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| Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 12 dicembre 2006 |  | Rinegoziazione   del   medicinale   «Thymoglobuline  (immunoglobulina anitmonocitaria)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto  legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  generale dell'Agenzia  Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  Registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;
 Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  142  del 21 giugno  2006,  concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e   successive   direttive   di  modifica)  relativa  ad  un  codice comunitario  concernenti  i  medicinali  per  uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;
 Visto  il  decreto  con il quale la societa' Genzyme Europe B.V. e' stata   autorizzata   all'immissione   in  commercio  del  medicinale THYMOGLOBULINE nella confezione:
 25  mg/5  ml  polvere  e  solvente  per soluzione per infusione 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml;
 A.I.C. n. 033177015 (in base 10), 0ZNHFR (in base 32).
 Classe «A».
 Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 12/13 settembre 2006;
 Vista la deliberazione n. 27 del 27 settembre 2006 del Consiglio di amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  Direttore generale;
 Determina:
 
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 
 Il  medicinale  THYMOGLOBULINE (immunoglobulina antimonocitaria) e' rinegoziato come segue:
 Confezione:
 25  mg/5  ml  polvere  e  solvente  per soluzione per infusione 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml;
 A.I.C. n. 033177015 (in base 10), 0ZNHFR (in base 32).
 Classe di rimborsabilita': «H».
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): 125,00 euro.
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 206,30 euro.
 Sconto  obbligatorio  del  7% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
 Tetto di spesa (ex factory) di 3,2 milioni di euro.
 In  caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto  automatico  sull'ex  factory  per  recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi.
 Validita' del contratto dodici mesi.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 
 OSP1:   medicinale   soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa, utilizzabile   esclusivamente   in  ambiente  ospedaliero  o  in  una struttura ad esso assimilabile.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 12 dicembre 2006
 Il direttore generale: Martini
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