Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 7 novembre 2006, n. 294 |
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 58 del 2002, concernente le procedure di avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante. |
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IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», ed in particolare l'articolo 15, comma 1, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di apportare disposizioni integrative e correttive al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, e disciplinare le procedure di avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», ed in particolare l'articolo 58, comma 3; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche ed integrazioni, estesa con varianti al Corpo della Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 1; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 2; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 2 e 23; Visto il proprio decreto 17 gennaio 2002, n. 58, concernente il «Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuto di dover apportare disposizioni integrative e correttive al citato decreto ministeriale n. 58 del 2002, al fine di ottimizzare le procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, anche mediante il contenimento dei relativi tempi di effettuazione e dei conseguenti oneri finanziari; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 luglio 2006; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 3-10005/UCL in data 3 ottobre 2006);
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 gennaio 2002, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) effettuazione di una prova d'esame scritta, consistente in un questionario a risposta multipla tendente ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi, articolato nelle due seguenti sezioni: 1) cultura generale; 2) preparazione tecnico-professionale;»; b) all'articolo 2, comma 1, le lettere c), d), e) ed f) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «c) sedi e diario della prova d'esame scritta;»; «d) programmi della prova d'esame scritta distinti per ciascun contingente;»; «e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per la prova d'esame scritta nonche' il tempo massimo concesso per l'effettuazione della stessa;»; «f) eventuali specifiche modalita' di partecipazione per i marescialli capo che, nel prescritto giorno di effettuazione della prova d'esame scritta, si trovino in particolari situazioni di legittimo impedimento;»; c) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione e' data comunicazione del punteggio di merito parziale conseguito in ciascuna delle due sezioni nelle quali e' articolata la prova d'esame scritta di cui all'articolo 6. Agli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e' altresi' data comunicazione del punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima, nonche' del punteggio definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all'articolo 11, comma 3, e del punteggio di merito finale conseguito nelle procedure di valutazione di cui all'articolo 12.»; d) l'articolo 5 e' modificato come segue: 1) al comma 1, le parole «delle prove d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «della prova d'esame scritta»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed e' composta, oltre che dal presidente, da sei membri, di cui: a) quattro ufficiali del Corpo, dei quali almeno due ufficiali superiori; b) due ispettori del Corpo con il grado apicale, dei quali uno appartenente al contingente di mare, che non siano gia' componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresi', in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione.»; 3) il comma 3 e' soppresso; 4) al comma 5, le parole «le prove d'esame abbiano» sono sostituite dalle seguenti: «la prova d'esame scritta abbia»; 5) al comma 6, le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle seguenti: «ispettori con il grado apicale»; e) il titolo del Capo III e' sostituito dal seguente: «MODALITA' PROCEDURALI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME SCRITTA»; f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Prova d'esame scritta). - 1. I questionari della prova d'esame scritta, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascuna sezione dell'elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio di merito parziale espresso in trentesimi, con facolta' di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi. 2. Sono dichiarati idonei alla prova d'esame scritta e sono ammessi alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti gli ispettori che conseguono un punteggio di merito parziale non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle due sezioni nelle quali e' articolata la prova d'esame scritta. Il mancato conseguimento dei punteggi minimi richiesti, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione. 3. La media aritmetica, calcolata al centesimo di punto, dei punteggi di merito parziali conseguiti ai sensi del comma 2 costituisce il punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima dagli ispettori dichiarati idonei. 4. La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di essi dei punteggi di merito conseguiti. 5. Per l'effettuazione della prova d'esame scritta si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.»; g) l'articolo 7 e' soppresso; h) l'articolo 8 e' modificato come segue: 1) il titolo dell'articolo e' sostituito dal seguente: «Mancata presentazione alla prova d'esame scritta»; 2) al comma 1, le parole «di ciascuna delle prove d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «della prova d'esame scritta»; 3) al comma 2, le parole «ciascuna prova d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «la prova d'esame scritta»; i) l'articolo 9 e' soppresso; j) l'articolo 10 e' modificato come segue: 1) al comma 1, le parole «inseriti negli elenchi previsti all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarati idonei alla prova d'esame scritta ai sensi dell'articolo 6, comma 2»; 2) al comma 2, lettera b), le parole «incarichi operativi o non operativi ricoperti,» sono soppresse; k) l'articolo 12 e' modificato come segue: 1) al comma 1, le parole «di cui agli articoli 9 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 3»; 2) al comma 2, lettera a), le parole «punteggio definitivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alle prove d'esame, di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «punteggio complessivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alla prova d'esame scritta, di cui all'articolo 6».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto ministeriale 17 gennaio 2002, n. 58, concernente «Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2002, n. 85.
