Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 novembre 2006, n. 294
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 58 del 2002, concernente le procedure di avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», ed in particolare l'articolo 15, comma 1, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di apportare disposizioni integrative e correttive al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, e disciplinare le procedure di avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», ed in particolare l'articolo 58, comma 3;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche ed integrazioni, estesa con varianti al Corpo della Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 2 e 23;
Visto il proprio decreto 17 gennaio 2002, n. 58, concernente il «Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto di dover apportare disposizioni integrative e correttive al citato decreto ministeriale n. 58 del 2002, al fine di ottimizzare le procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, anche mediante il contenimento dei relativi tempi di effettuazione e dei conseguenti oneri finanziari;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 luglio 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 3-10005/UCL in data 3 ottobre 2006);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 gennaio 2002, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) effettuazione di una prova d'esame scritta, consistente in un questionario a risposta multipla tendente ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi, articolato nelle due seguenti sezioni:
1) cultura generale;
2) preparazione tecnico-professionale;»;
b) all'articolo 2, comma 1, le lettere c), d), e) ed f) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«c) sedi e diario della prova d'esame scritta;»;
«d) programmi della prova d'esame scritta distinti per ciascun contingente;»;
«e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per la prova d'esame scritta nonche' il tempo massimo concesso per l'effettuazione della stessa;»;
«f) eventuali specifiche modalita' di partecipazione per i marescialli capo che, nel prescritto giorno di effettuazione della prova d'esame scritta, si trovino in particolari situazioni di legittimo impedimento;»;
c) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione e' data comunicazione del punteggio di merito parziale conseguito in ciascuna delle due sezioni nelle quali e' articolata la prova d'esame scritta di cui all'articolo 6. Agli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e' altresi' data comunicazione del punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima, nonche' del punteggio definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all'articolo 11, comma 3, e del punteggio di merito finale conseguito nelle procedure di valutazione di cui all'articolo 12.»;
d) l'articolo 5 e' modificato come segue:
1) al comma 1, le parole «delle prove d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «della prova d'esame scritta»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed e' composta, oltre che dal presidente, da sei membri, di cui:
a) quattro ufficiali del Corpo, dei quali almeno due ufficiali superiori;
b) due ispettori del Corpo con il grado apicale, dei quali uno appartenente al contingente di mare, che non siano gia' componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresi', in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione.»;
3) il comma 3 e' soppresso;
4) al comma 5, le parole «le prove d'esame abbiano» sono sostituite dalle seguenti: «la prova d'esame scritta abbia»;
5) al comma 6, le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle seguenti: «ispettori con il grado apicale»;
e) il titolo del Capo III e' sostituito dal seguente: «MODALITA' PROCEDURALI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME SCRITTA»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Prova d'esame scritta). - 1. I questionari della prova d'esame scritta, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascuna sezione dell'elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio di merito parziale espresso in trentesimi, con facolta' di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi.
2. Sono dichiarati idonei alla prova d'esame scritta e sono ammessi alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti gli ispettori che conseguono un punteggio di merito parziale non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle due sezioni nelle quali e' articolata la prova d'esame scritta. Il mancato conseguimento dei punteggi minimi richiesti, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione.
3. La media aritmetica, calcolata al centesimo di punto, dei punteggi di merito parziali conseguiti ai sensi del comma 2 costituisce il punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima dagli ispettori dichiarati idonei.
4. La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di essi dei punteggi di merito conseguiti.
5. Per l'effettuazione della prova d'esame scritta si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.»;
g) l'articolo 7 e' soppresso;
h) l'articolo 8 e' modificato come segue:
1) il titolo dell'articolo e' sostituito dal seguente: «Mancata presentazione alla prova d'esame scritta»;
2) al comma 1, le parole «di ciascuna delle prove d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «della prova d'esame scritta»;
3) al comma 2, le parole «ciascuna prova d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «la prova d'esame scritta»;
i) l'articolo 9 e' soppresso;
j) l'articolo 10 e' modificato come segue:
1) al comma 1, le parole «inseriti negli elenchi previsti all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarati idonei alla prova d'esame scritta ai sensi dell'articolo 6, comma 2»;
2) al comma 2, lettera b), le parole «incarichi operativi o non operativi ricoperti,» sono soppresse;
k) l'articolo 12 e' modificato come segue:
1) al comma 1, le parole «di cui agli articoli 9 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 3»;
2) al comma 2, lettera a), le parole «punteggio definitivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alle prove d'esame, di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «punteggio complessivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alla prova d'esame scritta, di cui all'articolo 6».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il decreto ministeriale 17 gennaio 2002, n. 58,
concernente «Regolamento recante disposizioni integrative e
correttive al provvedimento di regolamentazione delle
procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per
esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'art.
