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| Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 4 dicembre 2006 |  | Abilitazione  all'istituto  «I.P.A.A.E.  -  Istituto  di Psicoterapia Analitica  di  Antropologia  Esistenziale» ad istituire e ad attivare nella  sede  di Pescara un corso di specializzazione in psicoterapia, ai  sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per l'universita'
 Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professianale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
 Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio l997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscinento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
 Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio  2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
 Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
 Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
 Vista  l'istanza  con la quale l'istituto «I.P.A.A.E. - Istituto di Psicoterapia  Analitica  di  Antropologia  Esistenziale»  ha  chiesto l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   atti-vare   un   corso  di specializzazione  in  psicoterapia  in Pescara, via Balilla n. 1, c/o Liceo  scientifico  «G. Galilei», per un numero massimo degli allievi ammissibili  a  ciascun  anno  di  corso  pari  a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita':
 Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema universitario  nella  riunione del 26 ottobre 2005 trasmessa con nota prot. 807 del 27 ottobre 2005;
 Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 27 ottobre 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «I.PA.A.E. - Istituto di Psicoterapia  Analitica di Antropologia Esistenziale» e' abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Pescara, via Balilla n.  1 c/o Liceo scientifico «G. Galilei», ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del  presente  decreto,  un corso di specializzazione in psicoterapia secondo  il  modello  scientifico-culturale  proposto nell'istanza di riconoscimento.
 2.  Il  numero  massimo  di  allievi da ammettere a ciascun anno di corso e' pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita';
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 dicembre 2006
 Il direttore generale: Masia
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