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| Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 29 novembre 2006 |  | Modalita'  di  realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS. (Deliberazione n. 694/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' 
 NELLA sua riunione di Consiglio del 29 novembre 2006;
 
 VISTA  la  legge  14  novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica utilita'";
 
 VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249, recante "Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
 
 VISTO  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003, n. 259, recante "Codice  delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 
 VISTA  la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche, relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto disposto   dalla   direttiva  2002/21/CE,  dell'  11  febbraio  2003, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee L 114 dell' 8 maggio 2003;
 
 VISTO  il decreto legislativo n. 206 del 2005, recante "Codice del consumo,  a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162;
 
 VISTO  il decreto 2 marzo 2006, n. 145 concernente il "Regolamento recante  la  disciplina dei servizi a sovrapprezzo", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 84 del 10 aprile 2006;
 
 VISTO  il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998 recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle   certificazioni  amministrative",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 1998;
 
 VISTA  la  delibera n. 217/01/CONS con la quale e' stato approvato il  regolamento  concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 141 del 20 giugno 2001,  come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
 
 VISTA   la   delibera  n.  453/03/CONS,  recante  il  "Regolamento concernente  la  procedura  di  consultazione  di cui all'art. 11 del decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259",  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
 
 VISTA  la  delibera n. 373/05/CONS concernente una "Modifica della delibera   n.   118/04/CONS   recante  "Disciplina  dei  procedimenti istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
 
 VISTA   la  delibera  n.  33/06/CONS  concernente  i  "mercati  al dettaglio  dell'accesso  alla  rete telefonica pubblica in postazione fissa  per  clienti  residenziali  e  per  clienti  non  residenziali (mercati  n. 1 e n. 2 della raccomandazione della Commissione europea n.  2003/311/ce): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di  sussistenza  di  imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione   degli   obblighi  regolamentari",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 febbraio 2006, n. 34;
 
 VISTA  la  delibera  n. 3/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della  carrier  selection  egual  access in modalita' di Preselezione (carrier  preselection)",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
 
 VISTA   la  delibera  n.  4/00/CIR,  recante  "Disposizioni  sulle modalita'  relative  alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui  contenuti  degli  accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
 
 VISTA  la  delibera  n.  9/00/CIR,  recante "Disposizioni relative all'attivazione   del  servizio  di  carrier  preselection:  data  di sottoscrizione  del  contratto  di utenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 ottobre 2000, n. 254;
 
 VISTA  la  delibera  n.  10/00/CIR  concernente  la "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di  Telecom  Italia  2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 novembre 2000, n.256;
 
 VISTA  la delibera n. 18/01/CIR, recante "Disposizioni ai fini del corretto  adempimento  ai  contenuti  della  delibera n. 10/00/CIR da parte  di  Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001;
 
 VISTA  la  delibera  n.  36/02/CONS,  recante  "Regole e modalita' organizzative  per  la  realizzazione  e  l'offerta di un servizio di elenco  telefonico  generale  e  adeguamento del servizio universale, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2002, n. 72;
 
 VISTA  la  delibera  n.  78/02/CONS,  recante "Norme di attuazione dell'articolo  28  del  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 gennaio  2001,  n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata"   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 103 del 4 maggio 2002;
 
 VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed  esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella  telefonia  fissa"  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;
 
 VISTA  la  delibera  n.  180/02/CONS,  recante "Regole e modalita' organizzative  per  la  realizzazione  e  l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative", Pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 9 luglio 2002, n. 159;
 
 VISTA  la  delibera n. 02/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di  modifica  dell'offerta  di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana dell'8 aprile 2003, n. 82, supplemento ordinario n. 56;
 
 VISTA   la  delibera  n.  4/03/CIR,  recante  "Integrazione  della disposizioni  in materia di Carrier Preselection: norme in materia di disattivazione   della   prestazione",   pubblicata   nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 aprile 2003, n. 98;
 
 VISTA  la  delibera  n.  179/03/CSP,  recante  "Approvazione della direttiva  generale  in  materia  di  qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 6, lettera b), numero  2,  della  legge  31  luglio  1997,  n. 249, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 193 del 21 agosto 2003;
 
 VISTA  la  delibera  n.  254/04/CSP,  recante  "Approvazione della direttiva  in  materia  di  qualita' e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2, della legge  31  luglio  1997,  n. 249, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 dicembre 2004, n. 295;
 
 VISTA  la  delibera  n.  314/00/CONS  recante  "Determinazioni  di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari   categorie   di  clientela"  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell' 11 luglio 2000, n. 160;
 
 VISTA  la  delibera  n.  330/01/CONS  concernente "Applicazione ed integrazione   della   delibera  n.  314/00/CONS  "determinazioni  di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari   categorie  di  clientela",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 agosto 2001, n. 199;
 
 VISTA la delibera n. 11/06/CIR recante "Disposizioni regolamentari per  la  fornitura  di  servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione  del  piano  nazionale di numerazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 95";
 
 VISTA la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, concernente i "mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete  telefonica  pubblica  fissa,  valutazione  di  sussistenza  del significativo  potere  di  mercato  per  le  imprese  ivi  operanti e obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi della Commissione europea)", in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 
 VISTO   in   particolare   che,  nella  delibera  n.  417/06/CONS, l'Autorita'  ha "RITENUTO necessario che i contenuti dell'offerta del servizio di linea di accesso di back-up ISDN in modalita' wholesale e le  relative restrizioni alla fornitura (quali ad esempio limitazioni sulle  numerazioni  accessibili,  vincoli  di fornitura congiunta con altri  servizi,  ecc.)  siano  definite  nell'ambito  dei processi di implementazione della prestazione di wholesale line rental";
 
 CONSIDERATO  che  la complessita' del tema inerente la definizione di  un'offerta  del  servizio  di linea di accesso di back-up ISDN in modalita'   wholesale   richiede  approfondimenti  tecnici  volti  ad assicurare  l'adozione  delle soluzioni piu' efficienti e pertanto lo svolgimento di un procedimento specifico;
 
 CONSIDERATI  gli  elementi  acquisiti  nel  corso  dei  lavori del "Tavolo  Tecnico per la fornitura del servizio Wholesale line rental" -  previsto all'art. 21 della delibera n. 33/06/CONS, e istituito con la  determina n. 11/06/SG del 14 marzo 2006 - a cui hanno partecipato 15  imprese,  e  ritenuto che nel corso dei lavori del Tavolo tecnico sono  stati  acquisiti  gli elementi utili all'Autorita' per definire gli  schemi,  da  comunicare a Telecom Italia, per la predisposizione dell'Offerta  di  riferimento  per  i  servizi  WLR  e della relativa contabilita'  regolatoria,  nonche'  per specificare le linee guida - economiche,  tecniche  e  contabili - per l'introduzione del servizio WLR in Italia.
 
 CONSIDERATO   che   la   definizione   delle   linee   guida   per l'introduzione   del  servizio  WLR  in  Italia  (i)  costituisce  la declinazione  dell'obbligo di fornire il servizio WLR imposto in capo a  Telecom  Italia nella delibera n. 33/06/CONS e (ii) tale decisione incide  sulle  scelte delle imprese di telecomunicazione (titolari di licenza individuale in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad  uso pubblico per la fornitura del servizio telefonico accessibile al  pubblico, oppure di autorizzazione generale per le reti e servizi di   comunicazione   elettronica,   per  la  fornitura  del  servizio telefonico  accessibile  al pubblico), nonche' dei consumatori finali dei servizi telefonici in postazione fissa, il presente provvedimento debba  seguire  il  percorso  procedurale  previsto  all'art.  11 del Codice.
 
 VISTA  la  delibera  n.  482/06/CONS  del  2  agosto 2006, recante "consultazione pubblica sulla modalita' di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della Delibera n. 33/06/CONS";
 
 SENTITA,   in   data   13   settembre   2006,   la  societa'  Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
 
 SENTITE,  in  data 15 settembre 2006, la societa' Albacom S.p.A. e Fastweb S.p.A.,
 
 SENTITE,  in  data  18  settembre  2006,  le societa' Tele2 Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.;
 
 SENTITA,  in  data  20  settembre 2006, la societa' Welcome Italia S.p.A.;
 
 VISTI   i  contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla consultazione pubblica;
 
 VISTA  la  delibera  n.  483/06/CONS  del  2  agosto 2006, recante "Consultazione  pubblica  sulle  modalita' di attivazione passaggio e cessazione  nei  servizi  intermedi  di  accesso  offerti  da Telecom Italia";
 
 VISTO  l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 
 CONSIDERATO  che  l'Autorita'  ha  reso  accessibile,  in  data 17 ottobre   2006,   alla   Commissione  europea  e  alle  Autorita'  di regolamentazione  degli altri Stati membri lo schema di provvedimento concernente  le "modalita' di realizzazione dell'Offerta WLR ai sensi della  delibera  n.  33/06/CONS"  fornendone apposita documentazione, adeguatamente motivata;
 
 VISTA  la  lettera  della  Commissione  europea  SG-Greffe  (2006) D/206923  del 17 novembre 2006, relativa allo schema di provvedimento avente  ad  oggetto "Caso IT/2006/521: implementazione degli obblighi relativi ai casi IT/2005/0260-261";
 
 CONSIDERATO  che  la  Commissione,  nella  propria lettera, non ha formulato alcun commento e ha rilevato che, "secondo quanto stabilito dall'articolo  7,  comma  5,  della direttiva 2002/21/CE, l'Autorita' puo'  adottare  la  decisone  finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione";
 
 UDITA  la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  Regolamento  concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 DELIBERA
 Art. 1
 Definizioni
 
 1. Ai sensi del presente provvedimento si intende per:
 a) offerta   WLR  -  l'offerta  all'ingrosso  di  Telecom  Italia relativa alle prestazioni di interconnessione e di accesso ai sistemi di Telecom Italia necessarie agli operatori che ne fanno richiesta al fine  di  commercializzare ai clienti finali i "servizi di accesso in postazione  fissa  alla  rete  telefonica pubblica per effettuare e/o ricevere  chiamate telefoniche e servizi correlati". Tali prestazioni includono le prestazioni di raccordo ai permutatori di Telecom Italia e  l'instradamento  delle comunicazioni telefoniche. L'offerta WLR e' un'offerta all'ingrosso relativa alla banda bassa delle frequenze del doppino  in rame (POTS o ISDN) che collega la sede del cliente finale allo stadio di linea (permutatore) di Telecom Italia.
 b) operatore  WLR  -  l'operatore che ha sottoscritto con Telecom Italia il contratto per la fornitura del WLR;
 c) abbonato   WLR   -  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha sottoscritto un contratto per la fornitura dei servizi di accesso con l'operatore  WLR,  in  base  al  quale l'operatore WLR acquisisce una linea  o  un  gruppo  di  linee  attraverso  l'Offerta WLR di Telecom Italia;
 d) prestazioni  WLR  -  l'erogazione  dei  servizi  attinenti  il servizio WLR e i relativi servizi accessori;
 e) Linea  POTS (Plain Old Telephone Service) - la linea attestata alla rete telefonica pubblica in tecnologia analogica che fornisce al cliente  finale un'interfaccia analogica in banda fonica tra 300-3400 Hz;
 f) Linea  ISDN  (Integrated  Services Digital Network) - la linea attestata  alla  rete  telefonica  pubblica  in tecnologia numerica e caratterizzata  da  due tipologie di servizio: a) accesso base (Basic Rate Access - BRA) costituito da 2 canali a 64 Kbit/s + 1 canale a 16 Kbit/s per una capacita' totale di 144 Kbit/s;
 b) accesso  primario (Primary Rate Access - PRA) costituito da 30 canali a 64 Kbit/s + 1 canale a 64 Kbit/s per una capacita' totale di 1984 Kbit/s;
 g) Linea  attiva  -  la  linea  della  rete  locale di accesso di Telecom Italia in uso da parte di un cliente finale;
 h) Linea  non  attiva  - la linea della rete locale di accesso di Telecom  Italia  installata ma non utilizzata da un cliente finale al momento dell'ordine WLR;
 i) Capacita'   di   evasione   giornaliera  -  numero  minimo  di ordinativi  di  WLR  che  Telecom Italia e' in grado di elaborare nel corso di una giornata lavorativa;
 i) capacita'   di  evasione  mensile  -  capacita'  di  evasione giornaliera  moltiplicata per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;
 ii)  capacita'  richiesta - numero di ordinativi che l'operatore WLR  prevede  di  inviare  nel  corso  di  un  mese;   iii) capacita' assegnata  mensile - numero massimo di ordinativi che l'operatore WLR puo' inviare nel corso di un mese;
 iv) capacita'   assegnata   giornaliera  -  capacita'  assegnata mensile divisa per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;
 j) area  Territoriale - raggruppamento di distretti telefonici ai fini  della  realizzazione  del  processo di richiesta ed attivazione della  prestazione  di WLR. La corrispondenza tra ciascun distretto e la  relativa  area  territoriale  e'  riportata nell'allegato A della delibera n. 8/CIR/01;
 k) tempo di attivazione - il tempo intercorrente tra il giorno di ricezione dell'ordinativo e il giorno dell'attivazione;
 l) tempo  di  ripristino  - il numero di ore intercorrenti tra la segnalazione  del  guasto  e  la  sua risoluzione da parte di Telecom Italia.
 m) ordinativo  -  richiesta  di attivazione della prestazione WLR relativa ad un singolo impianto d'utente, anche multinumero;
 i) ordinativo   inviato   -   richiesta   di   attivazione  della prestazione di WLR che l'operatore WLR ha trasmesso a Telecom Italia. L'ordinativo   si  intende  inviato  il  giorno  successivo  rispetto all'effettiva data di inoltro;
 ii) ordinativo  in  lista  d'attesa  -  richiesta di attivazione della  prestazione  di WLR che l'operatore WLR ha trasmesso a Telecom Italia in eccedenza rispetto alla capacita' assegnata giornaliera;
 iii) ordinativo   attivato  -  richiesta  di  attivazione  della prestazione WLR che Telecom Italia ha evaso con esito positivo;
 iv) ordinativo    standard    -    ordinativo    relativo   alla configurazione  di  base,  stabilita  nel  contratto di fornitura del servizio WLR e dei servizi accessori, della linea ceduta in modalita' WLR;
 v) ordinativo   non   standard   -  ordinativo  relativo  a  una configurazione  della linea ceduta in modalita' WLR diversa da quella di  base  e  per  cui  non  sono  presenti  particolari criticita' di lavorazione  da parte di Telecom Italia;   vi) ordinativo complesso - "ordinativo  non  standard" con particolari criticita' di lavorazione da parte di Telecom Italia;
 n) disattivazione della prestazione di WLR - la disattivazione, a seguito del recesso del cliente, della prestazione di WLR.
 o) variazione  su  richiesta del cliente - il cambio di operatore WLR  che  si configura come una nuova attivazione senza necessita' di previa disattivazione.
 
 2.  Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1  del  decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e all'art. 1 della delibera n. 33/06/CONS.
 |  |  |  | Art. 2 Soggetti destinatari dell'offerta WLR
 
 1.  L'offerta  WLR e' destinata agli operatori titolari di licenza individuale  in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico  per  la  fornitura  del  servizio telefonico accessibile al pubblico,  nonche'  alle  imprese titolari di autorizzazione generale per  le  reti  e/o  servizi  di  comunicazione  elettronica, ai sensi dell'art.  25  del  Codice  delle  comunicazioni elettroniche, per la fornitura  del  servizio  telefonico  accessibile  al  pubblico,  che abbiano preventivamente o contestualmente sottoscritto:
 a) con  Telecom Italia il contratto per la fornitura del servizio WLR   e   dei   relativi   servizi   accessori   e  il  contratto  di interconnessione diretta; oppure
 b) con  Telecom Italia il contratto per la fornitura del servizio WLR  e  dei  relativi  servizi  accessori  e  con  un altro operatore (interconnesso   alla   rete   di   Telecom  Italia)  un  accordo  di ospitalita',  in  base al quale l'operatore ospitante ha stipulato un contratto di code hosting con Telecom Italia.
 |  |  |  | Art. 3 Ambito di applicazione dell'Offerta WLR
 
 1.  Uno stadio di linea e' dichiarato aperto ai servizi di accesso disaggregato,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  della delibera n. 33/06/CONS,  nel  momento  in  cui  almeno un operatore ha firmato il verbale  di  consegna  dello  stadio di linea e sono attive almeno 50 linee  in  modalita'  unbundling  ai  clienti  finali.  Ai fini della fornitura  del  servizio  di  WLR, fa fede la lista di stadi di linea aperti,  in  base  alla suddetta definizione, alla data di entrata in vigore della delibera n. 33/06/CONS.
 2.  Le  linee  installate  sul  territorio  nazionale - sia quelle attestate su stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla  rete  locale, sia quelle attestate su stadi di linea non aperti ai  servizi  di  accesso disaggregato alla rete locale - sulle quali, per  cause  tecniche,  non  e' possibile fornire i servizi di accesso disaggregato,  sono  disponibili  per la fornitura del servizio WLR e dei relativi servizi accessori.
 3.  Nel  momento  in cui un nuovo stadio di linea e' aperto per la fornitura  di  servizi  di  accesso  disaggregato  alla  rete locale, secondo  la  definizione  riportata  al  comma  1, Telecom Italia: 1) garantisce  la fornitura del servizio WLR, alle condizioni economiche vigenti,  sulle  linee afferenti a tale stadio di linea gia' attivate in  modalita'  WLR  dall'operatore  WLR,  fino  alla  cessazione  del contratto  da parte del cliente finale; 2) fornisce l'attivazione del servizio  WLR  per  12 mesi successivi alla data di comunicazione, da parte  di  Telecom  Italia agli operatori WLR, dell'avvenuta apertura dello  stadio  di  linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale  secondo  la definizione di cui alla comma 1. La comunicazione relativa   agli   stadi   di  linea  aperti  ai  servizi  di  accesso disaggregato  e'  inviata da Telecom Italia, con cadenza trimestrale, agli  operatori  che hanno sottoscritto il contratto per la fornitura del servizio WLR e dei relativi servizi accessori.
 |  |  |  | Art. 4 Linee oggetto dell'Offerta WLR
 
 1.  Telecom  Italia,  nell'ambito  dell'Offerta  WLR,  fornisce  i servizi  di  accesso  di  tipo analogico (POTS) o numerico (ISDN), su singole  linee  o  gruppi  di  linee,  fermo restando quanto previsto all'art.  3 del presente provvedimento e all'art. 5 della delibera n. 33/06/CONS.
 2.  L'Offerta WLR di Telecom Italia comprende le linee attive e le linee non attive.
 3.  L'Offerta  WLR consente la fornitura del Gruppo di numerazione ridotta (GNR).
 |  |  |  | Art. 5 Perimetro dell'Offerta WLR
 
 1.  Senza  pregiudizio  di  quanto  stabilito  all'art. 4, Telecom Italia fornisce agli operatori WLR le seguenti prestazioni di accesso e di interconnessione:
 a) la  fornitura dei mezzi necessari alla commercializzazione dei servizi  di  accesso in postazione fissa ai propri clienti finali; in particolare,   Telecom   Italia   fornisce   le  prestazioni  incluse nell'allegato B;
 b) i   mezzi   che   permettono,   per   le   chiamate  originate dall'abbonato  WLR,  con  esclusione  delle  chiamate  ai  numeri  di emergenza,  di  utilizzare  i  servizi  telefonici dell'operatore WLR facendo  uso  della preselezione diretta del vettore, ovvero senza la digitazione del codice di Carrier Selection dell'operatore WLR;
 c) l'instradamento  a  destinazione  delle chiamate ai codici per servizi  di emergenza di cui all'art. 12 della delibera n. 9/03/CIR e successive  integrazioni  e modificazioni, utilizzando le risorse, le tecniche e le modalita' impiegate per i propri clienti;
 d) la   fornitura  dei  mezzi  necessari  all'operatore  WLR  per applicare  le restrizioni/disabilitazioni temporanee e permanenti del traffico  dovute  a  eventuali morosita' o reclami dell'abbonato WLR, nonche'  dei  mezzi  necessari  per  ripristinare  la  linea e il suo normale funzionamento;
 e) l'accesso    alle    informazioni    preliminari    necessarie all'operatore  WLR  per  l'acquisto  in modalita' WLR di un gruppo di linee  destinate  a  un  cliente  finale  che  si  e'  gia' impegnato formalmente,  a seguito ad esempio dell'aggiudicazione di una gara di appalto,  ad  acquisire dal medesimo operatore i servizi di accesso e di  cessare i servizi con l'operatore preesistente e che ha conferito all'operatore   WLR,   con   un   mandato  conoscitivo  adeguatamente circoscritto, una delega ovvero un incarico di rappresentanza;
 f) la   fornitura  dei  mezzi  necessari  all'operatore  WLR  per proporre  i  servizi di assistenza ai propri abbonati WLR, garantendo tempi  di ripristino migliorativi rispetto a quelli forniti ai propri clienti finali;
 g) Telecom  Italia predispone e fornisce, su ciascuna prestazione inclusa  nell'Offerta  WLR,  livelli di qualita' equivalenti a quelli forniti sui mercati al dettaglio corrispondenti.
 
 2.   L'Autorita'  si  riserva,  anche  su  istanza  di  parte,  di modificare  la  lista dei servizi inclusi nell'Offerta WLR, riportata nell'allegato B.
 |  |  |  | Art. 6 Caratteristiche del servizio
 
 1.  Le  prestazioni  WLR permettono all'operatore WLR di acquisire all'ingrosso  una  o  piu'  linee di accesso e di offrirle al cliente finale.  L'operatore  WLR  fornira'  al  cliente  finale  i  seguenti servizi:  a)  servizi  di  accesso  in  postazione  fissa  alla  rete telefonica  pubblica per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e  servizi  correlati; b) servizi di instradamento a destinazione del traffico originato dal cliente finale e diretto a numeri di qualsiasi decade  da  0  a 9 - con la sola esclusione delle chiamate dirette ai codici per servizi di emergenza.
 2.  Telecom  Italia  provvede alla disabilitazione della fornitura dei  servizi  di  CS/CPS  sulla  linea  oggetto  della  transazione e all'interruzione  del  rapporto  contrattuale,  ove esistente, con il cliente  finale  che  acquisisce  i  servizi  di  accesso  attraverso l'operatore  WLR.  L'operatore  WLR  ha  la  facolta' di offrire alla propria clientela il servizio di CS/CPS sulle linee acquisite in WLR.
 |  |  |  | Art. 7 Modalita' realizzative e limitazioni del servizio WLR
 
 1.  Telecom  Italia  fornisce  le  prestazioni tecniche secondo le linee guida riportate nell'allegato C del presente provvedimento.
 2.  Le  prestazioni WLR non sono disponibili per le linee relative ad apparecchi telefonici pubblici a pagamento.
 3. L'Identita' della Linea Chiamante (Calling Line Identification) e  le  sue  eventuali  caratterizzazioni  o restrizioni ai fini della prestazione  al cliente finale non vengono alterate dalle prestazioni WLR.  4. Qualora occorra effettuare, per motivi tecnici, cambi numero che  coinvolgano  abbonati  WLR,  Telecom  Italia  avvisa, con almeno centoventi  giorni di anticipo, gli operatori interessati con i quali ha  stipulato  contratti  per  la  fornitura  del  servizio WLR e dei relativi    servizi    accessori,    salvo    eccezioni    concordate bilateralmente.  Gli  operatori  garantiscono  la  gestione  sia  dei vecchi,  sia dei nuovi numeri, nel periodo transitorio previsto dalle carte dei servizi degli operatori.
 5.  Le richieste di WLR da parte di utenti titolari di abbonamenti al  servizio telefonico che prevedono condizioni agevolate per motivi di   natura   sociale   sono   regolate  con  appositi  provvedimenti dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 8 Compatibilita' con l'utilizzazione
 della banda alta di frequenza del doppino
 
 1. L'Offerta WLR e' compatibile con un'utilizzazione simultanea da parte  di  Telecom  Italia,  oppure  dell'operatore WLR, oppure di un operatore  terzo,  della  banda  alta  delle  frequenze  della linea, secondo  le  modalita'  previste  dalla  regolamentazione  vigente in materia di servizi a banda larga.
 |  |  |  | Art. 9 Accordi bilaterali
 
 1.  Le  prestazioni  WLR, per le caratteristiche tecniche e per il necessario  coinvolgimento  di  Telecom  Italia  gia'  nella  fase di attivazione,  sono subordinate alla stipula di accordi bilaterali tra Telecom Italia e gli operatori WLR.
 2.  Gli accordi bilaterali, di cui al precedente comma, contengono le  modalita'  operative  e  le  condizioni  economiche inerenti alle prestazioni   WLR   e  regolano,  in  conformita'  alle  disposizioni contenute  nel  presente  provvedimento,  alle disposizioni contenute nella delibera 33/06/CONS, alle norme sulla tutela dei dati personali ed  alle  disposizioni  contenute nelle carte dei servizi, i seguenti aspetti:
 a) limiti di applicabilita' delle prestazioni WLR;
 b) modalita' di comunicazione delle richieste;
 c) modalita' e tempi di attivazione delle prestazioni;
 d) responsabilita'  degli  operatori  nella fase di attivazione e disattivazione delle prestazioni al cliente;
 e) responsabilita'  degli  operatori  nella gestione di eventuali disservizi   o   malfunzionamenti  che  possano  verificarsi  durante l'esercizio delle prestazioni WLR;
 f) modalita'  di  applicazione  delle restrizioni/disabilitazioni temporanee  e  permanenti del traffico dovute a eventuali morosita' o reclami  da  parte  del  cliente  per  il traffico effettuato in WLR, nonche' per ripristinare la linea e il suo normale funzionamento;
 g) prevenzione e gestione delle eventuali frodi;
 h) trasferimento  dei  dati  personali  del cliente; i) procedure gestionali  che  tengano  conto delle interazioni con la fornitura di altri servizi;
 j) procedure  relative  alle prestazioni richieste dall'Autorita' Giudiziaria.
 |  |  |  | Art. 10 Evasione degli ordinativi
 
 1.   La   capacita'  di  evasione  degli  ordinativi  e'  posta  a disposizione  di  tutti  gli  operatori  WLR richiedenti a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e proporzionali alle richieste stesse, ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
 2.  La  capacita'  di  evasione  giornaliera  minima e' fissata in 20.000 ordinativi. L'Autorita' si riserva, anche su istanza di parte, di rivedere tale capacita'.
 3.  La  capacita'  di  evasione giornaliera e' ripartita in misura proporzionale al numero di abbonati, residenziali ed affari, presenti in  ciascuna Area Territoriale, tenuto conto degli stadi di linea non aperti al WLR.
 4.  L'operatore  WLR  comunica  a  Telecom  Italia, entro quindici giorni  dalla  fine  del mese in corso, la capacita' richiesta per il mese successivo, ripartita per Aree Territoriali.
 5.  Telecom  Italia segnala con adeguato anticipo all'Autorita' ed agli  altri  operatori  interessati  eventuali  limiti temporanei e/o occasionali  a  livello  operativo  relativi  all'espletamento  delle richieste,   fornendo   contestualmente   indicazioni  sui  tempi  di rimozione di tali limiti.
 6.  La  capacita'  richiesta  dall'operatore  WLR  per  ogni  Area Territoriale  non  deve  superare  il valore di capacita' di evasione mensile definita da Telecom Italia nella stessa Area Territoriale. Il 40%  della  capacita'  di evasione mensile e' assegnata uniformemente sulla  base  del  numero  complessivo  di operatori WLR. Il 60% della capacita'  di  evasione  mensile  e' assegnata proporzionalmente alla capacita' richiesta dai singoli operatori WLR.
 7. La capacita' giornaliera assegnata a ciascun operatore WLR, non utilizzata  per  l'evasione  degli ordinativi, e' resa disponibile da Telecom Italia agli altri operatori WLR attraverso la lista d'attesa. Ciascun operatore puo' trasmettere ordinativi in lista d'attesa entro un  limite  massimo  giornaliero  per  operatore  pari alla capacita' massima   teorica  di  Telecom  Italia,  al  netto  degli  ordinativi assegnati  all'operatore  medesimo. Ogni operatore WLR potra' inviare ordinativi  fino  al massimo attivabile per ogni area. Gli ordinativi in lista d'attesa vengono evasi giornalmente da Telecom Italia con un meccanismo  iterativo  e  sequenziale  volto  a  soddisfare in uguale misura tutti gli operatori con lista di attesa.
 8.  Al  fine  di  scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle  previsioni,  Telecom  Italia  ha  facolta',  per  ogni singolo periodo,  di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di  richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacita' complessiva  di  espletamento  degli ordinativi di Telecom Italia, la quota  di  richieste  effettivamente evase per un operatore WLR sara' pari    alla    quantita'    effettivamente    presentata   diminuita dell'ammontare   percentuale   dello  scostamento  dalla  previsione. Telecom  Italia  utilizza, ai fini dell'applicazione della penale, lo scostamento  percentuale  tra  capacita' richiesta dall'operatore nel mese  ed  il  numero  di  ordinativi  effettivamente  inoltrati. Tale fattore  e' utilizzato per ridurre, nel primo mese utile la capacita' di  cui  al  comma  6  del presente articolo. La capacita' produttiva residua  e' suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.
 9.   Al  fine  di  facilitare  le  operazioni  di  evasione  degli ordinativi,  l'inoltro  dei dati si effettua su supporto informatico, secondo un formato concordato tra gli operatori e proposto da Telecom Italia.
 10.  Telecom  Italia  rende  disponibili  agli  operatori  WLR  le modalita'  e  gli strumenti per il controllo formale degli ordinativi inviati.
 11.  Per  consentire  il monitoraggio del processo di richiesta ed attivazione   degli   ordinativi  di  WLR,  Telecom  Italia  comunica mensilmente all'Autorita' i seguenti dati:
 - capacita'  richiesta  e  capacita' assegnata per ogni operatore WLR a livello di Area Territoriale;
 - ordinativi  effettivamente  inoltrati,  respinti  ed  evasi per ciascun operatore WLR.
 
 12.   L'operatore   WLR  fornisce  mensilmente  all'Autorita'  per ciascuna Area Territoriale i dati relativi agli ordinativi richiesti, assegnati  ed  effettivamente  inoltrati, questi ultimi suddivisi per singolo distretto telefonico. Gli ordinativi effettivamente inoltrati sono  ulteriormente  distinti  in  ordinativi respinti, suddivisi per causale  di  rifiuto,  ordinativi  evasi  entro  il  tempo massimo ed ordinativi evasi oltre il tempo massimo.
 |  |  |  | Art. 11 Modalita' per l'attivazione del servizio WLR
 
 1.  Il  cliente  finale e' il solo soggetto legittimato a chiedere l'attivazione del servizio d'accesso basato sul servizio WLR.
 2.  L'accordo  di  fornitura  dei  servizi  di  accesso sulla base dell'Offerta WLR si forma tra il soggetto legittimato di cui al comma 1  e  l'operatore  WLR  nel  rispetto del principio di liberta' delle forme di perfezionamento del contratto.
 3.  Ai  fini dell'attuazione dell'accordo, nel caso di contratti a distanza,  l'operatore  WLR e' tenuto a trasmettere tempestivamente e con qualsiasi mezzo, anche informatico, un modulo d'ordine al cliente contenente  tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente, nonche'  l'indicazione  della data in cui si e' formato l'accordo tra le   parti.  Ai  medesimi  fini  costituisce  onere  del  cliente  la restituzione  all'operatore  WLR  del  modulo da lui sottoscritto. Il modulo   d'ordine   sottoscritto   dal   cliente   fornisce  evidenza dell'avvenuto  accordo  tra  le  parti. La decorrenza dei termini per avvalersi del diritto di recesso e' calcolata dalla data di invio del modulo d'ordine da parte del cliente finale.
 4.  L'operatore  WLR,  anche  avvalendosi di supporto informatico, trasmette all'operatore di accesso, nei termini stabiliti nella Carta dei  servizi,  l'ordine di lavorazione per l'attivazione del servizio di WLR recante gli elementi di cui all'art. 13.
 5.  Telecom  Italia  da'  tempestivamente  seguito  all'ordine  di lavorazione da parte dell'operatore WLR, nei tempi tra loro stabiliti dall'art. 14.
 |  |  |  | Art. 12 Modalita' per la disattivazione del servizio WLR
 
 1.  L'abbonato  WLR  e' il solo soggetto legittimato a chiedere la disattivazione del servizio d'accesso basato sul servizio WLR.
 2.  L'utente  che intende disattivare il servizio d'accesso basato sul  servizio  WLR  e  eventualmente  cessare  la  linea comunica per iscritto  la  propria  volonta'  all'operatore WLR, che la comunica a Telecom   Italia,  anche  avvalendosi  di  supporto  informatico;  in alternativa,   il   cliente   finale   puo'   indirizzare  la  stessa comunicazione  scritta  a  Telecom  Italia,  che  ne da' informazione all'operatore  WLR.  La comunicazione tra gli operatori deve avvenire entro i termini di cui all'art. 15.
 3.  La  comunicazione di cui al precedente comma 2 contiene almeno le seguenti informazioni:
 a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
 b) numero  telefonico  (numeri  telefonici)  della linea (o delle linee)  per  il  quale  (i quali) si richiede la disattivazione della prestazione di WLR;
 c) indicazione dell'operatore WLR;
 d) data   di   ricezione   della   richiesta   di  disattivazione proveniente dall'utente e data dal medesimo indicata per l'esecuzione della disattivazione;
 e) la richiesta, da parte del cliente finale, di cessazione della linea  oppure l'esistenza di una richiesta di fornitura di servizi di accesso da Telecom Italia.
 
 4.  L'utente  che  intende  disattivare  la  prestazione  di WLR e contestualmente  acquistare  i servizi di accesso, basati sulla linea della  rete  locale di Telecom Italia, da un altro operatore (Telecom Italia  inclusa)  non  sostiene  ulteriori  costi  in quanto la linea rimane attiva.
 |  |  |  | Art. 13 Procedure per l'attivazione del servizio WLR
 
 1.   Nel   caso   di   linea  attiva,  l'operatore  WLR  trasmette all'operatore   d'accesso   l'ordine   di   lavorazione,  in  formato elettronico  (via  posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax), che contiene almeno i seguenti dati:
 a) nome  e  cognome o ragione sociale del cliente che richiede il servizio WLR;
 b) numero/i  della/e linea/e telefonica/che su cui si richiede di attivare la prestazione WLR;
 c) nome dell'operatore WLR;
 d) data   di  ricezione  del  modulo  d'ordine  sottoscritto  dal cliente;
 e) data di attesa consegna.
 
 2. Ai soli fini della valorizzazione del servizio WLR, l'operatore WLR  comunica  a Telecom Italia l'identificativo fiscale del cliente. La   mancata   comunicazione   dell'identificativo   fiscale  non  e' adducibile  come  causa  di  rigetto  dell'ordine. In assenza di tale comunicazione,  Telecom  Italia  utilizza  la  caratterizzazione  del cliente  presente  nei  propri  database, dando adeguata e tempestiva informazione all'operatore WLR.
 3.  Nel  caso  di  linea  non  attiva,  l'operatore  WLR trasmette all'operatore   d'accesso   l'ordine   di   lavorazione,  in  formato elettronico  (via  posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax), che contiene almeno i seguenti dati:
 a) nome  e  cognome o ragione sociale del cliente che richiede il servizio WLR;
 b) codice fiscale o partita IVA del cliente;
 c) indirizzo  completo  della  sede  del  cliente per la quale si richiede l'attivazione della linea;
 d) recapito telefonico per rintracciare il cliente;
 e) nome dell'operatore WLR;
 f) data   di  ricezione  del  modulo  d'ordine  sottoscritto  dal cliente;
 g) data di attesa consegna.
 
 4.  Le  disposizioni  concernenti  i rapporti tra Telecom Italia e l'operatore  WLR,  con  particolare  riferimento  alla gestione degli ordinativi  e  all'attivazione  del  servizio, hanno come riferimento temporale  certo  la  data  di  ricezione  da parte di Telecom Italia dell'ordine di lavorazione trasmessogli dall'operatore WLR.
 5.  Telecom  Italia  fattura  all'operatore  WLR il servizio WLR a partire  dalla  data  di  effettiva attivazione del servizio WLR fino alla data di effettiva disattivazione.
 6.  Qualora  Telecom  Italia  riceva  un ordine di lavorazione per l'attivazione  del  servizio  WLR  per  un  cliente che usufruisce di servizi  di  carrier  preselection,  prevale  l'ordine di lavorazione fondato sul modulo d'ordine piu' recente, ai fini della cessazione da parte  di  Telecom  Italia  della  prestazione  di CPS fino ad allora erogata   e  della  contestuale  attivazione  del  servizio  WLR  con l'operatore WLR.
 7.  L'operatore  WLR,  in  qualita'  di  responsabile del rapporto contrattuale   con   il   cliente,   conserva  copia  dell'ordine  di lavorazione  trasmesso  unitamente  alla  copia  del  modulo d'ordine sottoscritto dall'utente.
 8.  Le  procedure  definite  dai  commi  precedenti e le modalita' stabilite  dall'art. 12 si osservano anche in caso di passaggio da un operatore WLR ad un altro.
 |  |  |  | Art. 14 Tempi di attivazione e riparazione guasti
 
 1.   Telecom  Italia,  al  momento  della  ricezione  dell'ordine, verificati  i  dati  trasmessi  e  la  loro  completezza,  attiva  la prestazione all'utente nei tempi e secondo le modalita' stabilite nei commi successivi.
 2. Il termine per l'attivazione del WLR sulla linea d'utente e' di sei giorni lavorativi nel caso "ordinativi standard" e di otto giorni lavorativi  nel caso di "ordinativi non standard". Il termine decorre dal  giorno  di  ricezione  dell'ordine  di  lavorazione  da parte di Telecom  Italia.  Tali tempi si intendono garantiti per il 100% delle richieste.
 3.  In  caso  di  "ordinativo  complesso", Telecom Italia comunica all'operatore  WLR,  entro  sei giorni dalla ricezione dell'ordine di lavorazione, il tempo di attivazione stimato, che e' al massimo di 45 giorni  lavorativi  ove  e' richiesta anche la trasformazione tecnica delle  linee  oggetto dell'ordine e di quindici giorni lavorativi ove e'  richiesta  la  sola  attivita'  di sincronizzazione degli ordini. Qualora  tale  comunicazione  non  avvenga  entro  sei  giorni  dalla ricezione,  l'ordinativo  si  intende  lavorabile  negli stessi tempi degli "ordinativi non standard".
 4.  Nel caso di ordini per l'attivazione del servizio WLR su linee non  attive,  i  tempi  di  cui  ai commi 2 e 3 sono incrementati del numero  di  giorni previsti da Telecom Italia per l'attivazione della linea ai propri clienti finali, ridotti del 20%.
 5.  Il  ripristino dei guasti segnalati dall'operatore WLR avviene tre  ore prima del compimento del secondo giorno lavorativo, compreso il  sabato,  successivo  alla  segnalazione del guasto. Tale tempo e' garantito nel 100% dei casi.
 6.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  dei tempi di attivazione del servizio di WLR sono previste le seguenti penali:
 
 |Penale come % del costo complessivo del canone mensile
 Ritardo    |                del servizio richiesto --------------------------------------------------------------------- 1-2 gg solari |                         30% --------------------------------------------------------------------- 3-7 gg solari |                         100% --------------------------------------------------------------------- 8-15 gg solari|                         150% ---------------------------------------------------------------------
 16 gg solari |       200% + il 60% per ogni giorno di ritardo
 
 7.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  dei tempi di riparazione dei guasti del servizio WLR sono previste le seguenti penali:
 
 Ritardo (ore solari) |Penale come % del costo complessivo del canone
 <5          |                      30%
 5-8         |                     100%
 8-10         |                     150%
 >10         |      200% + 100% per ogni ora di ritardo
 |  |  |  | Art. 15 Procedure per la disattivazione del servizio WLR
 
 1.  Qualora  il  cliente  chieda  la disattivazione dei servizi di accesso  basati  sul  servizio  WLR  comunicando  la propria volonta' direttamente  a  Telecom  Italia, quest'ultima comunica all'operatore WLR,  secondo  modalita'  operative  definite  tra  gli operatori, la richiesta  di  disattivazione formulata dal cliente, con almeno dieci giorni  di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata  nella  richiesta stessa ed indicando almeno le informazioni di cui al precedente art. 12, comma 3.
 2.  L'operatore  WLR, che riceve dall'abbonato WLR la richiesta di disattivazione  del  servizio  WLR,  rispetta  le  medesime regole in termini  di  modalita'  e tempi previsti in caso di attivazione della prestazione di cui ai precedenti artt. 11 e 13.
 3.  Almeno  tre  giorni  lavorativi prima della disattivazione del servizio   WLR,   senza   cessazione  della  linea  e  con  richiesta dell'utente  di  usufruire  dei servizi di accesso di Telecom Italia, quest'ultima  invia  all'utente,  secondo  le  forme  previste  dalla normativa   vigente,   una   comunicazione  di  conferma  dell'ordine ricevuto.
 4.  La  comunicazione di cui al precedente comma 2 contiene almeno le seguenti informazioni:
 a) il nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
 b) la  modalita'  con  cui  l'utente ha inoltrato la richiesta di disattivazione;
 c) la   data   della  richiesta  di  disattivazione  sottoscritta dall'utente;
 d) numero  telefonico della linea (o delle linee) per la quale e' stata richiesta la disattivazione del servizio WLR;
 e) la   data   in  cui  sara'  eseguita  la  richiesta  formulata dall'utente.
 
