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| Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |  | CIRCOLARE 7 dicembre 2006, n. 51 |  | Espletamento   della   vigilanza  e  del  controllo  sulle  attivita' esercitate   dagli   iscritti   nell'elenco   dei  gestori  di  posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente  della  Repubblica  11 febbraio  2005, n. 68, «Regolamento recante   disposizioni   per   l'utilizzo   della  posta  elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3». |  | 
 |  |  |  | Premessa. L'art.  14  del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,  n.  68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,  a  norma  dell'art.  27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3», attribuisce, tra l'altro, al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (di seguito indicato «CNIPA»):
 - la  gestione  dell'elenco pubblico di cui al medesimo art. 14 (di seguito indicato «elenco»);
 - il   compito  di  procedere  all'iscrizione  nell'elenco  dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti.
 Consequenziale  alle  richiamate  funzioni,  e'  l'attribuzione  al CNIPA,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma 13,  del  citato decreto del Presidente  della Repubblica n. 68 del 2005, di funzioni di vigilanza e  di  controllo  sull'attivita'  esercitata  dai  soggetti  iscritti nell'elenco, dalle quali discende altresi' il compito di monitorare - anche  in collaborazione con le autorita' competenti - eventuali casi di  esercizio  o pubblicizzazione della attivita' di gestore di posta elettronica  certificata  (di  seguito  indicata  «PEC»)  da parte di soggetti non abilitati.
 Successivamente,   l'art.   19   del   decreto   del  Ministro  per l'innovazione  e  le  tecnologie  2 novembre  2005,  recante  «Regole tecniche  per  la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,  della  posta  elettronica  certificata»,  ha demandato al CNIPA il compito di definire, con proprie circolari, sia le modalita' di  inoltro delle domande di iscrizione nell'elenco, sia le modalita' dell'esercizio dei richiamati compiti di vigilanza e controllo.
 Il  CNIPA,  con  la  circolare 24 novembre 2005, n. CNIPA/CR/49, ha provveduto  a  fornire  le indicazioni relative alle modalita' con le quali  coloro  che  intendono  esercitare attivita' di gestori di PEC devono presentare domanda.
 Con  la  presente  circolare si indicano le modalita' attraverso le quali  il  CNIPA  svolge  la  suddetta  funzione  di  vigilanza  e di controllo. 1. Test di interoperabilita' del sistema di gestione della PEC.
 1.1  Ai  sensi  dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 68 del 2005 e dell'art. 8 del decreto del Ministro per l'innovazione  e  tecnologie del 2 novembre 2005 (di seguito indicato «decreto  ministeriale»),  i  sistemi  di  PEC utilizzati dai gestori devono essere interoperabili.
 Il  CNIPA  svolge  la  funzione  di  vigilanza e di controllo sulla predetta interoperabilita' ai sensi dei successivi punti.
 1.2 Ogni gestore deve superare con esito positivo una serie di test di  interoperabilita'  presso  una  struttura  indicata dal CNIPA. La serie  di  test  e' pubblicata sul sito del CNIPA (www.cnipa.gov.it). Detti  test  devono essere ripetuti ogni volta che il gestore apporti modifiche  funzionali o tecniche che impattino sull'interoperabilita' dei  sistemi  di PEC. Il gestore deve, in ogni caso, fornire al CNIPA una  casella  di PEC per tutto il periodo di esercizio della relativa attivita'.
 1.3   I  test  di  interoperabilita'  di  cui  al  punto  1.2  sono obbligatori   trascorso  il  termine  di  trenta  giorni  solari  che decorrono dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito   del   CNIPA.   Quest'ultimo  comunica  a  ciascun  gestore  la pianificazione delle rispettive fasi di test.
 1.4  Il CNIPA puo' in qualsiasi momento effettuare verifiche, anche mediante   visite   presso   il   gestore,  per  accertare  la  piena interoperabilita'  del  sistema  di  PEC  del gestore medesimo, anche richiedendo la ripetizione, in tutto o in parte, della serie di test. 2. Vigilanza e controllo sull'esercizio delle attivita' dei gestori.
 2.1 Il CNIPA esercita attivita' di vigilanza e di controllo al fine di  verificare  il  possesso e il mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco. 3.  Modalita'  di  vendita  dei  servizi  di  PEC  attraverso  canali commerciali.
 3.1  Il  CNIPA  monitora le modalita' di vendita dei servizi di PEC attraverso  canali  commerciali,  anche  avvalendosi  del supporto di terzi,  e verifica, in particolare, che le modalita' di vendita siano conformi  alle  prescrizioni  di legge e che il rapporto contrattuale sia  sempre  posto  in  essere  tra  il  titolare  di cui all'art. 1, lettera t)  del  decreto ministeriale ed un gestore; a tal fine, ogni gestore  deve  mettere  a  disposizione  del  CNIPA,  su richiesta di quest'ultimo, le informazioni del caso. 4. Struttura informativa dei gestori.
