| IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
 Dispone:
 
 1. Approvazione  dello  schema  di  certificazione dei redditi di lavoro  dipendente,  equiparati  ed assimilati nonche' dei contributi previdenziali e assistenziali.
 1.1.  E'  approvato  lo  schema di certificazione unica «CUD 2007», unitamente  alle  informazioni  per  il contribuente (Allegato 1), da utilizzare  ai  fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi  di  lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e   successive   modificazioni   (di  seguito:  «TUIR»),  corrisposti nell'anno  2006  ed  assoggettati a tassazione ordinaria o separata - arretrati di anni precedenti, indennita' di fine rapporto, compresi i relativi  acconti  ed anticipazioni, erogati nell'anno 2006 a seguito di  cessazioni  avvenute dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche  di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate  in  forma  di  capitale - delle relative ritenute di acconto operate,  delle  detrazioni  effettuate,  dei  dati  previdenziali ed assistenziali  relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST.
 1.2. Sono altresi' approvate:
 a)  le  istruzioni  per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro  sostituto  d'imposta  per  la  compilazione  dei  dati fiscali (Allegato 2);
 b)  le  istruzioni  per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro  sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST (Allegato 3).
 1.3.  Il  datore  di  lavoro,  ente pensionistico o altro sostituto d'imposta  deve  compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui  agli  allegati  2  e  3  e  deve rilasciarla in duplice copia al contribuente,  unitamente  alle  informazioni  contenute nel predetto Allegato 1, entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni. La certificazione puo' essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
 1.4.  L'esposizione  dei  dati da indicare nella certificazione CUD 2007  deve  rispettare  la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi non  compilati,  i  predetti  dati  possono  essere  omessi  se  tale modalita' risulti piu' agevole per il datore di lavoro.
 Nel  solo  caso  in cui la legge finanziaria per il 2007 disciplini l'acconto  sull'addizionale  comunale all'IRPEF, nella certificazione dovranno essere compilati, nella PARTE A DATI GENERALI i campi 14, 15 e 16 relativi al domicilio fiscale del percipiente al 1° gennaio 2007 e  nella  PARTE  B  DATI  FISCALI,  i  campi  7-bis e 10-bis relativi all'acconto    dovuto   sull'addizionale   comunale   all'IRPEF   con riferimento  all'anno  2007.  Qualora si renda necessario certificare distinte   situazioni   per  lo  stesso  sostituito,  possono  essere utilizzati   ulteriori   righi,   numerandoli  progressivamente,  nel rispetto  della  sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione.  La medesima certificazione puo' essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato.
 1.5.  Lo  schema  di certificazione CUD 2007 puo' essere utilizzato anche  per  certificare  i dati relativi a periodi successivi al 2006 fino  alla  approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso  i  riferimenti  agli anni 2006 e 2007 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi. 2. Certificazioni relative ai contributi INPS.
 2.1.   La   certificazione   CUD   2007   deve  essere  rilasciata, limitatamente   ai   dati  previdenziali  ed  assistenziali  relativi all'INPS,  anche  dai  datori di lavoro non sostituti di imposta gia' tenuti   alla   presentazione   delle   denunce   individuali   delle retribuzioni  dei  lavoratori  dipendenti  previste  dall'art.  4 del decreto-legge  6 luglio  1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4 agosto  1978,  n.  467  (modello  01/M)  ovvero  alla presentazione   del   modello  DAP/12  per  i  dirigenti  di  aziende industriali.
 2.2.  La  certificazione CUD 2007, rilasciata dal datore di lavoro, puo'  essere  presentata  dall'interessato all'I.N.P.S. ai fini degli adempimenti istituzionali. 3. Certificazioni relative ai contributi INPDAP.
 3.1.   La  certificazione  CUD  2007,  e'  riepilogativa  dei  dati contenuti nelle denunce mensili che i sostituti d'imposta sono tenuti a  trasmettere  all'INPDAP  ai  sensi  dell'art. 44 del decreto legge 30 settembre  2003,  n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo i criteri e le modalita' di cui alla circolare INPDAP n. 59/2004. 4. Certificazioni relative ai contributi IPOST.