 5.  La  comunicazione  all'utente contiene, inoltre, l'informativa della  possibilita'  di  usufruire  dei  servizi  di  altro operatore utilizzando  il  codice  di  Easy  Access  ad  esso  associato, della disponibilita' del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle modalita'   per  la  richiesta  della  fatturazione  dettagliata  del traffico.
 6.  Nel  processo di lavorazione delle richieste di disattivazione WLR  sottoscritte  dal cliente verra' presa a riferimento da parte di Telecom Italia la data indicata dal cliente per la disattivazione del servizio WLR.
 7.   Qualora   il   cliente  richieda,  tramite  l'operatore  WLR, l'attivazione   di  altri  servizi  con  il  medesimo  operatore  che comportino   la  disattivazione  del  servizio  WLR,  Telecom  Italia gestisce con una procedura unificata tali attivita'. Telecom Italia e l'operatore  alternativo  concordano  opportune  modalita' gestionali secondo  cui  la  disattivazione del servizio WLR e l'attivazione del nuovo  servizio  avvengano  con  disservizio  minimo  per  il cliente finale.
 |  |  |  | Art. 16 Contestazioni
 
 1. In caso di contestazioni nel processo di attivazione del WLR:
 a) l'operatore  WLR  ha  l'obbligo  di  fornire  su  richiesta di Telecom Italia copia del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente per la fornitura del servizio WLR.
 b) Telecom  Italia,  ove  rilevi  gravi  incongruenze  tra i dati forniti   e   quelli   in  suo  possesso,  ha  facolta'  di  chiedere all'operatore  WLR  - previa autorizzazione da parte dell'Autorita' - il sistematico invio della copia dei moduli d'ordine sottoscritti dai clienti.
 
 2.  In  caso  di  contestazione  nel  processo  di disattivazione, qualora il cliente inoltri la richiesta a Telecom Italia:
 a) quest'ultima  ha  l'obbligo  di  fornire all'operatore WLR, su richiesta  di  quest'ultimo,  copia  della  domanda di disattivazione sottoscritta dal cliente. Tale richiesta non sospende la procedura di disattivazione della prestazione.
 b) l'operatore   WLR,   ove   rilevi   gravi  incongruenze,  puo' richiedere   a  Telecom  Italia  -  previa  autorizzazione  da  parte dell'Autorita'  - il sistematico invio delle copie delle richieste di disattivazione inoltrate dai clienti.
 |  |  |  | Art. 17 Prestazioni non richieste
 
 1.  Fatte  salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente,  in caso di attivazioni o disattivazioni non richieste delle prestazioni  WLR, l'utente ha diritto di ottenere gratuitamente entro tre   giorni  lavorativi  dalla  segnalazione  a  Telecom  Italia  la precedente  configurazione  della propria linea. Tutti i costi, tra i quali    quelli    derivanti    dal   ripristino   della   precedente configurazione,   sono   a  carico  dell'operatore  che  ha  disposto l'attivazione della prestazione non richiesta dall'utente.
 |  |  |  | Art. 18 
 Obblighi in capo a Telecom Italia
 
 1. Telecom Italia:
 a) tratta  con  la  massima  riservatezza  ed  ai soli fini della prestazione  richiesta  i  dati  relativi  agli  utenti  che chiedono l'attivazione o la disattivazione della prestazione di WLR;
 b) non  discrimina  gli  abbonati  WLR in termini di qualita' del servizio   telefonico,   compatibilmente  con  la  soluzione  tecnica adottata;
 c) non  effettua la tassazione e la fatturazione al cliente delle chiamate effettuate attraverso il servizio WLR;
 d) svolge  le attivita' sulla propria rete per l'attivazione o la disattivazione   del   servizio   WLR   sulla  linea  o  sulle  linee telefoniche;
 e) informa   l'operatore   WLR,   con   un   congruo   preavviso, dell'eventuale  rimodulazione  della  data  di  attesa  consegna  del servizio WLR;
 g) in  caso  di richieste di attivazione o disattivazione del WLR non  andate a buon fine oppure oggetto di rimodulazione della data di attesa  consegna, informa l'operatore richiedente, contestualmente al riscontro   di   eventuali   cause  di  non  conformita'  tecniche  o procedurali  nelle  richieste  pervenute,  circa  le cause specifiche della mancata attivazione o disattivazione;
 h) in caso di passaggio, su richiesta, del cliente dai servizi di CPS   al   servizio   WLR,   comunica  all'operatore  precedentemente preselezionato  per la fornitura del servizio CPS tale passaggio, nel rispetto  delle norme sul trattamento dei dati personali, nonche' dei provvedimenti  emanati  dall'Autorita' competente. Tale comunicazione non  e'  dovuta  nel  caso  in cui il cliente chiede il passaggio dai servizi  di  CPS  al  servizio  WLR con il medesimo operatore, ovvero quando l'operatore WLR coincide con l'operatore CPS;
 i) Telecom   Italia,  ove  venga  richiesta  l'attivazione  della prestazione  WLR  su  una  linea  oggetto  di  un  contratto  per  la prestazione "Bitstream naked", comunica all'operatore WLR l'esistenza di  tale  contratto. Tale comunicazione non e' dovuta nel caso in cui il  cliente  chiede  il passaggio dai servizi di "Bitstream naked" al servizio WLR con il medesimo operatore, ovvero quando l'operatore WLR coincide con l'operatore "Bitstream naked";
 j) Telecom Italia pubblica nell'Offerta di riferimento per il WLR le  procedure  di  erogazione  delle  singole prestazioni incluse nel sistema  WLR  (allegato B), in conformita' alle indicazioni contenute nella delibera n. 33/06/CONS e nel presente provvedimento.
 k) Telecom  Italia  prevede  una  procedura centralizzata, con un referente  unico,  per  l'evasione  dell'ordine di attivazione WLR su linea non attiva;
 l) la durata del contratto di fornitura del servizio WLR relativo al  singolo  cliente  e'  determinata  sulla  base  della  durata del contratto tra l'operatore WLR e tale cliente.
 |  |  |  | Art. 19 Compiti dell'operatore WLR
 
 1. L'operatore WLR:
 a) chiede  al  cliente  i  dati  e  la  documentazione  necessari all'attivazione della prestazione di WLR;
 b) espleta  le  attivita' di configurazione sulla sua rete per la fornitura dei servizi offerti al cliente mediante il servizio WLR;
 c) stabilisce  ed  applica la tariffa per le chiamate raccolte ed instradate verso la sua rete dalla rete di Telecom Italia;
 d) fattura al cliente il traffico effettuato in WLR;
 e) applica le restrizioni/disabilitazioni temporanee e permanenti del  traffico  dovute  a  eventuali  morosita' o reclami da parte del cliente per il traffico effettuato in WLR;
 f) gestisce  eventuali  restrizioni/disabilitazioni  del traffico effettuato  in  preselezione  dovute  a  particolari  limitazioni che voglia introdurre nella sua offerta al cliente finale;
 g) comunica  a  Telecom  Italia il recesso dal contratto da parte dell'abbonato  WLR  o  la  scadenza  del  contratto che non sia stato rinnovato  con  almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di  disattivazione  del  servizio  WLR  indicata  nella  richiesta di recesso o nel contratto stesso;
 h) comunica  a  Telecom  Italia il recesso dal contratto da parte dell'abbonato  WLR,  inclusa  la  volonta'  del  cliente  di  cessare l'utilizzo della linea, o la scadenza del contratto che non sia stato rinnovato  con  almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di  disattivazione  del  servizio  WLR  indicata  nella  richiesta di recesso  o  nel  contratto  stesso;   i) informa i propri clienti dei prezzi  applicati  a  tutte  le numerazioni accessibili attraverso il servizio WLR.
 |  |  |  | Art. 20 Configurazione delle centrali di Telecom Italia
 
 1. Qualora sia gia' operativo, per l'operatore WLR, il servizio di raccolta  in  carrier selection (modalita' easy access) o il servizio di  carrier preselection, la configurazione delle centrali di Telecom Italia  per  l'erogazione  delle  prestazioni WLR deve avvenire entro dieci   giorni  dalla  data  della  sottoscrizione  dell'accordo  con l'operatore WLR.
 2.  Qualora non sia operativo, per l'operatore WLR, il servizio di carrier  selection  (modalita'  easy access) o il servizio di carrier preselection,  la configurazione delle centrali di Telecom Italia per l'erogazione  delle prestazioni WLR deve avvenire entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo con l'operatore WLR.
 |  |  |  | Art. 21 Tempi di riparazione dei guasti
 
 1.  Telecom  Italia  risponde  della riparazione dei guasti che si verificano   sulla   propria   rete   e  in  relazione  alle  proprie responsabilita', nei tempi previsti all'art. 14.
 2.  I  tempi di ripristino, previsti dalle carte dei servizi degli altri operatori in caso di guasti o disservizi, decorrono dal momento in  cui  Telecom  Italia  viene direttamente informato dall'operatore WLR.
 |  |  |  | Art. 22 Rigetto degli ordinativi di WLR
 
 1.  Nel  caso di richieste di attivazione del servizio WLR per una medesima  linea  d'utente,  pervenute  da  operatori diversi, Telecom Italia   configura   l'operatore  WLR  in  relazione  alla  richiesta sottoscritta  dal  cliente  in  data  piu'  recente, dandone apposita informativa  all'operatore  che  vede rigettato il proprio ordine, ad eccezione  di  quanto disposto dal successivo comma 4. Telecom Italia e'   autorizzata  a  respingere,  dandone  apposita  informativa,  le richieste di WLR, sottoscritte dal cliente alla stessa data e per una medesima linea d'utente, pervenute da operatori WLR diversi.
 2.  In  caso di rigetto dell'ordinativo, se le motivazioni fornite da  Telecom Italia non risultino giustificate, quest'ultima e' tenuta a   corrispondere   una  penale  per  il  ritardo  nella  trattazione dell'ordinativo,  a far data dall'ordine rigettato senza giustificato motivo,  per  ciascuna linea cui l'ordine si riferisce, anche in caso di reiterazione dell'ordine da parte dell'operatore richiedente.
 3. Le causali di rigetto o di rimodulazione della data di consegna dell'ordinativo  sono  limitate  a  quelle contenute nell'elenco reso disponibile da Telecom Italia nell'ambito dell'Offerta di riferimento per  il  servizio  WLR  e  i relativi servizi accessori. L'Offerta di riferimento  per  il  servizio  WLR  e  i  relativi servizi accessori riporta  in  maniera  esaustiva  le  causali  che  possono portare al rigetto  o  alla  rimodulazione  della  data di consegna dell'ordine. L'Autorita'  si  riserva,  in  sede  di  approvazione dell'Offerta di riferimento  per  il  servizio  WLR  e relativi servizi accessori, di introdurre appositi SLA e penali sul rigetto e la rimodulazione degli ordini. Le comunicazioni agli operatori WLR identificano univocamente ciascuna causale.
 4. Telecom Italia e' autorizzata a respingere una richiesta di WLR nel  caso  in  cui  per  la  linea  telefonica o le linee telefoniche oggetto  della  prestazione  esista una precedente richiesta da parte del  cliente,  ancora  in  fase di espletamento, volta ad ottenere la cessazione della linea, il subentro o il trasloco.
 |  |  |  | Art. 23 Condizioni economiche dei servizi di raccolta nell'ambito del WLR
 
 1.  I servizi di raccolta delle chiamate forniti da Telecom Italia all'operatore  WLR  al  fine  di servire il proprio abbonato WLR sono valorizzati  secondo  le  "condizioni economiche di interconnessione" vigenti,  al  momento  della fornitura del servizio, "per la raccolta delle comunicazioni in carrier selection da abbonati Telecom Italia", indistintamente dalla tipologia di numerazione.
 2.   I   servizi  di  raccolta  delle  chiamate  instradate  verso l'operatore  WLR  e  non andate a buon fine (tra cui quelle dirette a numerazioni   non  esistenti  a  cui  e'  associata  opportuna  fonia dall'operatore  WLR),  nonche'  i  servizi di raccolta delle chiamate dirette  ai numeri di emergenza (gestite e instradate direttamente da Telecom Italia) sono forniti da Telecom Italia gratuitamente.
 3.  Il  servizio  WLR  e'  composto  dalle prestazioni incluse nel canone  di  abbonamento retail di Telecom Italia (contraddistinte dal numero  1 nella tabella riportata all'allegato B) e dalle prestazioni commercializzate  da  Telecom  Italia  ai  propri  clienti con canoni specifici  (contraddistinte  dal  numero  2  nella  tabella riportata all'allegato  B).  Tali  servizi  sono  offerti, nell'ambito del WLR, secondo  la  metodologia  retail  minus, in cui i prezzi assunti come valore   iniziale   (su   cui  viene  applicato  lo  sconto  del  12% riconosciuto    all'operatore    WLR)    sono   i   canoni   vigenti, rispettivamente, i canoni di abbonamento retail di Telecom Italia per le  prestazioni  contraddistinte dal numero 1 nella tabella riportata all'allegato B e i canoni di abbonamento specifici per le prestazioni contraddistinte dal numero 2 nella tabella riportata all'allegato B.
 4.  I  servizi  accessori al WLR sono costituiti dalle prestazioni destinate   unicamente   all'operatore  WLR  e  che  non  trovano  un corrispondente  servizio a livello retail (contraddistinte dal numero 3  nella tabella riportata all'allegato B). Il prezzo di tali servizi e' determinato in conformita' a quanto previsto nell'art. 9, comma 3, della delibera n. 33/06/CONS.
 |  |  |  | Art. 24 Aggiornamento del DBU
 
 1.  L'aggiornamento del DBU per la fornitura di elenchi abbonati e dei servizi di informazione abbonati e' compito dell'operatore WLR:
 a. l'art.  1  della  delibera  36/02/CONS,  e' integrato, dopo il comma  4,  come  segue:  "In  caso  di  servizio WLR, l'operatore WLR provvede  a comunicare all'abbonato l'inserimento nella sua base dati relativa  agli elenchi abbonati al fine di verificare o modificare le informazioni  che  l'abbonato  intende inserire ovvero per permettere allo  stesso  di  poter  negare  l'autorizzazione  ad  apparire nella base-dati  stessa.  L'operatore  donating provvede alla cancellazione dell'utente dalla propria base dati relativa agli elenchi abbonati".
 b. l'art.  1  della  delibera  180/02/CONS, e' integrato, dopo il comma  2,  come  segue:  "In caso di servizio WLR, l'operatore WLR e' l'esclusivo titolare del trattamento dei dati personali conferiti dai propri  abbonati  WLR,  ai  sensi del precedente comma 1 ed opera nel rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento".
 c. l'art.  2  della  delibera  180/02/CONS, e' integrato, dopo il comma  2,  come  segue:  "Nel  caso  di servizio WLR, l'operatore WLR provvede  a  fornire,  all'atto  della  sottoscrizione del contratto, l'informativa di cui al precedente comma 1 ai propri abbonati WLR".
 
 2. Entro il 30 giugno 2007, gli operatori licenziatari/autorizzati di  rete fissa che offrono servizi telefonici accessibili al pubblico recepiscono le disposizioni di cui al comma precedente nel Protocollo di intesa che stabilisce le modalita' operative di gestione del DBU.
 3.  Nel  caso  di  acquisizione  del servizio WLR sulla base di un accordo  di  ospitalita'  su  rete di altro operatore (c.d. operatore "ospitante"),  l'operatore ospitato ha l'obbligo di aggiornamento del DBU e di adesione al Protocollo di intesa.
 |  |  |  | Art. 25 Blocco selettivo di chiamata
 
 1. L'art. 2 della delibera n. 78/02/CONS e' integrato dal seguente comma:  (1bis)  "L'operatore  WLR  offre  ai  propri  abbonati WLR, a richiesta,  almeno  l'opzione  del  blocco  selettivo di chiamata che consente, nella modalita' controllata dall'utente, di bloccare i tipi di  chiamate  e  di  numerazioni  riportati nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante".
 2. All'art. 2, comma 2, della delibera n. 78/02/CONS, e' apportata la seguente modificazione:
 - dopo  le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e al comma 1bis";
 |  |  |  | Art. 26 Contabilita' regolatoria dei servizi WLR
 
 1.  Ai  sensi  dell'art.  8  della delibera n. 33/06/CONS, Telecom Italia   introduce,  nell'aggregato  regolatorio  accesso,  il  conto economico  e  il  rendiconto  del capitale impiegato del servizio WLR comprensivo  dei  servizi  accessori,  ciascun corredato dai seguenti elementi di dettaglio:
 a. costi di set-up del servizio WLR;
 b. costi di gestione dell'ordine;
 c. costi del collegamento in rame;
 d. costi di trasmissione legati all'accesso;
 e. costi di gestione della linea WLR.
 
 2.   Telecom   Italia  dimostra  la  coerenza  dei  costi  unitari attribuiti  al  servizio WLR e relativi servizi accessori con i costi unitari degli altri servizi di accesso forniti alla propria divisione commerciale e/o agli altri operatori, riportati nei rispettivi report contabili.
 3.  Telecom Italia fornisce evidenza contabile dei costi di cui al comma  precedente,  disaggregati  per  singola attivita' e componente funzionale, secondo le disposizioni della delibera n. 33/06/CONS.
 4.  Telecom  Italia  assicura  che  i  costi  di  cui  al  comma 1 riflettano   l'impiego   efficiente   dei  fattori  della  produzione utilizzati   per   l'erogazione   di   ciascuna  prestazione  inclusa nell'Offerta    WLR,    attribuiti   sulla   base   delle   attivita' effettivamente svolte.
 5.   Telecom   Italia   adotta  per  la  contabilita'  regolatoria dell'aggregato  accesso,  in  particolare  per  il  servizio  WLR e i relativi   servizi   accessori,  la  metodologia  dei  costi  storici pienamente  distribuiti,  fatte  salve diverse eventuali disposizioni con riferimento ai servizi di accesso disaggregato.
 |  |  |  | Art. 27 Disponibilita' dell'Offerta WLR
 
 1.  Telecom Italia deve rendere disponibile la commercializzazione del  servizio  WLR e dei relativi servizi accessori entro 12 mesi dal giorno  in  cui  il  presente  provvedimento  e' notificato a Telecom Italia.
 |  |  |  | Art. 28 Reportistica all'Autorita'
 
 1.  Telecom  Italia  comunica  trimestralmente  all'Autorita', per ciascun  tipologia  di  linea  oggetto dell'Offerta WLR e per ciascun mese,  il  numero  di  linee  WLR  attivate,  il  numero di linee WLR disattivate  e il numero di linee WLR attive alla fine del mese. Tali informazioni sono fornite in forma disaggregata per operatore.
 |  |  |  | Art. 29 Modalita' di recupero dei costi di set-up del servizio
 
 1. Telecom Italia recupera i costi di set-up della prestazione WLR fissando  un  contributo  addizionale  al prestazione attivazione del WLR.
 2.  Il  contributo  addizionale  di  cui  al  comma  precedente e' pubblicato  nell'Offerta  di riferimento del WLR di Telecom Italia ed e' soggetto ad approvazione dell'Autorita'.
 3.  L'Autorita' valuta la congruita' dei costi di set-up del WLR e dei  tempi  di  implementazione  -  comunque  non  superiori a quelli previsti  all'art.  27  - del WLR dichiarati da Telecom Italia. A tal fine,  Telecom  Italia,  entro  30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, comunica all'Autorita' tutte le informazioni rilevanti e,  l'Autorita', nei successivi 30 giorni, espleta le verifiche nelle forme ritenute piu' appropriate.
 |  |  |  | Art. 30 Disposizioni finali
 
 1.  Ferme  restando  le  disposizioni  contenute nella delibera n. 33/06/CONS,   l'insieme  delle  valutazioni  contenute  nel  presente provvedimento  rappresentano  la  comunicazione  di  cui all'art. 21, comma 3, della delibera n. 33/06/CONS.
 2.  Ai  sensi dell'art. 21, comma 4, della delibera n. 33/06/CONS, entro  30  giorni  dalla notifica del presente provvedimento, Telecom Italia  pubblica  l'offerta  di  riferimento  per il servizio WLR e i relativi servizi accessori.
 3.  Ai  sensi dell'art. 21, comma 5, della delibera n. 33/06/CONS, l'Autorita'  approva con eventuali modifiche l'offerta di riferimento di cui al comma 2. Le eventuali modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione dell'offerta di cui al comma 2.
 4.  L'applicazione  delle  procedure riguardanti le migrazioni dei clienti  in  WLR,  di  cui  all'art.  15,  comma 6, della delibera n. 33/06/CONS, sono regolate con apposito provvedimento dell'Autorita'.
 5.  La relazione tecnica sulle modalita' di realizzazione del WLR, la  lista  delle prestazioni incluse nel sistema WLR e le linee guida per  la  realizzazione  dello  Wholesale  line  rental sono riportate rispettivamente negli allegati A, B e C al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante ed essenziale.
 Avverso  il  presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al  TAR  del  Lazio  ai  sensi  dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 La  presente  delibera  e' notificata alla societa' Telecom Italia s.p.a.,  ed  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  dell'Autorita'  e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it.
 
 Roma, 29 novembre 2006
 IL PRESIDENTE
 Corrado Calabro'
 
 IL COMMISSARIO RELATORE                   IL COMMISSARIO RELATORE
 Roberto Napoli                              Enzo Savarese
 
 Per attestazione di conformita' a quanto deliberato
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Roberto Viola
 |  |  |  | Allegato A alla Delibera n. 642/06/CONS Relazione tecnica
 concernente le modalita' di realizzazione del WLR
 Sintesi dei contributi degli operatori e valutazioni dell'Autorita'
 
 1. Il percorso regolamentare
 
 La delibera n. 33/06/CONS
 
 1.  Il  19  gennaio  2006,  l'Autorita' ha adottato la delibera n. 33/06/CONS  con la quale vengono regolamentati i mercati al dettaglio dell'accesso  alla  rete  telefonica  pubblica  in  postazione fissa, relativi ai clienti residenziali e alla clientela non residenziale.
 2.  L'Autorita'  ha definito, all'art. 2, comma 1, della delibera, "il  mercato  al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in  postazione  fissa  per  clienti  residenziali (mercato n. 1 della Raccomandazione  della  Commissione  europea  n. 2003/311/CE) come la domanda, da parte dell'utenza residenziale, e l'offerta di servizi di accesso  in  postazione  fissa  alla  rete  telefonica  pubblica  per effettuare  e/o  ricevere  chiamate telefoniche e servizi correlati a prescindere  dalla tecnologia sottostante". Un'analoga definizione e' data,  al  comma 3 del medesimo articolo, per il mercato destinato ai clienti non residenziali.
 3.  L'Autorita'  ha  stabilito  che  nei  mercati  individuati non sussistono  condizioni  di  concorrenza  effettiva  e  Telecom Italia S.p.A. detiene un significativo potere di mercato.
 4.  Analizzati  i potenziali problemi concorrenziali connessi alla posizione  dominante  nei  mercati  rilevanti  e valutata l'efficacia della   regolamentazione  nei  corrispondenti  mercati  all'ingrosso, l'Autorita'  ha  introdotto  misure volte ad incrementare il grado di apertura  della  rete di accesso di Telecom Italia (oltre a prevedere misure  atte  a  prevenire  la  fissazione  di prezzi eccessivi per i servizi  di  accesso  destinati  agli utenti finali). In particolare, l'Autorita',  nell'art.  5  della  delibera, ha disposto che "Telecom Italia  e'  soggetta  all'obbligo  in  materia di accesso e di uso di determinate  risorse  di  rete, ai sensi dell'art. 49 del Codice, che consiste nell'offerta del servizio WLR e dei servizi accessori...".
 5.  Peraltro, nel provvedimento adottato, l'Autorita' ha imposto a Telecom  Italia  di  fornire  agli  operatori concorrenti nei mercati dell'accesso  il  servizio  WLR  e  i  servizi accessori a condizioni trasparenti  (artt.  6  e  14)  e non discriminatorie (artt. 7 e 15). L'art.  9  stabilisce che "i prezzi del servizio WLR sono determinati sulla  base  della  metodologia  retail  minus [fissato, all'art. 17, nella  misura  del  12%], a partire dai canoni di abbonamento vigenti per  i  clienti residenziali e per i clienti non residenziali" mentre "i  prezzi  dei  servizi accessori al servizio WLR sono ottenuti, nel rispetto  del principio della parita' di trattamento interna-esterna, dai  costi  effettivamente sostenuti dall'operatore notificato, sulla base  dei  costi  pertinenti ai servizi erogati e della remunerazione del  capitale  investito".  Inoltre, l'Autorita' ha imposto a Telecom Italia  l'obbligo di separazione contabile (artt. 8 e 16) e l'obbligo di contabilita' dei costi (artt. 9 e 18).
 6.  Infine, l'Autorita', tenuto conto del carattere innovativo del servizio  WLR,  ha  previsto  - all'art. 21 della suddetta delibera - l'istituzione  di  un  tavolo  tecnico  con  gli  operatori,  con  la finalita'   di  chiarire  e  precisare  tutti  gli  aspetti  tecnici, economici  e  contabili propedeutici all'implementazione del servizio in questione.
 
 La determina n. 11/06/SG
 
 7. Il "Tavolo Tecnico per la fornitura del servizio Wholesale line rental",  previsto all'art. 21 della delibera n. 33/06/CONS, e' stato istituito con la determina n. 11/06/SG del 14 marzo 2006.
 8.  Il Tavolo tecnico si e' riunito 16 volte. Le imprese che hanno partecipato  alle  riunioni  sono  state  15  (Aemcom, Brennercom, BT Albacom,   Eutelia,   Fastweb,   Flynet,   Multilink,  R.i.t.a.,  Tag Comunicazioni,  Tele2,  Telecom  Italia,  Teleunit,  Tiscali, Welcome Italia, Wind). Nel corso dei lavori sono stati acquisiti gli elementi utili  all'Autorita' per definire gli schemi, da comunicare a Telecom Italia,  per  la  predisposizione  dell'Offerta  di riferimento per i servizi  WLR  e  della relativa contabilita' regolatoria, nonche' per specificare  le  linee guida - economiche, tecniche e contabili - per l'introduzione del servizio WLR in Italia.
 9.  Nel  valutare le modalita' di realizzazione del servizio WLR e dei   relativi  servizi  accessori,  sono  stati  tenuti  in  massima considerazione  gli  obiettivi  della  regolamentazione  (fissati nel Codice  delle  comunicazioni  e declinati, per i mercati dell'accesso destinati  ai  clienti  finali, nella delibera n. 33/06/CONS), che di seguito si richiamano.
 10.  L'Autorita'  (ai  sensi  dell'art.  13,  comma 4, del Codice) promuove  "la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati: a)  assicurando  che  gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo  beneficio  sul  piano  della  scelta,  del  prezzo  e  della qualita';   b)   garantendo  che  non  abbiano  luogo  distorsioni  e restrizioni   della   concorrenza  nel  settore  delle  comunicazioni elettroniche;  c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in  materia  di  infrastrutture  e  promuovendo  l'innovazione  e  lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica ...".
 11.  Peraltro,  l'Autorita',  nel declinare l'obbligo di fornitura del  servizio  WLR,  ha  perseguito  degli obiettivi specifici, quali l'obiettivo  di assicurare ai consumatori finali una piu' ampia gamma di  operatori tra cui scegliere il fornitore dei servizi di accesso e l'obiettivo   di   lungo  periodo  costituito  dallo  sviluppo  della concorrenza  tra operatori infrastrutturati. Pertanto, l'Autorita' ha imposto  a  Telecom Italia l'obbligo di fornitura del WLR solo presso gli  stadi  di  linea  attualmente  non  aperti ai servizi di accesso disaggregato  (full  unbundling e shared access), contemperando cosi' l'obiettivo    di    sviluppare   una   concorrenza   tra   operatori infrastrutturati  con  l'obiettivo  di non scoraggiare comunque altre forme  di  competizione,  basate  sulla  concorrenza  di  prezzo e la rivendita dei servizi.
 12.  Il servizio  WLR,  inoltre, dovrebbe consentire all'operatore acquirente,  inter  alia:  di  offrire  servizi  di accesso ai propri clienti  in  modo  semplice  e  in  tempi ragionevoli; di fatturare i servizi  di  accesso  e  di traffico in modo da assumere il controllo dell'intera  filiera  produttiva  e  di  stabilizzare,  attraverso la bolletta  unica, il rapporto contrattuale con il cliente; di disporre delle informazioni necessarie per soddisfare le richieste del cliente finale; di offrire un servizio di accesso standard e le funzionalita' opzionali  ai  propri  clienti  in  modo  equivalente  al servizio di accesso  standard  e  alle funzionalita' opzionali fornite da Telecom Italia  ai  propri  clienti;  di  utilizzare procedure ragionevoli di ordinazione  e di consegna del servizio, nonche' regole trasparenti e non  discriminatorie  per  modificare la configurazione della linea e consentire  la  migrazione  dei  clienti tra differenti operatori; di realizzare  quei  servizi  che Telecom Italia ha sviluppato in quanto proprietaria  di  elementi  di  rete,  tecnicamente  non  replicabili dall'operatore  WLR  e necessari per sviluppare l'offerta commerciale al cliente finale.
 13.   In   conclusione,   il  WLR  deve  consentire  all'operatore acquirente  di  fornire  un servizio tale per cui il cliente e' messo nelle   condizioni   di  accedere  "in  postazione  fissa  alla  rete telefonica  pubblica per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati"; in tal modo, l'operatore competera' con Telecom Italia nei mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica.
 
 Modalita' di realizzazione del WLR
 14.  La presente relazione tecnica analizza e discute gli elementi necessari  per definire le modalita' di realizzazione del WLR, avendo cura   di   evidenziare   le   diverse  opzioni  alternative  per  la regolamentazione  degli  aspetti  specifici.  Considerati  l'impianto regolamentare  dettato  dalla  delibera n. 33/06/CONS e gli obiettivi perseguiti  con  l'introduzione del WLR e grazie ai lavori del tavolo tecnico   in   cui   le  imprese  partecipanti  hanno  fornito  molte informazioni utili per la predisposizione dell'Offerta di riferimento del  WLR  e  della  relativa contabilita' regolatoria, l'Autorita' ha esaminato  le  diverse  opzioni  al  fine di specificare le soluzioni economiche,  tecniche  e  contabili  dell'Offerta  WLR. 15. L'insieme delle  valutazioni  contenute nella relazione e delle disposizioni in merito  alle  "modalita'  di  realizzazione dell'Offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS" (cfr. allegato B1) ottemperano a quanto previsto  dall'art.  21, comma 3, della medesima delibera: "All'esito dei  lavori  del  tavolo  tecnico l'Autorita' definisce, e comunica a Telecom  Italia,  gli  schemi  per la predisposizione dell'Offerta di riferimento   per   i  servizi  WLR  e  della  relativa  contabilita' regolatoria".  A  far data dalla notifica del presente provvedimento, decorrono  i  30  giorni  entro  i  quali  Telecom  Italia,  ai sensi dell'art.  21,  comma  4,  pubblica  l'offerta  di  riferimento per i servizi  WLR.  Successivamente,  l'Autorita'  approva  con  eventuali modifiche l'offerta di riferimento per i servizi WLR.
 16. La decisione in merito alle modalita' di realizzazione del WLR in  Italia  costituisce  la  declinazione  dell'obbligo di fornire il servizio  WLR  imposto  in  capo  a  Telecom Italia nella delibera n. 33/06/CONS.  Tale  decisione  incide  sulle  scelte  delle imprese di telecomunicazione,   nonche'   dei  consumatori  finali  dei  servizi telefonici  in  postazione fissa. Pertanto, il presente provvedimento ha  un  impatto  rilevante  sui  mercati  di  riferimento  e segue il percorso procedurale previsto all'art. 11 del Codice.
 17.  Inoltre,  il  presente provvedimento implementa l'analisi dei mercati  al  dettaglio  dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione   fissa   per  clienti  residenziali  e  per  clienti  non residenziali  (mercati  n.  1  e  n.  2 fra quelli identificati nella raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE).
 18. La presente relazione affronta i seguenti temi:
 1. l'ambito di applicazione dell'offerta WLR;
 2. i soggetti destinatari dell'offerta WLR;
 3. le linee oggetto dell'Offerta WLR;
 4. le    modalita'   di   gestione   delle   chiamate   originate dall'abbonato WLR;
 5. i servizi inclusi nell'offerta WLR;
 6. le condizioni economiche dell'Offerta WLR;
 7. le procedure di provisioning, assurance e relativi SLA;
 8. il  trattamento  delle  informazioni  nell'ambito dell'Offerta WLR;
 9. l'aggiornamento  del  database  unico  per  la  fornitura  del servizio elenco abbonati e dei servizi di informazione abbonati;
 10. le prestazioni per Autorita' giudiziaria;
 11. qualita' e carte dei servizi di telefonia vocale;
 12. il servizio di blocco selettivo di chiamata;
 13. l'obbligo di separazione contabile;
 14. tempi di introduzione del servizio WLR e dei relativi servizi accessori;
 
 19.I  temi  oggetto  della  presente  relazione tecnica sono stati esaminati  e discussi nel corso dei lavori del tavolo tecnico, avendo cura  di  evidenziare  le  diverse  opzioni emerse. Di seguito, viene trattato   ciascun   tema  riportando,  per  ognuno,  il  presupposto normativo, le opzioni regolamentari, le posizioni degli operatori, le valutazioni e gli orientamenti dell'Autorita'.
 
 2. Ambito di applicazione dell'Offerta WLR
 20.L'art.  5, comma 1, della delibera n. 33/06/CONS stabilisce che "...Telecom  Italia  garantisce la fornitura del WLR presso gli stadi di  linea  attualmente  non aperti ai servizi di accesso disaggregato (full unbundling - ULL - e shared access - SA)".
 21.  Il  Tavolo  tecnico,  al  fine  di  dare  attuazione a quanto disposto dalla delibera, si e' soffermato:
 (i) sulla  definizione  di  "stadi  di  linea  ...  non aperti ai servizi  di accesso disaggregato", al fine di pervenire ad un'univoca delimitazione territoriale dell'offerta WLR;
 (ii) sulle   modalita'  di  gestione  del  passaggio,  a  livello wholesale,  dal  servizio  WLR al servizio ULL/SA, nel momento in cui uno  stadio  di  linea  e' aperto ai servizi di accesso disaggregato: infatti,  la  disponibilita'  del  servizio  WLR  in determinate aree potrebbe   essere   resa   variabile  in  ragione  del  (presumibile) ampliamento  del  numero  di  stadi  di  linea su cui sara' possibile acquisire  i  servizi  di accesso disaggregato nell'arco temporale di validita' dell'obbligo di fornitura del WLR.
 
 Opzioni  regolamentari,  posizioni  degli  operatori e valutazioni dell'Autorita'
 Stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato
 22.  Gli operatori hanno espresso, schematizzando, tre ipotesi, in merito alla definizione di stadi di linea aperti ai servizi ULL/SA (e di conseguenza, l'estensione territoriale dell'offerta WLR):
 a) la  definizione  di stadio di linea aperto all'ULL/SA coincide con  l'insieme  degli  stadi  di  linea  su  cui  Telecom  Italia  ha realizzato  investimenti  per  la  fornitura  di  servizi  di accesso disaggregato. Il numero di siti in questione e' pari, a marzo 2006, a 1207 unita';
 b) la  definizione  deve  prevedere  l'esistenza  di  uno  o piu' operatori  co-locati  e/o  un numero dato di utenti che fruiscono dei servizi di accesso in modalita' ULL. A marzo 2006, il numero di stadi di linea in cui almeno un operatore ha firmato il verbale di consegna e' pari a 935 unita';
 c) la  definizione  di  stadio  di  linea  aperto all'ULL/SA deve variare  in funzione degli investimenti realizzati da ciascun OLO per acquisire linee in modalita' ULL, ovvero il WLR deve essere offerto a tutti  gli operatori che non fruiscono di servizi ULL/SA sullo stadio di linea su cui e' attestata la linea richiesta in WLR.
 
 23. Le soluzioni proposte dagli operatori sono valutate sulla base della loro coerenza con gli obiettivi della delibera n. 33/06/CONS, e in  particolare  con  l'obiettivo di assicurare ai clienti finali una piu'  ampia  gamma  di  operatori  tra cui scegliere il fornitore dei servizi  di  accesso  e  con  l'obiettivo di lungo periodo costituito dallo  sviluppo  della  concorrenza  tra  operatori infrastrutturati. Peraltro,  si  osserva  che  gli  operatori che forniscono ai clienti finali  servizi di accesso sulla base di linee acquisite in modalita' ULL/SA  potrebbero  predisporre,  a loro volta, offerte WLR destinate agli altri operatori.
 24.  L'ipotesi  a)  tutela l'obiettivo di lungo periodo costituito dallo  sviluppo  della  concorrenza tra operatori infrastrutturati in quanto  esclude  nel  prossimo  futuro la sovrapposizione tra servizi ULL/SA  e WLR. Tuttavia, tale soluzione, considerato che il numero di stadi  di  linea predisposti da Telecom Italia e' superiore al numero di  stadi  di  linea  presi  in  carico  dagli operatori alternativi, presenta  la  seguente  criticita': il cliente finale che afferisce a quegli stadi di linea predisposti da Telecom Italia alla fornitura di servizi ULL/SA, ma in cui non e' stata avviata la commercializzazione di  tali  servizi  da parte degli OLO, non avrebbe modo di acquistare servizi  di  accesso basati su offerte all'ingrosso di Telecom Italia (ne' i servizi di WLR, ne' quelli di ULL). In tal senso, la soluzione a)  non assicura che la totalita' dei clienti finali disponga di piu' operatori tra cui scegliere il fornitore di servizi di accesso.
 25.  L'ipotesi b) tutela gli investimenti realizzati dagli OLO per acquisire  all'ingrosso  i servizi di accesso disaggregato e assicura la  presenza  di  almeno un operatore concorrente a Telecom Italia in ciascun  stadio  di  linea  installato sul territorio nazionale. Tale ipotesi  e'  peraltro  coerente  con  una delle motivazioni addotte a sostegno  dell'introduzione  dell'obbligo  di  non  accorpare in modo indebito  i  servizi  offerti (art. 20 della delibera n. 33/06/CONS), ovvero  la  presenza  di  piu'  operatori  di  accesso  su  tutto  il territorio  nazionale:  infatti,  tale soluzione assicura che tutti i clienti  finali,  indipendentemente  dalla sede di residenza, possano effettivamente  disporre  di  piu'  operatori  tra  cui  scegliere il fornitore  dei  servizi  di  accesso.  Tuttavia, in linea teorica, la presa  in  consegna  di un sito da parte di un operatore non assicura automaticamente  la fornitura dei servizi di accesso basate su ULL/SA ai  clienti attestati su quel sito. Infatti, l'operatore potrebbe non procedere  alla  commercializzazione  dei  servizi di accesso, oppure sospenderne  la  vendita  per  ragioni  economiche  e finanziarie (ad esempio,   l'operatore   potrebbe  cessare  le  attivita).  Pertanto, considerata   la   dinamica   del  mercato  dei  servizi  di  accesso disaggregato,  e'  bene  accertare  che le imprese che hanno preso in carico  un sito continuino ad usufruire di tali servizi, ossia che le imprese  siano  ancora  attive.  La previsione di un numero minimo di linee  attive  (pari  a  50) in ULL/SA per la fornitura di servizi di accesso disaggregato assicura l'effettiva offerta del servizio.
 26.  L'ipotesi  c)  non appare conforme con quanto stabilito nella delibera,  in  quanto l'eventuale adozione comporterebbe la fornitura del  WLR agli operatori che non usufruiscono dei servizi di ULL/SA su parte  degli  (e al limite su tutti gli) stadi di linea gia' presi in consegna   da  altri  operatori.  Il  servizio  WLR  risulterebbe  in concorrenza  con  quello  dell'ULL/SA e verrebbe meno l'articolazione geografica  dell'offerta  WLR,  introdotta  al  fine di promuovere la concorrenza tra operatori infrastrutturati.
 Rapporto tra WLR e servizi di accesso disaggregato
 27.Nell'ambito del Tavolo tecnico sono emerse, schematizzando, due ipotesi alternative in merito alla disponibilita' della fornitura del servizio  WLR presso uno specifico stadio di linea che diventa aperto ai servizi di accesso disaggregato.
 1) Gli  stadi  di  linea  aperti  all'ULL/SA, a prescindere dalla definizione  adottata,  sono  individuati  in  base  alla  situazione presente alla data di entrata in vigore della delibera n. 33/06/CONS. Gli   stadi   di   linea   non   aperti   all'ULL/SA  a  quella  data rientrerebbero,  per  tutto  il  periodo  di  vigenza della delibera, nell'ambito   di   applicazione   dell'Offerta   WLR  (ovverosia,  in quell'area  Telecom  Italia eroghera' il servizio WLR all'OLO sia per nuovi clienti che per quelli gia' acquisiti) anche nel caso in cui vi siano stadi di linea che diventano aperti all'ULL/SA.
 2) L'attivazione  di  servizi  WLR  all'operatore concorrente che intende  servire un nuovo cliente finale e' interrotta nel momento in cui  uno  stadio  di  linea  e'  dichiarato aperto ai servizi ULL/SA. Peraltro,  Telecom  Italia propone che, su questi siti, le linee gia' attivate  in WLR vengano offerte agli operatori con lo sconto (minus) previsto   dalla   delibera  33/06/CONS  che  viene  progressivamente ridotto,  fino al suo annullamento, e, inoltre, prevede un meccanismo automatico  per  l'apertura dello stadio di linea all'ULL nel caso in cui  un  operatore  attivi  in modalita' WLR almeno il 3% delle linee attestate nello stadio di linea.
 