 4.1  Il gestore organizza una struttura informativa che raccoglie e gestisce le informazioni relative:
 a) al numero di caselle in esercizio per ciascun dominio;
 b) al  numero  totale  giornaliero di messaggi di PEC in ingresso alle caselle gestite ed in uscita dalle stesse;
 c) ai  livelli  di  servizio  erogati,  con  riferimento a quelli previsti dal decreto ministeriale;
 d) al  numero totale giornaliero di virus rilevati in ingresso ai sistemi gestiti ed in uscita dagli stessi.
 Le  informazioni  di  cui alle lettere a), b), c), d) devono essere inviate al CNIPA con le modalita' e nei tempi definiti al punto 5.
 4.2 Il CNIPA puo' inoltre richiedere ai gestori:
 a) informazioni  circa  il  livello  di  soddisfazione dei propri clienti;
 b) le caratteristiche di eventuali servizi aggiuntivi offerti.
 4.3   In  un'apposita  sezione  della  struttura  informativa  sono registrate   e   gestite   le  informazioni  relative  a  disservizi, segnalazioni   e   reclami   secondo   la  classificazione  riportata nell'allegata tabella «A». 5. Tempi e modalita' delle comunicazioni dirette al CNIPA.
 5.1  Ogni gestore e' tenuto a raccogliere le informazioni di cui al punto  4.1  trascorso il termine di sessanta giorni solari decorrenti dalla data di pubblicazione della presente circolare.
 Dette informazioni devono essere inviate al CNIPA con le cadenze di seguito indicate:
 a) con   frequenza   bimestrale,  entro  il  quindicesimo  giorno successivo  al  termine  del  bimestre  di riferimento, devono essere trasmesse le informazioni relative:
 - al numero di caselle in esercizio per ciascun dominio;
 - al  numero  totale giornaliero di messaggi di PEC in ingresso alle caselle gestite ed in uscita dalle stesse;
 - al numero totale giornaliero di virus rilevati in ingresso ai sistemi gestiti ed in uscita dagli stessi;
 b) con  frequenza  quadrimestrale,  entro  il quindicesimo giorno successivo  al termine del quadrimestre di riferimento, devono essere trasmesse le informazioni concernenti:
 - i  livelli  di  servizio  erogati,  con  riferimento a quelli previsti dal decreto ministeriale citato in premessa.
 5.2  Le  informazioni  di  cui  al  punto 5.1 devono essere inviate tramite     posta     elettronica     certificata     alla    casella gestoripec@cert.cnipa.it.  Le informazioni di cui alla lettera a) del punto  5.1  devono  avere  un formato conforme a quanto descritto nel sito  del CNIPA. Le informazioni di cui alla lettera b) del punto 5.1 devono essere in formato Adobe PDF. 6. Segnalazioni urgenti al CNIPA di malfunzionamenti gravi.
 6.1  I  gestori  hanno  l'obbligo  di  comunicare  al CNIPA, con le modalita'  e  nei tempi indicati al punto 6.2, i disservizi di cui al punto  4, contraddistinti da uno dei seguenti codici: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, secondo quanto riportato nell'allegata tabella «A».
 6.2  In  particolare,  il  gestore  e' tenuto ad informare il CNIPA dell'evento   occorso,   entro   trenta   minuti   dalla  rilevazione dell'evento  stesso,  utilizzando  i  recapiti  e  l'apposito  modulo indicati  nel  sito del CNIPA medesimo. La comunicazione deve fornire anche  una  prima  valutazione  dell'incidente  e le eventuali misure adottate al riguardo. 7. Sospensione del servizio.
 7.1 Nel caso di comportamento anomalo e non circoscritto (codici 1A e  1B della citata tabella «A»), il gestore e' tenuto a sospendere il servizio, fornendo adeguata e tempestiva informativa ai propri utenti ed   agli   altri  gestori.  Ove  il  gestore  coinvolto  non  attivi l'autosospensione, il CNIPA dispone la sospensione del servizio.
 7.2  Nel  caso di comportamento anomalo e circoscritto (codici 2A e 2B  della  citata tabella «A»), il CNIPA puo' disporre la sospensione del  servizio  per  il  gestore  coinvolto, fino alla rimozione delle cause   che   hanno   determinato   detto   comportamento  anomalo  e circoscritto;  in tal caso, il gestore fornisce adeguata e tempestiva informativa ai propri utenti ed agli altri gestori.
 7.3  Non appena ripristinata l'operativita', il gestore comunica al CNIPA  l'avvenuta  rimozione  delle  cause  che  hanno determinato il comportamento  anomalo  e  fornisce  parimenti  al  CNIPA  entro  una settimana  dalla  data  della comunicazione di cui al presente punto, una    circostanziata   relazione   tecnica   sull'accaduto   e   sui provvedimenti adottati in conseguenza.
 7.4 Il gestore attua l'autosospensione producendo un «avviso di non accettazione per eccezioni formali» relativamente ai messaggi immessi dai  propri  utenti e non producendo la «ricevuta di presa in carico» per i messaggi destinati ai propri utenti.
 7.5  La  sospensione  del servizio disposta dal CNIPA viene attuata dal gestore con le medesime modalita' previste per l'autosospensione.
