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| Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 11 dicembre 2006 |  | Disciplina  concernente  le  deroghe alle caratteristiche di qualita' delle  acque  destinate  al consumo umano che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Bolzano. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 
 Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
 Vista  la  relazione  trasmessa dalla provincia autonoma di Bolzano che indica i risultati conseguiti nel triennio 2004-2006;
 Viste  le  motivate  richieste  della provincia autonoma di Bolzano circa  la  necessita'  di  un'ulteriore periodo di deroga, al fine di dare  completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
 Visti  i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 15 novembre 2005;
 Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente informata  circa  le  deroghe  applicate  e  delle  condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere   a   formare   raccomandazioni   a  gruppi  specifici  di popolazione  per  i  quali  la  deroga  possa  costituire  un rischio particolare;
 Considerato  che  la  valutazione di non potenziale pericolo per la salute  umana  viene  effettuata  comprendendo  anche la quantita' di parametro  eventualmente  assunta  con gli alimenti, sia preparati in ambito  domestico  sia  in  industrie alimentari che distribuiscono i loro  prodotti  esclusivamente  nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. La provincia autonoma di Bolzano puo' stabilire il rinnovo delle deroghe  al  valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali e' stata  fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 \mug/l.
 2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2007.
 3.  L'eventuale  rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte della  provincia autonoma di Bolzano, al Ministero della salute ed al Ministero  dell'ambiente  e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2007, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva  dei controlli analitici e dei risultati degli interventi effettuati  nel  periodo  di deroga, e di un dettagliato programma di quanto  previsto  ai  fini  della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.
 4.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o limitazioni temporali.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Fermo  restando il valore massimo ammissibile di cui all'art 1, nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31,  l'autorita'  provinciale  e' tenuta,  in  relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il  valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 2.  Tutti  i  valori  massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata   revisione   a   fronte   di  evidenze  scientifiche  piu' conservative.
 3.   La   Provincia   autonoma  deve  provvedere  ad  informare  la popolazione  interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto elemento.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni  degli  articoli 1  e  2,  e' subordinato all'osservanza delle  disposizioni  di  cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
 a) i motivi di deroga;
 b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;
 c)  l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la  popolazione  interessata  e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
 d)   un   opportuno   programma  di  controllo  che  preveda,  se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
 e)   una  sintesi  del  piano  relativo  alla  necessaria  azione correttiva,  compreso  un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
 f) la durata della deroga.
 3.  Il  provvedimento  di  deroga ed i relativi piani di intervento sono  trasmessi  nel  rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 |  |  |  | Art. 4. Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 dicembre 2006
 
 Il Ministro della salute
 Turco
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
 Pecoraro Scanio
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