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| Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 1 dicembre 2006 |  | Bando  FIRB  per  la  presentazione  di  progetti  nei  settori della bioetica   e  delle  scienze  umane,  secondo  le  procedure  di  cui all'articolo 6  del  decreto  ministeriale  n.  378/Ric. del 26 marzo 2004. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'universita' e ricerca;
 Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);
 Visto  l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali,   al   fine   di  favorire  l'accrescimento  delle  competenze scientifiche  del  paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della  ricerca  di  base  (di  seguito  denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalita';
 Vista  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  289: «Disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003);
 Vista  la  legge  30 dicembre  2004,  n.  311: «Disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005);
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  378/Ric.  del  26 marzo 2004, registrato  alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e  modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del  FIRB  -  Fondo  per  gli  investimenti  della  ricerca di base», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
 Visto  il  decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui  e'  stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3,  comma 1  del citato decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004,   di   valutare   i  progetti  da  ammettere  al  finanziamento (Commissione FIRB);
 Visto il decreto ministeriale prot. n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di integrazione e sostituzione di alcuni componenti della Commissione nominati  con  il  sopra  menzionato  decreto  ministeriale  prot. n. 623/Ric. del 17 maggio 2004;
 Visto il decreto ministeriale n. 2657/Ric. del 4 novembre 2005, con il  quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB per l'anno 2005, secondo le finalita' ivi indicate;
 Visto  in particolare l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale n. 2657/Ric.  del  4  novembre  2005 il quale destina, tra l'altro, Euro 2.500.000,00  al  finanziamento  di  progetti  di ricerca nei settori della  bioetica  e  delle  scienze  umane secondo le procedure di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;
 Visto   il   decreto  direttoriale  di  impegno  n.  3319/Ric.  del 29 dicembre  2005  con  il  quale, tra l'altro, e' stata impegnata la somma  di  Euro  2.475.000,00  per  i progetti di ricerca nei settori della  bioetica  e  delle  scienze umane, secondo le procedure di cui all'art.  6  del  decreto  ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 (detratta   la   quota   dell'1%   per  attivita'  di  valutazione  e monitoraggio);
 Considerato  che  il predetto decreto ministeriale n. 2657/Ric. del 4 novembre  2005,  all'art.  6  dispone  che  con  specifici  decreti direttoriali  si provveda all'utilizzo delle ivi previste risorse, ai sensi  delle disposizioni del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;
 Vista la nota di indirizzo sull'utilizzo dei fondi;
 Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui all'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito operativo e modalita' di intervento
 1.  Ai  sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric., il FIRB cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 2,475 milioni  di  euro  i  programmi  strategici  relativi a Bioetica (nel limite  massimo di 1,200 milioni di euro) e Scienze umane (nel limite massimo di 1,275 milioni di euro).
 2.  Possono  presentare  domanda  di finanziamento tutti i soggetti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale di cui al comma 1.
 3. Il cofinanziamento del FIRB e' pari al 70% dei costi ammissibili indicati  all'art.  4 del decreto ministeriale di cui al comma 1, con eccezione  dei  costi  dei  contratti per il reclutamento dei giovani ricercatori   e/o   dei   ricercatori   di   chiara  fama  a  livello internazionale,  che,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 7 dello stesso decreto ministeriale, sono interamente a carico del FIRB.
 |  |  |  | Art. 2. Articolazione dell'intervento e disponibilita' finanziarie
 1. L'importo di 1,200 milioni di euro, destinato al cofinanziamento del   Programma   strategico   bioetica   e'   riferito  al  seguente Progetto-obiettivo:
 bioetica  e  etica  della  ricerca  connesse  a  genetica umana e biotecnologia applicata all'uomo.
 2. L'importo di 1,275 milioni di euro, destinato al cofinanziamento del  Programma  strategico  scienze  umane,  e'  riferito ai seguenti Progetti-obiettivo:
 a) «Fondi manoscritti medievali»;
 b) «Fondi  manoscritti  letterari»  di  autori italiani moderni e contemporanei.
 3.  Il  finanziamento richiesto dovra' risultare compreso tra 0,4 e 0,8 milioni di euro per ciascuno dei progetti presentati.
 |  |  |  | Art. 3. Formulazione delle proposte, loro requisiti
 parametri di valutazione
 1.  Per  il  cofinaziamento  delle  proposte  progettuali di cui al comma 1 dell'art. 2, i soggetti ammissibili dovranno presentare entro le  ore  17  del  31  gennaio  2007  e secondo le modalita' di cui al successivo   art.   6,   le  proprie  proposte  progettuali  riferite all'analisi  delle  dimensioni bioetiche e del biodiritto italiano ed europeo, per il conseguimento di risultati relativi a:
 test  genetici,  raccolta  e  gestione dei dati genetici, profili proteomici,    biobanche,    bioinformatica,   medicina   preventiva, farmacogenetica, farmacogenomica;
 terapie geniche e usi terapeutici dei micro RNA nell'uomo.
