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| Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DECRETO 6 ottobre 2006 |  | Attuazione  delle  norme  concernenti la formazione professionale dei conducenti  dei  veicoli  adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  che ha approvato il codice della strada e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e successive modificazioni;
 Vista  la  legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed  integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada.
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre  1996  ed  i  relativi allegati A e B di attuazione della direttiva  94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri,  relative  al  trasporto di merci pericolose su strada;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio   1997   di   attuazione  della  direttiva  96/86/CE  della Commissione  che  adegua  al  progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
 Visto  il  decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 di attuazione della   direttiva   96/35/CE   relativa   alla  designazione  e  alla qualificazione  professionale  dei  consulenti  per  la sicurezza dei trasporti  su  strada,  per  ferrovia  o  per via navigabile di merci pericolose;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio  2001  con il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE ed e' stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno  2004  di  modifica  al decreto ministeriale 15 maggio 1997 recante   «Attuazione   della   direttiva   96/86/CE   del  Consiglio dell'Unione  europea  che  adegua  al  progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile  2005 di modifica dei decreti ministeriali 15 maggio 1997 e 10 giugno  2004,  recanti  «Attuazione  della  direttiva 96/86/CE del Consiglio  dell'Unione  europea,  che  adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE»;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto   2005   di  recepimento  della  direttiva  2004/111/CE  del 9 dicembre  2004  che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del  12 ottobre  2005  di  modifica al decreto ministeriale 10 giugno 2004,  recante  «Attuazione  della  direttiva 96/86/CE, del Consiglio dell'Unione  europea,  che  adegua  al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE in materia di trasporto di merci pericolose»;
 Preso atto che la normativa concernente la formazione professionale dei  conducenti  che  trasportano merci pericolose su strada e' stata inserita  negli  allegati  A e B della direttiva 94/55/CE, cosi' come modificati dalla direttiva 96/86/CE della Commissione;
 Tenuto  presente che i consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, nominati ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, risultano in possesso della necessaria competenza nel settore del trasporto delle merci pericolose su strada;
 Considerata  l'esigenza  di attuare una organica collaborazione fra l'Amministrazione  dello  Stato  e le associazioni di categoria e gli operatori  del settore per lo studio e la predisposizione di norme in materia di trasporto di merci pericolose;
 Ritenuto  opportuna l'istituzione di una Commissione consultiva per l'analisi  e  lo  studio della normativa nazionale ed internazionale, riguardante   il   conseguimento   del   certificato   di  formazione professionale   dei  conducenti  di  veicoli  che  trasportano  merci pericolose su strada;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
 a) allegati  A  e  B:  gli  allegati  A  e B dell'accordo europeo relativo  al trasporto internazionale di merci pericolose su strada,e le  relative  modifiche  (ADR),  adottati quali allegati tecnici alla direttiva  94/55/CE  che,  tramite  il  decreto  di  recepimento  del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, sono diventate parte integrante della normativa nazionale;
 b) Certificato di formazione professionale: il certificato di cui debbono  essere  in  possesso  i  conducenti  che  trasportano  merci pericolose, cosi' come previsto al capitolo 8.2 dell'allegato B della direttiva 94/55/CE, denominato di seguito CFP.
 |  |  |  | Art. 2. Campo di applicazione
 1.  Il  presente  decreto  concerne  le  disposizioni relative alla formazione  professionale  dei  conducenti di veicoli che trasportano merci  pericolose  su strada, nonche' quelle per il conseguimento del relativo CFP.
 |  |  |  | Art. 3. Certificato di formazione professionale
 1.  I  CFP  sono rilasciati dai competenti uffici del Ministero dei trasporti,  S.I.I.T.  -  settore  trasporti,  secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale per la motorizzazione.
 2.  Il modello del CFP e' conforme a quanto previsto negli allegati A e B.
 |  |  |  | Art. 4. Corsi di formazione per il conseguimento del CFP
 1.  Il  conseguimento  del  CFP e' subordinato alla frequenza di un corso  di  formazione ed al superamento del relativo esame al termine del  predetto  corso,  nel rispetto delle prescrizioni previste negli allegati A e B.