 28.  L'Autorita',  nella  formulazione dell'art. 5, comma 1, della delibera  n. 33/06/CONS - e in particolare l'avverbio "attualmente" - ha  previsto  esplicitamente che gli stadi di linea siano individuati alla data di entrata in vigore della delibera e ha lasciato aperta la regolamentazione  del passaggio, a livello wholesale, dai servizi WLR ai servizi ULL.
 29.  In questa sede risulta opportuno prevedere la definizione del processo  di migrazione dai servizi WLR verso quelli ULL/SA, cosi' da assicurare    la    coerenza    temporale   della   regolamentazione. L'applicazione   di   un  principio  statico,  ovvero  la  fotografia dell'esistente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  delibera, rinvierebbe    a   un   successivo   intervento   dell'Autorita'   la regolamentazione  del passaggio dal WLR all'ULL delle linee attestate in quegli stadi di linea progressivamente aperti al servizio ULL/SA.
 30.  La  progressiva  riduzione del minus non appare uno strumento proporzionato  all'obiettivo  di  guidare  la sostituzione, a livello wholesale,   del   servizio   WLR   con  i  servizi  ULL,  in  quanto comporterebbe  per  l'operatore WLR la non replicabilita' dei servizi di accesso e non garantirebbe gli investimenti degli operatori per la fornitura  del  servizio telefonico realizzata tramite il WLR. Quanto all'indicazione  di  un  valore  soglia superato il quale l'operatore titolare   delle  linee  in  WLR  e'  tenuto  ad  investire  al  fine dell'apertura  obbligatoria  dello  stadio  di  linea  all'ULL  e con conseguente  transizione  delle  modalita'  di fornitura del servizio telefonico  da WLR a ULL, tale previsione appare eccessiva, in quanto le  scelte  industriali  di  un operatore dipenderebbero da quelle di un'impresa concorrente.
 31.  Visto  l'obiettivo  di  tutelare  il  consumatore finale e in particolare  di garantirgli la continuita' del servizio, la soluzione potrebbe prevedere congiuntamente:
 (i) la fornitura, fino alla cessazione del contratto da parte del cliente  finale,(1)  delle  linee  gia'  attivate in WLR senza alcuna riduzione del minus;
 (ii) l'adozione di uno dei seguenti criteri:
 1) interruzione  di  nuove  attivazioni  del  servizio  WLR  nel momento in cui lo stadio di linea e' dichiarato aperto all'ULL/SA;
 2) interruzione  di nuove attivazioni del servizio WLR a partire da  12  mesi  successivi  alla data di apertura dello stadio di linea all'ULL/SA da parte di un operatore;
 3) interruzione  di  nuove  attivazioni del servizio WLR ai soli operatori  che  nello  stadio  di  linea  in esame hanno raggiunto un determinato  numero  di  linee in WLR, tale da rendere economicamente sostenibile l'investimento in servizi ULL/SA.
 
 Linee indisponibili all'Offerta ULL
 32.   Un   ultimo   tema  esaminato  in  relazione  all'ambito  di applicazione  dell'Offerta  WLR  attiene  alle  linee  che, in quanto utilizzate   da  piu'  utenti  per  mezzo  dell'uso  di  multiplatori installati  lungo  la  linea, non possono essere oggetto dell'offerta ULL.
 33.  Gli  operatori  alternativi  richiedono  che  siano aperte al servizio WLR tutte le linee installate sul territorio nazionale sulle quali,  per  cause  tecniche,  non  e' possibile fornire i servizi di accesso disaggregato.
 34.  A  tal  proposito,  la  necessita'  di  assicurare  la  piena complementarita'  tra  ULL e WLR (e in particolare che ciascuna linea installata  sul  territorio  nazionale sia potenzialmente acquisibile dagli  operatori  alternativi  in  modalita'  WLR o in modalita' ULL) porta  a includere le linee installate sul territorio nazionale sulle quali,  per  cause  tecniche,  non sia possibile fornire i servizi di accesso disaggregato.
 
 Orientamenti dell'Autorita'
 35. L'Autorita', in merito all'ambito di applicazione dell'Offerta WLR, ravvisata la necessita' di precisare la definizione di stadio di linea  aperto  ai servizi di accesso disaggregato e l'opportunita' di definire  un  processo  di  migrazione  dai servizi WLR ai servizi di accesso disaggregato, esprime i seguenti orientamenti:
 a) Uno  stadio  di  linea  e'  dichiarato  aperto  all'ULL/SA nel momento  in cui almeno un operatore ha firmato il verbale di consegna dello  stadio  di linea ed e' attivo un numero minimo (individuato in 50)  di  linee in unbundling. Ai fini della fornitura del servizio di WLR, fa fede la lista di stadi di linea aperti, in base alla suddetta definizione,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  delibera n. 33/06/CONS;
 b) Il  servizio  WLR  e'  disponibile  altresi' su tutte le linee installate  sul territorio nazionale sulle quali, per cause tecniche, non sia possibile fornire i servizi di accesso disaggregato alla rete locale, anche se relative a stadi di linea aperti all'ULL/SA.
 c) In  relazione  alla fornitura del servizio WLR, nel momento in cui un nuovo stadio di linea e' aperto per la fornitura di servizi di ULL/SA,  la  soluzione  preferibile,  salvo  quanto previsto al punto precedente,   appare   quella   che  prevede  congiuntamente:  1)  la fornitura,  fino  alla  cessazione del contratto da parte del cliente finale,  delle linee gia' attivate in WLR, senza alcuna riduzione del minus;  2)  l'interruzione  di  nuove  attivazioni del servizio WLR a partire da 12 mesi successivi alla data di comunicazione, da parte di Telecom Italia agli OLO, dell'avvenuta apertura dello stadio di linea all'ULL/SA  secondo  la  definizione di cui sopra. Tale comunicazione avviene con cadenza trimestrale.
 
 1.  Si  condividono gli orientamenti dell'Autorita' espressi in
 merito all'ambito di applicazione dell'Offerta WLR?
 
 Osservazioni degli operatori
 
 D1.1.  Gli  operatori  intervenuti in risposta della consultazione pubblica  indetta  con  la  delibera  n.  482/06/CONS  hanno espresso posizioni   articolate   in   merito   all'ambito   di   applicazione dell'Offerta   WLR   soffermandosi   sui   tre   aspetti  individuati dall'Autorita',  ovvero  la  definizione  di stadi di linea aperti ai servizi  di  accesso  disaggregato,  il rapporto tra WLR e servizi di accesso disaggregato e le linee indisponibili nell'Offerta ULL.
 D1.2. La Lega Consumatori non condivide "l'attuale interpretazione data di siti (SL) aperti all'ULL nei quali non e' consentito agli OLO di  usufruire  del  servizio  WLR".  Tale  interpretazione,  prosegue l'associazione,  "porterebbe  a  svantaggiare  gli operatori minori o regionali  riducendo  quindi le possibilita' di scelta per l'utente", limitando  i  "possibili  vantaggi  per i consumatori" che potrebbero derivare  dall'introduzione del servizio WLR. "Al fine di favorire la concorrenza  tra  gli  operatori  e  aumentare  cosi'  la scelta e la convenienza dei consumatori" viene richiesto che "il servizio WLR sia esteso  a  tutti  i  siti dove un determinato OLO non sia presente in ULL".
 D1.3. Welcome Italia ravvisa che la proposta attuale che comprende una  limitazione  geografica  dell'Offerta,  destinata  nel  tempo ad assumere   carattere  piu'  stringente,  sia  in  contrasto  con  gli obiettivi  perseguiti  dall'Autorita'  e  illustrati, inter alia, nei paragrafi 11 e 12 della relazione tecnica.
 D1.4.  BT  Albacom  ritiene  che la definizione di stadio di linea aperto  all'ULL/SA  dovrebbe  variare  in funzione degli investimenti realizzati da ciascun OLO e non sulla base della presenza di un altro operatore    alternativo    nel   sito.   Ove   rimanesse   invariato l'orientamento dell'Autorita', andrebbe quantomeno previsto un numero maggiore  (pari  a 3) di operatori presenti nel sito per la fornitura dei  servizi  ULL/SA  che abbiano complessivamente un numero di linee acquisite in modalita' unbundling non inferiore al 15-20% delle linee attestate   sulla   centrale.   BT   Albacom  e'  altresi'  contraria all'introduzione  di  un sistema dinamico per il passaggio, a livello wholesale,  dal  servizio  WLR ai servizi ULL/SA, in quanto: (i) allo stato  attuale  del  processo implementativo del servizio WLR risulta prematuro  ed  inopportuno prevedere gia' l'obbligo di abbandonare il servizio  WLR prima ancora che abbia potuto produrre effetti benefici per  il mercato; (ii) l'applicazione del principio statico e' l'unico coerente  con  la formulazione dell'art. 5 della delibera 33/06/CONS; (iii)   l'applicazione   del   principio  dinamico  introdurrebbe  un controproducente  grado  di incertezza nel mercato; (iv) la modalita' individuata  non  si  basa  sulla  convenienza  economica del singolo operatore. BT Albacom condivide la necessita' che il servizio WLR sia disponibile  per  le  linee  sulle  quali  per  cause tecniche non e' possibile attivare i servizi di accesso disaggregato.
 D1.5.  Tele2  condivide  l'orientamento espresso dall'Autorita' in relazione  alla  possibilita'  di offrire il servizio WLR negli stadi linea  nei  quali  non risulti effettivamente disponibile il servizio ULL  alla  data di entrata in vigore della delibera 33/06/CONS. Tele2 si  sofferma  sulla  previsione  secondo la quale sono disponibili al servizio  WLR  tutte  le  linee  per  le  quali  siano presenti cause tecniche  che  ostano  alla  fornitura  di  tale  servizio, ritenendo necessario  che  l'Autorita' renda esplicito questo insieme di linee, tra  le  quali  sono  incluse  anche  quelle  linee che afferiscono a Centrali  per  cui non sono disponibili spazi di colocazione o vi sia insufficienza di linee al permutatore.
 D1.6.  Tiscali condivide l'orientamento dell'Autorita' di limitare geograficamente  la  disponibilita'  del  servizio  WLR alle aree non aperte  all'ULL,  mentre  esprime  alcune perplessita' in merito alla proposta  dell'Autorita'  di  regolamentare  la  "dinamicita'"  della copertura dei siti aperti al WLR in funzione dell'apertura ai servizi di accesso disaggregato di ulteriori siti. Considerate le difficolta' -  di  natura  commerciale  e  tecnica  -  che  deriverebbero  da una variazione  nel  tempo  degli  stadi  di  linea su cui e' disponibile l'offerta  WLR,  Tiscali  ritiene  preferibile congelare la lista dei siti  a  una data certa. Tale data potrebbe essere fissata al momento dell'effettiva  commercializzazione (due mesi prima) del servizio WLR piuttosto  che  alla  data  di  entrata  in  vigore della delibera n. 33/06/CONS.   Infine,  Tiscali  ritiene  necessario  che  l'Autorita' chiarisca  puntualmente  la  formula  "cause tecniche" e in tal senso dovrebbe essere previsto "che tutti i casi che impediscono all'OLO di attivare  linee  in  ULL/SA, ovvero in tutti i casi di saturazione di spazi  e/o  posizioni  al  permutatore  negli  stadi  di linea aperti all'unbundling,  siano  essi  a  titolo  definitivo  che temporaneo". Peraltro, prosegue Tiscali, osservato che il servizio WLR puo' essere utilizzato  per la fornitura di servizi di back up dati su linee ISDN (cfr.  par.  48 del documento di consultazione pubblica), l'Autorita' dovrebbe  prevedere la commercializzazione di tale specifico servizio sull'intero  territorio  nazionale, prevedendo una deroga al criterio base  dell'articolazione  geografica analoga a quella prevista per le linee indisponibili nell'offerta ULL/SA.
 D1.7.  Fastweb  ritiene:  a)  necessario  che  venga  precisato il significato  della  formula  "cause  tecniche"  riportata all'art. 3, comma  2,  della  proposta  di provvedimento; b) che l'art. 3 comma 3 vada  modificato,  prevedendo l'immediata cessazione dell'offerta WLR (in  relazione a richieste di nuove attivazioni) nello stesso momento in  cui  un  sito  viene  aperto  all'ULL  (e  non  dopo 12 mesi come attualmente  previsto), coerentemente con l'obiettivo di tutelare gli investimenti in ULL.
 D1.8.  Telecom  Italia ritiene preferibile che per stadio di linea aperto  all'unbundling  si intenda l'insieme degli stadi linea su cui sono  stati realizzati degli investimenti per predisporre le centrali alla  fornitura dei servizi di accesso disaggregato. Tale definizione risulta preferibile, secondo la societa', anche alla luce del recente sviluppo  del  mercato  dell'unbundling. In subordine, Telecom Italia ritiene  che  l'insieme  degli  stadi  di  linea  con 50 linee attive dovrebbe essere individuato alla data di effettivo avvio del servizio e  non  alla  data di entrata in vigore della delibera n. 33/06/CONS. Con  riferimento  al  passaggio  da WLR a ULL, TI ritiene preferibile che,  in  caso  di  attivazione  dell'unbundling,  la  fornitura  del servizio  WLR  venga  interrotta immediatamente o al massimo entro 90 gg.  dalla  data  di  comunicazione  di  apertura  all'ULL,  cosi' da promuovere   nel   modo  piu'  incisivo  il  ricorso  ai  servizi  di unbundling.  Peraltro, la comunicazione in merito agli stadi di linea aperti  ai  servizi  di  accesso  disaggregato  dovrebbe avvenire con cadenza mensile anziche' trimestrale.
 D1.9.   Wind,   in   linea   generale   condivide   l'orientamento dell'Autorita',  tuttavia considerato che il WLR sara' effettivamente disponibile  nel  corso del 2007, ritiene che la lista degli stadi di linea  aperti  all'ULL/SA  dovrebbe  essere  definita a ridosso della situazione  in  essere  alla data di commercializzazione del servizio WLR.  Questa  soluzione  consentirebbe  agli operatori alternativi di programmare  l'erogazione dei servizi nel prossimo futuro e di meglio pianificare gli investimenti. Wind non condivide l'introduzione di un processo  di  migrazione dai servizi WLR ai servizi ULL/SA, ritenendo valida  una  definizione statica dei siti aperti ai servizi ULL/SA, e quindi  ritiene preferibile rinviare tale tema al prossimo intervento regolamentare dell'Autorita'.
 
 Valutazioni dell'Autorita'
 
 Stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato
 
 D1.10.  L'Autorita'  osserva  che, in continuita' con le posizioni emerse  nel  corso dei lavori del tavolo tecnico, gli operatori hanno espresso  posizioni  diverse  sulla  definizione  di  stadio di linea aperto  ai  servizi  di  accesso disaggregato e in particolare alcune imprese  e  l'associazione  dei  consumatori  ritengono  la soluzione proposta   eccessivamente   ampia   (e  quindi  restrittiva  ai  fini dell'individuazione  delle  aree in cui sara' disponibile il servizio WLR)  e  altre imprese troppo circoscritta (e quindi estensiva per la fornitura  del  servizio  WLR), mentre alcune imprese sostanzialmente condividono l'orientamento espresso dall'Autorita'. Il posizionamento assunto  dalle imprese dipende essenzialmente dall'intensita' con cui le medesime imprese ricorrono ai servizi di ULL/SA.
 D1.11.  L'Autorita'  ribadisce che le regole in esame, destinate a promuovere   la   concorrenza  nei  mercati  dell'accesso  alla  rete telefonica   pubblica  in  postazione  fissa,  vogliono  contemperare "l'obiettivo  di assicurare ai clienti finali una piu' ampia gamma di operatori  tra  cui scegliere il fornitore dei servizi di accesso ... con  l'obiettivo  di  lungo  periodo  costituito dallo sviluppo della concorrenza  tra  operatori  infrastrutturati"  (cfr.  par.  23) e in ultima istanza assicurare agli utenti finali il massimo beneficio sul piano  della  scelta, sia nel breve che nel lungo periodo. L'adozione delle  soluzioni  indicate  dagli  operatori  penalizzerebbe  in modo improprio  il  processo di sviluppo dell'unbundling o le possibilita' di   scelta  degli  utenti  finali.  Pertanto,  l'Autorita'  conferma l'orientamento  espresso  nel  documento  di  consultazione pubblica, ritenendo   la  definizione  proposta  proporzionata  agli  obiettivi regolamentari che si intende perseguire.
 
 Rapporto tra WLR e servizi di accesso disaggregato
 
 D1.12.  Molti  operatori  -  per diverse ragioni - non condividono l'orientamento   dell'Autorita'  di  regolamentare  il  passaggio,  a livello wholesale, dai servizi WLR ai servizi di ULL/SA; la totalita' di   questi   operatori   riterrebbe   piu'   opportuno  rinviare  la regolamentazione in esame a un successivo intervento dell'Autorita'.
 D1.13.  Tuttavia,  ove  non  venissero  previste  le  modalita' di passaggio  dai  servizi  WLR  ai servizi di ULL/SA, gli operatori non disporrebbero  di  un  quadro  regolamentare  certo  nel  tempo,  con ripercussioni   negative   sulle   possibilita'  di  programmare  gli investimenti.  Si  noti  che  nel successivo intervento regolamentare potrebbe  essere  stabilito che le nuove attivazioni del servizio WLR siano  interrotte nel momento in cui lo stadio di linea e' dichiarato aperto ai servizi ULL/SA, senza prevedere alcun periodo transitorio.
 D1.14.  Alcuni  operatori  suggeriscono di definire la lista degli stadi  di  linea  aperti  all'ULL/SA  in  prossimita'  della  data di effettivo  avvio  della  commercializzazione  del servizio WLR e/o di ridurre   il  tempo  previsto  (12  mesi)  per  la  cessazione  delle attivazioni del WLR.
 D1.15.  A tal proposito, si osserva che le modalita' proposte sono costruite  in  modo  tale  da  assicurare  un  passaggio graduale dai servizi  WLR  ai  servizi ULL/SA e l'introduzione di tempi piu' brevi costituirebbe  un  disincentivo  per  gli  operatori  concorrenti  ad acquisire  il  servizio WLR e priverebbe loro di un tempo ragionevole per  costruire  una  massa  iniziale  di clienti tale da rendere meno oneroso l'investimento in servizi ULL/SA in quell'area.
 D1.16.   Pertanto,   l'Autorita'   ritiene   opportuno  confermare l'orientamento espresso nel documento di consultazione pubblica.
 
 Linee indisponibili nell'Offerta ULL
 
 D1.17.  L'Autorita'  ha  proposto di includere nell'Offerta WLR le linee  installate  sul  territorio  nazionale  sulle quali, per cause tecniche,   non   sia   possibile   fornire   i  servizi  di  accesso disaggregato. L'obiettivo perseguito e' la piena complementarita' tra servizi ULL e WLR (e in particolare che ciascuna linea installata sul territorio  nazionale  sia potenzialmente acquisibile dagli operatori alternativi in modalita' WLR o in modalita' ULL).
 D1.18.  Alcune  delle  possibili  cause  tecniche  che  potrebbero impedire la fornitura dei servizi di accesso disaggregato sono emerse nel  corso  dei  lavori  del tavolo tecnico (presenza di multiplatori installati   lungo   la   linea)   e   della  consultazione  pubblica (saturazione di spazi e/o posizioni al permutatore).
 D1.19.  Comunque,  la  regolamentazione  dei  servizi  di  accesso disaggregato  alla  rete  locale  prevede  che l'operatore notificato possa legittimamente opporre rifiuto all'ordine di ULL/SA proveniente da  un  altro  operatore  ove non vi sia disponibilita' di risorse di rete  sufficienti  o  sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio. In ogni caso, l'operatore notificato fornisce all'operatore richiedente adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto.
 D1.20.  Pertanto,  alla  luce  dell'obiettivo  perseguito  e della regolamentazione   in   vigore,  l'Autorita'  ritiene  ragionevole  e proporzionato  prevedere  che l'Offerta WLR di Telecom Italia includa quelle linee per cui, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della delibera n. 4/06/CONS, e' giustificato il rifiuto di fornire servizi di ULL/SA.
 
 3. Soggetti destinatari dell'Offerta WLR
 36.  Il WLR e' stato introdotto per promuovere l'ingresso di nuovi operatori  nei  mercati  identificati  come  rilevanti  e  in cui non sussistono  condizioni  di  concorrenza  effettiva.  L'Offerta WLR e' quindi  destinata  ad  ampliare  il  numero di soggetti che intendono operare,  sull'intero  territorio nazionale, nei mercati al dettaglio dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa per clienti  residenziali  e  non  residenziali definiti all'art. 2 della delibera  n.  33/06/CONS.  D'altra  parte,  le  imprese che intendono operare   nei   mercati  al  dettaglio  dell'accesso  sono  tenute  a rispettare  alcuni  requisiti  tecnici  e  normativi,  esaminati  nel presente  capitolo  al  fine  di  determinare  i soggetti destinatari dell'Offerta WLR.
 
 Opzioni regolamentari e posizioni degli operatori
 37.  Un'impresa  propone  che  l'Offerta  WLR  sia  "rivolta  agli operatori  titolari  di  licenza  individuale  in  materia  di reti e servizi  di  telecomunicazioni  ad  uso pubblico per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico, preesistenti all'entrata in  vigore  del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche' alle imprese  titolari di autorizzazione generale per le reti e servizi di comunicazione  elettronica,  ai sensi dell'art. 25 del Codice, per la fornitura  del  servizio  telefonico  accessibile  al  pubblico,  che abbiano  preventivamente  sottoscritto  e  attivato  il  contratto di interconnessione  diretta  e  il  contratto  per  la  fornitura della prestazione  di  Carrier  Preselection  (di seguito CPS), di cui alla vigente  Offerta di riferimento per i servizi di interconnessione per il traffico commutato di Telecom Italia".
 38.  Alcuni  operatori precisano che l'Offerta WLR dovrebbe essere accessibile  anche  agli  "operatori  che  erogano servizi di Carrier Selection   /  Carrier  Preselection  ...  operando  in  qualita'  di Operatore  Ospitato  su  reti di Operatori Ospitanti interconnessi ad altre reti pubbliche (cd. "Code Hosting")".
 
 Valutazioni dell 'Autorita'
 39. I soggetti destinatari dell'Offerta WLR sono gli operatori che intendono offrire i servizi di accesso in postazione fissa ai clienti residenziali  e/o  non  residenziali.  Gli  operatori,  in  base alla normativa vigente devono essere titolari di una licenza individuale o di  un'autorizzazione generale per le reti e servizi di comunicazione elettronica  per  la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico.
 40. L'introduzione di condizioni addizionali a quella del possesso dell'autorizzazione   -   ovvero   la   stipula   dei   contratti  di interconnessione   -   appare   come   una  conseguenza  tecnica  per l'implementazione del servizio WLR. Inoltre, non appare necessaria la stipula  del contratto di CPS ma bensi' la stipula del contratto WLR. Infatti,  la  fornitura  del servizio WLR, benche' assimilabile ad un diverso  profilo  dell'attuale CPS, non ne fa un uso diretto. Infine, e'  opportuno  prevedere  che  l'offerta  WLR sia disponibile anche a quegli  operatori  che intendono usufruire dei servizi WLR sulla base di  un  contratto  di  code  hosting.  E'  vero  che  le  imprese che forniscono  i  servizi  di  traffico  al  cliente  finale  attraverso l'acquisizione  dei servizi di CS/CPS e di un accordo di code hosting risultano  meno  infrastrutturate  rispetto  a  quelle  che  hanno un contratto  di interconnessione diretta con Telecom Italia, ma la loro esclusione   sembra  inconferente  con  la  delibera  in  quanto  gli incentivi  al  passaggio  dal WLR all'ULL opererebbero anche per tali operatori.
 41.  Infatti,  il  rapporto di code hosting rappresenta il livello minimo di infrastrutturazione per un operatore che voglia entrare nel mercato  dell'accesso. Successivamente, l'operatore ospitato potrebbe decidere  di  estendere  la propria rete e stipulare nuovi accordi di interconnessione   e   in   ultimo   decidere   di  infrastrutturarsi ulteriormente,  fornendo  servizi di accesso diretto sulla base di un rapporto  wholesale  quale  l'ULL. La disponibilita' del servizio WLR puo'  favorire  tale  processo: in particolare, l'operatore WLR avra' modo di accelerare il passaggio dal rapporto di code hosting a quello di  interconnessione  diretta,  nella misura in cui la bolletta unica facilita  l'acquisizione di nuovi clienti da parte dell'operatore WLR e quindi agevola il recupero degli investimenti di rete.
 42.  Peraltro,  si osserva: a) che il contratto di code hosting e' gia'  utilizzato  dagli  operatori  CPS  e  quindi la possibilita' di entrata    di   un   operatore   con   tale   livello   (minimo)   di infrastrutturazione   e'  gia'  concessa,  seppure  limitatamente  al servizio di CPS; b) che le procedure per la fornitura del servizio di CPS,  profilo  b,  prevedono  che  gli  operatori siano attestati nel distretto di pertinenza del cliente finale richiedente il servizio.
 
 Orientamenti dell'Autorita'
 43.  L'Autorita',  in  merito ai soggetti destinatari dell'Offerta WLR, esprime i seguenti orientamenti:
 L'offerta  WLR  e'  destinata  agli operatori titolari di licenza individuale  in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico  per  la  fornitura  del  servizio telefonico accessibile al pubblico,   preesistenti  all'entrata  in  vigore  del  Codice  delle comunicazioni   elettroniche,   nonche'   alle  imprese  titolari  di autorizzazione  generale  per  le  reti  e/o servizi di comunicazione elettronica,  ai  sensi  dell'art. 25 del sopra citato Codice, per la fornitura  del  servizio  telefonico  accessibile  al  pubblico,  che abbiano preventivamente o contestualmente sottoscritto:
 a) con Telecom Italia il contratto per la fornitura del servizio WLR  e  dei  servizi  accessori  e  il  contratto di interconnessione diretta; oppure   b) con Telecom Italia il contratto per la fornitura del  servizio  WLR  e  dei servizi accessori e con un altro operatore (interconnesso   alla   rete   di   Telecom  Italia)  un  accordo  di ospitalita',  in  base al quale l'operatore ospitante ha stipulato un contratto di code hosting con Telecom Italia.
 
 2.  Si  condividono gli orientamenti dell'Autorita' espressi in
 merito ai soggetti destinatari dell'Offerta WLR?
 
 Osservazioni degli operatori
 D2.1.   Tutti   gli   operatori   intervenuti   in  risposta  alla consultazione    pubblica    condividono    l'orientamento   espresso dall'Autorita'.  Wind  ritiene "che la tipologia di interconnessione, purche'   esistente,  dovra'  essere  indifferente  dalla  tecnologia utilizzata".
 
 Valutazione dell'Autorita'
 D2.2.  Considerato  l'ampio  consenso  alla  proposta in merito ai soggetti   destinatari   dell'Offerta   WLR,   l'Autorita'   conferma l'orientamento   espresso  in  sede  di  consultazione  pubblica.  La soluzione  adottata  e'  basata  sulle  modalita' di interconnessione attualmente  oggetto  dei contratti di interconnessione e corrisponde alle  condizioni  tecnologiche  (a  commutazione  di  circuito)  oggi utilizzate nella fornitura di servizi erogati sulla banda bassa delle frequenze sul doppino in rame.
 D2.3. Cio' non esclude che le successive versioni del servizio WLR possano   recepire   nuove  modalita'  di  interconnessione  che  nel frattempo  sono  state concordate tra gli operatori, anche su impulso di   interventi   dell'Autorita',   ad   esempio,   in   merito  alla interconnessione  IP  e  all'interoperabilita'  per  la  fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol).
 
 4. Linee oggetto dell'Offerta WLR
 44.  L'Offerta  WLR  promuove  l'ingresso  di  nuovi operatori nei mercati   al   dettaglio  dell'accesso,  dove  i  consumatori  finali acquistano  servizi  forniti dalle imprese grazie alla disponibilita' di  collegamenti  fisici tra la sede del cliente e la rete telefonica pubblica.  L'individuazione  delle  linee  di  accesso  che rientrano nell'Offerta WLR e' oggetto del presente capitolo.
 45.  Telecom  Italia dovra' innanzitutto fornire le prestazioni di accesso che permettono agli operatori concorrenti di commercializzare ai  propri  clienti  finali  i  servizi  per  accedere  alle centrali telefoniche   fisse   di  Telecom  Italia.  Questa  funzionalita'  e' indispensabile  per  l'operatore WLR al fine di fornire sia i servizi di  comunicazione  vocale  sia  per  disporre  di servizi addizionali legati al servizio telefonico.
 Opzioni  regolamentari  e  posizioni degli operatori e valutazione dell'Autorita'
 46.  Telecom  Italia  fornisce  i servizi di accesso in postazione fissa  alla  rete  telefonica pubblica sulla base di un collegamento, usualmente in rame (c.d. doppino telefonico), che collega la sede del cliente finale a uno degli oltre 10.000 stadi di linea installati sul territorio nazionale.
 Tipologia delle linee di accesso
 47.  Le tipologie di accesso in rame disponibili ai clienti finali sono  due:  POTS  e ISDN. Le linee POTS (Plain Old Telephone Service) sono  attestate alla rete telefonica pubblica in tecnologia analogica che  fornisce  al  cliente  finale  un'interfaccia analogica in banda fonica  tra  300-3400  Hz. Le linee ISDN (Integrated Services Digital Network)  sono  attestate alla rete telefonica pubblica in tecnologia numerica  e  sono  caratterizzate  da  due  tipologie di servizio: a) accesso  base  (Basic  Rate Access - BRA) costituito da 2 canali a 64 Kbit/s + 1 canale a 16 Kbit/s per una capacita' totale di 144 Kbit/s; b)  accesso  primario  (Primary  Rate  Access - PRA) costituito da 30 canali a 64 Kbit/s + 1 canale a 64 Kbit/s per una capacita' totale di 1984 Kbit/s.
 48. Tali linee sono utilizzate per fornire i servizi di accesso in postazione  fissa  alla  rete  telefonica pubblica per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati (quali ad esempio i servizi  che  consentono  al  cliente  finale  di  collegarsi anche a Internet  nella  modalita' dial-up e di inviare/ricevere i facsimile, senza  alcuna  modifica della rete di telecomunicazione commutata). A tal  fine,  Telecom  Italia  sfrutta  unicamente  la  banda  bassa di frequenze  del  doppino  in rame (POTS o ISDN) e rimane inalterata la possibilita'  di utilizzazione della banda alta delle frequenze. Tali linee,  in  particolare le linee ISDN possono essere utilizzate anche per realizzare servizi di trasmissione dati, ad esempio come linee di back-up di collegamenti a banda larga.
 49.  Inoltre,  le linee POTS e ISDN insistono sulla rete locale di accesso  in  rame  di  Telecom Italia. La rete consiste di una catena impiantistica  definita  a  partire dalla borchia del cliente fino al permutatore  di  Telecom  Italia  e  include,  inter alia, la rete di distribuzione  primaria,  la  rete  di  distribuzione secondaria e il raccordo  di utente (ovvero il raccordo di abbonato, il distributore, la  tratta  della  rete secondaria, l'armadio ripartilinea, la tratta della rete primaria, il permutatore e gli elementi di rete siti nello stadio di linea - ad esempio le cartoline d'utente).
 50.  Gli  operatori  intervenuti  nel  corso dei lavori del tavolo tecnico concordano sull'individuazione, per la fornitura del servizio WLR,  delle  due  tipologie  di  accesso,  POTS e ISDN, nonche' nello specificare  che  il servizio WLR e' un'offerta all'ingrosso relativa alla  banda  bassa di frequenze del doppino in rame (POTS o ISDN) che collega il cliente finale allo stadio di linea di Telecom Italia.
 51. L'Autorita' condivide tale impostazione in quanto coerente con il      perimetro      merceologico      individuato      nell'ambito dell'identificazione  dei  mercati  rilevanti  (cfr.  il paragrafo 55 dell'Allegato  A  della  delibera  n.  33/06/CONS). Pertanto, ritiene congruo che Telecom Italia metta a disposizione le proprie linee POTS e  ISDN,  appartenenti  agli  stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale, al fine di fornire il servizio WLR.
 
 Stato della linea
 52.  La  richiesta  del servizio WLR da parte di un operatore puo' riguardare  una  linea  in  uso da parte di un cliente (linea attiva) oppure  una  linea  installata  ma  non  utilizzata  da un cliente al momento  dell'ordine  WLR  (linea  inattiva). In aggiunta ai due casi sopra  descritti,  l'operatore  WLR  potrebbe  chiedere una linea non ancora  installata,  almeno  su  una parte della catena impiantistica prevista  tra  la sede del cliente finale e il permutatore (linea non installata).
 53.   Gli   operatori   condividono  la  necessita'  di  includere nell'offerta  WLR le linee attive, ovvero le linee in uso da parte di un   cliente  finale.  Gli  operatori  hanno  condiviso  altresi'  di escludere le linee da installare, in analogia a quanto previsto nella fornitura dei servizi di accesso disaggregato. Per quanto riguarda le linee  non  attive,  gli  operatori  concorrenti  di  Telecom  Italia ritengono che esse devono essere incluse nell'offerta, mentre Telecom Italia  si  e' dichiarata disposta in linea di principio a verificare l'effettiva  possibilita'  di  definire  un  processo di provisioning specifico.
 54.  A  tal  proposito,  l'Autorita'  osserva che il perimetro del mercato  comprende  sia  le  linee  attive  sia  le linee non attive. Telecom  Italia  utilizza  le  linee  non attive per servire un nuovo cliente presso una sede in cui la linea e' installata ma non e' stato stipulato  il  contratto di abbonamento. Ne deriva che l'accesso alle linee  non  attive  e' indispensabile per garantire uguali condizioni concorrenziali  tra  Telecom  Italia  e gli operatori concorrenti. Si ritiene  pertanto  che  l'Offerta  WLR debba comprendere sia le linee attive   sia  le  linee  non  attive  e  consentira'  agli  operatori concorrenti di Telecom Italia di proporre una gamma di servizi almeno pari a quella di Telecom Italia.
 55.  Il caso  di  attivazione  su  linee  non installate merita un approfondimento.  Infatti,  tale  prestazione,  da  un  lato, conduce all'attivazione   di  un  nuovo  impianto  in  analogia  al  caso  di attivazione  di  linee  non  attive,  tuttavia, dall'altro lato, puo' implicare  la realizzazione di nuovi investimenti da parte di Telecom Italia.    Tali    investimenti   sono   remunerati   attraverso   la commercializzazione  delle  linee,  in  alcuni  casi  prevedendo  dei contributi  addizionali  in  capo  al cliente finale. L'inclusione di tali linee nell'Offerta WLR consente la replicabilita' delle offerte, praticate  da  Telecom Italia ai propri clienti finali, di servizi di accesso.
 
 Orientamenti dell'Autorita'
 56.  L'Autorita',  in  merito alle linee oggetto dell'Offerta WLR, esprime i seguenti orientamenti:
 a) Le  tipologie  di  accesso disponibili al servizio WLR sono le linee  POTS  e  ISDN  appartenenti  agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia;
 b) l'Offerta  WLR  e' caratterizzata come un'offerta all'ingrosso relativa alla banda bassa delle frequenze del doppino in rame (POTS o ISDN)  che  collega il cliente finale allo stadio di linea di Telecom Italia;
 c) l'Offerta  WLR  e' compatibile con un'utilizzazione simultanea da  parte  di  Telecom  Italia oppure dell'operatore WLR oppure di un operatore  terzo  della  banda alta delle frequenze dell'accesso WLR, secondo  le  modalita'  previste  dalla  regolamentazione  vigente in materia di servizi a banda larga;
 d) l'offerta del servizio WLR comprende i collegamenti in rame in cui  la  coppia e' attiva oppure e' da predisporre su risorse di rete di  distribuzione  disponibili  o  da realizzare per la fornitura del servizio  agli  operatori.  L'offerta  WLR  consente  il  Gruppo  con Numerazione Ridotta (GNR).
 
 3.  Si  condividono gli orientamenti dell'Autorita' espressi in
 merito alle linee oggetto dell'Offerta WLR?
 
 Osservazioni degli operatori
 
 D3.1.  BT  Albacom,  Tele2,  Tiscali,  Fastweb  e  Welcome  Italia condividono   l'orientamento  espresso  dall'Autorita'  in  relazione all'ambito  oggettivo  dell'Offerta WLR e in particolare approvano la proposta  di  includere  nell'Offerta WLR non solo le linee attive ma anche le linee non attive e le linee non installate.
 D3.2.   Al   contrario,  Telecom  Italia  ritiene  illegittima  ed immotivata  la  previsione  di  includere  le  linee  non  installate nell'offerta  WLR,  mentre  ritiene necessario non includere le linee non  attive  nell'offerta  WLR.  In  subordine,  qualora quest'ultima tipologia  di  linee  fosse  inclusa  nell'Offerta,  TI  ritiene  che dovrebbe  essere  riconosciuto  il  medesimo contributo versato dalla propria   clientela   retail  e  pertanto  andrebbero  modificate  le condizioni  riportate  nell'ultima  colonna  dell'allegato  B2  della delibera  n.  482/06/CONS.  D3.3. In particolare, Telecom Italia, con riferimento  alla  previsione  di  includere  le linee non installate nell'offerta WLR, osserva principalmente che: (i) la regolamentazione sull'accesso  disaggregato  (dal  2000  ad oggi) non ha mai imposto a Telecom  Italia l'obbligo di realizzare ad hoc una tratta di rete per fornire  l'ULL;  (ii)  l'obbligo di fornire il servizio telefonico di base  alla  clientela  (il  c.d. servizio universale) e', al momento, vigente  solo  per Telecom Italia (v. art. 58, comma 3, del Codice) e pertanto  dovrebbe  essere  ridiscusso,  ad  esempio, nell'ambito del procedimento  di individuazione dei soggetti obbligati alla fornitura del servizio universale; (iii) non e' in sede di regolamentazione dei mercati  1  e 2 e di individuazione dei rispettivi rimedi che possono essere  surrettiziamente  previsti obblighi di installazione di nuove linee.
 
