Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5800-XV.J(4343) del 28 novembre 2006, i manufatti esplosivi denominati: «SQUIB GSF-03» e «SQUIB GSF-05» sono riconosciuti, su istanza del sig. Monetti Carlo, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in Orbetello (Grosseto), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0454, 1.4S. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti, che sono destinati ad uso esclusivamente pirotecnico, e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8407-XV.J(4402) del 28 novembre 2006, i manufatti esplosivi denominati: «limitatore di carica LL 003» (contenente lo squib GSF-03) e «limitatore di carica LL 005» (contenente lo squib GSF-05) sono riconosciuti, su istanza del sig. Monetti Carlo, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in Orbetello (Grosseto), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0454, 1.4S. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti, che sono destinati ad uso esclusivamente pirotecnico, e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12827-XV.J(4081) del 28 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «Nap Batteria notte» (massa netta g 727) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12828-XV.J(4082) del 28 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «Nap Batteria tonante GG» (massa netta g 460) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11141-XV.J(3930) del 27 novembre 2006, i manufatti esplosivi denominati: Colpo titanio terracciano cal. 80 (massa netta g 257); Bomba scarica terracciano cal. 120 (massa netta g 941,5); Kobra big terracciano (massa netta g 35); Bomba a 5 Terracciano cal. 80 (massa netta g 348,36); Colpo titanio terracciano big cal. 80 (massa netta g 408); Kobra terracciano (massa netta g 19); Colpo titanio terracciano max cal. 110 (massa netta g 628); sono riconosciuti, su istanza del sig. Terracciano Sabato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Acerra (Napoli) - loc. Area di Settembre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12026-XV.J(3490) del 27 novembre 2006, i manufatti esplosivi denominati: Granata C70 giallo lanci (massa netta g 355); Granata C70 rosso lanci (massa netta g 355); Granata C70 blu lanci (massa netta g 355); Granata C70 verde lanci (massa netta g 355); Granata C70 viola lanci (massa netta g 355); sono riconosciuti, su istanza del sig. Lanci Renato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Guastameroli di Frisa (Chieti) - contrada Loco Paiuco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. |