Note alle premesse:
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71: «Art. 15 (Correttivi). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate disposizioni integrative e/o correttive, anche in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, al decreto ministeriale 7 agosto 1996, n. 424, disciplinate le procedure di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno effettuarsi, nel massimo, con due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla tendenti ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. - Si riporta il testo dell'art. 58, comma 3 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995: «Art. 58 (Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"). - 1.-2. (Omissis). 3. L'avanzamento "a scelta per esami" avviene secondo le modalita' da stabilire con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalita' stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti». - La legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente: «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181. - La legge 17 aprile 1957, n. 260, concernente: «Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1957, n. 112. - La legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente: «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente: «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71: «Art. 1 (Natura e dipendenza). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza e' forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge. 2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze». - Si riporta il testo dell'art. 2 decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71: «Art. 2 (Ruoli degli ufficiali). - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti: a) ruolo normale; b) ruolo aeronavale; c) ruolo speciale; d) ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale della Guardia finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati nell'organico del ruolo speciale. 3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente». - Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203: «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero delle attivita' produttive; 7) Ministero delle comunicazioni; 8) Ministero delle politiche agricole e forestali; 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 12) Ministero della salute; 13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 14) Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilita'. 4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri». «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, concernente: «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. prof. Vincenzo Visco, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2006, n. 137. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto 17 gennaio 2002, n. 58, come modificati dal presente regolamento: «Art. 1 (Articolazione delle procedure di valutazione). - 1. Le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante si articolano su: a) determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, di ammissione alle procedure del personale che abbia presentato domanda di partecipazione e che sia in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3; b) effettuazione di una prova d'esame scritta, consistente in un questionario a risposta multipla tendente ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi, articolato nelle due seguenti sezioni: 1) cultura generale; 2) preparazione tecnico-professionale; c) valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ciascun ispettore interessato dalle procedure di valutazione; d) formazione dei quadri di avanzamento.». «Art. 2 (Promozioni conferibili e modalita' di svolgimento delle procedure di valutazione). - 1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dell'autorita' da questi delegata, da pubblicarsi sul Foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti, annualmente: a) il numero delle promozioni da conferire attraverso le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami", da determinare in relazione alle esigenze istituzionali del Corpo e proporzionalmente alla forza organica di ciascun contingente ai sensi dell'art. 58-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; b) modalita' e termini per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure; c) sedi e diario della prova d'esame scritta; d) programmi della prova d'esame scritta distinti per ciascun contingente; e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per la prova d'esame scritta nonche' il tempo massimo concesso per l'effettuazione della stessa; f) eventuali specifiche modalita' di partecipazione per i marescialli capo che, nel prescritto giorno di effettuazione della prova d'esame scritta, si trovino in particolari situazioni di legittimo impedimento; g) ogni altra misura organizzativa ritenuta necessaria per un corretto svolgimento delle procedure di valutazione.». «Art. 4 (Comunicazioni agli ispettori partecipanti). - 1. Gli ispettori che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dalle procedure di valutazione, sono tenuti a presentarsi secondo le modalita' ed i tempi di convocazione stabiliti con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata. 2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione e' data comunicazione del punteggio di merito parziale conseguito in ciascuna delle due sezioni nelle quali e' articolata la prova d'esame scritta di cui all'art. 6. Agli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e' altresi' data comunicazione del punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima, nonche' del punteggio definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all'art. 11, comma 3, e del punteggio di merito finale conseguito nelle procedure di valutazione di cui all'art. 12. 3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, ogni eventuale comunicazione effettuata a mezzo pubblicazione sul Foglio d'ordini del Corpo ha comunque valore, ad ogni effetto, nei confronti di tutti gli interessati.». «Art. 5 (Commissione giudicatrice). - 1. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, e' nominata apposita commissione giudicatrice per le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, competente sia per la valutazione della prova d'esame scritta che dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti. Con lo stesso o analogo provvedimento sono nominati i membri supplenti. 2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed e' composta, oltre che dal presidente, da sei membri, di cui: a) quattro ufficiali del Corpo, dei quali almeno due ufficiali superiori; b) due ispettori del Corpo con il grado apicale, dei quali uno appartenente al contingente di mare, che non siano gia' componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresi', in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione. 3. (Soppresso). 4. La commissione giudicatrice puo' avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, dell'ausilio di strutture informatiche e di altro personale specializzato e/o tecnico. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, viene nominato, ove necessario, ulteriore personale addetto alla vigilanza. 5. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata e' costituito, laddove la prova d'esame scritta abbia luogo in distinte sedi, un comitato di vigilanza per ciascuna sede, presieduto da almeno un ufficiale del Corpo membro, titolare o supplente, della commissione giudicatrice di cui al comma 2. 6. Ciascun comitato di vigilanza e' composto da almeno due ufficiali e da uno o piu' ispettori con il grado apicale, di cui il meno anziano svolge le funzioni di segretario.». - Gli articoli 7 e 9 del citato decreto n. 58 del 2002, soppressi dal presente regolamento, recavano, rispettivamente: «Prova di preparazione tecnico-professionale» e «Adempimenti della commissione giudicatrice al termine delle prove d'esame.». - Si riporta il testo degli articoli 8, 10, e 12 del citato decreto n. 58 del 2002, come modificati dal presente regolamento: «Art. 8 (Mancata presentazione alla prova d'esame scritta). - 1. L'ispettore che, regolarmente convocato anche ai sensi dell'art. 4, comma 3, qualunque sia la causa, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento della prova d'esame scritta, sara' considerato rinunciatario ed escluso dalle procedure di valutazione senza alcuna ulteriore comunicazione. 2. Per la prova d'esame scritta, la commissione giudicatrice redige appositi elenchi nominativi, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori risultati assenti.». «Art. 10 (Modalita' procedurali per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti). - 1. La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti nei confronti degli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta ai sensi dell'art. 6, comma 2, sulla base degli elementi, positivi e negativi, rilevati dalla documentazione personale. 2. I titoli da valutare sono costituiti dai seguenti complessi di elementi: a) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese tra le voci da "nella media" a "eccellente, con apprezzamento e lode" o giudizi equivalenti; b) anni di servizio, precedenti di carriera e di servizio tra i quali: benemerenze e ricompense militari e civili conseguite, periodo e tipo di comando, periodi di imbarco e specializzazioni acquisite; c) titolo di studio, risultati di corsi, esami ed esperimenti; d) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese nella voce di "inferiore alla media" o giudizi equivalenti; precedenti di carriera e di servizio tra i quali: giudizi di "non idoneita'" all'avanzamento, sospensioni dall'impiego di carattere penale e disciplinare, pareri negativi all'avanzamento espressi dall'autorita' giudiziaria ovvero sanzioni disciplinari irrogate dalla medesima autorita', sanzioni disciplinari di stato e di corpo. 3. Ai fini della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti sopraindicati sono: a) presi in considerazione i titoli in possesso di ciascun ispettore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione, stabilita con la determinazione di cui all'art. 2; b) valutati esclusivamente i titoli che risultano trascritti nella documentazione personale di ogni ispettore. A tal fine, ciascun interessato e' tenuto a verificare la completezza dei propri atti ed a rilasciare apposita "dichiarazione di completezza" conforme al modello da approvarsi con la determinazione di cui all'art. 2. 4. La commissione giudicatrice, prima di iniziare le procedure di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, stabilisce i criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui al comma 2 ivi compreso i punteggi di merito singolarmente attribuibili ai vari titoli oggetto di valutazione. 5. Delle operazioni di valutazione e delle deliberazioni assunte dalla commissione giudicatrice, e' redatto, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione.». «Art. 12 (Formazione dei quadri di avanzamento). - 1. La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi definitivi di merito di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 3, procede, per ogni contingente, alla formazione di due distinte graduatorie e, quindi, alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante. 2. Ai fini della formazione dei quadri di avanzamento, nei confronti di ciascun ispettore idoneo all'avanzamento "a scelta per esami", la medesima commissione procede come segue: a) il punteggio complessivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui all'art. 11, e' moltiplicato per un coefficiente pari a 2. Il prodotto cosi' ottenuto viene sommato al punteggio complessivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alla prova d'esame scritta, di cui all'art. 6; b) il totale cosi' determinato e' diviso per tre ed il quoziente ottenuto, calcolato al centesimo di punto, rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione "a scelta per esami" attribuito ad ogni ispettore; c) sulla base del punteggio di merito finale, gli ispettori sono iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, relativo al contingente di appartenenza. A parita' di punteggio di merito, e' data preferenza all'ispettore piu' anziano secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza.».
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| Art. 2.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» relativa all'anno 2005. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 novembre 2006 Il Vice Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 277 |
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