministrazione  di societa' di capitali, che gestiscono  i  siti internet che chiedono l'iscrizione nell'elenco di cui  all'art. 2, debbono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'art.  26  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
 2.  I  soggetti  che  richiedono  l'iscrizione  nell'elenco  di cui all'art.  2  devono  essere  iscritti  al registro degli operatori di comunicazione  di  cui  all'art.  1,  comma 6, lettera a), n. 5 delle legge 31 luglio 1997, n. 249.
 3. E' incompatibile la qualita' di socio, di legale rappresentate o di  amministratore  di  societa'  di  persone, societa' cooperative e societa'  a  responsabilita'  limitata con la funzione di giudice, di dirigente  amministrativo e di funzionario di cancelleria in servizio presso  gli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello per il quale la societa' e' iscritta nell'elenco.
 4.  E'  incompatibile la qualita' di socio di societa' per azioni o in  accomandita  per  azioni con la funzione di giudice, di dirigente amministrativo  e di funzionario di cancelleria in servizio presso il distretto  di  Corte  d'appello  per il quale la societa' e' iscritta nell'elenco,  se  le  azioni  possedute  eccedono il 10% del capitale sociale o la somma di euro 50.000,00.
 5.  Le  norme  di  cui  ai  commi 2,  3  e  4 si applicano anche ai consulenti  tecnici  di  ufficio  e  ai  delegati  alle operazioni di vendita  di  cui  all'art.  591-bis  del  codice di procedura civile, incaricati  o  delegati  nelle procedure pendenti davanti agli uffici giudiziari  del distretto di Corte d'appello per il quale la societa' e'  iscritta,  nonche'  ai parenti ed affini fino al terzo grado, dei giudici,   dirigenti   amministrativi,   funzionari  di  cancelleria, consulenti tecnici di ufficio e delegati del giudice.
 |  |  |  | Art. 4. Requisiti tecnici
 
 1.   I   siti  iscritti  nell'elenco  garantiscono  un  livello  di disponibilita'   del   servizio   pari   al  99  per  cento  su  base quadrimestrale,  nei  giorni  feriali  e  del  95  per  cento su base quadrimestrale nei giorni festivi, dalle ore 5 alle ore 24.
 2.  I  siti  si  dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui vengono  descritti  le  modalita'  di  comunicazione  con  gli uffici giudiziari  o  i  soggetti  delegati,  di acquisizione dei dati, e di esecuzione  dei  servizi,  nonche'  i  prezzi  praticati  per ciascun servizio, con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o  circondario.  Le  modalita' di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi  dovranno  essere  pubblicati  sui siti, in pagine con accesso riservato all'autorita' giudiziaria.
 3.  I  siti si dotano di un piano in cui vengono descritte tutte le azioni e le procedure di sicurezza in conformita' con quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 4. La frequenza di salvataggio dei dati e' almeno giornaliera.
 5.  I siti sono conforme ai requisiti tecnici di cui al decreto del Ministro  delegato per l'innovazione e le tecnologie emanato ai sensi dell'art.  11  della  legge  9 gennaio  2004,  n.  4  e  superano  la valutazione  di  accessibilita'  applicando  la  metodologia  per  la verifica tecnica di cui all'allegato A al suddetto decreto.
 |  |  |  | Art. 5. Modalita' di iscrizione
 
 1.  Le  societa'  che intendono effettuare gli avvisi di vendita di cui  all'art. 1 inoltrano al Dipartimento per gli affari di giustizia del  Ministero,  Direzione generale della giustizia civile domanda di iscrizione  nell'elenco, contenente l'indicazione del distretto o dei distretti  di  Corte  d'appello  in  cui  effettuare  la pubblicita', corredata    a   dichiarazione   di   possesso   dei   requisiti   di professionalita'   e  tecnici  e  dall'assenza  di  incompatibilita', nonche'  copia  del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito.
 2. Il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia civile,  decide,  acquisito  il  parere  della Direzione generale dei sistemi  informativi  automatizzati,  sulla domanda con provvedimento motivato, anche sulla base di apposite verifiche che, nel caso in cui non  risulti  possibile  utilizzare  personale  dell'amministrazione, possono essere effettuate anche da esperti informatici esterni, dalla stessa delegati e con costi a carico del richiedente.
 3.  Il  Ministero  della  giustizia  verifica  l'adempimento  degli obblighi  assunti  dai siti anche a mezzo dei servizi attivati con il portale di cui all'art. 7.
 |  |  |  | Art. 6. Acquisizione dei dati
 
 1.  Il  sito  acquisisce i dati relativi alla pubblicazione tramite collegamento  telematico  con  l'Ufficio giudiziario e secondo quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 13 febbraio 2001,  n.  123,  con modalita' operative definite dal Ministero della giustizia - Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.
 2.  Il  sito,  se l'Ufficio giudiziario non dispone del software di gestione  ufficiale,  acquisisce  i dati per posta ordinaria, a mezzo fax,  su  supporto  elettronico o per posta telematica, con modalita' che  garantiscono  la  esattezza delle informazioni che devono essere pubblicate,  tali modalita' vengono definite dall'Ufficio giudiziario previa   comunicazione   al  Ministero  della  giustizia -  Direzione generale  dei sistemi informativi automatizzati, che puo' disporne la modifica  per  garantire  la  sicurezza  del sistema di pubblicita' e l'esattezza e regolarita' delle pubblicazioni.
 |  |  |  | Art. 7. Portale vendite giudiziarie
 
 1.   Il   Ministero  della  giustizia  attiva  il  Portale  vendite giudiziarie  per la ricerca e il monitoraggio dei dati pubblicati sui siti, al fine di consentire una visione completa ed unitaria di tutte le vendite forzate in corso.
 2. Il portale e' realizzato nel rispetto dei criteri dettati, per i siti delle pubbliche amministrazioni, dal codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159.
 3.  Il  Ministero  della  giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, stabilisce le informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti.
 4.  Il  Ministero  della giustizia verifica, tramite il Portale, il regolare  funzionamento  dei siti, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 4 e secondo le modalita' contenute nelle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3.
 5.  Il  Ministero  della  giustizia  certifica, tramite il Portale, l'inizio  di  ciascuna  inserzione pubblicitaria, la sua durata e gli eventi significativi.
 6. La certificazione viene inviata, attraverso la posta certificata del processo telematico, all'Ufficio giudiziario il giorno precedente a quello fissato per l'esperimento di vendita.
 7. L'indirizzo, cui e' inviata la certificazione, e' unico per ogni Ufficio giudiziario o per ogni sezione dell'Ufficio giudiziario.
 8.  Il Portale pubblica, in area riservata accessibile al Ministero della   giustizia  e  all'ufficio  giudiziario  che  ha  disposto  le inserzioni  pubblicitarie,  i dati statistici relativi all'accesso ai siti.
 |  |  |  | Art. 8. Cancellazione dall'elenco
 
 1.  L'accertamento  dell'assenza  o del venire meno dei requisiti e delle  condizioni  di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4,  comporta la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2.
 2. Sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicita' di  atti  relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari  di  distretti  di Corti d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 31 ottobre 2006
 Il Ministro: Mastella
 
 Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006
 
 Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 12, foglio n. 376
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