 2.  I  corsi  per il conseguimento dei CFP sono svolti da organismi legalmente costituiti, individuati quali:
 a) autoscuole  abilitate  alla effettuazione di corsi per tutti i tipi  di  patenti  di  guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi  dell'art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero;
 b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale  o  organizzazioni  da  essi  direttamente  delegate  a condizione  che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attivita' di  formazione  nel  campo  del  trasporto  delle merci pericolose su strada, ovvero;
 c) istituti  di  formazione il cui statuto preveda lo svolgimento dell'attivita'  di  formazione  nel  campo  del  trasporto  di  merci pericolose su strada, a condizione che siano:
 di  diretta  emanazione  o  partecipazione  di  associazioni di categoria  rappresentanti  aziende di produzione di merci pericolose, ovvero;
 di  diretta  emanazione  o  partecipazione  di  associazioni di categoria rappresentanti aziende di autotrasporto di merci pericolose su  strada  facenti parte della Consulta generale per l'autotrasporto di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, ovvero;
 d) organizzazioni,  compresi i corpi di docenti in esse operanti, che  risultino  gia'  accreditate  per  l'effettuazione  dei corsi di formazione  ai  sensi  del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione   del   15 maggio  1997  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, fatto salvo quanto disposto all'art. 8.
 3.  Ogni  corso  di  formazione,  previa  verifica del possesso dei requisiti  di cui al comma 2 da parte degli organismi in esso citati, e'   soggetto  ad  approvazione  da  parte  del  S.I.I.T.  -  settore trasporti, territorialmente competente.
 4.  Le  richieste  di  approvazione  dei corsi di formazione devono essere  effettuate  per  iscritto  al  medesimo  S.I.I.T.  -  settore trasporti  e  devono  contenere  tutte le informazioni previste dagli allegati  A  e  B, nonche' l'indicazione del tipo di organismo, cosi' come indicato al precedente comma 2.
 5. Il direttore del S.I.I.T. - settore trasporti emana le opportune disposizioni operative circa l'applicazione del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5. Approvazione dei corsi di formazione
 1.  L'approvazione  dei  corsi di formazione deve essere effettuata con riferimento a quanto previsto negli allegati A e B.
 2.  I  docenti  devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria,  nonche'  del certificato di qualificazione professionale quale   consulente   per  la  sicurezza  dei  trasporti  delle  merci pericolose  in  corso  di  validita', rilasciato ai sensi del decreto legislativo  4 febbraio 2000, n. 40, relativo alla modalita' stradale e  per  le  classi di materie oggetto del corso di formazione tenuto, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 8.
 3.  Le  lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni di emergenza per il primo soccorso devono essere tenute da medici.
 4. Per ogni corso di formazione deve essere predisposto un apposito registro  delle lezioni, da vidimare, presso l'Ufficio motorizzazione civile,  territorialmente  competente,  prima  dell'effettuazione del medesimo  corso.  Il registro delle lezioni deve essere firmato dagli allievi  e  controfirmato dal docente con l'indicazione delle lezioni svolte  o  delle  esercitazioni  pratiche  eseguite.  Il programma di formazione   deve   contemplare  il  calendario  delle  esercitazioni pratiche individuali.
 5.  Nel caso di allievi che frequentino piu' corsi di formazione le esercitazioni   pratiche,   previa   approvazione,   possono   essere conglobate per i vari corsi.
 |  |  |  | Art. 6. Esami al termine del corso di formazione
 1.  Per  ottenere  l'ammissione  agli  esami deve essere presentata all'Ufficio  motorizzazione  civile,  territorialmente competente nei riguardi  della  sede  dello  svolgimento  del  corso  di  formazione frequentato,   la  domanda  di  esame  allegando  l'attestazione  dei versamenti   dovuti   per   il   conseguimento   del  certificato  di abilitazione  professionale  previsto  dal  comma 8 dell'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
 2. L'esame per il rilascio del CFP deve essere sostenuto e superato entro  sei mesi dal termine del relativo corso frequentato. Trascorso tale  termine  l'accesso all'esame e' subordinato alla frequentazione di un nuovo corso di formazione.