15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2002, n. 85.

Note alle premesse:

- La legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente
«Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
Guardia di finanza), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71:
«Art. 15 (Correttivi). - 1. Con decreto del Ministro
delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate
disposizioni integrative e/o correttive, anche in
conseguenza dell'applicazione del presente decreto, al
decreto ministeriale 7 agosto 1996, n. 424, disciplinate le
procedure di avanzamento "a scelta per esami" al grado di
maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure
potranno effettuarsi, nel massimo, con due prove d'esame
scritte, articolate su questionari a risposta multipla
tendenti ad accertare il livello di cultura generale e di
preparazione tecnico-professionale dei valutandi».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
concernente: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
Guardia di finanza», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- Si riporta il testo dell'art. 58, comma 3 del citato
decreto legislativo n. 199 del 1995:
«Art. 58 (Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per
esami"). - 1.-2. (Omissis).
3. L'avanzamento "a scelta per esami" avviene secondo
le modalita' da stabilire con il decreto del Ministro delle
finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana con previsione che, nel
quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato
con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da
nominare con le modalita' stabilite dallo stesso decreto,
anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli
conseguiti».
- La legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente: «Stato
dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica», e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181.
- La legge 17 aprile 1957, n. 260, concernente: «Stato
dei sottufficiali della Guardia di finanza», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1957, n. 112.
- La legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente: «Norme
sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
e della Guardia di finanza», e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n. 184, concernente: «Regolamento recante disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, concernente: «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, concernente: «Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente: «Adeguamento
dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71:
«Art. 1 (Natura e dipendenza). - 1. Il Corpo della
Guardia di finanza e' forza di polizia ad ordinamento
militare con competenza generale in materia economica e
finanziaria sulla base delle peculiari prerogative
conferite dalla legge.
2. All'atto della istituzione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo
della Guardia di finanza di cui all'art. 1 della legge
23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro
dell'economia e delle finanze».
- Si riporta il testo dell'art. 2 decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del
Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della
legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71:
«Art. 2 (Ruoli degli ufficiali). - 1. I ruoli nei quali
sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del
Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti:
a) ruolo normale;
b) ruolo aeronavale;
c) ruolo speciale;
d) ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore
della banda musicale della Guardia finanza di cui al
decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati
nell'organico del ruolo speciale.
3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di
complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli
della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attivita' produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri».
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno
2006, concernente: «Attribuzione del titolo di Vice
Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero
dell'economia e delle finanze on. prof. Vincenzo Visco, a
norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno
2006, n. 137.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4 e 5 del
decreto 17 gennaio 2002, n. 58, come modificati dal
presente regolamento:
«Art. 1 (Articolazione delle procedure di valutazione).
- 1. Le procedure di valutazione per l'avanzamento "a
scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante si
articolano su:
a) determinazione del comandante generale, ovvero
dell'autorita' da questi delegata, di ammissione alle
procedure del personale che abbia presentato domanda di
partecipazione e che sia in possesso dei requisiti indicati
al successivo art. 3;
b) effettuazione di una prova d'esame scritta,
consistente in un questionario a risposta multipla tendente
ad accertare il livello di cultura generale e di
preparazione tecnico-professionale dei valutandi,
articolato nelle due seguenti sezioni:
1) cultura generale;
2) preparazione tecnico-professionale;
c) valutazione dei precedenti di servizio e dei
titoli conseguiti da ciascun ispettore interessato dalle
procedure di valutazione;
d) formazione dei quadri di avanzamento.».