 Valutazioni dell 'Autorita'
 
 D3.4.  L'Autorita',  in  relazione  all'inclusione delle linee non installate nell'Offerta WLR, osserva quanto segue.
 D3.5. Sebbene l'inclusione di tali linee nell'offerta WLR consente la  replicabilita'  delle  offerte,  praticate  da  Telecom Italia ai propri  clienti  finali,  di  servizi  di  accesso, non si ritiene di imporre tale onere in capo a Telecom Italia atteso che i vantaggi per gli  operatori  non sarebbero tali da rendere tale imposizione equa e proporzionale.
 D3.6. Per quanto riguarda la richiesta di Telecom Italia in merito alle  linee  installate  ma  non  utilizzate (linea non attiva) da un cliente  al momento dell'ordine WLR, e in particolare la richiesta di applicare  il  prezzo  praticato  alla propria clientela retail senza riconoscere  all'operatore WLR lo sconto del 12%, l'Autorita' ritiene congruo  mantenere l'orientamento espresso in consultazione pubblica. Infatti,  l'attivazione  del  WLR  su  linea  non  attiva implica che l'operatore  WLR  svolgera'  delle  attivita', al fine di attivare la linea  al  cliente finale, che rappresenteranno dei costi evitati per Telecom  Italia.  Ad  esempio,  gli  operatori  svolgeranno attivita' pubblicitarie con lo scopo di invitare clienti che non hanno la linea telefonica a sottoscrivere il prodotto.
 
 5. Modalita' di gestione delle chiamate originate da abbonati WLR
 57. L'Offerta WLR deve, in generale, permettere agli operatori che ne beneficiano di gestire integralmente i bisogni telefonici dei loro clienti.  A questo fine, Telecom Italia dovra' fornire le prestazioni di accesso e di interconnessione necessarie alla commercializzazione, da   parte   dell'operatore  WLR,  dell'insieme  dei  servizi  vocali all'abbonato  WLR. Pertanto, il servizio WLR deve essere declinato in relazione  alle  modalita'  di  gestione delle chiamate originate dal cliente  finale.  In particolare, il servizio WLR puo' essere fornito da  Telecom  Italia ad un operatore separatamente o congiuntamente al servizio  di  raccolta  delle  chiamate  effettuate dal cliente (c.d. single  billing). Quest'ultima e' realizzabile prevedendo che Telecom Italia  offra  all'operatore  WLR  il  servizio WLR congiuntamente al servizio di raccolta. In questo caso, devono essere specificate quali comunicazioni   sono   instradate  dall'operatore  di  accesso  verso l'operatore  WLR  e  quali  comunicazioni  sono  gestite direttamente dall'operatore d'accesso.
 Opzioni  regolamentari,  posizioni  degli  operatori e valutazioni dell'Autorita'
 58.  Telecom Italia, nella proposta di "offerta di riferimento per la  fornitura  del  servizio WLR" presentata all'Autorita' il 3 marzo u.s. ai sensi dell'art. 21, comma 1, della delibera n. 33/06/CONS, ha previsto  la fornitura del servizio WLR congiuntamente al servizio di raccolta  delle  chiamate  effettuate  dal cliente. Tale soluzione e' stata  condivisa  da  tutti  gli  operatori intervenuti ai lavori del tavolo  tecnico  ed e' in linea con le modalita' di funzionamento del servizio WLR definite negli altri paesi europei.
 59.   Di   conseguenza,   l'Autorita'   considera  giustificato  e proporzionato  imporre a Telecom Italia di consentire, nel quadro del WLR,  la pre-selezione dell'operatore WLR da parte dell'abbonato WLR. Questo  servizio  permette  all'Operatore  WLR  di  trasportare sulla propria  rete  le  chiamate effettuate dall'abbonato WLR che desidera fruire  dei  servizi di traffico commutato offerti dall'Operatore WLR interconnesso,  per  raggiungere  altri  abbonati  di  Telecom Italia ovvero  abbonati di un altro Operatore, nazionale o estero. Tuttavia, l'adozione di questa soluzione richiede ulteriori specificazioni.
 Comunicazioni gestite dall'operatore WLR
 60.  Le  chiamate effettuate dal cliente che usufruisce di servizi in  WLR  possono essere instradate a destinazione da Telecom Italia o dall'operatore  in  WLR.  Di conseguenza, il servizio WLR puo' essere configurato  in  diversi  modi.  Il  tavolo tecnico si e' concentrato sulle seguenti modalita':
 - WLR  full,  dove  la  totalita'  delle  chiamate  originate dal cliente WLR (schematicamente, dirette verso numerazioni geografiche e non  geografiche)  e'  instradata  all'operatore  che ha acquisito la linea  in  WLR,  che  ne  provvede  alla  gestione  e a instradarle a destinazione;
 - WLR light, dove le chiamate originate dal cliente WLR e dirette verso  numerazioni  geografiche  e  in decade 3 sono instradate sulla rete  dell'operatore  WLR  secondo  le  condizioni tecnico-economiche previste  per  il  servizio di CPS (profilo b); le chiamate originate dal  cliente WLR e dirette verso numerazioni non geografiche (escluse quelle  riservate  ai  servizi  mobili)  sono instradate e gestite da Telecom Italia, la quale comunque fattura tale traffico all'operatore WLR, in modo da assicurare la bolletta unica al cliente.
 
 61.   Telecom   Italia   e  la  quasi  totalita'  degli  operatori concorrenti  riconoscono che la soluzione WLR full e' piu' efficiente nella  gestione delle chiamate originate dall'abbonato WLR (in quanto il  traffico  originato  dal cliente finale sarebbe instradato sempre verso  l'operatore  WLR) e presenta vantaggi nella gestione di alcuni servizi   (in   quanto  l'operatore  WLR  avrebbe  modo  di  gestire, autonomamente e senza attivare flussi informativi con Telecom Italia, diversi  servizi quali ad esempio il controllo del traffico diretto a numerazioni  non geografiche - e quindi il servizio anti-frode - e il blocco  del  traffico  uscente), oltre ad evitare che ci debba essere una  fatturazione "a cascata" per le chiamate instradate direttamente da  Telecom  Italia  verso  la  rete di destinazione. Pertanto, molti operatori  sostengono  l'introduzione del WLR full. Un solo operatore ha espresso la propria preferenza per la soluzione WLR light.
 62.  L'Autorita',  nel  prendere atto che la soluzione WLR full e' largamente  preferita dagli operatori che hanno partecipato ai lavori del  tavolo  tecnico, osserva altresi' che a sostegno di tale scelta, concorrono  motivazioni legate ai tempi e ai costi di implementazione delle  diverse  opzioni  (full  e  light),  nonche' l'opportunita' di evitare duplicazioni negli investimenti degli operatori.
 63.  In  particolare,  la  realizzazione  dell'ipotesi  WLR full e dell'ipotesi  WLR light, in cui viene prevista la disabilitazione dei servizi  di  CS/CPS,  richiedono tempi e costi equivalenti, in quanto Telecom  Italia  deve intervenire sugli oltre 770 autocommutatori che costituiscono   la   propria  rete.  Peraltro,  l'introduzione  della soluzione  WLR  light  incontra  difficolta'  indipendentemente dalla previsione  di  disabilitare  i  servizi  CS/CPS  sulle linee in WLR. Infatti,  nel  caso  in cui un cliente non desideri avere un rapporto contrattuale   con   Telecom  Italia,  sarebbero  comunque  necessari sviluppi   software  sui  citati  770  autocommutatori  per  bloccare l'accesso   alla   CS   di   Telecom   Italia   (codice  1033).  Cio' implicherebbe,  di  fatto, la necessita' di prevedere il mantenimento di  un  rapporto contrattuale tra l'abbonato WLR e Telecom Italia, in contrasto   con  gli  obiettivi  perseguiti  con  l'introduzione  del servizio.
 64. Peraltro, il tavolo tecnico ha confrontato le due soluzioni in base   a   quanto   disciplinato   nel  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni  n.  145/2006  concernente  il  "regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo", pubblicato il 10 aprile 2006. I  partecipanti  ai lavori del tavolo tecnico concordano nel ritenere che  l'implementazione  della  soluzione  tecnica  WLR  full agevola, rispetto  alla  soluzione  WLR  light,  l'adempimento  degli obblighi previsti  nel  decreto  ministeriale  145/06;  invece,  qualora fosse realizzata   la   soluzione   tecnica   WLR   light,  le  imprese  di telecomunicazioni  dovrebbero  prevedere  importanti e onerosi flussi informativi   per   adempiere   al  regolamentazione  sui  servizi  a sovrapprezzo.
 65.  Pertanto,  l'Autorita',  considerato che i costi e i tempi di realizzazione   delle   soluzioni   WLR   full   e   WLR  light  sono sostanzialmente  equivalenti  e  che  la  soluzione  WLR full e' piu' efficiente  nella gestione delle chiamate originate dall'abbonato WLR e  presenta  vantaggi  nella  gestione  di  alcuni  servizi,  ritiene preferibile la realizzazione della soluzione WLR full.
 Comunicazioni  dirette  a  numeri di emergenza e a numerazioni non aperte dal PNN
 66.  L'Autorita'  deve  specificare  in  dettaglio quali siano gli archi  di  numerazione che devono essere instradati verso l'operatore WLR  e,  in  modo  particolare,  le  modalita' di instradamento delle chiamate  dirette  verso  i  numeri di emergenza e numerazioni che il piano  nazionale  della  numerazione  (di  seguito PNN) non ha ancora aperto (e.g. le decadi 2, 6 e 9).
 67.  La  maggioranza  degli operatori specifica che Telecom Italia dovrebbe  instradare  verso  l'operatore  WLR  le  chiamate dirette a numeri in decade da 0 a 9, nessuna esclusa. Sul punto, Telecom Italia ritiene  che  dovrebbe  instradare  verso  l'operatore  WLR  solo  le chiamate dirette verso numerazioni attive (ovvero dovrebbe instradare a  destinazione  le  chiamate  originate  dall'abbonato WLR e dirette verso  le  numerazioni in decade 2, 6 e 9). Alcuni operatori (Telecom Italia  e  Eutelia)  ritengono  che,  nella soluzione WLR full, debba essere  specificato  che  tutti gli operatori sono tenuti a garantire l'accessibilita'  a tutti i numeri del piano nazionale di numerazione agli  utenti  finali  (inclusi i numeri non geografici attribuiti sul territorio  nazionale), mentre gli altri operatori ritengono che tale obbligo non sia previsto dalla vigente regolamentazione.
 68.  L'Autorita'  osserva  che per quanto concerne l'instradamento del  traffico  diretto a decadi non assegnate dal PNN, va considerato che qualora Telecom Italia mantenesse la gestione e l'instradamento a destinazione  di  tali  chiamate,  si avrebbe la necessita' di creare delle  informative "neutre" per gli abbonati WLR (ovvero il messaggio registrato  non  dovrebbe  riportare  alcun riferimento commerciale); inoltre,  qualora  in  futuro  l'Autorita'  decidesse di aprire nuove decadi,  sarebbe necessario sostenere ulteriori costi per la modifica dei   software  di  centrale  per  consentire  l'instradamento  verso l'operatore WLR.
 69. Relativamente all'instradamento del traffico diretto ai numeri di emergenza, la soluzione in base alla quale Telecom Italia instrada direttamente  a  destinazione  le chiamate fornisce maggiori garanzie all'utenza e, in particolare, una maggiore affidabilita' del servizio in  quanto  e' coinvolta una sola rete. Peraltro, l'Autorita' osserva che  l'esclusione  delle  chiamate dirette a numerazioni di emergenza risponde,  oltre  che a ragioni quali l'affidabilita' e la sicurezza, alla  necessita'  di assicurare la possibilita' di una localizzazione piu'  precisa  dell'utente  chiamante e quindi in definitiva a tutela della clientela.
 Servizi di CS/CPS
 70.   L'Autorita'   deve  valutare  se,  nel  momento  in  cui  il consumatore  finale  e'  servito  da  un  operatore  che acquista nel mercato  all'ingrosso  il  servizio WLR, debba essergli consentita la possibilita'  di selezionare di volta in volta (carrier selection) un diverso  operatore  per  acquistare  i  servizi di traffico oppure la possibilita'  di  pre-selezionare (carrier preselection) in modalita' permanente un diverso operatore per acquistare i servizi di traffico.
 71.  Telecom  Italia  ritiene  che  debba  essere  consentita,  in analogia  a  quanto  oggi  previsto per i proprio clienti, mentre gli operatori  concorrenti  ritengono che debba essere possibile negarla, in analogia a quanto accade ai clienti in modalita' ULL, in quanto il rapporto  commerciale  e'  con  un  operatore che non ha l'obbligo di offrire a terzi servizi di CS/CPS.
 72.  La disponibilita' dei servizi di CS per i clienti serviti con una  linea  acquisita  dall'OLO  in  modalita'  WLR  ha  implicazioni economiche  e  regolamentari. Dal punto di vista economico, il blocco del  servizio di CS costituisce una garanzia per l'operatore WLR, che si   assicura   il   controllo   dell'intero  traffico  generato  dal cliente.(2)  L'indisponibilita' dei servizi di CS/CPS sulle linee WLR e'  peraltro  coerente con l'obiettivo di assicurare la c.d. bolletta unica  al  cliente  finale.  D'altra  parte,  se i servizi di accesso indiretto  fossero  abilitati  sulla linea in WLR, cio' comporterebbe che il cliente finale avrebbe la possibilita' di acquistare i servizi di traffico telefonico da operatori diversi da quello di accesso, con ridotti  costi  di  transazione e switching cost.(3) Peraltro, appare comunque  utile  lasciare l'opportunita' all'operatore WLR di offrire alla propria clientela di usufruire di un servizio di CS.
 .in 10;  2) In  realta',  in  quest'ottica,  la necessita' di tale misura  andrebbe  valutata  congiuntamente  alle modalita' di pricing adottate  dall'operatore.  Infatti, se l'operatore offrisse un bundle di  servizi  (ad  esempio,  accesso  e  chiamate  locali  e nazionali illimitate  per  un  unico prezzo) in analogia a quanto avviene per i clienti  in  ULL,  il  cliente  finale  potrebbe  aveve convenienza a utilizzare  il  servizio  di  CS  solo per le chiamate internazionali (avendo gia' pagato l'intero traffico locale e nazionale).
 3) Inoltre,  in  un  sistema  in  cui  il WLR costituisce un passo intermedio  verso l'ULL, la disponibilita' dei servizi CS/CPS per gli abbonati   WLR   costituisce,   ceteris   paribus,   un  disincentivo all'acquisto di servizi di accesso forniti dagli operatori sulla base di   un   contratto   ULL:  infatti,  il  cliente  finale  perderebbe l'oppostunita'  di (pre)selezionare un altro operatore per effettuare comunicazioni.
 
 73.  Dal punto di vista regolamentare, l'articolo 69, commi 1 e 2, del  Codice  disciplina  le  modalita' di imposizione dell'obbligo di selezione  e preselezione del vettore. Pertanto, va tenuto in massima considerazione,  per ragioni di coerenza normativa, il vigente quadro regolamentare  in  materia.  Telecom  Italia e' obbligata a fornire i servizi  di  CPS  e di CS esclusivamente ai propri abbonati in quanto operatore  che  detiene  un  significativo  potere  di  mercato nella fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa   e  relativa  utilizzazione;  tale  obbligo  non  grava  sugli operatori  che  acquisiscono  la linea in modalita' WLR i cui clienti non sono piu' abbonati di Telecom Italia.
 74.    Per    quanto   riguarda   la   necessita'   di   garantire l'accessibilita' di tutti i numeri del piano nazionale di numerazione agli  utenti  finali  (inclusi i numeri non geografici attribuiti sul territorio  nazionale), si osserva che la delibera n. 11/06/CIR, art. 3,  comma  2 sancisce che "l'autorizzazione generale per la fornitura di  "servizi  telefonici accessibili al pubblico" ... e' assoggettata al rispetto delle condizioni elencate nella parte A dell'allegato n.1 del  Codice",  in  cui  al  punto 4, e' previsto che l'operatore deve "garantire   l'accessibilita'  dei  numeri  del  piano  nazionale  di numerazione per l'utente finale ...".
 Valorizzazione dei servizi di raccolta delle comunicazioni
 75.  L'introduzione  del  servizio WLR definito come l'insieme dei servizi  di accesso e dei servizi di raccolta delle chiamate richiede che   vengano   specificate   le   condizioni   economiche   relative all'instradamento del traffico verso l'operatore WLR.
 76.  Attualmente Telecom Italia e' tenuta a definire annualmente - e   pubblicare   nell'offerta   di   riferimento  per  i  servizi  di interconnessione  -  le  condizioni  economiche  di  interconnessione relative  al  servizio  di  raccolta  per le comunicazioni in carrier selection  e in carrier pre-selection. Tali valori sono articolati in funzione  (i)  del  punto  di  origine della comunicazione (ovvero da abbonati  di  Telecom  Italia  o da apparati di telefonia pubblica) e (ii)  del  punto di interconnessione in cui l'Operatore interconnesso prende  in consegna la comunicazione (ovvero a livello di SGU, di SGU distrettuale,  di SGT e di doppio SGT). Tali valori vengono applicati per    le    seguenti    tipologie    di    comunicazioni:   traffico interdistrettuale  geografico;  traffico verso indicativi per servizi di  comunicazioni  mobili  e  satellitari;  traffico per l'accesso ai servizi   interni   di  rete  forniti  dall'Operatore  interconnesso; traffico  internazionale;  traffico  distrettuale. Dal momento che le funzioni  di  rete  svolte  da  Telecom  Italia  per la fornitura del "servizio di raccolta in carrier selection easy access" e in "carrier selection   equal   access   modalita'   di   preselezione   (carrier preselection)" sono analoghe a quelle svolte nell'ambito del servizio WLR,  si  ritiene congruo prevedere che il servizio di raccolta delle chiamate  originate  da  abbonati  WLR  venga valorizzato, da Telecom Italia  all'operatore  WLR,  secondo  "le  condizioni  economiche  di interconnessione  per  la  raccolta  delle  comunicazioni  in carrier selection da abbonati Telecom Italia" (per l'anno corrente pubblicate nella tabella 5 dell'OIR 2006).
 77. Peraltro, "le condizioni economiche di interconnessione per la raccolta delle comunicazioni in carrier selection da abbonati Telecom Italia"  possono  essere  utilizzate  anche  per la valorizzazione di quelle  tipologie  di  chiamate che sono instradate da Telecom Italia verso  la  rete dell'operatore WLR e che non rientrano nei servizi di raccolta  in  modalita' CS/CPS, vale a dire le chiamate dirette verso numerazioni  non  geografiche.  Infatti,  la  raccolta delle chiamate verso qualsiasi numerazione, geografica o non geografica, implica per Telecom  Italia  lo  svolgimento  delle  medesime  funzioni.  L'unica differenziazione  nel  trattamento  delle chiamate operata da Telecom Italia  e'  relativa  alla  identificazione e gestione delle chiamate d'emergenza,   tutte  le  altre  chiamate  devono  essere  consegnate all'operatore WLR senza alcuna ulteriore analisi.
 78.  In conclusione,  i servizi di raccolta delle chiamate forniti da  Telecom  Italia  all'operatore  WLR al fine di servire il proprio abbonato  WLR  possono  essere  valorizzati  secondo  le  "condizioni economiche  di  interconnessione" vigenti, al momento della fornitura del  servizio  di  raccolta,  "per la raccolta delle comunicazioni in carrier selection da abbonati Telecom Italia".
 
 Orientamenti dell'Autorita'
 
 79.  L'Autorita',  in  merito  alle  modalita'  di  gestione delle chiamate originate da abbonati WLR, esprime i seguenti orientamenti:
 a) Telecom  Italia  deve  predisporre  ai  sensi  della  delibera 33/06/CONS  un'Offerta  WLR  in  cui  tutto il traffico originato dal cliente  finale e diretto a numeri di qualsiasi decade da 0 a 9 - con esclusione  delle sole chiamate dirette alle numerazioni di emergenza -  e'  instradato  a  terminazione  tramite l'operatore WLR. Tutte le chiamate,  escluse  quelle  dirette  a  numeri  di emergenza, vengono consegnate da Telecom Italia all'operatore WLR senza alcuna ulteriore analisi;
 b) L'Offerta  WLR  di Telecom Italia prevedra' la disabilitazione della  fornitura  dei  servizi  di  CS/CPS  sulla linea oggetto della transazione,  nonche' le procedure atte all'interruzione del rapporto contrattuale  tra Telecom Italia e il cliente finale che acquisisce i servizi  di accesso attraverso l'operatore WLR. L'operatore WLR ha la facolta'  di  offrire  alla  propria  clientela il servizio di CS/CPS sulle linee acquisite in WLR.
 c) I servizi di raccolta delle chiamate forniti da Telecom Italia all'operatore  WLR  al  fine  di servire il proprio abbonato WLR sono valorizzati  secondo  le  "condizioni economiche di interconnessione" vigenti,  al  momento  della fornitura del servizio, "per la raccolta delle comunicazioni in carrier selection da abbonati Telecom Italia", indistintamente   dalla   tipologia   di   numerazione.  Le  chiamate instradate  verso  l'operatore  WLR e non andate a buon fine (tra cui quelle  dirette  a  numerazioni  non  esistenti  a  cui  e' associata opportuna  fonia  dall'operatore  WLR) nonche' le chiamate dirette ai numeri  di  emergenza  (gestite  e instradate direttamente da Telecom Italia)  non  sono valorizzate, nel rispetto del principio di parita' di trattamento interna-esterna;
 d) Gli  operatori sono tenuti, in quanto soggetti autorizzati per la fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico e ai sensi della   delibera   n.   11/06/CIR,   a   garantire   al   cliente  la raggiungibilita'  di  tutte  le  numerazioni del piano nazionale e la fruizione  di  tutti  i  servizi  forniti  su  NNG,  qualunque sia il titolare della numerazione.
 
 4.  Si  condividono gli orientamenti dell'Autorita' espressi in
 merito  alle  modalita'  di  gestione  delle chiamate originate da
 abbonati WLR?
 
 Osservazioni degli operatori
 
 D4.1.  Gli  operatori  intervenuti in risposta della consultazione pubblica   condividono  in  linea  generale  l'orientamento  espresso dall'Autorita'  in  merito  alle modalita' di gestione delle chiamate originate  da  abbonati  WLR. Tuttavia, gli operatori hanno sollevato alcune perplessita' su alcuni punti specifici.
 D4.2.  Tele2, considerati i tempi di introduzione del servizio WLR secondo  la  modalita'  c.d.  WLR  full,  riterrebbe opportuno che il servizio WLR venisse messo a disposizione degli operatori alternativi gia'  nei  primi  mesi  del  2007.  Pertanto,  al fine di velocizzare l'introduzione  del  servizio e promuovere la concorrenza nei mercati dell'accesso  fin  dai  prossimi  mesi,  Tele2 chiede che l'Autorita' imponga  a  Telecom  Italia  la  commercializzazione  della soluzione tecnica  c.d.  WLR  light,  declinata  sulla  falsariga  dell'offerta Virtual  ULL  attualmente  praticata  dalla  medesima  societa'. Tale soluzione  consentirebbe agli operatori concorrenti di Telecom Italia di  proporre  sul  mercato offerte al pubblico relative ai servizi di accesso  in  attesa  dell'implementazione del servizio WLR secondo la soluzione c.d. WLR full.
 D4.3.  In relazione all'accessibilita' da parte dei clienti WLR ai servizi forniti su NNG, molti operatori ritengono che, fermo restando quanto    previsto   dalla   normativa   in   vigore   in   relazione all'accessibilita' dei numeri del piano nazionale di numerazione, non sia  definito  alcun  obbligo  specifico  in  capo agli operatori non notificati  come  dominanti  nel  mercato della raccolta. Cio' detto, considerata  la  particolare  natura dei servizi forniti per mezzo di tale  tipologia  di numerazioni, piuttosto che un obbligo, l'apertura delle  stesse dovrebbe essere considerata come una scelta commerciale dell'OLO,  basata  oltre  che  sulle  esigenze  del proprio target di clientela  retail  anche  sul  risultato  ottenuto in fase di stipula degli  accordi  commerciali  che  regolarizzano  i compensi economici delle   parti.   Pertanto,  alcuni  operatori  ritengono  che  quanto affermato  dall'Autorita'  nel  par.  79,  lett. d) vada oltre quanto previsto dall'Autorita' nella delibera n. 11/06/CIR e dal legislatore nell'allegato 1 del Codice e pertanto non sia condivisibile.
 D4.4.  Sempre con riferimento all'accesso da parte dei clienti WLR ai  servizi  forniti  su  NNG,  alcuni operatori sottolineano che gli operatori  WLR  dovrebbero  garantire  agli  utenti  finali,  in modo tempestivo ed efficiente, il monitoraggio del traffico (c.d. traffico anomalo)  originato  dalla  propria linea telefonica. Tale previsione tutelerebbe  sia il cliente finale sia i service provider titolari di numerazioni  non  geografiche.  Questi ultimi, infatti, in assenza di adeguati  sistemi  di monitoraggio del traffico, vedrebbero aumentato il  rischio  di  non avere corrisposti i pagamenti relativi ad alcuni servizi erogati.
 D4.5.  Fastweb  ritiene  necessari  dei chiarimenti sul tema delle modalita'  d'interconnessione TI-OLO per chiamate WLR (routing number dedicato,  per  esempio).  Inoltre,  in merito al comma 79, lett. a), riterrebbe  opportuno  che  venisse specificato che Telecom Italia e' tenuta  ad  implementare  sulle  sue  centrali  anche  le  azioni  di attivazione  e  disattivazione  dei  servizi telefonici supplementari comandate:
 1. da  opportune  selezioni  di  servizio (manovre a stimolo) con cifre extradecadiche per utenza POTS e/o ISDN;
 2. da manovre funzionali per servizi ISDN.
 
 D4.6.  A  tale  riguardo,  Fastweb e altri operatori ritengono che Telecom  Italia dovrebbe trasmettere all'operatore WLR tutto cio' che e'  selezionato  dal  cliente, la quale puo' anche essere relativa ai tasti "*" e "#", come accade ad esempio nel caso di alcuni comandi.
 D4.7. Telecom Italia, in relazione alla valorizzazione dei servizi di raccolta delle chiamate destinate ai numeri d'emergenza, evidenzia che   l'Autorita'  dovrebbe  tener  conto  dei  costi  sostenuti  per l'instradamento  e  la  gestione  di  tali  chiamate  consentendo  la remunerazione  di tali prestazioni da OLO a Telecom Italia secondo le condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento approvata dall'Autorita'.  Telecom  Italia  ribadisce, altresi', che il cliente finale  in  WLR dovrebbe aver la possibilita' di beneficiare della CS di tutti gli operatori.
 
 Valutazione dell'Autorita'
 
 D4.8.  Nel corso dei lavori del tavolo tecnico sono emersi diversi problemi   tecnici   per   la  realizzazione  di  soluzioni  tecniche differenti  da quella definita in questa sede, in particolare, per la soluzione  c.d.  WLR light. Peraltro, l'Autorita', insieme alla quasi totalita'  degli operatori che hanno partecipato ai lavori del tavolo tecnico,  ritiene  che  la  soluzione  c.d.  WLR full sia, tra quelle esaminate, la piu' efficiente nella gestione delle chiamate originate dall'abbonato  WLR  e  la  piu'  vantaggiosa nella gestione di alcuni servizi.   Pertanto,   l'Autorita',   considerata  anche  l'oggettiva complessita'  del  processo di introduzione del servizio WLR, ritiene opportuno   concentrare   gli   sforzi  e  le  risorse  dei  soggetti interessati  all'introduzione  del  servizio  WLR sulla realizzazione della  soluzione c.d. WLR full. Nulla osta comunque agli operatori di stipulare  un accordo per una soluzione transitoria, quale ad esempio l'offerta  "Virtual ULL". In tal caso, l'Autorita' precisa fin da ora che  tale  accordo  non  rappresenterebbe titolo per Telecom Italia a commercializzare  offerte congiunte ai sensi dell'art. 20 (condizioni attuative per l'implementazione dell'obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti) della delibera n. 33/06/CONS.
 D4.9.  Con riferimento all'accessibilita' da parte dei clienti WLR ai  servizi  forniti su NNG, l'Autorita' nei paragrafi n. 74 e n. 79, lett. d), ha richiamato quanto disposto nella delibera n. 11/06/CIR e nella  parte  A,  punto  4, dell'Allegato 1 del Codice. Tali norme si applicano  agli  operatori titolari di un'autorizzazione generale per la   fornitura  di  "servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico", indipendentemente  dalla  detenzione  di  un potere di mercato, e non derivano  da  specifiche  analisi  di mercato. Pertanto, l'Autorita', come  espressamente specificato nel paragrafo 74, in questa sede puo' limitarsi   a   osservare   e   richiamare  -  senza  fornire  alcuna interpretazione  - la normativa in vigore in materia di accesso degli utenti finali ai numeri del piano nazionale di numerazione.
 D4.10.Con  riferimento all'erogazione del servizio di monitoraggio del  c.d.  traffico  anomalo, l'Autorita' richiama l'art. 6 (Consumi) dell'allegato A alla delibera n. 179/03/CSP:
 1. "Gli  organismi di telecomunicazioni forniscono agli abbonati, a  richiesta  e  senza  aggravio  di spesa almeno uno strumento o una modalita'  che  consenta  di  limitare  o  controllare il livello dei consumi derivanti dall'uso del servizio oggetto del contratto;
 2. E' fatta salva la facolta' dell'organismo di telecomunicazioni di  prevedere strumenti di autotutela in caso di traffico anomalo, in particolare  per  i  casi  di possibile uso fraudolento del servizio, quali l'avviso dell'abbonato o l'invio di fatture anticipate rispetto all'ordinaria cadenza di fatturazione".
 
 D4.11.  In relazione  alla  valorizzazione dei servizi di raccolta delle  chiamate  destinate  ai  numeri  d'emergenza,  l'Autorita'  ha previsto  che  questa  tipologia  di  chiamate  non siano valorizzate all'operatore   WLR   nel   rispetto  del  principio  di  parita'  di trattamento  interna-esterna:  infatti,  tali  servizi sono offerti a titolo  gratuito ai clienti di Telecom Italia. Peraltro, l'Autorita', in  altra  sede,  ha rilevato che Telecom Italia non ha mai richiesto che  tali costi siano finanziati attraverso il fondo ed il meccanismo di  ripartizione  del  servizio  universale  e,  in generale, che non risultano chiare le modalita' di finanziamento di detti servizi. Cio' considerato,  l'Autorita'  conferma la previsione per cui l'operatore WLR  non  debba alcuna remunerazione a Telecom Italia per il servizio che  quest'ultima  deve  fornire  all'abbonato  WLR  per l'accesso ai servizi tramite le numerazioni per servizi di emergenza.
 D4.12.Per  quanto  riguarda i chiarimenti in merito alle modalita' d'interconnessione  TI-OLO per chiamate WLR (routing number dedicato, per  esempio)  e  le  precisazioni  in  merito al comma 79, lett. a), richiesti   da   Wind,   l'Autorita'   ritiene  che,  ai  fini  della realizzazione  dei  servizi, Telecom Italia dovra' implementare sulle centrali  anche le azioni di attivazione e disattivazione dei servizi telefonici supplementari comandate:
 1. da  opportune  selezioni  di  servizio (manovre a stimolo) con cifre extradecadiche per utenza POTS e/o ISDN;
 2. da manovre funzionali per servizi ISDN.
 
 D4.13.Le  modalita' tecniche per la notifica all'operatore WLR dei suddetti  comandi  richiesti  dal  cliente  (e  la  realizzazione dei servizi)  saranno  stabilite  tra  gli  operatori  e  auspicabilmente inserite nelle specifiche tecniche del Ministero delle comunicazioni.
 
 6. Servizi inclusi nell'offerta WLR
 80.  La  commercializzazione  effettiva  di  un'offerta di servizi telefonici  sui mercati al dettaglio richiede che il fornitore eroghi numerosi  servizi e disponga di elementi aggiuntivi complementari per la gestione dell'abbonato.
 81.  La  delibera  n.  33/06/CONS prevede, all'art. 1, comma 1, le seguenti categorie di servizi inerenti al sistema WLR:
 lett. d) "Wholesale Line Rental" (di seguito WLR), il servizio di rivendita del canone all'ingrosso;
 lett. e)  "servizi  accessori"  al  WLR,  i servizi connessi alla commercializzazione dello stesso.
 