 3. Il mancato superamento dell'esame relativo al corso base, sia in occasione  del  primo  rilascio,  che  in occasione di aggiornamento, comporta l'esclusione dagli ulteriori esami di specializzazione.
 4.  Qualora  il  richiedente  non  venga  ritenuto  idoneo,  potra' ripetere  l'esame solo una seconda volta, non prima che sia trascorso un  mese dalla data dell'esame sostenuto con esito negativo. Nel caso di  un  secondo  esito  negativo  l'ammissione  ad ulteriori esami e' subordinato alla frequentazione di un nuovo corso di formazione.
 5.  Gli esami sono svolti in forma scritta con il sistema a quiz ed i  testi  sono  predisposti  a  cura  della Direzione generale per la motorizzazione.
 |  |  |  | Art. 7. Commissione consultiva
 1.  Presso la Direzione generale per la motorizzazione e' istituita la  «Commissione  consultiva  sulla  formazione dei conducenti per il trasporto delle merci pericolose».
 2. La commissione ha la finalita' di svolgere i seguenti compiti:
 a) analisi   delle   questioni   relative   alla  formazione  dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose;
 b) analisi   delle  innovazioni  della  normativa  internazionale relativa  alla  formazione  dei  conducenti  dei  veicoli  adibiti al trasporto delle merci pericolose;
 c) formazione  di  indirizzi  e  proposte  per l'elaborazione dei questionari   da   utilizzare  per  l'effettuazione  degli  esami  di conducente per i veicoli che trasportano merci pericolose;
 d) promozione  di studi ed innovazioni sulle politiche in materia di  formazione  ed  esami  per  i  conducenti  dei veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose.
 3.  La  commissione  e'  composta da un dirigente del Ministero dei trasporti  con  funzione  di  presidente,  da  un  funzionario  della Direzione  generale  per  la  motorizzazione  e da un funzionario del Ministero    dell'interno    entrambi    appartenenti   all'area   di inquadramento  non  inferiore  a  C3, nonche' da sette rappresentanti designati   rispettivamente  dall'APAT,  dalla  Confindustria,  dalla Confartigianato  trasporti,  dalla  Federchimica,  dalla ANITA, dalla FAI,  dalla  FITA.  La  funzione  di  segreteria  e' attribuita ad un funzionario della Direzione generale per la motorizzazione.
 4.  La  commissione  e'  nominata  con  decreto  del  Ministro  dei trasporti; e' prevista la nomina di presidente e di membri supplenti.
 5.  La  commissione  puo'  ammettere  a  partecipare  alle  proprie riunioni  esperti  del  settore o utilizzare pareri, studi e proposte che non comportino alcun onere per il Ministero dei trasporti.
 6.  La  partecipazione  alla  commissione  di  cui  al  comma 1 del presente articolo non comporta la corresponsione di compensi.
 |  |  |  | Art. 8. Norme transitorie
 1.  Per  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  del presente decreto, quanto previsto al comma 2 dell'art. 5,  in  tema  di requisiti dei docenti, e' applicato in alternativa a quanto previsto sull'argomento dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997;
 2. Dopo  due  anni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  presente  decreto  i docenti accreditati ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997  e successive modificazioni ed integrazioni devono dimostrare di essere  in  possesso  del certificato di qualificazione professionale quale   consulente   per  la  sicurezza  dei  trasporti  delle  merci pericolose, secondo le modalita' previste al comma 2 dell'art. 5.
 3.  Gli  organismi accreditati per l'effettuazione dei corsi per il conseguimento  del  CFP,  ai  sensi  del  decreto  del  Ministero dei trasporti  e  della  navigazione  del  15 maggio  1997  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  possono  continuare  ad operare per altri due anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
 4.  Le  richieste ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  del  15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni,  presentate  alla  data  di  pubblicazione del presente decreto  possono  essere  trattate  con  riferimento  alla  normativa previgente.
 |  |  |  | Art. 9. Abrogazioni
 1.  Il  decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato ad eccezione degli allegati A e B.
 Roma, 6 ottobre 2006
 Il Ministro: Bianchi Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 324
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