 4.1.  La  certificazione  CUD 2007 rilasciata dal datore di lavoro, puo'  essere  presentata  dall'interessato  all'IPOST,  ai fini della determinazione  del  diritto e della misura delle prestazioni nonche' degli  altri adempimenti istituzionali, per i periodi per i quali non risultano   acquisiti   dall'IPOST   i   flussi   informativi   delle dichiarazioni di cui all'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998. 5. Certificazione integrativa.
 5.1.  Qualora  il  sostituto  d'imposta,  a  seguito  di  richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2006,  abbia  rilasciato  al sostituito la certificazione unica prima dell'approvazione  dello  schema  di  cui al punto 1, i dati previsti nello  schema  CUD  2007 e non presenti nel CUD 2006 gia' consegnato, devono  essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati gia' certificati, da rilasciare entro il termine previsto  dall'art.  4, comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998. 6. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
 6.1.  Qualora non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli artticoli 6  e  7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai,  gli  intermediari  professionali,  le  societa'  e  gli  enti emittenti,   che   comunque   intervengono,   anche  in  qualita'  di controparti,  nelle  cessioni  e  nelle  altre operazioni che possono generare  redditi  diversi  di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1,  lettere  da  c)  a  c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti,  entro  il  termine  di  cui  al punto 1.3, una certificazione contenente  i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate.  In tal caso, la certificazione deve recare l'indicazione delle  generalita'  e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto  e  la  data  dell'operazione, la quantita' delle attivita' finanziarie    oggetto   dell'operazione,   nonche'   gli   eventuali corrispettivi, differenziali e premi. Motivazioni.
 Il presente provvedimento e' emanato in relazione a quanto disposto dall'art.  4,  commi 6-ter  e 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, che corrispondono  somme  e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le  disposizioni  dello  stesso titolo, devono rilasciare un'apposita certificazione  (CUD),  unica  anche  ai  fini  dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti  e  casse  previdenziali  individuati  con  decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 Con  decreto 25 agosto 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207  del  3 settembre  1999),  la  certificazione  unica  (CUD)  e la dichiarazione  unica dei sostituti d'imposta e' stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti  dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  e  all'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende industriali (INPDAI).
 Con decreto 9 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289  del  13 dicembre  2003),  la  certificazione  unica  (CUD)  e la dichiarazione  unica dei sostituti d'imposta e' stata estesa anche ai fini  dei  contributi dovuti all'Istituto postelegrafonici (IPOST) da parte  dei  datori  di  lavoro  con  personale  iscritto  al Fondo di quiescenza IPOST.
 Il  presente provvedimento tiene conto di quanto previsto dall'art. 42  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  che  ha  stabilito, a decorrere   dal   1° gennaio   2003,  la  soppressione  dell'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende industriali (INPDAI) e il contestuale trasferimento di tutte le relative funzioni all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).
 Vengono,   altresi',   definite   le  modalita'  per  l'adempimento dell'obbligo  di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura  finanziaria,  secondo  quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
 Il presente provvedimento tiene conto, inoltre, di quanto stabilito dall'art.  1  del  citato decreto n. 600 del 1973, in base al quale i soggetti  esonerati  dall'obbligo  di presentare la dichiarazione dei redditi,  ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 47 della  legge  20 maggio  1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese  con  le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della   Costituzione,  possono  presentare  la  certificazione  unica rilasciata dai sostituti d'imposta con le modalita' previste ed entro il  termine  stabilito  per  la presentazione della dichiarazione dei redditi.
