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| Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 9 ottobre 2006, n. 293 |  | Regolamento  recante  norme  per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le tesorerie statali. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  il  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21 e successive modificazioni;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
 Ravvisata   l'opportunita'   di   introdurre  nuove  modalita'  per effettuare i versamenti a favore della pubblica amministrazione;
 Sentita  la  Banca  d'Italia che ha espresso il proprio assenso con nota n. 1219592 del 16 dicembre 2005;
 Sentita  la  societa'  Poste  Italiane  S.p.A.,  che ha espresso il proprio assenso con nota n. 3022 del 24 gennaio 2006;
 Sentita  l'Associazione  Bancaria  Italiana,  che  ha  espresso  il proprio assenso con nota n. 000376 del 27 gennaio 2006;
 Udito  il  parere  n.  2943/06  del  Consiglio  di  Stato  espresso nell'adunanza del 26 giugno 2006;
 Tenuto  conto  che,  ai  sensi del comma 3, dell'articolo 17, della citata  legge  n.  400  del  1988,  il  presente regolamento e' stato inviato  al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 0115168 del 31 agosto 2006;
 Adotta
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Versamenti in tesoreria mediante bonifico bancario
 o postale
 1.  I  versamenti  di  somme nelle tesorerie statali possono essere effettuati, oltre che con le modalita' indicate nell'articolo 230 del regio  decreto  23 maggio  1924,  n. 827 e successive modificazioni e integrazioni,  anche  con  bonifico bancario o postale a favore della tesoreria competente.
 2.  La  ricevuta  del bonifico o diversa comunicazione prevista dal contratto  di  conto  corrente,  rilasciata  dalle  banche e da Poste Italiane  S.p.A., ha efficacia liberatoria nei confronti del debitore dalla  data in cui il versamento e' effettuato agli sportelli bancari o  postali  ovvero  in  cui  l'importo  e'  addebitato  sul conto del debitore. Tale data e' riportata sulla ricevuta o sulla comunicazione e inserita tra i dati del bonifico inviato alla Banca d'Italia.
 3. Le banche e Poste Italiane S.p.A. riconoscono i fondi alla Banca d'Italia,  quale  Istituto  che  gestisce  il  servizio  di tesoreria statale,  entro  il secondo giorno lavorativo successivo alla data di cui  al  precedente  comma.  Conseguentemente  nella  disposizione di bonifico non deve essere indicata alcuna valuta per il beneficiario.
 4.  Per  i pagamenti aventi scadenza il penultimo e l'ultimo giorno lavorativo dell'anno, al fine di assicurare l'afflusso delle somme in tesoreria  entro  la  fine  dell'esercizio,  il  bonifico deve essere disposto entro il terz'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre.
 5.  Nella  medesima  data di riconoscimento dei fondi, la tesoreria competente   effettua   la  contabilizzazione  del  bonifico  con  le modalita'  di  cui  al  successivo  articolo 3 e riporta nei dati del versamento  anche  la  data  in cui e' stato effettuato il versamento agli  sportelli  bancari o postali o e' stato addebitato il conto del debitore.
 6.  La  ricevuta del bonifico costituisce valido documento anche ai fini della resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili, ai  sensi  dell'articolo 621 del Regolamento di Contabilita' Generale dello Stato.
 7.  Restano  ferme le speciali disposizioni riguardanti i termini e le  modalita'  previsti  per  gli  intermediari e per i concessionari della  riscossione  per  il  riversamento in tesoreria delle somme da loro riscosse.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  Il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, reca:
 «Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
 sulla contabilita' generale dello Stato».
 -  Il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827, reca:
 «Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e per la
 contabilita' generale dello Stato».
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 10 febbraio  1984,  n. 21, reca: «Modalita' agevolative per
 la riscossione dei titoli di spesa dello Stato».
 - Si  riporta  il  comma 3  dell'art.  17  della  legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
 - Si  riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo
 1991,  n.  104  (Proroga  della  gestione  del  servizio di
 tesoreria provinciale dello Stato):
 «Art.  5.  - 1. Con decreti del Ministro del tesoro, da
 emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23
 agosto  1988,  n.  400,  sentita la Banca d'Italia, possono
 essere  adottate,  limitatamente alla gestione del servizio
 di  tesoreria,  norme  intese  a  semplificare le procedure
 relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato,
 nonche'  alla  rendicontazione  da  parte  delle sezioni di
 tesoreria,    anche   mediante   l'impiego   di   strumenti
 informatici.