 2.  Per  il  cofinaziamento  delle  proposte  progettuali di cui al comma 2  dell'art. 2 i soggetti ammissibili dovranno presentare entro le  ore  17  del  31  gennaio  2007  e secondo le modalita' di cui al successivo   art.   6,   le   proprie  proposte  progettuali  per  il conseguimento dei risultati di seguito indicati:
 a) per   i  «Fondi  manoscritti  medievali»  i  risultati  attesi dovranno  riguardare:  inventari,  repertori,  bibliografie, edizioni critiche   di   testi,   creazione   di   archivi   digitalizzati  ed informatizzati;
 b) per i «Fondi manoscritti letterari» di autori italiani moderni e   contemporanei:   inventari,   repertori,  bibliografie,  edizioni critiche  di  testi, studi di varianti d'autore, creazione di archivi digitalizzati ed informatizzati.
 Le  proposte  progettuali  dovranno fare riferimento ad uno dei due punti sopra indicati.
 3.  Le proposte progettuali potranno prevedere la partecipazione di soggetti  privati  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dall'art. 2, comma 3,  del  decreto  ministeriale  n.  378/Ric. del 26 marzo 2004, purche':
 a) sia  prevista  larga  diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
 b) gli   eventuali   diritti   di  proprieta'  intellettuale  sui risultati  siano  integralmente versati ai soggetti di cui all'art. 1 comma 2;
 ovvero:
 c) i  soggetti  di cui all'art. 1, comma 2 ricevano dalle imprese industriali  un  compenso  equivalente  al  prezzo  di  mercato per i diritti  di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;
 d) sia  prevista  larga  diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale.
 4.  Ciascuna  unita'  di  ricerca  potra'  partecipare  ad una sola proposta  progettuale;  ogni  proposta progettuale dovra' comprendere non piu' di cinque unita' di ricerca.
 5.   Ogni  proposta  progettuale  dovra'  prevedere  l'inserimento, all'interno delle unita' di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o  di  ricercatori  di chiara fama internazionale, come specificato all'art. 4 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004; il relativo  costo,  non inferiore al 10% del costo totale del progetto, sara' a totale carico del MUR.
 |  |  |  | Art. 4. Selezione delle proposte
 1.  La  selezione  delle  proposte verra' effettuata sulla base dei seguenti parametri:
 a) rilevanza  e/o  originalita'  dei risultati di ricerca attesi, innovativita'   delle   metodologie   proposte   (nuove  idee,  nuove conoscenze, nuovi modelli interpretativi di fenomeni complessi; nuova strumentazione   scientifica  e/o  dispositivi  avanzati;  contributo all'innovazione della produzione di beni e servizi; proposta di nuove tecnologie) - max punti 30;
 b) eccellenza  scientifica  del  coordinatore  della ricerca e di ciascuna unita' di ricerca - max punti 10;
 c) potenziale di promozione e sviluppo di legami e collaborazioni internazionali - max punti 3;
 d) coerenza   tra   competenze   ed   esperienze  scientifiche  e manageriali  dei soggetti proponenti ed i contenuti progettuali - max punti 3;
 e) capacita'   del  progetto  di  favorire  la  costituzione,  il potenziamento  e  la  messa  in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati - max punti 5;
 f) grado  di coinvolgimento di operatori delle Universita', degli enti  pubblici  di  ricerca,  delle Imprese nonche' di altri soggetti pubblici e privati - max punti 4;
 g) modalita'  di  integrazione  tra  le attivita' di ricerca ed i percorsi di addestramento alla ricerca dei giovani - max punti 5.
 2.  Saranno  giudicati  ammissibili al finanziamento, nei limiti di quanto  previsto  al  comma 2  del  successivo art. 5, i progetti che avranno totalizzato il punteggio minimo di 45.
 3.  Ai  sensi  dell'art.  56  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a parita' di punteggio sara' data priorita' alle proposte presentate da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti,  un  eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di   spesa  delle  risorse  comunitarie  assegnate  e  delle  risorse finanziarie  provenienti  dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.
 |  |  |  | Art. 5. Procedure per l'istruttoria
 1.  Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MUR si avvarra' della  Commissione  di  cui  all'art.  3  del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004. La Commissione valutera' l'ammissibilita' delle  proposte  progettuali,  acquisendo  il parere di esperti anche internazionali  all'uopo  nominati, e proporra' al MUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento.
 2.  Il  MUR  adottera'  la relativa determinazione nei limiti delle disponibilita' finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria.
 |  |  |  | Art. 6. Indicazioni operative
 1.   Le  proposte  di  cui  al  presente  decreto  dovranno  essere presentate,   entro   il   termine  di  cui  al  precedente  art.  3, utilizzando,  secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://firb.miur.it, alla voce «Bandi».
 2.  Il  predetto  servizio consentira' la stampa delle domande che, debitamente  sottoscritte,  dovranno  essere inviate, corredate degli allegati  cartacei  ivi  indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo   raccomandata   con   ricevuta   di   ritorno,   al  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  (MUR - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio IV, piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.
 3.  In  caso  di  difformita'  fara'  fede  esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio di cui al precedente comma 1.
 4.   Tutto   il   materiale  trasmesso,  considerato  rigorosamente riservato,  verra'  utilizzato  solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.
 5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MUR stesso.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° dicembre 2006
 Il direttore generale: Criscuoli
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