 7.6  Qualora il gestore coinvolto non ottemperi a quanto prescritto ai  punti  7.1  e  7.2,  il  CNIPA  puo'  disporne  la  cancellazione dall'elenco. 8. Verifiche periodiche dei gestori.
 8.1 I gestori hanno l'obbligo di effettuare verifiche semestrali, i cui  esiti  sono riportati in relazioni sottoscritte dal responsabile delle  verifiche  stesse e delle ispezioni, come previsto dal decreto ministeriale,  e messe a disposizione, su richiesta, del CNIPA. Dette verifiche  devono  riguardare, in particolare, le componenti tecniche ed  organizzative  del  sistema  di  PEC,  il sistema di raccolta dei livelli  di  servizio  e  le  tipologie  di  contratti di vendita dei servizi di PEC. 9. Verifiche del CNIPA.
 9.1  Con  riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera q) del punto  1  della citata circolare n. CNIPA/CR/49 del 24 novembre 2005, il  CNIPA  puo'  effettuare, con un preavviso di 48 ore, sopralluoghi presso   le  strutture  utilizzate  dal  gestore  per  verificare  la conformita' del sistema di PEC. 10. Provvedimenti nei confronti dei gestori inadempienti.
 10.1  A  seguito  delle risultanze dell'attivita' di vigilanza e di controllo,  nell'ipotesi di inosservanza di uno o piu' degli obblighi posti  a  carico  del  gestore,  il  CNIPA puo' disporre l'inibizione dell'esercizio   dell'attivita'   svolta  dal  gestore  inadempiente, indicando  nel  contempo  il termine entro il quale il gestore stesso deve  conformarsi  agli  obblighi  previsti.  Qualora  il gestore non provveda  in  tal senso nei tempi indicati, il CNIPA puo' disporre la cancellazione del gestore medesimo dall'elenco.
 10.2  Nel  caso  in  cui  il  CNIPA disponga la cancellazione di un gestore  dall'elenco  rimane  in  capo al gestore stesso l'obbligo di conservare  e  rendere  disponibili,  su  richiesta,  i  log prodotti nell'ambito   dell'attivita'   svolta  come  previsto  dall'art.  11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.
 Roma, 7 dicembre 2006
 Il presidente: Zoffoli
 |  |  |  | Allegato alla circolare 7 dicembre 2006, n. CNIPA/CR/51
 Tabella A
 Classificazione dei disservizi in relazione agli effetti
 prodotti e relativi codici identificativi
 1. Comportamento   anomalo   e  non  circoscritto:  comportamento difforme  dalle  regole  tecniche  di cui all'art. 17 del decreto del Presidente  della  Repubblica  11 febbraio 2005, n. 68, relativo alle funzioni  base  (trattamento  del  messaggio  originario,  ricevute e avvisi)  per  il  quale  non  e'  circoscritto  il potenziale impatto (codice  1A,  se  rilevato  dal  gestore;  codice  1B, se rilevato da terzi).
 2. Comportamento  anomalo  circoscritto:  comportamento  difforme dalle  regole  tecniche di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, relativo alle funzioni base (trattamento  del  messaggio  originario,  ricevute  e avvisi) per il quale  e'  circoscritto il potenziale impatto (codice 2A, se rilevato dal gestore; codice 2B, se rilevato da terzi).
 3. Malfunzionamento  bloccante:  tipologia  di malfunzionamento a causa  del  quale  le funzionalita' del sistema di PEC, come definite nelle  regole  tecniche di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della   Repubblica  11 febbraio  2005,  n.  68,  non  possono  essere utilizzate  in  tutto o in parte dagli utenti (codice 3A, se rilevato dal gestore; codice 3B, se rilevato da terzi).
 4. Malfunzionamento  grave: tipologia di malfunzionamento a causa del  quale in alcune circostanze le funzionalita' del sistema di PEC, come  definite  nelle  regole tecniche di cui all'art. 17 del decreto del  Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, non possono essere  utilizzate  in  tutto  o in parte dagli utenti (codice 4A, se rilevato dal gestore; codice 4B, se rilevato da terzi).
 5. Malfunzionamento:   situazione   a   causa   della   quale  le funzionalita' del sistema di PEC, come definite nelle regole tecniche di  cui  all'art.  17  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,  n.  68,  in tutto o in parte, risultano degradate ovvero   il   sistema  ha  un  comportamento  anomalo  in  situazioni circoscritte e per funzionalita' secondarie (esclusi: la procedura di identificazione,  i  messaggi originari, le ricevute, gli avvisi e le buste) (codice 5A, se rilevato dal gestore; codice 5B, se rilevato da terzi).
 Classificazione dei reclami/segnalazioni degli utenti
 e relativi codici identificativi
 
 RC|Segnalazione di un reclamo relativo al rapporto contrattuale. ---------------------------------------------------------------------
 |Segnalazione di un reclamo relativo alla procedura di accesso al AL|log. ---------------------------------------------------------------------
 |Segnalazione di anomalia/disservizio non imputabili al gestore SA|(client, collegamento internet, gestione utenze decentrate).
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