 82.  Telecom  Italia  e' soggetta all'obbligo di offrire, ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  della delibera, il servizio WLR e i servizi accessori al WLR.
 83.  Al fine di individuare puntualmente il perimetro dell'Offerta WLR,  e'  necessario  determinare  l'insieme  delle  prestazioni  che rientrano   nel   sistema  WLR  (oggetto  del  presente  capitolo)  e successivamente   indicare   le  prestazioni  che  compongono  i  due sottoinsiemi,  ovvero  il  servizio Wholesale Line Rental e i servizi accessori al WLR (oggetto del prossimo capitolo).
 Opzioni  regolamentari,  posizioni  degli  operatori e valutazioni dell'Autorita'
 84.Nell'ambito  dei lavori del tavolo tecnico sono stati esaminati i  criteri che possono essere utilizzati per individuare puntualmente le  prestazioni incluse nel sistema WLR. I criteri a disposizione per individuare  le  singole  prestazioni  incluse  nel  sistema WLR sono diversi.
 85.  Un  primo criterio e' dato dalla diverse modalita' di pricing che  permettono  di  distinguere  le  prestazioni  erogate da Telecom Italia  in due categorie: servizi compresi nel noleggio mensile della linea  (ovvero  i  servizi  che sono corrisposti da Telecom Italia al cliente  finale  dietro  il  pagamento  del canone); servizi che sono valorizzati a consumo e/o con una quota fissa.
 86.  Un  secondo  criterio e' dato dalla possibilita' di replicare tecnicamente le prestazioni da parte dell'operatore acquirente, anche considerato  che  (i)  il  WLR e' uno strumento offerto all'operatore acquirente  per competere con Telecom Italia nei mercati dell'accesso alla  rete  telefonica pubblica e (ii) uno degli obiettivi perseguiti con l'introduzione del servizio WLR e' quello di rendere effettiva la concorrenza  nel  mercato e realizzare un level playing field (ovvero pari  opportunita'  di  partenza), mettendo gli operatori concorrenti nelle  condizioni  di  realizzare  quei servizi che Telecom Italia ha sviluppato  in  quanto proprietaria di elementi di rete, tecnicamente non replicabili.
 87.   Un   altro   criterio   di   valutazione  puo'  essere  dato dall'individuazione    delle    soluzioni    che    minimizzano    le problematicita'   gestionali   del   servizio  WLR  e  in  tal  senso favoriscono il controllo completo e pieno da parte dell'operatore WLR delle attivita' di gestione e instradamento delle chiamate.
 88.  Gli  operatori  intervenuti  nel  corso dei lavori del tavolo tecnico  hanno  sottolineato  che  altre  informazioni  utili  per la definizione  del  sistema  WLR  sono  date  dall'analisi  dei servizi disponibili  ai  clienti che hanno sottoscritto il contratto di CPS e ai clienti che hanno sottoscritto un contratto di accesso diretto con gli   operatori  concorrenti  (sulla  base  di  una  linea  acquisita dall'operatore in modalita' ULL).
 89.   L'Autorita',   considerati   gli  obiettivi  perseguiti  con l'introduzione  del  servizio  WLR  (cfr.  capitolo 1), ritiene che i criteri  piu'  rilevanti  che  determinano  l'inclusione  dei servizi nell'Offerta  WLR  siano i seguenti: a) l'inclusione del servizio nel canone  di  abbonamento  corrisposto  dal  cliente  finale  a Telecom Italia;  b) la non replicabilita' tecnica o economica del servizio da parte  dell'operatore WLR. L'offerta WLR di Telecom Italia includera' pertanto  i  servizi  inclusi  nel  canone di abbonamento e i servizi tecnicamente  o  economicamente  non  replicabili dall'operatore WLR. L'intento   e'  quello  di  individuare  le  soluzioni  tecniche  che minimizzano  gli  oneri  di gestione del traffico da parte di Telecom Italia,   coerentemente  con  la  scelta  di  promuovere  l'autonomia gestionale degli operatori WLR.
 90.  Sulla base dei suddetti criteri, l'Autorita' ha individuato i servizi   che   dovrebbero   inclusi   nel   sistema   WLR,  indicati nell'allegato   B2.   Nel  determinare  tale  lista,  l'Autorita'  ha osservato  che  alcune  prestazioni presentano delle specificita' che rendono  necessarie alcune considerazioni aggiuntive. In particolare, e' utile soffermarsi sulle seguenti prestazioni.
 Subentro,  ovvero  il cambio di intestatario del contratto WLR col medesimo operatore WLR senza variazione tipologia contratto.
 91.   Un   operatore   ritiene   che  tale  servizio  non  rientri nell'Offerta  WLR in quanto e' un servizio replicabile dall'operatore WLR, che e' quindi in grado di fornirlo al cliente finale.
 92.  Telecom Italia ritiene necessario ricevere dall'operatore WLR le  informazioni  relative  al  subentro  su  linea WLR di un cliente dell'OLO  in  WLR,  in  quanto  necessarie  al fine di erogare alcune prestazioni quale ad esempio i servizi di emergenza (dove, in assenza di  informazioni anagrafiche aggiornate sull'intestatario della linea WLR, non sarebbe in grado di assolvere eventuali richieste dei centri di emergenza relative alla anagrafica della linea WLR chiamante).
 93.  L'Autorita',  stante  le  specificita'  del servizio WLR e in particolare  il  fatto  che la linea del cliente WLR rimane attestata sulla  rete  di  Telecom Italia, ritiene opportuno che Telecom Italia riceva  le  informazioni  relative  al cliente che utilizza la linea. Pertanto,  l'operatore  WLR  dovra'  comunicare  tempestivamente tali informazioni.  Tuttavia,  tali  informazioni hanno natura strumentale per  l'erogazione  di  ulteriori  servizi  e quindi non si ravvisa la necessita'   di   prevedere   tale  prestazione  nell'ambito  servizi valorizzati  nell'Offerta  WLR,  ma  solo lo scambio delle pertinenti informazioni.
 Cambio tipologia di accesso (da ISDN a POTS o viceversa)
 94.  Telecom Italia osserva che il servizio di cambio tipologia di accesso   implica   operazioni  amministrative,  operazioni  relative all'attivazione/disattivazione   dell'accesso   ISDN  in  centrale  e operazioni  relative all'istallazione o rimozione della borchia NT1 a casa  del  cliente.  Mentre le prime due tipologie di operazioni sono necessariamente  svolte  da  Telecom  Italia,  la  terza tipologia di operazioni   puo'   essere  svolta,  secondo  Telecom  Italia,  anche dall'operatore WLR.
 95.  Gli  operatori  concorrenti  di Telecom Italia hanno espresso perplessita' in merito all'effettiva replicabilita' dell'istallazione o rimozione della borchia NT1 a casa del cliente. Comunque, tutti gli operatori  concorrenti  di  Telecom Italia concordano nell'utilizzare gli  apparati  di Telecom Italia e quindi nel prevedere che il cambio tipologia di accesso sia interamente espletato da Telecom Italia.
 96.  L'Autorita'  osserva  che  il servizio di cambio tipologia di accesso  offerto  da  Telecom  Italia  ai  propri  clienti  finali e' costituito  dall'insieme delle prestazioni amministrative e tecniche, e  quindi  ritiene  congruo includere tale servizio nell'offerta WLR, senza individuare prestazioni diverse.
 Ultima Chiamata (400): Comunicazione dell'ultima chiamata ricevuta che  non  ha avuto risposta, call completion (opzione 2) informazioni sul   numero   chiamante   (opzione   3)  Ultime  5  chiamate  (405): Comunicazione  delle  ultime  5 chiamate ricevute che non hanno avuto risposta.
 97.  Tale  servizio  e'  tecnicamente  non  replicabile  in quanto attiene alla sfera della terminazione delle chiamate. Nell'ambito dei lavori  del tavolo tecnico e' stata formulata una specifica modalita' di   fornitura   del  servizio,  la  cui  realizzazione  richiede  la necessita'  di  prevedere fonie neutre, sviluppi di rete e l'invio da Telecom  Italia  all'OLO dei cartellini relativi all'uso del servizio da parte dell'utente WLR.
 98.    Tuttavia,   considerate   le   difficolta'   operative   di implementazione  del  servizio  e che la sua erogazione implicherebbe l'attivazione  di  flussi  informativi  ad  hoc  tra Telecom Italia e l'operatore  WLR, l'Autorita' ritiene che nella prima formulazione di WLR,  oggetto  del  presente  provvedimento, non siano compresi i due servizi  in  questione. Tale orientamento e' coerente con l'obiettivo di  individuare  le  soluzioni  tecniche che minimizzano gli oneri di gestione del traffico da parte degli operatori.
 CCBS-5,  ovvero  il  servizio  di  richiamata  su  occupato; Invio messaggio  su occupato, ovvero il servizio che consente di registrare e  inviare  un  messaggio  al  numero  che  si trova occupato (e' una segreteria telefonica su occupato).
 99.  Telecom  Italia  ritiene  che  la  fornitura  di tali servizi richieda  la  predisposizione  di apposite specifiche tecniche, di un accordo a livello di interconnessione, nonche' di gestire gli impatti derivanti dall'introduzione di annunci personalizzati.
 100.   Un   operatore   riconosce   che   tali  servizi  non  sono immediatamente  commercializzabili  da  parte  di Telecom Italia agli operatori  WLR  in quanto sussistono dei problemi tecnici sull'utenza che  utilizza  numeri  portati.  Tuttavia, tale operatore ritiene che andrebbe  prevista  la  non discriminazione nell'erogazione di questi servizi  tra  utenza  WLR  e  utenti  di  accesso diretto, qualora si risolvessero  i  problemi presenti sull'utenza in Number Portability. Pertanto  tali  servizi  non  andrebbero esclusi dal WLR, ma indicati come  servizi  che  potrebbero  essere disponibili nel momento in cui saranno  risolte tutte le problematiche tecniche sottostanti. Telecom Italia concorda con la posizione di Wind, purche' sia specificato che la negoziazione deve avvenire su base di reciprocita'.
 101.   I   lavori   del   tavolo   tecnico  non  hanno  portato  a considerazioni   conclusive  sulla  possibilita'  o  l'impossibilita' tecnica e/o economica di gestire tali servizi da parte dell'operatore WLR,  in  modo  comparabile  a  quello  offerto da Telecom Italia. Di conseguenza,  l'Autorita'  ritiene  non  proporzionato  includere,  a questo  stadio,  le  prestazioni di richiamata su occupato e di Invio messaggio su occupato nell'Offerta WLR.
 "Segreteria centralizzata Memotel/InMemoria voice mail", ovvero il sistema  di Voice Mail integrato in rete con la possibilita' di avere un tono di invito differenziato in presenza di messaggi.
 102.  La  realizzazione  tecnica  di  tale  servizio  incontra  le seguenti  difficolta':  nella consegna del messaggio in segreteria da parte  del  cliente  che  vuole chiamare l'abbonato WLR, che potrebbe essere   superata   con   l'implementazione   del  servizio  di  call forwarding;   nella  notifica  all'abbonato  WLR  della  presenza  di messaggi  in segreteria. Inoltre, andrebbero previste le modalita' di interconnessione  per  consentire  al cliente finale l'interrogazione della casella vocale.
 103.  Un  operatore  rileva  che  la realizzazione tecnica di tale servizio potrebbe essere implementata in cooperazione tra l'operatore di   accesso  e  l'operatore  WLR.  Telecom  Italia  ritiene  che  la realizzazione  di  tali  prestazioni richiederebbe rilevanti sviluppi tecnici  sulla  rete  per  l'instradamento dalla rete di TI alla rete dell'Operatore WLR del messaggio in casella vocale oltre a richiedere di gestire i prevedibili impatti con annunci personalizzati per TI.
 104.   I   lavori   del   tavolo   tecnico  non  hanno  portato  a considerazioni   conclusive  sulla  possibilita'  o  l'impossibilita' tecnica   e/o   economica   di   gestire   tale   servizio  da  parte dell'operatore  WLR,  in modo comparabile a quello offerto da Telecom Italia.   Di   conseguenza,  l'Autorita'  ritiene  non  proporzionato includere,  a  questo stadio, la prestazione di segreteria telefonica nell'Offerta WLR.
 SMS/MMS, Possibilita' di inviare SMS/MMS da terminale di telefonia fissa.
 105.  Telecom  Italia  ritiene  che l'eventuale inclusione di tali servizi  andrebbe  ben  oltre  il  perimetro  dei  mercati  rilevanti individuati  nella  delibera  n.  33/06/CONS  e  per i quali e' stata prevista l'introduzione del WLR come strumento in grado di promuovere la  concorrenza.  Infatti, i servizi SMS-MMS da fisso sono erogati al cliente  finale  in  virtu'  dell'utilizzo  di  particolari apparati, ovvero   attraverso   terminali   la   cui   commercializzazione   e' deregolamentata da lungo tempo.
 106.  Un  operatore  concorda  con  Telecom Italia nel considerare replicabile  -  da  parte dell'operatore WLR - la commercializzazione dei  terminali  necessari alla fornitura del servizio MMS-SMS. In tal senso, il servizio e' erogabile dall'operatore WLR. Tuttavia, ai fini del  funzionamento  del  servizio  e' necessario che TI configuri nei propri  sistemi  i centri servizi degli operatori concorrenti al fine della corretta gestione degli SMS ricevuti.
 107.   I   lavori   del   tavolo   tecnico  non  hanno  portato  a considerazioni   conclusive  sulla  possibilita'  o  l'impossibilita' tecnica   e/o   economica   di   gestire   tale   servizio  da  parte dell'operatore  WLR,  in modo comparabile a quello offerto da Telecom Italia.   Di   conseguenza,  l'Autorita'  ritiene  non  proporzionato includere, a questo stadio, tale prestazione nell'Offerta WLR.
 Disattivazione del WLR
 108.  Telecom Italia dovra' eseguire alcune prestazioni specifiche anche  nel  momento  in  cui  viene  richiesta  dall'operatore WLR la disattivazione  del  servizio erogato al proprio cliente finale. Tali attivita'  tuttavia  sono  gia' comprese in quelle di attivazione del WLR  per  altro operatore e pertanto la prestazione di disattivazione linea  WLR  finalizzata  alla  cessazione del WLR e rientro in TI del cliente  e di disattivazione linea WLR finalizzata al passaggio della linea  WLR da OLO1 a OLO2 non sono valorizzate nell'Offerta WLR. Tale previsione e' del resto analoga a quella prevista nella fornitura dei servizi  di accesso disaggregato. Infatti, al punto 5 del considerato E  nella  delibera n. 2/03/CIR, viene specificato che "Il "contributo di  disattivazione"  e'  applicabile  solo  nel  caso in cui la linea disattivata  che  ritorna  nella disponibilita' di Telecom Italia non sia  oggetto  di  un'attivazione  di  servizi da parte dell'operatore stesso o di altro operatore (incluso Telecom Italia)".
 109.  Peraltro,  l'Autorita'  osserva  che alcune prestazioni sono erogate  al cliente finale di Telecom Italia esclusivamente dietro la corresponsione  del  pagamento  del canone di abbonamento mensile. Ad esempio,   il   cliente   finale   ha   la   facolta'  di  richiedere l'attivazione/disattivazione   di  alcuni  servizi  (inter  alia,  il "blocco  identificativo del chiamante in modalita' permanente" oppure il  "call  forwarding") e di trasformare il proprio abbonamento dalla categoria residenziale a quella affari e viceversa. Pertanto, Telecom Italia  interagira'  a titolo gratuito con l'operatore WLR al fine di consentire  l'attivazione  di  tali servizi ai clienti finali serviti con un accesso acquisito in modalita' WLR.
 Bonus di traffico
 110.  Le  condizioni di abbonamento praticate da Telecom Italia ai propri  clienti  finali  prevedono  che  "I  titolari di contratti di abbonamento  di  categoria  "A",  "B",  "B  agevolato",  "C" e "ISDN" usufruiscono  di un "bonus di traffico" che prevede fino ad un'ora di telefonate  locali  gratis  incluse  in ogni Conto Telecom. I clienti residenziali  inoltre  hanno fino a 30 minuti di traffico interurbano gratuito.   L'ammontare   del  bonus  dipende  dal  tempo  totale  di conversazione  e dal profilo di consumo del cliente; il calcolo viene effettuato   bimestralmente   considerando   il  prezzo  medio  delle chiamate".
 111. L'Autorita' osserva che il cliente acquista tale prestazione, indipendentemente  dalle  modalita'  utilizzate da Telecom Italia nei documenti  di contabilita' regolatoria per registrare e valorizzare i costi  sottostanti,  attraverso il canone di abbonamento. Infatti, la corresponsione mensile di € 12,14 + IVA abilita il cliente a ricevere sia i servizi di accesso sia i 60 minuti di traffico locale e i 30 di traffico  nazionale. Peraltro, si osserva che tali minuti di traffico sono  disponibili anche all'abbonato di Telecom Italia che ha aderito a  un'offerta  di preselezione di un operatore alternativo basata sul servizio CPS.
 112.   Inoltre,  ove  tale  prestazione  non  venisse  considerata nell'ambito  dei  servizi inclusi nel canone di abbonamento, verrebbe alterato il prezzo relativo dei servizi di accesso erogati da Telecom Italia e dagli operatori WLR, rendendo economicamente non replicabile l'offerta  dei  servizi  di  accesso  praticata  da Telecom Italia ai propri clienti finali.
 113.  L'Autorita'  ritiene  pertanto che tra i servizi inclusi nel WLR  rientrino  fino  ad un'ora di telefonate locali e, per i clienti residenziali,  anche  fino  a  30  minuti  di  traffico  interurbano. Peraltro  ai  fini di ridurre i costi di implementazione del servizio WLR, l'Autorita' ritiene opportuno prevedere che i minuti di traffico inclusi  nel  WLR  siano  pari  a  massimo  90  minuti  nei contratti residenziali   e   a   60  minuti  nel  contratti  non  residenziali, indipendentemente dalla destinazione delle chiamate.
 
 Orientamento dell'Autorita'
 114.  L'Autorita',  in merito ai servizi da includere nell'Offerta WLR, esprime il seguente orientamento:
 il sistema  WLR  comprende, come minimo, le prestazioni riportate nella tabella 1 (allegato B2).
 
 5.  Si  condividono gli orientamenti dell'Autorita' espressi in
 merito ai servizi da includere nell'Offerta WLR?
 
 Osservazioni degli operatori
 
 D5.1.  Gli  operatori  intervenuti in risposta della consultazione pubblica    condividono    le    valutazioni   dell'Autorita'   circa l'opportunita'   di  includere  nell'Offerta  WLR  gran  parte  delle prestazioni  elencate  nella  tabella  1  dell'Allegato B2. Tuttavia, l'inclusione   o  la  definizione  di  alcune  prestazioni  non  sono accettate da alcuni operatori.
 D5.2.  Fastweb  ritiene necessarie alcune precisazioni sulla lista delle   prestazioni   incluse   nel   sistema   WLR  e  concorda  con l'orientamento  espresso  dall'Autorita'  in  materia  di  bonus  del traffico.   In   particolare,  con  riferimento  ai  servizi  inclusi nell'Offerta  WLR  (e  indicati  all'allegato  B2): 1) precisa che il servizio  CLIR  per  utenza POTS/ISDN va previsto nelle forme ad oggi fornite  anche ad utenza Telecom Italia; 2) evidenzia che il servizio chiamata  in  attesa  per  utenza  POTS  (CA)  include il servizio di conversazione  intermedia che ne rende fruibile l'uso; 3) precisa che il  servizio  Call  Forwarding  POTS  va  previsto  nelle  tre  forme incondizionata,  su  occupato, su libero non risponde, analogamente a quello  ISDN;  4) nota che il servizio di override, ancorche' non sia incluso  nel  canone  Telecom Italia, e' da fornire obbligatoriamente pro-tempore  ai  clienti su richiesta utente, in base alla normativa; 5) Il servizio UUS ISDN va fornito nelle due modalita' UUS1 ed UUS3.
 D5.3.   Wind   evidenzia  che  all'interno  dell'allegato  B2  del documento  di  consultazione pubblica non sono presenti i riferimenti relativi  al  servizio di Trasloco con cambio numero verso altra area locale  (anch'esso  non  replicabile  dall'OLO)  e ritiene necessario chiarire ed esplicitare le definizioni e le modalita' di gestione dei servizi di Ricerca Automatica e di GNR sia per linee POTS che ISDN.
 D5.4.  Molti operatori non ravvisano la necessita' di prevedere un flusso  informativo,  nel caso del subentro, dall'operatore WLR verso Telecom  Italia:  l'informazione  circa  l'avvenuto  subentro  non e' ritenuta   necessaria   alla   corretta  erogazione  dei  servizi  di emergenza,  in quanto l'ubicazione fisica del cliente finale non muta nel cambio di intestazione del contratto e quindi Telecom Italia, ove richiesto,  avrebbe  sempre  modo di comunicare la localizzazione del numero chiamante.
 D5.5.  In  relazione  alla  lista dei servizi inclusi nell'offerta WLR,  a parere di Telecom Italia, l'Autorita' deve considerare, inter alia,  che:  1)  ciascun  servizio  supplementare retail ha dei costi indotti  sull'operatore  di  accesso,  sia  a  livello  di  rete  sia gestionali,  allo scopo di renderlo vendibile a livello wholesale; 2) determinati   servizi  necessitano  dell'approvazione  di  specifiche tecniche   all'interconnessione;   3)   alcuni   servizi   rimarranno caratterizzati  con  le  fonie Telecom Italia. Su quest'ultimo punto, Telecom  Italia precisa "che per tutti i servizi in cui sono presenti delle fonie il servizio verra' fornito con le fonie Telecom Italia in quanto  e'  insostenibile  economicamente  ed  appare un onere iniquo l'obbligo  di  modificare le fonie fornite dallo SGU. In particolare, per  errate  selezioni  del  cliente  WLR  (servizi  non  assegnati o numerazioni  inesistenti),  l'annuncio  fornito  sara' quello TI, del tipo  "Telecom  Italia, l'utente non e' abilitato al tipo di chiamata richiesta"  (es.  chiamata  trasferita  o  chiamata  in attesa se non configurate  sul  profilo)  o "TI numerazione inesistente" (selezioni errate)."
 D5.6.  La  Lega  Consumatori  rileva  che  l'utente  WLR  dovrebbe utilizzare  tutti  i  servizi disponibili per gli utenti in ULL e, in particolare, di usufruire di tutte le prestazioni aggiuntive a tutela dei   consumatori,   come   la   disabilitazione   delle  numerazioni notoriamente pericolose per le bollette degli utenti (899, 144, etc).
 D5.7.  Per  quanto  riguarda  il  bonus di traffico, gli operatori concorrenti  di  Telecom  Italia,  nel  concordare  con  la  proposta dell'Autorita',   richiedono   che  venga  definita  puntualmente  la modalita'   di  applicazione  dello  stesso.  In  particolare,  viene richiesto  che  i  minuti di traffico inclusi nell'abbonamento retail vengano  tradotti  in  minuti  di  interconnessione.  La struttura di valorizzazione dovrebbe prevedere:
 - esenzione  su  base mensile dei costi di raccolta relativi a 90 min.  (60 nel caso di utente business) di traffico, valorizzato ad un valore  medio  congruo  alla  tipologia  di rete dell'OLO interessato (rapporto SGU/SGD/SGT);
 - esenzione  su base mensile dei costi di terminazione relativi a 90  min.  (60 nel caso di utente business) di traffico valorizzato ad un  valore  calcolato  come  la  media  ponderata  tra  i  valori  di terminazione su rete TI e quelli delle reti alternative.
 
 D5.8.  Sul  punto  Telecom Italia ritiene illegittimo dal punto di vista  regolamentare  includere il bonus di traffico nell'offerta WLR in quanto:
 1) tale  argomento  non  e'  stato  compiutamente  valutato nelle riunioni   del   tavolo  di  lavoro  tenutosi  con  gli  operatori  e l'Autorita';
 2) l'inclusione  del  bonus  di  traffico e' carente di qualsiasi motivazione regolamentare;
 3) il bonus di traffico attiene al mercato dei servizi telefonici e  non  a quello dell'accesso che, come noto, in quanto regolamentati separatamente, sono trattati in maniera disgiunta.
 
 D5.9.  Infine,  molti  operatori  chiedono  che l'Autorita' svolga un'attivita'  di  vigilanza su quei servizi che, pur tecnicamente non replicabili,  non  sono  oggetto  della prima formulazione del WLR in quanto  non  e'  stata  ancora  individuata  una soluzione tecnica di realizzazione. L'attivita' di vigilanza dovrebbe essere finalizzata a ampliare,  non  appena  possibile, la lista delle prestazioni incluse nel sistema WLR.
 
 Valutazioni dell'Autorita'
 
 D5.10.  Le  prestazioni  incluse  nel  sistema WLR, elencate nella tabella  1  dell'Allegato B2 della consultazione pubblica, sono state individuate  sulla  base  dei criteri esaminati nei paragrafi 84-89 e delle  valutazioni  svolte  dall'Autorita'  nei  paragrafi successivi (fino  al  119) della presente relazione tecnica. Tale metodologia e' risultata  necessaria  al  fine  di  selezionare,  all'interno  di un insieme  di  servizi  molto ampio, le prestazioni che l'operatore WLR disporra'  per  fornire i servizi di accesso ai propri utenti finali. Allo stesso modo, tale metodologia potra' essere utilizzata in futuro ove  emergessero  problemi  attuativi  oppure  in sede di definizione delle specifiche tecniche per l'erogazione delle singole prestazioni.
 D5.11.  In particolare,  l'erogazione  di  alcune  prestazioni (ad esempio,  il  call  forwarding, il call waiting e il call conference) necessitano,  come  riconosciuto  da tutti gli operatori, di apposite specifiche  tecniche.  A  tal  proposito,  considerato  che il WLR e' definito  in  modo  tale  da  instradare  verso  l'operatore l'intero traffico  originato dall'abbonato WLR (ad eccezione di quello diretto verso   numerazioni   riservate   per  servizi  di  emergenza)  e  di minimizzare  gli  oneri  di  gestione del traffico di Telecom Italia, l'Autorita'   ribadisce   che   in   fase   implementativa   andranno privilegiate le soluzioni che promuovono l'autonomia gestionale degli operatori  WLR.  Pertanto la previsione di Telecom Italia secondo cui "alcuni  servizi  rimarranno  caratterizzati  con  le  fonie  Telecom Italia"   puo'   risultare   condivisibile   solo   in   presenza  di un'impossibilita'   tecnica   nella   realizzazione   della   singola prestazione.  Altrimenti,  la  soluzione  preferita  dovrebbe  essere quella  in  cui  il  segnale  e'  instradato  all'operatore  WLR, che provvede    all'inserimento   dell'appropriata   fonia.   Questo   e' sicuramente  il  caso per le chiamate verso numerazioni non assegnate dal  PNN  (ad  esempio,  il 6): infatti, l'instradamento del traffico diretto a decadi non assegnate dal PNN verso l'operatore WLR e' stato previsto  anche  per  superare,  a  monte,  il  problema  delle fonie ("neutre"), come chiaramente espresso nel paragrafo 68.
 D5.12. Peraltro, le osservazioni dell'associazione dei consumatori aiutano   l'Autorita'  nel  chiarire  che  la  scelta  di  promuovere l'autonomia  gestionale  e' finalizzata a incentivare l'operatore WLR nel  processo di infrastrutturazione, cosi' da ampliare il numero dei servizi  destinati  alla clientela finale. La lista delle prestazioni incluse  nel sistema WLR deve essere letta congiuntamente alla scelta di   adottare   la   soluzione   c.d.   WLR   full:  infatti,  grazie all'instradamento   verso   l'operatore  WLR  di  tutte  le  chiamate originate  dall'abbonato,  l'operatore  WLR sara' nelle condizioni di fornire  ulteriori servizi rispetto a quelli elencati nella tabella 1 fra  i  quali,  il  blocco  selettivo di chiamata come esplicitamente previsto al paragrafo n. 185.
 D5.13.   Passando  alle  osservazioni  puntuali  degli  operatori, l'Autorita',  sulla  base  delle ulteriori informazioni fornite dagli operatori     nell'ambito     della    consultazione    pubblica    e dell'acquisizione  di  altre  informazioni,  ha meglio specificato le definizioni dei servizi COLR, COLP, dei servizi attinenti il GNR e il PABX,  del  servizio  chiamata in attesa su linea POTS e del servizio "trasloco con conservazione del numero". Inoltre, e' stato introdotto il servizio "trasloco con cambio numero verso altra area locale" che, pur  inserito  nelle  bozze circolate nel corso dei lavori del tavolo tecnico,  non era incluso, a causa di un mero errore materiale, nella lista  pubblicata.  Si  precisa  altresi'  che la realizzazione delle prestazioni  incluse  nel  sistema  WLR seguira' soluzioni analoghe a quelle garantite da Telecom Italia ai propri utenti finali.
 D5.14.  Peraltro, l'Autorita' si riserva di istituire un'unita' di monitoraggio del processo di implementazione del servizio WLR in sede di  approvazione  dell'Offerta di riferimento per il servizio WLR che Telecom  Italia  pubblichera'  ai  sensi dell'art. 21, comma 4, della delibera n. 33/06/CONS.
 D5.15.  L'Autorita'  non  ravvisa invece la necessita' di rivedere quanto  previsto  in materia di subentro in quanto la delicatezza dei servizi di emergenza richiede la massima prudenza, tuttavia specifica che    le   informazioni   relative   al   cambio   dell'intestatario dell'abbonamento  ai servizi di accesso erogati sulla base, a livello wholesale,  di  un  contratto  WLR  verranno  inviate  alla divisione wholesale   di  Telecom  Italia,  la  quale  garantira'  che  vengano utilizzate  esclusivamente  per la corretta erogazione dei servizi di emergenza  e  quindi  potranno  essere  comunicate  esclusivamente ai gestori di questi servizi.
 D5.16.  Per quanto riguarda il bonus di traffico, occorre in primo luogo  evidenziare che l'Autorita' ha valutato il tema specificamente nell'ambito  dei lavori del tavolo tecnico. In particolare in diverse occasioni  (vedi  ad  esempio  la  riunione  del  19  giugno)  alcuni operatori   hanno  espressamente  sollecitato  l'Autorita'  affinche' trovasse  un'opportuna  soluzione  regolamentare a tale problematica. Soluzione  quest'ultima  che,  come  e'  sopra  riportato,  e'  stata individuata   nell'ambito  del  documento  oggetto  di  consultazione pubblica.  Infatti,  proprio  sulla base delle informazioni acquisite nel  tavolo  tecnico  nonche' ovviamente di ulteriori valutazioni, il documento   di   consultazione  pubblica  ha  indicato  la  modalita' dell'inclusione  nel  servizio WLR di un bonus di traffico (fino a 90 minuti   di   traffico   per  gli  abbonati  con  contratto  di  tipo residenziale  e  fino  a  60  minuti di traffico per gli abbonati con contratto di tipo non residenziale).
 D5.17.  L'Autorita'  ha quindi seguito il normale iter procedurale per  disciplinare in via regolamentare il tema in esame. Alla luce di tali  considerazioni,  le  affermazioni di Telecom Italia secondo cui l'inclusione, dal punto di vista regolamentare, del bonus di traffico nell'offerta  WLR  sarebbe  illegittima  in quanto tale argomento non sarebbe  stato  compiutamente  valutato  nelle  riunioni  del  tavolo tecnico, risultano prive di pregio.
 D5.18. Analogamente, ed in secondo luogo, non puo' concordarsi con l'affermazione  di  Telecom Italia secondo cui l'inclusione del bonus di  traffico  e'  carente di una motivazione regolamentare. Come gia' sostenuto   in   sede   di   documento   di  consultazione  pubblica, l'orientamento  dell'Autorita' si fonda sulla necessita' di garantire il  pieno  rispetto  del  principio di replicabilita' dell'offerta al dettaglio  di  Telecom  Italia  da parte degli operatori concorrenti. Appare evidente che se l'acquisto all'ingrosso del servizio WLR ad un prezzo pari al canone retail scontato del 12% - il minus riconosciuto dall'Autorita'  in  ragione  dei costi commerciali evitati da Telecom Italia  in quanto le relative attivita' saranno svolte dall'operatore WLR - fosse privo di questo servizio, l'operatore WLR rischierebbe di non coprire tutti i costi del servizio, partendo, in tal modo, da una posizione  di  grave svantaggio nella fornitura di servizi di accesso offerti  al  pubblico.  Cio'  in  una  situazione  in cui il bonus di traffico  e'  disponibile anche all'abbonato di Telecom Italia che ha aderito  a  un'offerta  di  preselezione  di un operatore alternativo basata  sul  servizio  CPS.  Si  arriverebbe  cosi' a pregiudicare il futuro  sviluppo  dello  strumento  regolamentare  appena introdotto, volto  ad  aprire  al  libero  gioco della concorrenza nei mercati al dettaglio   dell'accesso.   E'   quindi  necessario  determinare  una modulazione  del  servizio che sia, da un lato, ragionevole e che, al contempo, assicuri la piena replicabilita' dell'offerta di servizi di accesso  dell'incumbent.  Il  criterio di valorizzazione del traffico incluso  nel  servizio  WLR  appare  rappresentare  lo strumento piu' idoneo  finalizzato  a  tale  obiettivo. In questo senso, l'Autorita' ritiene  che la modalita' piu' congrua di valorizzazione del traffico sia quella data dalla somma dei costi di originazione (a livello SGU) e  dei  costi  di terminazione (a livello SGU) previsti nella vigente offerta  di riferimento di Telecom Italia. L'Autorita' e' consapevole che  la  valorizzazione  adottata  rappresenta  una  proxy  dei costi sostenuti  dall'operatore WLR, tuttavia la complessita' e la varieta' delle  modalita' tecniche di realizzazione di una chiamata impongono, ai  fini  dell'implementazione  della norma, l'adozione di una regola certa. La valorizzazione a livello SGU e' giustificata dall'obiettivo di promuovere modalita' efficienti di interconnessione.
 D5.19.  Passando  infine  alla  considerazione  svolta  da Telecom Italia  secondo  cui  il  bonus di traffico atterrebbe al mercato dei servizi  telefonici  e  non  a  quello  dell'accesso e che quindi non sarebbe  legittimo  in  questo ambito un intervento regolamentare che imponesse  l'inclusione  del  bonus nel WLR, l'Autorita' osserva come tale   previsione  non  sia  affatto  in  contrasto  con  i  principi regolamentari.  Se  da  un  lato  non  appare  disputabile  la  prima osservazione,  ossia  che  i  mercati  dell'accesso  sono distinti da quelli  del  traffico,  tuttavia  cio'  non  esclude  la  presenza di problemi   concorrenziali   intra-settoriali,  di  tipo  verticale  e orizzontale,   che   necessitano  di  interventi  regolamentari  c.d. cross-market.  Lo  stesso  WLR  prevede  il trattamento congiunto dei servizi  di  accesso  e dei servizi di raccolta del traffico. D'altra parte  il WLR risulta essere un tipico strumento afferente al mercato a  monte  dell'accesso all'ingrosso che tuttavia e' stato introdotto, con  l'avallo  della Commissione europea, nell'analisi dei mercati in esame  da  diverse  Autorita' nazionali di regolamentazione in quanto volto   a   risolvere   problemi   concorrenziali   in  tale  ambito. Analogamente,   la   presenza  di  un  bonus  di  traffico  associato all'offerta  di Telecom Italia di servizi di accesso in quanto incide sui  mercati in esame non puo' che essere disciplinata congiuntamente al servizio WLR.
 
 7. Condizioni economiche dell'Offerta WLR
 115. La delibera n. 33/06/CONS stabilisce, all'art. 9, che Telecom Italia   e'  soggetta  all'obbligo  di  controllo  dei  prezzi  e  di contabilita' dei costi. In particolare:
 1. Telecom Italia e' soggetta, nella fornitura del servizio WLR e dei servizi accessori, all'obbligo in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi ai sensi dell'art. 50 del Codice;
 2. I  prezzi  del  servizio WLR sono determinati sulla base della metodologia retail minus, a partire dai canoni di abbonamento vigenti per i clienti residenziali e per i clienti non residenziali;
 3. I  prezzi dei servizi accessori al servizio WLR sono ottenuti, nel   rispetto   del   principio   della   parita'   di   trattamento interna-esterna,  dai  costi  effettivamente sostenuti dall'operatore notificato,  sulla  base  dei  costi  pertinenti ai servizi erogati e della remunerazione del capitale investito.
 
 Opzioni  regolamentari,  posizioni  degli  operatori e valutazione dell'Autorita'
 116.  L'articolazione  in  servizio WLR e servizi accessori al WLR delle  prestazioni  incluse nell'Offerta WLR puo' derivare da diversi criteri. L'Autorita' si e' concentrata sulle seguenti opzioni.
 117.  Opzione  1.  I  servizi  inclusi nell'Offerta WLR, riportati nella  tabella  1,  attengono alle seguenti categorie: 1) Servizi che consentono  all'operatore  WLR  di entrare nella disponibilita' della linea che sono erogati da Telecom Italia una tantum, all'inizio o nel corso  del rapporto commerciale; 2) Servizi erogati da Telecom Italia continuativamente  e  la  cui  remunerazione e' inclusa nel canone di abbonamento; 3) Servizi erogati da Telecom Italia continuativamente e remunerati da canoni specifici diversi dal canone di abbonamento.
 118.  Ne  deriva  che la definizione di servizio WLR e dei servizi accessori al WLR potrebbe prevedere che i servizi accessori, ovvero i servizi connessi alla commercializzazione del WLR, siano identificati in quelli erogati una tantum (la prima categoria), mentre il servizio WLR  sarebbe  composto  dalle  prestazioni erogate in modo ricorrente (quelli appartenenti alla seconda e alla terza categoria).
 119.  Opzione 2. I servizi oggetto dell'Offerta WLR si dividono in prestazioni  destinate  unicamente all'operatore WLR, nell'ambito del processo  di acquisizione della linea in modalita' WLR, e prestazioni che  sono  offerte  da  Telecom  Italia sia agli operatori WLR sia ai propri  abbonati.  In  altre  parole,  alcune  prestazioni, le prime, attengono unicamente al rapporto wholesale e non vedono la formazione di un prezzo retail.
 120.  Sulla base di questa classificazione, i servizi accessori al WLR  possono essere identificati come quelli attinenti esclusivamente ai  rapporti  tra  imprese di telecomunicazioni, che devono scambiare informazioni e elementi tecnici al fine di commercializzare i servizi di accesso al cliente finale. Il servizio WLR viene composto da tutti le prestazioni erogate ai clienti finali.
 121.  Le  imprese  intervenute  nel  corso  dei  lavori del tavolo tecnico  hanno  espresso  posizioni  diverse  tra  loro  e non sempre coincidenti   con  le  opzioni  individuate,  che  rappresentano  gli estremi.
 122.  L'Autorita'  osserva  che  le  due opzioni si distinguono in quanto  la  prima individua un numero maggiore di servizi valorizzati con  la  metodologia  cost-plus mentre la seconda individua un numero maggiore  di  servizi  valorizzati  con  la metodologia retail minus. Nella  scelta,  e'  utile richiamare le motivazioni che hanno portato all'adozione dell'art. 9 della delibera n. 33/06/CONS.
 123. In particolare, l'Autorita', nell'allegato A alla delibera n. 33/06/CONS, ha esaminato le diverse metodologie di prezzo che possono essere   adottate   per   determinare   i  prezzi  del  sistema  WLR, concentrandosi  su  quella  cost based e sul metodo retail minus. Nel testo  sottoposto  a  consultazione pubblica e' stata manifestata una preferenza  per  il  metodo  retail  minus  (cfr.  par.  212) "per la relativa  semplicita'  di  gestione  e  per una maggiore trasparenza, rispetto  alle  regole  basate  sui  costi. Inoltre, il metodo retail minus,  come  rilevato  dall'autorita'  di regolamentazione irlandese (Comreg),  rappresenta  "a  pragmatic means of introducing WLR to the market while accepting uncertainty concerning underlying costs"."
 124.  A  seguito  della  consultazione  pubblica,  l'Autorita'  ha confermato  (cfr.  par  219)  "la proposta di adottare la metodologia retail  minus  per  la  determinazione  dei  prezzi  del  servizio di rivendita  del  canone all'ingrosso (WLR), in quanto tale metodologia costituisce  il  modo  piu'  efficace  e  relativamente  semplice  di introdurre  ex-novo il WLR nel mercato. L'Autorita' ha considerato la possibilita' di adottare una metodologia del tipo cost plus, ma, come riconosciuto  da  molti operatori, tale metodologia richiederebbe una quantita'  di  informazioni relativamente maggiore rispetto al retail minus,  la  cui acquisizione potrebbe ritardare, anche di molti mesi, la commercializzazione del servizio".
 125.  Proprio  in  virtu'  di quanto espresso dall'Autorita' nella delibera  n. 33/06/CONS, vieppiu' confermato alla luce dei lavori del tavolo  tecnico  in cui e' emersa la necessita' di includere oltre 40 diverse  prestazioni  nell'Offerta  WLR,  l'Autorita'  ritiene che la soluzione   piu'  efficace  e  tempestiva  nella  declinazione  delle definizioni di servizio WLR e dei relativi servizi accessori, e nella conseguente  determinazione  del  valore economico delle prestazioni, sia  rappresentato  dall'opzione  2,  ovvero  la soluzione basata sul ricorso piu' ampio alla metodologia retail minus.
 126.  Nell'ambito  del  prestazioni  che  sono  offerte da Telecom Italia  sia  agli  operatori  WLR  sia  ai propri abbonati, il prezzo retail delle prestazioni e' assunto come valore iniziale su cui viene applicato  lo sconto (pari al 12%) riconosciuto all'operatore WLR. In altre parole, tali prestazioni in alcuni casi sono incluse nel canone di  abbonamento ai servizi di accesso, in altri casi sono valorizzate con  prezzi  e in generale canoni di abbonamento specifici. Pertanto, il  prezzo  sara'  determinato  "a  partire dai canoni di abbonamento vigenti,   per   i   clienti   residenziali   e  per  i  clienti  non residenziali", di ciascun singolo servizio. Le prestazioni oggetto di offerte congiunte (ad esempio, il call forwarding, il cali conference e  il  cali  waiting)  sono  proposte  nell'Offerta  WLR sia in forma congiunta sia in forma disaggregata.
 
 Orientamento dell'Autorita'
 127.  L'Autorita', in merito ai servizi alle condizioni economiche dei   servizi   inclusi   nell'Offerta   WLR,   esprime   i  seguenti orientamenti:
 a) il  servizio  WLR  e'  composto  dalle prestazioni incluse nel canone  di  abbonamento retail di Telecom Italia (contraddistinte dal numero 1 nella tabella riportata all'allegato B2) e dalle prestazioni commercializzate  da  Telecom  Italia  ai  propri  clienti con canoni specifici  (contraddistinte  dal  numero  2  nella  tabella riportata all'allegato  B2).  Tali  servizi  sono offerti, nell'ambito del WLR, secondo  la  metodologia  retail  minus  in cui i prezzi assunti come valore   iniziale   (su   cui  viene  applicato  lo  sconto  del  12% riconosciuto    all'operatore    WLR)    sono   i   canoni   vigenti, rispettivamente, per i servizi di telefonia e i canoni di abbonamento specifici per i servizi ulteriori;
 b) i  servizi  accessori al WLR sono costituiti dalle prestazioni destinate   unicamente   all'operatore  WLR  e  che  non  trovano  un corrispondente  servizio a livello retail (contraddistinte dal numero 3  nella  tabella  1  riportata  all'allegato  B2). Il prezzo di tali servizi  e' determinato in conformita' a quanto previsto nell'art. 9, comma 3, della delibera n. 33/06/CONS.
 
 6.  Si  condividono gli orientamenti dell'Autorita' espressi in
 merito alle condizioni economiche dei servizi inclusi nell'Offerta
 WLR?
 
 Osservazioni degli operatori
 
 D6.1. Tele2, Welcome Italia, Fastweb e altri operatori condividono il   metodo   adottato   dall'Autorita'   nell'identificazione  delle condizioni   economiche   a   cui   assoggettare  i  servizi  inclusi nell'offerta   WLR.  Tele2  ribadisce  le  forti  perplessita'  circa l'identificazione   del   livello  di  minus  applicabile  all'intero servizio:  infatti, Tele2 ritiene necessario un livello di minus piu' elevato  al  fine  di consentire all'Operatore WLR di poter praticare una  concorrenza efficace; anche l'analisi delle regolamentazione dei paesi  europei che hanno recentemente introdotto il medesimo servizio dimostrano  come  i costi effettivamente evitabili, che quindi devono essere  scorporati  dal prezzo retail dell'abbonamento sono superiori al 30%.
 D6.2.  Alcuni  operatori  ritengono  che la metodologia di pricing cost-based   dovrebbe  essere  applicata  non  solo  al  servizio  di attivazione/disattivazione  del  servizio  WLR,  ma  anche  a  quelle attivita' che rappresentano elementi di base del servizio di accesso, quali  ad esempio, i servizi di trasloco, cambio tipologia di accesso e cambio numero.
 D6.3.  D'altra  parte,  Telecom  Italia  ritiene che l'imposizione della  metodologia retail minus rappresenta una penalizzazione per la medesima  societa'  (considerando  che  i  prezzi  retail  sono anche soggetti  al controllo ed approvazione di AGCom e che la fornitura di alcuni  servizi richiede per Telecom Italia il sostenimento di alcuni costi   allo  scopo  di  renderlo  vendibile  a  livello  wholesale). Pertanto,  Telecom  Italia  richiede  che le prestazioni per cui sono previsti  canoni specifici per i propri clienti retail debbano essere forniti  al  prezzo  previsto per i propri clienti finali e non sulla base  della metodologia retail minus, pena l'introduzione di un onere iniquo.
 
 Valutazioni dell'Autorita'
 
 D6.4.   L'Autorita',   in   linea   con  l'evoluzione  del  quadro regolamentare  nei  paesi  europei,  ha  in  diversi  casi adottato e privilegiato  la metodologia cost-based. Tuttavia, con riferimento al servizio  WLR,  si  ritiene prematuro ricorrere a tale metodologia di pricing  (come  ampiamente  argomentato  sia  in  sede di delibera n. 33/06/CONS  che  nei  paragrafi nn. 123-126). Cio' non esclude che in futuro  venga  assunta  tale  regola.  In  proposito,  si richiama il paragrafo  220  dell'allegato  A  alla  delibera n. 33/06/CONS: "220. L'Autorita'  ritiene inoltre che la prima fase di attuazione fornira' tutte  le  informazioni  e  gli  elementi  necessari per un eventuale futuro  passaggio alla metodo cost-plus, che tuttavia potra' avvenire solo  nell'ambito di una nuova analisi del mercato, qualora l'obbligo di fornitura del WLR venisse confermato".
 D6.5.   L'Autorita',   d'altro  canto,  ritiene  che  non  sarebbe appropriato  riconoscere  a  Telecom Italia, nell'ambito dell'offerta WLR,  il  prezzo  da  essa  praticata  alla  propria clientela finale nell'erogazione   di   quei   servizi   non  inclusi  nel  canone  di abbonamento.   Infatti,   Telecom  Italia,  per  questi  prestazioni, evitera'  dei  costi  a livello commerciale, in modo analogo a quanto avverra' per le prestazioni incluse nel canone di abbonamento.
 
