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| Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 5 dicembre 2006 |  | Invito  alla  presentazione  di  progetti di ricerca nel quadro della raccolta dati alieutici, in attuazione delle norme comunitarie. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la pesca marittima e l'acquacoltura
 Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale e' stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005 n. 79   «regolamento   recante   riorganizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali»;
 Vista  la  legge  14 gennaio  1994,  n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
 Visto  il  decreto  legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente «modernizzazione  del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 1,  comma 2,  della  legge  7 marzo  2003, n. 38» che abroga la legge 17 febbraio   1982,   n.   41,   concernente   il   «Piano   per   la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;
 Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005 concernente l'adozione del  Programma  nazionale  della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio del 29 giugno 2000  che  istituisce  un  quadro  comunitario  per  la raccolta e la gestione  dei  dati  essenziali  all'attuazione della politica comune della pesca;
 Visto  il  programma  nazionale  2006  per  la  raccolta  dei  dati alieutici in attuazione del suddetto regolamento (CE) n. 1543/2000;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  812/2004  del  26 aprile 2004 che stabilisce  misure  relative  alle  catture  accidentali  di  cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98;
 Visto  il Regolamento (CE) n. 788/96 del 22 aprile 1996 che prevede un    sistema   di   trasmissione   di   statistiche   sui   prodotti dell'acquacoltura da parte degli Stati membri;
 Visto  il  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163 «codice dei contratti   pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in attuazione della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE», art. 19, lettera f, che reca deroghe all'applicazione del decreto medesimo nei casi di affidamento  a  contributo  di  attivita'  di  ricerca finalizzate al beneficio  di  interessi  generali  e  non  di  esigenze di esclusivo interesse dell'Amministrazione;
 Visto  il  decreto ministeriale n. 1296 del 29 dicembre 2005 con il quale e' stato disposto l'impegno della somma di Euro 1.052.575,00 ai fini  dell'emanazione di un bando per la presentazione di progetti di ricerca nell'ambito dell'u.p.b. 2.2.3.1. sui fondi del capitolo 7043;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   E'   aperto  l'invito  a  presentare  progetti  di  ricerca  e sperimentazione finanziabili a contributo per le attivita' di ricerca a supporto del programma nazionale di raccolta dati. La presentazione dei progetti e' riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti  all'Anagrafe  nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica.
 2.  I  progetti  di cui al precedente comma possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in  possesso  dei requisiti ivi indicati, purche' le stesse risultino funzionalmente   necessarie  alla  realizzazione  del  progetto,  non prefigurino  forme di subappalto da parte del proponente del progetto e  siano  da  questo  assunte  a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   I   contenuti  delle  proposte  presentate  dai  soggetti  che possiedono  i  requisiti  di  cui  al precedente art. 1 devono essere rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nel programma nazionale citato nelle premesse.
 2.  Alla  luce  dei  presupposti  richiamati al punto 1, risulta di interesse  prioritario  la  presentazione  di  proposte  strettamente finalizzate  alla  messa  a  regime  di  un  sistema di raccolta dati nell'ambito  dei  profili tematici acquacoltura e risorse biologiche, come di seguito precisato: C - acquacoltura.
 1. Messa a punto di una banca dati sull'acquacoltura, in attuazione del  regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio del 22 aprile 1996, che prevede  un  sistema  di  trasmissione  di  statistiche  sui prodotti dell'acquacoltura  (piscicoltura,  molluschicoltura)  da  parte degli Stati membri.
 Il  programma  di  raccolta  dati  deve essere programmato in piena coerenza con quanto previsto dal regolamento sopra citato.
 La  raccolta  dati  deve  prevedere  le  tipologie  di  allevamento intensivo,   estensivo   e   semi-intensivo  praticate  su  tutto  il territorio  nazionale,  comprese  le  produzioni  nelle acque interne costiere  e  continentali  ascrivibili  a  forme  di acquicoltura. Va specificata  la  metodologia  per  raggiungere  la piena coerenza con quanto previsto dal regolamento. A - valutazione delle risorse biologiche.