 2.  Con  gli  stessi decreti di cui al comma 1 potranno
 essere  indicati  i  casi  di  esclusione dell'emissione di
 titoli  di spesa e di entrata di importo non superiore a L.
 20.000.
 3.  E' abrogato l'art. 2 della legge 16 aprile 1984, n.
 78».
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
 1994,  n.  367  reca:  «Regolamento recante semplificazione
 delle procedure di spesa e contabili».
 Nota all'art. 1:
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 230 e 621 del
 citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827:
 «Art.  230.  -  I  versamenti  di somme nelle tesorerie
 devono essere fatti in denaro effettivo.
 Le  somme  da  versarsi  in denaro possono anche essere
 spedite  alla  tesoreria col mezzo di titoli postali la cui
 spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti.
 Le  ricevute  di  conto  corrente  postale hanno potere
 liberatorio  nei  confronti  dei  debitori  e tengono luogo
 delle   quietanze   di   tesoreria   ai   fini   dei  conti
 amministrativi e giudiziali.
 Per  il  versamento  di  somme  relative  a particolari
 servizi  possono essere utilizzati, sentito il Ministro del
 tesoro,  conti correnti postali «dedicati» intestati ad una
 sola sezione di tesoreria provinciale.
 I  versamenti  presso la tesoreria centrale dello Stato
 possono  essere  effettuati  anche mediante vaglia cambiari
 della  Banca  d'Italia  con  esclusione  di qualsiasi altro
 titolo di credito.
 Gli  agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria
 provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari
 della  Banca  d'Italia,  nonche'  assegni bancari emessi da
 banche  sui  conti  in essere presso la Banca d'Italia, non
 trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.
 Gli   agenti   della   riscossione  devono  girare  per
 l'incasso  i  titoli  di credito al loro ordine ricevuti in
 versamento   esclusivamente  in  favore  della  sezione  di
 tesoreria provinciale competente per territorio.
 Gli  agenti della riscossione, che sono autorizzati dal
 direttore  generale  del Tesoro a versare soltanto somme in
 contanti  in  una sezione di tesoreria di provincia diversa
 da  quella  in  cui risiedono, effettuano i loro versamenti
 sul   conto  corrente  postale  a  nome  della  sezione  di
 tesoreria della propria provincia.
 Per  i  titoli  di credito di cui al presente articolo,
 riconosciuti  falsi o sospettati di falsita', si applica la
 procedura di cui all'art. 233.».
 «Art.  621. - Gli agenti della riscossione di qualsiasi
 entrata  debbono  presentare il rispettivo conto giudiziale
 all'intendenza  di finanza, o agli altri uffici provinciali
 e compartimentali da cui dipendono.
 Il  conto  giudiziale  di ogni agente della riscossione
 deve essere di regola distinto in due parti.
 La prima parte dimostra:
 a) le   somme   rimaste   da   riscuotere  alla  fine
 dell'esercizio  o  della  gestione  precedente ed il carico
 successivamente  dato  al  contabile, sia dal carico certo,
 sia  proveniente  da  somme accertate all'atto stesso della
 riscossione;
 b) il    discarico   per   somme   riscosse   o   per
 annullamenti,  variazioni  e  simili  riferibili  al carico
 accertato;
 c) i  resti che per la competenza stessa risultano da
 riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione.
 La parte seconda dimostra:
 d) il  debito  o  il  credito  dell'esercizio o della
 gestione   precedente,   quando  non  si  tratti  di  prima
 gestione;
 e) il debito per somme incassate;
 f) le somme versate;
 g) i discarichi amministrativi;
 h) i  resti  per  le  somme  rimaste da versare, o il
 credito per quelle versate in piu' alla fine dell'esercizio
 o al termine della gestione.
 Il  carico  e  il  discarico  ed  i  resti  di cui alle
 lettere a), b)  e c) del presente articolo, sono dimostrati
 distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio.
 Agli   effetti   della   responsabilita'  di  cui  agli
 articoli 189  e  190 del titolo V del presente regolamento,
 gli  agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se ne
 sia   fatta   richiesta  dalla  Corte  dei  conti  o  dalla
 ragioneria  centrale, un elenco nominativo dei debitori dai
 quali  non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno,
 con  la indicazione delle cause della mancata riscossione e
 col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate,
 gli  atti  incoati  e  tutti  gli  altri mezzi adoperati, a
 tenore   dei   relativi   regolamenti  ed  istruzioni,  per
 riscuotere le dette partite.