«Art. 2 (Promozioni conferibili e modalita' di
svolgimento delle procedure di valutazione). - 1. Con
determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza, ovvero dell'autorita' da questi delegata, da
pubblicarsi sul Foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti,
annualmente:
a) il numero delle promozioni da conferire attraverso
le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per
esami", da determinare in relazione alle esigenze
istituzionali del Corpo e proporzionalmente alla forza
organica di ciascun contingente ai sensi dell'art. 58-bis
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
b) modalita' e termini per la presentazione delle
domande di ammissione alle procedure;
c) sedi e diario della prova d'esame scritta;
d) programmi della prova d'esame scritta distinti per
ciascun contingente;
e) il numero dei quesiti da somministrare agli
ispettori per la prova d'esame scritta nonche' il tempo
massimo concesso per l'effettuazione della stessa;
f) eventuali specifiche modalita' di partecipazione
per i marescialli capo che, nel prescritto giorno di
effettuazione della prova d'esame scritta, si trovino in
particolari situazioni di legittimo impedimento;
g) ogni altra misura organizzativa ritenuta
necessaria per un corretto svolgimento delle procedure di
valutazione.».
«Art. 4 (Comunicazioni agli ispettori partecipanti). -
1. Gli ispettori che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dalle procedure di valutazione, sono tenuti
a presentarsi secondo le modalita' ed i tempi di
convocazione stabiliti con determinazione del comandante
generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata.
2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di
valutazione e' data comunicazione del punteggio di merito
parziale conseguito in ciascuna delle due sezioni nelle
quali e' articolata la prova d'esame scritta di cui
all'art. 6. Agli ispettori dichiarati idonei alla prova
d'esame scritta, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e' altresi'
data comunicazione del punteggio di merito complessivo
conseguito nella prova medesima, nonche' del punteggio
definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di
servizio e dei titoli conseguiti di cui all'art. 11,
comma 3, e del punteggio di merito finale conseguito nelle
procedure di valutazione di cui all'art. 12.
3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal
presente decreto, ogni eventuale comunicazione effettuata a
mezzo pubblicazione sul Foglio d'ordini del Corpo ha
comunque valore, ad ogni effetto, nei confronti di tutti
gli interessati.».
«Art. 5 (Commissione giudicatrice). - 1. Con
determinazione del comandante generale, ovvero
dell'autorita' da questi delegata, e' nominata apposita
commissione giudicatrice per le procedure di valutazione
per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di
maresciallo aiutante, competente sia per la valutazione
della prova d'esame scritta che dei precedenti di servizio
e dei titoli conseguiti. Con lo stesso o analogo
provvedimento sono nominati i membri supplenti.
2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di
finanza ed e' composta, oltre che dal presidente, da sei
membri, di cui:
a) quattro ufficiali del Corpo, dei quali almeno due
ufficiali superiori;
b) due ispettori del Corpo con il grado apicale, dei
quali uno appartenente al contingente di mare, che non
siano gia' componenti della commissione permanente di
avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, e che siano, altresi', in grado di far parte della
commissione giudicatrice per l'intera durata delle
procedure di valutazione.
3. (Soppresso).
4. La commissione giudicatrice puo' avvalersi, per
l'assolvimento dei propri compiti, dell'ausilio di
strutture informatiche e di altro personale specializzato
e/o tecnico. Con determinazione del comandante generale,
ovvero dell'autorita' da questi delegata, viene nominato,
ove necessario, ulteriore personale addetto alla vigilanza.
5. Con determinazione del comandante generale, ovvero
dell'autorita' da questi delegata e' costituito, laddove la
prova d'esame scritta abbia luogo in distinte sedi, un
comitato di vigilanza per ciascuna sede, presieduto da
almeno un ufficiale del Corpo membro, titolare o supplente,
della commissione giudicatrice di cui al comma 2.
6. Ciascun comitato di vigilanza e' composto da almeno
due ufficiali e da uno o piu' ispettori con il grado
apicale, di cui il meno anziano svolge le funzioni di
segretario.».
- Gli articoli 7 e 9 del citato decreto n. 58 del 2002,
soppressi dal presente regolamento, recavano,
rispettivamente: «Prova di preparazione
tecnico-professionale» e «Adempimenti della commissione
giudicatrice al termine delle prove d'esame.».
- Si riporta il testo degli articoli 8, 10, e 12 del
citato decreto n. 58 del 2002, come modificati dal presente
regolamento:
«Art. 8 (Mancata presentazione alla prova d'esame
scritta). - 1. L'ispettore che, regolarmente convocato
anche ai sensi dell'art. 4, comma 3, qualunque sia la
causa, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per
lo svolgimento della prova d'esame scritta, sara'
considerato rinunciatario ed escluso dalle procedure di
valutazione senza alcuna ulteriore comunicazione.