 8. Procedure di provisioning, assurance e relativi SLA
 128.  L'Autorita'  ha  stabilito  che  Telecom  Italia,  ai  sensi dell'art.  6 della delibera n. 33/06/CONS, e' soggetta all'obbligo di trasparenza,  in  base  al  quale l'impresa notificata e' tenuta alla pubblicazione  di  un'Offerta  di  Riferimento  a  validita'  annuale contenente,   inter   alia,  dettagliate  e  disaggregate  condizioni tecnico-economiche  e  modalita'  di  fornitura garantite da adeguate penali, nonche' il dettaglio dei processi e dei tempi di provisioning e assurance per ciascun elemento del WLR e dei servizi accessori.
 129.  Inoltre,  l'art.  7  della  delibera  n. 33/06/CONS impone a Telecom  Italia  l'obbligo di non discriminazione nella fornitura del servizio  WLR e dei servizi accessori. Telecom Italia applica, per la fornitura  del  servizio  WLR  e dei servizi accessori, condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti  di  operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi  ultimi  servizi  ed  informazioni  alle  stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle societa' ad essa collegate o da essa controllate.
 130.   Le   linee  guida  per  l'implementazione  dell'obbligo  di trasparenza e di non discriminazione sono tracciate negli articoli 15 e 16 della delibera n. 33/06/CONS.
 131.  Al  fine  di  garantire  che  Telecom  Italia  fornisca agli operatori,   nell'ambito   del   WLR,   in  modo  trasparente  e  non discriminatorio  i  mezzi  necessari  alla  fornitura  dei servizi di accesso al cliente finale che l'impresa notificata utilizza anche per servire  i  propri  clienti  finali,  risulta necessario esaminare in dettaglio   le  procedure  per  l'attivazione  e  disattivazione  del servizio  WLR e, in generale, le procedure di provisioning, assurance e  i  relativi SLA. La puntuale definizione del processo WLR e quindi dei  rapporti tra operatori garantira' agli operatori procedure certe nell'ambito delle negoziazioni.
 Opzioni  regolamentari,  posizioni  degli  operatori e valutazioni dell'Autorita'
 132.  I  partecipanti ai lavori del tavolo tecnico hanno condiviso l'opportunita' di costruire le procedure di provisioning, assurance e i  relativi SLA dell'Offerta WLR a partire da quelle in vigore per la fornitura  del  servizio di CPS. Tale approccio presenta il vantaggio di  utilizzare  un  sistema  di  norme consolidato e sperimentato nel tempo.
 133.  L'Autorita'  ritiene  proporzionato  stabilire  che  Telecom Italia  segua nella fornitura del servizio WLR e dei relativi servizi accessori,  per  quanto  possibile,  le  procedure  di provisioning e assurance previste nella fornitura dei servizi di CPS. Cio' in virtu' delle  analogie  riscontrate  tra  i  due  servizi. Pertanto, Telecom Italia,   nell'offerta   WLR,  dovra'  specificare  le  modalita'  di fornitura  di  ciascun  servizio incluso nell'Offerta WLR e riportati nell'allegato  B2, secondo le indicazioni contenute nella delibera n. 33/06/CONS e nel presente provvedimento.
 134.  Tuttavia,  l'esame delle specificita' legate al servizio WLR ha condotto all'individuazione dei seguenti punti critici, per cui e' necessario   un  approfondimento:  procedura  per  la  fornitura  del servizio  WLR  su  linee  non attive; modalita' di formulazione degli ordinativi;  grado  di dettaglio delle causali di rifiuto che Telecom Italia  puo'  opporre  all'OLO  che chiede il servizio WLR; capacita' massima di evasione degli ordini; previsione di clausole contrattuali relative   alla  durata  minima  dei  contratti  di  fornitura  (c.d. contratti a scadere).
 Ordini WLR su linee non attive
 135. In merito alla procedura per la fornitura del servizio WLR su linee  non  attive  sono  emerse,  nell'ambito  dei lavori del tavolo tecnico, le seguenti opzioni:
 1. Telecom  Italia  propone che l'attivazione del servizio WLR su linee non attive avvenga secondo una procedura a due fasi, dove nella prima l'operatore WLR si rivolge ai normali canali retail (187 oppure 191) per istruire la richiesta di attivazione della linea e acquisire il  numero  identificativo  della richiesta (codice o direttamente il numero di telefono), mentre nella seconda fase l'operatore WLR avanza l'usuale  richiesta  di  attivazione del WLR alla direzione Wholesale comunicando   anche   il   numero   identificativo   della  richiesta precedentemente ottenuto.
 2. Gli operatori concorrenti di Telecom Italia richiedono che sia prevista  un'interfaccia unica, individuata nella divisione Wholesale di  Telecom  Italia,  e  considerano  la  proposta  di Telecom Italia palesemente  in  contrasto  con  quanto  disposto  dalla  delibera n. 33/06/CONS,  in  particolare  laddove  e'  previsto  che il personale incaricato  della  gestione  dei servizi all'ingrosso sia diverso dal personale  delle  divisioni  commerciali  e  nella  misura in cui non assicura l'effettiva parita' di trattamento interna-esterna.
 
 136.  L'Autorita'  sottolinea che l'operatore WLR deve beneficiare di procedure semplici e ragionevoli per l'acquisizione dei servizi di WLR  e  ribadisce che il personale di Telecom Italia incaricato della gestione  dei  servizi  all'ingrosso  sia diverso dal personale delle divisioni  commerciali e che le divisioni preposte alla fornitura dei servizi all'ingrosso trattino le richieste di attivazione, ripristino e  disattivazione  del  servizio WLR e dei servizi accessori da parte degli   operatori  alternativi  in  modo  equivalente  rispetto  alle analoghe  richieste  di  servizi  avanzate  dalle  proprie  divisioni commerciali.  Risulta  pertanto  proporzionato  prevedere che Telecom Italia  indichi  una procedura centralizzata, con un referente unico, per l'evasione dell'ordine di attivazione WLR su linea non attiva, al limite  realizzando  un  sistema  di  accesso  diretto da parte degli operatori WLR ai sistemi utilizzati dalle Divisioni retail di Telecom Italia, con la presenza degli opportuni sistemi di sicurezza.
 Modalita' degli ordini
 137.  La fornitura dei servizi di CPS e' erogata da Telecom Italia sulla  base  di tre tipologie di ordinativi: standard, non standard e complesso. Analoga previsione puo' essere adottata nell'ambito WLR. A tal proposito:
 1. Un  operatore  sottolinea  che, nelle procedure di attivazione della  CPS,  gli ordini attinenti ai clienti multilinea e/o multisede sono considerati come standard/non standard secondo le definizioni di cui alla delibera n. 18/01/CIR, mentre gli ordinativi complessi, come sostenuto anche da altri operatori, attengono a quelli per i quali si richiede  la  sincronizzazione delle attivazioni. Le tre tipologie di ordini,  come  del resto previsto dalla delibera, devono essere evase in tempi certi.
 2. Telecom  Italia  si  e'  mostrata disponibile nel replicare le modalita'  di  attivazione dei servizi CPS per clienti multilinea e/o multisede  e,  ove  possibile,  di  riproporle per le attivazioni dei servizi  WLR. Con riferimento agli ordini complessi, e in particolare al   tema   di  sincronizzazione,  Telecom  Italia  reputa  difficile prevedere,  almeno  in  alcuni  casi, un tempo massimo per l'evasione degli  ordini complessi, in quanto chiede se sia necessario prevedere un  flusso  informativo tra operatori al fine di garantire al cliente finale  la  fruizione  di  specifici  servizi  quale  ad  esempio  la disabilitazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche.
 
 L'Autorita'  osserva che gli ordini complessi possono attenere due categorie  differenti  di  prestazioni:  da un lato, quella in cui e' richiesta  la  sincronizzazione delle attivazioni del WLR; dall'altro quella   in  cui  e'  richiesta  oltre  alla  sincronizzazione  anche ulteriori   attivita'   quali  ad  esempio  la  trasformazione  della tipologia  della  linea.  Pertanto,  a  differenza  del  modalita' di provisioning  previste  per  il  servizio CPS, e' opportuno prevedere tempi di evasione degli ordini complessi differenziati.
 138. Inoltre, il modulo d'ordine dell'operatore WLR, come nel caso della CPS, dovra' contenere obbligatoriamente alcune informazioni. Le imprese   condividono   l'opportunita'   di   prevedere   nel  modulo d'ordinativo  WLR  i  campi  previsti  per  la  CPS;  tuttavia, hanno registrato   posizioni   differenti   sull'effettiva   necessita'  di inserire,  a  differenza  del  servizio  CPS,  nell'ordine  il Codice Fiscale (CF) o la P.IVA del cliente:
 1. Telecom    Italia,    che    inizialmente   ha   chiesto   che l'identificativo  fiscale  del  cliente fosse tassativamente indicato nel  modulo d'ordine, ha successivamente proposto - osservando che il CF  / P.IVA del cliente e' gia' contenuto nel tracciato record in suo possesso  al  momento  dell'acquisizione  dell'ordine  di WLR - che a fronte  dell'invio  di un ordinativo di WLR venga sempre associata da TI la caratterizzazione del cliente in termini di CF / P.IVA presente nei  propri database e quindi fornire all'Operatore l'attivazione del WLR  con  la tipologia di contratto (residenziale o business) gia' in essere sulla linea precedentemente attiva con TI.
 2. Un   operatore   propone   di   utilizzare  quanto  dichiarato dall'operatore  WLR  ai  fini  della  valorizzazione  (residenziale o business) della linea ceduta in modalita' WLR. Telecom Italia avrebbe poi  la  facolta'  di verificare la coerenza della richiesta avanzata dall'operatore  WLR  con quanto richiesto precedentemente dal cliente e, eventualmente, richiedere la documentazione all'operatore WLR.
 
 139.  A  tal  proposito, l'Autorita' osserva che, nell'attivazione del  servizio  WLR  deve  essere  tenuta in massima considerazione la richiesta  del  cliente  finale, a cui va garantito il rispetto della volonta'  espressa  all'atto  di  sottoscrizione  del contratto per i servizi  di  accesso. Allo stesso tempo, la procedura per l'ordine di attivazione  del  WLR  deve  consentire  l'individuazione certa della natura  (residenziale  o  non  residenziale)  del  cliente finale che richiede  il  servizio.  Tali  esigenze  sono garantite attraverso la fornitura,  ai  soli  fini  della  valorizzazione  del  servizio WLR, dell'identificativo fiscale. Tale informazione non rientra tra quelle che l'operatore WLR deve obbligatoriamente fornire a Telecom Italia e quindi  l'erronea  compilazione  non  sarebbe causa di rifiuto per la fornitura del servizio.
 Peraltro, sempre in relazione alle procedure di ordinativo e vista la  sovrapposizione  dei  temi in materia di procedure e modalita' di attivazione  del  servizio  WLR  con  quanto discusso nell'ambito dei lavori  del tavolo tecnico per le procedure di migrazione dei clienti in   unbundling,   gli  operatori  hanno  richiesto  che  l'Autorita' disciplini   la  materia  in  modo  organico  e  sistematico.  A  tal proposito,  l'Autorita',  considerato che l'art. 15, comma 6, prevede le procedure per la gestione del passaggio di un cliente finale da un fornitore  ad  un altro e che e' stato istituito uno specifico Tavolo tecnico  per  l'implementazione  delle  procedure  di  migrazione dei clienti in unbundling, ritiene opportuno prevedere che l'applicazione delle  procedure riguardanti le migrazioni dei clienti in WLR, di cui all'art.  15,  comma  6, della delibera n. 33/06/CONS, siano regolate con  apposito provvedimento dell'Autorita'. Il presente provvedimento vertera'  sulle  modalita' di attivazione/disattivazione del servizio WLR tra Telecom Italia e l'operatore WLR.
 Causali di rifiuto
 140. In merito al tema delle causali di rifiuto che Telecom Italia puo'  opporre  all'operatore  WLR  che  chiede  il  servizio WLR, gli operatori  concorrenti  di Telecom Italia hanno richiesto che vengano indicate  in  modo  puntuale le causali di rifiuto e tali da indicare una  adeguata giustificazione dello scarto al cliente; Telecom Italia dovrebbe declinare in maniera esaustiva le singole causali di rifiuto afferenti  alle macroclassi individuate nella proposta di offerta del servizio   WLR,  senza  prevedere  causali  di  rifiuto  generiche  o l'introduzione  di  nuove  una  volta  reso definitivo l'elenco sopra richiesto.  Telecom  Italia  condivide l'impostazione e ha presentato una  lista  dettagliata  di  ragioni di rifiuto, individuando quattro macroclassi: rifiuti formali, contrattuali, commerciali e tecnici.
 141.  L'Autorita', pertanto, ritiene congruo prevedere che Telecom Italia indichi in maniera esaustiva le causali che possono portare al rigetto dell'ordine.
 Capacita' massima di evasione degli ordini
 142.  La  capacita'  massima  di evasione degli ordini da parte di Telecom Italia puo' essere stabilita su base operatore (come proposto da  Telecom  Italia  e  precisamente  2.000  ordini  giornalieri  per operatore)  oppure  su base giornaliera (come avviene per il servizio CPS  e  precisamente  20.000  ordini  al  giorno  ripartiti  tra  gli operatori secondo criteri predefiniti).
 143.  In particolare, alcuni operatori hanno dichiarato la propria preferenza   per   il   modello   su   base  giornaliera  con  20.000 ordini/giorno  ripartiti  tra  gli  operatori  e con waiting list del 100%;  altri  operatori hanno dichiarato la propria preferenza per il modello tarato su singolo operatore.
 144.  La  capacita'  massima  di  evasione  degli ordini, e la sua corretta  determinazione, e' cruciale per assicurare che lo strumento WLR  promuova,  in  modo  efficace  e  tempestivo, la concorrenza nei mercati dell'accesso. Gli operatori che hanno manifestato interesse a utilizzare  tale  strumento  sono diversi e hanno diversa dimensione. Pertanto,  si  ritiene che la previsione di una capacita' giornaliera su base operatore implicherebbe una penalizzazione delle imprese piu' grandi.  In  tal  senso,  sembra  preferibile  la  soluzione  su base giornaliera  (come  avviene per il servizio CPS e precisamente 20.000 ordini   al  giorno  ripartiti  tra  gli  operatori  secondo  criteri predefiniti).
 Contratti a scadere
 145. Nel corso dei lavori del tavolo tecnico, i partecipanti hanno esaminato la possibilita' di prevedere clausole contrattuali relative alla  durata  minima  dei  contratti  di  fornitura (c.d. contratti a scadere).  Un  operatore ritiene che possa essere prevista una durata minima   dei   contratti,   in   analogia  a  quanto  previsto  nella commercializzazione  della  linea al cliente finale, mentre tutti gli altri  operatori  sono  contrari  a tale previsione in quanto Telecom Italia verrebbe remunerata piu' volte per il medesimo servizio ovvero in  tutti  i  casi  in  cui  la linea disattivata e' oggetto di nuova attivazione  per  fornire  servizi  al  cliente finale da parte di un altro operatore (incluso Telecom Italia).
 146.  L'Autorita' osserva che Telecom Italia, a livello retail, ha facolta'  di  imporre  qualunque  clausola  contrattuale  nel proprio rapporto  con  il  cliente  finale, nel rispetto delle norme vigenti. L'imposizione  di  contratti  a  scadere,  a  livello Wholesale, deve essere  valutata sulla base dei conseguenti effetti economici. In tal senso,  in  primo  luogo,  si osserva che l'infrastruttura di accesso sarebbe  remunerata  piu'  volte nel momento in cui il cliente finale recede  dal contratto con l'operatore WLR e attiva un nuovo contratto per  i  servizi  di  accesso  telefonici  con  Telecom  Italia  o con operatore  WLR  alternativo.  In  secondo  luogo,  tale imposizione a livello  Wholesale  implicherebbe  una restrizione della liberta' per l'operatore  WLR nella definizione del proprio contratto commerciale, inducendo  quest'ultimo  a  riproporre  al  cliente  finale la stessa clausola  al  fine  di autotutelarsi. Peraltro, le considerazioni qui svolte  sono  analoghe  a quanto previsto nell'ambito della fornitura dei  servizi  di  accesso  disaggregato alla rete locale: "In caso di disattivazione i canoni a scadere della linea non sono applicabili in quanto   se   la  linea  e'  oggetto  di  nuova  attivazione  saranno corrisposti  a Telecom Italia dall'operatore prescelto dal cliente (o dal  cliente stesso) mentre nel caso di linea non piu' attivata viene gia'  corrisposto  il  contributo  di  disattivazione"  (punto  5 del considerato E nella delibera n. 2/03/CIR, ribadito all'art. 16, comma 4, delibera n. 4/06/CONS).
 
 Orientamenti dell'Autorita'
 147.  L'Autorita',  in  merito  alle  procedure  di  provisioning, assurance  e  relativi  SLA  dei servizi WLR e dei servizi accessori, ravvisata  l'opportunita'  di  costruire  tali  processi a partire da quelle  in  vigore  per  la  fornitura del servizio di CPS, esprime i seguenti orientamenti:
 a) Telecom  Italia,  nell'offerta WLR, specifichi le modalita' di fornitura  di  ciascun  servizio incluso nell'Offerta WLR e riportati nell'allegato  B2, secondo le indicazioni contenute nella delibera n. 33/06/CONS e nel presente provvedimento;
 b) Telecom  Italia  indichi  una  procedura centralizzata, con un referente  unico,  per  l'evasione  dell'ordine di attivazione WLR su linea non attiva;
 c) le  informazioni  obbligatorie che devono essere contenute nel modulo  d'ordine  rispecchiano quelle previste per l'acquisizione dei servizi  di  CPS;  il  campo  C.F. / P.IVA e' comunicato ai soli fini della  valorizzazione  della  tipologia di canone (residenziale o non residenziale);
 d) Telecom  Italia  indichi  nell'Offerta  di riferimento WLR, in maniera   esaustiva,  le  causali  che  possono  portare  al  rigetto dell'ordine;
 e) l'Offerta  di riferimento WLR prevede che la capacita' massima di  evasione  degli  ordini  sia  pari  a  20.000  ordini  al giorno, ripartiti tra gli operatori secondo criteri predefiniti;
 f) la durata del contratto di fornitura del servizio WLR relativo al  singolo  cliente  e'  determinata  sulla  base  della  durata del contratto tra l'operatore alternativo e tale cliente.
 
 7.  Si  condividono gli orientamenti dell'Autorita' espressi in
 merito  alle  procedure  di provisioning, assurance e relativi SLA
 del servizio WLR e dei relativi servizi accessori?
 
 Osservazioni degli operatori
 D7.1.  Gli  operatori  intervenuti in risposta della consultazione pubblica condividono l'impostazione adottata dall'Autorita' in merito alle procedure di provisioning, assurance e relativi SLA del servizio WLR  e,  in  particolare,  l'individuazione  di regole speculari, per quanto possibile, a quelle in vigore per la fornitura del servizio di CPS.  Tuttavia,  gli operatori hanno individuato alcune criticita' su cui richiedono un supplemento di analisi da parte dell'Autorita'.
 D7.2. Telecom Italia considera il servizio WLR piu' complesso, dal punto  di  vista  gestionale, del servizio CPS, e pertanto, specifica quanto segue.
 1. Provisioning/assurance - Telecom Italia propone l'adozione per il  primo  anno  degli  SLA  previsti  per  la CPS estesi di 1 giorno lavorativo;
 2. Procedura centralizzata con referente unico per attivazione su linea  non  attiva  - Telecom considera fattibile la gestione di tali richieste   attraverso  i  consueti  canali  wholesale  e  specifiche modalita' di richiesta;
 3. C.F.  e  la P.IVA. - Telecom Italia ritiene che debbano essere considerati  come campi obbligatori ma, ove errati, non costituiscano causali di rifiuto;
 4. Capacita'  massima  di  evasione degli ordini - Telecom Italia ritiene  opportuno  considerare  l'attuale capacita' d'evasione della CPS  bundlizzata  con  quella  del WLR, distinguendo il peso dei vari ordinativi  in  base  alla tipologia. Telecom Italia inoltre sostiene che la durata del contratto di fornitura del servizio WLR tra Telecom Italia  e  l'operatore  alternativo  non  possa essere inferiore ad 1 anno.
 
 D7.3.   Tele2,   nel  condividere  l'orientamento  dell'Autorita', ritiene  opportuno  che  l'Autorita':  a)  preveda  esplicitamente la possibilita',  per  gli  operatori  acquirenti  del  servizio WLR, di sottoporre  un ordine del tipo like-to-like, ovvero tale da garantire al  cliente  finale la medesima configurazione della linea utilizzata precedentemente  all'adesione della nuova offerta commerciale (in tal senso   Tele2   ricorda  che  una  delle  richieste  piu'  ricorrenti proveniente   dalla  base  clienti  prevede  il  mantenimento,  senza sostanziali  variazioni,  dei  servizi  di cui disporre); b) coordini quanto  previsto  all'art. 11, comma 3, dello schema di provvedimento riportato  all'allegato  B1 con quanto disciplinato nella delibera n. 418/06/CONS.
 D7.4.  Alcuni operatori ritengono auspicabile esplicitare gia' nel provvedimento  finale l'associazione tra la tipologia di ordinativi e le  prestazioni  incluse  e  la  previsione di "un sistema di accesso diretto  da  parte  degli  operatori  WLR ai sistemi utilizzati dalle Divisioni  retail  di Telecom Italia, con la presenza degli opportuni sistemi  di  sicurezza". Inoltre, in merito all'art. 13, commi 1 e 3, dell'allegato  B1, viene richiesto che l'ordine, sia in caso di linea attiva  che  non  attiva, debba poter essere scambiato esclusivamente tramite  tracciato  record  (evitando  l'utilizzo di e-mail, fax), in analogia a quanto attualmente avviene per la CPS.
 D7.5.  Altre  osservazioni  emerse  nel  corso della consultazione pubblica attengono alle modalita' di richiesta degli ordini (Wind non considera  necessario inviare a TI le informazioni relative al Codice fiscale/Partita  Iva  del cliente, mentre ritiene necessario attivare la  linea  WLR  in  modalita'  Business  o  Residenziale  sulla  base dell'informazione     binaria,     business/residenziale,     fornita dall'operatore  WLR  a  TI), alle penali previste nel caso di mancato rispetto  dei  tempi  di attivazione del servizio WLR (Welcome Italia ritiene  che  siano  insufficienti e scarsamente progressive oltre il sedicesimo  giorno di ritardo), ai tempi di attivazione e riparazione dei   guasti  (ritenuti  eccessivamente  lunghi  in  particolare  per l'evasione   degli   ordini   complessi)   alle   procedure   per  la disattivazione  del  servizio  WLR,  alle  contestazioni e al rigetto degli ordinativi WLR.
 
 Valutazioni dell'Autorita'
 D7.6.  L'Autorita',  considerata  anche l'adesione degli operatori sulla  metodologia proposta in materia di definizione delle procedure di  provisioning,  conferma l'approccio basato sull'utilizzazione del sistema  di  norme  - consolidato e sperimentato nel tempo - previsto per la fornitura dei servizi di CPS.
 D7.7.  Allo  stesso  tempo,  riconosce l'opportunita' di prevedere gia'  in  questa  sede  quali  prestazioni sono incluse nelle diverse tipologie   di   ordine.   In  particolare,  considerate  le  diverse prestazioni  incluse nel sistema WLR, e' ragionevole prevedere che la configurazione   di   base   nell'ordine   standard   includa  quelle prestazioni  incluse  nel  canone  di  abbonamento di Telecom Italia, ovvero tutte quelle prestazioni contraddistinte con il numero 1 nella tabella  1  "lista  delle prestazioni incluse nel sistema WLR". Unica eccezione e' data dalla prestazione CLIR (sia su base chiamata che su base   permanente)  che  Telecom  Italia  attiva  ai  propri  clienti esclusivamente  su  richiesta dell'abbonato. Pertanto, non si ravvisa la  necessita'  di  inserire  anche  questa  prestazione  (nelle  due opzioni)   nell'ordine   standard.   L'ordinativo  non  standard,  di conseguenza,  corrisponde  all'attivazione  del  WLR  comprensivo  di almeno   una   delle   prestazioni   aggiuntive   non  incluse  nella configurazione  di  base  e che non incidono sullo stato della linea. Infatti,   quest'ultime  non  concorrono  alla  determinazione  della tipologia  dell'ordine,  in  quanto  prevedono  tempi  ad hoc (quelli previsti  da  Telecom  Italia per i propri clienti finali ridotti del 20%).  Tali  previsioni non escludono, comunque, che Telecom Italia e l'operatore  WLR  possano stabilire, in sede di stipula degli accordi bilaterali  previsti  all'art.  9,  un diverso insieme di prestazioni incluse  nell'ordine  standard.  Ad esempio, gli operatori potrebbero prevedere l'implementazione dell'ordine c.d. like-to-like. Infine, si ribadisce che Telecom Italia pubblichera' nell'offerta di riferimento per  il  WLR  le procedure di erogazione (attivazioni/disattivazione) delle  singole  prestazioni  incluse nel sistema WLR, con particolare riferimento  al  cambio  di  configurazione  della  linea (ad esempio aggiunta/eliminazione  del  call  forwarding)  nel corso del rapporto commerciale,   avendo   cura   di   garantire   tempi  di  erogazione migliorativi di quelli forniti ai propri clienti finali.
 D7.8.  Per  quanto riguarda le modalita' dell'ordine, la procedura piu' efficiente di comunicazione e' data dal tracciato record, mentre l'utilizzo  di  e-mail  e  fax  deve  essere considerato come opzione residuale.  Del  resto,  e'  interesse  sia  di  Telecom  Italia  che dell'operatore  WLR  di  disporre  di  procedure  snelle e quindi, in analogia  a  quanto  attualmente avviene per la CPS e come discusso e concordato  nel  corso  dei  lavori  del  tavolo tecnico, il "formato elettronico" privilegiato sara' dato dal "tracciato record".
 D7.9.  Per  quanto riguarda i tempi di provisioning/assurance e le relative  penali,  l'Autorita', stante il permanere di differenze sul tema,  ritiene  congruo  intervenire  sullo  schema  di provvedimento proposto   in   consultazione  pubblica  esclusivamente  al  fine  di raggiungere la massima simmetria con le procedure previste nella CPS.
 D7.10.Infine,  l'Autorita'  continua  a  ritenere che la capacita' massima   di   evasione  degli  ordini,  prevista  in  20.000  unita' giornaliere,  sia  congrua in ragione del fatto che, presumibilmente, nella prima fase di disponibilita' del servizio WLR si registrera' un picco  di  ordini  WLR:  infatti,  molti  clienti  potrebbero aderire all'offerta   di   servizi  di  accesso,  basati  sul  servizio  WLR, dell'operatore   con   cui   hanno  precedentemente  sottoscritto  il contratto  di  CPS.  Resta  fermo che l'Autorita' si riserva anche su istanza  di  parte, di rivedere tale capacita'. Peraltro, in analogia alle  procedure  previste  per  la  CPS,  tale  capacita'  non potra' dipendere dalla tipologia di ordine ricevuto.
 
 9. Trattamento delle informazioni nell'ambito dell'Offerta WLR
 148.  Nel  corso  dei  lavori  del  tavolo  tecnico  e'  emersa la necessita'   di   approfondire   l'analisi   del   trattamento  delle informazioni raccolte da Telecom Italia nell'ambito dell'Offerta WLR.
 149.  In  linea  generale,  Telecom  Italia non puo' utilizzare le informazioni  ottenute  nel  quadro  di una negoziazione oppure di un accordo   di   interconnessione   o   di  accesso,  se  non  ai  fini esplicitamente  previsti.  In  particolare,  queste  informazioni non possono  essere  comunicate ad altre divisioni, alle societa' ad essa collegate  o da essa controllate, per le quali la loro disponibilita' potrebbe costituire un vantaggio concorrenziale.
 150. Nel quadro dell'Offerta WLR e' tuttavia necessario che alcune informazioni  siano  trasmesse  alla divisione commerciale di Telecom Italia  o  a  operatori  terzi  o all'operatore WLR che acquisisce il cliente.
 
 Opzioni  regolamentari  e  posizioni degli operatori e valutazioni dell'Autorita'
 151.  In  primo  luogo,  nel momento in cui un abbonato di Telecom Italia  sceglie  di sottoscrivere un'offerta di servizi telefonici di un  operatore  concorrente che utilizza tecnicamente il servizio WLR, l'attivazione  della  linea in modalita' WLR al cliente finale incide sui  servizi  commerciali  di  Telecom  Italia,  in quanto implica la cancellazione   del   cliente   dai  propri  database.  La  divisione commerciale  di  Telecom Italia deve essere dunque tenuta al corrente della nuova situazione, al fine di potere cessare la fatturazione dei servizi   di   accesso   al   cliente  finale.  In  questo  caso,  ed esclusivamente  in  questo  caso, la divisione che gestisce il WLR in Telecom  Italia  deve  essere autorizzata a comunicare l'interruzione del rapporto con il cliente alla divisione commerciale.
 152.  In  secondo  luogo,  nel  momento  in  cui  la fornitura del servizio WLR conduce Telecom Italia a interrompere l'erogazione di un servizio   all'ingrosso   ad   un   operatore   terzo   a   causa  di un'incompatibilita'  (il  caso piu' semplice e' quello in cui Telecom Italia  riceve  dall'operatore  A  la  richiesta  di  attivazione del servizio  WLR  da  parte  di  un  cliente  che al momento fruisce dei servizi  WLR  dell'operatore B), la divisione che gestisce il WLR per Telecom  Italia  notifichera'  all'operatore  donating  la cessazione della fornitura.
 153.  In  terzo  luogo,  al  fine di realizzare scelte commerciali pertinenti e efficienti, l'operatore WLR deve avere accesso ad alcune informazioni   preliminari.   L'accesso   a   tali   informazioni  e' propedeutico  alla  commercializzazione del servizio WLR e garantisce la  corretta  fornitura  dei  diversi  servizi di accesso proposti da Telecom  Italia  nell'ambito  del  servizio  WLR. In particolare, gli operatori  WLR  sono  interessati a conoscere la lista degli stadi di linea  non  aperti  al  servizio  di accesso disaggregato. Le imprese necessitano  altresi'  di  informazioni  sullo  stato della linea (ad esempio  se  la linea non e' installata o e' inattiva), nonche' sulle caratteristiche   tecniche  delle  linee  oggetto  dell'offerta  WLR. Inoltre,   gli  operatori  WLR  devono  essere  nelle  condizioni  di conoscere  l'effettiva  disponibilita'  delle prestazioni incluse nel WLR  sulle  centrali  su cui e' attestato il cliente finale. Infatti, alcuni  dei  servizi  inclusi  nell'Offerta WLR potrebbero non essere disponibili per ragioni tecniche in alcune aree.
 154.  Gli  operatori devono inoltre, nel momento in cui acquistano gruppi di linee, essere nelle condizioni di identificare il numero di linee  sul  quale  viene  effettuato  l'ordine  WLR.  In effetti, nel momento in cui un cliente ha attivo un abbonamento con Telecom Italia per  un  gruppo  di  linee,  non sempre e' in grado di comunicare con precisione i numeri attivi e i numeri non attivi. Di conseguenza, nel caso  di  trasferimento di un gruppo di linee da un contratto Telecom Italia  a  un  contratto  con  un  operatore WLR, quest'ultimo potra' difficilmente recuperare tali informazioni dal suo futuro cliente.
 155.  A  tal proposito, un operatore ha sottolineato la criticita' del  tema  e  rileva  che,  nell'ambito  degli  impegni presentati da Telecom  Italia in AGCM nel corso del procedimento A351, e' previsto, inter  alia,  che  Telecom  Italia  rediga  e  consegni al cliente un Prospetto Informativo Profilo Utente, che "...riportera' in dettaglio l'andamento  dei  consumi  effettivi, da parte del cliente stesso, di tutti  i servizi offerti da TI, gli eventuali scostamenti dai profili oggetti  di  contratto  in passato e le modalita' tecniche di offerta impiegate   da  TI  per  la  predisposizione  dei  servizi  proposti, disaggregando le condizioni economiche di offerta per servizio...".
 156.  D'altro canto, Telecom Italia osserva che potra' attivare in WLR  solo le linee che verranno comunicate dall'OLO ed ovviamente non cessera'  quelle  che  non  verranno  comunicate,  quindi  non  sara' arrecato  alcun disservizio per il cliente. Per quel che riguarda poi il Prospetto Informativo Profilo Utente e' necessario chiarire che il documento  riguarda i consumi del cliente finale e non la consistenza delle  linee.  Peraltro,  sottolinea  il  rischio che l'operatore WLR richieda  a  TI  Retail  informazioni  (tipiche  di  un  progetto  di consulenza)  poi  utilizzate per ricevere da TI Wholesale le medesime linee da attivare in WLR. Infine, Telecom Italia ritiene di non avere alcun  mandato,  ne'  potra'  mai  averlo, a richiedere al cliente le proprie linee per comunicarle all'OLO.
 157.  Alla  luce  delle  posizioni  espresse  dagli  operatori, si ritiene congruo prevedere che Telecom Italia fornisca le informazioni preliminari  necessarie  alla fornitura delle linee in modalita' WLR, purche'  il  cliente  finale  abbia manifestato inequivocabilmente la volonta'  di  acquisire  i  servizi  di  accesso  dall'operatore WLR. Pertanto,   l'accesso   alle   informazioni   preliminari  necessarie all'operatore  WLR  per  l'acquisto  in  modalita' WLR e' subordinato all'impegno  formale,  del  cliente finale, ad acquisire dal medesimo operatore i servizi di accesso e di cessare i servizi con l'operatore pre-esistente
 158.  L'Autorita'  ritiene  che  l'introduzione  di  un obbligo di fornire  informazioni  preliminari all'operatore WLR e agli operatori terzi,  nonche'  la  regolamentazione  dei  rapporti  tra l'unita' di Telecom  Italia  che  fornisce  il  WLR  e  la divisione commerciale, risulta  proporzionato  agli obiettivi del Codice delle comunicazioni elettroniche  previsti  all'art.  13,  comma  4  lett.  a)  e  b),  e perseguiti  dall'Autorita' nella delibera n. 33/06/CONS. Peraltro, la fornitura  di  tali  informazioni  da  parte  di  Telecom  Italia non richiede  onerosi  investimenti  iniziali  e  particolari  rischi, in quanto le informazioni sono gia' disponibili all'operatore.
 159.  Pertanto,  l'Autorita'  ritiene  congruo  imporre  a Telecom Italia,  l'obbligo, ai sensi dell'art. 49 del Codice, di dare accesso alle  informazioni propedeutiche alla commercializzazione dei servizi WLR.
 
 Orientamenti dell'Autorita'
 160.  L'Autorita',  in  merito  al  trattamento delle informazioni acquisite   nell'ambito   dell'Offerta   WLR,   esprime  il  seguente orientamento:
 - Telecom   Italia  e'  tenuta  (i)  a  rispondere  alle  domande formulate dagli operatori WLR concernenti le informazioni preliminari alla  commercializzazione  dei  servizi  di accesso ai clienti finali sulla  base dell'Offerta WLR, (ii) a informare della cessazione della fornitura l'operatore terzo interessato, nonche' e' autorizzata (iii) a   comunicare  l'interruzione  del  rapporto  con  il  cliente  alla divisione commerciale.
 
 8.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  espresso  in
 merito    al    trattamento    delle    informazioni   nell'ambito
 dell'erogazione del servizio WLR e dei relativi servizi accessori?
 
 Osservazioni degli operatori
 D8.1.  Telecom  Italia  ritiene  illegittimo  qualsiasi  obbligo a fornire  informazioni diverse dalla lista degli stadi di linea aperti all'unbundling,  lo  stato  della  linea  (attiva  o  non  attiva)  e l'effettiva  disponibilita' della lista delle prestazioni incluse nel WLR sulle centrali su cui e' attestato il cliente finale.
 D8.2.  La  Lega Consumatori, al fine di tutelare il Cliente finale da   politiche  commerciali  particolarmente  aggressive  (c.d.  hard selling)  di  tutti  gli Operatori in particolar modo sul processo di trasferimento/migrazione,  ritiene assolutamente necessario che venga inviata  al  cliente  una  dettagliata  notifica  che  lo informi del trasferimento  in  atto  e  di  tutti  i  servizi disponibili e, come avviene,  peraltro, nel Regno Unito vengano definiti dall'Autorita' i contenuti informativi minimi di questa comunicazione.
 D8.3.   Molti   operatori,   nel   concordare  con  l'orientamento dell'Autorita', sottolineano quanto segue.
 D8.4.  In  merito al punto i), ossia alle informazioni preliminari alla  commercializzazione  dei  servizi  ai clienti finali sulla base dell'offerta  WLR,  un  operatore ritiene che Telecom Italia dovrebbe diffondere in modalita' standard e periodica agli operatori che hanno sottoscritto  il  contratto  WLR  un  set  di  informazioni  iniziale necessario  agli  operatori  per  poter  pianificare  lo sviluppo dei propri servizi WLR.
 D8.5.  Il  punto  ii)  ossia  il trattamento delle informazioni da comunicare  all'operatore terzo e in particolare quelle relative alla cessazione  della  fornitura, e' discusso e affrontato nella delibera 483/06/CONS  relativa  alla  consultazione  pubblica  in  materia  di procedure di migrazione.
 D8.6.  In  merito al punto iii), ossia in merito alla possibilita' per   la   divisione   wholesale  di  Telecom  Italia  di  comunicare l'interruzione del rapporto con il cliente alla divisione commerciale di  Telecom  Italia, l'Autorita' dovrebbe specificare puntualmente le informazioni da trasmettere e le relative tempistiche.
 D8.7.  Ad esempio, l'Autorita', proseguono gli operatori, potrebbe esplicitare le seguenti modalita' operative del principio enunciato:
 1. Telecom  Italia  dovra'  comunicare la cessazione del servizio all'operatore donating DOPO che ne sia stato dato corso;
 2. Telecom   non   dovra'   comunicare   all'operatore   donating l'identita' dell'operatore recipient a cui e' stato attivato il nuovo servizio;
 3. Telecom  dovra'  adottare le medesime procedure (comunicazione ex  post e senza disclosure del recipient) anche per la comunicazione alla propria divisione retail.
 
 Valutazioni dell'Autorita'
 D8.8.  Considerato  che le tematiche inerenti il trattamento delle informazioni  da  comunicare  all'operatore  terzo  e  alla divisione commerciale   di   Telecom   Italia   (relative  essenzialmente  alla cessazione della fornitura) sono affrontate organicamente nell'ambito del  procedimento in corso sulle modalita' di attivazione passaggio e cessazione  nei  servizi  intermedi  di  accesso  offerti  da Telecom Italia,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  affrontare sistematicamente tale  materia  in  quella sede. Tale orientamento e' suffragato dalla delicatezza  del  tema, come peraltro rappresentato dall'associazione dei consumatori intervenuta in risposta alla consultazione pubblica.
 D8.9. Per quanto riguarda la previsione secondo cui Telecom Italia debba   "dare   accesso   alle  informazioni  preliminari  necessarie all'operatore  WLR  per  l'acquisto  in modalita' WLR di un gruppo di linee  destinate  a  un  cliente  finale  che  si  e'  gia' impegnato formalmente,  a seguito ad esempio dell'aggiudicazione di una gara di appalto,  ad  acquisire dal medesimo operatore i servizi di accesso e di  cessare  i  servizi  con  l'operatore pre-esistente", l'Autorita' ritiene  che  le  informazioni in questione costituiscano un elemento rilevante  per  agevolare il processo di migrazione e, d'altra parte, siano   nella   disponibilita'  pressoche'  immediata  dell'operatore preesistente.  Al  fine  di  garantire  la  riservatezza  dei dati in questione  la  proposta posta in consultazione puo' essere modificata introducendo  l'obbligo  per l'operatore che richiede le informazioni di  disporre  di  una  specifica delega ovvero del conferimento di un incarico   di   rappresentanza,   che   ne   circoscriva  il  mandato conoscitivo.
 D8.10.Infine,   per   quanto   riguarda   le   altre  informazioni preliminari  alla  commercializzazione  dei servizi ai clienti finali sulla  base  dell'offerta  WLR,  l'Autorita'  ribadisce la necessita' delle informazioni indicate nel paragrafo 153. Tali informazioni sono infatti  necessarie  per consentire all'operatore WLR un'efficiente e corretta  fornitura  dei  servizi  di  accesso  agli  utenti  finali. Pertanto,  Telecom Italia fornira' tali informazioni sulla base delle richieste   degli   operatori,  formulate  in  modo  sufficientemente circoscritto,   nel   piu'   breve  tempo  possibile  dalla  data  di ricevimento della richiesta.
 