 1.  Raccolta  dati  relativi  allo  stock di anguilla, ai sensi del piano  di azione comunitario per la gestione degli stocks di anguilla di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  al  Consiglio ed al Parlamento europeo (COM)2003 n. 573 del 1° ottobre 2003, adottata dal Consiglio  in data 19 luglio 2004, con esortazione alla Commissione a presentare  proposte  per  la  gestione  a lungo termine del suddetto stock  -  raccolta di elementi conoscitivi e costituzione di una base di  dati ai fini della elaborazione di un piano di gestione nazionale per lo stock di Anguilla anguilla.
 2.    Attivita'   di   raccolta   dati   ai   fini   del   supporto tecnico-scientifico  per  la partecipazione del Governo italiano alle attivita'  internazionali in materia di cetacei segnatamente a quanto previsto  dal  regolamento  (CE)  n.  812/2004 del 26 aprile 2004 che prevede  il monitoraggio delle catture accidentali di cetacei durante le operazioni di pesca con il sistema traino pelagico.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Le  proposte  di  progetto,  a pena di inammissibilita', devono riguardare  l'esecuzione  di  attivita' attinenti alle aree tematiche indicate al precedente art. 2.
 2. I progetti di cui al precedente articolo devono essere redatti e presentati  secondo le istruzioni indicate all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare ed esaurienti circa:
 a) gli  obiettivi del programma in relazione allo stato dell'arte delle  problematiche  affrontate  e  delle  ricadute  applicative dei risultati attesi;
 b) le  metodologie  tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del  progetto  e  la focalizzazione delle attivita' in funzione degli obiettivi;
 c) le  istituzioni  scientifiche  ed  eventuali  altre  strutture coinvolte nel progetto;
 d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto;
 e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni  delle  unita' operative coinvolte e del coordinamento delle relative attivita';
 f) le  eventuali  iniziative  previste  per  la  divulgazione, la pubblicazione, il trasferimento dei risultati;
 g) la   formazione  dei  costi  in  relazione  alle  esigenze  di realizzazione del progetto;
 h) la  tempistica  delle  fasi  di  attuazione  intermedie  e  di conclusione del progetto.
 3.  Ciascun  progetto,  a pena di inammissibilita', deve riguardare l'esecuzione   di   attivita'  che  non  costituiscano  duplicato  di programmi  gia'  effettuati  o  in  corso  di  realizzazione  e  gia' finanziati a totale copertura da altri enti.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   L'ammontare  delle  risorse  destinate  al  finanziamento  dei progetti  presentati nell'ambito del presente invito e' stabilito nei seguenti massimali:
 - tematica A1 - Euro 250.000;
 - tematica A2 - Euro 350.000;
 - tematica C1 - Euro  452.575.
 2.  Gli importi sopra indicati sono da considerarsi come massimali, essendo   soggetti  a  possibili  riduzioni  derivanti  da  superiori esigenze  di  bilancio  dello  Stato,  in  seguito a disposizioni del Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.  Le  percentuali  di ripartizione  del  totale  complessivo  fra le singole tematiche sono comunque non modificabili.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  I  progetti  presentati  saranno  sottoposti ad un procedimento istruttorio  finalizzato  alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.
 2.  L'espletamento  dell'istruttoria  sara'  svolto da un nucleo di valutazione appositamente costituito presso l'Amministrazione.
 3.  La  valutazione  dei  progetti  ai  fini dell'ammissibilita' al contributo sara' effettuata sotto il profilo:
 della  conformita'  della proposta ai requisiti formali richiesti per  la  presentazione dei progetti e della relativa aderenza ai temi di cui all'art. 2;
 della  rilevanza  strategica  delle  problematiche  affrontate in termini di finalizzazione applicativa della ricerca;
 della  qualita'  tecnico-scientifica  intrinseca del programma di ricerca.
 4.  Fatta  salva l'accertata ammissibilita' delle proposte sotto il profilo  formale  e  della loro aderenza tematica, i singoli progetti verranno  classificati  secondo  graduatorie  per  ciascuno  dei temi proposti,   sulla   base  dell'assegnazione  di  punteggi  di  merito riferibili ai seguenti aspetti:
 A) Rilevanza strategica del progetto:
 rilevanza  degli obiettivi, livello innovativo delle conoscenze acquisibili  e  suscettivita'  di  ricaduta applicativa dei risultati attesi,  in  termini  di  sostenibilita'  delle attivita' produttive, miglioramento  della  competitivita'  e del benessere socio-economico del   mondo   produttivo,   qualita'  e  sicurezza  alimentare  delle produzioni,  sostegno  all'azione  amministrativa,  potenziamento del sistema  scientifico  del  settore.  In  questo ambito di valutazione saranno   privilegiate,   anche  ai  fini  comparativi,  le  proposte caratterizzate da uno o piu' dei seguenti elementi di merito;
 progetti  costituiti  da  reti di gruppi di ricerca coordinati, improntati  a  strategie  multidisciplinari  tese  ad  affrontare, in termini sistemici ed integrati, problematiche complesse riconducibili a piu' aree tematiche o sottotematiche;
 progetti  atti  a favorire anche la tempestivita' e l'efficacia dell'azione gestionale e normativa dell'Amministrazione;
 progetti  atti  a  favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione  di  giovani  ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.
 B) Qualita' tecnico-scientifica del programma operativo:
 coerenza  e  validita'  scientifica e tecnica dell'impostazione metodologica  e  sperimentale  delle attivita' di ricerca in rapporto agli  obiettivi  del  programma  (l'eventuale  inserimento di linee e metodiche  di  ricerca  fondamentale all'interno del programma dovra' risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di  risultati  applicativi  a  sostegno  della  sostenibilita'  delle attivita' produttive);
 competenza   tecnico-scientifica  dei  soggetti  proponenti,  a livello   collettivo  (organismi  scientifici,  unita'  operative)  e individuale  (responsabili  di  progetto  e  di linee di ricerca), in rapporto alla natura delle ricerche in programma;
 validita'  del  sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;
 formazione  dei  costi  finanziari  previsti  in  rapporto alle attivita' in programma.
 In  questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi,  i  progetti  presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate  abbiano  gia'  prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.
 |  |  |  | Art. 6. 1.   I   progetti  da  includere  nel  programma  di  intervento  e l'ammontare  del  contributo  da assegnare a ciascuno di essi saranno stabiliti,  tenuto  conto  delle graduatorie di merito, dal nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 2.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilita' a  contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrera' dal   giorno  successivo  alla  data  fissata  come  termine  per  la presentazione delle proposte e si concludera' entro sessanta giorni.
 |  |  |  | Art. 8. 1. Ciascun progetto di ricerca dovra' pervenire all'Amministrazione centrale  in  un  unico  plico  sigillato.  Ciascun plico, che dovra' risultare  anonimo,  riportera' in evidenza la dicitura: «Invito alla presentazione  di  progetti  per  l'attivita'  di  ricerca - raccolta dati»,  nonche'  la  tematica di riferimento («C - acquacoltura» o «A valutazione delle risorse biologiche») e il titolo del progetto.
 2.  La  stesura  della  proposta di progetto dovra' essere conforme allo  schema  di  cui  all'allegato  A  del presente decreto e dovra' essere indirizzata a:
 Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura «Ufficio PEMACQ VI», viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.
 3.  La  suddetta  documentazione  deve  essere  trasmessa  a  mezzo raccomandata  con  avviso  di ricevimento o mediante consegna diretta presso  l'ufficio di segreteria della Direzione generale (dal lunedi' al  venerdi',  dalle  ore  9  alle  ore 13), entro e non oltre trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 5.  I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti,  le  notizie  e  la  documentazione ritenuti necessari e richiesti  dal  Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti  sara' gestito dal Ministero con la massima riservatezza e verra' utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.
 Roma, 5 dicembre 2006
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato A GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO
 1.  La  presente  guida  descrive lo schema di riferimento per la redazione dei progetti da presentare di cui al punto a) comma 2, art. 2  del  presente  decreto,  al  fine  di  uniformare e facilitarne la presentazione   e  di  favorire  la  trasparenza,  l'imparzialita'  e l'efficacia   dell'istruttoria  e  della  gestione  del  decorso  dei progetti.
 2.  L'illustrazione  del  progetto  va  articolata nelle seguenti quattro  parti,  di  cui  le  prime tre redatte in forma cartacea, la quarta in formato elettronico:
 parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto»;
 parte  2.  «Rilevanza strategica e articolazione dell'attivita' tecnico- scientifica della ricerca» (anonima in ordine alla identita' degli enti e dei ricercatori partecipanti);
 parte  3. «Competenza collettiva ed individuale degli operatori e gestione del progetto»;
 parte 4. «Copia informatica complessiva del progetto».
 3.  Le  informazioni  relative  alle  diverse parti devono essere fornite  secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo sviluppo descrittivo della specifica parte.
 Parte 1.
 Anagrafe del proponente e sintesi del progetto
 Vanno forniti i seguenti dati.
 In frontespizio:
 numero e titolo della parte;
 denominazione dell'ente proponente;
 programma nazionale di riferimento;
 titolo del progetto;
 codice/i di area tematica o linea ( in ordine di prevalenza, se piu' di uno;
 nome,   cognome   e   firma   dei  responsabili  scientifico  e amministrativo;
 e a seguire:
 1.1.  Titolo  di ammissibilita' all'invito ( ai sensi dell'art. 1 dell'invito);
 1.2.   Indirizzario   (telefono,   telefax,   e-mail  della  sede amministrativa e operativa dell'ente);
 1.3.  Piano  finanziario  di spesa (articolato per singole voci e costo    complessivo,    riguardanti   investimenti,   funzionamento, collaboratori,  viaggi  e  missioni, borse di studio e di soggiorno - vedi anche circolare n. 7/0640 dell'11 febbraio 2003);
 1.4.  Elenco  del  personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale,   titolo   di   studio   qualifica  professionale,  ente  di appartenenza,  funzione  del  progetto,  tempo  di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione);
 1.5.  Sommario  del  progetto  (illustrare  per  punti sintetici: inquadramento  innovativo  nel  contesto  dello stato dell'arte della problematica  affrontata, obiettivi strategici e specifici, risultati attesi  sotto  il  profilo  metodologico  o/e  applicativo e relativa rilevanza,   diretta   o   indiretta,  ai  fini  degli  obiettivi  di sostenibilita'  nel  breve,  medio  e  lungo  periodo,  natura  degli eventuali  benefici  prevedibili  per  gli  utilizzatori  finali  dei risultati;
 1.6. Durata del progetto (mesi);
 1.7.   Autocertificazione   (ai   sensi   dell'art.   3   comma 3 dell'invito);
 1.8. Anagrafe fiscale e bancaria;
 indicare:
 codice fiscale e partita IVA;
 n.  di conto contabilita' speciale presso la Tesoreria centrale e  provinciale  dello  Stato ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (obbligatorio per gli enti pubblici e le universita);
 n.  di conto corrente postale intestato al Dipartimento, ovvero n.  di conto corrente bancario che il Dipartimento intrattiene presso la   Banca  d'Italia,  completo  di  coordinate  ABI  e  CAB  (per  i Dipartimenti   universitari,   ai   sensi   della   circolare  n.  44 dell'8 ottobre 1999 del Ministero del Tesoro);
 n.  di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).