 Insieme  col  conto  in  denaro,  gli  agenti che hanno
 ricevuto   in   consegna   bollettari  pel  rilascio  delle
 quietanze  ai  debitori,  debbono  presentare  il  conto di
 carico  e di scarico debitamente documentato dei bollettari
 ricevuti  e  di  quelli  consumati. Questo conto, quanto al
 carico,  dev'essere  in  relazione  coll'uscita che per gli
 stessi  bollettari  risulta  dal  conto  del  consegnatario
 presso l'intendenza di finanza.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Distinte di versamento
 1. Per i versamenti effettuati con i bonifici bancari e postali non e'  richiesta la compilazione della distinta di versamento mod. 124 T ed il relativo visto della Ragioneria provinciale dello Stato.
 2.  I  soggetti,  compresi  i  titolari  di conti di tesoreria, che effettuano,  anche  mediante  operazioni  di girofondi, versamenti al bilancio dello Stato o a favore di altri conti di tesoreria, indicano nella  distinta di versamento e nei titoli di spesa il codice fiscale del versante.
 3.  Nei  casi in cui non e' prevista la compilazione della distinta di  versamento  il  codice  fiscale e' indicato, a cura del versante, nelle equivalenti disposizioni di versamento.
 4.  Le  tesorerie rifiutano i versamenti presentati direttamente ai propri sportelli se privi del codice fiscale del versante.
 |  |  |  | Art. 3. Contabilizzazione dei bonifici
 1.  Nella  disposizione  di  bonifico per versamenti a favore delle tesorerie  l'ordinante  deve indicare, oltre alle complete coordinate bancarie   comprensive   del   codice   IBAN   per   consentirne   la finalizzazione  automatica presso la tesoreria competente, la causale del  versamento,  il  codice  fiscale  nonche', nei casi previsti, il codice versante.
 2.  I bonifici che non possono essere finalizzati automaticamente a causa  dell'errata indicazione delle coordinate bancarie sono versati in  un'apposita  contabilita'  speciale  di servizio da aprire presso ogni  tesoreria,  intestata «Capo della tesoreria - gestione bonifici di dubbia imputazione».
 3.  Qualora dalle coordinate bancarie non sia possibile individuare la  tesoreria  competente,  il  versamento  viene  accreditato  sulla contabilita' speciale aperta sulla sezione di Roma succursale.
 4. La tesoreria competente provvede a finalizzare il versamento con prelevamento  dalla  contabilita'  speciale  non appena acquisiti gli elementi atti ad individuare la relativa imputazione.
 5.  Nei  casi  in cui non sia possibile acquisire tali elementi, la tesoreria,  decorso  il  secondo  mese  successivo a quello in cui il bonifico e' stato regolato, costituisce un deposito provvisorio.
 6.  I  versamenti e i prelevamenti sulla contabilita' speciale sono effettuati  mediante  registrazioni nelle evidenze informatiche della tesoreria  competente,  senza  emissione  di  ricevute o di titoli di spesa.
 7.  Le  contabilita'  speciali  di  cui  al  presente articolo sono rendicontate mensilmente alla competente ragioneria provinciale.
 8.  Per  i  versamenti  di  pertinenza  dei capitoli del capo X del quadro  di  classificazione  delle  entrate del bilancio dello Stato, ciascuna  tesoreria  invia  alla  coesistente  Ragioneria provinciale dello  Stato,  anche  su  supporto  informatico, un elenco contenente tutte le indicazioni riportate nelle relative quietanze.
 9.  Sulla  base  del  predetto  elenco  la  Ragioneria  provinciale effettua  i  controlli  di competenza ed inserisce il codice versante laddove previsto.
 |  |  |  | Art. 4. Restituzione di somme erroneamente versate con bonifici
 1.  Su richiesta del versante, previa autorizzazione da parte delle ragionerie  provinciali,  le  tesorerie  provvedono alla restituzione delle  somme  versate  erroneamente  e accreditate nella contabilita' speciale di cui al precedente articolo 3.
 2.  La  restituzione  puo'  avvenire,  a  seconda  della richiesta, mediante bonifico bancario o postale ovvero con vaglia cambiario «non trasferibile»  della  Banca  d'Italia  da  spedire  all'indirizzo del richiedente.
 3.  Il  presente  decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione  ed  entrera'  in  vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 9 ottobre 2006
 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2006 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 309
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