 10.  Aggiornamento  del  DBU per la fornitura del servizio elenchi abbonati e dei servizi di informazione abbonati
 161.  L'operatore  WLR,  all'atto di stipulare il contratto per la fornitura dei servizi di accesso con il cliente finale, acquisisce le relative  informazioni  anagrafiche. Tali informazioni sono rilevanti per  la  fornitura  del  servizio  elenchi  abbonati e dei servizi di informazione  abbonati,  disciplinati  dalla delibera n. 36/02/CONS e dalla   delibera   n.   180/02/CONS,   recanti  "Regole  e  modalita' organizzative  per  la  realizzazione  e  l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale".
 162.  In  base  alle  suddette delibere, gli operatori titolari di licenze per servizi di telecomunicazioni ai quali risultino assegnate risorse  di  numerazione  effettivamente utilizzate sono responsabili dell'esattezza,   della  veridicita',  integrita',  conformita'  alle manifestazioni  di  volonta'  degli  interessati ed aggiornamento dei dati  trasmessi.  Tuttavia,  nel  caso  di  portabilita'  del numero, l'Autorita'  ha  previsto  che  l'operatore  recipient, ancorche' non titolare  del  numero,  provveda  ad aggiornare il DBU e a comunicare all'abbonato  l'inserimento nella sua base dati relativa agli elenchi abbonati  al  fine  di  verificare  o  modificare le informazioni che l'abbonato  intende  inserire  ovvero  per  permettere allo stesso di poter  negare  l'autorizzazione  ad  apparire nella base-dati stessa. L'operatore  donor  provvede alla cancellazione dell'utente "portato" dalla propria base dati relativa agli elenchi abbonati.
 163.  Tale  regolamentazione  non  prevede  pertanto le specifiche caratteristiche  del  WLR.  In  particolare,  il  cliente finale, che acquisisce  i  servizi  di  accesso  dall'operatore  WLR, mantiene la numerazione associata alla linea telefonica su cui viene richiesta la prestazione   WLR.  Tale  numerazione,  continua  ad  essere  gestita dall'operatore che la gestiva prima della richiesta della prestazione WLR;  in  altre  parole,  la  prestazione  di  WLR  non  comporta  la portabilita'  del numero. D'altro canto, il cliente finale stipula il contratto  di fornitura del servizio di accesso con l'operatore WLR e manifesta  la  volonta'  di  cessare  il  contratto di abbonamento al servizio  telefonico  con  Telecom  Italia  (ove  esistente), sebbene permangano  in  capo a quest'ultima determinati oneri, tra cui quello di  terminare  le chiamate dirette al cliente. Pertanto, l'erogazione del servizio WLR implica la distinzione tra l'operatore gestore della numerazione  e  l'operatore  titolare del rapporto commerciale con il cliente finale.
 
 Opzioni regolamentari e posizioni degli operatori
 164. I partecipanti ai lavori del tavolo tecnico hanno individuato due  modalita'  per  garantire l'aggiornamento del data-base unico al cliente finale che utilizza i servizi WLR:
 1. affidamento  delle  prestazioni  all'operatore  titolare della numerazione;
 2. affidamento  delle  prestazioni  all'operatore  titolare della rapporto commerciale con il cliente finale.
 
 165.  A  parere  della  totalita'  dei  partecipanti ai lavori del tavolo  tecnico,  la soluzione piu' appropriata e' la n. 2, in quanto ciascun  operatore  WLR  deve  essere il titolare del trattamento dei dati  dei  propri clienti e garantire che le informazioni siano state raccolte  in  conformita'  alla normativa vigente e a quanto previsto nel Protocollo d'Intesa firmato dagli operatori il 29 aprile 2005.
 166.  Peraltro,  secondo  gli  operatori, l'adozione di un diverso criterio  di  affidamento  delle  prestazioni  in  esame  sarebbe  da escludere  per  ragione tecniche, per assicurare la dovuta protezione dei   dati  personali  e  la  corretta  individuazione  di  eventuali responsabilita'  degli operatori nel caso di erronea compilazione del data-base.  Infatti,  il  trattamento  dei  dati  personali  da parte dell'operatore titolare della numerazione comporterebbe la necessita' di  radicali  modifiche  alla  gestione  operativa  del DBU sia nello scambio  di  informazioni tra gli operatori, sia nella gestione degli errori  e  degli  scarti  segnalati  dai  soggetti  terzi  (GSI)  che utilizzano le informazioni contenute nel DBU.
 
 Valutazioni dell'Autorita'
 167.  Nel  momento  in  cui  un cliente beneficia di un'offerta di servizi  di accesso di un operatore concorrente di Telecom Italia che acquista  la  linea  nell'ambito  dell'Offerta  WLR,  l'operatore WLR assume  un rapporto esclusivo con il cliente finale. Pertanto, appare ragionevole   affidare   all'operatore   WLR  la  responsabilita'  di aggiornare  l'elenco  telefonico  generale per gli abbonati WLR. Tale previsione  e'  conforme  con  l'art.  1,  comma  1,  della  delibera 180/02/CONS    in   cui   e'   previsto   che   "Gli   operatori   di telecomunicazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della delibera  n.  36/02/CONS, sono considerati gli esclusivi titolari del trattamento  di  dati  personali  conferiti dai rispettivi abbonati e rispondono   della   loro   qualita'   e   conformita'   a  qualsiasi manifestazione  di  volonta' degli interessati. Gli accordi quadro di cui  all'art.  2,  commi  2  e 3, della delibera n. 36/02/CONS devono prevedere  le  modalita'  tecniche tali per cui l'intervento sui dati sia  riservato  esclusivamente  all'operatore  con  cui  il  soggetto titolare dei dati stessi ha sottoscritto un contratto...".
 168.  Al  fine  di affidare il trattamento dei dati personali e le prestazioni  di  aggiornamento  del  DBU all'operatore titolare della rapporto  commerciale  con il cliente finale risulta necessario porre in  essere  due tipologie di azioni volte a (i) integrare le delibere nn. 36/02/CONS e 180/02/CONS in modo da contemplare il servizio WLR e (ii) modificare conseguentemente il Protocollo d'intesa siglato dagli operatori.
 169. In linea generale, la novazione regolamentare puo' seguire lo schema  gia' previsto per la portabilita' del numero. In particolare, nel  caso  della  portabilita',  e'  espressamente  previsto  che  il recipient  provvede  a comunicare all'abbonato l'inserimento dei suoi dati   nella   sua   base  dati,  mentre  il  donor  e'  tenuto  alla cancellazione  dell'utente  portato  dalla propria base dati relativa agli elenchi telefonici.
 170.  Per  quanto  riguarda  le  modifiche  al Protocollo d'intesa siglato   dagli   operatori,  esse  incideranno,  ad  esempio,  sulla struttura   del   tracciato   record.  In  generale,  tali  modifiche incideranno  sulle  procedure  di  aggiornamento  delle  base  dati e pertanto  risulta  opportuno  demandare agli operatori la definizione delle   modalita'   operative.  Del  resto,  il  Protocollo  d'intesa attualmente  sottoscritto dagli operatori, prevede all'art. 20, comma 1,   che   tutti  i  provvedimenti  normativi/regolatori  riguardanti l'oggetto  dell'accordo  siano  recepiti  all'interno  dello stesso e ratificati dai firmatari, previa analisi delle modalita' attuative.
 171.  Infine, considerato che il servizio WLR e' destinato anche a operatori  WLR  "ospitati"  su rete di altro operatore (cd. Operatore "ospitante"),   si   ritiene   che   le  obbligazioni  relative  alla alimentazione della base dati unica (DBU) siano in capo all'Operatore WLR "ospitato". Tale previsione e' necessaria in virtu' del principio generale  in  base  al quale il titolare del trattamento dei dati del cliente  e' l'operatore che stipula il contratto relativo all'accesso al  servizio  telefonico col cliente finale (in questo caso, appunto, l'Operatore  WLR  "ospitato").  In  tale  caso,  quindi,  l'Operatore "ospitato"  deve  essere tenuto ad aderire al Protocollo d'intesa per l'inserimento  dei  dati  nel  DBU.  Simile  obbligo  di  adesione al Protocollo d'intesa, peraltro, e' gia' in capo a soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi telefonici pubblici (PATS) e  di  risorse  di  numerazione  geografiche  che  erogano servizi di accesso  sulla  base  di  un  contratto  di  ospitalita' (cd. "number hosting")  su  rete di altro operatore e non sulla base di un accordo di interconnessione (in questo caso inversa) con Telecom Italia.
 
 Orientamenti dell'Autorita'
 172.  L'Autorita',  in  merito alle modalita' di aggiornamento del DBU   per   la  fornitura  di  elenchi  abbonati  e  dei  servizi  di informazione abbonati, esprime l'orientamento:
 a) di  integrare,  seguendo  un  approccio  analogo al caso della portabilita'   delle   numerazioni,  le  delibere  nn.  36/02/CONS  e 180/02/CONS. In particolare, si propone di integrare:
 i. l'art. 1 della delibera 36/02/CONS, dopo il comma 4: "In caso di  servizio  WLR, l'operatore WLR provvede a comunicare all'abbonato l'inserimento  nella  sua base dati relativa agli elenchi abbonati al fine  di  verificare  o  modificare  le  informazioni  che l'abbonato intende  inserire  ovvero  per permettere allo stesso di poter negare l'autorizzazione  ad  apparire  nella  base-dati  stessa. L'operatore donating  provvede  alla cancellazione dell'utente dalla propria base dati relativa agli elenchi abbonati";
 ii. l'art.  1  della  delibera 180/02/CONS, dopo il comma 2: "In caso  di  servizio  WLR,  l'operatore WLR e' l'esclusivo titolare del trattamento  dei dati personali conferiti dai propri abbonati WLR, ai sensi  del  precedente  comma  1  ed  opera  nel  rispetto  di quanto stabilito  dal  presente provvedimento"; iii. l'art. 2 della delibera 180/02/CONS,  dopo il comma 2: "Nel caso di servizio WLR, l'operatore WLR  provvede a fornire, all'atto della sottoscrizione del contratto, l'informativa di cui al precedente comma 1 ai propri abbonati WLR".
 
 b) di  disporre  che,  entro  il  30  giugno  2007, gli operatori licenziatari/autorizzati di rete fissa che offrono servizi telefonici accessibili  al  pubblico  recepiscano  nel  Protocollo di intesa che stabilisce  le  modalita'  operative  di  gestione  del  DBU le nuove disposizioni  previste  per  l'aggiornamento  del  DBU  nel  caso  di servizio WLR;
 c) di imporre l'obbligo di aggiornamento del DBU e di adesione al Protocollo di intesa all'operatore ospitato, nel caso di acquisizione del  servizio  WLR sulla base di un accordo di ospitalita' su rete di altro operatore (c.d. operatore "ospitante").
 
 9.  Si  condividono gli orientamenti dell'Autorita' espressi in
 merito  alle  modalita'  di aggiornamento del DBU per la fornitura
 del  servizio  elenchi  abbonati  e  dei  servizi  di informazione
 abbonati nell'ambito dell'Offerta WLR?
 
 Osservazioni degli operatori
 
 D9.1.  Tutti  gli  operatori  condividono  l'orientamento espresso dall'Autorita',  tuttavia  BT  Albacom  ritiene  che  il  termine per recepire   nel   protocollo   di   intesa   le   nuove   disposizioni dell'Autorita' dovrebbe essere pari a 12 mesi.
 
 Valutazioni dell'Autorita'
 D9.2.  L'Autorita', anche alla luce delle risposte pervenute dagli operatori, ritiene congruo confermare l'orientamento espresso in sede di   consultazione   pubblica   relativamente   alle   modalita'   di aggiornamento  del DBU per la fornitura del servizio elenchi abbonati e  dei servizi di informazione abbonati nell'ambito dell'Offerta WLR. Peraltro,  valutate  le  attivita' necessarie per l'aggiornamento del protocollo  d'intesa  sulla base delle nuove disposizioni in materia, si  conferma che queste ultime debbano essere recepite nel protocollo entro il 30 giugno 2007.
 
 11. Prestazioni per Autorita' giudiziaria
 173.   L'art.   55,   comma  7,  del  Codice  delle  comunicazioni elettroniche  stabilisce  che  "Ogni  impresa  e'  tenuta  a  rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del  Ministero  dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di  tutti  gli  acquirenti  del  traffico  prepagato  della telefonia mobile,   che  sono  identificati  al  momento  dell'attivazione  del servizio. L'autorita' giudiziaria ha facolta' di accedere per fini di giustizia  ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati  del  Ministero  dell'interno".  174. Piu' in generale, l'art. 3 (principi generali) del Codice, nel garantire, al comma 1, "i diritti inderogabili   di  liberta'  delle  persone  nell'uso  dei  mezzi  di comunicazione elettronica, nonche' il diritto di iniziativa economica ed  il  suo  esercizio  in  regime  di concorrenza, nel settore delle comunicazioni  elettroniche"  prevede,  al  comma  3, che "Sono fatte salve  le  limitazioni  derivanti  da  esigenze  della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e  della  tutela  dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati  personali,  poste  da  specifiche  disposizioni  di  legge o da disposizioni regolamentari di attuazione".
 175.   In  particolare,  le  disposizioni  normative  disciplinano puntualmente  le  prestazioni  che  le  imprese  di telecomunicazioni devono fornire per l'Autorita' giudiziaria e le relative modalita' di fornitura.  Tali prestazioni per l'Autorita' giudiziaria attengono ai seguenti  servizi:  Anagrafica  del  cliente;  Tabulati integrali del traffico storico (entrante, uscente, entrambi); Tabulati del traffico contabilizzato;  Intercettazione  delle comunicazioni; Localizzazione dell'utenza;  Identificazione  della  linea  chiamante; Sospensione o limitazione dei servizi agli utenti; Altre prestazioni".
 176.  In  base  alla  normativa in vigore, l'Autorita' giudiziaria domanda   l'erogazione   delle   suddette  prestazioni  a  tutti  gli operatori,  specificando la linea su cui e' richiesto l'accertamento. Ciascun operatore e' tenuto a fornire tutte le informazioni a propria disposizione  e a erogare le prestazioni che e' tecnicamente in grado di espletare attraverso la propria rete. In tal senso, l'introduzione del  servizio  WLR  non  implica modifiche alle procedure attualmente utilizzate  dall'Autorita'  giudiziaria  per acquisire le prestazioni richieste.
 177.  Tuttavia,  il  processo  di  collaborazione  con l'Autorita' Giudiziaria  presuppone  che  essa  possa  individuare immediatamente l'operatore  che  fornisce il servizio di accesso al cliente, in modo da  poter  interfacciarsi  direttamente verso l'operatore in grado di fornire   la   prestazione.  Proprio  a  tal  fine,  considerato  che l'operatore  di  telecomunicazioni  ha  una responsabilita' penale in relazione all'osservazione delle richieste provenienti dall'Autorita' giudiziaria,  visti  i principi in materia di privacy e la necessita' di  garantire  la  riservatezza  dell'attivita' di indagine, potrebbe risultare opportuno modificare il database, in fase di realizzazione, del Ministero dell'interno.
 
 Orientamenti dell 'Autorita'
 
 178.  Pertanto,  l'Autorita',  osservato  che  la  gestione  delle prestazioni  per  l'Autorita'  giudiziaria  non ricade tra le proprie competenze,     ritiene     opportuno    informare    il    Ministero dell'interno-Dipartimento  della pubblica sicurezza dell'introduzione del servizio WLR. Il Ministero valutera' l'opportunita' di modificare la  struttura  del database gestito dal centro elaborazioni dati e di ulteriori interventi in materia.
 
 10.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  espresso in
 relazione  alle  modalita'  di  erogazione  delle  prestazioni per
 l'Autorita' giudiziaria nell'ambito dell'Offerta WLR?
 
 Osservazioni degli operatori
 D10.1.  Tutti  gli  operatori  condividono l'orientamento espresso dall'Autorita'  in  relazione  alle  modalita'  di  erogazione  delle prestazioni  per  l'Autorita'  giudiziaria  nell'ambito dell' Offerta WLR.  D10.2. Telecom Italia, al contempo, considerando l'importanza e la  consistenza  dell'onere  legato  alle prestazioni per l'Autorita' Giudiziaria, ritiene che l'Autorita' debba chiarire nel provvedimento le responsabilita' dell'operatore WLR e dell'operatore di accesso.
 D10.3.   Inoltre,   Telecom   Italia   evidenzia   che   il   caso dell'operatore  WLR  dovrebbe  essere  considerato  nell'ambito delle attivita'   di   revisione   del  repertorio  delle  prestazioni  per l'Autorita'   Giudiziaria   in   corso   presso  il  Ministero  delle comunicazioni,  allo  scopo  di  evitare  possibili  complessita' nei rapporti con le Autorita' Giudiziarie.
 
 Valutazioni dell'Autorita'
 
 
 |  |  |  | D10.4.  L'Autorita',  nel  confermare  l'orientamento  espresso in consultazione   pubblica,   riconosce   l'opportunita'  di  informare dell'introduzione   del   servizio   WLR   non   solo   il  Ministero dell'interno-Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  ma  anche  il Ministero  delle  comunicazioni. E' inutile dire che l'Autorita', nel rispetto  delle  competenze  delle  varie  istituzioni, offrira', ove richiesto, la collaborazione necessaria. 
 12. Qualita' e carte dei servizi di telefonia vocale
 179.  La  delibera  n.  254/04/CSP,  recante  "Approvazione  della direttiva  in  materia  di  qualita' e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2, della legge  31  luglio  1997, n. 249", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  17  dicembre  2004, n. 295, prevede all'art.  3,  comma  1,  inter  alia,  che: "Le imprese fornitrici di servizi  di  telefonia  vocale  fissa,  ai  fini  di  quanto disposto dall'articolo 72 del Codice: a) utilizzano gli indicatori di qualita' dei  servizi  di telefonia vocale, nonche' le relative definizioni, i metodi  ed  i periodi di misurazione, riportati negli allegati da 1 a 12,  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente direttiva,   con   le  precisazioni  ivi  contenute  ...  d)  inviano all'Autorita',   insieme   con  il  primo  resoconto  semestrale,  le informazioni  riguardo  alle  prestazioni  di  base  offerte  con  il servizio  di  telefonia  vocale  fissa  agli utenti finali secondo il modello  di  cui  all'allegato  13,  che  forma  parte  integrante  e sostanziale  della  presente  direttiva,  e successivamente inviano i relativi  aggiornamenti;".  In  particolare,  gli allegati da 1 a 12, distinguono gli obblighi di applicazione degli indicatori in funzione della  tipologia  di  fornitura  del  servizio, cioe' se diretto(4) o indiretto.
 180.  Pertanto,  considerate le caratteristiche del WLR che, da un lato,  rientra  tra i servizi indiretti, in quanto fornito all'utente tramite la rete di impresa diversa da quella che fornisce il servizio telefonico  stesso,  e  dall'altro lato e' assimilabile a un servizio diretto,  in  quanto l'operatore offre servizi di accesso e traffico, l'Autorita'  ha e' specificato, per ciascun indicatore previsto dalla delibera n. 254/06/CONS, gli obblighi in capo all'operatore WLR.
 
 Orientamenti dell'Autorita'
 181.  L'Autorita', in merito al tema "Qualita' e carte dei servizi di telefonia vocale", esprime i seguenti orientamenti:
 a) Per  quanto concerne il "tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale",  considerato che l'offerta del servizio WLR puo' prevedere la    fornitura   dell'allacciamento   iniziale,   nell'allegato   1, relativamente  alla  voce  "servizi  a  cui  si  applica"  si ritiene opportuno  aggiungere  "servizio  WLR"  e per quanto concerne la voce "rapporti":  "c) allacciamenti per fornire il servizio utilizzando il WLR".
 b) Per quanto concerne il "tasso di malfunzionamento per linea di accesso",  relativamente  alla  voce  "servizi  a cui si applica", si propone  di  modificare  la  definizione  di  servizio  indiretto in: "servizio  indiretto:  servizio fornito all'utente con modalita' WLR, carrier  selection  o  carrier  preselection cioe' tramite la rete di impresa diversa da quella che fornisce il servizio stesso".
 c) Per   quanto   concerne   il   "tempo   di   riparazione   dei malfunzionamenti",   relativamente   alla  voce  "servizi  a  cui  si applica",  si  propone  di  applicare  la  seguente modifica "Servizi diretti  e  servizi  indiretti  in  modalita'  CPS  o  WLR". Inoltre, relativamente  alla  voce  "rapporti"  si  propone di aggiungere: "d) servizi indiretti in WLR".
 d) Per  quanto  concerne la "percentuale di chiamate a vuoto", il "tempo  di  instaurazione  della  chiamata", i "tempi di risposta dei servizi  tramite  operatore",  i  "tempi di risposta alle chiamate ai servizi  di assistenza clienti dell'operatore" e i "tempi di risposta dei  servizi  di  consultazione elenchi", considerato che il servizio WLR rientra tra i servizi indiretti, non sono necessarie integrazioni o modifiche degli allegati da 4 a 8.
 e) Per  quanto  concerne  l'allegato 12, si propone di modificare (i)  il  titolo  in "tempo di fornitura della carrier pre selection e del  WLR",  (ii)  la  definizione  dell'indicatore  in: "il tempo che intercorre  tra  il  giorno dell'ordine valido ed il giorno in cui il servizio di CPS o WLR e' realmente disponibile per l'uso da parte del cliente",  (iii)  la  voce  "servizi  a  cui si applica" in: "Servizi indiretti  in CPS e WLR". Infine, relativamente alla voce "rapporti", si propone che essi siano "separati per CPS e WLR".
 f) Per  quanto  concerne  la tabella 13, si propone di aggiungere una  riga  prima di "Carrier selection con altri operatori in caso di servizio  offerto  in ULL" con la seguente dizione "Carrier selection con altri operatori in caso di servizio offerto tramite WLR".
 
 11.  Si condividono gli orientamenti dell'Autorita' espressi in
 relazione  al  tema  "Qualita'  e  carte  dei servizi di telefonia
 vocale"?
 
 Osservazioni degli operatori
 
 D11.1.Telecom  Italia non condivide quanto riportato al punto 180, in  quanto  la duplice natura (servizio diretto / servizio indiretto) rischia  di  non  tutelare  nella  opportuna  misura  il  consumatore lasciando  spazi  di  interpretazione per l'Operatore WLR. Infatti la regolamentazione vigente sulla qualita' del servizio per la telefonia fissa  impone misure stringenti per i servizi resi su accesso diretto mentre le lascia piu' lasche per i servizi ad accesso indiretto.
 D11.2.  Wind  condivide  l'orientamento  espresso  dall'Autorita', tuttavia  ritiene  opportuno convocare una o piu' specifiche riunioni di  un  tavolo  tecnico volto ad individuare le corrette modifiche da apportare   alla   delibera  254/04/CSP.  D11.3.Gli  altri  operatori intervenuti  in  risposta  alla  consultazione  pubblica  condividono l'orientamento espresso dall'Autorita' in relazione al tema "Qualita' e carte dei servizi di telefonia vocale".
 
 Valutazioni dell'Autorita'
 
 D11.4.L'Autorita'  conferma  di  dover  affrontare  gli aspetti di qualita'  del  servizio  considerando  che  il servizio WLR e', da un lato,  un servizio indiretto, in quanto fornito all'utente tramite la rete di un'impresa diversa da quella che gestisce la rete di accesso, e,  dall'altro  lato,  assimilabile  a un servizio diretto, in quanto l'operatore  offre  servizi  di  accesso  e  traffico  destinato a un qualsiasi numero del PNN. Tuttavia, considerato che si e' in procinto di  avviare un procedimento finalizzato alla revisione della delibera n.   254/04/CSP  e  che  il  WLR  sara'  disponibile  entro  12  mesi dall'approvazione  del  presente  provvedimento,  l'Autorita' ritiene opportuno  apportare  le  modifiche  ipotizzate  nella  consultazione pubblica nell'ambito di uno specifico procedimento.
 
 13. Blocco selettivo di chiamata
 
 182.  La  delibera  n.  78/02/CONS,  recante  "Norme di attuazione dell'articolo  28  del  D.P.R.  11  gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata   e  blocco  selettivo  di  chiamata",  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 4 maggio 2002, n. 103, prevede:
 - all'art.  2,  comma 1, che: "Gli organismi di telecomunicazioni che  forniscono  servizi telefonici pubblici mediante accesso diretto alle  reti  telefoniche  pubbliche  fisse  offrono  agli  abbonati, a richiesta,  almeno  l'opzione  del  blocco  selettivo di chiamata che consente, nella modalita' controllata dall'utente, di bloccare i tipi di  chiamate  e  di  numerazioni  riportati nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante".
 - all'art.  3,  comma 1, che: "Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono il servizio telefonico con accesso indiretto alle reti telefoniche  pubbliche  fisse  in  modalita'  "easy  access" (carrier selection)  o  "equal  access"  (carrier  preselection) informano gli abbonati,  in  forma  scritta,  chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilita'  della  prestazione  del  blocco selettivo di chiamata nonche',  in tal caso, ai contenuti di dettaglio e alle modalita' per aderire alla propria offerta e attivarla.
 
 183.  La differente previsione regolamentare deriva dal fatto che, qualora  un abbonato abbia stipulato contratti di "carrier selection" o  "carrier preselection" con operatori che forniscono quindi accesso indiretto  alle  reti  telefoniche  pubbliche fisse, e' possibile per utilizzatori  della linea d'abbonato, aggirare, in particolare per le chiamate  internazionali,  l'eventuale  blocco  selettivo di chiamata stipulato  ed  attivato  dall'abbonato  con  l'operatore  di  accesso diretto,  attraverso  la  selezione  dei codici di "easy access" o di "equal access". Tuttavia, sulla base delle modalita' di realizzazione del   servizio   WLR   individuate,   gli  utilizzatori  della  linea dell'abbonato WLR non avranno modo di aggirare il blocco selettivo di chiamata;  l'operatore  WLR  sara'  il  fornitore  unico  dei servizi telefonici vocali al cliente finale.
 184.   Pertanto,  considerato  che  con  l'offerta  WLR  tutto  il traffico,  ad  eccezione  delle  chiamate  di emergenza, sono gestite dall'operatore WLR e conseguentemente che l'operatore WLR e' in grado di  gestire  il  traffico  uscente  similmente  a  quanto operato dal operatori che forniscono servizi telefonici pubblici mediante accesso diretto,  si ritiene che, in tema di blocco selettivo delle chiamate, l'operatore  WLR  abbia  gli  stessi  obblighi  posti  in  capo  agli operatori che forniscono servizi telefonici pubblici mediante accesso diretto.
 
 Orientamenti dell'Autorita'
 185.   L'Autorita'  esprime  l'orientamento  di  imporre  in  capo all'operatore  WLR  l'obbligo  di offrire agli abbonati, a richiesta, almeno l'opzione del blocco selettivo di chiamata che consente, nella modalita'  controllata  dall'utente, di bloccare i tipi di chiamate e di numerazioni riportati nell'allegato alla delibera 78/02/CONS".
 
 12.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  espresso in
 merito  alle  modalita'  di  erogazione  del  servizio  di  blocco
 selettivo di chiamata?
 
 Osservazioni degli operatori
 D12.1.Tutti  gli  operatori  condividono  l'orientamento  espresso dall'Autorita' in merito alle modalita' di erogazione del servizio di blocco   selettivo   di   chiamata.   D12.2.Telecom  Italia  tuttavia rappresenta   la   necessita'   che   l'Autorita'  nel  provvedimento conclusivo  rafforzi  gli indirizzi regolamentari ex ante che gli OLO che offrono WLR dovranno seguire al fine di assicurare alla clientela finale  e  al mercato validi ed efficienti strumenti per il controllo del  traffico  anomalo  verso  le  numerazioni  non  geografiche e la prevenzione  di  eventuali  frodi. Tale necessita' e' particolarmente sentita  in  quanto  con  l'avvio  del  WLR  e'  presumibile  che  la fatturazione   del   traffico   verso   servizi  su  numerazioni  non geografiche  possa  essere  gestita anche da Operatori che ancora non hanno maturato la necessaria esperienza per il controllo del traffico verso tale tipologia di traffico ad elevato rischio.
 
 Valutazioni dell 'Autorita'
 D12.3.Considerate    le   posizioni   assunte   dagli   operatori, l'Autorita'   conferma   l'orientamento   espresso  in  consultazione pubblica.  Inoltre,  ritiene  opportuno  chiarire e rendere esplicito nell'articolato del provvedimento che l'operatore WLR, nel fornire il servizio di blocco selettivo di chiamata, dovra' attenersi anche agli obblighi  di comunicazione e informazione previsti, in materia, dalla delibera  n. 78/02/CONS. In relazione alla criticita' sottolineata da Telecom  Italia,  si  richiama,  come  gia' fatto al paragrafo D4.10, l'art. 6 (Consumi) dell'allegato A alla delibera n. 179/03/CSP.
 
 14. Obbligo di separazione contabile
 186. Nella delibera n. 33/06/CONS, l'Autorita' ha fornito le prime indicazioni  per  la  predisposizione  degli  schemi  di contabilita' regolatoria,  in particolare negli articoli 8 (Obbligo di separazione contabile), 10 (Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi) comma 5, 16 (Linee guida per l'implementazione dell'obbligo di separazione  contabile) e 18 (Linee guida per l'implementazione degli obblighi in materia di contabilita' dei costi).
 187.  Allo  stesso  tempo,  l'Autorita'  ha rinviato all'esito dei lavori  del  tavolo  tecnico l'individuazione delle voci di dettaglio che  devono alimentare il conto economico, il rendiconto del capitale e il formato di dettaglio specifici per la fornitura del servizio WLR e  dei servizi accessori, previsti all'art. 8 della delibera. Cio' in virtu'  del  fatto  che  un'appropriata  declinazione dell'obbligo di separazione  contabile  non  puo'  che  seguire la declinazione delle modalita'  tecniche di realizzazione del WLR, specificate proprio nel corso dei lavori del tavolo tecnico.
 188.  L'Autorita'  pertanto  intende in questa sede specificare la struttura  dei  documenti  contabili  che  Telecom Italia e' tenuta a redigere   in  relazione  alla  fornitura  del  WLR.  L'obiettivo  e' stabilire  i  meccanismi di contabilizzazione e di recupero dei costi concernenti  la  fornitura del WLR. Si sottolinea peraltro che - data l'ampiezza  del  tema  e le interdipendenze con altri servizi che non sono  oggetto  dei  lavori  del  tavolo  tecnico  e che non rientrano nell'ambito   dei   mercati  rilevanti  definiti  dalla  delibera  n. 33/06/CONS  -  le  presenti  linee  guida  potrebbero  richiedere  un processo   di   armonizzazione   con   quanto   stabilito   in  altri provvedimenti  dell'Autorita', al fine di definire un quadro organico e sistematico in materia di contabilita' regolatoria.
 Contabilita' dei costi
 189. In via preliminare, l'Autorita' ha individuato (cfr. par. 222 dell'Allegato A alla delibera n. 33/06/CONS) le seguenti categorie di costi  associati  all'introduzione  del  WLR: a) i costi fissi legati alla  costruzione  dei database e degli altri strumenti necessari per gestire  gli  ordini  provenienti dagli operatori alternativi (set-up del  servizio); b) i costi fissi legati alla costruzione del rapporto bilaterale  con il singolo operatore alternativo (set-up del rapporto commerciale); c) i costi una tantum per il trasferimento della linea; d)  i costi ricorrenti legati alla gestione e all'amministrazione del singolo  cliente  ed  alla  fornitura  della linea (inclusi i servizi accessori) su base mensile".
 190.  Nell'ambito  dei  lavori  del tavolo tecnico, l'Autorita' ha esaminato,  in collaborazione con le imprese che hanno partecipato ai lavori,  le  voci  di  costo  sostenute da Telecom Italia nell'ambito della fornitura WLR, seguendo lo schema sopra menzionato.
 191.  Con  riferimento  ai  costi  di set-up del servizio, Telecom Italia  sosterra'  dei  costi  per rendere i propri impianti conformi alle  "specifiche  tecniche  per  la  fornitura  del  servizio  WLR", intervenendo  sugli  oltre  770  autocommutatori  che  compongono  la propria  rete.  Gli  sviluppi di rete necessari per l'implementazione dell'Offerta  WLR  richiederanno  due  categorie di costi: 1. i costi degli  investimenti  ovvero  i  costi in conto capitale (CAPEX); 2. i costi  operativi (OPEX) per il collaudo e la messa in esercizio nella rete  Telecom  Italia  dell'Offerta  WLR realizzata dai fornitori. In sintesi,  ai  fini di una corretta contabilizzazione dei costi legati alla  realizzazione  del  WLR,  assumono  rilievo le seguenti voci: i costi  di  set-up  della  prestazione  WLR - CAPEX; i costi di set-up della  prestazione  WLR  - OPEX. L'Autorita', nelle forme e nei tempi ritenuti    opportuni,   verifichera'   la   congruita'   dei   costi contabilizzati.
 192.  In  secondo  luogo,  il  tavolo tecnico si e' soffermato sui costi  legati al set-up del rapporto commerciale tra Telecom Italia e l'operatore  WLR.  In  linea  teorica,  tali  costi  sono legati alla costruzione   del   rapporto  bilaterale  con  il  singolo  operatore alternativo: questi costi derivano dalla decisione di un operatore di accedere  all'Offerta  WLR  e  si  configurano come costi una tantum. Considerato  che,  da  un  lato,  gli  operatori  WLR presumibilmente coincideranno  con  gli  operatori CPS e dunque avere gia' avviato un rapporto  commerciale  (e  quindi  avere  messo in funzione un canale comunicativo)   con   Telecom  Italia  e,  dall'altro  lato,  che  le piattaforme  di  interfaccia  predisposte  da  Telecom Italia con gli operatori  concorrenti  sono  comuni  agli  altri  servizi  wholesale erogati da Telecom Italia, i costi di set-up del rapporto commerciale sono  molto  contenuti.  Peraltro,  come osservato da Telecom Italia, tali  costi sono sostenuti direttamente dall'operatore nel momento in cui  rende interoperabili i propri sistemi con il sistema informativo messo a disposizione da TI Wholesale (Pitagora) per la gestione delle richieste  dei  servizi  intermedi  wholesale.  Ne  deriva che non e' necessario  prevedere  che  i  documenti  di contabilita' regolatoria predisposti da Telecom Italia evidenzino tale voci di costo.
 193.  Successivamente  sono  stati  esaminati  i  costi una tantum sostenuti  da  Telecom  Italia per il trasferimento della linea. Tali costi  dipenderanno  da  due ordini di attivita': quelle direttamente legate  all'evasione  dell'ordine  di attivazione del WLR sulla linea richiesta (attivita' di front-end per ricezione degli ordinativi e la lavorazione in automatico e/o manuale e attivita' di network delivery per  l'attivazione di rete del servizio WLR su linea non attiva), che generano   costi   di   gestione   dell'ordine;   quelle  preliminari all'evasione degli ordini di attivazione (quali l'upgrade dei sistemi wholesale  e  retail)  per  la  realizzazione  e  il  mantenimento di un'interfaccia   con  gli  operatori  WLR.  In  sintesi,  l'Autorita' individua  le seguenti voci di costo relative ai una tantum sostenuti da  Telecom  Italia  per  il  trasferimento  della  linea: i costi di gestione dell'ordine - Capex; i costi di gestione dell'ordine - Opex.
 194.  La  quarta  categoria  di  costo  individuata dall'Autorita' nell'allegato   A  alla  delibera  n.  33/06/CONS  attiene  ai  costi "ricorrenti  legati  alla  gestione e all'amministrazione del singolo cliente  ed  alla fornitura della linea (inclusi i servizi accessori) su base mensile".
 195.  Innanzitutto,  il  sistema  di  contabilizzazione  dei costi dovra'   fornire  evidenza,  per  ciascuna  prestazione  erogata  nel servizio   WLR,   cosi'   da   assicurare  la  disaggregazione  delle informazioni.   Inoltre,   l'Autorita'   osserva   che   i  costi  di utilizzazione  della  rete  locale  sono legati allo sfruttamento del collegamento  in rame dalla sede dell'utente alla centrale di Telecom Italia,  sia  delle  linee  destinate  unicamente  all'erogazione del servizio  telefonico,  sia  delle linee impiegate simultaneamente per l'erogazione  dell'accesso  ai  servizi  telefonici  e dei servizi di accesso  a  banda  larga.  Ai  costi  relativi alla rete metallica si aggiungono  i  costi di trasmissione legati ai servizi di accesso, ad esempio,   i   costi  della  cartolina  d'utente.  Sia  i  costi  del collegamento  in  rame sia i costi di trasmissione legati all'accesso comprendono costi in conto capitale (CAPEX) e costi operativi (OPEX).
 196.  Inoltre, sempre nell'ambito della quarta categoria di costo, Telecom  Italia  sosterra'  dei  costi  gestionali per assicurare nel tempo  la  corretta  fornitura  del  linea WLR ceduta. Telecom Italia predisporra'  un'interfaccia  per  gli  operatori WLR, che si basera' prevalentemente  sui sistemi esistenti opportunamente aggiornati, che assicura l'erogazione delle prestazioni incluse nel servizio WLR e la fornitura delle informazioni necessarie all'operatore WLR per fornire i servizi di accesso al cliente finale. Tra esse rientrano quelle per la   fatturazione   del   servizio,  per  la  gestione  dell'abbonato (configurazione  della linea e quindi gli elementi essenziali in caso di  intervento  volto  a modificare i parametri o i servizi) e per la fornitura  del  servizio  assistenza.  Anche  in questo caso, Telecom Italia  avra'  costi in conto capitale e costi operativi. In sintesi, e'  possibile individuare due categorie di costi: i costi di gestione della linea - Capex; i costi di gestione della linea WLR - Opex.
 197.  In  sintesi, l'Autorita' individua le seguenti voci di costo relative    ai    "costi    ricorrenti   legati   alla   gestione   e all'amministrazione del singolo cliente ed alla fornitura della linea (inclusi   i   servizi   accessori)   su  base  mensile":  costo  del collegamento  in rame - Capex; costo del collegamento in rame - Opex; costi   di   trasmissione   legati  all'accesso  -  Capex;  costi  di trasmissione  legati  all'accesso  -  Opex; i costi di gestione della linea  WLR  -  Capex;  i  costi  di  gestione della linea WLR - Opex. Peraltro, Telecom Italia sosterra', e quindi evidenziera', tali costi in  funzione  della  tipologia  di  accesso  oggetto della fornitura: accesso  su linee analogiche POTS, accesso su linee ISDN, distinte in accesso  base  e accesso primario. Le voci attinenti i costi in conto capitale  (Capex)  e  i  costi  operativi  (Opex)  saranno riportate, rispettivamente,  nel  rendiconto  del capitale e nel conto economico del WLR.
 198.  Telecom  Italia,  al  momento  di  redigere  il documento di contabilita'  regolatoria, potrebbe individuare alcuni costi relativi al  WLR che non rientrano nella voci menzionate. In tal caso, Telecom Italia introdurra' una nuova voce di costo, motivandone la necessita' e illustrandone il contenuto.
 Recupero dei costi
 199.   Telecom   Italia,  come  visto  nei  paragrafi  precedenti, sostiene, al fine di commercializzare il WLR, dei costi che rientrano nelle  seguenti  categorie:  a)  setup del servizio; b) trasferimento della  linea;  c) costi ricorrenti su base mensile. I costi attinenti il   trasferimento   della   linea   sono  recuperati  attraverso  la prestazione  di  "attivazione  del servizio WLR" e i costi ricorrenti sono remunerati dalle somme che l'operatore WLR corrisponde a Telecom Italia  per  l'erogazione  di ciascun servizio, che sono determinate, sulla  base  della  metodologia retail minus, a partire dai canoni di abbonamento  vigenti  per  i clienti residenziali e per i clienti non residenziali. Rimane dunque da prevedere le modalita' di recupero dei costi sostenuti da Telecom Italia per il set-up del servizio WLR.
 200.  A  tal proposito, risulta necessario, in primis, determinare il  costo  complessivo. Tale valore sara' quantificato con precisione da  Telecom  Italia.  Telecom  Italia terra' costantemente aggiornata l'Autorita'  circa gli sviluppi del progetto di realizzazione del WLR e  documentera'  gli impegni finanziari inerenti la realizzazione del WLR.  L'Autorita'  si  riserva  di  valutare  la congruita' dei costi dichiarati da Telecom Italia nelle forme ritenute piu' appropriate.
 201.  In  secondo  luogo,  l'Autorita'  deve decidere le modalita' attraverso  cui  Telecom  Italia  potra' recuperare i suddetti costi. Tali    modalita'    sono    numerose,    dal   pagamento   immediato dell'investimento  da  parte  degli operatori interessati al servizio alla  previsione  di  un  surcharge minutario sui servizi di raccolta forniti  da  Telecom  Italia  agli  abbonati WLR. L'Autorita' ritiene tuttavia   che   la  modalita'  piu'  appropriata  sia  rappresentata dall'introduzione  di  un  contributo  ad  hoc  che gli operatori WLR devono  pagare  al momento dell'attivazione del WLR su singola linea. In  tal modo, viene garantito che i costi ricadano sugli operatori in misura  proporzionale al grado di utilizzo del servizio e allo stesso tempo  che  non ricadano sui clienti finali. Telecom Italia proporra' tale onere tenendo conto del numero di linee che stima di attivare in un   congruo   periodo   di   tempo  e  dell'orizzonte  temporale  di ammortamento  di cespiti analoghi. L'Autorita' si riserva di valutare la congruita' delle stime fornite e del valore proposto.
 
 Orientamenti dell'Autorita'
 202.  Fermo  restando  che  ai  sensi  dell'art. 16, comma 4, "gli obblighi   di   separazione  contabile  previsti  dalla  delibera  n. 152/02/CONS restano in vigore" e che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, "Telecom  Italia  riporta nella contabilita' regolatoria i rendiconti del  capitale  impiegato  e  i  conti  economici separati per ciascun servizio  di  accesso  residenziale  e  non residenziale", nonche' le altre disposizioni contenute nella delibera n. 33/06/CONS in materia, e  osservato  che  gli  schemi  di  contabilita'  regolatoria saranno oggetto  di  approvazione  con apposito provvedimento, Telecom Italia contabilizza  i costi inerenti al servizio WLR e ai servizi accessori disaggregandoli    per    singola   prestazione   e   rendicontandoli nell'aggregato  accesso.  Gli  elementi  di  dettaglio  riportati nel rendiconto del capitale e nel conto economico sono almeno i seguenti:
 a) costi di set-up del servizio WLR;
 b) costi di gestione dell'ordine;
 c) costi del collegamento in rame;
 d) costi di trasmissione legati all'accesso;
 e) costi di gestione della linea WLR.
 
 203.  I  costi  di  set-up  del  servizio WLR sostenuti da Telecom Italia,  una volta valutata la congruita' del valore, sono recuperati attraverso   l'applicazione   di  un  contributo  supplementare  alla prestazione  "attivazione  del  WLR";  Telecom  Italia  proporra'  la metodologia  per  la  determinazione del processo, che sara' valutata dall'Autorita'  in  sede  di approvazione dell'Offerta di riferimento per il servizio WLR.
 
 13.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  espresso in
 merito  alle modalita' di applicazione dell'obbligo di separazione
 contabile  e di recupero dei costi sostenuti da Telecom Italia per
 la realizzazione dell'offerta WLR? Osservazioni degli operatori
 
 D13.I. Telecom Italia svolge una considerazione di ordine generale e  alcune  osservazioni.  In  generale,  Telecom  Italia  ritiene che l'Autorita'  dovrebbe  astenersi  dal  declinare  le  linee  guida in materia  di  contabilita' regolatoria per il servizio WLR nell'ambito di    questo    procedimento   e   procedere   senza   indugio   alla riorganizzazione  della  regolamentazione  in materia di contabilita' regolatoria,  utilizzando  un  approccio organico e sistematico volto anche  all'adattamento  della  delibera  n.  152/02/CONS con il nuovo quadro  regolamentare.  Telecom  Italia avanza poi delle osservazioni specifiche  in  materia di contabilita' di costo (ad esempio, Telecom Italia  ritiene  che  andrebbe  specificato  che  la contabilita' dei costi,  fatto  salvo  quanto detto con riferimento alla risposta alla domanda  n.  3,  registri  i  costi  per la fornitura della coppia da realizzare),  in  materia  di recupero dei costi (dove Telecom Italia deve essere autorizzata a recuperare l'interezza dei costi sostenuti, e  pertanto con riferimento ai costi per la fornitura della coppia da realizzare  non dovrebbe essere previsto la metodologia retail minus) e  in  materia  di  rendicontazione  dei servizi (dove Telecom Italia chiede  che  l'Autorita' fornisca, inter alia, delle precisazioni con riguardo alle voci c) e d) di cui al paragrafo 202).
 D13.2.  Per  quanto concerne le categorie di costo individuate nel documento  oggetto  della  consultazione  pubblica,  alcuni operatori rilevano alcune possibili incongruenze e duplicazioni che l'Autorita' dovrebbe analizzare con attenzione per evitare che vengano attribuiti al  servizio  costi  non pertinenti. In particolare, vengono espresse perplessita' sulle componenti "costi di gestione dell'ordine", "costi per  trasferimento  della  linea"  e  "costi  ricorrenti per gestione amministrazione cliente".
 D13.  3.Gli  operatori concorrenti di Telecom Italia si soffermano in  particolare  sull'orientamento  assunto  dall'Autorita' in merito alla   possibilita'   che  l'operatore  incumbent  possa  recuperare, mediante  applicazione  di uno specifico surcharge all'attivazione di ogni   singolo  cliente,  i  costi  sostenuti  per  la  realizzazione dell'offerta   WLR.   La   posizione   dell'Autorita'   risulta   non condivisibile  - secondo questi operatori - in quanto il servizio WLR costituisce   un   rimedio   ad   una   situazione   di  mercato  non concorrenziale  che  da  un  lato  compromette  le possibilita' degli operatori  alternativi  di  competere  efficacemente  con l'operatore dominante e dall'altro consente a questo ultimo di godere di profitti derivategli  da un mercato "protetto e inattaccabile". Ne deriverebbe che   gli   oneri  di  implementazione  del  WLR  dovrebbero  gravare sull'operatore dominante.
 D13.4.   In subordine,  qualora  l'Autorita'  ritenesse  di  dover ripartire tra i soggetti operanti sul mercato gli oneri suddetti, tra gli  operatori dovrebbe essere inclusa anche la "Divisione Retail" di Telecom   Italia:   tutti   i  soggetti  operanti  su  tale  mercato, proporzionalmente  alla  rispettiva  presenza,  dovrebbero sopportare l'introduzione  di  un meccanismo di riequilibrio della situazione di competitivita'.
 D13.5.Inoltre,  alcuni gli operatori ritengono che dovrebbe essere previsto  il  coinvolgimento  degli  operatori  alternativi a Telecom Italia  nel  processo  di  valutazione  della  congruita'  dei  costi dichiarati  da Telecom Italia per il set up del servizio, previsto al punto 200 dell'allegato B alla delibera 482/06/CONS, anche attraverso un apposito processo di consultazione pubblica.
 
 Osservazioni dell'Autorita'
 D13.6.  La  definizione del sistema di contabilita' regolatoria e' un  processo  complesso  che  necessita  sia  di  informazioni resesi disponibili nell'ambito delle analisi dei mercati suscettibili di una regolamentazione  ex-ante  che  di  informazioni di insieme attinenti alla  metodologia  e  ai  principi  della  contabilita'  regolatoria. L'indicazione  di linee guida nell'ambito dei mercati dell'accesso in postazione  fissa e' vieppiu' necessaria considerato che, nel caso in esame,  viene  prevista  l'introduzione  di un nuovo servizio. In tal senso,  l'Autorita'  ritiene  congruo prevedere in questa sede alcune disposizioni in materia di contabilita' dei costi.
 D13.7.  Peraltro,  tali disposizioni si limitano ad individuare le voci  atte  a  raggruppare,  nel conto economico e nel rendiconto del capitale    impiegato   del   servizio   WLR,   i   costi   sostenuti nell'erogazione del servizio WLR. L'attribuzione dei costi nelle voci pertinenti  avverra' coerentemente ai principi contabili (inter alia, i  principi  di  causalita'  e di allocazione efficiente dei costi) e alle  relative procedure attuative vigenti. In particolare, tali voci discendono,  sulla  base  degli  elementi  indicati nella delibera n. 33/06/CONS,  dall'analisi  logica  del  processo  di  realizzazione e commercializzazione del sistema WLR. A tal proposito, si precisa che: (i)  i  costi di gestione dell'ordine, che includono sia le attivita' direttamente  legate  all'evasione  dell'ordine  che  quelle  per  la realizzazione  e  il  mantenimento dell'interfaccia con gli operatori WLR, attengono alla fase che porta all'attivazione del WLR al cliente finale;  (ii)  i  costi  di gestione della linea WLR attengono invece alle  attivita',  diverse  da  quelle  che  rientrano  nei  costi del collegamento  in rame e nei costi di trasmissione legati all'accesso, che  Telecom  Italia wholesale puo' essere chiamata a svolgere quando la  linea e' nella disponibilita' dell'abbonato WLR; (iii) la voce di costo relativa ai collegamenti in rame include tutti i costi inerenti il doppino, ivi compreso il raccordo di abbonato, alla stessa stregua di  quanto  previsto  per  gli  altri  servizi inclusi nell'aggregato regolatorio  accesso; (iv) i costi di trasmissione legati all'accesso attengono  ai  costi  dello stadio di linea riferibili all'accesso in centrale associati alla linea retail, tra cui la cartolina d'utente e i raccordi interni di centrale.
 D13.8.  Per  quanto  riguarda  il  recupero dei costi, l'Autorita' conferma  l'orientamento espresso in consultazione per cui i costi di set-up  del  servizio  WLR  sono  recuperati  con l'imposizione di un contributo  addizionale  che  gli  operatori  pagheranno  al  momento dell'attivazione  del WLR. Tale metodologia e' adottata in analogia e coerentemente a quanto e' stato previsto al momento dell'introduzione del  servizio  CPS.  In  questa  sede si ribadisce che Telecom Italia dovra'  fornire  tutte  le  informazioni necessarie sia a valutare la congruita'   dei   costi   di   set-up   del   WLR  e  dei  tempi  di implementazione, comunque non superiori a 12 mesi, sia del contributo addizionale   previsto   per   recuperare   i  costi  di  set-up.  In particolare,  in  relazione  a  quest'ultimo  aspetto, Telecom Italia dovra'  fornire  adeguata  evidenza della metodologia adottata per la determinazione del contributo.
 
 15.   Tempi   di  introduzione  dell'Offerta  WLR  e  reportistica all'Autorita'
 204.  L'Autorita', a seguito dell'analisi dei mercati nazionali al dettaglio  dell'accesso  alla  rete telefonica pubblica in postazione fissa  per  clienti  residenziali  e per clienti non residenziali, ha riscontrato  che non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e ha  identificato Telecom Italia S.p.A. quale operatore che detiene un significativo  potere  di  mercato nei mercati nazionali al dettaglio dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa per clienti  residenziali  e  non  residenziali.  Analizzati i potenziali problemi concorrenziali connessi alla posizione dominante nei mercati rilevanti,  l'Autorita' ha introdotto misure volte ad incrementare il grado  di  apertura  della rete di accesso di Telecom Italia (oltre a prevedere  misure  atte a prevenire la fissazione di prezzi eccessivi per   i   servizi  di  accesso  destinati  agli  utenti  finali).  In particolare, l'Autorita', nell'art. 5 della delibera, ha disposto che "Telecom  Italia  e'  soggetta all'obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete, ai sensi dell'art. 49 del Codice, che   consiste   nell'offerta   del   servizio   WLR  e  dei  servizi accessori...".
 205.   Tale   strumento   e'   stato   introdotto  per  promuovere ulteriormente  la  concorrenza nei mercati dell'accesso in postazione fissa  e  pertanto  e'  necessario che sia disponibile al piu' presto agli  operatori  alternativi interessati, compatibilmente con i tempi tecnici   necessari   alla  sua  realizzazione.  In  particolare,  la realizzazione  del  servizio  WLR  e  dei  relativi servizi accessori richiede    che   Telecom   Italia   intervenga   sugli   oltre   770 autocommutatori che costituiscono la propria rete.
 206.  Telecom  Italia ha comunicato che, sulla base dei preventivi formulati  dai  propri  fornitori, e' lecito stimare in 15-18 mesi il tempo  necessario per la consegna del prodotto finito e pronto per la commercializzazione.  Telecom  Italia  si  e' altresi' impegnata, una volta  definite  nel dettaglio le specifiche tecniche della soluzione WLR   full,  ad  operarsi  in  ogni  modo  per  ridurre  i  tempi  di realizzazione  del  servizio.  Gli  operatori  concorrenti di Telecom Italia  hanno sottolineato che i tempi stimati appaiono eccessivi dal momento  che  la  soluzione WLR full implica interventi concentrati a livello  di  routers  e  hanno chiesto all'Autorita' di verificare la congruita' dei tempi e dei costi dichiarati da Telecom Italia.
 207.  L'Autorita' nota che la realizzazione del prodotto WLR negli altri  paesi europei dove esso e' disponibile ha richiesto un periodo di tempo variabile a seconda delle modalita' tecniche prescelte. Tale periodo varia da pochi mesi fino a due anni.
 208.  Tutto  cio' considerato, l'Autorita' ritiene congruo fissare in 12 mesi, dal giorno in cui il presente provvedimento e' notificato a  Telecom  Italia,  il tempo a disposizione di Telecom Italia per la commercializzazione   del   servizio   WLR  e  dei  relativi  servizi accessori.
 209.   Infine,   l'Autorita',  proprio  in  virtu'  dell'obiettivo perseguito   con   l'introduzione   del  WLR,  ovvero  promuovere  la concorrenza  sui  mercati  dell'accesso  in postazione fissa, ritiene necessario   acquisire   elementi  per  valutare  l'evoluzione  della regolamentazione.   Pertanto,   al   fine  di  misurare  gli  effetti dell'Offerta  WLR nei mercati dell'accesso, intende imporre a Telecom Italia  l'obbligo  di trasmettere periodicamente i dati relativi alle attivazioni  e  disattivazioni  del  servizio  WLR,  disaggregati per operatore.  Questa  misura e' proporzionata ai bisogni dell'Autorita' relativi a valutare il funzionamento e lo sviluppo dell'Offerta WLR.
 
 Orientamenti dell 'Autorita'
 210.  L'Autorita'  esprime  l'orientamento  di  imporre  a Telecom Italia  la  commercializzazione  dell'Offerta  WLR  entro 12 mesi dal giorno  in  cui  il  presente  provvedimento  e' notificato a Telecom Italia, nonche' l'opportunita' di prevedere la trasmissione periodica dei dati relativi alle attivazioni e disattivazioni del servizio WLR, disaggregati per operatore.
 
 14.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  espresso in
 merito ai tempi di realizzazione dell'Offerta WLR e alle modalita'
 di reportistica?
 
 Osservazioni degli operatori
 D14.1.  Tele2,  Welcome Italia, Wind e Tiscali ritengono eccessivo il   tempo   previsto  per  la  realizzazione  dell'offerta  WLR.  Le principali  argomentazioni  formulate  dagli  operatori investono due ordini  di  questioni.  Dal  punto  di  vista  tecnico, gli operatori ritengono  che le modifiche da effettuare sugli autocommutatori della rete di Telecom Italia richiedano un tempo inferiore, considerato che le  attivita'  di  preparazione  delle  release SW saranno affidate a distinti fornitori, che questi avranno modo di suddividersi il carico di  lavoro  e  che  l'attivita' e' distribuita su tutto il territorio nazionale.  Dal punto di vista regolamentare, gli operatori osservano che  la  commercializzazione  del  WLR  12 mesi dopo l'adozione della decisione    finale    comporterebbe    un   ritardo   ingiustificato nell'attuazione  di  quanto  stabilito nella delibera n. 33/06/CONS e non  sarebbe  in linea con l'obiettivo, perseguito dall'Autorita', di promuovere  la  concorrenza  nei  mercati  dell'accesso. Pertanto, un operatore  richiede  che  il  servizio  WLR  sia  reso  disponibile a febbraio 2007; altre imprese ritengono che 6-8 mesi dall'approvazione della delibera sia un periodo massimo piu' che congruo.
 D14.2. Fastweb concorda con l'orientamento dell'Autorita'.
 D14.3.  Telecom  Italia,  in  merito  ai  tempi  di realizzazione, ribadisce  che  il  servizio  WLR in modalita' FULL non potra' essere disponibile  agli  operatori prima di mesi 18 dalla definizione della specifica  tecnica.  Peraltro, Telecom Italia osserva che l'attivita' di  specifica  tecnica  di interconnessione, essenziale per abilitare l'effettiva   fornitura  della  prestazione,  sia  propedeutica  alla definizione  dei tempi di fornitura di dettaglio e, di conseguenza, i tempi  ad oggi indicabili sono delle stime orientative. Come avvenuto in  altri  paesi  UE,  la  prestazione  WLR, prosegue Telecom Italia, potrebbe  essere  resa disponibile ed arricchita progressivamente dei vari  servizi indicati nell'Allegato B2 della consultazione pubblica, a   seconda   delle   complessita'  tecniche  che  si  evidenzieranno nell'ambito    della    definizione   di   specifiche   tecniche   di interconnessione.
 D14.4.  Gli  operatori condividono l'opportunita' di prevedere una reportistica    relativa    all'andamento    delle    attivazioni   e disattivazioni  del servizio WLR. Alcune imprese specificano che tali informazioni sono aggiuntive e non sostitutive delle informazioni che Telecom Italia deve inviare all'Autorita' ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 2 della delibera 33/06/CONS.
 
 Valutazioni dell'Autorita'
 D14.5. In virtu' delle difficolta' tecniche insite nel processo di implementazione  del  WLR, l'Autorita' ha redatto, su richiesta e con la   collaborazione   degli  operatori,  delle  linee  guida  per  la realizzazione  del WLR (allegato C del presente provvedimento), cosi' da  fornire a Telecom Italia gli elementi necessari per apportare gli opportuni sviluppi alla propria rete di accesso. Inoltre, considerate le  valutazioni  degli  operatori  in  merito  ai tempi necessari per l'attuazione  del  sistema  e  viste  le esperienze degli altri paesi europei,  in cui sono risultati necessari da pochi mesi fino a 2 anni per  realizzare  il  WLR,  l'Autorita'  ha  specificato in 12 mesi, a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, il termine massimo  per la commercializzazione del servizio WLR. Alla luce delle osservazioni   degli   operatori   intervenuti   in   risposta   alla consultazione  pubblica,  non  si ravvisa la necessita' di modificare tale previsione.
 D14.6.   Per  quanto  concerne  la  reportistica,  l'Autorita'  ha introdotto  la richiesta di disporre periodicamente dei dati relativi alle  attivazioni  e  disattivazioni  del  servizio  WLR  al  fine di monitorare   e   valutare  l'evoluzione  della  regolamentazione.  Le informazioni  che  Telecom Italia deve inviare all'Autorita' ai sensi dell'art.  15  commi  1  e 2 della delibera 33/06/CONS sono richieste invece,   come  specificato  nella  medesima  delibera,  al  fine  di verificare    la    corretta    attuazione    dell'obbligo   di   non discriminazione.  Pertanto, quanto previsto in questa sede non incide su quanto previsto nella delibera n. 33/06/CONS.
 
 --------------------------------------------
 (1) Per cessazione del contratto si intende l'estinzione
 del rapporto tra operatore WLR e l'abbonato WLR.
 (2)  In  realta', in quest'ottica, la necessita' di tale
 misura  andrebbe  valutata congiuntamente alle modalita' di
 pricing  adottate  dall'operatore.  Infatti, se l'operatore
 offrisse  un  bundle  di  servizi  (ad  esempio,  accesso e
 chiamate locali e nazionali illimitate per un unico prezzo)
 in  analogia  a  quanto  avviene  per  i clienti in ULL, il
 cliente  finale  potrebbe avere convenienza a utilizzare il
 servizio  di CS solo per le chiamate internazionali (avendo
 gia' pagato l'intero traffico locale e nazionale).
 (3)  Inoltre, in un sistema in cui il WLR costituisce un
 passo intermedio verso l'ULL, la disponibilita' dei servizi
 di   CS/CPS  per  gli  abbonati  WLR  costituisce,  ceteris
 paribus, un disincentivo all'acquisto di servizi di accesso
 forniti  dagli  operatori  sulla  base di un contratto ULL:
 infatti,  il  cliente  finale  perderebbe l'opportunita' di
 (pre)selezionare   un   altro   operatore   per  effettuare
 comunicazioni.
 (4)  Servizio  fornito  all'utente tramite la rete della
 stessa  impresa  che  fornisce  il  servizio  o  tramite un
 doppino d'utente disaggregato (ULL)
 |  |  |  | Allegato B alla Delibera n. 694/06/CONS 
 ---->  Vedere allegato da pag. 114 a pag. 116   <----
 |  |  |  | Allegato C alla delibera 694/06/CONS LINEE GUIDA
 PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
 WHOLESALE LINE RENTAL
 Trattamento delle chiamate relative al servizio
 Wholesale Line Rental
 Versione 1.0
 (luglio 2006)
 
 Trattamento delle chiamate relative al servizio
 Wholesale Line Rental
 
 Introduzione
 Il  servizio  Wholesale  Line  Rental (WLR) permette all'utenza di reti   telefoniche   di  utilizzare  i  servizi  telefonici  elencati nell'Annesso  1,  offerti  da  un  soggetto  autorizzato  (denominato operatore  WLR),  mantenendo  l'attestazione  fisica all'operatore di accesso  (differente dall'Operatore WLR). In particolare, l'operatore di  accesso  instrada  verso  l'operatore  WLR  tutti  i tentativi di chiamata  effettuati  dal  cliente,  includendo quelli diretti ad una qualunque decade del piano di numerazione nazionale (anche quelle non aperte)  e  ai  codici  di  Carrier Selection, con la sola esclusione delle numerazioni per servizi di emergenza. L'utente non attua alcuna procedura  per  selezionare  l'operatore  WLR  scelto(1),  in  quanto l'inoltro   delle   chiamate   all'operatore   WLR  viene  effettuato direttamente dall'operatore di accesso. La fornitura del servizio WLR da  parte  dell'operatore d'accesso esclude la possibilita' che venga fornito i servizi di Carrier Pre-Selection e di Carrier Selection.
 Scopo  del presente documento e' quello di definire le linee guida per  la  realizzazione  del servizio Wholesale Line Rental, ovvero di definire  i  principi  sulla base dei quali stabilire gli accordi tra gli  operatori  anche mediante la redazione delle relative Specifiche Tecniche  di  interconnessione  interoperatore.  Non  rientrano nello scopo del documento le procedure interoperatore di provisioning della prestazione.
 Scopo  degli  accordi  tra  gli operatori, stabiliti eventualmente anche  tramite  la  redazione  della  relativa  specifica  tecnica di interconnessione,  sara'  quello  di definire, sulla base di principi qui  riportati, le modalita' di trattamento delle chiamate effettuate da   e   verso   il   cliente   WLR   e   le   modalita'  di  scambio all'interconnessione  tra  operatori.  Inoltre,  con  riferimento  ai servizi  di  cui all'Annesso 1, lo scopo sara' quello di identificare le   caratteristiche  tecniche  dei  singoli  servizi  offerti  e  le modalita'  di espletamento degli stessi delineando i compiti dei vari operatori,   al   fine   di   identificare   gli   eventuali  impatti all'interconnessione tra le reti.
 
 Acronimi e definizioni
 |E' la rete a cui e' fisicamente Rete di accesso                 |attestato l'utente chiamante ---------------------------------------------------------------------
 |Operatore che gestisce la Rete di Operatore di accesso            |accesso ---------------------------------------------------------------------
 |Operatore che richiede all'operatore Operatore WLR                   |d'accesso il servizio WLR ---------------------------------------------------------------------
 |Utente che fruisce del servizio Utente WLR                      |dall'operatore WLR ---------------------------------------------------------------------
 |Rete dell'operatore WLR oppure rete
 |che gestisce il traffico di altro Rete WLR                        |operatore WLR ---------------------------------------------------------------------
 |e' la rete a cui e' fisicamente
 |attestato l'utente chiamato e che Rete di terminazione/terminating|termina le chiamate ---------------------------------------------------------------------
 |nel caso di chiamate non di
 |emergenza originate dall'utente WLR,
 |coincide con la Rete WLR, mente nel
 |caso di chiamate di emergenza
 |originate dall'utente WLR coincide Rete originating                |con la Rete d'accesso ---------------------------------------------------------------------
 |Rete che effettuata l'interrogazione
 |della banca dati dei numeri portati
 |e, qualora necessario, per la
 |determinazione della rete cui e' Rete initiating                 |destinata la chiamata ---------------------------------------------------------------------
 |e' una rete compresa tra due reti
 |(p.e. Rete WLR e Rete di
 |terminazione) che effettua la Rete di transito                |funzione di transito della chiamata ---------------------------------------------------------------------
 |I servizi definiti all'art. 12 della
 |delibera n. 9/03/CIR e successive Servizi di emergenza            |modifiche o integrazioni ---------------------------------------------------------------------
 |I codici definiti all'art. 7 della
 |delibera n. 9/03/CIR e successive Codici di CS                    |modifiche o integrazioni
 
 Scenario di riferimento
 La Figura 1 illustra lo scenario di riferimento per la definizione delle  procedure  di  segnalazione  tra  reti  nel  caso  di chiamata originata  da  utente  WLR,  senza  riportare  le  eventuali  reti di transito  e  dove  la  rete  d'accesso  e' la rete a cui e' attestato fisicamente  l'utente  WLR  chiamante e la rete di terminazione e' la rete a cui e' attestato fisicamente l'utente chiamato.
 La  rete  d'accesso  tratta  la  selezione  d'utente  e inoltra le chiamate  non  di  emergenza verso la rete WLR, mentre gestisce quale operatore  originating  le  chiamate dirette ai codici per servizi di emergenza.
 La  rete  WLR  agisce  da  rete  originating per tutte le chiamate originate  dall'utente WLR, con la sola esclusione di quelle relative ai  codici per servizi di emergenza, per le quali la rete originating e'  la  rete  dell'operatore  di  accesso. La rete WLR agisce da rete initiating  in  accordo  con  i  principi  espressi  dalle specifiche tecniche  ISCTI  serie 763 e successive integrazioni e modificazioni. Ad esempio, allo stato attuale, la rete WLR agisce da rete initiating nell'ambito   della  portabilita'  delle  numerazioni  nazionali  non geografiche  e  mobili, mentre, per la portabilita' delle numerazioni geografiche  nazionali  il  ruolo  di  rete  initiating non e' svolto dall'operatore WLR bensi' dall'operatore Donor.
 In  relazione alle procedure di segnalazione in una eventuale rete di  transito,  tra  la  rete  WLR  e  la  rete  di terminazione e per l'inoltro  delle  chiamate  verso  la  rete  di  terminazione, non e' prevista  alcuna  nuova  procedura  o  nuovo  requisito,  legato alla prestazione  WLR,  e si applicano le normali procedure definite nelle Specifiche Tecniche 763 definite dal Ministero delle Comunicazioni.
 ---->  VEDERE FIGURA 1 A PAG. 120 DELLA G.U.  <----
 La  Figura  2  illustra lo scenario di riferimento per la gestione delle  chiamate  terminate  su  utente WLR, senza riportare eventuali reti originating diverse dalla rete di accesso o reti di transito. In questo  caso,  la  rete  di  accesso  e'  una qualunque rete a cui e' fisicamente  connesso  l'utente  chiamante.  La  rete  WLR e' la rete dell'operatore  con  cui  il  cliente  chiamato  ha  sottoscritto  il servizio  WLR  e  la  rete di terminazione rappresenta la rete cui e' fisicamente  attestato  l'utente  chiamato  (il  quale usufruisce del servizio  WLR).  Nella  figura  2  si  evidenzia che per terminare la chiamata  su  utenza  WLR  la chiamata e' instradata verso la rete di terminazione e non verso la rete WLR.
 Pur  non essendo l'operatore WLR coinvolto nel trattamento tecnico delle  chiamate in terminazione, l'operatore di terminazione assicura il  corretto  espletamento  degli  eventuali  servizi  relativi  alla terminazione   (v.   annesso   1),   sottoscritti   dall'utente  WLR, coinvolgendo, qualora previsto, la rete dell'operatore WLR.
 ---->  VEDERE FIGURA 2 A PAG. 121 DELLA G.U.  <----
 In  linea  di  principio,  i servizi di cui all'allegato 1 debbono essere   oggetto   di  specifica  tecnica  e  vengono  funzionalmente realizzati  con la cooperazione tra la rete cui e' attestato l'utente WLR  e  la  rete  WLR, prevedendo che le eventuali chiamate, ovvero i tentativi  di  chiamata,  generate  a  seguito  dell'utilizzo di tali servizi  siano  inviate sulla rete dell'operatore WLR, che provvede a garantirne il corretto trattamento.
 
 Procedure di segnalazione nella rete di accesso Il trattamento dei tentativi  di chiamata effettuati dall'utente WLR da parte della rete d'accesso e' schematizzato in Figura 3.
 ---->  VEDERE FIGURA 3 A PAG. 121 DELLA G.U.  <----
 All'identificazione  di  un  tentativo  di  chiamata, originato da utente  WLR,  la  rete  d'accesso deve essere in grado di svolgere le seguenti funzioni:
 a) riconoscere,  sulla  base dell'analisi delle cifre selezionate dall'utente chiamante, che il tentativo di chiamata non e' diretto ad uno  dei  servizi di emergenza, (di cui all'art. 12 della delibera n. 9/03/CIR e successive modifiche o integrazioni) ma e' relativo ad una qualunque decade prevista dal piano di numerazione nazionale (inclusi i codici di carrier selection 10XY[Z]);
 b) predisporre  il  formato  del  routing  number  (RgN), secondo quanto   descritto  nel  capitolo  7,  anteporre  alla  selezione  di utente(2) tale RgN;
 c) instradare  la  chiamata  verso l'operatore WLR sulla base del routing  number  precedentemente  predisposto, utilizzando i fasci di interconnessione tra l'operatore d'accesso e l'operatore WLR;
 d) nel caso in cui la selezione riguardi un codice per servizi di emergenza  (3),  l'operatore  di  accesso agisce con il ruolo di rete originating  (4).  Di  conseguenza,  la gestione della chiamata viene effettuata    direttamente    dall'operatore    di   accesso,   senza coinvolgimento  dell'operatore  WLR,  secondo  le modalita' applicate dall'operatore  di  accesso alla propria clientela; qualora il centro di  espletamento  del  servizio di emergenza sia attestato su rete di altro  operatore  si  applica  il  formato di scambio coerente con le procedure  definite  nelle  specifiche  tecniche  763-3 e ST 763-4 ed allegati del Ministero delle comunicazioni.
 
 Le  modalita'  con cui tali funzioni vengono espletate nell'ambito della  rete  d'accesso  non  sono oggetto di questo documento, ne, in generale, necessitano di relativa specifica tecnica.
 La  rete  di  accesso, ai sensi della delibera 11/06/CIR, assicura che  venga  inviato  il CLI. La rete di accesso garantisce inoltre la valorizzazione   e  l'inoltro  all'operatore  WLR  dei  campi  e  dei parametri  dei  messaggi  di  segnalazione ISUP, nonche' il trasporto trasparente  dei  campi e parametri di segnalazione ISUP d'utente, in accordo   con   le   specifiche  tecniche  763  del  Ministero  delle Comunicazioni.
 La  modalita'  di scambio delle chiamate secondo i formati routing number riportati nel capitolo 7 si applica per una qualunque chiamata non  di  emergenza  originata da utente WLR, anche nel caso in cui la chiamata  sia  conseguente  all'utilizzo di un servizio supplementare tecnicamente   erogato   dall'operatore   di   accesso   ed  invocato dall'utente  WLR,  di  cui  all'annesso  1(5); cio' potra' richiedere l'adeguamento delle Specifiche Tecniche di interconnessione associate allo specifico servizio fornito.
 
 Procedure di segnalazione nella rete WLR
 Alla ricezione di un tentativo di chiamata, entrante da altra rete di  accesso  (interfaccia I1 di Figura 1), la rete WLR deve essere in grado di svolgere le seguenti funzioni:
 a) riconoscere  che  il  tentativo  di  chiamata e' relativo alla prestazione WLR;
 b) identificare  se  il  routing  number e' gestito dalla propria rete  WLR  e,  in  caso  negativo,  gestire la conseguente condizione d'errore;
 c) rimuovere   il   routing   number   e,   in   accordo  con  le caratteristiche  del  profilo  di  servizio dell'utente, garantire la corretta  gestione della chiamata, instradando la chiamata, ovvero il tentativo  di  chiamata,  verso  la  rete di terminazione, secondo le modalita'  tecniche previste nelle specifiche tecniche della serie ST 763  del Ministero delle comunicazioni, eventualmente utilizzando una rete intermedia di transito;
 d) su  base  accordo bilaterale con un operatore carrier, la rete WLR  puo'  gestire  i  codici di CS di altri operatori instradando le tipologie  di  chiamate  concordate verso la rete associata al codice 10XY(Z)  selezionato dal cliente WLR, utilizzando, quando previsto, i formati  stabiliti nella specifica tecnica 763-18 del Ministero delle comunicazioni.
 
 L'operatore  WLR  e' si fa carico della verifica della correttezza della  selezione  del  cliente,  del  fatto  che  la  numerazione sia coerente con il Piano di Numerazione Nazionale (delibera n. 9103/CIR) e  che  il numero selezionato sia effettivamente associato ad un arco di  numerazione "aperta" del Piano di Numerazione Nazionale. Inoltre, l'operatore  WLR  e'  responsabile della gestione delle condizioni di errore associate ad una errata selezione del cliente.
 Le  modalita'  con cui tali funzioni vengono espletate nell'ambito della rete WLR non sono oggetto di questo documento, ne, in generale, necessitano di relativa specifica tecnica.
 La  rete  WLR  assicura  il  trasporto  trasparente  del CLI e dei parametri  della  segnalazione  ISUP  ricevuti  dalla rete di accesso verso la rete di terminazione.
 
 Procedure di segnalazione nella rete di terminazione
 Le  chiamate  terminate su utente WLR non sono trattate dalla rete WLR.  La  rete  a cui e' attestata la linea del cliente WLR tratta le chiamate  secondo  le  normali  procedure  e  secondo gli accordi tra l'operatore  originating  e  l'operatore  di  terminazione,  anche in considerazione   degli  specifici  requisiti  tecnici  richiesti  per l'espletamento dei servizi supplementari indicati in Annesso 1(6).
 Il  coinvolgimento dell'operatore WLR e' previsto limitatamente al caso  di  espletamento  dei  servizi,  di cui all'Allegato 1, qualora abbiano  interazioni con la terminazione della chiamata, sottoscritti dall'utente WLR e tecnicamente erogati nella rete di terminazione. In questi  casi,  ogni qualvolta l'espletamento di un servizio associato alla  terminazione  determini  la  generazione di una o piu' chiamate uscenti,  tali  chiamate vengono consegnate dall'operatore di accesso all'operatore  WLR,  secondo  i  formati routing number riportati nel capitolo 7.
 A  titolo di esempio non esaustivo si riporta il caso del servizio di  Deviazione  di  Chiamata  (call  forwarding),  dove  le  chiamate terminate   su   utente   WLR   vengono  redirette  verso  una  nuova destinazione.  Le  chiamate verso la nuova destinazione vengono tutte inviate  dall'operatore  di  accesso  all'operatore  WLR  utilizzando l'appropriato   routing   number  descritto  nel  capitolo  7  ed  e' responsabilita' dell'operatore WLRgarantirne il corretto trattamento.
 In  linea  di  principio,  i  servizi  di  cui  all'allegato 1 che prevedono   il   coinvolgimento  della  rete  WLR  e  della  rete  di terminazione vengono funzionalmente realizzati con la cooperazione di tali  reti,  prevedendo che le eventuali chiamate, ovvero i tentativi di  chiamata,  generate a seguito dell'utilizzo di tali servizi siano inviate  sulla  rete dell'operatore WLR, che provvede a garantirne il corretto trattamento.
 
 Formato del Routing Number per il servizio Wholesale Line Rental
 Il formato del RgN scambiato tra la rete cui e' attestato l'utente WLR e la rete WLR e' riportato in Figura 4.
 
 Tipologia linea|  Denominazione Servizio  |       Descrizione ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Gestione in centrale
 |                          |Telecom Italia di
 |                          |terminali d'utente a Disco POTS           |Disco o tastiera decadica |o a tastiera decadica ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Gestione in centrale
 |                          |Telecom Italia della
 |                          |selezione in modalita' POTS           |Dual Tone Multi Frequency |multi-frequenza ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Possibilita' di
 |                          |aggancio/sgancio del
 |Procedura di cambio spina,|terminale senza caduta POTS/ISDN      |Terminal Portability (TP) |della linea ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Possibilita' per il
 |                          |chiamato di visualizzare
 |                          |se il chiamante e' POTS           |Chi e' light              |Riservato o meno ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Possibilita' di
 |                          |identificare il chiamante.
 |                          |Sul display appare
 |Calling line              |"riservato" o il numero
 |identification            |del chiamante se non POTS/ISDN      |presentation (CLIP)       |riservato ---------------------------------------------------------------------
 |Calling Line              |Possibilita' di non
 |Identification Restriction|inviare il proprio POTS/ISDN      |(CLIR su base chiamata)   |identificativo al chiamato ---------------------------------------------------------------------
 |Calling Line              |Possibilita' di non
 |Identification Restriction|inviare il proprio POTS/ISDN      |(CLIR permanente)         |identificativo al chiamato ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Possibilita' per il
 |                          |chiamato di sovrascrivere
 |Override della            |la riservatezza del POTS/ISDN      |riservatezza              |chiamante ---------------------------------------------------------------------
 |Connected Line            |Possibilita' di
 |Identification            |identificare il chiamante ISDN           |Presentation (COLP)       |durante la chiamata ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Possibilita' di non
 |Connected Line            |inviare il proprio
 |Identification Restriction|identificativo al chiamato ISDN           |(COLR)                    |durante la chiamata ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Possibilita' di assegnare
 |                          |un sottoindirizzo ad un
 |Subaddressing del         |terminale connesso al bus ISDN           |terminale                 |ISDN ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Scambio di informazioni e
 |Segnalazione da utente a  |dati da visualizzare o ISDN           |utente (UUS)              |gestire sul terminale ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Trasferimento su altro
 |Call Forwarding (CF) call |numero di tutte le POTS           |transfer                  |chiamate entranti ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Trasferimento delle
 |Call Forwarding           |chiamate su altro numero ISDN           |Unconditional             |permanentemente ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Trasferimento delle
 |                          |chiamate su altro numero ISDN           |Call Forwarding on Busy   |se linea occupata ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Trasferimento delle
 |Call Forwarding on no     |chiamate su altro numero ISDN           |replay                    |se senza risposta ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Trasferimento delle
 |                          |chiamate su altro numero ISDN           |Call Deflection           |call by call ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Possibilita' di essere
 |                          |avvertiti di una chiamata
 |                          |in arrivo ed eventualmente
 |                          |di instaurare una
 |                          |conversazione intermedia
 |Chiamata in attesa (CA),  |con il chiamante della
 |Call Waiting (CW) con     |conversazione intermedia
 |possibilita' di           |seconda chiamata, ponendo
 |conversazione             |in attesa la prima POTS/ISDN      |intermedia/Call Hold (CH) |chiamata ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Possibilita' di chiamare o
 |                          |inserire in conversazione
 |Call Conferente (Three    |un terzo in modalita' POTS/ISDN      |party service - 3PTY)     |conferenza ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Conversazione tra utenti ISDN           |Closed User Group (CUG)   |collegati tra loro ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Gestione multinumero (fino ISDN           |Multiple Subscriber Number|a 8 per cliente) ---------------------------------------------------------------------
 |                          |Gestione chiamate in
 |                          |presenza di GNR con ISDN           |Direct Dialling In (DDI)  |selezione passante
 
 
 --------------------------------------------
 (1) Il cliente puo' avere un solo operatore WLR.
 (2)  L'operatore  di accesso non verifica la correttezza
 della  selezione del cliente o del fatto che la numerazione
 sia  coerente con il PNN (Delibera 9/03/CIR) o associata ad
 una  decade  "aperta" del PNN. In generale, l'analisi delle
 condizioni  di  errore  di  selezione  dell'utente non sono
 rilevate    o    svolte    dall'operatore   d'accesso,   ma
 dall'operatore WLR.
 (3)  Per  selezione di un numero di emergenza si intende
 una  selezione d'utente che inizi con un codice per servizi
 di  emergenza di cui all'art. 12 della delibera n. 9/03/CIR
 e successive modifiche e integrazioni.
 (4)  Le chiamate ai codici per servizi di emergenza sono
 le  uniche  chiamate  gestite  da  parte  dell'operatore di
 accesso in qualita' di operatore originating.
 (5) A titolo di esempio non esaustivo si riporta il caso
 del  servizio di conferenza a tre, dove le chiamate dirette
 ai  partecipanti  della  conferenza  vengono  tutte inviate
 all'operatore  WLR utilizzando l'appropriato routing number
 descritto  nel  capitolo  7, mentre, la messa in conferenza
 delle  chiamate  (sovrapposizione dei segnali vocali) viene
 effettuata dalla rete di accesso.
 (6)  con  esclusione dell'eventuale funzione di transito
 non legata alla prestazione di WLR.
 (7)   relativamente   a   chiamate  generate  a  seguito
 dell'invocazione   di   servizi   di  cui  all'Allegato  1,
 potrebbero  essere individuati valori aggiuntivi rispetto a
 quelle  definite  per  veicolare  la  chiamata  base  e  da
 definire    nella    relativa    Specifica    tecnica    di
 Interconnessione.
 |  |  |  |  |