2. Per la prova d'esame scritta, la commissione
giudicatrice redige appositi elenchi nominativi, distinti
per contingente di appartenenza, degli ispettori risultati
assenti.».
«Art. 10 (Modalita' procedurali per la valutazione dei
precedenti di servizio e dei titoli conseguiti). - 1. La
commissione giudicatrice procede alle operazioni di
valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli
conseguiti nei confronti degli ispettori dichiarati idonei
alla prova d'esame scritta ai sensi dell'art. 6, comma 2,
sulla base degli elementi, positivi e negativi, rilevati
dalla documentazione personale.
2. I titoli da valutare sono costituiti dai seguenti
complessi di elementi:
a) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali
riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti
nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo
"sottufficiali", ricomprese tra le voci da "nella media" a
"eccellente, con apprezzamento e lode" o giudizi
equivalenti;
b) anni di servizio, precedenti di carriera e di
servizio tra i quali: benemerenze e ricompense militari e
civili conseguite, periodo e tipo di comando, periodi di
imbarco e specializzazioni acquisite;
c) titolo di studio, risultati di corsi, esami ed
esperimenti;
d) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali
riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti
nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo
"sottufficiali", ricomprese nella voce di "inferiore alla
media" o giudizi equivalenti; precedenti di carriera e di
servizio tra i quali: giudizi di "non idoneita'"
all'avanzamento, sospensioni dall'impiego di carattere
penale e disciplinare, pareri negativi all'avanzamento
espressi dall'autorita' giudiziaria ovvero sanzioni
disciplinari irrogate dalla medesima autorita', sanzioni
disciplinari di stato e di corpo.
3. Ai fini della valutazione dei precedenti di servizio
e dei titoli conseguiti sopraindicati sono:
a) presi in considerazione i titoli in possesso di
ciascun ispettore alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alle
procedure di valutazione, stabilita con la determinazione
di cui all'art. 2;
b) valutati esclusivamente i titoli che risultano
trascritti nella documentazione personale di ogni
ispettore. A tal fine, ciascun interessato e' tenuto a
verificare la completezza dei propri atti ed a rilasciare
apposita "dichiarazione di completezza" conforme al modello
da approvarsi con la determinazione di cui all'art. 2.
4. La commissione giudicatrice, prima di iniziare le
procedure di valutazione dei precedenti di servizio e dei
titoli conseguiti, stabilisce i criteri per la valutazione
dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui
al comma 2 ivi compreso i punteggi di merito singolarmente
attribuibili ai vari titoli oggetto di valutazione.
5. Delle operazioni di valutazione e delle
deliberazioni assunte dalla commissione giudicatrice, e'
redatto, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto
da tutti i membri della medesima commissione.».
«Art. 12 (Formazione dei quadri di avanzamento). - 1.
La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi
definitivi di merito di cui agli articoli 6, comma 3, e 11,
comma 3, procede, per ogni contingente, alla formazione di
due distinte graduatorie e, quindi, alla formazione dei
rispettivi quadri di avanzamento "a scelta per esami" al
grado di maresciallo aiutante.
2. Ai fini della formazione dei quadri di avanzamento,
nei confronti di ciascun ispettore idoneo all'avanzamento
"a scelta per esami", la medesima commissione procede come
segue:
a) il punteggio complessivo di merito relativo alla
valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli
conseguiti, di cui all'art. 11, e' moltiplicato per un
coefficiente pari a 2. Il prodotto cosi' ottenuto viene
sommato al punteggio complessivo di merito conseguito dal
medesimo ispettore relativamente alla prova d'esame
scritta, di cui all'art. 6;
b) il totale cosi' determinato e' diviso per tre ed
il quoziente ottenuto, calcolato al centesimo di punto,
rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione
"a scelta per esami" attribuito ad ogni ispettore;
c) sulla base del punteggio di merito finale, gli
ispettori sono iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta
per esami" al grado di maresciallo aiutante, relativo al
contingente di appartenenza. A parita' di punteggio di
merito, e' data preferenza all'ispettore piu' anziano
secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza.».



 
Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» relativa all'anno 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 novembre 2006
Il Vice Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 277
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone