| IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Visto  il  Codice  delle  assicurazioni  private  di cui al decreto legiaslativo 7 settembre 2005, n. 209;
 Visti  in particolare gli articoli 303 e 354, comma 4, del predetto Codice delle assicurazioni private;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 303 del citato Codice delle assicurazioni  private, occorre determinare per l'anno 2006 la misura del   contributo   dovuto   alla   CONSAP  -  Concessionaria  servizi assicurativi  pubblici  S.p.A.  -  Gestione  autonoma  del  «Fondo di garanzia   per   le   vittime  della  caccia»,  da  ciascuna  impresa autorizzata  all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' venatoria;
 Visto  il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 2005, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.A. in data 27 settembre 2006;
 Vista  la lettera n. 09-06-007025 del 29 novembre 2006 con la quale l'ISVAP  ha  espresso  il  parere  che  l'aliquota  del contributo da versare  al  predetto  Fondo  per l'anno 2006 possa essere confermata nella misura del 5%;
 Ritenuta  l'opportunita'  di  determinare per il 2006 la misura del contributo gia' stabilita per l'anno precedente;
 Decreta:
 Per  l'anno 2006 il contributo di cui all'art. 303 del Codice delle assicurazioni  private,  e' determinato nella misura del 5% dei premi incassati  nello  stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita'   civile   verso   terzi   derivante,  nell'esercizio dell'attivita'  venatoria,  dall'uso  delle armi o degli arnesi utili all'attivita'  stessa,  al  netto  della  detrazione per gli oneri di gestione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 dicembre 2006
 Il Vice Ministro: D'Antoni
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