 Parte 2.
 Rilevanza strategica e articolazione
 dell'attivita' tecnico-scientifica (anonima: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti
 ad identificare l'identita' dei soggetti partecipanti al progetto)
 Va  fornita  una  descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente  in  relazione  agli  aspetti  richiamati  all'art.  3 e all'art. 5, comma 4 del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi.
 In frontespizio:
 numero e titolo della parte;
 titolo del progetto;
 piano triennale di riferimento;
 codice/i di area tematica o linea (come in parte 1.).
 e a seguire:
 2.1. Obiettivi generali e specifici;
 2.2.  Rilevanza strategica (ai fini degli obiettivi del programma nazionale di riferimento);
 2.3.  Stato  delle  conoscenze ed elementi progettuali innovativi (in relazione alle tematiche affrontate);
 2.4.  Piano  del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale del    programma,    della    struttura   del   piano   operativo   e dell'articolazione  delle  fasi  esecutive  delle  diverse  linee  di ricerca  in  termini  di  obiettivi  specifici, connesse metodologie, tecnologie  e  attivita',  e  relativi  prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della ricerca);
 2.5.  Modalita'  di  divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei risultati;
 2.6.  Diagramma  temporale  delle attivita' (con riferimento allo sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive);
 2.7.  Benefici  diretti  o  indiretti  attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);
 2.8 Bibliografia specifica di riferimento.
 Parte 3.
 Competenza tecnico-scientifica degli operatori
 e gestione del progetto
 Vanno forniti i seguenti dati.
 In frontespizio:
 numero e titolo della parte;
 titolo del progetto;
 codice/i di area tematica o linea (come in parte 1;
 e a seguire:
 3.1.   Competenze   dell'istituzione  proponente  e  degli  altri organismi   che   operano   nel  progetto  (denominazione,  afferenza istituzionale, compiti statuali, principali campi di attivita', ruolo nell'ambito  del  progetto,  da  illustrare in una pagina per ciascun soggetto).
 3.2.   Competenza   dei   responsabili   scientifici  (curriculum professionale   del  responsabile  scientifico  del  progetto  e  dei responsabili   delle   relative  linee  di  ricerca,  comprensivo  di informazioni  circa  i  principali incarichi svolti, campi di ricerca affrontati  e  lavori  scientifici  pubblicati, a livello nazionale e internazionale,  segnatamente  in  ordine  ad  argomenti attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).
 3.3.  Articolazione della gestione del progetto (sotto il profilo di  eventuali  collegamenti  coordinati  con  altri  progetti,  delle funzioni  delle  unita'  operative  interne  e delle modalita' sia di coordinamento  delle  relative  attivita'  che  di monitoraggio degli stati di avanzamento delle ricerche).
 Parte 4.
 Copia informatica del progetto
 E'  costituita  da  una  copia  delle  Parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico (floppy disk o CD-Rom).
 4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle parti utilizzando  il  numero  ed il titolo della parte e delle sue sezioni (escluse  le  indicazioni  in  parentesi)  e di contenerne l'ampiezza entro il seguente numero massimo di pagine:
 parte 1: sette pagine;
 parte 2: dieci pagine;
 parte  3:  tre  pagine  (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e 3.2).
 5. Tre copie per ciascuna delle parti 1, 2 e 3 ed una copia della parte 4 andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate, ciascuna delle  quali recante all'esterno il numero della parte contenutavi ed il titolo del progetto.
 Tutto  il  materiale  cosi' raccolto verra' imbustato in un unico plico,  da  trasmettere  al  Ministero  secondo le modalita' indicate all'art. 8 del bando d'invito.
 Le  facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno evidenziare l'identita' del soggetto proponente del progetto.
 6.  Ulteriori  informazioni  sulle  materie  e sulle disposizioni inerenti  al presente invito potranno essere acquisite presso il sito web: www.politicheagricole.it/pesca.
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