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| Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 6 dicembre 2006 |  | Ripartizione  tra  le  societa'  partecipate  da  Riscossione  S.p.a. dell'acconto previsto per l'anno 2006. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
 Visto  l'art.  9,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come  modificato  dall'art.  3,  comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,  n.  212,  che  prevede  l'obbligo  per  i  concessionari della riscossione  di  versare,  entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per  cento  delle  somme  riscosse  nell'anno precedente ai sensi del decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237; a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
 Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, che  prevede  che  con  decreto  ministeriale,  emanato  annualmente, vengono  stabilite  la  ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla  base  di  quanto  riscosso nell'anno precedente nei rispettivi ambiti  territoriali,  le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa;
 Visto  l'art.  23-decies,  comma 6,  del  decreto-legge 24 dicembre 2003,  n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  47, ai sensi del quale l'acconto di cui al predetto art. 9 e'  determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca  maggiori  entrate  per  il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006;
 Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  30 settembre  2005,  n.  203, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, modificato  dal  decreto-legge  3 ottobre  2006, n. 262, ai sensi del quale,  dal  1°  ottobre  2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale  sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante Riscossione S.p.a. e le societa' da queste partecipate;
 Visto  l'art.  3,  comma 28  del  predetto decreto-legge n. 203 del 2005,  che  stabilisce  che,  a  decorrere  dal  1° ottobre  2006,  i riferimenti  contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale  della  riscossione  si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a.  ed  alle  societa' dalla stessa partecipate, complessivamente denominati  agenti  della riscossione, anche ai fini di cui al citato art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79;
 Visto  l'art.  2  della  legge  regionale  della  Regione Siciliana 22 dicembre  2005,  n. 19, ai sensi del quale gli obblighi, i diritti ed   i   rapporti  riferiti  nell'art.  3  del  citato  decreto-legge 30 settembre  2005, n. 203, alla Riscossione S.p.a. devono intendersi riferiti in Sicilia alla Riscossione Sicilia S.p.a.
 Visto   il  proprio  decreto  28 novembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, con il quale e' stata stabilita   la  ripartizione  tra  i  concessionari  e  i  commissari governativi dell'acconto da versare entro il 30 dicembre 2005;
 Considerata la riduzione delle entrate versate mediante modello F23 che  le  societa'  partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia  S.p.a. possono utilizzare mediante compensazione ai fini del recupero   dell'anticipazione,   conseguente  all'adozione  di  nuovi sistemi  di  pagamento  in via telematica, per il tramite del sistema bancario,  delle  imposte  relative  alla  registrazione  degli  atti immobiliari;
 Considerato,  inoltre,  che,  per  effetto  della  contrazione  dei versamenti effettuati in un determinato ambito territoriale, potrebbe risultare  estremamente  difficoltosa  l'applicazione dello strumento della  compensazione,  a  fronte  dell'incremento dell'acconto dovuto rispetto  all'anno  2005,  in  virtu'  del  predetto  art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge n. 355 de1 2003;
 Ritenuto  opportuno,  per  tali  motivi,  prevedere  una  modalita' alternativa  alla  compensazione  per consentire il reintegro diretto delle  somme  anticipate  e  non  ancora  recuperate  dalle  societa' partecipate  da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. in corso d'anno;
 Considerato  che,  a  tal fine, puo' essere utilizzato lo strumento dell'ordinativo  diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale di  base  6.1.2.12 «Regolazione recuperi effettuati dai concessionari della  riscossione  e  dalle  banche»  -  cap.  3930  dello  stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario  2007,  per  la  parte eccedente l'occorrente regolazione contabile;
 Considerato,   altresi',   che   un  indice  della  difficolta'  di applicazione  dello strumento della compensazione e' costituito dalla non  integrale  compensazione  dell'anticipo  entro il primo semestre dell'anno, atteso che, in passato, tale arco temporale si e' rivelato ampiamente sufficiente a tal fine;
 Ritenuto,  pertanto,  di  dover  stabilire,  ai  sensi dell'art. 9, comma 2,  del predetto decreto-legge n. 79 del 1997 ed in conformita' al   dettato   di   cui   al  citato  art.  23-decies,  comma 6,  del decreto-legge  n.  355  del  2003,  la ripartizione e le modalita' di versamento  dell'acconto  che  le societa' partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. sono tenute a versare entro il 30 dicembre 2006;
 Ritenuto,  inoltre,  opportuno, decorso il primo semestre dell'anno 2007, consentire alle societa' partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione  Sicilia S.p.a. di chiedere l'erogazione diretta in luogo della prosecuzione della modalita' della compensazione;
 Visti  gli  articoli 4,  14  e  16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 A c c o n t o
 1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,  n. 140, che le societa' partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione  Sicilia  S.p.a.,  ai sensi dell'art. 23-decies, comma 6, del   decreto-legge   24 dicembre   2003,  n.  355,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, versano entro il 30 dicembre   dell'anno   2006,   e'  indicato,  per  ciascun  ambito territoriale,  nella  tabella  in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
 2.  Le  somme di cui al comma 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Compensazioni
 1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2007  le societa' partecipate da Riscossione  S.p.a.  e da Riscossione Sicilia S.p.a. sono autorizzate ad  effettuare  la  compensazione  delle  somme  versate  a titolo di acconto,  ai  sensi  degli  articoli 1  e  2,  con  i riversamenti in tesoreria   provinciale   dello   Stato   relativi  alle  riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
 2.  E'  autorizzato  il  rimborso  delle  somme versate a titolo di acconto  ai  sensi  degli articoli 1 e 2 e non ancora recuperate alla data del 30 giugno 2007 mediante la compensazione di cui al comma 1.
 3. Il rimborso e' disposto mediante ordinativo diretto di pagamento tratto   sull'unita'   previsionale  di  base  6.1.2.12  «Regolazione recuperi  effettuati  dai  concessionari  della  riscossione  e dalle banche»   (cap.   3930)  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.
 4.  Le  societa' partecipate da Riscossione S.p.a. e da Riscossione Sicilia  S.p.a.  interessate al rimborso presentano all'Agenzia delle entrate, entro il 15 luglio 2007, apposita istanza per ciascun ambito territoriale  gestito,  debitamente  corredata  della  documentazione contabile  attestante  l'ammontare  delle  somme gia' recuperate alla data  del  30 giugno  2007 mediante compensazione e l'ammontare delle somme  residue  per  le  quali  si  chiede  l'erogazione diretta, con conseguente rinuncia alla facolta' di successiva compensazione.
 Il  presente  decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 dicembre 2006
 Il capo del dipartimento: Ciocca Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 377
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 12-13   <----
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