| Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.5800-XV.J(4343)  del 28 novembre  2006, i manufatti esplosivi denominati: «SQUIB GSF-03» e «SQUIB  GSF-05» sono riconosciuti, su istanza del sig. Monetti Carlo, titolare  di  esercizio  di  minuta vendita di esplosivi in Orbetello (Grosseto),  ai  sensi  del  combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53  del  testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e classificati nella  V  categoria  - gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0454, 1.4S. La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio   dei   predetti  manufatti,  che  sono  destinati  ad  uso esclusivamente    pirotecnico,   e'   soggetta   agli   obblighi   di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle Leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.8407-XV.J(4402)  del 28 novembre  2006,  i  manufatti esplosivi denominati: «limitatore di carica  LL  003» (contenente lo squib GSF-03) e «limitatore di carica LL  005»  (contenente  lo squib GSF-05) sono riconosciuti, su istanza del  sig.  Monetti  Carlo, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi  in  Orbetello  (Grosseto), ai sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «B» dell'Allegato «A»  al  Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0454, 1.4S.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio   dei   predetti  manufatti,  che  sono  destinati  ad  uso esclusivamente    pirotecnico,   e'   soggetta   agli   obblighi   di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle Leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.12827-XV.J(4081)  del 28 novembre  2006,  il  manufatto  esplosivo denominato «Nap Batteria notte»  (massa  netta  g  727)  e'  riconosciuto, su istanza del sig. Parente  Giuseppe,  titolare  di  fabbrica  di  fuochi artificiali in Torremaggiore  (Foggia)  -  contrada  Pagliara  Vecchia, ai sensi del combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato  «A»  al  Regolamento  di  esecuzione  del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle Leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.12828-XV.J(4082)  del 28 novembre  2006,  il  manufatto  esplosivo denominato «Nap Batteria tonante  GG» (massa netta g 460) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente  Giuseppe,  titolare  di  fabbrica  di  fuochi artificiali in Torremaggiore  (Foggia)  -  contrada  Pagliara  Vecchia, ai sensi del combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'Allegato  «A»  al  Regolamento  di  esecuzione  del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle Leggi di Pubblica  Sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.11141-XV.J(3930)  del 27 novembre 2006, i manufatti esplosivi denominati:
 Colpo titanio terracciano cal. 80 (massa netta g 257);
 Bomba scarica terracciano cal. 120 (massa netta g 941,5);
 Kobra big terracciano (massa netta g 35);
 Bomba a 5 Terracciano cal. 80 (massa netta g 348,36);
 Colpo titanio terracciano big cal. 80 (massa netta g 408);
 Kobra terracciano (massa netta g 19);
 Colpo titanio terracciano max cal. 110 (massa netta g 628);
 sono  riconosciuti,  su  istanza  del  sig.  Terracciano  Sabato, titolare  di fabbrica di fuochi artificiali in Acerra (Napoli) - loc. Area  di  Settembre,  ai  sensi  del  combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e classificati  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con  decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.12026-XV.J(3490) del 27 novembre 2006, i manufatti esplosivi denominati:
 Granata C70 giallo lanci (massa netta g 355);
 Granata C70 rosso lanci (massa netta g 355);
 Granata C70 blu lanci (massa netta g 355);
 Granata C70 verde lanci (massa netta g 355);
 Granata C70 viola lanci (massa netta g 355);
 sono  riconosciuti, su istanza del sig. Lanci Renato, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali in Guastameroli di Frisa (Chieti) - contrada  Loco  Paiuco,  ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e classificati  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
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