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| Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | REGIONE ABRUZZO |  | COMUNICATO |  | Legge  regionale  12  dicembre  2006, n. 44, recante: «Determinazione delle  aliquote  Irap  e  addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del Sistema sanitario regionale». |  | 
 |  |  |  | IL CONSIGLIO REGIONALE 
 Ha approvato
 
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
 Promulga
 
 la seguente legge regionale
 Art. 1.
 Omissis
 6.  Con  decorrenza  dall'anno  di imposta successivo a quello in corso   alla   data  del  31 dicembre  2006  l'aliquota  dell'imposta regionale  sulle  attivita' produttive e' determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive,   revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione di una addizionale regionale a tale  imposta,  nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) nella misura del 5,25%.
 7.  In  deroga  a  quanto  stabilito  nel comma 6, per i soggetti passivi   di   cui   alle  sotto  elencate  disposizioni  legislative l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e' determinata  nella  misura  del  4,25%,  nei  limiti  previsti  dalle rispettive  leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applica l'aliquota del 5,25%:
 1)  art.  14 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 recante «Disposizioni  finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e  pluriennale  2002-2004  della  Regione  Abruzzo (legge finanziaria 2002)»,  come  modificata dall'art. 84, comma 5 della legge regionale 26 aprile  2004,  n.  15  recante  «Disposizioni  finanziarie  per la redazione  del  bilancio  annuale  2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)»;
 2)  art.  43 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante «Disposizioni  finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e  pluriennale  2003-2005  della  Regione  Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)»;
 3)  art.  84, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 26 aprile 2004,  n.  15  recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio  annuale  2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)»;
 4) legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).
 8.    A    decorrere   dall'anno   d'imposta   2007,   l'aliquota dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche di cui al comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e' fissata all'l,4%.
 9. In applicazione del Piano di risanamento del Sistema sanitario regionale  2006-2009  di cui all'art. 1 comma 180 della legge 311 del 30 dicembre  2004,  finalizzato  alla  stipula  dell'accordo  di  cui all'art.  8 dell'intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, nel caso sia accertato  il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi per gli anni 2006,  2007,  2008  e  2009,  le  aliquote dell'addizionale regionale all'imposta   sul   reddito  delle  persone  fisiche  e  dell'Imposta regionale  sulle  attivita'  produttive si applicano, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, oltre i livelli massimi previsti  dalla  legislazione  vigente,  fino all'integrale copertura degli obiettivi.
 10.  Ai  fini  di  quanto  previsto al comma 9, la determinazione delle  relative  aliquote  sara' fissata con apposita legge regionale entro  il  30 aprile  di  ciascun anno, verificate le possibilita' di esenzione.
 11.  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
 L'Aquila, 12 dicembre 2006
 Il presidente: Del Turco
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