Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 dicembre 2006 |
Ripartizione tra le societa' partecipate da Riscossione S.p.a. dell'acconto previsto per l'anno 2006. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, che prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, che prevede che con decreto ministeriale, emanato annualmente, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa; Visto l'art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, ai sensi del quale l'acconto di cui al predetto art. 9 e' determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006; Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ai sensi del quale, dal 1° ottobre 2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante Riscossione S.p.a. e le societa' da queste partecipate; Visto l'art. 3, comma 28 del predetto decreto-legge n. 203 del 2005, che stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa partecipate, complessivamente denominati agenti della riscossione, anche ai fini di cui al citato art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79; Visto l'art. 2 della legge regionale della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, ai sensi del quale gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'art. 3 del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, alla Riscossione S.p.a. devono intendersi riferiti in Sicilia alla Riscossione Sicilia S.p.a. Visto il proprio decreto 28 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, con il quale e' stata stabilita la ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi dell'acconto da versare entro il 30 dicembre 2005; Considerata la riduzione delle entrate versate mediante modello F23 che le societa' partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. possono utilizzare mediante compensazione ai fini del recupero dell'anticipazione, conseguente all'adozione di nuovi sistemi di pagamento in via telematica, per il tramite del sistema bancario, delle imposte relative alla registrazione degli atti immobiliari; Considerato, inoltre, che, per effetto della contrazione dei versamenti effettuati in un determinato ambito territoriale, potrebbe risultare estremamente difficoltosa l'applicazione dello strumento della compensazione, a fronte dell'incremento dell'acconto dovuto rispetto all'anno 2005, in virtu' del predetto art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge n. 355 de1 2003; Ritenuto opportuno, per tali motivi, prevedere una modalita' alternativa alla compensazione per consentire il reintegro diretto delle somme anticipate e non ancora recuperate dalle societa' partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. in corso d'anno; Considerato che, a tal fine, puo' essere utilizzato lo strumento dell'ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione recuperi effettuati dai concessionari della riscossione e dalle banche» - cap. 3930 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, per la parte eccedente l'occorrente regolazione contabile; Considerato, altresi', che un indice della difficolta' di applicazione dello strumento della compensazione e' costituito dalla non integrale compensazione dell'anticipo entro il primo semestre dell'anno, atteso che, in passato, tale arco temporale si e' rivelato ampiamente sufficiente a tal fine; Ritenuto, pertanto, di dover stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997 ed in conformita' al dettato di cui al citato art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge n. 355 del 2003, la ripartizione e le modalita' di versamento dell'acconto che le societa' partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. sono tenute a versare entro il 30 dicembre 2006; Ritenuto, inoltre, opportuno, decorso il primo semestre dell'anno 2007, consentire alle societa' partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. di chiedere l'erogazione diretta in luogo della prosecuzione della modalita' della compensazione; Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni; Decreta: Art. 1. A c c o n t o 1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che le societa' partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a., ai sensi dell'art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, versano entro il 30 dicembre dell'anno 2006, e' indicato, per ciascun ambito territoriale, nella tabella in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2006. |
| Art. 2. Compensazioni 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le societa' partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. sono autorizzate ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con i riversamenti in tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 2. E' autorizzato il rimborso delle somme versate a titolo di acconto ai sensi degli articoli 1 e 2 e non ancora recuperate alla data del 30 giugno 2007 mediante la compensazione di cui al comma 1. 3. Il rimborso e' disposto mediante ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione recuperi effettuati dai concessionari della riscossione e dalle banche» (cap. 3930) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007. 4. Le societa' partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. interessate al rimborso presentano all'Agenzia delle entrate, entro il 15 luglio 2007, apposita istanza per ciascun ambito territoriale gestito, debitamente corredata della documentazione contabile attestante l'ammontare delle somme gia' recuperate alla data del 30 giugno 2007 mediante compensazione e l'ammontare delle somme residue per le quali si chiede l'erogazione diretta, con conseguente rinuncia alla facolta' di successiva compensazione. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2006 Il capo del dipartimento: Ciocca Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 377 |
| Allegato
----> Vedere allegato alle pagg. 12-13 <---- |
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