 Pertanto,   il   presente   provvedimento   approva  lo  schema  di certificazione  unica  CUD  2007, unitamente alle informazioni per il contribuente   contenute  nell'Allegato  1,  da  utilizzare  ai  fini dell'attestazione  dell'ammontare  complessivo  dei redditi di lavoro dipendente,  equiparati  ed  assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del  TUIR,  corrisposti  nell'anno  2006 ed assoggettati a tassazione ordinaria  o  separata  - arretrati di anni precedenti, indennita' di fine  rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell'anno 2006 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche di cui al citato decreto n. 124 del  1993  erogate  in  forma di capitale, delle relative ritenute di acconto  operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed   assistenziali  relativi  alla  contribuzione  versata  o  dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST.
 Sulla base dell'art. 7 del disegno di legge finanziaria per il 2007 sono stati introdotti nella PARTE A DATI GENERALI i campi 14, 15 e 16 relativi  al  domicilio  fiscale del percipiente al 1° gennaio 2007 e nella  PARTE  B  DATI  FISCALI  i  campi  7-bis  e 10-bis riguardanti l'acconto  dovuto  per  il  2007 sull'addizionale comunale all'IRPEF. Tali  campi  non dovranno essere compilati nel caso in cui l'istituto dell'acconto  non  venisse  confermato  in  sede  di  approvazione  e successiva pubblicazione della legge finanziaria per il 2007.
 Con  lo  stesso provvedimento sono altresi' approvate le istruzioni per  il  datore  di  lavoro,  ente  pensionistico  o  altro sostituto d'imposta   per   la   compilazione   dei   dati  fiscali,  contenute nell'Allegato  2, nonche' le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico  e  altro  sostituto  d'imposta per la compilazione dei dati  previdenziali  e  assistenziali  INPS,  INPDAP e IPOST indicate nell'Allegato 3 al provvedimento stesso.
 Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
 Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
 Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,  n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6, comma 1);
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  Entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
 Decreto  del  Ministro  delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 Disciplina normativa di riferimento.
 Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di accertamento delle imposte sui redditi;
 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
 Decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
 Decreto   legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,  e  successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
 Decreto   legislativo   2 settembre  1997,  n.  314,  e  successive modificazioni,   recante   norme   in   materia   di  armonizzazione, razionalizzazione  e  semplificazione  delle  disposizioni  fiscali e previdenziali  concernenti  i  redditi  di  lavoro  dipendente  ed  i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
 Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro,  devono  essere  stabilite  con  decreto  del Ministro delle finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione  dei  redditi  diversi di natura finanziaria (art. 10, comma 3);
 Decreto   legislativo   24 giugno   1998,   n.   213,   concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
 Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto (art. 4);
 Decreto  25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e  all'Istituto  nazionale  di  previdenza per i dirigenti di aziende industriali   (INPDAI)  della  certificazione  unica  (CUD)  e  della dichiarazione  unica  dei  sostituti  d'imposta  anche  ai  fini  dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
 Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro, disposizioni     modificative    delle    modalita'    di    prelievo dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 Decreto  legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, recante la disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria;
 Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
 Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;
 Legge  21 novembre  2000,  n.  342,  concernente  misure in materia fiscale;
 Decreto  legislativo  12 aprile  2001, n. 168, recante disposizioni correttive  del  decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47, in materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza complementare;
 Legge  18 ottobre  2001,  n.  383,  recante primi interventi per il rilancio dell'economia;
 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
 Decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
 Decreto 9 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del  13 dicembre  2003, concernente l'estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai  fini  dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST) da  parte  dei  datori  di  lavoro con personale iscritto al Fondo di quiescenza IPOST;
 Decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n.  344, che ha apportato modifiche al testo unico delle imposte sui redditi;
 Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, recante disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
 Legge  23 agosto  2004,  n. 243, che ha disposto la non concorrenza alla  formazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente delle quote di retribuzione  derivanti  dall'esercizio,  da parte del lavoratore del settore   privato,   della   facolta'   di   rinuncia   all'accredito contributivo  relativo  all'assicurazione  generale  obbligatoria per l'invalidita'  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima;
 Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
 Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, recante disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
 Decreto  Legge  del  4 luglio  2006,  n.  223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione  fiscale  convertito  con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 dicembre 2006
 Il Direttore dell'agenzia f.f.: Romano
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